L autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le ditte soggette alle disposizioni dell art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

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1 L autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le ditte soggette alle disposizioni dell art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2 Normativa di riferimento DM n. 44/04 Recepimento della direttiva 99/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n entrato in vigore: 12 marzo 2004 Presentazione progetto di adeguamento entro il 12 marzo 2005 (In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dell approvazione dello stesso le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione). D.Lgs n. 152 Parte V Art. 275 e Allegato III (emissioni di COV). Avvenuto adeguamento impianti esistenti entro il 31 ottobre 2007 (ottimizzazione della gestione ed esercizio degli impianti, utilizzo materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, installazione di idonei dispositivi di abbattimento COV).

3 D.Lgs. 152/06 Parte V (Emissioni di COV ) Art disciplina in attuazione alla direttiva 99/13/CE le emissioni di composti organici volatili provenienti da impianti, da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, ove tali attività, svolte nello stesso luogo, superino le soglie di consumo di solvente stabilite dall allegato III. L allegato III alla parte V stabilisce, relativamente alle emissioni di COV: - I valori limite di emissione. - Le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni. - I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. - Le modalità di redazione del Piano Gestione Solventi. Obbligo anche alle attività senza impianto sopra soglia.

4 Attività e soglie di consumo di solvente La ditta/società, in base all allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte II) individua per ogni attività svolta la relativa soglia di consumo massimo di solvente in tonnellate/anno. Tali attività comprendono la pulizia delle apparecchiature che si configura come attività ausiliaria ed il consumo di solvente va sommato a quello dell'attività principale. La pulizia dei prodotti si configura come attività a sé stante di pulizia di superficie. La ditta stima il proprio consumo massimo di solvente che corrisponde al quantitativo totale di solventi organici utilizzato per anno civile, detratto qualsiasi COV recuperato per riuso ma non per riutilizzo, calcolato sulla base della capacità nominale dell'impianto riferita a 330 giorni per attività a ciclo continuo o 220 giorni per le altre. Per capacità nominale si intende la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati, in condizioni di normale funzionamento e in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate. Se il consumo massimo di solvente è inferiore alla soglia prevista per la specifica attività, l impianto viene autorizzato ai sensi dell articolo 269 o 272. Se il consumo massimo di solvente è superiore alla soglia prevista per la specifica attività, l impianto è soggetto all articolo 275 e viene autorizzata ai sensi degli artt. 269 e 275.

5 Attività e soglie di consumo di solvente Articolo 275 chi rientra? Parte II dell allegato III alla parte V - Attività e soglie di consumo di solvente Attività Rivestimento adesivo Attività di rivestimento (metalli, plastica, legno) Verniciatura in continuo dei metalli Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici (autoveicoli, superfici in legno metallo e plastica..) Fabbricazione di prodotti farmaceutici Stampa (flessografia, offset, laminazione, rotocalcografia) Conversione di gomma Pulizia di superficie Finitura di autoveicoli Impregnazione del legno Stratificazione di legno e plastica Soglie di consumo di COV 5 t/anno 0,5 e 15 t/anno 25 t/anno 100 t/anno 50 t/anno 15 e 30 t/anno 15 t/anno 1 e 2 t/anno 0,5 t/anno 25 t/anno 5 t/anno

6 Importante Nel caso in cui nello stesso impianto siano effettuate più attività tra quelle individuate nella parte II dell allegato III, ai fini del confronto con le soglie di consumo di solvente le attività si devono considerate separatamente. Se nello stabilimento sono presenti attività assoggettate all art 275 connesse ad attività non soggette (es. camini in comune, impianti di abbattimento in comune, attività di recupero in comune) per tutte queste attività il calcolo dell input di solvente e delle emissioni totali dovrà essere complessivo. Nella lista dei consumi devono essere riportati TUTTI i prodotti utilizzati, anche quelli relativi all attività sotto soglia, in quanto contribuiscono anch essi all emissione totale di COV da parte della Ditta. In questo caso la quantità totale di COV consumata ed emessa dalla ditta dipende dalla somma delle due attività.

7 Stima del consumo di solvente Tipologia prodotto Frasi di rischio PRODOTTI CONTENENTI SOLVENTI Denominazione prodotto Quantità utilizzate (t/anno) RESIDUO SECCO % RS Quantità di residuo secco (t/anno) SOLVENTI % COV Quantità di solventi (t/anno) Totale quantità utilizzata (t/anno) Totale quantità RS (t/anno) Totale quantità COV (I1) (t/anno) O8 = solventi per riuso fuori del processo (t/anno) CONSUMO SOLVENTI C = (I1-O8) (t/anno) O 8 Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7 del piano gestione solventi.

8 Consumo massimo teorico autorizzato Modifica sostanziale (art. 275 comma 21 e 22) Una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 25% o superiore al 10%. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell autorità competente potrebbe avere effetti negativi significativi su ambiente e salute umana. Qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili. L autorizzazione è preventiva all esercizio delle attività e alle modifiche. L autorizzazione indicherà il consumo massimo teorico che non dovrà essere superato previa presentazione di nuova domanda.

9 I limiti di legge Allegato III alla parte V Rispetto valore limite di emissione negli scarichi gassosi mgc/nm 3 e rispetto del valore limite di emissione diffusa (% input di solvente). Tali valori sono riportati in corrispondenza della specifica attività nell allegato III parte III alla parte V. Valori limite di emissione totale Rispetto del valore limite di emissione totale (k/m 3 ; g/m 2, g/paio) riportato nella parte III dell all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06. Rispetto dell emissione bersaglio calcolata secondo le disposizioni della parte IV dell all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

10 I limiti di legge Allegato III alla parte V Rispetto valore limite di emissione negli scarichi gassosi mgc/nm 3 e rispetto del valore limite di emissione diffusa (% input di solvente). Tali valori sono riportati in corrispondenza della specifica attività nell allegato III parte III alla parte V. Valori limite di emissione totale Verifica equivalenza Rispetto dell emissione bersaglio calcolata secondo le disposizioni della parte IV dell all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

11 Limiti di emissione Alcuni esempi Parte III allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 Attività Soglia di consumo t COV/anno Valori limite emissioni convogliate mgc/nm 3 Valori limite emissioni diffuse (% input COV) Valori limite per l emissione totale Altri rivestimenti (metallo plastica) Legno Superiore a Emissione bersaglio 50 essiccazione 75 applicazione 20 Rivestimento cuoio g (COV)/m 2 > g (COV)/m 2

12 Restrizioni per particolari sostanze Per emissioni di COV comportanti particolari rischi per la salute e per l ambiente non è consentita al gestore libertà d opzione. Emissioni di COV Quantità Soglia (flusso di massa) Contenenti sostanze e preparati etichettati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61 Contenenti COV alogenati etichettati con frasi di rischio R 40 e R 68 Limite di concentrazione Note 10 g/ora 2 mg/nm 3 Da sostituire il prima possibile con sostanze e preparati meno nocivi 100 g/ora 20 mg/nm 3

13 Deroghe (art. 275 comma 16) Utilizzo di dispositivi di abbattimento che consentano il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgc/nm 3 in caso di combustione e 150 mgc/nm 3 in tutti gli altri casi proroga al 1 aprile 2013 per il rispetto dei limiti purché fin dalla data di adeguamento le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell allegato III alla parte V. (art. 275 comma 10) Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13/03/2004 che consentono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell allegato III alla parte V. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base della parte V del D.Lgs.152/06.

14 Rispetto del valore limite di emissione negli scarichi gassosi e dell emissione diffusa Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Punto di emissione Portata volumica (Nm 3 /h) Valore limite di emissione (mg C/Nm 3 ) Flusso di massa (Kg C/h) Fattore di Convers. C COV Flusso di massa (kg COV/h) Operatività (ore/anno) Emissione convogliata (kg COV/anno) Emissione convogliata (t COV/anno) Emissione diffusa (t COV/anno) (% input I1+I2 di solvente) Emissione totale annua (t COV/anno) emissione convogliata + diffusa

15 Contenuti autorizzazione e prescrizioni Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno) Allegato III parte III alla parte V del D.Lgs. 152/06 Limiti a camino + Emissioni diffuse Rispetto per singolo punto di emissione del limite puntuale Piano Gestione Solventi (verifica diffuse) e periodicità L autorizzazione può sempre stabilire valori limite e prescrizioni più severi anche di quelli contenuti nell allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (art. 271 comma 7 - III correttivo). Prescrizioni contenimento/convogliamento emissioni diffuse (allegato V). Il Piano Gestione Solventi dovrà essere presentato entro APRILE di ogni anno con i dati relativi all anno solare precedente.

16 Emissioni a camino Le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi non supera il valore limite di emissione (funzionamento dell impianto nelle condizioni di esercizio più gravose). Metodi analitici indicati nella parte VI dell allegato III (es. UNI EN oppure UNI EN 13526). Metodi di campionamento ed analisi e sistemi per il monitoraggio delle emissioni dovranno essere specificatamente indicati nell autorizzazione (art. 271 commi 17 e 18 - III correttivo). Nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa > di 10 kg (COT)/h al punto finale di scarico, si devono installare apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni. L autorità competente può comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni. In alternativa installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.

17 Eventuali prescrizioni Per la captazione e il convogliamento si applica l art. 270 (commi 5 e 6 - III correttivo). Ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione. L autorità competente può consentire un impianto avente più punti di emissione l autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe provenienti dai diversi punti di emissione dell impianto, in tal caso il flusso di massa complessivo dell impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti. Autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite.

18 Emissioni diffuse Definizione emissione diffusa (III correttivo) Per le lavorazioni di cui all articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell allegato III alla parte V del presente decreto. F = I1 O1 O5 O6 O7 O8 = O2 + O3 + O4 + O9 (Comma 12 art. 275) Se il gestore comprova all autorità competente che pur utilizzando la migliore tecnica disponibile non è possibile rispettare il limite per le emissioni diffuse tale autorità può autorizzare deroghe a tale valore purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l ambiente.

19 Valore limite di emissione totale Punto Attività FATTORE DI EMISSIONE TOTALE 6.2 Rivestimento di autoveicoli g/m2 (superficie verniciata). kg/ veicoli 9 Rivestimento di filo per avvolgimento g/kg. (di filo rivestito con diametro medio del filo di mm...) 11 Pulitura a secco g/kg (prodotto pulito e asciugato) 12 Impregnazione del legno kg/m3 (legno trattato) 13.1 Rivestimento di cuoio (generico) g/m2 (cuoio rivestito) 13.2 Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria g/m2 (cuoio rivestito) 14 Fabbricazione di calzature g/per paio Stratificazione di legno e plastica g/m2 (prodotto incollato) 19 Estrazione di oli e grassi e raffinazione kg/t (sostanze trattate)

20 Contenuti autorizzazione e prescrizioni Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno) Allegato III parte III Limiti di emissione totale Piano Gestione Solventi In ogni caso il campo O1 del PGS deve essere compilato sulla base dei risultati ottenuti con le misure analitiche delle emissioni convogliate. PGS da presentare entro APRILE di ogni anno. L autorità competente, può, ove lo ritenga necessario, richiedere l installazione di apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni. Prescrizioni contenimento emissioni diffuse in conformità all allegato V.

21 Rispetto emissione bersaglio L utilizzo della parte IV è limitato alle attività per cui non sono individuati nella parte III specifici valori di emissione totale. Descrizione attività svolta (parte II) FM Fattore Emissione RS bersaglio = Emissione Massa totale di materia annua di moltiplicativo da usare Massa totale di materia solida solida nel periodo (come da parte IV * fattore di riferimento moltiplicativo riferimento (kg/anno) (kg/anno) Allegato * % III) (valore emissione diffusa + 15 oppure 25) PM Percentuale moltiplicativa (come riportato nella parte IV, Allegato III). Le emissioni totali conseguibili applicando la parte IV devono essere equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa. Tali emissioni totale equivalenti si definiscono emissioni bersaglio. Le richieste di autorizzazione/rinnovo in questo caso devono rispettare tutti gli elementi necessari a valutare l equivalenza.

22 Calcolo delle emissioni convogliate dai valori limite Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Punto di emissione Portata volumica (Nm 3 /h) Valore limite di emissione (mgc/nm 3 ) Flusso di massa (KgC/h) Fattore di conv.medio C COV Flusso di massa (kgcov/h) Operatività massima teorica (ore/anno) Emissione convogliata (kgcov/anno) Operatività massima di progetto dell'impianto, ossia il numero massimo di ore in cui l'impianto può funzionare è un dato che può essere fornito: direttamente dal costruttore dell'impianto stesso o da chi l'ha venduto attraverso idonea dichiarazione riportante tutti i dati dell'impianto: marca, modello, nome del venditore, ecc. Oppure dal dichiarante (rappresentante legale o titolare) compilando apposita documentazione Punto di emissione Tipo di impianto (cabina verniciatura, cabina essiccazione, carosello, ) Nome costruttore Modello Operatività ore/giorno massima

23 Calcolo delle emissioni diffuse a partire dai valori limite Input totale COV (t/anno) Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) Emissione diffusa (t COV/anno) Calcolo dell emissione totale annua di riferimento Emissione convogliata (t COV/anno) Emissione diffusa (t COV/anno) Emissione totale annua calcolata emissione convogliata + emissione diffusa (t COV/anno)

24 Verifica equivalenza Emissione totale annua caloclata (emissione convogliata + diffusa) (tcov/anno) Emissione bersaglio (t COV/anno) Emissione bersaglio Emissione totale annua calcolata Allegati: Metodologia di calcolo fattori di conversione Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può stabilire ai fini della valutazione dell entità della diluizione delle emissioni portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti (art. 271 comma 3, III correttivo).

25 Autorizzazione e prescrizioni Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno) Allegato III parte IV Emissione bersaglio Piano Gestione Solventi Il campo O1 del PGS deve essere compilato sulla base dei risultati ottenuti con le misure analitiche delle emissioni convogliate (PGS da presentare entro APRILE). Prescrizioni contenimento emissioni diffuse in conformità all allegato V. L autorizzazione può sempre stabilire valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte V. L autorità competente, può comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l installazione di apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni. La ditta è conforme se l emissione totale annua, calcolata con le modalità previste nella parte V all allegato III (PGS) è inferiore o uguale all emissione bersaglio.

26 Aggiornamento autorizzazione Obbligo a presentare domanda di aggiornamento e modulistica sia amministrativa sia tecnica. ATTENZIONE ALLA MODULISTICA AGGIORNATA CON L OBBLIGO DI DIMOSTRARE L EQUIVALENZA PER POTER ADOTTARE L EMISSIONE BERSAGLIO. Allegato B: utilizzo di solventi Compilare per i solventi l Allegato B La PARTE I sul consumo di materie prime va compilata sempre La PARTE II va compilata da chi intende rispettare limiti a camino + emissioni diffuse La PARTE III va compilata per le ditte per le quali viene fornito il valore limite di emissione totale. La PARTE IV per chi intende rispettare l emissione bersaglio. Deve essere dimostrata l equivalenza!! Compilare l Allegato C relativo al Piano Gestione Solventi (necessario per dimostrare la conformità ai limiti di emissione diffusa o all emissione totale annua). Art. 279 comma 2 del III correttivo fa esplicito riferimento anche all allegato III.

27 Grazie per l attenzione, Margherita Tiberio (tel.0432/279829) margherita.tiberio@provincia.udine.it

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