IL DIRITTO ALL INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE:

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1 IL DIRITTO ALL INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE: A PROPOSITO DEL D. LGS DEL 4 MARZO 2014, N. 32 * di Anna Iermano (Assegnista di ricerca in Diritto dell Unione europea Università di Salerno) 23 luglio 2014 Sommario: 1. Europa multilingue ed assistenza linguistica nei procedimenti penali Interpreti e traduttori: distinzione di ruoli e competenze Obbligo di traduzione delle sentenze Accertamento della conoscenza della lingua italiana a carico dell autorità giudiziaria e limiti applicativi Considerazioni conclusive. 1. Europa multilingue ed assistenza linguistica nei procedimenti penali Con decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 32 1, l Italia recepisce la direttiva 2010/64/UE sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali 2, colmando, in parte, i * Articolo sottoposto a referaggio. 1 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (14G00041), in GU n. 64 del Delega conferita al Governo dall art. 1, co. 1, della legge di delegazione europea 2013 del 6 agosto 2013, n Direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio, sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, del 20 ottobre 2010, in GUUE L 280, del , pp Al riguardo, cfr., AMALFITANO C., Le prime direttive europee sul ravvicinamento processuale : il diritto all interpretazione, alla traduzione e all informazione nei procedimenti penali, in DEL COCO R., PISTOIA E. (a cura di), Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea, Cacucci, Bari, 2014, pp. 1-34; IZZO I., Esigenze di «effettività» del diritto all interprete ed alla traduzione degli atti nel procedimento penale, in DI STASI A., KALB L. (a cura di), La gestione dei flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea. atti del convegno del Dipartimento di diritto pubblico e teoria e storia delle istituzioni, Università degli Studi di Salerno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp ; BARGIS M., L assistenza linguistica per l imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi, in ID. (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, Milano, 2013, p. 104 ss.; BAZZOCCHI V., L armonizzazione delle garanzie processuali nell Unione europea, cit., pp ; ID., L armonizzazione delle garanzie processuali nell Unione europea: la direttiva sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in CIVITATESE MATTEUCCI S., GUARRIELLO F., PUOTI P. (a cura di), Diritti fondamentali e politiche dell Unione europea dopo Lisbona, Maggioli, Rimini, 2013, federalismi.it n. 15/2014

2 profili di lacunosità della disciplina codicistica rispetto alla normativa europea 3. In tal modo, essa si conforma, sia pure in ritardo 4, alla first EU fair trial law, corrispondente alla misura A della tabella di marcia del 2009, adottata dal Consiglio UE al fine di rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati 5. pp ; GIALUZ M., È scaduta la direttiva sull assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata, in 4 novembre 2013; BRANNAN J., Raising the standard of language assistance in criminal proceedings, in Cyprus HR Law Rev., 2012, n. 2, pp ; GIALUZ M., Novità sovranazionali, in Proc. Pen. Giust., 2011, n. 2, p. 9 ss.; ID., Il diritto all assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, p ss.; KALB L., IZZO I., La nuova sfida della direttiva 2010/64: un assistenza linguistica di qualità per lo svolgimento di un procedimento effettivamente equo in KALB L. (a cura di), «Spazio europeo di giustizia» e procedimento penale italiano, cit., p ; ROMOLI F., La direttiva 64/2010 sul diritto all interprete e l ordinamento italiano: prospettive su una zona d ombra del diritto alla difesa, in Dir. imm. citt., 2012, n. 2, pp ; AMALFITANO C., Unione europea e garanzie processuali: il diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi integr. eur., 2011, n. 8, pp ; ARANGÜENA FANEGO C., El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010, in Revista General de Derecho Europeo, 2011, n. 24, p. 1-22; BIONDI G., La tutela processuale dell imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni, in Cass. pen., 2011, n. 6, pp ; MORGAN C., The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceedings, in BRAUN S., TAYLOR J. (eds), Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings, University of Surrey, Guildford, 2011, p. 5 ss.; CRAS S., DE MATTEIS L., The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description, in EUCRIM, 2010, n. 4, p. 153 ss.; PEDRAZZI M., La strategia dell Unione europea ai fini dell armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all interpretazione alla traduzione e sul diritto all informazione, in PARISI N., FUMAGALLI M., SANTINI A., RINOLDI D. (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, p. 522 ss.; RAFARACI T., Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione nel contesto dell Unione europea, in ID. (a cura di), La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2011, pp ; ID., The right of defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters, in RUGGERI S. (ed.), Transnational inquiries, cit., pp ; VIDAL FERNANDEZ B., El derecho a intérprete y a la traducción en los procesos penales en la Unión europea. La iniziativa de 2010 de directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la interpretación y tradución, in ARANGÜENA FANEGO C. (coord.), Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 191 ss. Mi si consenta, inoltre, di rinviare a IERMANO A., Verso comuni regole processuali europee: il diritto all interpretazione e traduzione nei procedimenti penali, in Dir. com. scambi internaz., 2011, n. 2, pp Nel panorama europeo si segnalano alcuni Stati membri come il Portogallo che non hanno approvato alcun atto normativo, sulla supposta considerazione che non fosse necessaria una specifica riforma della legislazione processuale. Paesi, invece, quali la Francia (vedi Loi n du 5 août 2013), la Croazia (vedi la legge di modifica del codice di procedura penale di maggio 2013-Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku, N.N. 56/13 che ha novellato l art. 8 della legge di procedura per adeguarlo alla direttiva), la Germania (vedi legge di recepimento Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren, con cui recepisce anche la seconda direttiva sul diritto all informazione), i Paesi Bassi (vedi Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU), la Polonia (legge di recepimento del 27 settembre 2013), la Repubblica Ceca e la Svezia (legge SFS 2013:664, entrata in vigore il 1 ottobre 2013, la quale ha modificato la legge di procedura giudiziaria e la legge relativa al segreto degli interpreti e traduttori) hanno già adottato specifiche misure legislative. 4 Al riguardo, v. MITJA G., Il diritto all assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, n. 9, pp Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C 295/01), in GUUE C 295 del , p. 1. Ad oggi tale Roadmap si è tradotta nell adozione della summenzionata direttiva 2010/64/UE; nella direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, sul diritto all informazione nei procedimenti penali del 22 maggio 2012, in GUUE L 142, del , pp. 1-10; nella direttiva 2013/48/UE del Parlamento e del Consiglio, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, del

3 Oggi, nei procedimenti penali che hanno luogo all interno dell Unione europea, la lingua assume, infatti, un indubbia rilevanza quale diritto 6, estrinsecandosi segnatamente nel diritto all interpretazione e alla traduzione, nel rispetto, altresì, dei principi fondamentali e dei canoni propri dell equo processo. Con tale direttiva, il legislatore europeo conferisce, pertanto, dignità normativa all assistenza linguistica, garantendo un effettivo e consapevole esercizio dei diritti di difesa ed ovviando al problema degli imputati ed indagati alloglotti, che non parlano e non comprendono la lingua del processo, a fronte del crescente fenomeno dei flussi migratori. Nell assicurare il diritto ad un interprete e ad un traduttore, egli mira, così, a rimuovere un concreto ed indubbio ostacolo alla tutela processuale imputabile alla lingua, garantendo la necessaria comprensione degli atti procedimentali e processuali. 2. Interpreti e traduttori: distinzione di ruoli e competenze In sede di recepimento, il decreto in esame apporta, in primis, significative modifiche sotto il profilo della distinzione tra le figure di interprete e di traduttore, prospettata dalla direttiva de qua. ottobre 2013, in GUUE L 294, del , pp. 1-12; ed, infine, nel Libro verde Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo Libro verde sull applicazione della normativa dell UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione del 14 giugno 2011, COM(2011) 327 def. Ad essa ha fatto seguito, in data 27 novembre 2013, la presentazione, da parte della Commissione, di un pacchetto di cinque misure per rafforzare ulteriormente i diritti procedurali in ambito europeo (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, del 27 novembre 2013, Progredire nell attuazione dell agenda dell Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale, COM(2013) 820 def.). In particolare, esso prevede l adozione di tre direttive, rispettivamente sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti pena li (vedi Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, del 27 novembre 2013, COM(2013) 821 final); sulla previsione di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (vedi Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, del 27 novembre 2013, COM(2013) 822 final); sull ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d arresto europeo (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d arresto europeo, del 27 novembre 2013, COM(2013) 824 final). A queste si affiancano due raccomandazioni sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (vedi Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali 2013/C 378/02, in GUUE C 378, del , pp. 8-10) e sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (vedi Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali 2013/C 378/03, in GUUE C 378, del , pp ). Al riguardo, cfr. M. CAGOSSI, Prosegue inarrestabile il percorso verso il rafforzamento dei diritti processuali dei cittadini dell Unione Europea, disponibile on line in 20 dicembre V.F. METTICA, Processo penale e diritti fondamentali nel contesto plurilinguistico dell Unione europea (Trento, gennaio 2012), in Cass. pen., 2012, n. 5, pp

4 Nonostante, infatti, siano spesso ricondotti ad una categoria unica, interpreti e traduttori devono considerarsi due categorie professionali distinte, in ragione della diversità di ruoli e di competenze. Gli uni, sono necessari nella fase delle indagini di polizia, durante l interrogatorio, nel corso delle sedute in tribunale o qualora l imputato ne ha bisogno, in carcere, presso l ufficio di polizia o lo studio del difensore. Gli altri, invece, sono tenuti a tradurre i documenti procedurali presenti nel fascicolo, oltre che le dichiarazioni dei testimoni rese per iscritto e le prove che devono essere presentate dalle parti. La direttiva dà, appunto, conto di tale differenza, fornendone una trattazione distinta negli artt. 2 e 3, rubricati rispettivamente: diritto all interpretazione e diritto alla traduzione di documenti fondamentali 7. Contrariamente, nell ordinamento italiano, si segnala la confusione tra i rispettivi ruoli, laddove l art. 143, co. 2, c.p.p. prima della riforma in esame, prevedeva la nomina di un interprete laddove fosse necessaria la traduzione di uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile; l art. 147 c.p.p. tratta dei termini che l interprete deve rispettare per la consegna di traduzioni scritte 8 ; l art. 242 c.p.p., che regolamenta la traduzione di documenti e nastri magnetofonici, faceva e fa riferimento al traduttore, limitandosi a rinviare all art. 143 c.p.p. La legge richiamava, dunque, sempre ed esclusivamente la figura dell interprete, affidandogli entrambi i compiti, ossia l attività prettamente traduttiva 9 e quella interpretativa in senso stretto. Del resto la stessa Costituzione 7 Si segnala l art. 7 della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, che prevede, a beneficio di costoro, il medesimo diritto all interpretazione e alla traduzione riconosciuto ad indagati ed imputati, muovendo dai contenuti già previsti nella direttiva 2010/64/UE, in termini, però, più sintetici. Esso racchiude, infatti, in un unica disposizione ambo i diritti, oggetto, invece, della precipua e dettagliata trattazione di cui si è dato conto, con riguardo ad indagati ed imputati. Tale direttiva si inserisce, fra l altro, nella seconda Roadmap (la cd. «Tabella di marcia di Budapest») del 10 giugno 2011, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 8 Art. 143, co. 2, c.p.p.: Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall art. 119, l autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall interprete. 9 Al riguardo, Corte Costituzionale, sentenza del gennaio 1993, n. 10, osserva che l art. 143, co. 1, c.p.p. definisce significativamente il contenuto dell attività dell interprete in dipendenza della finalità generale di garantire all imputato che non intende o non parla la lingua italiana di comprendere l accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Questa ampia finalizzazione induce a ritenere, a dire della Corte, che l art. 143 c.p.p. sia suscettibile di un applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l imputato, ove non potesse giovarsi dell ausilio dell interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina dell istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla traduzione degli atti e il fatto che il processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni volta che l imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali. Vedi, anche, Corte costituzionale, ordinanza febbraio 1994, n

5 del 48, all art. 111 co. 3, contempla il solo diritto all assistenza dell interprete, qualora la persona accusata non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo 10. Oggi, il decreto legislativo in esame interviene sull art. 143 nomina dell interprete, rubricandolo diritto all interprete e alla traduzione di atti fondamentali, distinguendo, in tal modo ed in maniera netta, i due ruoli 11. A seguito, dunque, delle modifiche apportate, l imputato - ed altresì l indagato 12 - alloglotta, ha diritto di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l accusa contro di lui formulata, di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento 13 o con riguardo alle comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio; e ciò, gratuitamente 14 ed indipendentemente dall esito del procedimento, come specificato in sede di recepimento della direttiva Art. 111, co. 1, Cost. aggiunto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n Vedi, anche, il nuovo co. 5 dell art. 143 c.p.p. che, ante riforma, contemplava la sola nomina dell interprete, quando il giudice, il pubblico ministero o l ufficiale di polizia giudiziaria avevano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. Il decreto legislativo vi affianca, ovviamente, anche la nomina del traduttore alle medesime condizioni. Stesso discorso vale per l obbligatorietà della prestazione dell ufficio, prima prevista solo per l interprete, oggi, anche per il traduttore al co. 6 dell art. 143 c.p.p. Infine, il co. 6 dell art. 143 c.p.p. estende al traduttore l applicazione degli art. 144 e ss. del titolo IV del c.p.p., che, ancorchè dedicato alla traduzione degli atti, contemplava solo la disciplina dell ufficio di interprete. 12 L estensione dei medesimi diritti all indagato e, dunque, alla loro operatività anche nella fase delle indagini preliminari è ricavabile dall art. 61, co. 1, c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato: I diritti e le garanzie dell`imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari, nonché dalla nuova formulazione del co. 5 dell art. 143 c.p.p. che fa espressamente riferimento, oltre che al giudice, al pubblico ministero ed all ufficiale di polizia giudiziaria, quali soggetti cui compete il dovere di nominare l interprete o il traduttore. 13 L. PISTORELLI, Atti fondamentali scritti nella lingua dell imputato, in Guida al dir., 2014, n. 16, p. 64 ss. L A. sottolinea come la disposizione che prevede il diritto al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento può essere dirompente, e non solo per un problema di costi. Aggiunge, infatti, come il perimetro e il contenuto della stessa sono di una genericità che preoccupa. Le autorità giudiziarie procedenti si aspettino, secondo l A., una messe copiosa di istanze da esaminare per valutare se autorizzare l assistenza gratuita dell interprete al colloquio o rigettare la richiesta. 14 In Italia l art. 111 Cost., pure prevede che la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo, ma a differenza dell art. 143 c.p.p e dell art. 6 CEDU, non stabilisce la gratuità di tale assistenza. Tuttavia, la Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza del gennaio 1993, cit., ha sottolineato più volte il carattere della gratuità in relazione al diritto all interprete ex art. 143 c.p.p. Così anche Corte europea dei diritti dell uomo, sentenza del 28 novembre 1978, ricorsi nn. 6210/73, 6877/75 e 7132/75, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, par. 48. Inoltre, il decreto legislativo 32/2014 interviene sull art. 5 lett. d) Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), prevedendo che sono spese ripetibili da parte dello Stato, gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l adempimento dell incarico degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall articolo 143 c.p.p. Prima della riforma le spese sostenute per l interprete venivano ricondotte, nell art. 5 lett. d) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell ambito delle spese sostenute per gli ausiliari del magistrato ed erano inserite tra quelle ripetibili in caso di condanna. 15 Circa l assistenza di persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio ex art. 2, par. 3 della direttiva, vedi art. 119 c.p.p. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 22 luglio 1999, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che l imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. 5

6 Viceversa, ha diritto al traduttore 16, in un tempo congruo, funzionale all esercizio dei diritti di difesa 17, per quanto concerne la traduzione scritta dell informazione di garanzia 18, dell informazione sul diritto di difesa 19, dei provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelari personali 20, dell avviso di conclusione delle indagini preliminari 21, dei decreti che dispongono l udienza preliminare e la citazione a giudizio 22, delle sentenze e dei decreti penali di condanna 23, in conformità all art. 3, parr e 2 della direttiva. In ambo i casi 25 è possibile cogliere la stretta correlazione con l esercizio del diritto di difesa, al fine di garantire un fair trial 26, come emerge sin dalla risalente pronuncia della Corte 16 Art. 143, co. 2 c.p.p. Al riguardo, cfr. L. PISTORELLI, Atti fondamentali scritti, cit., p. 67, il quale osserva che, a suo parere, la nuova formulazione del co. 2 dell art. 143 c.p.p. non configura quello alla traduzione come diritto personalissimo dell imputato o comunque come adempimento legato al suo esclusivo interesse, ma come vero e proprio dovere a cui il giudice deve ottemperare per garantire le condizioni per l attuazione delle regole del giusto processo. 17 Formula che ricalca l art. 3, par. 1 della direttiva 2010/64/UE: Gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti delle difesa e per tutelare l equità del procedimento. Già, la Corte costituzionale, nella sentenza del gennaio 1993, cit., sottolinea che il diritto dell imputato ex art. 143 c.p.p. ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell imputazione contestatagli dev essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sentenza n. 62 del 1992). E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell art. 2 Cost., il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell accusa, un significato espansivo, diretto a rendere concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell imputato. 18 Art. 369 c.p.p. 19 Art. 369 bis c.p.p. 20 Così, Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 24 settembre 2003, n. 19, Zalagaitis, che dispone la traduzione scritta dell ordinanza applicativa della misura cautelare. Sul punto vedi M. GIALUZ, Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un occasione sprecata per modernizzare l ordinamento italiano, in 10 aprile L A. ritiene che il riferimento ai provvedimenti applicativi di misure cautelari personali sembra troppo ampio e va persino oltre a quanto previsto dalla direttiva: la fonte europea si riferisce esclusivamente alle decisioni che privano l indagato della libertà personale e non anche a quelle che limitano la libertà personale. In considerazione della necessità di contenere i costi di traduzione sarebbe stato dunque preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari custodiali, inserendo invece le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte. 21 Così, Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 26 settembre 2006, n , Cieslinsky. 22 Così, Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 31 maggio 2000, n. 12, Jakani. 23 Relativamente alla traduzione del decreto penale di condanna: Cassazione, sentenza del 12 maggio 1995, n Vedi, anche, Cassazione, sentenza del 15 novembre 2002, n. 1715, Suman, che dispone la traduzione scritta dell ordine di esecuzione emesso dal PM ai sensi dell art. 656 c.p.p. 24 Art. 3, par. 1 della direttiva 2010/64/UE: Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l equità del procedimento. 25 Al riguardo, si sottolinea come la direttiva al considerando 22 stabilisca che l interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l equità del procedimento. 26 Giova evidenziare come tali garanzie vengano ritenute applicabili dalla giurisprudenza di legittimità anche alla fase esecutiva. Vedi, Cassazione, sentenza del 15 novembre 2002, n. 1715, Suman, che dispone la traduzione 6

7 costituzionale 10/ 93 27, il che trova pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata traduzione incide sull efficacia in sé dell atto, e non già sulla validità, comportando l eventuale differimento del relativo termine per l impugnazione 28. Nello specifico, con riguardo al diritto all interprete, giova segnalare la sua estensione anche ai contatti tra legale e il suo assistito 29, persino se in vinculis, atteso che, in quest ultimo caso, il D. Lgs. n. 32 aggiunge all art. 104 c.p.p., Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare, il co. 4-bis: L imputato in stato di custodia cautelare, l arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II. Sotto tale profilo, il legislatore italiano si conforma all art. 2, par. 2 della direttiva che assicura il diritto all interprete anche tra il legale ed il suo assistito, andando persino oltre, atteso che la direttiva correla tale diritto alla necessità di garantire l equità del procedimento, a qualsiasi interrogatorio o audizione oppure alla presentazione di ricorsi o istanze procedurali 30. scritta dell ordine di esecuzione emesso dal PM ai sensi dell art. 656 c.p.p. Sull obbligo di traduzione degli atti e sulle relative problematiche, v. TROISI P., L obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne, in Proc. Pen. Giust., 2014, n. 1, p. 15 ss. 27 Corte costituzionale, sentenza del gennaio 1993, cit. La Corte precisa che l art. 143 del nuovo codice, pur mantenendo all interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all interprete come oggetto di un preciso diritto dell imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di assistenza (primo comma). Ed aggiunge che l attività di assistenza svolta dall interprete a favore dell indagato ricomprenda, fra l altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi. 28 Cassazione, sentenza del 7 dicembre 2011, n Oragbon; sentenza del 30 settembre 2009, n , Pantovic. Sul punto, R. BRICCHETTI, Dagli interrogatori con la polizia alla fase della difesa l assistenza di un interprete segue l iter procedurale, in Guida al dir., 2014, n. 16, p BUBULA F.A., La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore, cit. Secondo l A., l impressione è di essere di fronte ad un ampliamento delle competenze dell interprete d ufficio, visto l obbligo in capo agli Stati membri di assicurare tale assistenza gratuitamente, con la possibile conseguenza, quando il legislatore si deciderà ad occuparsene, di giungere ad un ripensamento dell attuale assetto della nomina dell interprete in quanto l allargamento ad un territorio così delicato come i rapporti extraprocessuali col difensore non pare compatibile con le lacune normative sul punto della definizione dell autorità procedente cui spetta non solo la nomina - parzialmente colmate dal riferimento all art. 52 disp. att. c.p.p. - ma pure il potere di sostituzione dell interprete. Senza contare la questione dell opportunità che un interprete nominato dal pubblico ministero, pur tenuto ovviamente al segreto, conosca dal di dentro le strategie difensive. L intervento dell UE dovrebbe portare, inoltre, alla definizione dei rapporti dell interprete d ufficio con quello di fiducia, dato il residuare, considerata la limitazione prevista dalla direttiva, di un ambito scoperto nella preparazione della difesa: basti pensare a come le investigazioni difensive non siano necessariamente e/o strettamente funzionali ad un particolare atto da compiere, a meno di rendere l interpretazione dell inciso direttamente correlate molto ampia, sottraendole sostanzialmente significato, pur se comunque, in concreto, non sembra facile poter assicurare il rispetto di un simile limite. 30 Vedi il già citato considerando n. 20 della direttiva 2010/64/UE. 7

8 Per quanto attiene, poi, alle garanzie dei ricercati soggetti a mandato di arresto europeo, va sottolineato come la legge 22 aprile 2005, n già preveda ex art. 6, co. 7 la traduzione in lingua italiana del MAE in conformità all art. 3, par. 6 della direttiva e, se necessario, la presenza dell interprete, in sede di convalida dell arresto (art. 13) o di acquisizione del consenso alla consegna da parte del soggetto interessato (art. 14, co. 1) oppure, ancora, nel caso in cui quest ultimo venga interrogato da un magistrato della Corte d appello (art. 15, co. 2) 32, in linea, dunque, con l art. 2, par. 7 della direttiva 2010/64/UE 33. In ogni caso per quanto non sia previsto nella legge 69, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 39) Obbligo di traduzione delle sentenze Altra novità di indiscusso rilievo attiene alla traduzione delle sentenze 34. In Italia va, infatti, sottolineato l orientamento giurisprudenziale finora prevalente secondo cui la sentenza non è compresa tra gli atti per i quali è previsto un obbligo di traduzione in lingua nota all imputato che non comprenda la lingua italiana 35. Per di più, è stato espressamente ribadito anche con specifico riguardo alla direttiva 2010/64/UE, ancorchè prima della scadenza del suo termine di recepimento: Il motivo riguardante la mancata traduzione della sentenza è parimenti infondato, atteso che è principio seguito dalla giurisprudenza di questa Corte quello in base al quale la sentenza non è compresa tra gli atti per cui sia previsto un obbligo di traduzione in lingua nota all imputato, che non comprende la lingua italiana, posto che l obbligo di dare attuazione alla previsione dell art. 3 della direttiva 2010/64/UE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti 31 Legge 22 aprile 2005, n. 69 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in GU del 29 aprile 2005, n Vedi, inoltre, art. 12, co. 1 della legge 69/2005: L ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Tale disposizione è conforme all art. 5 della direttiva 2012/13/UE diritto all informazione nei procedimenti penali, cit. 33 Vedi Cassazione, sentenza del 19 dicembre 2008, n , ove si afferma che in tema di mandato di arresto europeo, la mancata traduzione dell avviso per l udienza davanti alla Corte di appello nei confronti dello straniero che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale di tipo intermedio. 34 Sui limiti temporali di applicazione, v. Cassazione, sentenza del 18 giugno 2014, n /14, ove si legge che il principio di irretroattività delle norme procedurali non impone che gli atti processuali, incluse le sentenze, siano tradotte nella lingua del condannato che non ne ha fatto richiesta se si tratta di atti processuali precedenti all entrata in vigore del D. Lgs. 32/2014 che ha recepito la direttiva 2010/64/UE sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che risale al 2 aprile 2014, sicchè non integra una violazione di legge al mancata traduzione degli atti cui si fa riferimento nel ricorso. 35 Cassazione, sentenza del 7 luglio 2011, n

9 fondamentali per l esercizio del diritto di difesa, tra cui la sentenza, è esercitabile sino al 27 ottobre 2013 (sez. 3^, , n ) 36. Non è mancata, sul punto, giurisprudenza contraria che ha, invece, sostenuto la doverosa traduzione della sentenza, in sussistenza di un obbligo di interpretazione conforme alla citata direttiva 37. Si è trattato, come è palese, di una quaestio di indubbia rilevanza, che finalmente riceve soluzione con un espressa previsione ad hoc 38, in conformità all art. 3, par. 2 della direttiva 39, senza considerare, poi, che la traduzione finisce per incidere sui termini stessi di impugnazione della sentenza emessa Cassazione penale, sentenza del 16 febbraio 2012, n In senso conforme: Cassazione penale, sentenza del 19 marzo 2013, n ; sentenza del 22 marzo 2012, n. 2891; sentenza del 29 maggio 2012, n ; sentenza del 23 maggio 2011, n ; sentenza del 21 settembre 2011, n ; sentenza del 31 marzo 2010, n ; sentenza del 21 ottobre 2008, n ; sentenza del 7 maggio 2008, n ; sentenza del 3 luglio 2008, n Due, in particolare, erano gli argomenti posti a base della soluzione restrittiva: anzitutto, si sosteneva che la sentenza non fosse un atto processuale cui l imputato partecipasse direttamente e, pertanto, non andasse garantita l assistenza linguistica ai sensi della seconda parte dell art. 143, co. 1, c.p.p. (al fine di seguire il compimento dell atto cui partecipa ); in secondo luogo, si rimarcava come l imputato avesse il tempo per disporre la traduzione a proprie spese della pronuncia In senso difforme, ovvero favorevole alla traduzione della sentenza: Cassazione penale, sentenza del 22 gennaio 2008, n. 7986; sentenza del 23 novembre 2006, n Vedi, in particolare, Cassazione penale, sentenza del 7 luglio 2011, n con nota di M. GIALUZ, L obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all assistenza linguistica, in Diritto pen e proc., 2012, n. 4, p L Autore valorizzando il canone di leale cooperazione sancito dall art. 4, par. 3 TUE giunge alla conclusione che il giudice nazionale debba ritenersi vincolato ad interpretare le disposizioni del codice di rito penale in conformità alla direttiva, anche prima della data fissata per la sua attuazione. Egli sostiene che ove vengano in rilievo norme di natura self-executing, non vi sono ostacoli a ritenere che l autorità giudiziaria debba interpretare la disciplina nazionale alla luce di tali norme, senza dover aspettare l intervento del legislatore. 37 Cassazione, sentenza del 12 luglio 2012 (dep. il 4 febbraio 2013), n con nota di M. GIALUZ, La Corte di Cassazione riconosce l obbligo di tradurre la sentenza a favore dell imputato alloglotto, in Cass. pen., 2013, vol. 53, fasc. 6, pp L. PISTORELLI, Atti fondamentali scritti, cit., p. 66. Ivi si sottolinea come la laconicità del disposto normativo susciti qualche perplessità, giacchè il legislatore non ha voluto specificare se l obbligo sia riferito solo alla sentenza di condanna o comunque a quella che l imputato ha in astratto diritto (e fors anche in concreto interesse) ad impugnare, come sembrerebbe ragionevole ritenere, atteso che l esercizio del diritto di difesa nel caso della sentenza è correlato per l appunto all esercizio di quello di impugnazione. Per le stesse ragioni, si aggiunge, potrebbe ritenersi che, sebbene non espressamente nominato nel co. 2 dell art. 143 c.p.p., così come riformulato dalla novella, oggetto di traduzione scritta sia, altresì, l estratto della sentenza notificato all imputato rimasto contumace ai sensi dell art. 548, co. 3 c.p.p. 39 Art. 3, par. 2 della direttiva 2010/64/UE: Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona delle propria libertà, gli atti concernenti i capi d imputazione e le sentenze. 40 Cfr. le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione, del 19 giugno 2014, relative all applicazione del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, disponibili su Ivi si precisa che i termini per impugnare le sentenze decorrono dalla notifica dell atto tradotto se la traduzione avviene oltre i termini indicati per il deposito della motivazione. Per evitare che siano notificate sentenze depositate in termini, ma ancora da tradurre (con l aggravio delle cancellerie e il rischio di decorrenza dei termini di fase delle misure cautelari), si raccomanda di procedere, nel seguente modo, nei confronti degli imputati presenti in udienza che non parlano la lingua italiana: se non vi è espressa rinuncia da parte dell imputato, di cui si dà atto a verbale, il giudice incarica l interprete presente di procedere alla traduzione della motivazione della sentenza entro il termine di legge fissato nella sentenza medesima e, in tal caso, il giudice deposita la motivazione della sentenza prima del suindicato termine, in modo da consentire all interprete di rispettare, a sua volta, l unico termine indicato; oppure il giudice incarica l interprete presente di procedere alla traduzione della motivazione della sentenza entro un termine ulteriore e successivo rispetto a quello fissato per il deposito della motivazione, con espressa indicazione a verbale che i termini di legge per l impugnazione decorrono da questo secondo termine senza ulteriore notifica all imputato presente al quale viene tradotta questa parte del verbale. 9

10 Tra l altro, dal successivo comma 3, sembrerebbe dedursi che la sentenza unitamente ai provvedimenti elencati al comma 2, vada in ogni caso tradotta per esteso 41, a fronte di altri atti, di cui è, invece, consentita una traduzione parziale. L art. 143 c.p.p. nel prosieguo, recita, infatti che la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. Con tale prescrizione, dunque, la normativa italiana appare conformarsi in parte a quanto previsto dalla direttiva 2010/64/UE ai parr. 3, 4 e 5 dell art. 3, estendendo, da un lato, il campo applicativo del diritto alla traduzione a qualunque altro atto non expressis verbis elencato che, ciononostante, si ritenga fondamentale, al pari di quanto disposto dalla direttiva 42 ; contemplando, dall altro, la traduzione parziale solo di altri atti, in difformità, dunque, dal legislatore europeo che la estende a tutti i documenti fondamentali 43 ; e, prevedendo, infine, la medesima possibilità di impugnare, unitamente alla sentenza 44, la decisione motivata dell autorità giudiziaria 45 in merito alla traduzione totale o parziale degli atti, da ritenersi essenziali ai fini della conoscenza dell accusa 46. Il tutto, ricorrendo, 41 Sul punto il Tribunale e la Corte d Appello di Milano, nelle linee guida in materia di interpretazione traduzione, dichiarano che non si provvede alla traduzione scritta delle sentenze di assoluzione, salva diversa richiesta dell imputato. 42 Art. 3, par. 3 della direttiva 2010/64/UE: In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine. 43 Art. 3, par. 4 della direttiva 2010/64/UE: Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico. Al riguardo, L. KALB, La nuova sfida della direttiva 2010/64, cit., p. 353, in cui l A. ritiene condivisibile tale soluzione a condizione che lo stralcio determinante il contenuto da tradurre sia il risultato di un contraddittorio tra l organo procedente e il difensore dell assistito al fine di evitare che scelte provenienti dall autorità incidano sull esercizio del diritto di difesa. È quest ultimo il vero obiettivo da salvaguardare - sottolinea l A. - pena la neutralizzazione dell intera iniziativa proposta con la direttiva in esame. 44 Vedi art. 586, co. 1 c.p.p.: Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l impugnazione contro la sentenza. ( ). 45 Il nostro sistema italiano sino ad ora ha sanzionato eventuali violazioni del disposto dell art. 143 c.p.p., in termini di nullità, generalmente ritenuta a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., per il collegamento con le esigenze difensive. Ciò ha comportato che ad oggi il sistema ha consentito un controllo in ordine alle decisioni assunte sul punto dall autorità giudiziaria, sotto forma di eccezione (o impugnazioni) da sollevarsi (o proporsi) secondo le cadenze previste dagli artt. 180 e ss. c.p.p. Al riguardo, vedi, Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 28 novembre 2006, n : L omessa traduzione dell avviso di conclusione delle indagini preliminari in una lingua nota all indagato che non comprende la lingua italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell art. 183 cp.p.. Pertanto, tale nullità può essere sanata, a norma dell art.183, co. 1, lett. a) c.p.p. dall acquiescenza prestata dall imputato con la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato. 46 Art. 3, par. 5 della direttiva 2010/64/UE: Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi ( ). 10

11 probabilmente e, ove possibile, all uso di moduli prestampati, che già recano tradotte, in varie lingue, le parti fisse e ripetitive, al fine di ottimizzare i tempi (es. convalida arresto) 47. Non prevede, invece, un espressa possibilità di fornire una traduzione o un riassunto orale dei documenti fondamentali, anziché scritto 48, secondo quanto disposto dall art. 3, par. 7, ancorchè ciò sia ammesso dalla Corte di Cassazione 49. Come pure tace sulla possibilità di rinunziare alla traduzione ex art. 3, par. 8 della direttiva, a condizione che vi preceda una consulenza legale o comunque una piena conoscenza delle relative conseguenze e che si tratti, altresì, di un atto inequivocabile e volontario 50. Tuttavia, occorre attendere la prassi applicativa, per vagliare appieno tali elementi, come è già intuibile dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione, del 19 giugno Nelle linee guida del Tribunale e della Corte d appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione si puntualizza, in particolare, circa il giudizio di appello, che, per quanto riguarda il decreto di citazione a giudizio, nella fase dello spoglio del fascicolo e comunque prima della fissazione dell udienza, il presidente della sezione verifica se, dall esame degli atti, emerga o meno che l imputato non parli la lingua italiana. In quest ultimo caso, il presidente della sezione dispone la traduzione del decreto di citazione nella lingua dell imputato utilizzando i diversi moduli all uopo predisposti in diverse lingue, con le parti ripetitive già tradotte in modo che venga accelerato e semplificato il lavoro. 48 M. GIALUZ, È scaduta la direttiva, cit. Secondo l Autore si tratta di quella che può essere definita come regola della surrogabilità della traduzione con l interpretazione. 49 Vedi, sul punto, Cassazione, sentenza del 3 marzo 2014, n che sottolinea come il diritto di indagati e di imputati ad avere una traduzione scritta di ogni documento fondamentale per l esercizio del diritto di difesa, riconosciuto dall art. 3 della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali non sia un diritto incondizionato. Di conseguenza, le autorità nazionali possono anche fornire una traduzione orale o un riassunto dei documenti, senza inficiare in alcun modo il diritto alla difesa. Pertanto, giunge alla conclusione che non è ravvisabile alcuna violazione della direttiva se la traduzione in un procedimento per l estradizione avviene in forma orale. 50 Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione, puntualizzano, invece, anche l aspetto della rinunzia, dichiarando: che la traduzione scritta degli atti è diritto rinunciabile, purchè il giudice spieghi all imputato le conseguenze della rinuncia; che è rinunciabile la traduzione scritta della sentenza di condanna con motivazione riservata, purchè l imputato, dopo la lettura del dispositivo, sia interpellato espressamente e sia messa a verbale la relativa rinuncia; che la rinuncia alla traduzione scritta delle ordinanze applicative di misure e delle sentenze cautelari e delle sentenze emesse nei confronti di più imputati può essere parziale, sempre che l imputato accetti che venga tradotta solo la parte dell atto che lo riguarda. 51 Nelle citate linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione, si legge che, in caso di patteggiamento, la sentenza va letta in udienza con motivazione contestuale ed è tradotta oralmente dall interprete all imputato straniero presente. Di essa è disposta la traduzione scritta, previo incarico conferito all interprete nella stessa udienza, solo se richiesta espressamente dall imputato presente. Inoltre, si puntualizza che se l imputato straniero è presente, si provvederà alla traduzione scritta nel caso in cui emergano elementi certi da cui si evince che l imputato non comprende la lingua italiana. Relativamente al giudizio abbreviato, si precisa che della sentenza emessa ad esito dello stesso, se semplice e sintetica è data lettura della motivazione contestuale, tradotta oralmente dall interprete presente in udienza, il quale viene incaricato della traduzione scritta se l imputato non vi rinunzi espressamente. Con riguardo al decreto penale di condanna, questo si ritiene traducibile solo nel caso in cui emerga in modo certo che l imputato straniero non comprende la lingua italiana. 11

12 3. Accertamento della conoscenza della lingua italiana a carico dell autorità giudiziaria e limiti applicativi Ulteriore profilo degno di nota concerne l accertamento della conoscenza della lingua italiana, che ex art. 109, co. 1, c.p.p. costituisce la lingua ufficiale degli atti del procedimento penale 52. Prima dell entrata in vigore del D. Lgs. 32/2014, il riconoscimento del diritto all assistenza linguistica non discendeva automaticamente, come atto dovuto ed imprescindibile, dal mero status di straniero o di apolide, ma richiedeva l onere, in capo a quest ultimo, di dimostrare la sua insufficiente conoscenza dell italiano 53. Ora, in linea con la normativa UE, tale accertamento spetta all autorità giudiziaria (art. 143, co. 4 c.p.p.) 54 con la puntualizzazione, già prevista nella antecedente formulazione codicistica, che la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano 55. Ad ogni modo, al di là di tale presunzione iuris tantum si rammenta come una particolare protezione sia, piuttosto, riservata ex art. 109, co. 2, c.p.p. 56 a cittadini italiani appartenenti a minoranze etnicolinguistiche riconosciute, i quali usufruiscono della tutela linguistica a prescindere dalla loro conoscenza della lingua nazionale 57. Come pure, si prescinde da tale accertamento in virtù 52 In tema, vedi anche, Corte europea dei diritti dell uomo, sentenza del 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia, ricorso n. 964/84, par. 41: ( ) l autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto intraprendere le azioni necessarie per dare seguito alla domanda del richiedente, onde garantire l osservanza di quanto disposto dall articolo 6, paragrafo 3, lettera a), salvo fosse in grado di stabilire che il richiedente avesse effettivamente una conoscenza sufficiente dell italiano da evincere dalla notifica il significato della lettera con cui gli venivano comunicate le accuse mosse nei suoi confronti. Tale prova non emerge dai documenti del fascicolo né dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in data 23 aprile Su questo punto è pertanto avvenuta una violazione dell articolo 6, paragrafo, 3, lettera a) (art. 6-3-a). 53 Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza del 29 maggio 2008, n , Ivanov; Cassazione, Sezioni unite, sentenza del 31 maggio 2000, cit., che dichiara l inesistenza nel nostro ordinamento processuale di un principio generale su cui fondare il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi dell assistenza dell interprete, essendo invece necessaria, ai fini dell applicazione dell art. 143 c.p.p., la prova dell ignoranza della lingua italiana. 54 Relazione n. III/05/2014 del , predisposta dall Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione sul decreto legislativo n. 32 del 2014, a cura di A. COCOMELLO, A. CORBO. Ivi si osserva che l indicazione espressa di autorità giudiziaria in luogo di quella di autorità procedente, sembrerebbe escludere che tale accertamento possa essere compiuto dalla polizia giudiziaria, ad esempio nelle fasi relative al fermo ed all arresto d iniziativa; la stessa, quindi, dovrebbe immediatamente contattare il P.M. perché fornisca indicazioni in merito. 55 Cassazione, sentenza del 17 aprile 2012, n , Wu: ( ) l accertamento relativo alla conoscenza da parte dell imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi. 56 Art. 109, co. 2, c.p.p.: Davanti all autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. 57 Corte Costituzionale, sentenza del gennaio 1993, cit: ( ) l art. 109, secondo comma, c.p.p. attribuisce al cittadino italiano appartenente a un minoranza linguistica riconosciuta il diritto di richiedere la traduzione nella madrelingua degli atti a lui indirizzati, a prescindere dal fatto che egli parli o comprenda la lingua italiana: quella ora indicata è, infatti, una garanzia che, come ha affermato questa Corte (v. sent. n. 62 del 1992), non è finalizzata alla adeguata comprensione degli aspetti processuali, né implica, più in generale, una 12

13 dell art. 169, co. 3, c.p.p. che, nel prescrivere l obbligo di notificare all estero l invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, tradotto nella lingua dell imputato straniero, impone la redazione dell atto in una lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera dell imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell imputato stesso dell idioma nazionale. Al riguardo, si osserva, però, come persista il silenzio della disciplina codicistica circa le procedure o i meccanismi di accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, sebbene richiesti dalla direttiva 58. Non è dato riscontrare, infatti, indicazioni precise o il grado minimo di competenza linguistica richiesto ad un imputato 59, né la soglia oltre la quale si riveli necessaria un assistenza in suo favore 60, con la conseguenza, pertanto, di attribuire un ampio potere discrezionale all autorità procedente 61. Parimenti tace sui profili qualitativi dei servizi resi, vuoi di interpretariato, vuoi di traduzione, disattendendo lo spirito della direttiva, che richiama, più volte, tale aspetto. Sul punto, si ricorda l art. 5, rubricato propriamente qualità dell interpretazione e della traduzione che pone a carico degli Stati membri l adozione di misure atte a garantirla; gli artt. 2, par. 8 e 3, par. 9, i quali richiedono, rispettivamente, che l interpretazione e la traduzione fornita sia di qualità sufficiente a tutelare l equità del procedimento, pena, altrimenti la possibilità di contestazione ex artt. 2, par. 5 e 3, coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa, ma è, in ogni caso, la conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico. 58 Art. 2 della direttiva 2010/64/UE: Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell assistenza di un interprete. 59 Circa il diritto all interprete da parte di enti, vedi, Tribunale di Milano, Giudice dell udienza preliminare, ordinanza del 2 febbraio 2010, il quale evidenzia come il soggetto collettivo per definizione non parla e non comprende nessuna lingua, mentre potenzialmente parla e comprende tutte le lingue conosciute dalle persone fisiche che lo compongono o ne fanno parte. Ne consegue che il diritto alla traduzione degli atti contenenti l accusa nella lingua nota all ente sottoposto a processo penale nell ordinamento italiano è sottoposto alla verifica che l ente stesso nelle sue articolazioni non sia effettivamente in grado di comprendere la lingua italiana; non possono essere, invece, considerati rilevanti i meri dati formali dell esistenza di una sede centrale all estero, della costituzione della società in una lingua, in uno Stato e secondo un diritto straniero, valutabili come equipollenti del mero status di imputato straniero, giudicato insufficiente dalla giurisprudenza delle SSUU. Nel caso di specie non mancavano fatti storici e processuali che, indipendentemente dalla linea interpretativa seguita, dimostravano inequivocabilmente che gli enti imputati conoscevano la lingua italiana. 60 Sul punto le già citate linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione, asseriscono che, anzitutto, per conoscenza debba intendersi effettiva comprensione, da accertare mediante apposite domande poste dal giudice e sulla base di ogni elemento che risulti dagli atti, verificando, ad esempio, il tempo di permanenza nel territorio italiano, il possesso di documenti italiani, lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio italiano, i precedenti penali e/o dattiloscopici che indicano la presenza in Italia, le attestazioni specifiche di polizia giudiziaria utilmente inserite dalla Procura della Repubblica. 61 L. KALB, La nuova sfida della direttiva 2010/64, cit., p L A. sottolinea come fondamentale per il perseguimento del risultato finale sia l introduzione, attraverso l esperimento di nuovi mezzi di impugnazione, di nuovi meccanismi di controllo tanto sulla decisione adottata in merito alla superfluità del ricorso all interprete, quanto sulla qualità dell interpretazione o della traduzione effettuata in funzione anche di una possibile sostituzione dell assistente linguistico. 13

14 par. 5. Tutt al più che il richiamo alla qualità in luogo di quello all adeguatezza compiuto generalmente dalla Corte europea dei diritti dell uomo, sembri evocare uno standard di tutela addirittura più elevato. Inoltre, la normativa nazionale continua a non fornire indicazioni precise circa i criteri di scelta e di nomina di interpreti e traduttori, al di là dell art. 144 c.p.p. che, tuttavia, si limita a definire le caratteristiche che rendono un candidato interprete non idoneo 62, piuttosto che stabilire i prerequisiti da dover possedere per fornire un servizio di qualità 63. Nella prassi, ad oggi, essi vengono generalmente scelti tra coloro che sono iscritti nell albo dei periti del tribunale, ma i requisiti di iscrizione variano da un ufficio giudiziario ad un altro 64, oppure, a tal uopo, si utilizzano elenchi predisposti in maniera più o meno informale dagli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria. Al riguardo, la modifica disposta dal decreto in esame si limita ad inserire ufficialmente, nell albo dei periti 65, gli esperti in interpretariato e traduzione, sulla base di una generica competenza speciale in materia 66. Dunque, un ruolo di 62 Vedi Cassazione, sentenza del 24 febbraio 2011 (dep. Il 10 maggio 2011), n , con nota di S. SAU, Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento, in Cassazione penale, 2011, vol. 51, fasc. 12, pp , ove si dichiara che sussiste incompatibilità a svolgere la funzione di interprete per il soggetto che, nell ambito del conferimento ad altri, nello stesso procedimento, del compito di trascrizione di conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di tali conversazioni. 63 M. GIALUZ, È scaduta la direttiva, cit. L A. sottolinea che il legislatore italiano dovrà ripensare agli artt. 144 e 146 c.p.p. che è evidentemente espressione di un idea superata di interprete giudiziario non professionale e sancire il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti in un apposito registro disciplinato finalmente dal legislatore. Ovviamente, a suo dire, esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere l impiego di interpreti non iscritti nell albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua. Il problema è che questa deroga deve essere circoscritta a casi realmente eccezionali, come previsto dall art. 28, co. 3 della recente legge olandese sugli interpreti e traduttori giurati e deve essere prevista una motivazione, onde evitare che si traduca in una regola. 64 A. CONFALONIERI, Europa e giusto processo. Istruzioni per l uso, Giappichelli, Torino, Secondo l A., relativamente alla qualità del servizio offerto andrebbero precisati dei criteri e dei parametri comuni cui fare riferimento, quali, ad esempio, il titolo ufficiale di interprete traduttore o mediatore culturale, un adeguata e costante formazione, un sistema di accesso alla professione o l istituzione di un albo ufficiale, la fissazione di standard ufficiali di costi e retribuzioni. Si tratta, a suo dire, di un settore in cui l armonizzazione delle legislazioni si prospetta ardua, viste le carenze nei diversi ordinamenti statali. 65 Nella nuova formulazione, l art. 67 disp. att. c.p.p. Albo dei periti presso il tribunale prevede: Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. Nell albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell ordinanza di nomina le ragioni della scelta. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice. A tale art. 67, co. 2, dopo le parole comparazione della grafia, sono aggiunte le seguenti: interpretariato e traduzione. 66 Art. 69 c.p.p.: Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l iscrizione nell albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall estratto dell atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile 14

15 responsabilità spetterà di certo alle associazioni rappresentative a livello nazionale di tali professioni non regolamentate che, in base al neo modificato art. 68 disp. att. c.p.p. 67 sono chiamate a far parte del comitato competente a decidere sulla richiesta di iscrizione all albo 68. L art. 143 c.p.p. al co. 5 sembra comunque voler evitare il ricorso ad un assistenza linguistica non professionale ed improvvisata laddove specifica che l interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. Considerazioni conclusive L Italia, sia pure con i limiti sopra riscontrati, si conforma alla prima misura adottata dal legislatore europeo nella direzione di un equo processo in Europa che assicuri le medesime garanzie nei 28 Stati membri ad indagati ed imputati nello spazio procedural-processuale europeo. Come è emerso da siffatta disamina, sotto taluni profili, il decreto recepisce appieno le norme minime europee, sotto altri, risulta ancora carente, specie per quanto concerne la qualità e la professionalità del servizio da prestare. Sul punto sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento incisivo di più ampio respiro, come la creazione di un autonomo albo degli interpreti e dei traduttori ex art. 5, par. 2 della direttiva 69, analogo a quello dei periti di cui all art. 67 disp. att. c.p.p., ovvero l istituzione di un apposito registro, ove l iscrizione avvenga previa documentazione di titoli professionali predefiniti e di comprovata indipendenza. Per di più potrebbe ipotizzarsi un apposita sezione speciale riservata a traduttori ed interpreti giuridici, a garanzia della professionalità e della competenza richieste dal tecnicismo degli atti alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale. Al riguardo, nella Relazione n. III/05/2014 del , cit., si osserva che è singolare che non sia stato previsto un obbligo per l autorità giudiziaria di scegliere il traduttore o l interprete tra quelli iscritti all albo, come invece dispone in linea generale l art. 221 c.p.p. per la nomina del perito. 67 L art. 68 c.p.p. nella nuova formulazione del suo co. 1 stabilisce che: L albo dei periti previsto dall articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell ordine forense, dal presidente dell ordine o del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 68 Sul punto vedi M. GIALUZ, Il decreto legislativo di attuazione della direttiva, cit. 69 Art. 5, par. 2 della direttiva 2010/64/UE: Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano ad istituire un registro e dei registri di traduttori ed interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti. 15

16 procedurali e processuali; ed oltretutto ciò consentirebbe di evitare possibili contestazioni di intervenute interpretazioni e/o traduzioni di dubbia qualità. Non a caso, del resto, la Direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DGT) ha lanciato l iniziativa del Master europeo in traduzione (EMT: European Master s in Translation) 70 ed ha istituito una rete di programmi di alto profilo per perseguire l eccellenza nella formazione dei traduttori, in particolare nell ambito specialistico della traduzione giuridica. Ad ogni modo, se l obiettivo è quello di garantire agli imputati alloglotti un servizio di qualità elevata, dovrà pur porsi il problema degli onorari degli interpreti e dei traduttori che, attualmente, in Italia, vengono liquidati in misura irrisoria con il sistema delle vacazioni 71, senza nessuna considerazione per le peculiari difficoltà di tali incarichi, anche sotto il profilo comunicativo con l imputato, legate, in prevalenza al linguaggio giuridico. Occorrerebbe, pertanto, fissare standard ufficiali di costi e retribuzioni, conferendo dignità ed autorevolezza ad una nuova professionalità che esige, oggi, autonoma considerazione e dettagliata regolamentazione. Per di più, l art. 6 della direttiva 2010/64/UE richiede una precipua formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario, atti a prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un interprete in modo da garantirne l efficacia e l efficienza. Sul punto, potrebbe rafforzarsi la formazione professionale e continua di magistrati e responsabili degli uffici giudiziari, accordando il dovuto rilievo alle tematiche in questione, in collaborazione con il CSM, o per il tramite della Scuola superiore della Magistratura, 70 La rete EMT riunisce programmi universitari che forniscono una formazione di alta qualità a livello di master destinata ai traduttori. La rete intende promuovere il marchio EMT ed incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra i programmi partecipanti. Si tratta di un label di qualità che può essere conferito a programmi d istruzione superiore che soddisfino determinati standard qualitativi. Tutte le università dell UE che offrono master di traduzione e che desiderano adottare gli standard EMT possono, pertanto, chiedere di aderire a siffatta rete. Nel marzo 2009 la Commissione ha pubblicato il primo invito ad aderire alla rete EMT. Il progetto intende migliorare la formazione dei traduttori nell UE e contribuire a formare traduttori professionisti in grado di rispondere alle esigenze del mercato, a fronte di una crescente domanda di traduttori altamente qualificati in grado di gestire la comunicazione multilingue sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Tutte le università dell UE che offrono programmi di traduzione a livello di master e desiderano adottare gli standard EMT possono chiedere di aderire alla rete EMT. Il 2 giugno 2014 la Commissione europea con un comunicato stampa ha reso note le sessanta università europee con il marchio di qualità Master europeo in traduzione. 71 Ogni vacazione è di due ore e l onorario è stato rideterminate Il compenso del Perito nominato dal Giudice è regolato dal D.P.R. n. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, in particolare artt In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, al cui art. 1 dispone, di base, euro 14,68 per la prima vacazione ed euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 16

17 organizzando moduli di aggiornamento professionale aventi ad oggetto, altresì, l applicazione e l interpretazione delle norme processuali in tema di interpretariato e traduzione. Lo stesso accertamento della conoscenza della lingua italiana a carico dell autorità giudiziaria richiederebbe puntuali precisazioni o quantomeno delle comuni linee guida di riferimento, da delinearsi anche tramite circolare ad opera del Ministero della giustizia, per fissare criteri omogenei, tali da scongiurare un accertamento discrezionale, se non arbitrario, della conoscenza dell idioma nazionale. Ciò garantirebbe, tra l altro, parità di trattamento di indagati ed imputati alloglotti in tutto il territorio italiano, salvaguardandone l effettivo esercizio dei diritti di difesa. A tal uopo, potrebbero contemplarsi, a titolo esemplificativo, parametri come il periodo di residenza in Italia, il matrimonio con un cittadino italiano, il possesso di documenti nazionali, la circostanza che l interessato non abbia fatto richiesta dell interprete; ed, altresì, predisporsi questionari per acquisire simili informazioni necessarie ad una valutazione quanto più possibile obiettiva. Con riguardo, invece, all ambito applicativo del diritto alla traduzione, andrebbe, in particolare, contemplata, al pari dell art. 3, par. 7 della direttiva, la possibilità di fornire una traduzione o un riassunto orale, piuttosto che scritto, di documenti fondamentali, laddove non vi fosse l eventualità di pregiudicare l equità del procedimento e, ciò in ossequio ai più generali principi di economicità e ragionevolezza dei tempi processuali 72. Una simile disposizione si porrebbe, tra l altro, in linea, con la giurisprudenza di legittimità 73 che, nell ammettere la traduzione orale di un provvedimento di estradizione esclude, al riguardo, la violazione del diritto di difesa. Tanto esposto, occorre d ora in poi proiettarsi verso il recepimento della seconda direttiva 2012/13/UE sul diritto all informazione nei procedimenti penali 74 che si aggiunge alla precedente, conferendo alla stessa un valore aggiunto, nell ottica di un disegno programmatico unitario ed in fieri. Non a caso il suo considerando 25 fa espresso rinvio alla prima direttiva: Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle 72 Vedi, al riguardo, la citata legge francese che reca disposizioni di recepimento della direttiva 2010/64/UE Loi n du 5 août 2013 portant diverses dispositions d adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l Union européenne et des engagements internationaux de la France - Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales - article 4: ( ) A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. 73 Cassazione, sentenza del 3 marzo 2014, cit. Al riguardo si rinvia alla nota Direttiva 2012/13/UE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio

18 norme di cui alla direttiva 2010/64/UE ; e, allo stesso tempo va oltre, arricchendola e potenziandola, come si evince dall art. 3, rubricato Diritto all informazione sui diritti : Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l esercizio effettivo di tali diritti: ( ) d) il diritto all interpretazione e alla traduzione ( ). Per un verso, dunque, interpretazione e traduzione sono funzionali alla comprensione delle informazioni loro spettanti, per altro verso, invece, sono esse stesso oggetto di informazione. Si auspica, dunque, che, avanzando nel perfezionamento delle garanzie procedurali, si vada nella direzione di colmare le relative lacune tuttora esistenti e che la stessa giurisprudenza, in fase di attuazione del diritto, possa contribuire a renderle sempre più effettive. 18

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