COMUNE DI BRENTA. Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

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1 COMUNE DI BRENTA Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 La tutela della sanità pubblica del Comune spetta al Sindaco, il quale si vale dall Ufficiale Sanitario, che dirige l Ufficio Sanitario Comunale, per l esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria. Il Sindaco, in materia veterinaria, si avvale del Veterinario comunale. ART. 2 Tutti i servizi Municipali di assistenza sanitaria, di vigilanza igienica o di nettezza urbana sono sotto l immediata dipendenza del Sindaco, coadiuvato ed assistito dall Ufficiale sanitario. Il Sindaco può in casi speciali usare della facoltà di delegare altro personale tecnico, proposto dal Funzionario anzidetto, affinchè lo coadiuvi nella esecuzione delle misure di profilassi. CAPO 2 ASSISTENZA MEDICA-CHIRURGICA-OSTETRICA ART. 3 Il servizio di assistenza medica, chirurgica ed estetica, per la generalità degli abitanti, è disimpegnato dal Medico condotto e dalla Ostetrica condotta. ART. 4 Ai sensi dell art.55 del T. U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n al servizio di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica gratuita ed alla amministrazione pure gratuita dei medicinali ai poveri provvederà il Comune, col concorso delle altre istituzioni a ciò designate a termini di legge.

2 ART. 5 Hanno diritto all assistenza medico chirurga ed ostetrica gratuita ed alla somministrazione pure gratuita dei medicinali tutti coloro che sono iscritti nell elenco speciale di cui all articolo seguente. ART. 6 Entro il 15 dicembre di ogni anno la Giunta Municipale, udito il parere dei Medici condotti e di apposita commissione, delibera l elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all assistenza sanitaria gratuita per l anno successivo, secondo il disposto dell art. 16 e seguenti del Regolamento sanitario 19 luglio 1906,n.466. Durante l anno si provvede alle eventuali aggiunte e cancellazioni con elenchi suppletivi, osservate le norme stabilite per l elenco dell anno in corso. Una copia dell elenco, definitivamente approvato, è comunicata al Medico condotto ed alla Ostetrica condotta. Alla famiglia degli iscritti nell elenco è rilasciata apposita tessera firmata dal Sindaco. ART. 8 Per l iscrizione nell elenco cui al precedente art.5, la qualifica di avente diritto all assistenza sanitaria può essere attribuita, oltre a coloro che vivono della carità pubblica e privata, anche a tutti quelli che, dai propri redditi patrimoniali o dal lavoro giornaliero proprio o di altre persone della famiglia traggono appena i mezzi indispensabili di sussistenza. ART. 9 Contro l elenco deliberato dalla Giunta Comunale, chiunque può ricorrere entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Comunale che decide definitivamente con deliberazione motivata. Tale ricorso non ha effetto sospensivo, giusto il disposto dell art.17 del R.D ,n.466; ART, 10 Ogni Medico deve vigilare sulle condizioni igieniche del Comune e riferirne contemporaneamente all Ufficiale Sanitario e al Sindaco. CAPO 3 VIGILANZA SULL ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E AFFINI ART. 11 A norma dell art, 100 del T.U.L.S. 27 LUGLIO 1934, N.1265 E DELL ART.3 DEL Regolamento 31 maggio 1928,n.1334, i medici i chirurghi, i Veterinari, le Ostetriche, i Farmacisti, i Dentisti e gli esercenti le artiausiliarie delle professioni sanitarie (infermiere professionali, infermieri, capi bagni degli stabilimenti idroterapici, massaggiatori odontotecnici, ortopedici ed erniari, ottici) che intendono esercitare nel Comune la loro professione, devono fare registrare il diploma, non più tardi di un mese dal giorno in cui hanno preso

3 residenza nel Comune, presso l'ufficiale sanitario, a norma dell'art. 2 del D.P.R N.264. Gli ansidetti professionisti anche se esercitano la loro professione contemporaneamente in diversi Comuni, come pure i Medici che esercitano presso i soli stranieri, devono, ad ogni richiesta dell'autorità Comunale, presentare i titoli dovuti dalla legge per la loro abilitazione. ART. 12 Nell'Ufficio comunale si terrà un registro speciale con le firme dei Sanitari di cui all'articolo precedente. ART. 13 Gli esercenti la professione di Medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 153 del T.U. Leggi di P.S , n.773 e da altre disposizioni di legge, sono particolarmente tenuti agli obblighi prescritti dal T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, cui sono pure tenuti gli esercenti la professione di Veterinario. ART. 14 Le Ostetriche, oltre a quanto è loro imposto dal detto T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, sono particolarmente tenute all'esatta osservanza delle disposizioni del regolamento sul servizio ostetrico , n.1363 e dalle istruzioni per l'esercizio ostetrico approvato con D.M E' pure fatto ad essere obbligo di trasmettere mensilmente all'ufficiale sanitario l'elenco dei parti prematuri da esse assistiti. CAPO 4 IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO. -VIGILANZA IGIENICA NELLE SCUOLE. ART. 15 E' vietato gettare immondizie, animali morti e quant'altro suscettibile di putrefazione nelle pubbliche vie, nei terreni pubblici o privati, nei fiumi, nei fossi canali, come pure è vietato farvi sbiccare od immettervi le fogne non debitamente autorizzate e le acque luride provenienti da stabilimenti industriali, se non dopo che le acque stesse siano state sottoposte a depurazione secondo procedimenti riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria. E' in facoltà dell'amministrazione comunale, sentito l'ufficiale Sanitario e l'ufficio Tecnico comunale, di prescrivere norme speciali per il trattamento igienico dei liquami e rifiuti industriali di ogni genere, prima del loro smaltimento. L'immissione dei liquidi luridi e di rifiuti industriali in corsi d'acqua superficiali è soggetta all'apposita autorizzazione di cui all'art. 227 del T. U. leggi Sanitarie ,n Detta autorizzazione è in qualsiasi momento revocabile, qualora le prevenzioni tecniche che l'accompagnano risultino non praticate ed inefficaci o tali da recare pregiudizio alla pubblica igiene. ART. 16

4 I fabbricati adibiti ad una abitazione debbono essere convenientemente coperti e comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difetto di aria e di luco, devono inoltre essere asciutti, puliti e capaci di riparare dalle intemperie con buoni serramenti ed attrezzi, in conformità delle disposizioni del regolamento edilizio comunale. ART. 17 I pavimenti dei piani terreni delle abitazioni devono essere sopraelevati rispetto al piano stradale almeno di cm.40. ART.18 Per i fabbricati adibiti in tutti ed in parte a stabilimenti industriali commerciali ed agricoli, si richiamano le speciali disposizioni sull'igiene del lavoro previsto dalle norme vigenti, particolarmente per quanto riguarda la denuncia preventiva all'ispettorato del lavoro e quelle previste dalle leggi n.51 e n ART. 19 Nessuna casa sarà dichiarata abitabile se non sia fornita di acqua potabile proveniente dall'acquedotto pubblico, oppure da pozzi o da altri mezzi di approvvigionamento, purchè in questi casi l'acqua da pozzi o da altri mezzi di approvvigionamento, purchè in questi casi l'acqua sia stata riconosciuta potabile dall'ufficiale sanitario, in seguito a presentazione del risultato della analisi fatte eseguire al laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e all'esame del luogo di derivazione sia stata riconosciuta l'impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterare le buoni condizioni dell'acqua stessa. ART. 20 Le case di nuova costruzione, od in parte rifatto, o radicalmente restaurate, non potranno essere abitate se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, conforme alle prescrizioni dell'art.221 del T.U. leggi sanitarie n In ogni caso l'autorizzazione non sarà concessa prima di tre mese se sono compiute d'inverno. ART. 21 Le nuove costruzioni non potranno essere abitate se non corrispondono anche alle prescrizioni di cui all'art.17. Per la dichiarazione di inabilità delle case attualmente abitate valgono le norme dell'art. 222 del T.U. leggi sanitarie ,N. 1265,con le formalità degli articoli 99 e 100 del regolamento generale sanitario , n. 45. ART. 22 Nell'interno delle abitazioni e nelle loro vicinanze, nei cortili, nonchè sulle pubbliche vie o piazze, è vietato fare depositi, anche temporanei, di acque, di concimi, d'immondizie, di rifiuti o di altre materie putrescibili o di odore sgradevole ed insalubri o comunque di compiere atti contrari all'igiene e alla sanità pubblica.

5 ART. 23 Le immondizie, le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico, devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti impermeabili e muniti di coperchio e negli appositi immondezzai. ART. 24 Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, debbono essere tenute sgombre, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie o da materie putrescibili. ART. 25 Nelle case ad uso abitazione le latrine dovranno essere costruite in modo da non emanare o da non lasciare abito ad infiltrazioni e non potranno essere in comunicazione diretta con le camere da letto o con la cucina. E' vietata la costruzione di latrine o gabinetti privati che abbiano accesso direttamente dalle vie o piazze. Gli acquai o scaricatori delle acque immonde o dei residui degli usi domestici saranno costruiti e situati in modo da non inquinare il terreno, o comunque alternare le acque potabili. I pozzi neri dovranno essere sempre a perfetta tenuta, con pareti e fondi dello spessore di mt.0,50 almeno; dovranno essere costruiti in buona muratura con malta di cemento a lenta presa, intonacati nell'interno con cemento e levigati; dovranno avere fondo concavo, angoli arrotondati, copertura in materiale impermeabile con apertura munita di doppia chiusura ermetica in pietra ed in altro materiale idoneo, ed essere muniti di canna speciale di areazione sufficientemente ampia, prolungata fino al di sopra del tetto di casa. I pozzi neri non potranno mai essere posti nel suolo sottostante ai fabbricati e dovranno tenersi distanti almeno un metro dai muri dell'edificio o almeno venticinque metri da qualunque pozzo, serbatoio o conduttura di acqua potabile. Ogni casa di abitazione deve essere provvista di cessi ed acquai in numero proporzionato agli appartamenti. ART. 26 I locali adibiti ad una osteria, locanda, caffè ed altri spacci pubblici bibite, dovranno essere muniti, a cura e spese del proprietario dello stabile, di un gabinetto. Tale gabinetto non deve essere collocato sulle strade pubbliche ufficiali, ma sempre in luogo appartato e, possibilmente in prossimità della porta d'ingresso di dotti esercizi. La Giunta Comunale prescriverà la forma dello smaltimento che dovrà essere eseguito ogni qualvolta il bisogno lo richieda o scopo e spese del proprietario.

6 ART. 27 L'espurgo delle fogne, cisterne o cloache, non può farsi prima di due ore del tramonto, ne dopo lo spuntare del sole. E' severamente punito di far discendere persone nei pozzi neri per operarne lo svuotamento. ART. 28 Le materie provenienti dallo spurgo delle fogne, cisterne, cloache, devono essere trasportate fuori dall'abitato, alla distanza di almeno 500 metri da qualunque abitazione o di cinquanta dalle pubbliche vie. Il trasporto sarà fatto nelle ore stabilite dal Sindaco. Per il trasporto delle materie di espurgo s.m. deve essere osservato l'orario seguente: dal 1 aprile al 30 settembre - dalle ore 21 alle ore 5; dal 1 ottobre al 31 marzo; l'orario verrà determinato con apposita ordinanza del Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario ART. 29 E' vietato far riversare sulle pubbliche vie, nei cortili ed in vicinanza delle abitazioni, gli scoli dei lavandini, dei porcili e delle stalle, ed in genere gli scarichi luridi di qualsiasi natura. E' pure vietato di gettare o mandare per altro mezzo sulle strade, acque o materia qualunque che possa cagionare fango o diffondere perniciose esalazioni. ART. 30 E' vietato l'allenamento dei suini nei centri abitati, senza la speciale autorizzazione del Sindaco, che farà accertare, dall'ufficiale Sanitario o dal Veterinario comunale, le condizioni delle stalle. ART. 31 Nel centro abitato non si possono tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali allo scopo di industria o di commercio, senza licenza del Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario o previo accertamento che detti depositi siano in condizione di potervisi attuare costantemente le norme necessarie ai fini del trattamento contro le mosche. ART. 32 E' severamente proibito, dal levar del sole fino a due ore dopo il tramonto, di fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con botti contenenti materie focali o con qualunque altro carico che emani cattivo odore. Sono soggetti a tale divieto anche le botti e i carri vuoti usati di recente per il trasporto di simili materie maleodoranti. ART. 33 Il trasporto del letame o l'asportazione delle immondizie o delle materie putrescibili dovrà essere fatto nelle ore stabilite dal Sindaco con recipiente con carri muniti di apposito assito, e coperti in modo da evitare disperdimenti,

7 costruiti secondo un modello approvato dal Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario. L'allontanamento delle immondizie o delle materie putrescibili deve essere fatto giornalmente. L'area destinata a deposito di immondizie o materie putrescibili è designata dal Sindaco, sentito l'ufficiale Sanitario. Il Sindaco con apposita ordinanza, potrà rendere obbligatorio, per il trasporto degli anzidetti materiali, il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolare l'invasione e la moltiplicazione. ART. 34 L'Ufficiale Sanitario e gli agenti del Comune hanno diritto di accedere alle case, opifici, cortili ecc. per constatare che vengano osservate le disposizioni del presente Regolamento o riferirne al Sindaco. ASSISTENZA SCOLASTICA ART.35 Il servizio di medicina scolastica è regolato dal D.P.R n.264. Ogni anno il Comune fornita al Direttore didattico un elenco di tutti i bambini che hanno l'obbligo di frequentare la 1 Classe elementare. In questo elenco dovranno figurare: cognome e nome del neo scolare, data di nascita, luogo di nascita, professione dei genitori, indirizzo di abitazione e vaccinazioni subite. Le scuole sia pubbliche che private, non accetteranno scolari che non risultano aver subito la vaccinazione obbligatoria. L'apertura di una scuola privata o asilo infantile è soggetta all'autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'ufficiale Sanitario. Alla medesima autorizzazione sono soggetti i doposcuola privati, i collegi o simili. L'Ufficiale Sanitario ha la sorveglianza igienico-sanitaria su tutti gli istituti pubblici e privati, sugli asili infantili, sulle scuole materne, sui doposcuola o simili. Su proposta dell'ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà incaricare medici specialistici per saltuarie visite agli scolari in massa; L'Ufficiale Sanitario invierà a visita presso specialisti, con pagamento della visita a carico del Comune, gli scolari che ne abbiano bisogno le cui famiglie sono iscritte nell'elenco dei poveri e anche gli altri scolari non poveri, quando vi sia bisogno di accertamento di diagnosi nell'interesse della comunità. Saranno stipulate convenzioni con specialisti per la cura delle adenoidi a mezzo di operazioni e di aereosol, per la cura delle otiti croniche e per le eventuali cure dentarie; la spesa per tali cure farà carico al Comune e al Patronato Scolastico per gli scolari appartenenti a famiglie povere; sarà a carico della famiglia dello scolaro negli altri casi se essa vorrà approfittare della speciale tariffa ridotta. L'Ufficiale Sanitario deve visitare gli alunni ogni anno prima della loro ammissione alla scuola allo scopo di constatare l'eventuale assistenza di essi di malattie e provvedere in conformità. Ogni scuola nel corso dell'anno sarà visitata dall'ufficiale Sanitario almeno una volta al mese, senza preavviso, o più spesso quando se ne presenti il bisogno;

8 in queste visite l'ufficiale Sanitario potrà chiedere il concorso del Direttore o della Direttrice della Scuola. Ogni Direzione scolastica o di Asilo Infantile deve rivolgersi all'ufficiale Sanitario quando se ne verifichi la necessità al di fuori delle ordinarie visite mensili. Il medico visitatore della Scuola dovrà constatare: 1 )- se vi sono scolari affetti da malattie contagiose o da malattie che pur non essendo contagiose possono tuttavia di danno alla comunità; 2 )- se lo scolaro si mantiene pulito e senza pediculosi; 3 )- se vi sono scolari affetti da infermità che a tempo avvertite e curate possono arrestarsi nel loro sviluppo; 4 )- se vi siano deficienze visive, uditive, onde regolare la distanza dell'alunno dall'insegnante o dalla tavola nera; 5 )- se sono mantenute le condizioni igieniche delle scuole stesse, come areazione, riscaldamento, illuminazione, pulizia ecc; 6 )- se le refezioni scolastiche sono regolari per quantità e qualità; 7 )- deve, infine, prendere nota degli scolari bisognosi di scuole differenziali, o di quelli abbisognevoli di colonie climatiche durante i mesi estivi, e anche di colonie climatiche invernali. Agli effetti di quanto precedentemente detto sono ritenute contagiose anche le pediculosi, la fitriasi e le furuncolosi. Gli affetti da queste forme saranno allontanati dalle scuole fino alla loro guarigione, e riammessi soltanto dietro certificato di guarigione rilasciato dall'ufficiale Sanitario. Lo scolaro affetto da tracoma non secernente dovrà essere tenuto in tanco isolato e dovrà presentare ogni mese un certificato medico attestante di essere curato e di non essere in stato contagiante. Il Medico visitatore, constatato un caso di malattia nello scolaro, avvertirà il dirigente della scuola ed i genitori dello scolaro stesso e interrogherà i genitori sui precedenti anamnestetici dell'ammalato, prospettando eventualmente la necessità delle corrispondenti cure. Ai parenti degli alunni sarà fatto obbligo di denunciare alla Direzione della Scuola la malattia per cui l'alunno è assente e la denuncia deve essere fatta non più tardi di due giorni dopo cominciata l'assenza. La Direzione didattica ha l'obbligo di denunciare all'ufficio di Igiene gli scolari assenti da oltre cinque giorni dalla Scuola per causa di malattie, e l'ufficio Igiene se ne avrà notizie in proposito farà indagini domiciliari per accertare la malattia che è causa dell'assenza. Lo scolaro assente da oltre cinque giorni dalla Scuola non potrà riprendere a frequentare la scuola se non accompagnato da un certificato dello Ufficiale Sanitario che comprovi la guarigione avvenuta, e l'esecuzione delle eventuali necessarie pratiche profilattiche ordinarie. Tutte le scuole, i convitti, gli asili, gli istituti di istruzione ed educazione saranno disinfettati almeno una volta all'anno; ogni volta che si verifichi un caso di malattia infettiva sarà disinfettata l'aula ove la malattia si sarà verificata ed il domicilio dell'ammalato. La pulizia dei locali scolastici dovrà essere fatta ogni giorno fuori dall'orario delle lezioni.

9 Alla fine di ogni ora di lezione, le aule dovranno essere arieggiate per qualche minuto, e dovranno poi essere abbondantemente arieggiate a lezione ultimata. Per quanto riguarda gli ambienti di una scuola, questi debbono soddisfare a tutte le condizioni stabilite per le case di abitazione, ed in più le aule debbono avere: a)- il pavimento facile a pulirsi e che non sia facile a dar polvere; b)- l'altezza delle aule non deve essere inferiore a mt.4; la lunghezza non deve accedere a mt.10 salvo che per le aule di disegno, laboratori e simili; la lunghezza dei lati normali alle finestre non deve superare i mt.7; la superficie del pavimento deve essere almeno un metro quadrato per scolaro; c)- le pareti devono preferibilmente essere di colore grigio, senza tappezzerie e ad angoli arrotondati, rivestite fino a due metri dal suolo con materiale facile da pulire; d)- la superficie complessiva delle finestre deve equivalere almeno ad un sesto di quella del pavimento; e)- L'illuminazione artificiale per gli usi serali deve essere tale da non richiedere sforzi visivi, e ripartita in modo uniforme senza presentare sensibili salti; la sorgente luminosa deve essere disposta in modo che i suoi raggi non colpiscano direttamente l'occhio dello studente quando scriva o legga o quando guardi orizzontalmente; f)- per il riscaldamento delle aule devono essere esclusi quegli apparecchi le cui pareti esterne possono arroventarsi e gli apparecchi che possono inquinare l'aria con prodotti della combustione. I condotti dei prodotti della combustione devono essere impermeabili. La temperatura delle aule nella stagione invernale non deve essere inferiore ai 17 gradi centigradi. Le latrine per maschi devono avere anche orinatoio; i vasi delle latrine devono essere foggiati in modo da permettere l'uso nella posizione accosicata, da raccogliere la crine e da essere completamente lavati ad ogni cacciata d'acqua. Le latrine per gli Asili Infantili devono avere il sedile di maiolica alto da metri 0,15 a 0,20 e devono essere divise l'una dall'altra da semplici traversi alti poco più di un metro, e se con chiusura anteriore, questa non più alta di cm.60. L arieggiamento delle latrine dovrà essere costante ma in modo da non provocare correnti d aria moleste. Le latrine dovranno essere pulite e disinfettate ogni giorno, devono avere lavandino di acqua corrente ed avere prese d acqua per il lavaggio dei pavimenti a getto d acqua. Il pavimento deve avere pendenze verso un discarico dell acqua di lavaggio. Le pareti delle latrine devono essere lavabili per almeno un metro di altezza dal pavimento. CAPO V REQUISITI MINIMI DI SALUBRITA DEGLI ABITATI RURALI ART. 36

10 In conformità di quanto determinato con Decreto Prefettizio n div. 3 del , ai sensi dell art. 219 del T.U. Leggi Sanitarie, sono obbligatorie le seguenti norme nei riguardi della salubrità degli abitanti rurali; a) le disposizioni che seguono valgono per tutti i progetti di costruzione di nuove case rurali, anche se effettuate da pubblici Enti o per i piani di modifica degli edifici rurali già esistenti; b) i pavimenti dei piani terreni delle case rurali saranno al altezza di almeno metri 0,50 dal suolo e di metri 1 dai più alti livelli raggiunti da corsi di acqua vicini, dalla falda di acqua sotterranee e da acque di inondazione di fiumi, torrenti o canali; Le case rurali saranno inoltre munite di canali di grondaia e di pluviali per il razionale allontanamento delle acque meteoritiche, di marciapiede, largo almeno un metro intorno ai muri esterni. I cortili, le vie, gli orti ed i giardini adiacenti saranno dotati di scoli sufficienti ad evitare, almeno nel raggio di 10 metri dalla casa qualsiasi ristagno di acqua. c) le fondazioni saranno di materiale resistente all umidità e nei luoghi più umidi di pianura o di fondo valle, anche isolati dai soprastanti muri con l interposizione di strati di materiale impermeabile. E vietato addossare muri perimetrali dalle case a terrapieni, ma ne saranno tenuti distanti almeno due metri; le intercapedini avranno inoltre scoli per le acque filtranti. I pavimenti dei locali terreni saranno dotati di vespaio drenato o areato (almeno mt. 0,50). d) numero dei locali: tre vani almeno oltre la latrina, la doccia ed il vano acquario ( in caso di pubblico lavatoio è necessario osservare la distanza di mt.9) 0,50 dal pozzo, la stessa distanza va posta per l abbeveratoio del bestiame). La latrina deve essere aereata dall esterno, il cui accesso deve avvenire da vano di disimpegno anche aereato dall esterno. e) ampiezza dei locali: la camera di soggiorno deve essere non inferiore a mt. quadrati 20; le camere da letto (una ogni due persone) con superficie minima di metri quadrati 6 a persona; estensione minima dei vani abitabili metri quadrati 10; altezza minima dal pavimento al plafono metri 3 a piano terreno e metri 2,80 nel piano superiore. f) L illuminazione e aereazione. Rapporto di illuminazione 1/8 (rapporto tra superficie finestra e pavimento). g) l altezza dei locali di abitazione sarà, nelle località di pianura di almeno metri 3; ogni locale avrà finestre aperte all aria aperta, la cui superficie sarà pari a 1/8 ella superficie del pavimento del locale medesimo. La cubatura delle camere da letto sarà prevista non inferiore a metri 12 di media a persona. Nelle località di collina e montagna l altezza dei locali di abitazione potrà essere di mt.2,80, la superficie illuminante delle finestre pari a 1/10 di quella dei pavimenti; la cubatura delle camere da letto potrà essere prevista in 10 MC. in media a persona. I locali di abitazione sotto i tetti sono sconsigliabili, in ogni caso dovranno essere plafonati contro gli aedessi del clima.

11 h) - i fecolai, a qualsiasi uso destinati, saranno dotati di cappe sufficientemente ampie. Le canne fumarie saranno elevate ad altezza superiore al colmo del tetto. i) - ogni abitazione sarà dotata di acqua, possibilmente corrente, riconosciuta potabile dal Medico Provinciale. Quando non possa essere derivata da acquedotto o da sorgente, vi sarà provveduto a mezzo di pozzo o scavo tubolare; i pozzi a scavo avranno pareti interne rivestite di cemento, chiusura in muratura alla bocca con pompa e sportello verticalmente posto ben chiudibile, anche i pozzi tubolari avranno chiusura ermetica alla bocca. I pozzi, specie se non oltrepassano la falda acquosa superficiale, saranno posti a distanza da cause di inquinamento, tenuta presente anche la direzione del movimento delle acque sotterranee; in ogni caso saranno a distanza non inferiore a 25 metri da pozzi neri, concimaie, ed altri depositi di materie luride; la loro apertura sarà inoltre circondata da platea a impermeabile inclinata verso l'esterno. I pozzi abbandonati non utilizzati a scopo agricolo o industriale, dovranno essere riempiti con sabbia e ghiaia. l) - ogni abitazione avrà un acquaio ed una latrina con finestra aprentesi all'aria libera e con accesso del locale di disimpegno opportunamente aereato dall'esterno e con pareti lavabili fino all'altezza di metri 1,50. I liquami di rifiuto sia dell'acquaio che della latrina, con l'interposizione di sifoni idraulici, saranno convogliati in pozzi neri a tenuta ove manche la possibilità di immetterli in fognatura dinamiche. Anche i dormitori per collettività dovranno essere dotati, in locali comunicanti o siti nelle vicinanze, di latrine con acqua o mezzo per la pulizia (antilatrine aereate dall'esterno con lavabi idonei) e locali per la doccia, per la pulizia del personale ed in rapporto agli capiti (cubatura minima mc.6 per persona). m) - I ricoveri di animali saranno collocati possibilmente lontano dalle case e muniti di concimaia a norma dell'art.223 del T.U. Leggi sanitarie n.1265; comunque mai sotto locali di abitazione; con questi non avranno alcuna comunicazione diretta; i muri, i soffitti eventualmente in comune dovranno essere resi impermeabili. Infine, non verranno, per i ricoveri, create aperture nei muri, che distino meno di 5 metri da finestre di case di abitazione. Avranno ventilazione di illuminazione naturale, sufficiente cubatura in relazione al numero dei capi di bestiame ospitati, pavimenti impermeabili o convenientemente resistenti; scoli idonei per ampiezza e pendenza all'allontanamento dei rifiuti che saranno amaltiti in pozzi neri o concimaie. Anche le stalle saranno dotate possibilmente di acqua corrente. Pareti rastrelliere e mangiatoie saranno previste in modo da essere facilmente lavabili e disinfettabili. n) - gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. o) - Le concimaie, gli scarichi d'acqua di rifiuto, anche da abbeveratoi e lavatoi, saranno posti a distanza di almeno 25 metri da locali di abitazione, pozzi, condotte di acqua potabile e di cisterne. Le concimaie comunque saranno costruite secondo le norme stabilite con decreto Prefettizio in data n

12 CAPO VI DELL'ACQUA POTABILE ART. 37 L'acqua potabile per i bisogni della popolazione viene fornita dai pozzi di proprietà comunale o privata o da sorgenti. Nelle località fuori dal centro dell'abitato che difettino di acqua, il Sindaco potrà ordinare, a spese dei rispettivi proprietari, l'apertura dei nuovi pozzi sempre che gli abitanti delle località stesse non possono provvedersi altrimenti di acqua potabile. I pozzi dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni del precedente art. 36. ART. 38 E' vietato gettare o lasciar cadere nei pozzi o nelle sorgenti di acqua potabile, materie che possono alterare ed inquinare le acque, di gettarvi sassi, di attingervi con vasi sudici, di lavarvi panni od oggetti e di procurare alle acque, in ogni altro modo, qualsiasi alterazione. E' pure fatto divieto di impedire od ostacolare comunque la estrazione delle acque.

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