DELIBERAZIONE N. 822/2016 ADOTTATA IN DATA 19/05/2016 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 822/2016 ADOTTATA IN DATA 19/05/2016 OGGETTO: Convenzione con il Politecnico di Milano Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria Giulio Natta per la realizzazione del progetto di studio Aspergillus spp.: fenotipo vs genotipo, meccanismi di resistenza agli antifungini e correlazione con l attività di farmaci e studi di metabonomica NMR: possibili ricadute di scelta terapeutica. IL DIRETTORE GENERALE Richiamato il provvedimento n del 24 settembre 2015, in esecuzione del quale l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha sottoscritto con Gilead Sciences s.r.l. la convenzione relativa al progetto Aspergillus spp.: fenotipo vs genotipo, meccanismi di resistenza agli antifungini e correlazione con l attività di farmaci e studi di metabonomica NMR: possibili ricadute di scelta terapeutica finanziato da Gilead Sciences s.r.l. presentato dall USC SMeL specializzato in Microbiologia e virologia nell ambito del concorso Fellowship program 2015; Ricordato che la stessa azienda risulta destinataria per lo svolgimento del citato progetto di un contributo da parte di Gilead Sciences s.r.l. di ,00, di cui una quota pari a 4.000,00 più IVA destinata al Politecnico di Milano per l attività che il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria Giulio Natta, quale unità operativa esterna, assicura per la realizzazione del progetto, previa stipula di specifico accordo; Evidenziato che per quanto previsto dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e dalla l.r. 22 dicembre 2015 n. 41, e successivi provvedimenti attuativi, questa ASST ha incorporato, tra l altro, i rapporti giuridici in essere dell azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII; Visto il testo della convenzione condiviso con il Politecnico di Milano - Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta per la definizione delle modalità della collaborazione tra questa ASST e il citato Ateneo, finalizzata allo svolgimento del su menzionato progetto di ricerca, comprendente la specificazione dei compiti spettanti a ciascuna parte, l esplicitazione delle tempistiche del monitoraggio tecnico-scientifico ed economicoamministrativo del progetto stesso oltre che le modalità e i tempi di trasferimento delle risorse finanziarie; DELIBERA 1. di sottoscrivere con il Politecnico di Milano - Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta la convenzione per lo svolgimento del progetto di Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali PC FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

2 ricerca Aspergillus spp.: fenotipo vs genotipo, meccanismi di resistenza agli antifungini e correlazione con l attività di farmaci e studi di metabonomica NMR: possibili ricadute di scelta terapeutica, finanziato da Gilead Sciences s.r.l. nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A); 2. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all erogazione della quota parte del finanziamento complessivo del progetto, pari a 4.000,00 più IVA, al Politecnico di Milano - Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica, quale unità partecipante alla realizzazione del progetto, secondo le modalità e i tempi di trasferimento delle risorse finanziarie previsti dalla predetta convenzione. IL DIRETTORE GENERALE dr. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dr. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dr.ssa Donatella Vasaturo IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali PC FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo

3 CONVENZIONE TRA L AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII E IL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA GIULIO NATTA PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO ASPERGILLUS SPP.: FENOTIPO VS. GENOTIPO, MECCANISMI DI RESISTENZA AGLI ANTIFUNGINI E CORRELAZIONE CON L'ATTIVITA' DI FARMACI E STUDI DI METABONOMICA NMR. POSSIBILI RICADUTE DI SCELTA TERAPEUTICA TRA l Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, di seguito denominata Azienda, codice fiscale n rappresentata dal Direttore generale dott. Carlo Nicora, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell azienda Bergamo, in piazza OMS, 1 E il Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta, di seguito denominato Politecnico, codice fiscale n , partita IVA , rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", prof. Maurizio Masi, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell art. 7 del regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 510/AG del 19/02/2014. di seguito denominate singolarmente Parte e congiuntamente Parti PREMESSO CHE: - l azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha partecipato al Concorso Fellowship Program, indetto da Gilead Sciences s.r.l nell ambito della propria missione in qualità di azienda impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per malattie gravi e ad elevato impatto sociale come HIV, Epatiti virali, Patologie Oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive, con il progetto dal titolo Aspergillus spp.: fenotipo vs genotipo, meccanismi di resistenza agli antifungini e correlazione con l attività di farmaci e studi di metabonomica NMR. Possibili ricadute di scelta terapeutica (di seguito Progetto ), descritto nell allegato A alla presente convenzione; - dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e dalla l.r. 22 dicembre 2015 n. 41, e successivi provvedimenti attuativi, questa azienda socio sanitaria territoriale ha incorporato, tra l altro, i rapporti giuridici in essere dell azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII; - la Commissione giudicatrice del concorso ha proclamato il predetto Progetto tra quelli vincitori per l area Oncoematologica e Infezioni Fungine Invasive (IFI) riconoscendo all azienda un contributo per la realizzazione del Progetto previa sottoscrizione di un contratto con Gilead Sciences s.r.l. relativo alla conduzione del Progetto stesso; - per lo svolgimento del citato Progetto il direttore dell USC SMeL (Servizi Medicina di Laboratorio) specializzato in Microbiologia e virologia dell Azienda, in qualità di ricercatore principale ha manifestato la necessità di avvalersi della collaborazione del Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta.

4 Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. Art. 2 - Oggetto della convenzione La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra l Azienda e il Politecnico per la realizzazione dello studio Aspergillus spp.: fenotipo vs genotipo, meccanismi di resistenza agli antifungini e correlazione con l attività di farmaci e studi di metabonomica NMR. Possibili ricadute di scelta terapeutica, così come riportato nell allegato alla presente convenzione (All. A); Art. 3 Responsabilità Il ricercatore principale dello studio è il dott. Claudio Farina, direttore dell USC SMeL specializzato in Microbiologia e virologia per l Azienda (di seguito Responsabile per l Azienda) e per il Politecnico la prof.ssa Franca Castiglione del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (di seguito il Responsabile per il Politecnico) Art. 4 - Risorse economiche Il corrispettivo che l Azienda riconosce al Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, Materiale e Ingegneria Chimica Giulio Natta per la collaborazione all esecuzione del Progetto è pari a 4.000,00 oltre IVA, che sarà erogato con le modalità seguenti: - il 50%, pari a 2.000,00 oltre IVA alla firma della presente convenzione - il 50%, pari a 2.000,00 oltre IVA al termine del Progetto in corrispondenza del rapporto finale, previa erogazione all Azienda delle relative risorse da parte di Gilead Sciences s.r.l Il corrispettivo dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare le spese strettamente concernenti le attività destinate alla realizzazione del Progetto. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo articolo 5, specificando la causale, dietro presentazione di regolari fatture. Art. 5 L. 13 agosto 2010 n. 136, Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Qualora le transazioni relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, la presente convenzione si intende risolta di diritto. Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n X82, cod. ABI 05696, cod. CAB 01620, cod. CIN T, cod. SWIFT POSOIT22, presso Banca Popolare di Sondrio, Ag. 21, c/o Politecnico di Milano, via Bonardi n. 4, Milano, IBAN: IT16T X82 - intestato al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta.

5 Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: - Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H; - Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K. Art. 6 Rapporti periodici Il responsabile scientifico per il Politecnico, tra il sesto mese e non oltre il nono mese dalla stipula della presente convenzione dovrà trasmettere all Azienda una relazione intermedia attestante l evoluzione e lo sviluppo del progetto nonché la relazione finale al termine dello studio. Entrambe le relazioni saranno da redigere in collaborazione con il responsabile scientifico secondo le indicazioni contenute nell'allegato B alla presente convenzione. Art. 7 Validità La presente convenzione decorrerà dalla data della stipula e rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario all espletamento del progetto, il cui termine è previsto entro il 30/10/2016. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte in parte presso il Politecnico e in parte presso l Azienda. Art. 8 Risoluzione Ogni parte si riserva il diritto di recedere in ogni momento, per qualsiasi motivo, dalla presente convenzione, attraverso una comunicazione da inviare, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo raccomandata A.R., all altra parte. In tal caso verranno corrisposte al Politecnico unicamente le spese documentate sostenute fino alla data di efficacia del recesso. Art. 9 - Risultati del progetto La proprietà esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili da esso risultati appartengono all Azienda e al Politecnico. In ogni caso i dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili sono utilizzati a scopi istituzionali nell ambito delle attività dell Azienda e del Politecnico con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale o per sviluppo industriale di farmaci esistenti o futuri. In caso di risultati proteggibili mediante diritti di proprietà industriali, le Parti ne concorderanno l eventuale modalità di protezione e la relativa gestione. Art. 10 Pubblicazione dei risultati del progetto L Azienda e il Politecnico rendono pubblici, nelle forme più adeguate, secondo i modi e i tempi di divulgazione previsti nel Progetto, i risultati del Progetto, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale.

6 Il Politecnico potrà utilizzare i risultati del Progetto, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 9, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico previa autorizzazione scritta dell Azienda Documenti forniti dall Azienda, studi ed esiti riservati del Progetto, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 9, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte della stessa Azienda. Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati del Progetto che non siano, ai sensi del precedente art.9, sottoposti a riservatezza/segretezza, l Azienda si impegna a citare espressamente il Politecnico. Il Politecnico non potrà' essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. Art. 11 Informazioni confidenziali L Azienda si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti, oggetti, dati, Know-how indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtu della presente convenzione. Il Politecnico e il Responsabile si impegnano a non utilizzare per alcuno scopo al di fuori dell esecuzione del Progetto e ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall Azienda per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti, oggetti, dati, knowhow, indicati/e come riservati/e, di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dall Azienda in virtu della presente convenzione. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti, oggetti, dati e knowhow siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza della convenzione. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante i fatti, le informazioni, i documenti, oggetti, dati, know-how, indicati/e come riservati/e siano stati trattati/e con la stessa cura che ogni Parte usa nei confronti di fatti, informazioni, i documenti, oggetti, dati, know-how indicati/e come riservati/e di sua proprietà. Le Parti concordano sin d ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dalla presente convenzione. Art. 12 Salute e sicurezza Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

7 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. In particolare, il personale di entrambe le parti chiamato a svolgere la propria attività presso le corrispettive sedi, prima di dare inizio all attività debbono con presa d atto prendere visione del DVR (documento di valutazione dei rischi) generale della struttura e specifico dei locali oggetto dell attività, e congiuntamente collaborare con l Addetto Locale alla Sicurezza per l aggiornamento dello stesso alla luce di eventuali cambiamenti intervenuti. Nel caso che, per esigenze legate alla specifica attività, vengano introdotte nei locali dipartimentali macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici (cosa che richiede la stipula di apposite convenzioni e/o comodati d uso), i Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL) dovranno verificare l esistenza di requisiti di sicurezza adeguati e conformi alle normative, ai regolamenti e alle norme vigenti; nel caso di introduzione di agenti chimici, fisici o biologici, i RADRL dovranno verificarne la compatibilità con la struttura, gli impianti e/o i dispositivi di protezione collettiva esistenti al fine di un uso in completa sicurezza secondo la normativa vigente. In ogni caso i RADRL dovranno provvedere all aggiornamento del DVR. Il RADRL competente del Politecnico e il soggetto di vertice dell Azienda o suo delegato, dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Art. 13 Aspetti ambientali Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali dell Azienda o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi. In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a: - seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;

8 - in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto; - in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività. In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia. Infine, nel caso in cui l Azienda sia certificata ISO o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell ambito del contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza. Art. 14 Esenzione danni Ogni Parte esonera l altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose e all ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione causati dal proprio personale. Inoltre ogni Parte dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti. Art. 15- Trattamento dati personali Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull utilizzo dei suoi dati personali e dà il proprio esplicito consenso all inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicarli a terzi qualora la comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dall art. 7 del D.Lgs.196/2003, ed in particolare del diritto di richiedere l aggiornamento, l integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali. Art. 16 Codice etico, piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento Il Politecnico prende atto che l Azienda si è dotata di un proprio Codice etico, di un Piano di prevenzione della corruzione e di un Codice di Comportamento aziendale, consultabili sul sito internet L Azienda prende atto che il Politecnico ha adottato un proprio Codice etico e un Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: L Azienda e il Politecnico si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Politecnico e l Azienda si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con

9 riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione della presente Convenzione, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, l altra Parte ha la facoltà di risolvere la presente Convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell art cod. civ. Art. 17 Foro competente Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all interpretazione, all'adempimento e/o alla validità della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Milano. Art Altre norme Le spese di bollo sono equamente ripartite tra le parti. La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Art Validità della convenzione La presente convenzione e gli accordi tra le parti in essa contenuti, risulteranno validi ed applicabili solo a seguito del loro integrale recepimento e sottoscrizione tra le parti. Bergamo, Per l'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Il Direttore Generale Dott. Carlo Nicora Milano, Per il Politecnico di Milano Il Direttore del Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Prof. Maurizio Masi Documento informatico ai sensi dell art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Direttore del Dipartimento amministrativo USC Affari generali Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini Pratica trattata da: Paola Castelli (tel ) Visto procedere Direttore sanitario: dr. Fabio Pezzoli

10 Allegato A

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17 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all albo pretorio on-line dell azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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