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1 CONVENZIONE QUADRO PER L INSERIMENTO DI LAVORATORI DISABILI DEBOLI tra la Provincia di Savona e le Associazioni Datoriali, Sindacali e Cooperative della provincia di Savona (sperimentazione dell art. 14 del D. Lgs n 276) Premesso che: l impianto previsto dalla Legge 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili prevede che tutti i lavoratori disabili possano usufruire di un collocamento mirato, anche attraverso l utilizzo di servizi di avvicinamento al lavoro, convenzioni con Agenzie di mediazione e inserimento lavorativo, programmi convenzionali di inserimento con le Aziende in obbligo. La Provincia di Savona, grazie anche ai servizi e alle collaborazioni attivate, può rilevare positivi risultati di integrazione lavorativa, in termini quantitativi e qualitativi; l articolo 14 del D. Lgs n. 276 si inserisce in un contesto locale che prevede il pieno utilizzo della Legge 68/99: può pertanto solo rappresentare, all interno della gestione complessiva della Legge, un ulteriore strumento di inserimento per alcuni disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, utilizzando le opportunità offerte dalla cooperazione sociale, in cui è possibile realizzare percorsi di socializzazione al lavoro con maggiore sostegno e con forte finalità formativa. Se viene riconosciuto e rafforzato il ruolo della cooperazione sociale di cinghia di trasmissione tra la persona debole e il mondo del lavoro, l esito finale del percorso del disabile potrà anche essere quello di una successiva transizione nel mercato del lavoro pubblico e privato; Il monitoraggio di una sperimentazione sull applicazione dell art. 14 non risulta problematico in un contesto in cui operano servizi di inserimento lavorativo pubblici e privati ormai fortemente consolidati nel tessuto locale, associazioni di categoria attive, associazioni datoriali, associazioni sindacali, aziende, realtà produttive della cooperazione sociale sensibili e attenti alle problematiche relative all integrazione lavorativa dei soggetti deboli; Il sistema di garanzie alla base della sperimentazione di utilizzo dell art.14 riguarderà: - I lavoratori che eventualmente usufruiranno della sperimentazione, che dovranno: essere iscritti come disoccupati al Collocamento Disabili dei Centri per l impiego essere seguiti da un servizio di inserimento lavorativo rientrare nei criteri generali definiti dal decreto che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e in quelli specifici individuati dal Comitato Tecnico. 1

2 Le aziende che aderiranno alla sperimentazione, che devono aver già provveduto o contestualmente provvedere alla copertura della restante quota d obbligo, ai sensi dei seguenti articoli della L.68 : art.3 : assunzioni obbligatorie effettuate in base alla quota di riserva; art.5 : esonero parziale (indicando la % concessa sulla quota d obbligo totale e la durata dell esonero); art.11 : convenzione richiesta o stipulata (indicando percentuale di disabili da assumere tramite convenzione e la durata della stessa); art.12 : secondo le modalità espresse nell articolo. Solo sulla base dell osservanza di quanto sopra, l azienda potrà utilizzare, per la durata concordata, l applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell art. 14 del D. Lgs. n. 276/03, ossia la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella Cooperativa sociale di tipo B. Nella sperimentazione saranno considerate tutte le aziende soggette agli obblighi della Legge 68/99 e le convenzioni non potranno riguardare più di un disabile se l Impresa Committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 50% dell aliquota d obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50. L'Azienda che aderisce alla sperimentazione si farà carico dei costi di uno specifico tutoraggio di affiancamento che sia ritenuto necessario dai Servizi provinciali di inserimento lavorativo, anche quando tale tutoraggio venga affidato alla Cooperativa sociale, mentre i costi di inserimento lavorativo saranno sostenuti dalla Provincia di Savona. L azienda che aderisce alla sperimentazione non potrà fare richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell art. 13 della Legge 68/99 relativamente alla quota di lavoratori disabili computati in base all art. 14. La Cooperativa prescelta dovrà garantire affidabilità imprenditoriale, avere titolarità di appartenenza alle cooperative sociali di tipo B tramite l iscrizione all albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all albo regionale di cui alla Legge Regionale 23 del 1 giugno 1993; l art. 14 del D. Lgs n. 276 prevede che la Provincia di Savona possa stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela della cooperative, apposite convenzioni validate dalla Regione Liguria, finalizzate all integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali di tipo B, nei confronti delle quali i datori di lavoro pubblici e/o privati si impegnano ad affidare commesse di lavoro; la presente convenzione quadro è stata validata dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta n. 607 del 16/6/2006, così come disposto dall art. 14, comma 1, del D. Lgs n. 276, previo parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione riunitasi in data 22/5/

3 Tutto ciò premesso I Soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 (Assunzione del lavoratore) L'assunzione del lavoratore indicato dal Servizio collocamento disabili, individuato in base ai criteri definiti dal Comitato Tecnico descritti all articolo 3, avverrà presso una Cooperativa che acconsente e garantisce il massimo impegno per il buon esito dell inserimento lavorativo. In relazione all inquadramento, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi derivanti, anche in sede di contrattazione decentrata. Per il buon esito dell inserimento lavorativo si terrà conto della professionalità posseduta dal lavoratore e delle eventuali competenze da acquisire in previsione delle mansioni che verranno ad esso affidate. Il lavoratore assunto sarà inquadrato ad un livello comunque rispondente alle mansioni effettivamente svolte, come risulterà dalla documentazione depositata presso il competente Ufficio della Provincia di Savona ed allegata al Progetto d inserimento di cui all art. 2. La durata del contratto di lavoro sarà correlata al valore delle commesse di lavoro di cui all articolo 4 e comunque non inferiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili. ART. 2 (Inserimento lavorativo) L assunzione del lavoratore potrà avvenire attraverso un percorso di mediazione e/o inserimento lavorativo svolto in partnership con i servizi di mediazione/inserimento lavorativo indicati dalla Provincia di Savona. Le modalità, i tempi e gli strumenti di mediazione al lavoro saranno descritte nel Progetto d inserimento lavorativo, redatto dagli uffici provinciali competenti, che sarà concordato tra Servizio collocamento disabili, la Cooperativa sociale, il Servizio di mediazione/inserimento lavorativo e verrà sottoscritto anche dall Azienda Committente e dal Lavoratore. I costi necessari a garantire il servizio di mediazione/inserimento lavorativo saranno sostenuti dalla Provincia di Savona. L'Azienda committente contribuirà all'inserimento del lavoratore facendosi carico dei costi dello specifico tutoraggio che sia ritenuto necessario dai Servizi provinciali di inserimento lavorativo e che potrà essere svolto direttamente dall'azienda stessa o mediante l'affidamento ad un tutore della Cooperativa sociale La Cooperativa Sociale avrà cura di comunicare, con cadenza periodica, al competente Ufficio della Provincia di Savona lo stato di avanzamento del progetto d inserimento attraverso relazioni scritte trimestrali. 3

4 ART. 3 (Criteri d individuazione dei lavoratori disabili da inserire in Cooperativa) L individuazione delle persone disabili da inserire al lavoro tramite l applicazione dell articolo 14 del D. Lgs. 276/04 verrà svolta dal Servizio Collocamento Disabili della Provincia di Savona, in accordo con il Comitato tecnico provinciale che fornirà indicazioni circa la compatibilità tra l attività svolta dalla Cooperativa, le mansioni da ricoprire, il profilo del lavoratore, il luogo di lavoro e di residenza del disabile, valutando i soggetti più idonei tra quelli che posseggono i seguenti requisiti: 1. Iscrizione nelle liste del Collocamento Disabili della Provincia di Savona ai sensi dell art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 2. In stato di disoccupazione; 3. In possesso della valutazione delle capacità lavorative residue da parte del Comitato tecnico per la legge n. 68/99; 4. In carico ad un servizio sociale e/o sanitario. L individuazione dei disabili deboli avverrà sulla scorta dell apposita Scheda di individuazione dei disabili deboli, redatta dal Servizio Collocamento Disabili sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico, che terranno conto della situazione socio-sanitaria, familiare e delle competenze professionali del lavoratore. Saranno ritenute sufficienti 6 valutazioni positive. In caso di parità sarà data la priorità ai disabili con con disabilità psichica o intellettiva o con la percentuale più elevata, ed in possesso della dichiarazione ISEE più bassa. ART. 4 (Conferimento di commesse di lavoro) Le Aziende aderenti all Associazione dei Datori di lavoro firmataria della presente convenzione quadro presentano, tramite l Associazione stessa, la proposta di Convenzione per l attribuzione di commesse di lavoro al competente Servizio della Provincia di Savona, mediante compilazione dell apposito modulo redatto dagli uffici provinciali competenti. La Convenzione per l attribuzione di commesse di lavoro proposta dall azienda dovrà essere approvata e sottoscritta dalla Provincia di Savona, dalla Cooperativa Fornitrice e dall Azienda Committente; essa regola il rapporto contrattuale relativamente all affidamento e all esecuzione di nuove commesse. L Azienda committente, a fronte dell inserimento lavorativo di cui all art. 1, si impegna ad affidare alla stessa Cooperativa Sociale una o più commesse di lavoro secondo le disposizioni indicate nello schema di convenzione per l attribuzione di commesse, specificando tipologia, quantità e caratteristiche del prodotto/servizio richiesto, tempi di consegna, valore economico e durata, la quale non potrà essere complessivamente inferiore a 12 mesi rinnovabili. Le commesse di lavoro saranno affidate ad una Cooperativa (denominata Cooperativa Fornitrice) adeguata all erogazione/fornitura del servizio/prodotto richiesto. La Cooperativa fornitrice dovrà garantire affidabilità imprenditoriale e avere titolarità di appartenenza alle cooperative sociali di tipo B tramite l iscrizione all albo prefettizio di cui alla legge 8 novembre 2001, n. 381 e all albo regionale di cui alla Legge Regionale 23/93. 4

5 ART. 5 (Attestazione del valore complessivo annuale della commessa, correlazione con il numero dei lavoratori inseriti, determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse) Ai fini di quanto previsto dall art. 14 comma 3 del D. Lgs. n. 276/03 il coefficiente di calcolo, utile a determinare il numero delle coperture, viene equiparato al costo annuo del/della lavoratore/trice; pertanto la determinazione del numero delle coperture risulta dal seguente rapporto: C = V/CL Dove C = numero delle coperture CL = costo annuo del lavoratore/trice; V = valore complessivo del lavoro annualmente conferito; Per la valutazione del fattore CL (costo del lavoro), in relazione al livello d inquadramento del lavoratore concordato tra le parti, si farà riferimento al CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo. Qualora la Cooperativa sociale di tipo B applicasse CCNL di altri settori si farà riferimento al costo del lavoro annuo da questi derivanti, anche in sede di contrattazione decentrata. Per la determinazione del valore complessivo della commessa si farà riferimento all eventuale somma di commesse di diverso genere e importo. ART. 6 (Applicabilità e limiti di applicazione) Il datore di lavoro conferente la commessa di lavoro potrà utilizzare appieno, per la durata concordata, l applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella Cooperativa sociale di tipo B, sempre che per la restante quota d obbligo abbia già provveduto o contestualmente provveda alla piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le convenzioni per l inserimento di lavoratori disabili ai sensi dell art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non possono riguardare più di un disabile se l Impresa Committente occupa sino a 50 dipendenti, oppure il 50% dell aliquota d obbligo dei lavoratori disabili da assumere se ne occupa più di 50. ART. 7 (Promozione e sviluppo delle commesse) Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità, verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili. A tal fine verrà istituito, nell ambito della Commissione tripartita permanente integrata, un gruppo tecnico di concertazione formato da rappresentanti degli enti firmatari dedicato al monitoraggio delle modalità di attuazione dell articolo 14. 5

6 Il Servizio Collocamento Disabili, coadiuvato dal Comitato Tecnico Provinciale e integrato dai Servizi di cui all art. 6, comma 1 della legge n. 68/99, riferirà, con cadenza periodica, la corretta applicazione di tale sperimentazione alla Commissione Provinciale Tripartita Integrata. In considerazione delle disposizioni contenute al comma 12 dell art. 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la Provincia di Savona segnalerà tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l andamento quali/quantitativo delle convenzioni stipulate. le Parti firmatarie della presente Convenzione Quadro si impegnano ad incontrarsi qualora le disposizioni contenute all art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi così come previsto dal comma 12 dell art. 86 del citato decreto al fine di valutare le modifiche che si rendano necessarie. Savona, li 25 luglio Letto, confermato e sottoscritto Provincia di Savona Associazioni sindacali dei lavoratori: C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali ed i consorzi: LEGA COOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA Associazioni sindacali dei datori di lavoro: UNIONE INDUSTRIALI CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI LEGA COOPERATIVE CONFCOOPERATIVE CONFARTIGIANATO C.N.A. 6

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