C O M U N E D I O F F A G N A. Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali

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1 C O M U N E D I O F F A G N A C.A.P PROVINCIA DI ANCONA Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2006 e modificato con Delibere di Consiglio Comunale: n.54 del 26/11/2008 n. 60 del 28/11/2009 n. 23 del 23/11/2012

2 I N D I C E Presentazione Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Oggetto Competenze Responsabilita' Servizi gratuiti e a pagamento T I T O L O I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 CAPO II - FERETRI Deposizione della salma nel feretro Verifica e chiusura feretri Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Piastrina di riconoscimento CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI Articolo 9 Modalita' del trasporto e percorso Articolo 10 Trasporti Funebri Articolo 11 Orario dei trasporti Articolo 12 Norme generali per i trasporti Articolo 13 Riti religiosi Articolo 14 Trasferimento di salme senza funerale Articolo 15 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita' Articolo 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Articolo 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Articolo 18 Trasporti all'estero o dall'estero Articolo 19 Trasporto di ceneri e resti Articolo 20 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio Articolo 21 Cimitero Comunale-Disposizioni generali- Vigilanza Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero Articolo 23 Ammissione nel cimitero T I T O L O I I - C I M I T E R I CAPO I CIMITERO CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 24 Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale Articolo 25 Inumazione Articolo 26 Tumulazione Articolo 27 Deposito provvisorio CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 28 Esumazioni ordinarie Articolo 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Articolo 30 Esumazione straordinaria Articolo 31 Estumulazioni

3 Articolo 32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Articolo 33 Raccolta delle ossa Articolo 34 Oggetti da recuperare Articolo 35 Disponibilita' dei materiali CAPO V - CREMAZIONE Articolo 36 Crematorio Articolo 37 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione Articolo 38 Urne cinerarie CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 39 Disciplina dell'ingresso Articolo 40 Divieti speciali Articolo 41 Riti funebri Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Articolo 43 Fiori e piante ornamentali Articolo 44 Materiali ornamentali T I T O L O I I I - C O N C E S S I O N I CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Articolo 45 Sepolture private Articolo 46 Durata delle concessioni Articolo 47 Modalita' di concessione Articolo 48 Uso delle sepolture private Articolo 49 Manutenzione Articolo 50 Costruzione delle tombe di famiglia CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Articolo 51 Divisione, Subentri Articolo 52 Rinuncia a concessione a tempo determinato dei loculi Articolo 53 Rinuncia a concessione di aree libere Articolo 54 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Articolo 55 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Articolo 56 Revoca Articolo 57 Decadenza Articolo 58 Provvedimenti conseguenti la decadenza Articolo 59 Estinzione T I T O L O I V - L A V O R I P R I V A T I N E I C I M I T E R I - I M P R E S E D I P O M P E F U N E B R I CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Articolo 60 Accesso al cimitero Articolo 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Articolo 62 Responsabilita' - Deposito cauzionale Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo Articolo 64 Introduzione e deposito di materiali Articolo 65 Orario di lavoro Articolo 66 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Articolo 67 Vigilanza Articolo 68 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Articolo 69 Funzioni - Licenza Articolo 70 Divieti CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI T I T O L O V - D I S P O S I Z I O N I V A R I E E F I N A L I CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Articolo 71 Mappa Articolo 72 Annotazioni in mappa Articolo 73 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Articolo 75 Cautele Articolo 76 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

4 Articolo 77 Concessioni pregresse Articolo 78 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

5 T I T O L O I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 [Regolamento di Polizia Mortuaria ], delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della legge 30/03/2001 n. 130, della Legge Regionale 1/2/2005 n.3 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attivita' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 Competenze (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorita' Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore sanitario dell A.S.L., per quanto di competenza. (2) Le competenze e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove sono necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, ai sensi dell art. 50 e art. 89 del D.Lgs 267/2000, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o suo funzionario incaricato quale ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale. Articolo 3 Responsabilita' (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (2) Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) la visita necroscopica;

6 b) la deposizione delle ossa in ossario comune; c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino conosciuti o rintracciabili, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico; d) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.14. (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto di Giunta Comunale. (4) La Giunta Comunale stabilirà l eventuale applicazione di tariffe e loro misure sulle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, straordinarie e raccolta di resti mortali da operazioni di esumazione ed estumulazione e deposito degli stessi negli ossari dati in concessione. (5) Il Comune con proprio atto di indirizzo può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuita, purchè venga quantificato l onere per l Amministrazione Comunale. CAPO II FERETRI Articolo 5 Deposizione della salma nel feretro (1) Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli (2) In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. (4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 6 Verifica e chiusura feretri (1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 7. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere. Articolo 7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1) La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe': a) per inumazione ( si intende la sepoltura della salma in terra) : - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e i materiali dell incassatura debbono essere, ove possibili, biodegradabili; - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

7 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4 ; b) per tumulazione ( si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba): - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. (3) Se una salma, gia' sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R , n Articolo 8 Piastrina di riconoscimento (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

8 CAPO III TRASPORTI FUNEBRI Articolo 9 Modalità del trasporto e percorso (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati percorsi diversi. (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. (4) E vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, eccetto per il passaggio dei veicoli in servizio di assistenza pubblica sicurezza. Articolo 10 Trasporti Funebri (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n Articolo 11 Orario dei trasporti (1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti. (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Articolo 12 Norme generali per i trasporti (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. (2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato

9 del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Articolo 13 Riti religiosi (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Articolo 14 Trasferimento di salme senza funerale (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. (2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l osservazione presso l obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, siti anche in altro Comune, con le modalità indicate nell art.5 della Legge Regionale 1/2/2005 n.3. Articolo 15 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita' (1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'asl prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asl dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato con decreto del Sindaco o del Responsabile di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati. (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

10 (3) Al decreto e' successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 6. (4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, fatta salva la sosta in Chiesa, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 7, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. (6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90. (7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso. Articolo 17 Trasporti in luogo diverso dal cimitero (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. Articolo 18 Trasporti all'estero o dall'estero (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato. Articolo 19 Trasporto di ceneri e resti (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. (2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38. Articolo 20 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

11 (3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell ufficio. T I T O L O I I C I M I T E R I CAPO I CIMITERI Articolo 21 Cimitero Comunale- Disposizioni Generali - Vigilanza (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n il Comune provvede al servizio del seppellimento nel locale cimitero Comunale. (2) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n (3) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. (4) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n (5) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. (6) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n (7) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Articolo 22 Reparti speciali nel cimitero (1) Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere. (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunita' richiedenti. Articolo 23 Ammissione nel cimitero Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: (1) le salme di persone decedute nel territorio del Comune ovunque ne fosse in vita la residenza, (2) le salme di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. (3) le salme delle persone che sono state residenti nel Comune di Offagna per almeno 10 anni. (4) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, (5) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

12 Nelle edicole private possono essere ricevute le salme delle persone aventi con il concessionario un grado di parentela o rientrino nelle categorie indicate nel successivo art. 48, indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte del defunto. Allorché sarà completato l ampliamento del cimitero, a parziale deroga del successivo art.47, sarà consentita, dietro richiesta dei familiari, la tumulazione nei loculi cimiteriali comunali delle salme, già tumulate in tombe a concessione a privati, di coloro che sono nati in Offagna o sono stati residenti in questo Comune per almeno 10 anni. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 24 (1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di 10 (dieci) anni. (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine di impiego di tali fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285. (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i Cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n (4) Il piano regolatore cimiteriale contempla l individuazione planimetrica degli spazi o zone da destinare a: a- campi a inumazione, b- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie; c- tumulazioni individuali (loculi); d- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia) e- cellette ossario f- nicchie cinerarie g- ossario comune h- cinerario comune i- area destinata alle concessioni per la costruzione di sepolture private a tumulazione. j- area destinata alla dispersione delle ceneri Il piano regolatore cimiteriale deve adottato con le modalità previste dall art.54 e segg. Del D.P.R. 28/1990. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 25 Inumazione (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle sepolture per inumazione ordinaria decennale. Le sepolture per inumazione vengono assegnate a domanda esclusivamente al momento della sepoltura delle persone a cui sono destinate, sono gratuite per quanto riguarda l utilizzo dell area e l apposizione del cippo. Sono assegnate in funzione della disponibilità al momento della domanda. La durata della sepoltura è di 10 anni dal momento del seppellimento. 2) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del

13 defunto. (3) E vietata la posa di copritomba di alcun genere, è ammessa a carico del privato la realizzazione di monumentini in sostituzione del cippo con ingombri massimi delle lapidi tombali, sia a sviluppo orizzontale che verticale, che per le inumazioni dovranno essere contenute entro le seguenti dimensioni: lunghezza massima mt. 2,00, larghezza massima m 0,80, altezza massima mt.0,20, per la parte a sviluppo orizzontale, mentre l eventuale fregio di testata da prevedere alla base non superiore alla medesima larghezza, potrà emergere, quale sviluppo verticale massimo di ulteriori mt. 0,80 di altezza, realizzati con materiali in marmo di colore uniforme tipo marmo di Carrara, botticino, bardiglio, pietre di Trani, escludendo tassativamente colori decisi quali nero, rosso, verde ecc. Le foto dovranno avere la dimensione massima di cm 15 X 10. Potranno essere realizzati anche in mattoni od altro materiale di facile demolizione, escludendo tassativamente solette ed opere in cemento armato. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. (4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n Articolo 26 Tumulazione (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento. (3) A far tempo dalla esecutivita' del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le caratteristiche di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n.285. (4) Nel loculo può essere accolto un solo feretro; in particolari condizioni autorizzate dal Sindaco, oltre al feretro possono essere accolte una o più cassette di resti e di urne cinerarie che abbiano con il defunto un grado di parentela come individuato ai sensi dell art.433 del Codice Civile. (5) Le cellette ossario sono destinate alla conservazione delle cassettine di zinco di cui all art.36 del DPR 285/1990 che raccolgono i resti mortali che derivano da esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie, nel caso in cui le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione. ARTICOLO 27 Deposito provvisorio (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo distinto rispetto a quelli che devono essere assegnati con concessione trentennale senza interrompere la numerazione spettante al momento della morte. E previsto il pagamento del canone che verrà stabilito con atto di Giunta Comunale. (2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi: a) - per coloro che devono effettuare lavori di restauro e di ripristino di tombe private; b) - per coloro che intendono tumulare la salma in loculo presso tomba di famiglia che deve essere liberato a seguito di estumulazione. (3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purche' sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. (4) A garanzia e' richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida,

14 servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. (6) E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 28 Esumazioni ordinarie (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a 10 anni(art. 82 del DPR 285/90). (2) Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell anno, anche se è preferibile non effettuarle nei mesi di cui all art.84 del D.P.R. 285/90. (3) E' compito del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o delegato di stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Articolo 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie (1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici..(2)l inizio di operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Articolo 30 Esumazione straordinaria (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute. (4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'asl dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato. Articolo 31 Estumulazioni (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo

15 una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni. (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni; - su ordine dell'autorita' giudiziaria. (4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. (5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. (6) Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in cinque anni. (7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. (8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Articolo 32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite dietro pagamento della tariffa che sarà stabilita con atto di Giunta Comunale. (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma fissata con delibera di Giunta Comunale. (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista con delibera di Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si trasmette al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte comprensiva del costo del personale. (4) Le spese relative a esumazioni e estumulazioni di salme i cui familiari non più rintracciabili sono a carico del Comune. Articolo 33 Raccolta delle ossa (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. (2) E consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia stata o sia da tumulare un altra salma. Articolo 34 Oggetti da recuperare (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

16 (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Articolo 35 Disponibilita' dei materiali (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. (2) Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. (3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2^ grado, purche' i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. (5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. CAPO V C R E M A Z I O N E Articolo 36 Crematorio (1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e per procedere alla cremazione si avvale dell impianto funzionante più vicino o meno oneroso o di quello eventualmente convenzionato. Articolo 37 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1^ comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. (2) Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio dello Stato Civile.

17 Articolo 38 Destinazione delle ceneri - Urne cinerarie (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. (2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. (3) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a- tumulate in tombe di famiglia o loculi all interno dei cimiteri ; b- interrate all interno dei cimiteri; c- affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato. CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 39 Disciplina dell'ingresso (1) Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi. (2) E' vietato l'ingresso: a)alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; b)a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua o raccolta di fondi; (3) Per motivi di salute od eta' il Responsabile del servizio di polizia mortuaria puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco. Articolo 40 Divieti speciali (1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre animali; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, terra ecc. sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, raccogliere petizioni; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati; l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

18 m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria; o) svolgere qualsiasi attivita' commerciale. (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito all'autorita' giudiziaria. Articolo 41 Riti funebri (1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettivita' di defunti. Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni (1) Sulle tombe nei campi comuni ad inumazione vale quanto stabilito al precedente articolo 25. (2) Sono comunque vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Articolo 43 Fiori e piante ornamentali (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorche' i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li fara' togliere o sradicare e provvedera' per la loro distruzione. Articolo 44 Materiali ornamentali (1) Per ogni singolo loculo il Comune provvede, in quanto compreso nella tariffa di concessione, alla installazione del numero di identificazione. (2) E a carico del concessionario: a) la fornitura e posa in opera della pietra in marmo e dovranno essere usati marmi di colore uniforme tipo marmo di Carrara, botticino, bardiglio, pietre di Trani, escludendo tassativamente colori decisi quali nero, verde, rosso, ecc; b) l applicazione di scritte sulle lapidi, di fotografie delle dimensioni massime di cm. 15X10, vasi, vaschette, portafiori, croci, lumi votivi od altri elementi decorativi (3) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le scritte e per i lumi votivi come pure la fornitura e l installazione dei suddetti elementi o l impianto di apposito servizio di illuminazione votiva., (4) Il concessionario entro tre mesi dalla sepoltura dovrà posare la lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l anno di nascita e di decesso. (5) Limitatamente ai colombari, è fatto divieto di depositare portafiori, lumi votivi, sgabelli di servizio sul pavimento delle corsie. Il Comune disporrà affinché ogni corsia sia dotata di scale,e sgabelli per accedere

19 ai loculi disposti più alti. (6) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi per l incuria o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. (7) Il Responsabile del competente ufficio disporra' il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. (8) I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perche' siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. T I T O L O I I I C O N C E S S I O N I CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Articolo 45 Sepolture private (1) Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettivita'. (3) Le aree possono essere altresi' concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, ecc.); b) sepolture per famiglie e collettivita' (celle, edicole, ecc.). (5) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito con apposito atto dall organo comunale competente; (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. (7) La concessione regolata da schema di contratto-tipo e' stipulata da parte dell Ufficio cui è affidata l istruttoria. (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune. E ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune. (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione; - la durata; - le persone o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, che sono i concessionari; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare); - l avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

20 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca. Relativamente alla concessione di singoli loculi, cellette ossario o cinerarie, devono essere indicate le salme destinate ad esservi accolte. Articolo 46 Durata delle concessioni (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n (2) Il periodo di concessione dei loculi cimiteriali e' fissato: a) in 99 anni per le cellette ossario per tumulazioni dei resti mortali; b) in 30 anni per i loculi per tumulazioni delle salme; (3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito in tariffa in vigore al momento del rinnovo. (4) Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della stipula o della prima sepoltura se antecedente. (5) Le concessioni previste dall art.90 del D.P.R.10/9/1990 n.285 (concessione a privati o enti di aree per la costruzione di sepolture) sono a tempo determinato ed hanno durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. (6)Le disposizioni di cui all art. 92, 2 comma, del D.P.R. 285/90 non si applica alle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatisi nel periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, salvo che il Comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura (inumazione o tumulazione) di tali vittime ha durata perpetua. Articolo 47 Modalita' di concessione 1. I loculi sono concessi ai privati richiedenti per la sepoltura immediata di congiunti deceduti, residenti nel Comune di Offagna o deceduti nel territorio comunale o che abbiano avuto la residenza in Offagna per almeno 10 anni, come indicato nel precedente art. 23. L'assegnazione avviene secondo la data di presentazione della domanda di concessione in base all'ordine numerico progressivo dei loculi liberi al momento della richiesta. 1. BIS - Limitatamente al nuovo colombario realizzato nell anno 2012 nel cimitero comunale e nel limite massimo di n.16 loculi, è possibile dare in concessione loculi a futura morte per la tumulazione della salma del concessionario o suoi parenti o affini o altra persona dallo stesso indicata. Il loculo assegnato a futura morte avrà un canone di concessione maggiorato rispetto al loculo utilizzato per le immediate esigenze di tumulazione. La concessione del loculo a futura morte è trentennale e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e non dalla data di tumulazione della salma. 1. TER (abrogato) 1. QUATER - La Giunta Comunale stabilisce l entità della maggiorazione del canone dei loculi a futura morte, le modalità della presentazione delle richieste e i criteri di assegnazione dei loculi di cui ai commi 1 bis. 2. Limitatamente al nuovo colombario realizzato nell anno 2012 nel cimitero comunale, può essere richiesta la concessione di un loculo per la sepoltura di familiari già tumulati in una tomba in concessione a privati e che non erano residenti nel Comune al momento del decesso, ma erano nati o erano stati residenti nel Comune per almeno 10 anni. I loculi da destinare a tali concessioni rientrano nel limite massimo dei 16 loculi indicati nei commi precedenti. La Giunta Comunale stabilisce le modalità della presentazione delle richieste e i criteri di assegnazione. 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

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