CONTRATTO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÁ DSC 05

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1 STATO DELLE REVISIONI rev. n SINTESI DELLA MODIFICA DATA 4 Adeguamenti societari Miglioramenti lessicali e precisazioni varie su durata contratto, sanzioni VERIFICA Direttore Generale Giampiero Belcredi APPROVAZIONE Presidente CdA Mariella Emilia Pozzoli rev. 4 del Pagina 1 di 8

2 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 2. DEFINIZIONI 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 5. USO DEL MARCHIO E DELL ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ 6. IMPEGNI DI KIWA CERMET ITALIA E GARANZIE PER IL CLIENTE 7. IMPEGNI DEL CLIENTE 8. DURATA DEL CONTRATTO 9. MODIFICHE AL CONTRATTO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11. SANZIONI A CARICO DEL CLIENTE 12. SANZIONI A CARICO DI KIWA CERMET ITALIA 13. RICORSI E RECLAMI 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15. FORO COMPETENTE/ARBITRATO rev. 4 del Pagina 2 di 8

3 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione della conformità, erogato dal KIWA CERMET ITALIA in ambito volontario e/o cogente, rispetto ai requisiti essenziali di riferimento (crf 2). La valutazione di conformità, potrà essere effettuata dal KIWA CERMET ITALIA per quanto concerne un sistema di gestione, un prodotto, un servizio, processo o profilo professionale, secondo quanto richiesto dal Cliente. La valutazione di conformità per quanto concerne un sistema di gestione, un prodotto, servizio, processo o profilo professionale, sarà nel seguito indicata come valutazione di conformità. Quando la valutazione di conformità è svolta ai fini della concessione all utilizzo del marchio KIWA CERMET ITALIA e/o ai fini della concessione all utilizzo di un attestazione di conformità, questa viene rilasciata solo a seguito dell esito positivo delle attività di valutazione, per quanto concerne i requisiti essenziali di riferimento. KIWA CERMET ITALIA non intende né può assumere alcun obbligo circa l esito positivo della valutazione di conformità. È espressamente esclusa, dall oggetto del presente contratto, e quindi KIWA CERMET ITALIA non potrà svolgere in nessuna circostanza, qualunque forma di consulenza al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta. 1.1 Requisiti Cogenti e limiti di controllo della legalità La valutazione di conformità del KIWA CERMET ITALIA e il relativo documento di attestazione della conformità (ove applicabile), riguarda solo la conformità dell oggetto della valutazione (sia esso un sistema di gestione, un prodotto, servizio, processo o profilo professionale), ai requisiti essenziali di riferimento specificamente richiamati nell attestato, verificata nel rispetto della procedura di valutazione della conformità applicabile, concordata contrattualmente. Per l ambito volontario tale valutazione pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza del Cliente, mentre per le attestazioni di conformità rilasciate in riferimento all ambito cogente tale attestazione costituisce garanzia di conformità ai requisiti cogenti, esclusivamente in riferimento all oggetto della valutazione di conformità e dell attestazione. Al Cliente compete il dovere di dichiarare la conformità dell oggetto della valutazione ai requisiti essenziali applicabili, precedentemente alla sua messa a disposizione del mercato. Il Cliente rimane pertanto l unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alla progettazione, alla realizzazione, all esercizio delle attività oggetto di valutazione. Rimane altresì responsabile in prima persona degli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività professionali e di qualsiasi adempimento contrattuale stipulato con i propri clienti. 2. DEFINIZIONI Requisiti Essenziali: sono l insieme dei requisiti (e/o i riferimenti ai documenti che li contengono), che il cliente si impegna a soddisfare e rispetto ai quali KIWA CERMET ITALIA eroga le proprie attività di valutazione della conformità. Tali requisiti comprendono, per ogni attività di valutazione, le norme, i documenti o specifiche tecniche ed i requisiti definiti dagli enti di accreditamento e/o autorità competenti, qualora i servizi richiesti siano sotto la sorveglianza di tali enti. Nel caso di applicazione di Direttive Comunitarie, come requisiti essenziali sono da intendersi quelli contenuti e definiti nelle Direttive stesse e nei documenti di trasposizione nazionale. Per ogni tipologia di attività di valutazione, tali requisiti sono richiamati nell offerta tecnica personalizzata. Qualora la tipologia di servizio esuli da quelli per cui vi sono requisiti essenziali prestabiliti, i requisiti saranno sviluppati o integrati con altri da KIWA CERMET ITALIA in accordo con il Cliente, qualora necessario, all atto della stipula del contratto. Valutazione di conformità 1 : dimostrazione che requisiti specificati, relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti. Nota: la valutazione di conformità può riguardare: analisi di documenti, dati, attività di verifiche ispettive, attività di prove su prodotti, esami. In funzione dei requisiti essenziali di riferimento, l attività di valutazione della conformità potrà essere svolta su sistemi, processi, prodotti, servizi o personale. Audit di certificazione di terza parte: Audit eseguito da un organizzazione indipendente dal cliente e dall utilizzatore, per certificare il sistema di gestione del cliente 2. Attestazione della Conformità: si intende l espressione formale, dei risultati di una valutazione di conformità, che abbia dimostrato che requisiti specificati, relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo sono soddisfatti. Norma: documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o carattestiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. Documento o Specifica Tecnica: documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio devono soddisfare. Direttiva Comunitaria: atto che vincola gli Stati Membri, mediante atto di trasposizione nella legislazione nazionale, al raggiungimento dei risultati per i quali le Direttive sono state emanate, lasciando agli Stati Membri la scelta dei mezzi giuridici più 1 Da norma ISO/IEC Da norma ISO rev. 4 del Pagina 3 di 8

4 idonei con i quali raggiungerli. La direttiva vincola lo Stato Membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 2.1 Classificazione degli esiti della valutazione I risultati che emergono dalle attività di valutazione sono espressi secondo la classificazione seguente: Non Conformità Maggiore: deviazione o assenza totale di rispetto di requisiti essenziali, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione. Non Conformità Minore: deviazione o assenza parziale di rispetto di requisiti essenziali, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione. 3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO Le modalità di attivazione del servizio richiesto a KIWA CERMET ITALIA, prevedono: 1. richiesta di offerta a KIWA CERMET ITALIA, che specifica la tipologia di servizio e richiama i requisiti essenziali di riferimento (norme, documenti tecnici ecc.); 2. accettazione formale dei documenti contrattuali che il cliente si impegna a rispettare, costituiti dal presente documento, dall offerta economica e dai requisiti essenziali; KIWA CERMET ITALIA comunicherà al Cliente tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, è responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet (per le modifiche al contratto si veda anche 9 a seguire). 3. inoltro di apposita modulistica compilata e dei documenti e dati in essa richiesti; tale modulistica, viene resa disponibile da KIWA CERMET ITALIA all atto della presentazione del contratto, o al più tardi alla sua accettazione. Al ricevimento dei suddetti documenti, KIWA CERMET ITALIA esamina i dati forniti, verificando che: siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l erogazione del servizio richiesto; vi sia capacità da parte di KIWA CERMET ITALIA di svolgere le attività richieste; i dati e documenti richiesti siano stati forniti in modo completo; non vi siano differenze rispetto ai dati forniti all atto della richiesta di offerta. Ad esito positivo del precedente esame, KIWA CERMET ITALIA assegna al Cliente un numero di commessa con una comunicazione formale. In caso di esito negativo è facoltà di KIWA CERMET ITALIA richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell iter o comunicare l impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni al Cliente. Dopo l avvio dell iter, nei casi in cui si accertino, nel corso dell erogazione del servizio KIWA CERMET ITALIA, delle variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente (e in base alle quali è stata emessa l offerta e stipulato il contratto), KIWA CERMET ITALIA si riserva il diritto di modificare di conseguenza le condizioni contrattuali, resta facoltà del Cliente non accettare le nuove condizioni, ma corrispondere a KIWA CERMET ITALIA il corrispettivo per le attività fino a quel punto svolte. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO L erogazione del servizio, viene pianificato da KIWA CERMET ITALIA in una o più fasi, in funzione di vari elementi quali: richieste ed esigenze del Cliente, in merito al servizio richiesto; requisiti essenziali, dunque regole dello specifico servizio di valutazione richiesto; natura ed entità delle attività oggetto del presente contratto. In base a questi elementi, KIWA CERMET ITALIA stabilisce il programma delle attività e cioè: l entità delle attività di valutazione, come esse si svilupperanno per tutta la durata del contratto, i loro contenuti, la loro periodicità, il numero, le competenze e il ruolo del personale da impiegare per l effettuazione delle attività (Composizione del Gruppo di Valutazione). Questa programmazione, per ogni tipologia di servizio, segue i requisiti essenziali richiamati nell offerta, ed è vincolante ai fini della corretta e completa erogazione del servizio richiesto. 5. USO DEL MARCHIO KIWA CERMET ITALIA E DELL ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ Qualora alla positiva valutazione della conformità segua l attribuzione della facoltà di utilizzo del marchio KIWA CERMET ITALIA e del documento attestante la conformità, il Cliente dovrà costantemente rispettare le prescrizioni (regolamentari, amministrative, contrattuali e di legge) richiamate anche per relationem nel presente contratto e nella documentazione allegata o integrativa dello stesso. Tanto il marchio citato, quanto il documento attestante la conformità (nonché il rapporto di ogni attività di valutazione), sono beni di proprietà del KIWA CERMET ITALIA, l utilizzo dei quali ha ragion d essere nei limiti di validità, di efficacia e di durata del presente contratto. L utilizzo difforme o ingannevole (rispetto alle previsioni contrattuali) del marchio e del documento attestante la conformità, così come l abuso degli stessi, costituscono comportamenti vietati, i quali generano le responsabilità previste dalla legge e dal contratto. Nei casi di applicazione di Direttive Comunitarie, l uso della marcatura CE è direttamente dipendente dai requisiti per la marcatura specificati nella Direttiva stessa, comprese le condizioni di utilizzo difforme, abuso ed in ogni caso ogni comportamento vietato. rev. 4 del Pagina 4 di 8

5 Nelle citate ipotesi di utilizzo difforme e/o di abuso, KIWA CERMET ITALIA potrà contestare al Cliente gli inadempimenti e pretendere dal cliente l immediata esecuzione di azioni correttive per il ripristino della legalità violata. La facoltà di utilizzo del marchio cesserà immediatamente, al cessare (per qualsiasi motivo) dell efficacia del presente contratto. Parimenti, la detenzione del documento attestante la conformità diverrà illegittima al cessare dell efficacia del presente contratto e, per tale motivo, il Cliente si impegna a restituire detto documento a KIWA CERMET ITALIA a semplice richiesta di quest ultimo. 6. IMPEGNI DI KIWA CERMET ITALIA E GARANZIE PER IL CLIENTE KIWA CERMET ITALIA si impegna a svolgere, con la diligenza propria del buon professionista, il servizio descritto nel presente contratto e nell offerta personalizzata. KIWA CERMET ITALIA si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza, mettendo a disposizione adeguate risorse per l espletamento del presente contratto: 1. indipendenza: KIWA CERMET ITALIA garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. KIWA CERMET ITALIA si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra. 2. imparzialità: KIWA CERMET ITALIA garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale. L imparzialità viene altresì garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi KIWA CERMET ITALIA. 3. garanzia di privacy: tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni ecc.) relativi alle attività oggetto del presente contratto sono considerati riservati. L accesso e la consultazione dei documenti prodotti, sono disponibili al solo personale KIWA CERMET ITALIA (sia interno che esterno), coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto. Informazioni relative ad un prodotto, processo, servizio, persona o Organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente, KIWA CERMET ITALIA fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità ministeriali o dalle autorità giudiziarie, in quest ultimo caso KIWA CERMET ITALIA ne darà avviso al Cliente (salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie). KIWA CERMET ITALIA a tal fine mette in atto apposite procedure e strumenti atti a garantire quanto sopra, sia nel caso di impiego di risorse interne, sia nel caso di risorse esterne. KIWA CERMET ITALIA renderà pubblica l informazione relativa allo stato di valutazione della conformità solo nel caso in cui questa preveda la certificazione (validità, sospensione, rinuncia o revoca) tramite il proprio elenco delle Organizzazioni o delle persone certificate, disponibile anche sul sito KIWA CERMET ITALIA. In tal caso KIWA CERMET ITALIA comunicherà lo stato della certificazione agli enti di accreditamento, alle Autorità di Miniseriali competenti e ai terzi che ne facciano richiesta. Gli enti di accreditamento mantengono analoghi diritti di gestione dei dati forniti da KIWA CERMET ITALIA (trattamento e pubblicazione degli elenchi delle organizzazioni certificate) e garantiscono gli stessi requisiti di riservatezza sopra descritti. 4. accreditamenti: KIWA CERMET ITALIA si impegna ad informare il Cliente dell eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell accreditamento (in caso di servizio coperto da accreditamento), nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; KIWA CERMET ITALIA non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con KIWA CERMET ITALIA, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi. 5. KIWA CERMET ITALIA garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività. 7. IMPEGNI DEL CLIENTE Nel caso il presente contratto preveda il rilascio di attestazione della conformità, il Cliente deve, per tutto il periodo di validità dell attestazione, impegnarsi a rispettare i seguenti requisiti: 1. nel momento della richiesta di attivazione del servizio, deve aver già preventivamente accertato la corrispondenza, del prodotto, processo, sistema o della persona, ai requisiti essenziali. Di tale accertamento dovrà fare idonea attestazione a KIWA CERMET ITALIA, dichiarando il proprio impegno al mantenimento, per tutta la durata del contratto, della conformità già accertata; inoltre si impegna a mantenersi conforme ai requisiti essenziali di riferimento, sia a livello documentale che operativo, durante l intero periodo di validità del presente contratto e del documento di attestazione della conformità (ove applicabile); 2. accettare, senza costi aggiuntivi, l eventuale presenza di: valutatori dell ente di accreditamento/controllo, che saranno notificati da KIWA CERMET ITALIA con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da KIWA CERMET ITALIA siano conformi ai requisiti per l accreditamento; valutatori KIWA CERMET ITALIA in addestramento; valutatori KIWA CERMET ITALIA in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti. 3. fornire tutte le eventuali informazioni/documenti che KIWA CERMET ITALIA potrà richiedere circa aspetti attinenti all oggetto del contratto e comunque comunicare preventivamente e formalmente a KIWA CERMET ITALIA tutte le modifiche che rev. 4 del Pagina 5 di 8

6 influenzino significativamente la conformità ai requisiti essenziali, in base alla quale è stata rilasciata l attestazione. Tali modifiche possono riguardare: a) aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà; b) organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico); c) indirizzi di contatto e siti (es. trasferimenti di stabilimenti o sedi); d) campo di applicazione delle attività oggetto del presente contratto stipulato con KIWA CERMET ITALIA; e) modifiche significative all organizzazione o ai processi (comprese variazioni di numero di addetti). In questi casi il Cliente si impegna ad accettare le conseguenti decisioni di KIWA CERMET ITALIA in merito alle necessarie informazioni, o valutazioni integrative, che possono essere svolte presso la sede KIWA CERMET ITALIA, o presso il Cliente. 4. accettare gli esiti di valutazione della conformità e le conseguenti decisioni di KIWA CERMET ITALIA; ed impegnarsi a risolvere le non conformità, emerse nel corso delle valutazioni di conformità, secondo i tempi e modi concordati; 5. garantire al personale KIWA CERMET ITALIA (interno ed esterno) l accesso ai documenti e informazioni rilevanti, per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento del servizio nei tempi, nei modi e nei contenuti indicati nelle notifiche ufficiali; e garantire completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione. KIWA CERMET ITALIA è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso di non rispondenza degli stessi alla situazione reale; 6. consentire al personale KIWA CERMET ITALIA l accesso, in condizioni di sicurezza, a tutti i luoghi nei quali si svolgono attività o sono presenti documenti e/o infrastrutture rilevanti per le valutazioni da effettuare; in riferimento a ciò, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve impegnarsi a fornire a KIWA CERMET ITALIA un informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici, esistenti nell ambiente di lavoro, in cui è destinato ad operare il personale KIWA CERMET ITALIA. Il Cliente deve impegnarsi altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull attività lavorativa del personale incaricato da KIWA CERMET ITALIA e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano, o che comunque sono presenti, nel medesimo ambiente di lavoro; 7. notificare immediatamente a KIWA CERMET ITALIA tutte le situazioni difformi, rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali procedimenti legali, sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni ecc. relativamente all oggetto del presente contratto, fatti salvi i limiti imposti dalla legge e tenere informato KIWA CERMET ITALIA sugli sviluppi di detti procedimenti; In questi casi il Cliente si impegna ad accettare le conseguenti decisioni di KIWA CERMET ITALIA in merito alle necessarie informazioni, o valutazioni integrative, che possono essere svolte presso la sede KIWA CERMET ITALIA o presso il Cliente; 8. consentire l effettuazione di valutazioni della conformità, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità; sia necessario effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a KIWA CERMET ITALIA; vi sia richiesta da parte dell ente di accreditamento (per i servizi coperti da accreditamento), a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti all ente, relativi alle attività coperte dal contratto, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti essenziali; tali valutazioni integrative saranno a carico del Cliente; 9. consentire a KIWA CERMET ITALIA l effettuazione di attività di valutazione senza preavviso, ad esempio per indagare sui reclami, in seguito a modifiche o come azione conseguente nei confronti di Clienti cui è stata sospesa la certificazione (per i servizi finalizzati al rilascio del certificato). In tali casi KIWA CERMET ITALIA si impegna a: descrivere e rendere noto in anticipo ai Clienti le condizioni in base a cui sono eseguite queste visite senza preavviso, porre particolare cura nella designazione del gruppo di valutazione (a causa della mancanza di possibilità, da parte del Cliente, di avanzare obiezioni sui membri del gruppo); 10. attenersi ai requisiti indicati nel presente contratto e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati e qualsiasi Cliente che ne faccia richiesta, consentendogli di prenderne visione; 11. non usare l attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di KIWA CERMET ITALIA e/o del servizio di valutazione considerato, ed essere conforme ai requisiti KIWA CERMET ITALIA quando si fa riferimento allo stato della conformità nelle comunicazioni esterne e/o interne, nelle brochures, pubblicità o altri documenti. Il Cliente conviene che nel caso di danni a terzi, arrecati dalla propria attività, o dai propri prodotti/servizi o prestazioni professionali, nessuna responsabilità possa essere attribuita a KIWA CERMET ITALIA. 8. DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha forza di legge fra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso (o per cause previste dalla legge) ed ha durata indeterminata. La durata indeterminata del contratto giustifica la facoltà delle parti di recedere dallo stesso con un preavviso minimo di tre mesi. Ove la facoltà di recesso sia esercitata dal cliente, quest ultimo dovrà cessare immediatamente l utilizzo del marchio, dovrà contestualmente restituire a KIWA CERMET ITALIA il documento attestante la conformità (che perderà comunque efficacia) e dovrà interrompere qualsiasi pubblicizzazione della conformità stessa. Ove la facoltà di recesso sia esercitata da KIWA CERMET ITALIA, il documento attestante la conformità non perderà efficacia fino allo scadere del periodo trimestrale di preavviso, ove permanga la corrispondenza, del prodotto o del processo o del sistema o della persona o dell organismo, ai requisiti essenziali. In tal caso, tuttavia, KIWA CERMET ITALIA potrà esercitare tutte le prerogative e tutte le facoltà (anche sanzionatorie) proprie della funzione esercitata e previste nel piano di attività. Le attività rev. 4 del Pagina 6 di 8

7 prestate da KIWA CERMET ITALIA, in esecuzione delle proprie prerogative e facoltà, avranno corrispettivi pari a quelli contrattualmente fissati. Allo scadere del periodo trimestrale di preavviso, il documento di attestazione della conformità perderà di validità e dovrà essere restituito a KIWA CERMET ITALIA. 9. MODIFICHE AL CONTRATTO Qualora il Cliente richieda una modifica del campo di applicazione delle attività oggetto del presente contratto, dovrà comunicare formalmente tale richiesta a KIWA CERMET ITALIA, che gli notificherà le nuove condizioni tecnico-economiche. A seguito di modifica, ad esempio dei requisiti essenziali di riferimento, KIWA CERMET ITALIA ne darà comunicazione formale al Cliente, il quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate. Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite da KIWA CERMET ITALIA consentendo ai Clienti un tempo ragionevole per adeguarsi. KIWA CERMET ITALIA si preoccuperà di verificare, secondo modalità decise volta per volta, in funzione dell entità delle modifiche, che ciascun Cliente abbia eseguito ogni adattamento resosi necessario. Eventuali costi per attività di valutazione integrative, derivanti da modifiche normative o regolamentari, saranno a carico del Cliente. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto può essere pronunciata dall Autorità Competente. La declaratoria di risoluzione del contratto si fonda sull inadempimento di una delle parti, inadempimento che, ai sensi dell art Cod. Civ., non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all interesse contrattuale della parte adempiente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti concordamente riconoscono costituire causa di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente: 1. il mancato rispetto, da parte del Cliente, della conformità rispetto ai requisiti essenziali (definiti al punto 2 di questo contratto); 2. il mancato rispetto, da parte del Cliente, dell onere di puntuale pagamento dei corrispettivi maturati da KIWA CERMET ITALIA; 3. il mancato rispetto, da parte del Cliente, dell onere di preciso rispetto dei requisiti cogenti (definiti al punto 1.1 di questo contratto). Ove la facoltà di recedere dal contratto sia esercitata dal Cliente, allo scadere del periodo di preavviso, il Cliente dovrà cessare l utilizzo del marchio e l utilizzo del documento attestante la conformità (che perderà comunque efficacia e validità) e dovrà interrompere qualsiasi pubblicizzazione della conformità stessa. Resta inteso che nel periodo di preavviso, l utilizzo del marchio e del documento attestante la conformità, potrà continuare solo ove permanga la conformità ai requisiti essenziali di riferimento. Analogamente, ove la facoltà di recesso sia esercitata da KIWA CERMET ITALIA, il documento attestante la conformità non perderà di efficacia fino allo scadere del periodo di preavviso, ove permanga la conformità ai requisiti essenziali. In tali casi, tuttavia, nel periodo di preavviso, KIWA CERMET ITALIA potrà esercitare tutte le prerogative e tutte le facoltà (anche sanzionatorie) proprie della funzione esercitata e previste nel piano di attività. Le attività prestate da KIWA CERMET ITALIA, in esecuzione delle proprie prerogative e facoltà, avranno corrispettivi pari a quelli contrattualmente fissati. 11. SANZIONI A CARICO DEL CLIENTE Ferma l operatività dei rimedi già visti nei paragrafi che precedono, KIWA CERMET ITALIA ha facoltà di comminare al Cliente sanzioni contrattualmente disciplinate. Nei casi di mancata disponibilità del Cliente all effettuazione dell attività di valutazione per la data fissata, KIWA CERMET ITALIA potrà annullare le già programmate attività di valutazione della conformità, applicando penali pari al 30% del corrispettivo concordato per l attività (ove la causa di annullamento si verifichi prima dei 15 giorni lavorativi antecedenti alla data prevista per l attività di valutazione) ovvero pari al 100% di detto corrispettivo (ove la causa di annullamento si verifichi successivamente al termine detto); Al verificarsi di inadempienze da parte del Cliente alle prescrizioni di legge e/o contratto, KIWA CERMET ITALIA potrà revocare con effetto immediato l efficacia del documento attestante la conformità, dandone comunicazione al Cliente, agli enti di accreditamento e controllo, ai terzi ed alle Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta. 12. SANZIONI A CARICO DI KIWA CERMET ITALIA In caso di accertato inadempimento di KIWA CERMET ITALIA dovuto ad errore od omissione, nell esecuzione dell attività oggetto del contratto, la responsabilità di KIWA CERMET ITALIA sarà limitata ad un importo massimo non superiore al valore del compenso dovuto per l attività svolta al momento dell errore od omissione che ha provocato il danno. KIWA CERMET ITALIA tuttavia sarà esente dagli obblighi del presente contratto e non sarà ritenuto in alcun modo responsabile, qualora, a causa di circostanze ad esso non imputabili (caso fortuito e forza maggiore), non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni. rev. 4 del Pagina 7 di 8

8 13. RICORSI E RECLAMI Il Cliente può presentare reclami relativi all operato di KIWA CERMET ITALIA. Questi sotto la responsabilità della Direzione Generale di KIWA CERMET ITALIA, vengono analizzati individuando le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione. KIWA CERMET ITALIA stabilirà con il Cliente e/o con chi ha presentato reclamo (se diverso dal Cliente), se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici. Qualora il Cliente non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di KIWA CERMET ITALIA può presentare ricorso per iscritto, indirizzandolo al Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo di KIWA CERMET ITALIA. Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di KIWA CERMET ITALIA (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a KIWA CERMET ITALIA entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione. Il Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo eseguiti gli approfondimenti del caso, fornirà risposta al Cliente e notificherà a KIWA CERMET ITALIA le eventuali azioni da intraprendere. Eventuali spese sostenute per la gestione del ricorso, saranno a carico del soccombente. Le modalità di presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito cermet.it. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI KIWA CERMET ITALIA opera nella piena conformità ed applicazione del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente. In particolare rimandiamo ad una espressa condivisione degli art del citato Decreto Legislativo e per maggiore trasparenza intendiamo richiamare, compreso nel Titolo II "Diritti dell'interessato", l'articolo 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri Diritti" previsto dal Decreto stesso. Il testo integrale di tale articolo è riportato nel Documento "Informativa ex art. 13 Dlgs 196/03" allegato al presente Contratto e parte integrante dello stesso. Il documento "Informativa" deve essere preso in carico dal Cliente e conservato unitamente agli altri documenti richiamati all'interno del Contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è KIWA CERMET ITALIA Scrl, con sede in Via Cadriano, 23 Cadriano di Granarolo (BO) come nel dettaglio nel citato documento "Informativa". La firma del presente Contratto costituisce anche evidenza della presa visione del documento "Informativa". 15. FORO COMPETENTE/ARBITRATO Ogni controversia relativa all applicazione o all interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri che giudicheranno secondo diritto. Gli arbitri saranno nominati e giudicheranno secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna. In caso di controversia circa la presente clausola arbitrale o la nomina degli arbitri sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. rev. 4 del Pagina 8 di 8

9 ALLEGATO: Spett.le Azienda Informativa ai sensi dell'art.13 del Dlgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La raccolta e il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: - Adempimenti relativi al contratto - Adempimenti economici/fiscali - Informazione promozionale su servizi KIWA CERMET ITALIA - Pubblicazione elenchi delle certificazioni rilasciate da KIWA CERMET ITALIA KIWA CERMET ITALIA non utilizza i dati raccolta senza aver ricevuto esplicito consenso alle singole finalità. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 e sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici. I dati infatti, saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, in modo da consentire l' individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici. Il trattamento sarà effettuato presso ogni sede territoriale KIWA CERMET ITALIA (vedi elenco delle Sedi KIWA CERMET ITALIA presentato sul sito In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati raccolti da KIWA CERMET ITALIA non saranno oggetto di diffusione. KIWA CERMET ITALIA potrà comunicare i dati raccolti esclusivamente ai seguenti soggetti : - Banca o Istituti di riscossione credito; - Autorità Giudiziarie; - Consulenti professionisti, per esecuzione di attività inerenti la natura del contatto; - Società partecipate da KIWA CERMET ITALIA o partner di KIWA CERMET ITALIA esclusivamente per l esecuzione di attività attinenti la natura dei contratti e sempre previa informativa e richiesta di consenso specifico; - Enti/autorità di accreditamento e controllo e ministeri competenti. Le richieste ex art. 7 Dlgs n.196/2003 (sotto riportato) potranno essere inoltrate a: marketing@kiwacermet.it La titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, compete a KIWA CERMET ITALIA S.p.A. L'elenco aggiornato e nominativo dei Responsabili ed Incaricati al trattamento dei dati è disponibile presso la sede del Titolare. Per KIWA CERMET ITALIA Sp.A. Il Responsabile del Trattamento Giampiero Belcredi rev. 4 del Pagina 1 di 2

10 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Espressione del consenso al trattamento dei dati ex D.lgs. 196/2003 Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, dopo aver letto l informativa di sopra riportata, esprimo esplicito consenso al trattamento dei miei dati personali per: adempimento obblighi contrattuali ricevere materiale informativo sulle attività/servizi di KIWA CERMET ITALIA L eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. FIRMA rev. 4 del Pagina 2 di 2

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