Ordinanza ministeriale N.13 del 24 aprile 2013

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1 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013 Sintesi ed integrazioni a cura di Renzo Paolo Vedova, UST-Padova Rovigo, Ist. De Amicis, 4 giugno 2013

2 Art. 1. Inizio sessione d esame 19 giugno 2013 Art. 2. Candidati interni: c.1. a) Sono ammessi all E.S. gli alunni delle scuole Statali e paritarie che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna discipl. valutate con l attribuzione di un unico voto e di un voto di comportamento non inferiore a 6/10. (art. 6 c. 1. DPR 22/6/2009). b) gli alunni delle scuole Statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione. (art.6 c.2,dpr 22/6/2009) 2

3 c.2. La valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del presidente (art.79, c.4. R.D. 4/5/1925. n. 653 e dell art. 37 c.3. D.L.vo 16/4 1994, n c.3. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami qualifica, si applicano le disposizioni di cui agli art. 25, 26, 27 dell OM 21 maggio 2001, n. 90, ivi comprese le ammissioni agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l ammissione alla classe quarta, resta disciplinato dal regolamento di cui al DPR n. 122 del

4 In un unico scrutinio finale si procederà a due distinte valutazioni: Prove esame di qualifica, come da punto A art. 27; Ammissione alla classe quarta, art. 4 DPR 122/2009. Vedi anche nota MIUR n /1/2013. I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali, troveranno corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione professionale(attuazione capo VII, punto 3, linee guida adottate con D.M. n. 4/1010). c.4. Le deliberazioni del C.d.C. di non ammissione all esame devono essere puntualmente motivate. 4

5 Ref. Art. 25, Ordinanza ministeriale N. 90 del 21 maggio 2001 Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni c.1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti. c.2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l obbligo del pagamento della tassa d esame da soddisfare prima del termine delle lezioni. c.3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell art.2 della legge , n

6 Ref. Art. 26, Ordinanza ministeriale N. 90 del 21 maggio 2001 Esami di qualifica professionale. Commissioni 1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi. 2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo. 3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima. 4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni. 5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse. 6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l' esperto può essere nominato anche per più di una commissione. 7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo. 6

7 Ref. Art. 27, Ordinanza ministeriale N.90 del 21 maggio 2001 Esami di qualifica professionale 1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti. A - Prove strutturate e scrutinio. 2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove. 3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto. 4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione. 5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari. 6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze. 7

8 Ref. Art. 27, Ordinanza ministeriale N.90 del 21 maggio 2001 B - Prove d'esame 1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste. 2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione. 3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo. 4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali. 5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di: a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto; b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico. 7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio. 8

9 Ref. Art. 27, Ordinanza ministeriale N.90 del 21 maggio Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. 9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento. 10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove. 11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti. C. Certificazioni 1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline. 2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma. 3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi. 9

10 c.6. L esito della valutazione: Se positivo: Pubblicazione all albo della scuola con voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio del credito dell ultimo anno e di quello complessivo, seguito dalla dicitura AMMESSO. Se negativo: Non prevede la pubblicazione dei voti e dei punteggi, ma solo la dicitura NON AMMESSO. Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico differenziato PEI (Art.15, c. 4, OM 21/5/2001 n. 90), sono valutati dal C.d.C. unicamente allo svolgimento di tale piano, con l attribuzione dei voti e del credito scolastico. 10

11 Sono ammessi dal C.d.C. sulla base di una puntuale delibera a sostenere gli esami di stato su prove differenziate coerenti con il lavoro svolto e finalizzate unicamente al rilascio di una attestazione(art.13 DPR ). Anche per questi alunni si procede alla pubblicazione all albo di istituto con i voti e i crediti seguiti dalla dicitura ammesso o non ammesso. Solo nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi Si aggiunge che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. La stessa cosa vale anche per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato con l esonero della o delle lingue straniere (Art 6. c. 6. DM /7/2011). 11

12 Art. 15, comma 4, Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all art.316 del D.Lvo , n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d arte, conseguendo l attestato di cui sopra, l iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell attestazione n.29/2001. di cui all art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall art.17, comma 4, dell O.M. 12

13 Art. 2. Candidati interni: c.10. Abbreviazione per merito Gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale(a.s. 2012/13)hanno riportato non meno di 8/10 in tutte le discipline, ivi compreso il comportamento e che parallelamente abbiano riportato la votazione di 7/10 in tutte le discipline e 8/10 in comportamento nei due anni precedenti, senza incorrere in ripetenze, possono sostenere l esame di stato per abbreviazione per merito. N.B. Le votazioni suddette non contemplano la Religione Cattolica. N.B. Per i candidati per indirizzi di istruzione professionale, ai fini dell abbreviazione per merito, non si tiene conto del voto conseguito in sede di esame di qualifica. 13

14 c.12. Occorre precisare che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d esame sono Inflitte dalla commissione d esame e sono applicabili anche ai candidati esterni(art.1. c. 11. DPR 21/11/2007, n. 235). c.13. Ai fini della validità dell a.s., compreso quello relativo all ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell orario annuale personalizzato. Vedasi C.M. 4 marzo 2011, n. 20 e nota prot del 22/2/

15 Art. 3. Candidati esterni: c.1: Sono ammessi all esame di stato coloro che: a) Compiano il 19 anno ed abbiano adempiuto all obbligo scolastico; b) Siano in possesso di diploma di licenza di I grado da anni pari alla durata del corso; c) Compiano il 23 anno entro anno solare. In tal caso sono esonerati da presentare qualsiasi titolo inferiore; d) Siano in possesso di titolo di studio di durata almeno quadriennale; e) Abbiano cessato la frequenza del 5 anno prima del 15 marzo. Se frequentanti le classi antecedenti l ultima, devono sempre aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 15

16 Art. 3. Candidati esterni. c.2: Negli Istituti Professionali ed Istituti d Arte i candidati sono ammessi se si trovano in una delle seguenti condizioni: a) Compiano il 19 anno e siano in possesso da almeno un anno del diploma di qualifica e di licenza; b) Siano in possesso del diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni pari alla durata del corso, indipendentemente dall età; c) Compiano il 23 anno, in questo caso sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, devono però documentare di aver svolto esperienze lavorative o di formazione professionali coerenti per durata e contenuto per quelle previste dall ordinamento del tipo di istituto (ref. c.3) 16

17 Art. 3. Candidati esterni. c.3. Tenuto conto del nuovo ordinamento,art. 8 c. 3. DPR 15/3/2010, n. 87 Reg. riord. Ist. Prof.nali, che sost. l area professionalizzante (DM 15/4/1994) con esperienze di alter. scuola-lavoro, si precisa quanto segue: La durata delle esperienze nella classe 4^ e 5^, devono corr. ad almeno il 50% della quota biennale(66 ore in 4^ e 66 in 5^, 132 complessive). c.4. Tali esperienze non devono essere caratterizzate da contenuti esclusivamente esecutivi, se subordinata deve essere dichiarata dal datore di lavoro secondo lo schema allegato, se di altra natura deve essere documentata. Se svolta c/o Pubbliche amministrazioni è ammessa l autocertificazione, con dich. Sost. Atto di notorietà (DPR 445/2000, mod. art. 15 c. 1 L. 12/11/2011 n. 183) 17

18 c.5. I candidati esterni agli es. di Ist. Tec. Commerciale, se in possesso di idoneità alla classe terminale degli indirizzi oggi non più esistenti(amministrativo, mercantile, commercio con l estero, amministrazione industriale), dovranno sostenere le prove d esame unicamente per l indirizzo Giuridico-economico-aziendale, dell ordinamento attuale, previo superamento esame preliminare sulle materie dell ultimo anno. Se non in possesso di idoneità alla classe non terminale, dovranno sostenere l esame preliminare sulle materie dell anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione, nonché su quelle previste dal piano di studi dell ultimo anno. 18

19 c.6. I candidati esterni dei corsi di studio di I. T. Attività Sociali- indirizzo Dirigente di Comunità e di Istituto Tecnico per il Turismo, che per motivi debitamente comprovati, non abbiano potuto svolgere il tirocinio in psicologia e pedagogia, o effettuato pratica di agenzia, possono sostenere gli esami di stato. La non effettuazione di queste pratiche deve essere annotata nella certificazione integrativa del diploma prevista dall art.13 DPR 323/1998. Occorre precisare che il mancato tirocinio nell indirizzo Dirigente di Comunità è consentito solo nel segmento relativo alla classe terminale. c.7. Per i candidati che sostengono gli esami di idoneità e/o preliminari, tale carenza non è ammessa nei due anni precedenti l ultimo (3^, 4^). 19

20 c.8. L ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell esame preliminare, vedi art. 7 della presente ordinanza. c.9. I candidati esterni provenienti dall U.E. e quelli appartenenti all accordo sullo spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi art. 12 L. 25/1/2006 n. 29, sono ammessi a sostenere l esame di stato, previo superamento dell esame preliminare (art. 7 presente ordinanza). N.B. il requisito dell adempimento dell obbligo scolastico (vedi lett. a), si intende soddisfatto con un numero di anni almeno pari a quello italiano. 20

21 Lo Spazio Europeo dell Istruzione Superiore Nel corso dell ultimo decennio abbiamo costruito lo Spazio Europeo dell Istruzione Superiore facendo in modo che esso restasse fortemente radicato nell eredità e nelle ambizioni intellettuali, scientifiche e culturali dell Europa. Poiché non tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti, la loro piena e corretta attuazione a livello europeo, nazionale e delle istituzioni richiederà continua attenzione anche dopo il L obiettivo ultimo del Processo di Bologna è la creazione di uno Spazio Europeo dell Istruzione Superiore (EHEA - European Higher Education Area) che promuova la mobilità, accresca l occupabilità, attragga studenti e docenti dall Europa e da altre parti del mondo, e sia competitivo a livello internazionale. I mezzi per raggiungere tale obiettivo sono il sostegno a una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di Istruzione Superiore in Europa, e l innalzamento della loro qualità. Partecipano attualmente al Processo di Bologna 46 Paesi, tutti firmatari della Convenzione Culturale Europea e tutti impegnati a raggiungere gli obiettivi dello Spazio Europeo dell Istruzione Superiore. Sulla base di un accordo intergovernativo a livello europeo (la Dichiarazione di Bologna, sottoscritta nel 1999), il Processo di Bologna ha innescato in tutta Europa una serie di riforme radicali nel settore dell istruzione superiore, a livello sistemico e istituzionale. Una caratteristica importante del Processo di Bologna e insieme la chiave del suo successo è la stretta cooperazione tra governi, istituzioni di Istruzione Superiore, studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, rappresentanti del mondo del lavoro e organismi incaricati dell assicurazione della qualità, sostenuti dalle organizzazioni internazionali di settore. L elenco completo dei membri e degli organismi consultivi del Processo di Bologna si trova a pagina 8. Il Processo di Bologna e lo Spazio Europeo dell Istruzione Superiore I Ministri dell Istruzione dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna, Comunicato di Lovanio, aprile 2009 accordo sullo Spazio Europeo. 21

22 c.10. I candidati non app. all U.E. che abbiano frequentato con successo in Italia o in scuole italiane all estero, ovvero abbiano conseguito il titolo di accesso all ultima classe del secondo grado, possono sostenere l esame di stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento es. preliminare(vedi art. 7.) c.11. Non sono ammessi all esame di stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. c.12. Non è consentito ripetere esami di stato dello stesso tipo di indirizzo o specializzazione sostenuti con esito positivo. 22

23 c.13. I candidati esterni possono sostenere gli esami ove funzionano indirizzi sperimentali, in tal caso devono sostenere gli esami, ivi compresi quelli preliminari sui programmi relativi all indirizzo sperimentale prescelto. Nel caso di assegnazione in istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, ivi compresi quelli preliminari, sui programmi approvati il 31 luglio 1973, oppure sul corso sperimentale linguistico della scuola sede di esami. N.B. I candidati esterni non possono sostenere gli esami ove è attivato il progetto SIRIO di Istruzione tecnica. c.14. Nel caso di minisperimentazioni o sperimentazioni assistite, i candidati devono dichiarare se desiderano sostenere gli esami nella sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari 23

24 Art. 4. Sedi degli esami: c.1. Sono sedi di esami per i candidati interni gli istituti statali, i paritari e gli istituti legalmente riconosciuti (art. 2. c, d). Per i candidati interni le sedi d esame sono gli istituti frequentati. c.2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame solo gli istituti statali e paritari. c.3. Ai candidati esterni che si siano preparati in scuole non statali e non paritarie, non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con comunanza di interessi. c.4. Per i candidati esterni, gli istituti statali e/o paritari, sedi di esame, sono quelli del comune, in caso di assenza della provincia e ancora della regione. Le domande vanno presentate al Dir. USR, indicando almeno 3 preferenze. 24

25 c.5. I Direttori Generali,verificato il possesso dei requisiti dei candidati, assegnano i medesimi in istituti statali e paritari del comune di residenza, ovvero della provincia ovvero della regione (in caso di assenza di indirizzo). c.6. I Direttori generali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di 35 candidati (L. 11/1/2007), verificano che con i candidati esterni non venga superato il limite del 50% degli interni. Valuteranno poi la capienza dei locali e dei docenti per l effettuazione degli esami preliminari e per la formazione delle commissioni. Ove non sia possibile il rispetto di queste regole, il D.G. può derogare da queste regole e anche costituire apposite commissioni solo in scuole statali, nel numero max. di una commissione di soli candidati esterni. 25

26 c.9. I candidati esterni sostengono l esame preliminare nella stessa scuola assegnata come sede d esame. c.10. E anche possibile sostenere l esame in un comune o in una regione diversa dalla residenza anagrafica, previo domanda al D.G., da cui risultino le motivazioni che giustifichino la richiesta. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall esercente la patria potestà. c.12. Il capo di istituto a cui vengano assegnati questi candidati, ha l obbligo di verificare, anche a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. c.13. Il D.S. ha l obbligo di verificare che non venga superato il limite di 35 candidati per ogni classe, ovvero che non venga superato del 50% il numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale. 26

27 c.14. Il D.S. ha l obbligo di verificare la completezza e la regolarità delle domande, invitando il candidato al perfezionamento prima della configurazione delle commissioni d esame. Le eventuali irregolarità non sanabili andranno comunicate al Direttore Generale. c.15. In caso di indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale, i Direttori Generali possono disporre che gli esami preliminari e le prove d esame si svolgano in altri istituti statali anche di tipo e di ordine diverso del comune o della provincia. In tal caso provvederanno alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando istituti con docenti con più alta coincidenza di classi di concorso il relazione all indirizzo dei candidati esterni. 27

28 In ogni Istituzione non possono essere istituite più di due commissioni di soli candidati esterni. I commissari interni sono nominati dal D.S., prima utilizzando i docenti delle classi terminali. Poi, in caso di necessità si utilizzeranno le graduatorie di istituto. Nel caso non si riescano a reperire i commissari, ci si rivolgerà al D.G., che avrà anche l onere della nomina dei commissari esterni. N.B. Al personale che sia stato impegnato per supplenze brevi, non compete la retribuzione principale ma solo il compenso previsto per gli esami preliminari. Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal D.S. sede d esame e il rilascio di certificazioni è sempre una competenza del D.S., con l avvertenza che sui diplomi per gli esterni vi sia la specifica solo sede d esame. 28

29 Resta fermo che il Diploma viene rilasciato dal presidente o su sua delega dal D.S. Il Direttore Generale USR, comunica agli interessati la sede di istituto a cui sono stati assegnati. L istituto di assegnazione, acquisisce i programmi relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l esame. Se provenienti dallo stesso istituto non statale e non paritario, sono assegnati possibilmente allo stesso istituto. c.17. Effettuazione delle sede scolastica di prove d esame fuori dalla c I direttori Generali USR, valutano richieste di effettuazione fuori dalla sede scolastica per: 29

30 Candidati degenti in luoghi di cura od ospedali; Detenuti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Autorizzando le commissioni, ove ravvisino le opportunità, a spostarsi anche fuori regione. In tal caso le prove scritte sono effettuate di norma, nella sessione suppletiva. c Relativamente ai candidati che hanno frequentato per periodi rilevanti corsi funzionanti in luoghi di cura e/o ospedali, presso i quali sostengono le prove d esame si procede come di seguito: a) Se la frequenza nei luoghi di cura è pari o inferiore a quella effettuata in classe, i docenti che hanno impartito le lezioni nei corsi stessi trasmettono al competente C.d.C. tutti gli elementi di conoscenza per procedere allo scrutinio. (Art. 1, c. 1. DPR n ) 30

31 b) Se la frequenza in detti luoghi è prevalente, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti, effettuano lo scrutinio finale di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, che a sua volta fornirà gli elementi di valutazione per il periodo di frequenza (art. 11. c. 2. DPR 122/2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza che curerà le trascrizioni nella pagella e nei registri. N.B. In entrambe i casi il candidato è assegnato alla commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. c.18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede d esame è individuata dal Direttore Generale al quale è stata presentata la domanda. 31

32 c.20. Candidati esterni per l indirizzo Dirigenti di Comunità. c I candidati presentano le domande al Dir. Gen. USR sede di residenza, con indicazione di ordine preferenziale di scuole statali o paritarie di Ist. Tec. per le attività sociali, con indirizzo Dirigente di Comunità. c Il Dir. Gen. Procede all assegnazione, osservando il limite di 35 candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma solo in istituti statali e nel numero massimo di 2 commissioni. c Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande ad un solo ITAS con classi terminali, il Dir. Gen. provvederà ad assegnare ad uno o più istituti con le seguenti caratteristiche: 32

33 ITAS con specifico indirizzo, senza classi terminali; ITAS senza indirizzo con altro corso sperimentale; Altro Istituto di diverso tipo Per i candidati esterni, il punto di riferimento dei programmi è costituito dall attività didattica delle classi terminali e dal documento del 15 maggio. Se invece i candidati sono assegnati ad altra scuola i programmi sono definiti dal ministero, e disponibili sul sito: area tematica: Esami di Stato- Quadro normativo 1999/2000. Per i candidati che non sostengono gli esami c/o un ITAS, i diplomi e le certificazioni recheranno la dicitura solo sede d esame. Ovviamente i Diplomi recheranno la dicitura: ITAS-Specializzazione Dirigente di comunità. 33

34 c.21. Corsi ad indirizzo linguistico. Valgono le stesse regole fin qui viste, con la precisazione che nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, approvati con DM 31/7/1973 oppure sui programmi attivati nella scuola sede d esame 34

35 Art. 5. Presentazione delle domande: c.1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il 30 novembre Per i candidati esterni, la domanda, indirizzata al Direttore Generale della regione di residenza, deve essere corredata: di tutte le indicazioni utili per l'esame preliminare o conclusivo; di apposita dichiarazione sostitutiva, per il possesso dei requisiti di ammissione all'esame (art. 3); della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo d Istituto (nel caso di prove di laboratorio) di cui all art. 23. c.2. Per i candidati degli istituti professionali, la dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative (art. 3, comma 3), e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2013, nel caso in cui le stesse risultino in corso alla scadenza della presentazione delle domande. 35

36 c.3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli USR, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi nei riguardi del ritardo e sempre che siano pervenute entro il 31 gennaio Agli interessati viene data immediata comunicazione dell esito della richiesta e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni (la domanda va presentata al Dirigente scolastico). I candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità dell art. 2. c.4. I candidati interni che sostengono l esame per abbreviazione per merito (art. 2, comma 10), devono aver presentato domanda al proprio Istituto entro il 31 gennaio

37 c.5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo Lo stesso vale per gli alunni di classi antecedenti l ultima. c.7. Per i candidati detenuti, il Direttore Generale USR può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre Esse devono pervenire dal Direttore della Casa Circondariale con il relativo nulla osta. c.8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche e i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell Ufficio Scolastico Regionale. 37

38 Art. 6. Documento del Consiglio di classe: c.1. I consigli delle classi quinte elaborano per la commissione d'esame, entro il 15 maggio, un apposito documento che indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo. Vengono inoltre descritti i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. c.3. Per gli istituti professionali, tale documento deve recare specifiche indicazioni sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte dagli allievi nelle classi IV e V (art. 8, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87). Le commissioni d esame terranno conto di tali attività per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio. c.4. Nel caso di classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento è integrato con le relazioni dei corrispondenti docenti. 38

39 c.5. Al documento possono essere allegate le prove effettuate e le iniziative realizzate durante l'anno scolastico, in preparazione dell'esame di Stato, oltre ad eventuali esperienze di partecipazione attiva e responsabile degli alunni. c.6. I consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni da inserire nel testo definitivo del documento, la componente studentesca e quella dei genitori. c.7. Il documento è affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. 39

40 Art. 7. Esame preliminare dei candidati esterni: c.1. L'ammissione dei candidati esterni, compresi quelli provenienti da paesi dell Unione Europea, è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonchè sulle materie previste dal piano di studi dell ultimo anno. In particolare, sostengono l esame preliminare sulle materie dell ultimo anno di corso i candidati in possesso della relativa idoneità o promozione, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l ammissione all esame. L esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. 40

41 c.2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi superiori di durata almeno quadriennale, art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l ultima sia all ultimo anno. Sostengono l'esame preliminare in modo analogo, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio (cfr. art.3, comma 6 DPR n.323/1998). c.3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'unione Europea, che non siano in possesso di promozione o idoneità all ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato secondo le ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell idoneità alla classe successiva, nonché su quelle attinenti il piano di studi dell ultimo anno. 41

42 Qualora siano in possesso di promozione o di idoneità all ultima classe di un corso di studio equivalente, i candidati sostengono l esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell ultimo anno. L'adempimento dell'obbligo scolastico, art. 3, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. c.4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso scuole italiane all estero, corsi di istruzione superiore, o abbiano conseguito l accesso all ultima classe, sostengono l esame di Stato previo superamento dell esame preliminare, nelle ipotesi indicate dall art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d). 42

43 c.5. La disposizione del precedente comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche agli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che, in subordine al conseguimento della promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale, chiedano di sostenere l'esame di Stato relativo al corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale. Sarà cura del Dirigente scolastico verificare la compatibilità dei tempi per effettuare lo scrutinio finale e svolgere gli esami preliminari. c.6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Se necessario, il consiglio di classe è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Qualora siano costituite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art

44 c.8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. c.10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati. c.11. Sostengono l'esame preliminare sulle materie dell ultimo anno i candidati esterni che: sono provvisti di idoneità o promozione all ultima classe o ammissione alla frequenza della stessa, ottenuta in precedenti esami dello stesso corso di studi; ammessi all esame di Stato, dopo la frequenza dell ultima classe negli anni scolastici precedenti, non abbiano conseguito il relativo Diploma; abbiano superato l esame preliminare negli anni precedenti e, ammessi all esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, o non le abbiano superate (parere dell Ufficio legislativo del 16/2/2010). 44

45 c.12. L'esito positivo degli esami preliminari, vale come idoneità all'ultima classe del corso di studi superiori cui l'esame si riferisce, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato (o di mancata presentazione allo stesso, come da successivo comma 13). Nel caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito degli esami preliminari può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità all ultima classe o ad una delle classi precedenti. 45

46 Art. 8. Credito Scolastico: c.1. I punteggi del credito scolastico relativo all ultima classe, come pure del penultimo e terzultimo anno, sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito quelle allegate al D.M. n. 42 del Per gli anticipatari per merito, come previsto dall art.21, comma 5, il credito scolastico è attribuito per l anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al DM n.99/2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, considerando anche la valutazione sul comportamento, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A del D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. Vista l'incidenza delle votazioni assegnate per le singole discipline ai fini del credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti utilizzano l'intera scala decimale di valutazione, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, per l attribuzione dei voti. 46

47 c.2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del profitto e della frequenza scolastica, dell impegno nella partecipazione ad attività complementari ed integrative e di eventuali crediti formativi (art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998). c.3. Nel caso di abbreviazione per merito (art. 2, comma 10), il credito scolastico per l anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998 (vedi anche art.21, comma 5). c.4. Agli alunni interni che non possiedono il credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, attribuisce il relativo punteggio in relazione ai risultati conseguiti, a seconda dei casi: per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B, DM n.99/2009; per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, DM n.99/2009; in base all esito degli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, come da Tabella C, DM n.99/

48 D.M. n. 99/2009 TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007) CREDITO SCOLASTICO Candidati interni Media dei voti Credito scolastico (Punti) I anno II anno III anno M = < M < M < M < M

49 D.M. n. 99/2009 TABELLA B (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007) CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Esami di idoneità Media dei voti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) M = < M < M < M < M

50 D.M. n. 99/2009 TABELLA C (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007) CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) M = < M < M < M < M

51 c.4. Per coloro che frequentano l ultima classe a seguito di ammissione dichiarata da una commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per le classi non frequentate, nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta. Qualora l alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. c.5. Negli istituti professionali, la valutazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro integra quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico. 51

52 c.6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, in considerazione dell impegno e del merito scolastico dimostrato dall allievo nel recupero di situazioni di svantaggio, può integrare il punteggio dei crediti conseguiti dall'alunno negli anni di corso. Tali deliberazioni vanno verbalizzate, con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (comma 4, art. 11 del D.P.R. n. 323/1998). c.8. Ai candidati esterni che sostengono l esame preliminare, il Consiglio di classe attribuisce il relativo credito scolastico sulla base del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. I crediti formativi, tra cui le esperienze professionali documentabili, devono essere certificati e coerenti con il corso cui si riferisce l esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l attribuzione del credito scolastico e formativo. 52

53 c.8. L attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. Il punteggio attribuito nell ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. c.9. Ai candidati esterni che sostengono l esame preliminare, in quanto ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno. Per l ultima classe il credito si basa sui risultati delle prove preliminari. 53

54 c.10. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all ultimo anno di corso, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è quello già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n.99/2009), ovvero quello attribuito, per tali anni, dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi: per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B; per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A; in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo la Tabella C. c.11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). c.13. I docenti di Religione Cattolica hanno pieno titolo nell attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi riguardo all interesse e al profitto dell allievo. 54

55 c.14. I docenti delle attività didattiche e formative alternative all insegnamento della religione cattolica si comportano in modo analogo a quanto descritto al comma precedente. c.16. Il consiglio di classe, per coloro che hanno seguito attività di studio individuale, in luogo dell insegnamento della religione cattolica, ai fini dell attribuzione del credito scolastico tiene conto del profitto raggiunto dagli allievi. Se l alunno ha partecipato ad iniziative formative in ambito extrascolastico, assentandosi dalle lezioni, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24/2/

56 Art. 9. Crediti formativi: c.1. Si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49. c.2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2013 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni (D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183). c.3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio, i candidati esterni devono essere opportunamente informati affinché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi. 56

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