La relazione di revisione

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1 La relazione di revisione Corso di Audit e Governance Università degli Studi di Bergamo Prof.ssa Stefania Servalli

2 Indice Normativa e prassi professionale di riferimento in Italia I principi di revisione di riferimento in materia di relazione finale La relazione di revisione in Italia La relazione di revisione e giudizio sul bilancio Sviluppi futuri 1

3 Normativa e prassi professionale di riferimento in Italia

4 Normativa e principi di revisione di riferimento in Italia 1. D.Lgs. 39/10 - Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio. 2. Principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10 - in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 o successivamente. 3

5 Normativa di riferimento in Italia Contenuto dell art. 14 del D.Lgs. 39/10 - Comma 1 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto b) verificano nel corso dell esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Rispetto all abrogato art ter del Codice Civile non è più indicata la cadenza trimestrale delle verifiche periodiche e la verifica della corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, quest ultima implicita nel processo di revisione 4

6 Normativa di riferimento in Italia Contenuto dell art. 14 del D.Lgs. 39/10 - Commi 2, 3 e 4 La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all art. 11, comprende: Un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società Una descrizione della portata della revisione legale svolta con l indicazione dei principi di revisione osservati Un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell esercizio (continua) 5

7 Normativa di riferimento in Italia Contenuto dell art. 14 del D.Lgs. 39/10 - Commi 2, 3 e 4 Segue: (La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all art. 11, comprende:) Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione 6

8 Principi di revisione di riferimento in materia di relazione di revisione

9 Principi di revisione di riferimento in materia di relazione di revisione ISA Italia relativi alla formazione del giudizio e alla relazione sul bilancio: ISA Italia 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio. ISA Italia 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente. ISA Italia 706 Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente. 8

10 Principi di revisione di riferimento in materia di relazione di revisione Altri ISA Italia che hanno un impatto sulla relazione di revisione: ISA Italia 510 Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura. ISA Italia 560 Eventi successivi (rinvio). ISA Italia 570 Continuità aziendale (rinvio). ISA Italia 580 Attestazioni scritte. ISA Italia 710 Informazioni comparative - dati corrispondenti e bilancio comparativo. SA Italia 720B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza (rinvio). 9

11 La relazione di revisione in Italia

12 La relazione di revisione in Italia Elementi della relazione di revisione Titolo Destinatario Oggetto e responsabilità Natura e portata della revisione contabile Giudizio del revisore Giudizio sulla coerenza (rinvio) Data, luogo di emissione e firma Nota Struttura della relazione di revisione suddivisa in paragrafi numerati 11

13 La relazione di revisione in Italia Titolo Enti di Interesse Pubblico (art. 16 del D.Lgs. 39/10) Relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [e dell art....] Non Enti di Interesse Pubblico (gruppi quotati) Relazione della società di revisione ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [e][,] dell art. [165][165-bis] del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 [e dell art....] Non Enti di Interesse Pubblico (diversi dai precedenti) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [e dell art....] Incarichi volontari Relazione della società di revisione 12

14 La relazione di revisione in Italia Destinatari Incarichi di legge Assemblea degli Azionisti/Soci Incarichi volontari La persona (o l ente) che ne ha fatto richiesta o il soggetto da questi indicato. Potranno quindi essere, per esempio: Assemblea degli Azionisti/Soci Consiglio di Amministrazione Un terzo che ha chiesto la revisione del bilancio per scopi di acquisizione, finanziamento o altro 13

15 La relazione di revisione in Italia Oggetto e responsabilità Oggetto Bilancio d esercizio o consolidato Solo stato patrimoniale (incarico volontario) Responsabilità degli amministratori Redazione del bilancio e della relazione sulla gestione Responsabilità della società di revisione Giudizio professionale sulla conformità del bilancio ai principi contabili internazionali/alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato dell esercizio Giudizio sulla coerenza (rinvio) 14

16 La relazione di revisione e giudizio sul bilancio

17 Previste 4 tipologie di giudizio a) Giudizio senza modifica Giudizio con modifica b) Giudizio con rilievi c) Giudizio negativo d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 16

18 ISA 700 a) Giudizio senza modifica Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile 17

19 (Giudizio senza modifica) Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [Agli Azionisti] [Ai Soci] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] chiuso al [data]. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ABC [S.p.A.][S.r.l.]. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. (*) (*) Per bilanci redatti sulla base degli artt e successivi del Codice Civile e dei Principi Contabili Italiani 18

20 (Giudizio senza modifica) 2 Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio [consolidato] sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio [consolidato] dell esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione [da noi] emessa [da altro revisore] [da altra società di revisione] [dal Collegio Sindacale] in data [data]. 19

21 (Giudizio senza modifica) 3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data] è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (*); esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC [S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] per l esercizio chiuso a tale data. (*) Per bilanci redatti sulla base degli artt e successivi del Codice Civile e dei Principi Contabili Italiani 20

22 (Giudizio senza modifica) 4 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC [S.p.A.][S.r.l.]. E di nostra competenza l espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.][S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data]. [Luogo],... [data] [società di revisione] [Socio - nome e cognome] Socio 21

23 ISA 705 Giudizio con modifica Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione laddove: concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi Giudizio con modifica: un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 22

24 ISA 705 b) Giudizio con rilievi Il revisore conclude che, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero Il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi 23

25 b) Giudizio con rilievi Effetti dei rilievi non sono così rilevanti da compromettere l attendibilità e la capacità informativa del bilancio nel suo complesso cioè I rilievi non alterano la chiarezza e la capacità del bilancio di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico A nostro giudizio, il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data], ad eccezione dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] per l esercizio chiuso a tale data. 24

26 b) Giudizio con rilievi Esempio ECCEZIONE per applicazione di criteri di valutazione non corretti La Società ha effettuato, nell esercizio corrente, ammortamenti insufficienti a ripartire sistematicamente il costo delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, intesa, secondo i principi contabili di riferimento, come vita utile delle stesse. Conseguentemente, il valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali e le quote di ammortamento sono rispettivamente sopravvalutato e sottovalutate di migliaia ed il patrimonio netto e l utile d esercizio sono sopravvalutati di migliaia, al netto dei relativi effetti fiscali. 25

27 b) Giudizio con rilievi Nel caso di rilievi per limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione, il revisore modifica il paragrafo 2 della relazione come segue: 2 Ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo successivo, il nostro esame è stato condotto Nel successivo paragrafo 3 il revisore descriverà le limitazioni al procedimento di revisione (vedi ESEMPI). Il paragrafo del giudizio sarà modificato per riflettere il rilievo: A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data], ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 3, è conforme. 26

28 b) Giudizio con rilievi Esempio LIMITAZIONE allo svolgimento di statuite procedure di revisione Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di magazzino al... ed ammontanti ad migliaia, in quanto l incarico di effettuare la revisione contabile del bilancio è stato conferito successivamente al e non siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a causa della mancanza di un attendibile contabilità di magazzino. 27

29 b) Giudizio con rilievi Esempio MANCANZA di sufficienti elementi probativi La Società detiene una partecipazione al nella iscritta nello stato patrimoniale al per migliaia. La Società ci ha informato che, a seguito di controversie in corso con gli altri azionisti, il bilancio della partecipata al, la cui revisione è stata affidata al altri revisori, non è disponibile non essendo ancora stato approvato. Conseguentemente, non ci è stato possibile accertare la congruità della valutazione della suddetta partecipazione. 28

30 ISA 705 c) Giudizio negativo Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio 29

31 c) Giudizio negativo Effetti dei rilievi sono così rilevanti e pervasivi da rendere il bilancio inattendibile nel suo complesso cioè I rilievi alterano la chiarezza e la capacità del bilancio di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società 30

32 c) Giudizio negativo A nostro giudizio, a causa dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo, il bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo ABC] al [data] non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo] per l esercizio chiuso a tale data. 31

33 ISA 705 d) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio Il revisore deve dichiarare l impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi 32

34 d) Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio Il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni delle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio... 33

35 d) Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio Esempio In casi estremi il revisore può trovarsi nell impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio per incertezze o continuità aziendale; in tali casi il revisore può di impostare il paragrafo della relazione di revisione nel seguente modo: [Descrizione dei fatti ai quali si riferisce l incertezza e richiamo di quanto in proposito detto dagli amministratori. In particolare, nel caso di problematiche di continuità aziendale: richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale] [Concludere quindi con la seguente formulazione:] Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo] al [data]. (continua) 34

36 d) Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio Esempio Nelle circostanze sopra indicate, il paragrafo conclusivo sarà formulato come segue: A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d esercizio [consolidato] della ABC [S.p.A.] [S.r.l.] [del Gruppo] al [data]. 35

37 ISA 705 Altre considerazioni L espressione di un giudizio negativo o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in merito ad uno specifico aspetto descritto nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio non giustifica la mancata descrizione di altri aspetti identificati che avrebbero comunque richiesto una modifica al giudizio del revisore In questi casi, l informativa su tali altri aspetti di cui il revisore sia a conoscenza può essere rilevante per gli utilizzatori del bilancio 36

38 ISA 705 Natura degli errori significativi (ISA 450) ERRORE: una differenza fra l importo, la classificazione, la presentazione o l informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l importo, la classificazione, la presentazione o l informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile. Un errore significativo può insorgere con riferimento a: appropriatezza principi contabili scelti applicazione principi contabili scelti appropriatezza o adeguatezza informativa di bilancio 37

39 ISA 705 Errori significativi Qualora un bilancio contenga un errore significativo che attiene a specifici importi di bilancio (inclusi quelli presenti nell informativa), il revisore deve includere nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio, una descrizione e, ove fattibile, una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell errore. Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il revisore deve dichiarare tale circostanza nel paragrafo sugli elementi alla base della modifica al giudizio 38

40 ISA 705 Pervasività Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero con riferimento all informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori 39

41 ISA 705 Natura dell impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati L impossibilità può derivare da: circostanze fuori del controllo dell impresa (ad esempio: registrazioni contabili distrutte; registrazioni contabili di una componente significativa sequestrate a tempo indeterminato da parte delle autorità governative) circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro di revisione (ad esempio: valutazione con il metodo del patrimonio netto di una collegata e il revisore non è in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo l informativa finanziaria di quest ultima; tempistica di conferimento dell incarico che non consente al revisore di presenziare all inventario delle rimanenze; non è sufficiente la sola applicazione di procedure di validità ma i controlli dell impresa non sono efficaci) limitazioni imposte dalla direzione (ad esempio: la direzione impedisce al revisore di presenziare agli inventari di magazzino; la direzione impedisce al revisore di richiedere conferme esterne su specifici saldi contabili) 40

42 ISA Decision tree Natura dell aspetto che dà origine alla modifica Bilancio significativamente errato Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio Significativo ma non pervasivo Giudizio con rilievi Giudizio con rilievi Significativo e pervasivo Giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 41

43 Le incertezze Le incertezze sono relative alla conclusione di eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della società e i cui riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell azienda sottoposta a revisione non possono essere ragionevolmente stimati alla data in cui è emessa la relazione della società di revisione Tra le incertezze rientrano anche i problemi connessi alla continuità aziendale Una incertezza è significativa se l entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, ovvero al fine di un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità 42

44 Le incertezze Effetti sul giudizio Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che l informativa sia adeguata, esprimerà un giudizio senza modifica, aggiungendo, un richiamo d informativa (vedi slide successive per ISA 706). Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che l informativa non sia adeguata, esprimerà un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, a seconda delle circostanze. 43

45 ISA Molteplici incertezze Remember In tema di incertezze il revisore deve dichiarare l impossibilità di esprimere un giudizio quando: In circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze Il revisore conclude che pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza non è possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato 44

46 ISA 705 Prevale la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o il giudizio negativo? Circostanza Presenza di molteplici incertezze Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio vs giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati Da valutare a seconda delle circostanze 45

47 ISA Richiami d informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti Richiami di informativa Aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio Aspetto che riveste un importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori 46

48 ISA 706 Richiami di informativa - Esempi di circostanze Incertezza relativa all esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza Applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio Una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa Continuità aziendale 47

49 I richiami di informativa (o paragrafi d enfasi) Il revisore può, nel paragrafo successivo al giudizio, esporre un richiamo di informativa (o paragrafo d enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori N.B.: il paragrafo d enfasi non ha effetti sul giudizio!!! 48

50 I richiami d'informativa (o paragrafo d enfasi) Esempio La Società ha effettuato nel bilancio d esercizio al 31 dicembre 2011 la rivalutazione degli immobili ai sensi del Decreto Legge n. 185/2008 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Gli effetti di tale rivalutazione sui valori delle immobilizzazioni materiali, del patrimonio netto e dei debiti tributari sono descritti in nota integrativa. 49

51 ISA 706 Paragrafo relativo ad altri aspetti Qualsiasi aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio Rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, e qualora ciò non sia vietato da leggi o regolamenti 50

52 ISA 706 Paragrafo relativo ad altri aspetti - Esempi di circostanze Limitazione alla distribuzione e all utilizzo della relazione di revisione (ove applicabile) 51

53 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Responsabilità del revisore (par. 5) Espressione del giudizio di coerenza sulla base delle procedure di verifica illustrate nel Principio di Revisione n. 001 Tale giudizio NON rappresenta un giudizio di conformità NÈ di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti Il revisore NON è pertanto responsabile della completezza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione 52

54 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Definizioni (par. 6) Incoerenza: situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile 53

55 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Definizioni - Esempi di Incoerenze [par. 6 lettera (b)] Differenze fra dati, importi e commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione Contraddizioni fra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione Informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio 54

56 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Definizioni [par. 6] Incoerenza significativa: è tale una incoerenza che potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso 55

57 Sviluppi futuri

58 Sviluppi futuri L adozione dei principi di revisione ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 39/2010 Stipulata la convenzione (art. 12 del D.Lgs. 39/2010) tra MEF e: (i) Assirevi (ii) CNDCEC (iii) INRL per la redazione dei principi di revisione Avviati i lavori della Convenzione con la partecipazione di Consob Rivista la precedente traduzione degli ISA operata dal CNDCEC Definiti gli adempimenti derivanti da norme di legge italiane (continua) 57

59 Sviluppi futuri L adozione dei principi di revisione ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 39/2010 Lavoro sostanzialmente completato: i nuovi principi di revisione dovrebbero essere adottati nel corso del 2014 Il format e contenuto delle relazioni di revisione sui bilanci al 31 dicembre 2014 dovrebbero essere quindi diversi da quelli in corso di utilizzo A solo titolo di esempio nell Handout è riportato il modello di relazione (senza modifica) previsto nella precedente traduzione dell ISA 700 operata dal CNDCEC 58

60 Sviluppi futuri Nell ottobre 2010 la Commissione Europea pubblica il Green Paper Audit Policy: Lessons from the Crisis che conteneva, tra l altro, alcune considerazioni sul ruolo del revisore e delle comunicazioni del revisore agli stakeholder, inclusa la relazione di revisione Nel novembre 2011 la Commissione Europea pubblica la proposta di Regolamento in merito alla revisione legale degli enti di interesse pubblico, l art. 22 disciplina il contenuto della relazione di revisione Il processo di definizione della proposta di Regolamento tra Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri Europei è tuttora in corso e potrebbe concludersi nel corso del

61 Management Letter È un documento distinto dalla relazione finale, che contiene suggerimenti del revisore alla società cliente riguardanti: AMBITO AMMINISTRATIVO Esempio: necessità di un SCI + efficiente, di procedure contabili-amministrative + efficienti, ecc. ASPETTI DI INTERESSE PARTICOLARE PER LA SOCIETA CLIENTE Esempio: suggerisce un miglioramento dell organizzazione aziendale, individua particolari problematiche fiscali ecc. 60

62 Management Letter FORMA Concisa e divisa in paragrafi Osservazioni principali evidenziate con caratteri diversi Evitare terminologia troppo tecnica SOSTANZA Concretezza e praticità Precisione e accuratezza Costruttività La management letter è: Un servizio che il revisore rende alla società cliente all interno dell attività di revisione. Indipendente dal giudizio finale sul bilancio 61

63 Management Letter ESTRATTO DALLA PROPOSTA PER LA REVISIONE CONTABILE. Lettera di suggerimenti Qualora ne ricorressero i presupposti, sarà emessa una lettera di suggerimenti con la quale verranno segnalate al Consiglio di Amministrazione le eventuali problematiche che si fossero presentate per gli aspetti del sistema di controllo interno e dell applicazione delle procedure contabili venuti alla nostra attenzione che riterremo suscettibili di miglioramenti o di modifiche nonché eventuali tematiche utili per lo svolgimento della revisione contabile. A causa dei limiti del nostro esame del sistema di controllo interno precedentemente indicati, non esprimeremo alcun giudizio sull affidabilità del sistema di controllo interno nella sua globalità e non potremo escludere che altri aspetti da noi non rilevati possano esistere e richiedere immediate azioni correttive.. 62

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