REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del. TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del. TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione. 2. Le disposizioni del presente regolamento intendono prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, nonché a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria. 3. I servizi di cui al comma precedente sono quelli relativi alla destinazione e all uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. ARTICOLO 2 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. ARTICOLO 3 Responsabilità 1. Il Comune avrà cura di evitare, all interno del Cimitero, il crearsi di situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da parte di persone estranee al suo servizio, né per l uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. - Pag. 1 di 40 -

2 ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito provvedimento. ARTICOLO 5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio comunale o nel Cimitero: l orario di apertura e chiusura del Cimitero (in ogni Cimitero); copia del presente regolamento; l elenco dei riquadri soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; l elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione. CAPO II FERETRI ARTICOLO 6 Deposito della salma nel feretro e fornitura dei feretri 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. - Pag. 2 di 40 -

3 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. ARTICOLO 7 Verifica e chiusura feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa necessaria a persone appartenenti a famiglie bisognose. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. ARTICOLO 8 Piastrina di riconoscimento 1. Sull esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO III TRASPORTI FUNEBRI ARTICOLO 9 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione delle modalità ed il percorso dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. 3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. - Pag. 3 di 40 -

4 ARTICOLO 10 Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri 1.- Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa. 2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme. 3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell art. 19 del DPR 10/9/90 N.285, nella misura stabilita nell'allegato tariffario. 4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all art. 7 del DPR 285/ La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere; 6.- Le amministrazioni militari e le congregazioni riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente, dei militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa. ARTICOLO 11 Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa. ARTICOLO 12 Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo, che abbia le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e sia chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica, può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze. 3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. 4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al Cimitero o fuori Comune di nati morti e feti sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. - Pag. 4 di 40 -

5 ARTICOLO 13 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell APSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune i- struzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, di cui all art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell APSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. ARTICOLO 14 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell APSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall art Pag. 5 di 40 -

6 7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. ARTICOLO 15 Trasporti all estero o dall estero 1. Il trasporti di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento precitato. ARTICOLO 16 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/ Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. ARTICOLO 17 Rimessa delle autofunebri 1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2. L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi Igiene Pubblica, salva la competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi. - Pag. 6 di 40 -

7 3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell Ufficio. TITOLO II C I M I T E R O CAPO I IL CIMITERO ARTICOLO 18 Ubicazione 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il seguente Cimitero: a) Cimitero sito in via Duca degli Abruzzi (via per Pennadomo) 2. Il Cimitero di cui al punto precedente è costituito da tre zone tra loro collegate: a) la parte a Nord, appena costruita, che denomineremo Cimitero nuovo: Allegato 2 al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale; b) la parte centrale, la più antica, che denomineremo Cimitero vecchio, la cui planimetria sarà allegata successivamente e sarà parte integrante e sostanziale del presente Regolamento; c) la parte a Sud, che denomineremo Cimitero seminuovo, la cui planimetria sarà allegata successivamente e sarà parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. ARTICOLO 19 Disposizioni generali - vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/ L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione e di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90. - Pag. 7 di 40 -

8 6. Il Dirigente dei Servizi Igiene pubblica controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ARTICOLO 20 Reparti Speciali nel Cimitero 1. Nell interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l assegnazione a tempo determinato dell area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Giunta stessa. ARTICOLO 21 Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali 1. Nel Cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. 3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 4. Sono altresì ricevute le salme di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché residenti nel Comune al momento della nascita. 5. Il Sindaco può autorizzare, per particolari motivi, la sepoltura anche di salme di persone non residenti nel Comune e decedute fuori da esso. 6. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art. 27, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel Cimitero del Comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI - Pag. 8 di 40 -

9 ARTICOLO 22 Disposizioni generali 1. Il Cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del DPR n.285/ Il presente Regolamento determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto degli artt. 76 e 91 del DPR n. 285/90. ARTICOLO 23 Spazi o aree cimiteriali 1. In relazione al Piano di lottizzazione allegato al presente Regolamento, nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a: a) aree di inumazione comune; b) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette cappelle, costruite a cura degli interessati e costituite da dieci loculi o da cinque loculi, da sistemarsi come definito nel seguito del presente regolamento; c) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette edicole, costruite a cura degli interessati e costituite da tre o da quattro loculi più uno, facoltativo, interrato, da sistemarsi come definito nel seguito del presente regolamento; d) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette tombe, costruite a cura degli interessati e costituite da due loculi, da sistemarsi uno interrato e l altro, facoltativo, in superficie; e) loculi per sepolture private singole, qui e nel seguito detti fornetti, raggruppati tra loro in un unica struttura, su manufatti del Comune; f) cellette ossario e nicchie cinerarie, raggruppate tra loro in un unica struttura, su manufatti del Comune; g) ossario comune in un unica struttura, su manufatti del Comune; h) cinerario comune in un unica struttura, su manufatti del Comune. 2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del DPR n.285/90. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ARTICOLO 24 Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: - Pag. 9 di 40 -

10 a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata; b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione. ARTICOLO 25 Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale i- nalterabile, con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo stabilito nell'allegato tariffario. 4. L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90. ARTICOLO 26 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie, in opere murarie - cappelle o edicole o fornetti o tombe o cellette ossario o nicchie cinerarie - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità dall art. 46 e segg. del presente regolamento. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle stabilite dal presente regolamento. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/ Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90. - Pag. 10 di 40 -

11 5. Non è consentita la tumulazione o la inumazione di più feretri in uno stesso loculo; sarà consentita la tumulazione di più salme in una stessa tomba a condizione che i feretri siano disposti in nicchie o loculi separati; in tal caso la concessione potrà essere revocata quando siano trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma. ARTICOLO 27 Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo comunale, previo pagamento del canone stabilito con delibera giuntale. 2. La concessione provvisoria è rilasciata nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private. 3.La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi. 4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione: le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente e il cui originale va conservato presso l Ufficio comunale. 5. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. 6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ARTICOLO 28 - Pag. 11 di 40 -

12 Esumazioni Ordinarie 1. Nel Cimitero comunale la durata ordinaria di inumazione è pari a 10 anni, al termine dei quali, si eseguono le relative esumazioni, come previsto dall art. 82 del DPR 285/ Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 4. È compito dell incaricato dal Responsabile dell Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. 5. La maggiore durata delle esumazioni viene è regolata dall art. 82 del DPR 285/90. ARTICOLO 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. È compito del Responsabile dell Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 2. Il Responsabile dell Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. 3. L inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all albo comunale e alle porte dei cimiteri, con congruo anticipo. ARTICOLO 30 Esumazione straordinaria 1. L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall art. 84 del DPR 285/ Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall autorizzazione al seppellimento, se la malattia, causa della morte, è compresa nell elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivadiffusiva, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi al- - Pag. 12 di 40 -

13 meno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato. ARTICOLO 31 Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni; b) su ordine dell Autorità Giudiziaria. 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, con avviso di estumulazione, sarà esposto all albo cimiteriale del Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l anno successivo. Tale avviso dovrà enunciare: a) la data improrogabile di estumulazione; b) la possibilità di rinnovo, per successivi 99 anni della concessione stessa; c) il periodo di tempo, stabilito in un mese dopo la data di estumulazione, entro cui il concessionario potrà fare richiesta, rivolgendosi al Comune, del monumento e degli eventuali accessori o segni funebri, risultanti dalla rimozione della sepoltura, da poter riutilizzare solo per usi interni al Cimitero e sempre che lo stato di conservazione degli stessi lo consenta; detta richiesta è fatta con dichiarazione personale da parte del richiedente dalla quale si deduca la propria responsabilità se dovessero sorgere diritti da parte di terzi; nel caso di mancata richiesta di detti materiali, il Comune ne potrà disporre nei modi più opportuni; d) la eventuale impossibilità a recuperare i resti mortali estumulati dall'ossario comune, dove andrebbero collocati alla data di scadenza della concessione. 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6. I resti mortali individuati per l 'estumulazione, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune. 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per - Pag. 13 di 40 -

14 l inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco; il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. 8. A richiesta degli interessati, all atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 10. Il Comune potrà disporre delle concessioni retrocesse per successive concessioni. 11. Alla scadenza della concessione per i manufatti di cui al successivo art. 46, comma 4, il Sindaco invierà al concessionario, per iscritto, l'avviso di estumulazione. Detto avviso dovrà contenere: la data improrogabile di estumulazione; la possibilità di rinnovo per successivi anni da stabilire da parte della Giunta comunale, della stessa concessione; il periodo di tempo della durata di un mese dall'avvenuta estumulazione, entro cui il concessionario potrà fare richiesta al custode cimiteriale o, in sua mancanza, agli appositi uffici comunali, degli accessori che risultassero applicati sulla lastra posta a rivestimento del manufatto; l'impossibilità di recupero dei resti mortali estumulati dall'ossario comune, dove andrebbero collocati alla data di scadenza della concessione; Scaduto il termine perentorio di un mese, il Sindaco ordinerà la estumulazione del cadavere mediante apertura del manufatto, estumulazione dei resti mortali e collocamento degli stessi nell'ossario comune. La lastra e gli altri materiali di risulta restano di proprietà del Comune. Gli interessati avranno diritto alla restituzione dei soli accessori, eventualmente richiesti nei modi e nei termini stabiliti, che potranno essere riutilizzati solo per usi interni al Cimitero. Detti accessori, se richiesti, saranno accantonati in apposito magazzino, fino alla effettiva restituzione, previa dichiarazione scritta, da parte del richiedente dalla quale si deduca l'elenco dei resti restituiti e la propria responsabilità qualora dovessero sorgere diritti di terzi. ARTICOLO 32 Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione sono a totale carico del richiedente. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma stabilita con delibera giuntale, salvo il caso - Pag. 14 di 40 -

15 di estumulazioni ordinarie effettuate per scadenza di concessione e il concessionario non sia più rintracciabile; per quelle richieste dall Autorità giudiziaria, si applica l art. 106 del RD 23/12/1865,n e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. ARTICOLO 33 Raccolta delle ossa 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. ARTICOLO 34 Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli a- venti diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. ARTICOLO 35 Disponibilità di materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in - Pag. 15 di 40 -

16 buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all interno del Cimitero o, all esterno, in altro luogo idoneo. CAPO V CREMAZIONE ARTICOLO 36 Crematorio 1. Poiché il Comune non dispone di impianto di cremazione, per procedere alla cremazione si avvale dell impianto funzionale più vicino, valutando l opportunità di intervenire a parziale copertura delle spese di trasporto. ARTICOLO 37 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione 1. L autorizzazione di cui all art. 79, 1 comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. 2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall Ufficio dello Stato Civile. ARTICOLO 38 Urne cinerarie 1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l urna è collocata nel Cimitero, in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. - Pag. 16 di 40 -

17 3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO ARTICOLO 39 Orario 1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, sentita la Giunta comunale. ARTICOLO 40 Disciplina dell ingresso 1. Nel Cimitero, di norma, il pubblico può entrare solo a piedi, fatto salvo l uso di mezzi leggeri per disabili. 2. È vietato l ingresso: a) alle persone in stato di ubriachezza, di esaltazione mentale, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero; b) a coloro che intendono svolgere all interno del Cimitero, attività di questua; c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti. ARTICOLO 41 Divieti Speciali 1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell Ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l assenso dei familiari interessati; - Pag. 17 di 40 -

18 i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d uso; k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell Ufficio; l) qualsiasi attività commerciale; m) asportare dal Cimitero alcun materiale, senza il permesso del Sindaco. 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati. 3. Chiunque tenesse, nell interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all Autorità giudiziaria. ARTICOLO 42 Riti Funebri 1.- Nell interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. ARTICOLO 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell Ufficio competente, in relazione al carattere del Cimitero e all ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali. 2. Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti. 3. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell art Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. 5. Il concessionario dovrà apporre sulla lastra posta a rivestimento del loculo, entro un mese dalla tumulazione, l'indicazione di almeno cognome, nome, data di nascita e data di morte del defunto, senza dover chiedere alcuna autorizzazione; non potranno comunque essere utilizzate frasi che possano essere di offesa al decoro del luogo. - Pag. 18 di 40 -

19 ARTICOLO 44 Fiori e piante ornamentali 1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. 2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. 3. In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metro di altezza e non devono debordare dall area della sepoltura. ARTICOLO 45 Materiali ornamentali 1. Dal Cimitero saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2. Il Responsabile del competente Ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 3. I provvedimenti d ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all ingresso del Cimitero o all Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall art.27 in quanto applicabili. 5. Ogni coltivazione, che no sia quella di semplici fiori, è vietata all interno del Cimitero. 6. Nel caso in cui le croci o gli ornamenti vari venissero divelti dalla intemperie o per qualsiasi altra causa, il custode del Cimitero o in mancanza altro personale addetto le farà collocare in apposito magazzino del Cimitero, avvertendo i diretti interessati di ritirarle. TITOLO III CONCESSIONI - Pag. 19 di 40 -

20 CAPO I TIPOLOGIE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE ARTICOLO 46 Sepolture private e Concessione 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dall art. 38, l uso di aree e di manufatti predisposti dal Comune. 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività. 3. Le aree possono essere altresì concesse per sepoltura, sempre a cura e spese di privati o enti, a sistema di inumazione per famiglie e collettività. 4. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano: a) fornetti; b) cellette ossario per resti mortali e nicchie cinerarie per urne cinerarie. 5. Le concessioni in uso di aree riguardano: a) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette cappelle, costruite a cura degli interessati e costituite da dieci loculi o da cinque loculi, da sistemarsi come definito nel seguito del presente regolamento; b) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette edicole, costruite a cura degli interessati e costituite da tre o da quattro loculi più uno, facoltativo, interrato, da sistemarsi come definito nel seguito del presente regolamento; c) aree per sepolture private, singole, familiari o per collettività, qui e nel seguito dette tombe, costruite a cura degli interessati e costituite da due loculi, da sistemarsi uno interrato e l altro, facoltativo, in superficie; dette aree non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero. 6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all apposito tariffario, allegato al presente Regolamento 7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90, rispettivamente, per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. 8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata dall Ufficio Affari generali, cui è affidata l istruttoria dell atto, previo accertamento dell'eseguito pagamento delprezzo, sulla base delle tariffe di cui alla relativa tabella allegata al presente Regolamento e con l'obbligo, da parte dell'acquirente, di accettazione di tutte l e prescrizioni di legge e del presente Regolamento. - Pag. 20 di 40 -

21 9. Il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 10. Ogni concessione del diritto d uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso; in particolare, l atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione, la sua identificazione e il numero di posti salma (loculi) realizzati o realizzabili; b) la durata della concessione; c) il soggetto titolare della concessione che, salvo il caso della collettività, deve essere individuato in un unica persona fisica; d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. 11. Le aree cimiteriali di cui sopra possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia, sola o con partecipazione di altre famiglie; c) a Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc. 12. Per le concessioni in uso di aree di cui al comma precedente, le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba o dell'edicola o della cappella per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d uso della tomba o dell'edicola o della cappella deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta comunale. Ai fini dell'applicazione sia del 1 comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2 grado, dagli affini in linea retta in 1 grado; per essi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all atto dell ottenimento della concessione. Nelle aree di famiglia potrà, in via eccezionale e provvisoria, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, per un periodo di tempo della durata massima di 12 mesi; I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, e la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta, da presentare all Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti. - Pag. 21 di 40 -

22 Quando gli eredi del titolare della concessione sono più di uno, essi possono designare la persona che deve assumere, verso il Comune, gli obblighi inerenti la concessione stessa, entro un anno dalla morte del concessionario responsabile e, comunque, prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso; se la designazione non viene fatta dagli eredi, il Comune può sostituirsi ad essi. 13. Non possono essere concesse aree per sepolture private a persone o Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc. che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione, mentre il diritto d uso della concessione per le sepolture di cui alla lettera c) del precedente comma 11 è riservato solo a persone regolarmente iscritte all Ente, Associazione, Fondazione, ecc. concessionaria, fino al completamento della capienza dell area concessa; 14. Le domande per ottenere le concessioni a pagamento dovranno essere presentate in carta semplice agli Uffici comunali, dirette al Sindaco. 15. Ogni tre anni l Amministrazione comunale potrà provvederà ad aggiornare tutte le tariffe previste dal presente Regolamento all indice ISTAT, a cui potrà attenersi, se lo riterrà opportuno; comunque, in caso di aggiornamento, provvederà a farlo con delibera del Consiglio comunale. 16. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto. 17. Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni momento, modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. 18. Gli spazi esistenti tra una cappella e l'altra, tra una edicola e l'altra e tra una tomba e l'altra, non rientranti nell'area concessa, sono di proprietà del Comune e, pertanto, non potranno essere ingombrati con segni funebri o altri materiali; sarà consentita negli stessi spazi solo la coltivazione di fiori e piante; comunque il Comune si riserva di disporre di detti spazi nei modi e nelle forme che più riterrà opportuno. 19. Sul sito cimiteriale, concesso in uso temporaneo per la costruzione della sepoltura, il concessionario non acquisterà alcun diritto di proprietà, ma il semplice uso temporaneo. 20. La concessione dei manufatti e delle aree di cui ai precedenti commi 4 e 5 e la relativa assegnazione avverranno seguendo l'ordine di presentazione al protocollo comunale delle relative richieste da parte dei privati; la scelta dell'area è libera. 21. L'ordine di assegnazione, agli aventi diritto secondo il precedente comma 20, dei manufatti di cui al comma 4 precedente, avverrà seguendo un ordine progressivo di numerazione di detti manufatti, che sarà all'uopo stabilito dalla Giunta comunale, - Pag. 22 di 40 -

23 sentito l'ufficio tecnico comunale. La Giunta comunale potrà stabilire anche la vendita parziale dei fornetti, riservando la vendita dei rimanenti a tempi successivi. 22. L'Amministrazione comunale potrà stabilire, nella concessione, costi diversi di detti manufatti in riferimento alla loro ubicazione; per cui manufatti ubicati in zone più agibili, seconda e terza fila in ordine all'altezza, a partire dal piano terra, potranno essere concessi a costi superiori rispetto a quelli ubicati in prima fila, piano terra, o eccedenti la terza fila, sempre in ordine all'altezza. Detti costi saranno quelli di cui alle tariffe della tabella allegata al presente Regolamento. I prezzi stabiliti per i manufatti si riferiscono a fornetti finiti, completi di marmo, escluse le scritte e le lampade. ARTICOLO 47 Caratteristiche di utilizzazione dei manufatti 1. In un fornetto non potrà essere tumulato più di un cadavere. 2. Nella concessione di un manufatto di cui al precedente comma 4 non è compresa la chiusura con muratura in mattoni, che rimane a carico del concessionario, unitamente alla lastra e all'iscrizione dell'epigrafe sulla lastra stessa. 3. Avvenuta la tumulazione del manufatto, il concessionario responsabile dovrà provvedere all'immediata chiusura di esso, mediante muratura in mattoni, intonacata con sabbione e cemento. Sulla lastra posta a rivestimento del manufatto, entro e non oltre un mese dalla tumulazione, dovranno essere apposti il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto, con caratteri necessariamente in bronzo e nei modi consentiti; in caso di inadempienza nei termini previsti, provvederà il Comune, a spese del concessionario o dei congiunti del defunto. Non sono consentiti epigrafi aggiuntive. 4. Per esigenza di estetica, nell'intento di evitare accozzaglie di accessori ed altri sconvenienti interventi, con pregiudizio alla sacralità del posto, le lettere in bronzo che si utilizzeranno per l'indicazione del defunto sulla lastra e gli eventuali accessori consentiti, che sono cornice in bronzo per fotografia in ceramica, lampada votiva o portalumini in bronzo e portafiori in bronzo, dovranno armonizzare per forma, dimensione, sistema di applicazione e modi di sistemazione con tutto il resto. 5. L'altezza consentita per i caratteri in bronzo, da utilizzare per l'indicazione del cognome e nome del defunto, dovrà essere di cm 5; quella dei caratteri che indicheranno la data di nascita e di morte dovrà essere di 3 cm; la cornice in bronzo per la fotografia in ceramica avrà le dimensioni di cm 15 x cm 12; la lampada votiva o portalumini in bronzo e i portafiori in bronzo potranno variare nella forma, a condizione che non eccedino nelle dimensioni, la cui altezza massima consentita sarà di cm È opportuno precisare che la composizione della lastra dovrà obbligatoriamente riportare cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, mentre la collocazione del resto sarà a discrezione del concessionario responsabile. - Pag. 23 di 40 -

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