II) dalle eventuali liberalità provenienti da altre fonti pubbliche. III) da finanziamenti e contributi governativi nonché di soggetti
|
|
- Miranda Speranza
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Statuto della Fondazione "Carlo e Dirce Callerio Onlus" Principi Generali Art. 1. Natura e fini a) La Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus, di seguito denominata Fondazione, ente morale riconosciuto con d.p.r del (ventitré settembre millenovecento settanta), e con successiva modifica statutaria approvata con d.m. del 19 aprile 1999, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999, posto sotto l egida del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, è stata istituita per disposizione dei fondatori Dirce e Carlo Callerio. Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Onlus dal (trentuno gennaio millenovecentonovantotto), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Fondazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. b) La Fondazione è una istituzione privata di alta cultura, laica, pluralista e indipendente che si rifà ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e agli impegni internazionali assunti dall Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione. c) I compiti primari della Fondazione sono la ricerca scientifica e la formazione nei campi della biologia e della medicina, senza finalità speculativa o di lucro, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, il benessere e la salute dell uomo. d) In conformità a quanto previsto dall art. 10, primo e quarto comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. e) La Fondazione è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. f) Il patrimonio della Fondazione è costituito: I) dai beni donati dai fondatori (complesso di edifici ad uso laboratori di ricerca scientifica, due unità immobiliari ad uso abitazione, e fondi rustici, costituiti da bosco e giardino), II) dalle eventuali liberalità provenienti da altre fonti pubbliche o private, III) da finanziamenti e contributi governativi nonché di soggetti privati, IV) da contributi di laboratorio versati da coloro che fre-
2 quentano l istituzione, V) dal reddito derivante dalla applicazione pratica di scoperte realizzate nei laboratori della Fondazione stessa. g) La Fondazione ha la propria sede in Trieste, via Fleming h) La Fondazione riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l integrazione e la cooperazione tra le strutture ed i gruppi di ricerca. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti. i) La Fondazione promuove la qualità della vita nelle sue strutture per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, ed alla promozione di attività culturali. Art. 2 Principi e garanzie fondamentali a) La Fondazione è luogo di formazione e di trasmissione del sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell interazione tra culture. b) La Fondazione si identifica nella comunità di studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. La Fondazione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, assumendo come valore preminente la centralità della persona. c) La Fondazione garantisce libertà e autonomia ai ricercatori nell organizzazione delle attività di ricerca, sia per i temi sia per i metodi, fatte salve le linee guida di cui è responsabile il Direttore Scientifico. d) La Fondazione garantisce l indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l integrazione tra i saperi e l internazionalizzazione. La Fondazione incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l accessibilità la circolazione e la divulgazione, nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale e la riservatezza dei dati. Art. 3 Principi relativi all amministrazione a) La Fondazione si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l economicità, l efficienza, l efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.
3 b) La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. c) Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a essa direttamente connesse. Art. 4 Principi relativi all organizzazione a) Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali. b) Le fonti di finanziamento della Fondazione sono costituite da entrate proprie, redditi patrimoniali, contributi privati, liberalità e lasciti. Per il perseguimento delle proprie attività la Fondazione può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e fornire prestazioni a favore di terzi. c) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato. d) La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d uso, anche a fini promozionali. Art. 5 Norme attuative a) Lo Statuto è espressione dell autonomia della Fondazione e ne disciplina l organizzazione ed il funzionamento. b) Per l attuazione dello Statuto viene adottato il seguente regolamento: - Regolamento generale della Fondazione che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento degli organi della Fondazione, sia per la contabilità che per la ricerca e la formazione. Il Regolamento è pubblicato nel sito web della Fondazione. Art. 6 Sigillo a) Il sigillo della Fondazione è a quadrato, con al mezzo la stilizzazione dell edificio principale della Fondazione in tonalità azzurre-grigio-blue, come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.
4 Organi di Governo Art. 7 Il Presidente a) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. b) Il Presidente assicura gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni d iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e formazione, delle quali garantisce l autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione secondo criteri di qualità ed in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza. c) Il Presidente, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, promuovendo le deliberazioni ed assicurandone l esecuzione; 2) presenta il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente le attività della ricerca e formazione predisposta dal Direttore Scientifico, ed i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati; 3) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell incarico di Direttore Scientifico a personalità di elevata qualificazione scientifica nel settore delle scienze della vita; 4) emana il regolamento della Fondazione; 5) può esercitare la vigilanza su tutte le strutture della Fondazione; 6) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca e formazione; 7) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi di governo. d) In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva. e) Nomina, con proprio decreto, il vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il vice-presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento o assenza. f) Nell esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione del Direttore Scientifico, nominato con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza. Art. 8 - Il Presidente a) Il Presidente della Fondazione Callerio Onlus è il Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Trieste, o un suo rappresentante. b) Il rappresentante può essere sostituito in qualsiasi momento durante l incarico del titolare di diritto; egli comunque decade con la cessazione dell incarico del titolare di dirit-
5 to. Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione a) Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. b) Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) Delibera sui rapporti di lavoro dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, sentito il parere del Direttore Scientifico. 2) Conferisce o revoca l incarico di Direttore Scientifico, su proposta del Presidente. 3) Approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati della ricerca scientifica e di formazione; acquisito il parere del Presidente, approva le variazioni di bilancio. 4) Trasmette al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e al Ministero dell Economia e delle Finanze il bilancio di previsione, nonché il conto consuntivo. 5) Approva il Regolamento. 6) Autorizza l accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca e formazione che non siano di competenza del Direttore Scientifico, nonché la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l acquisizione di beni, forniture e servizi, nei casi previsti dal Regolamento. 7) Autorizza la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, nei casi previsti dal regolamento, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi. 8) Delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato. c) In casi urgenti, con l accordo unanime dei consiglieri, le delibere possono essere adottate con strumenti informatici. d) Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari. e) Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. f) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere presente il Presidente ed almeno tre dei componenti. Art. 10 Composizione del Consiglio di Amministrazione a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da: - Rettore dell Università degli Studi di Trieste (con funzione di Presidenza), o un suo rappresentante. - Presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, o un suo rappresentante.
6 - Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, o un suo rappresentante. - Presidente dell Area Science Park, o un suo rappresentante. - Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita dell Università degli Studi di Trieste, o un suo rappresentante. b) E incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione: 1) Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso la Fondazione; la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. 2) Colui che, per fatti compiuti allorché aveva incarichi nella Fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile nei confronti della Fondazione. 3) Colui che, avendo un debito liquido esigibile verso la Fondazione, è stato legalmente messo in mora. 4) Colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge. c) In caso di cessazione di uno o più componenti, si procede al loro reintegro. d) I rappresentanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento durante l incarico del titolare di diritto; essi comunque decadono con la cessazione dell incarico del titolare di diritto. Altri Organi Art. 11 Direttore Scientifico a) Il Direttore Scientifico determina l'indirizzo scientifico e l'attività della Fondazione, dirige il lavoro di ricerca e di insegnamento, cura i rapporti culturali, secondo la norma contenuta nel regolamento della Fondazione. b) Il Direttore Scientifico, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) supporta il Presidente nella definizione dei documenti di bilancio di previsione e del conto consuntivo e nella redazione della relazione concernente i risultati della ricerca e della formazione; 2) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione del fabbisogno di personale, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del medesimo tra le strutture di servizio; 3) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale, fatta eccezione per quelle di competenza del Consiglio di Amministrazione; 4) dirige, coordina, controlla l attività del personale tecnico-amministrativo e dei ricercatori; valuta i risultati raggiunti;
7 5) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure; 6) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati; 9) esercita ogni altra competenza assegnatagli dallo Statuto o dal regolamento; 10) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Art. 12 Incarico di Direttore Scientifico a) L incarico di Direttore Scientifico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell ambito della ricerca scientifica in campo biomedico e comprovata esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca e di progetti di ricerca a bando competitivo. b) L incarico dura 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. c) L incarico è a titolo onorifico e non a titolo oneroso per la Fondazione. d) La revoca dell incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio. Art Il Collegio dei revisori dei conti a) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre effettivi e da due supplenti. b) Il Collegio è composta dal Presidente, nominato dal Ministero dell Economia e delle Finanze e da due componenti effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dal Ministero dell'economia e delle Finanze. In caso di assenza o di impedimento dei due componenti, le rispettive funzioni sono svolte dai supplenti, preventivamente nominati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dal Ministero dell'economia e delle Finanze. c) L incarico dura 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. d) Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un gettone di presenza. e) I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. f) I curriculum dei revisori dei conti è pubblicato sul sito web della Fondazione. Strutture della Fondazione Art. 14 Strutture di ricerca a) Sono strutture di ricerca i laboratori attrezzati ed a norma situati nel complesso di via A. Fleming n. 22, al secondo piano, nell ala sinistra e i due laboratori situati nella palazzina di via A. Fleming n. 31b, al primo piano.
8 Entrambi i predetti edifici furono donati a suo tempo alla Fondazione dai coniugi Callerio. b) Altre strutture operative della Fondazione sono la sala riunioni e la segreteria amministrativa situate al primo piano, nella palazzina di via A. Fleming 31b, a suo tempo donate alla Fondazione dai coniugi Callerio. Disposizioni transitorie e finali Art. 15 Costituzione degli organi statutari a) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, con le modalità e nei termini previsti agli art. 1 e 2 del d.p.r. 361/2000, si procede all avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. b) Il Presidente ed il Direttore scientifico in carica all entrata in vigore dello Statuto, decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari. Art. 16 Norme generali per gli organi statutari a) La mancata designazione fino a un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori non impedisce la valida costituzione dell organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati all atto di costituzione dell organo. b) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado. Art. 17 Revisione dello Statuto a) Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi: - il Presidente; - il Consiglio di amministrazione. Art. 18 Difesa in giudizio della Fondazione e considerazioni finali a) La rappresentanza e la difesa in giudizio della Fondazione, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile sono affidate ad un legale di fiducia. b) Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, la Fondazione potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione. c) Nel caso di scioglimento della Fondazione, tutti i suoi beni saranno devoluti all Università degli Studi di Trieste. Art. 19. Entrata in vigore a) Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Persone giuridiche.
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA REGOLAMENTO DEL LABORATORIO UNIVERSITARIO DI RICERCA MEDICA TITOLO I Costituzione e Finalità Art. 1 - Denominazione e sede Art. 2 - Finalità TITOLO II Organizzazione Art.
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliIL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA
REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,
DettagliRegolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University
Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO Art. 1 - Natura e fondatori La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito indicata come Fondazione) è un istituzione di alta cultura,
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2015 DEL 25 MARZO 2015 Articolo 5 Presidente 1) Il Presidente è responsabile delle attività dell ente e ne ha la rappresentanza legale, cura
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliC O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA
C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliREGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI)
REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI INTERDIPARTIMENTALE SULLA CRIMINALITÁ INFORMATICA (CSICI) Art. 1 (Costituzione) Il Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica (CSICI) è costituito con Deliberazione
DettagliREGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)
1 / 5 Statuto Author : Roberto Caso Date : 20 marzo 2015 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE Articolo 1 (Istituzione e sede) 1.
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO DELL UNIVERSITÀ TELEMATICA ITALIAN UNIVERSITY LINE
STATUTO DELL UNIVERSITÀ TELEMATICA ITALIAN UNIVERSITY LINE 1 ITALIAN UNIVERSITY LINE...1 CAPO I...3 Disposizioni generali...3 Art. 1 - Istituzione...3 Art. 2 - Natura giuridica e fonti normative...3 Art.
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliUniversità della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto
Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO
ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliCOMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)
COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI
Dettagli"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation
Centro Permanente di Ricerca Permanent Research Centre Acronimo BAFFI CENTRE Denominazione "Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation Oggetto di attività Economia e diritto dei
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliIstituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione. STATUTO I.Ri.Fo.R. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus
STATUTO I.Ri.Fo.R. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus Articolo 1 (Compiti istituzionali) 1) L Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), organizzazione
DettagliREGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RAPPORTO TRA AZIENDE, ISTITUZIONI E MERCATI
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RAPPORTO TRA AZIENDE, ISTITUZIONI E MERCATI ART. 1 Istituzione È istituito presso l'università degli Studi del Molise, ai sensi dell art. 47 dello
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean
DettagliZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150
ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -
DettagliSTATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1
Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM Premesso: che con atto costitutivo del 17 Gennaio 2008 si costituì l'associazione Star Freedom ONLUS registrato a Palermo il 13/03/2008
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI IUSS FERRARA 1391. Art. 1. Costituzione
SENATO ACCADEMICO 20/04/206 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 27/04/2016 DECRETO RETTORALE Rep. n. 873/2016 Prot. n. 45381 del 01/06/2016 UFFICIO COMPETENTE Ufficio Dottorato di Ricerca Pubblicato all Albo informatico
Dettaglid) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliREGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE
COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE Approvato con deliberazioni della Giunta Comunale
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliREGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA
REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA (con la modifiche proposta al Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2014 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 dicembre 2014) Regolamento del Centro
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliUnione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)
Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO (Anno 2011) INDICE: Art. 1 Costituzione, natura e sede Art. 2 Competenze e funzioni Art. 3 Rapporti
DettagliArt. 3 Piano finanziario Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario
Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 Modificato con D.R. n. 1033 2013 Prot. n 24843 del 10.07.2013 REGOLAMENTO MASTER
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART.1 E costituita l Associazione DASS, senza scopo di lucro. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della legge. ART.2
DettagliFONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale
FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE TITOLO I Norme Generali Articolo 1-Premessa Generale Il presente Regolamento è adottato dal CdA della FONDAZIONE Calabria Roma Europa, nei
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliRegolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007
Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007 REGOLAMENTO CENTRO ON LINE STORIA E CULTURA DELL INDUSTRIA: IL NORD OVEST DAL 1850 ARTICOLO 1 Obiettivi e finalità
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliSTATUTO. Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia. Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi
STATUTO Art. 1) E costituita una fondazione denominata Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia Art. 2) La fondazione ha sede in Palermo, in Via Messina n. 15 Art. 3) La fondazione ha durata illimitata.
DettagliLIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI S. PIO V STATUTO DI AUTONOMIA. Sezione prima. Disposizioni generali. Art. 1
LIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI S. PIO V STATUTO DI AUTONOMIA Sezione prima Disposizioni generali Art. 1 1. E istituita in Roma la Libera Università degli Studi S. Pio V, di seguito denominata Università.
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica? F.A.Q. R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2). 2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando
DettagliL.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliStatuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età
Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età Approvato dal Consiglio Nazionale del 21/10/2006 Art. 1. Denominazione 1) È costituita la Sede Locale
Dettagli2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona.
1) Costituzione, denominazione, natura E costituita una fondazione, a norma degli artt. 14 e segg. del codice civile, denominata Fondazione Cattolica Assicurazioni. La Fondazione è persona giuridica di
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATUTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULL ATTIVITÀ MOTORIA (C.U.R.I.A.MO.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA STATUTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULL ATTIVITÀ MOTORIA (C.U.R.I.A.MO.) Art. 1 E costituito il Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliArt.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul
STATUTO DELLA FONDAZIONE ARETINA DI STUDI SUL CLASSICISMO Art.1 - Denominazione e sede Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul classicismo costituiscono la Fondazione Aretina
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliIstituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO
Istituto Galileo CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 6 del 2.3.2011 Art. 1 Costituzione e sede. Il Comune di Frosinone
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
Dettagli