REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

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1 PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 159/ Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/ Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/ Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 105/ In vigore dal 21 settembre 2000 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)

2 SOMMARIO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 3 Articolo 1 Contenuto del Regolamento 3 TITOLO II PROCEDURE DI ALIENAZIONE 3 Articolo 2 Beni da alienare 3 Articolo 3 Il Responsabile del procedimento 3 Articolo 4 Prezzo di stima 3 Articolo 5 Procedure per l'alienazione 4 Articolo 6 Indizione 4 Articolo 7 Bando 4 Articolo 8 Forme di pubblicità 4 Articolo 9 Svolgimento delle gare 5 Articolo 10 Offerte 5 Articolo 11 Commissione 5 Articolo 12 Verbale 5 Articolo 13 Aggiudicazione 5 Articolo 14 Trattativa privata 6 Articolo 15 Alienazione a trattativa privata agli occupanti 6 Articolo 16 Offerta agli occupanti 6 Articolo 17 Requisiti degli occupanti 7 Articolo 18 Stipulazione del contratto 7 Articolo 19 Garanzie 7 Articolo 20 Proroga del contratto 7 Articolo 21 Prezzo di vendita 7 Articolo 22 Ripetizione di asta 7 Articolo 23 Rinvio 8 Articolo 24 Pubblicità degli esiti 8 2

3 Articolo 1 - Contenuto del Regolamento TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Con il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 7 del Decreto Legislativo , n. 267, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2., della Legge , n. 127, la Provincia di Livorno intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare in deroga alle norme di cui alla Legge n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio Decreto , n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme di contabilità generale degli Enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. 2. A tal fine il presente regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per la alienazione del patrimonio di proprietà della Provincia di Livorno, e intende altresì individuare le modalità che rendano più snelle e che accelerino le procedure per l'alienazione stessa. 3. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 127/97, si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico. Articolo 2 - Beni da alienare TITOLO II PROCEDURE DI ALIENAZIONE 1. E' autorizzata la alienazione dei beni immobiliari facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia di Livorno; dei beni del patrimonio indisponibile nel caso in cui sia cessata la destinazione a pubblico servizio; dei beni del demanio provinciale per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di desmanializzazione. 2. L'individuazione dei beni da alienare deve avvenire con provvedimento deliberativo della Giunta provinciale, nell'ambito degli indirizzi di governo dell'ente, sulla base dei seguenti criteri: a) beni per cui sia cessata la demanialità o sia venuto meno il pubblico interesse all'utilizzo degli stessi; b) beni per i quali non sia possibile ravvisare un uso proficuo o che richiedano una gestione particolarmente onerosa. Articolo 3 - Il Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento per l'alienazione è individuato dall'amministrazione provinciale con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 2 comma 2, nell'ambito delle professionalità tecniche in dotazione all'ente. 2. Il responsabile del procedimento, in base a criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità, adotta tutti gli atti relativi alle procedure di alienazione, ivi compresa la stipulazione del contratto. Articolo 4 - Prezzo di stima 1. Il Prezzo di stima dei beni da alienare, a corpo o a misura, è determinato, previa apposita perizia, dal Responsabile del procedimento o da altro tecnico provinciale individuato con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 2 comma Per la stima si ricorre ad apposito incarico all Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Livorno, le cui spese saranno a completo carico della parte richiedente. 3. Nel caso in cui si debba procedere all alienazione di un bene, occupato regolarmente da dipendente o ex dipendente, da Amministratori o da ex Amministratori della provincia, la stima dovrà essere redatta da tecnico esterno all Amministrazione provinciale scelto tra una terna di nomi richiesti agli ordini professionali. 4. La proposta di alienazione completa di tutti gli elementi di valutazione tecnico-amministrativa dovrà essere approvata dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. L del Decreto Legislativo n. 267/

4 Articolo 5 - Procedure per l'alienazione 1. Si procede alla alienazione degli immobili che siano liberi da persone e cose mediante pubblico incanto o asta pubblica secondo le procedure di cui all'art. 73 lettera "c" del Regio Decreto , n. 827: per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta. 2. Al primo incanto non si accettano offerte pari al prezzo base d'asta; le offerte devono essere maggiorate di una quota pari al 4%, o suoi multipli, del prezzo base d'asta. 3. Al secondo incanto non si accettano offerte pari al prezzo base d'asta; le offerte devono essere maggiorate di una quota pari al 2% o suoi multipli, del prezzo base d'asta. 4. In caso di due o più offerte uguali si procede a mezzo di estrazione. 5. Nel caso in cui si siano verificate diserzioni al 1 ed al 2 incanto, si procede alla alienazione a trattativa privata entro i limiti del prezzo di stima determinato ai sensi dell'art. 4 Articolo 6 - Indizione 1. La determinazione di indizione della gara, che conterrà tutti gli elementi previsti dall'art. 56 della legge 142/90, individua il bene, approva il bando di gara ed impegna la spesa per le pubblicazioni. Articolo 7 - Bando 1. Il Bando di gara deve contenere, come requisiti essenziali, i seguenti elementi: la descrizione dei beni da vendere, la loro situazione di fatto e di diritto, con particolare riferimento alle situazioni di occupazione in corso ed alla posizione catastale; il prezzo posto a base della gara, i termini e le modalità di pagamento; l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà alla gara; il luogo e l'ufficio presso il quale si effettuerà la gara; il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti; l'ammontare e la tipologia della cauzione; l'indicazione che si procederà ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, il cui importo sia almeno pari al prezzo posto a base della gara, con la maggiorazione fissata; eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione patrimoniale dell'offerente; le modalità di presentazione dell'offerta; l'indicazione delle cause che comportino l'esclusione dalla gara; la precisazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile; l'indicazione espressa che l'offerente non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché di altre disposizioni vigenti; l'indicazione espressa che negli ultimi cinque anni l'offerente non è stato sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata; il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Articolo 8 - Forme di pubblicità 1. E' interesse della Provincia di Livorno ottenere la più ampia partecipazione alla procedura di vendita e, pertanto saranno garantite adeguate forme di pubblicità alle gare, ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/ Per i punti di cui al 1 comma la diffusione del bando di gara avverrà a mezzo di: a) Affissione all'albo Pretorio della provincia, del Comune di Livorno e di tutti i Comuni della provincia di Livorno; b) Affissioni pubbliche nella città di Livorno e nell'ambiente di tutto il territorio Provinciale; c) Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana; 4

5 e, nel caso in cui il prezzo di stima sia superiore a L (duecentomilioni), d) Pubblicazione, per estratto, su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione regionale. 3. Il responsabile del procedimento deve tenere a disposizione degli interessati gli atti relativi alla procedura di vendita, con particolare riferimento alle planimetrie e a quant'altro utile per l'identificazione dell'immobile. Articolo 9 - Svolgimento delle gare 1. Le gare si svolgono presso i locali della Provincia di Livorno indicati nel bando, alla presenza della commissione di gara al completo. 2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni. Articolo 10 - Offerte 1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre l'accettazione della Provincia consegue solo all'aggiudicazione definitiva, espressa con determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio 2. L'offerta presentata è vincolante per un periodo di 90 giorni dalla data di svolgimento della gara. Entro tale termine deve essere effettuata l'aggiudicazione. 3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Articolo 11 - Commissione 1. La commissione di gara è composta dal Dirigente del Servizio Patrimonio, con funzioni di presidente, e da altri due dirigenti o funzionari esperti in materia, scelti e nominati dalla Giunta. 2. Il segretario verbalizzante è scelto e nominato dal Presidente della commissione. 3. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i suoi componenti. Articolo 12 - Verbale 1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare viene redatto dal Segretario verbalizzante apposito verbale, sotto la direzione del presidente della commissione. 2. Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo in cui si è dato corso all'apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti della commissione; il numero delle offerte presentate, le offerte escluse con i motivi dell'esclusione, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta, l'aggiudicazione provvisoria. 3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva. 4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. Articolo 13 - Aggiudicazione 1. Il Dirigente del Servizio Patrimonio, con propria determinazione, aggiudica definitivamente il bene ed indica il termine, decorrente dalla comunicazione di cui appresso, assegnato all'aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto, dello schema d'atto, della nomina del notaio di fiducia e per la presentazione, ove necessaria, dell'aggiornamento catastale del bene. 2. Dell'avvenuta aggiudicazione sarà data notizia entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività della relativa determinazione. 5

6 Articolo 14 - Trattativa privata 1. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 5, la trattativa si svolge direttamente con l'unico soggetto interessato. 2. L'offerta presentata, comunque mai inferiore al prezzo di stima, è immediatamente impegnativa per il proponente, mentre per l'amministrazione lo diviene con l'approvazione della relativa determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio. 3. La stipulazione del contratto segue le regole di cui ai successivi art. 18 e Si procede inoltre, a mezzo trattativa privata, comunque nel pieno rispetto dell art. 2 a) Per la cessione di terreno costituente un c.d. resede stradale a favore del proprietario unico frontista dei fondi latitanti, confinante per intero con l immobile (c.d. prelazione ), che accetta il prezzo base fissato dalla Provincia; b) Per la vendita di terreni che possono essere classificati fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità sia ridotta a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e ciò comporti una riduzione del valore di mercato notevole in relazione alle proprietà limitrofe; rimettendo ogni definitiva valutazione, circa la possibilità di procedere a mezzo di trattativa privata, al Consiglio provinciale con la deliberazione di cui all art. 4 - comma Nelle ipotesi individuate al comma precedente lett. b); allorquando il Consiglio conviene sull opportunità di avvalersi della trattativa privata, il contraente è individuato a seguito di gara informale cui possono partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi informati ed inviati a presentare la loro offerta con lettera raccomandata R.R., scegliendo colui che offre l aumento maggiore sul prezzo di stima fissato con le procedure previste nell art. 4 del presente Regolamento. 6. E altresì possibile l alienazione a trattativa privata diretta di tutti quei beni inseriti in aree del territorio comunale individuate urbanisticamente come zone omogenee F aventi come destinazione urbanistica attrezzature ed impianti di carattere generale, solo ed esclusivamente a favore di altre pubbliche amministrazioni e/o enti, associazioni di volontariato, ONLUS, che intendono utilizzare gli stessi per finalità pubbliche o di pubblico interesse con il vincolo della successiva inalienabilità per il periodo di 10 anni (dieci). Per la fattispecie in esame il prezzo di vendita corrisponde al prezzo di stima determinato ai sensi dell art. 4. Articolo 15 - Alienazione a trattativa privata agli occupanti 1. E' autorizzata la alienazione a trattativa privata degli immobili cui sia applicabile agli occupanti specifico diritto di prelazione ai sensi delle normative vigenti. 2. Il diritto di prelazione è esteso a favore di coloro i quali occupano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita verificandosi le condizioni di cui la comma 2 dell'art Ai soggetti di cui ai precedenti comma sarà offerto il bene al prezzo fissato secondo le modalità stabilite al precedente art. 4. Il prezzo sarà pari alla cifra che sarebbe fissata se dovesse esperirsi un'asta pubblica, maggiorato del 10%. Articolo 16 - Offerta agli occupanti 1. L'offerta agli occupanti dovrà essere formalizzata tramite notifica e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni di vendita e l'invito specifico a esercitare o meno il diritto di prelazione. 2. L'accettazione dell'offerta da parte degli occupanti deve avvenire con atto notificato alla Provincia di Livorno a mezzo di raccomandata a.r. entro il termine di 60 giorni, e dietro presentazione di una cauzione pari al 5% del prezzo. Nel medesimo atto deve essere fatto esplicito riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di vendita. La cauzione può essere costituita anche da fedejussione assicurativa o bancaria. 6

7 Articolo 17 - Requisiti degli occupanti 1. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di un valido titolo di occupazione ed essere in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori. Tali requisiti dovranno essere posseduti fino al momento del rogito dell'atto di acquisto. Articolo 18 - Stipulazione del contratto 1. La vendita viene definitivamente conclusa con la stipulazione di apposito contratto di compravendita, con le forme e le modalità previste dal codice civile. 2. Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dall'acquirente che deve sostenere le spese contrattuali ed erariali. 3. La sistemazione catastale del bene è a carico dell'acquirente. 4. Il responsabile del procedimento comunica all'aggiudicatario i termini per la presentazione dei documenti, dell'accampionamento, per la nomina del notaio e l'invio dello schema di contratto che deve essere approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio. 5.. Nel caso in cui l'aggiudicatario si renda inadempiente rispetto a tali obblighi e comunque all'obbligo di stipulare il contratto, l'amministrazione introiterà la cauzione. 6. Una volta che l'inadempimento sia dichiarato dal Dirigente del Servizio Patrimonio. Il responsabile del procedimento chiederà immediatamente al secondo miglior offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l'offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse all'acquisto, intenzione da manifestare anche attraverso la ricostituzione del deposito cauzionale. 7. In tale ultimo caso, il Dirigente, con propria determinazione, procederà alla nuova aggiudicazione. 8. Successivamente si procederà alla stipulazione del contratto come previsto in precedenza, entro sei mesi dall'accettazione dell'offerta, indipendentemente dalla forma di scelta del contenuto. Articolo 19 - Garanzie 1. La Provincia garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei beni venduti o dei diritti reali costituiti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o diritti gravanti sul bene. 2. La parte acquirente viene immessa nel possesso del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Articolo 20 - Proroga del contratto 1. Il termine di sei mesi fissato per la stipulazione del contratto di compravendita potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto. Articolo 21 - Prezzo di vendita 1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risulta dall'esito della gara o della trattativa privata diretta, non oltre il momento della stipulazione del contratto. 2. Eventuali dilazioni di pagamento del prezzo di vendita potranno essere previste in sede di bando, compatibilmente con le esigenze del bilancio approvato. 3. In tale ultimo caso la rateazione, non superiore a quatto rate semestrali, sarà soggetta alla corresponsione di interessi al tasso annuo pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (rendistato) accertata dalla Banca d'italia per il secondo mese precedente a quello della corresponsione della rata. La rateazione dovrà essere garantita con adeguata fidejussione. Articolo 22 - Ripetizione di asta 1. Qualora la vendita del bene abbia esito negativo, sia a esperimento di asta pubblica che di trattativa privata, la procedura d'asta potrà essere ripetuta con il sistema delle offerte segrete al ribasso, fissando il limite minimo oltre il quale le offerte non sono ammissibili. Tale limite sarà fissato dal responsabile del procedimento e dagli eventuali professionisti nominati, come previsto dal procedente art. 4. 7

8 Articolo 23 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia di alienazione per gli enti pubblici. Articolo 24 - Pubblicità degli esiti 1. Gli esiti delle vendite sono pubblicati a cura del responsabile del procedimento all'albo pretorio, indicando il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, il prezzo di stima e il prezzo contrattuale. Formattazione del testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale Ultima revisione

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