CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA. tra. Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l.

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1 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA tra Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. e

2 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA tra FALLIMENTO DI CANTIERI NAVALI RIZZARDI S.R.L. ( CNR ), corrente in Località Porto del Bufalo - Sabaudia (LT), capitale sociale di Euro ,00, iscritta al Registro delle Imprese di Latina, P.IVA e codice fiscale n , in persona del Curatore fallimentare Prof. Dott. Luca Mandrioli, (di seguito, la Procedura o la Concedente ) e da una parte Xxxxxxxx corrente in... n..., capitale sociale di Euro..., iscritta al Registro delle Imprese di..., P.IVA e codice fiscale n..., in persona del legale rappresentante pro tempore... (di seguito, Xxxxxx o l Affittuaria ) (la Concedente e l Affittuaria sono collettivamente definite anche le Parti ) dall altra parte PREMESSO CHE A. CNR era una società attiva nel settore della costruzione, riparazione e manutenzione di natanti, imbarcazioni da diporto e navi di ogni genere, loro parti, pezzi staccati e accessori, scafi nautici e manufatti in resine, vetroresine e simili. B. CNR ha di fatto cessato la propria attività a decorrere dal settembre 2010 ed in data 18 ottobre 2010 ha depositato, presso il Tribunale di Latina, domanda di concordato ai sensi dell art. 160 l. fall. (come di seguito definita), procedura alla quale CNR è stata successivamente ammessa in data 21 dicembre C. In data 30 luglio 2012, il Tribunale di Latina, a seguito di segnalazione ai sensi dell art. 173 l. fall., promossa dai Commissari giudiziali, ha revocato la procedura di concordato e ha dichiarato il fallimento di CNR, nominando il Prof. Dott. Luca Mandrioli quale Curatore fallimentare (il Curatore ) e conferendogli, come per legge, tutti i poteri per la conservazione, gestione e realizzazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del Giudice delegato, Dott. Antonio Lollo (il Giudice Delegato ) e del Comitato dei Creditori. D. Fra i beni appartenenti all attivo fallimentare è compreso un sito industriale di proprietà demaniale e ormai da tempo in concessione alla Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. nel comune di Fiumicino (RM) a diretto contatto con l area portuale. E. L Affittuaria è interessata all affitto di un ramo d azienda (il Ramo d Azienda ) costituito dal suddetto sito industriale, nonché dalle attrezzature e dai macchinari analiticamente contenuti nell allegato sub 1. F. Con il presente Contratto, le Parti intendono adesso regolare (i) l affitto del Ramo d Azienda (come di seguito definito), ai termini ed alle condizioni di seguito previste; e (ii) taluni ulteriori impegni reciproci sempre connessi al ramo d Azienda.

3 TUTTO CIÒ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 1. AFFITTO DI UN RAMO D AZIENDA DI PROPRIETÀ DI CNR Con il presente Contratto, la Concedente concede in affitto all Affittuaria, che accetta, il Ramo d Azienda costituito dal sito industriale di Fiumicino in concessione demaniale alla Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. nonché dalle attrezzature e dai macchinari analiticamente descritti nell allegato sub 1) nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano. L Affittuaria dichiara di essere a conoscenza che gli immobili facenti parte del suddetto Ramo d Azienda potranno essere utilizzati dall Affittuaria stessa solo a seguito di apposita autorizzazione, ai sensi dell art. 46 cod. nav., rilasciata dalla competente Autorità portuale. L Affittuaria dichiara altresì che l affitto dei beni costituenti il Ramo d Azienda avviene nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, senza responsabilità alcuna in capo alla Curatela e/o alla Procedura e senza diritto di riduzione del Canone di affitto (come di seguito definito). Sono espressamente esclusi dall'affitto del Ramo d'azienda tutti i beni non compresi all interno dell allegato sub 1) ed in particolare il magazzino presente all'interno del sito oggetto del presente contratto (allegato sub 2). Magazzino che verrà opportunamente indicato dalla Concedente e dalla stessa chiuso impedendone, ove possibile l'accesso all'affittuaria o a terzi, e comunque oggetto di apposito inventario redatto all'atto della consegna delle chiavi e del sito in oggetto. 2. CREDITI, DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ Il ramo d Azienda oggetto del presente contratto non comprende i crediti, né i debiti di qualsiasi genere e/o natura (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, i debiti per imposte e tasse o comunque di natura fiscale e previdenziale), né qualunque onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza passiva, obbligazione, passività di qualsiasi genere e/o natura, anche meramente potenziale e/o relativa a pretese di Terzi di qualsiasi genere e/o natura (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, pretese risarcitorie e indennitarie) (complessivamente, le Passività ), anche se non noti o maturati alla data odierna, sorti alla, o anteriormente alla, Data di Efficacia (come di seguito definita) e/o che traggano la propria causa da fatti, atti e/o circostanze che si siano verificati o che abbiano avuto origine alla, o anteriormente alla, Data di Efficacia. Tali crediti e Passività rimangono, pertanto, tutti in capo alla, e di esclusiva pertinenza della, Procedura. La Concedente, a partire dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, resta completamente estranea alla gestione del ramo d'azienda, sicché ogni credito e debito per rapporti sorti nel corso della durata dell'affitto, sarà imputato esclusivamente all'affittuaria che si obbliga espressamente a sollevare la Concedente da ogni responsabilità o adempimento di fronte ad Autorità o a terzi.

4 2.1 Per effetto del presente contratto, l'affittuaria avrà la facoltà di subentrare, ai sensi dell'art del c.c., nei contratti inerenti le utenze che riterrà necessarie per l'esercizio dell'azienda, se già attive, in caso contrario con la sottoscrizione del presente contratto la concedente autorizza l'affittuaria a procedere con gli allacci a propria cura e spese. Pertanto la Concedente si obbliga, in relazione ai contratti relativi al ramo d'azienda affittato per i quali l'affittuaria a sua scelta deciderà di non subentrare, a dismettere e rinunciare agli stessi. In relazione ai contratti attivati dalla Concedente per i quali l'affittuaria deciderà di subentrare, questa ne darà immediata comunicazione alla Concedente. Le Parti, in deroga all art 2558 c.c, pattuiscono che al momento della riconsegna del ramo d azienda la Concedente non subentrerà in nessuno dei contratti aziendali stipulati per l esercizio dello stesso ed il ramo d'azienda sarà restituito nella consistenza all'atto della sottoscrizione del contratto. 3. EFFETTI E DURATA DELL AFFITTO DEL RAMO D AZIENDA Gli effetti del presente Contratto decorreranno a partire dalle ore 00:01 del giorno [DA DEFINIRE] (la Data di Efficacia ) e, pertanto, alle ore 00:01 del giorno [DA DEFINIRE], la Concedente consegnerà l Azienda il ramo d Azienda, immettendo la stessa nel possesso e godimento, con conseguente assunzione da parte dell Affittuaria di tutti i diritti e obblighi previsti dal presente Contratto a suo favore e a suo carico a partire dalla Data di Efficacia. Di conseguenza: (a) (b) prima della Data di Efficacia, tutti i risultati positivi o negativi derivanti dalla gestione del Ramo d Azienda, così come i relativi rischi e le connesse responsabilità, saranno rispettivamente a favore e a carico della Concedente; mentre a far tempo dalla Data di Efficacia, tutti i risultati positivi o negativi derivanti dalla gestione del Ramo d Azienda, così come i relativi rischi e le connesse responsabilità, saranno rispettivamente a favore e a carico dell Affittuaria. E quindi convenuto che, salvo quanto diversamente specificato in questo Contratto: (c) (d) tutti i crediti, debiti e ogni altra Passività ed obbligazione, comprese quelle di carattere fiscale e previdenziale, relativi al Ramo d Azienda e riferiti al periodo antecedente alla Data di Efficacia saranno rispettivamente a favore e a carico della Procedura; tutti i crediti e le altre attività correnti, i debiti e ogni altra Passività ed obbligazione, comprese quelle di carattere fiscale e previdenziale, relativi al Ramo d Azienda e riferiti al periodo successivo alla Data di Efficacia saranno rispettivamente a favore e a carico dell Affittuaria. Al momento della consegna del Ramo d Azienda sarà redatto, in contraddittorio tra le Parti e sottoscritto tra le stesse, apposito verbale di consegna contente la descrizione analitica di tutti i beni compresi nel ramo d azienda medesimo. Fatto salvo quanto previsto dai Paragrafi 10.1 e 10.2, il presente Contratto avrà durata fino al [DA DEFINIRE] (la Data di Scadenza ), restando inteso che è

5 espressamente escluso qualsiasi rinnovo tacito dello stesso alla Data di Scadenza. 4. CANONE E PAGAMENTI Il canone annuo per l affitto del ramo d Azienda è stabilito in un importo complessivamente pari ad Euro [DA DEFINIRE] annui, oltre I.v.a. se dovuta, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate dell importo di Euro ciascuna, oltre I.v.a., alle scadenze del [DA DEFINIRE] 5. GARANZIE E DICHIARAZIONI DELLA CONCEDENTE La Concedente garantisce (i) il pieno e pacifico godimento dei beni mobili concessi in affitto e la libertà degli stessi da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti e dichiara che non esistono, alla data di sottoscrizione del contratto, pendenze fiscali dirette e indirette relative al ramo d Azienda e (ii) la vigenza della concessione demaniale n. 2008/0017/Fi Rep. N rilasciata dall Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta dichiarando che alla data di sottoscrizione del presente contratto non é stata oggetto di revoca e/o sospensione da parte dell'amministrazione. La Concedente si impegna a sollevare l'affittuaria da qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi al ramo d azienda affittato, nascenti, a qualsiasi titolo da cause anteriori all'inizio dell'affitto e, comunque anche se successive per fatti e/o circostanze attinenti le vicende della Curatela Fallimentare della Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. La Concedente dichiara che il Ramo d Azienda concesso in affitto è privo di lavoratori subordinati, in quanto ha già provveduto, nei modi di Legge, alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro eventualmente preesistenti. 6. GESTIONE DEL RAMO D AZIENDA ED OBBLIGHI DELL AFFITTUARIA A partire dalla Data di Efficacia, l Affittuaria si obbliga: - a non esercitare l'attività del Ramo d Azienda sotto la precedente ditta bensì ad operare con altra a sua scelta, comunque nella disponibilità esclusiva dell affittuaria. L'affittuaria è pertanto sin d'ora autorizzata ad esercitare l'attività del Ramo d'azienda mutandone la denominazione e l'insegna, senza che la concedente al termine del rapporto possa pretendere alcunché, restando di esclusiva disponibilità dell'affittuaria l'insegna e la denominazione che verranno utilizzati nel corso del presente contratto; - a gestire il Ramo d Azienda con diligenza; - a custodire e fare buon uso dei beni costituenti il complesso aziendale ed a non compiere atti intesi a danneggiare o pregiudicare la loro integrità; - a non modificarne la destinazione economica, trasformare o apportare migliorie ai beni immobili costituenti il Ramo d Azienda, senza il preventivo consenso scritto della concedente la quale, in caso contrario, potrà pretendere il ripristino dello stato anteriore o ritenere le nuove opere senza corrispondere alcuna indennità; - a mantenere la normale efficienza commerciale ed amministrativa del Ramo

6 d Azienda; - ad effettuare tutti gli adempimenti giuridici, amministrativi e fiscali che fossero richiesti dalla Legge o dalle competenti Autorità per l esercizio del Ramo d Azienda. L Affittuaria dichiara di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il Ramo d Azienda ed i singoli beni (materiali e immateriali) aziendali che compongono lo stesso. L Affittuaria potrà avvalersi, per tutta la durata del presente Contratto, di tutti i permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni relative al Ramo d Azienda, fermo restando che la Concedente presterà, ove richiesto, il più ampio assenso alla intestazione in capo all Affittuaria delle stesse, autorizzando sin d ora l Affittuaria ad esperire le pratiche necessarie per operare, a propria cura e spese, il trasferimento, il rinnovo e/o l emissione di tutti i permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività di impresa del Ramo d Azienda e rendendosi disponibile a sottoscrivere gli atti e documenti a ciò necessari o solamente opportuni. Il Curatore e/o suoi delegati, per tutta la durata del presente Contratto, avranno il diritto nei normali orari di lavoro, con preavviso di almeno un giorno lavorativo e senza interferire con la normale operatività dell Affittuaria di procedere all ispezione del Ramo d Azienda e dei locali in cui si svolge l attività della stessa. Salvo quanto previsto nel presente Contratto, resteranno in capo all Affittuaria i risultati positivi o negativi della gestione del Ramo d Azienda relativi al periodo compreso tra la Data di Efficacia e la data di cessazione (per qualsiasi motivo) del presente Contratto. L Affittuaria s impegna sin da ora in caso di recesso, risoluzione, riconsegna e/o qualsiasi altra previsione che determini la riconsegna del Ramo d Azienda alla Concedente, a riconsegnarlo privo di lavoratori dipendenti provvedendo, a termini di Legge, alla risoluzione dei singoli rapporti di lavoro o al loro trasferimento presso altro sito aziendale dell'affittuaria, dandone espressa comunicazione alla Concedente, impegnandosi a saldare ogni trattamento economico di fine rapporto in caso di cessazione dello stesso ed esonerando espressamente da ogni obbligo, ed onere, la Concedente per qualsiasi richiesta di carattere economico o di diversa natura, come la richiesta di riassunzione sul posto di lavoro che dovesse pervenire da parte di personale in precedenza assunto dall'affittuaria. 6.1 L Affittuaria riconosce che nulla le sarà dovuto dalla Concedente a titolo di indennità per l'eventuale incremento del valore dell'avviamento ovvero per eventuali miglioramenti e addizioni apportate al ramo d Azienda avendo le Parti già espressamente considerato ciò nello stabilire il canone annuo da corrispondersi alla Concedente. 6.2 L Affittuaria si assume la custodia dei beni costituenti il magazzino (allegato sub 2) e s impegna a restituire alla Curatela tali beni al termine dell affitto d azienda. L Affittuaria si obbliga a pagare alla Concedente il corrispettivo economico, come definito nell allegato sub 2, di tutti i beni mancanti al momento della restituzione. 7. MANUTENZIONI, MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI L Affittuaria sopporterà ogni onere di ordinaria manutenzione senza dover richiedere alla

7 Concedente alcuna autorizzazione e senza aver diritto ad alcun rimborso per tali oneri. Le spese di straordinaria amministrazione, purché preventivamente autorizzate dagli organi della Procedura, verranno sopportate dalla Concedente. Nel caso si renda immediatamente necessario un intervento di straordinaria manutenzione e la Concedente non intenda o non possa al momento sopportarne l'onere, ad insindacabile valutazione e giudizio dell'affittuaria, questa potrà, previa approvazione espressa della spesa da parte della Concedente, farsi carico dell'intervento e gli importi così anticipati dovranno essere restituiti dalla Concedente, successivamente alla restituzione del sito, sia esso per scadenza o per formale recesso della Concedente, ed al più tardi, in caso di ricollocazione del sito sia per evidenza pubblica che per trattativa privata, al momento dell'incasso da parte della concedente della prima rata o tranches per tale atto e senza indugio. L Affittuaria non potrà apportare modifiche ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature facenti parte del Ramo d Azienda senza il preventivo consenso scritto della Concedente. 8. POLIZZA 8.1 L Affittuaria ha stipulato con, a proprie spese e per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa qui allegata in copia sub con un massimale non inferiore ad Euro e con beneficiario il Fallimento Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. a copertura dei danni che i beni aziendali dovessero subire e per ogni altra responsabilità civile. 8.2 L Affittuaria si impegna comunque ad avere e mantenere in essere, per tutta la durata del presente Contratto, una polizza assicurativa per valori e ampiezza della copertura assicurativa non inferiori a quelli della Polizza. 9. GARANZIE Ai sensi e per gli effetti dell art. 104-bis, comma terzo, l. fall., a garanzia del puntuale ed integrale pagamento del canone d affitto d azienda, l Affittuaria consegna alla Procedura una garanzia bancaria e/o assicurativa a prima domanda e con la rinuncia alla preventiva escussione dell Affittuaria, rilasciata da primario istituto bancario ovvero compagnia assicurativa, fino ad un importo massimo complessivo di Euro ed avente efficacia per tutta la durata del presente Contratto (la Prima Garanzia ) ovvero a versare alla Curatela fallimentare un deposito cauzionale di pari importo ed infruttifero di interessi; In qualunque momento di efficacia del presente Contratto, l Affittuaria avrà comunque la facoltà di sostituire la Prima Garanzia con un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, per un importo pari all importo garantito dalla relativa garanzia sostituita, da versare sul conto corrente bancario indicato dalla Procedura. Fermo restando quanto sopra previsto, alla cessazione, per qualsiasi ragione, del presente Contratto, la Procedura dovrà restituire all Affittuaria l originale della garanzia ovvero gli importi oggetto di deposito cauzionale, non appena verificato il puntuale ed integrale adempimento del canone di affitto d azienda e/o di ogni altra obbligazione di pagamento dell Affittuaria ai sensi del presente Contratto. Resta salva, ove possibile, anche la compensazione dei relativi importi.

8 10. DIRITTO DI RECESSO 10.1 Diritto di recesso della Concedente Ai sensi dell art. 104 bis, comma terzo, l. fall., la Concedente, previo parere del Comitato dei creditori, avrà diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, mediante invio all Affittuaria di una comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace. In conformità all art. 104-bis, comma terzo, l. fall., in caso di esercizio da parte della Concedente del diritto di recesso di cui al presente Paragrafo l Affittuaria avrà diritto di ottenere un equo indennizzo (l Equo Indennizzo ). Il presente contratto potrà essere risolto automaticamente, ipso iure senza interventi giudiziari, decorsi 15 (quindici) giorni dall invio di lettera raccomandata r.r., da parte del Concedente all'affittuaria, precisando la volontà del Concedente medesimo di avvalersi della presente clausola di risoluzione automatica, qualora l'affittuaria non abbia corrisposto l affitto entro il termine indicato all'art. 4.1) e sempre che, medio tempore, l'affittuaria non abbia provveduto a sanare l'inadempimento. In caso di risoluzione, l'affittuaria è tenuta alla restituzione immediata dei beni costituenti il ramo d'azienda concesso in affitto Diritto di recesso dell Affittuaria L Affittuaria avrà diritto di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento ed a propria assoluta ed insindacabile discrezione, mediante invio alla Concedente di una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace. L Affittuaria avrà diritto di recedere immediatamente dal presente contratto mediante invio alla Concedente di una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R nel caso di diniego da parte dell Autorità Portuale al subentro dell Affittuaria nel ramo d Azienda ovvero in caso di revoca della concessione demaniale. 11. ULTERIORI IMPEGNI 11.1 Comodato A partire dalla Data di Efficacia e per tutta la durata del presente Contratto, l Affittuaria concede a favore della Procedura, a titolo di comodato gratuito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt e ss. del codice civile (il Comodato ), il godimento dei locali situati all interno di... piano... e meglio identificati con colore rosso nella planimetria acclusa quale Allegato sub 3 del presente Contratto (i Locali ). I Locali dovranno essere destinati ed utilizzati dalla Procedura esclusivamente per consentire alla Curatela (i) il normale svolgimento delle attività amministrative connesse con la Procedura; e (ii) la conservazione della documentazione contabile ed amministrativa della Procedura (la Documentazione ). Le Parti prendono atto e convengono che il Comodato è funzionalmente collegato al presente Contratto (ma non viceversa). Ne consegue che al venir meno, per qualsiasi ragione, del

9 presente Contratto, il Comodato si intenderà automaticamente risolto alla data di cessazione del presente Contratto (ma non viceversa). Le Parti concordano che per il Comodato nulla sarà dovuto all Affittuaria dalla Procedura. 12. CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO Senza pregiudizio per quanto previsto in altre previsioni del presente Contratto, alla cessazione del presente Contratto (per qualsiasi causa, ivi incluso l eventuale esercizio da parte della Concedente ovvero dell Affittuaria del diritto di recesso rispettivamente previsto al Paragrafo 10.1 e 10.2): (a) (b) (c) l Affittuaria dovrà restituire alla Concedente il ramo d Azienda, nello stato di fatto e di diritto in cui essa si troverà a quella data, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione del Contratto. Alla medesima data sarà redatto e sottoscritto, in contraddittorio tra le Parti, apposito verbale di riconsegna del ramo d Azienda; l Affittuaria dovrà risarcire la Curatela fallimentare per eventuali attrezzature mancanti e/o danneggiate, fatto salvo il normale deperimento d uso; tutti i debiti e i crediti sorti in relazione all esercizio del ramo d Azienda nel periodo di vigenza del presente Contratto resteranno in capo all Affittuaria, che si obbliga sin d ora a manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni eventuale pretesa che venisse sollevata da Terzi nei confronti della Concedente stessa, così come la Concedente si obbliga a trasferire tempestivamente all Affittuaria gli importi eventualmente incassati dalla Concedente stessa in relazione ai suddetti crediti. Resta inteso tra le Parti che, alla cessazione del presente Contratto (per qualsiasi causa), la Concedente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo e/o conguaglio per il normale deperimento e la normale usura dei beni (materiali e immateriali) e/o un eventuale diminuzione dell avviamento e/o del valore dei beni compresi nel ramo d Azienda rispetto allo stato esistente alla Data di Efficacia. 13. DISPOSIZIONI GENERALI 13.1 Divieto di sub-affitto e cessione Per tutta la durata del presente Contratto, l Affittuaria non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Concedente, disporre di, o costituire garanzie reali su i beni facenti parte del ramo d Azienda, né potrà subaffittare in tutto o in parte il ramo d Azienda e/o i beni facenti parte della stessa Pagamenti Salvo diverso accordo tra le Parti, tutti i pagamenti da effettuarsi a norma di questo Contratto saranno effettuati, mediante bonifico bancario di fondi immediatamente disponibili con valuta fissa (alla data nella quale è dovuto il corrispondente importo), rispettivamente sui seguenti conti correnti bancari:

10 (a) (b) se il pagamento deve essere ricevuto dalla Concedente: sul conto corrente bancario numero [ ], acceso presso [ ], IBAN [ ]; ovvero se il pagamento deve essere ricevuto dall Affittuaria, sul conto corrente bancario numero [ ], acceso presso [ ], IBAN [ ], o sull eventuale diverso conto corrente bancario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all altra a mezzo di comunicazione inviata in conformità al Paragrafo Autorizzazioni per lo svolgimento dell attività E onere a carico dell Affittuaria ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell attività Comunicazioni Salvo diversa previsione del presente Contratto, tutte le comunicazioni ivi richieste o permesse dovranno essere fatte per iscritto in lingua italiana e dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, fax o consegnate a mano con avviso di ricevimento, indirizzate, in ogni caso: (a) se alla Concedente: [ ] [ ] All attenzione di [ ] Tel.: + 39 [ ] Fax: + 39 [ ] (b) se all Affittuaria: [ ] [ ] All attenzione di [ ] Tel.: [ ] Fax: [ ] o a ogni altro soggetto o indirizzo che l Affittuaria ovvero la Concedente designeranno mediante comunicazione nei modi previsti nel presente Paragrafo Regime fiscale [DA DEFINIRE] 13.6 Imposte e spese Tutte le spese ed imposte inerenti la stipula del presente Contratto saranno a carico dell Affittuaria. Le spese notarili nonché le spese relative alle eventuali trascrizioni, registrazioni o iscrizioni in

11 pubblici registri comunque dipendenti dal presente Contratto saranno a carico dell Affittuaria Intero accordo Il presente Contratto e i relativi Allegati costituiscono l intero accordo tra le Parti con riguardo all oggetto ivi disciplinato e sostituiscono tutti i precedenti accordi o intese relative allo stesso oggetto Modifiche Qualsiasi modifica del presente Contratto o rinuncia di ogni diritto previsto dal presente Contratto sarà vincolante solo se effettuata o espressa per iscritto e con riferimento a questo Contratto Legge applicabile e foro esclusivo Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme sui conflitti di legge. Qualunque controversia derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina. Latina, 2014 FALLIMENTO CANTINIERI NAVALI RIZZARDI S.R.L.

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