Anno 2014 N.RF088. La Nuova Redazione Fiscale IMPOSTE TRASFERIMENTI IMMOBILIARI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

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1 Anno 2014 N.RF088 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 13 OGGETTO IMPOSTE TRASFERIMENTI IMMOBILIARI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE RIFERIMENTI CIRCOLARE AG. ENTRATE N. 2 DEL 21/02/2014; INFO FISCO N. 5/2014 CIRCOLARE DEL 24/03/2014 Sintesi: l Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle nuove misure delle imposte d atto applicabili sui trasferimenti immobiliari dal 1/01/2014. Da tale data sono previste: - imposta di registro: 3 sole aliquote (2%, 9% e 12%); - imposte ipotecaria e catastale: 2 misure fisse (di. 200 ed. 50) e le previgenti misure percentuali. L'imposta di registro del 2% e le ipocatastali fisse sulla "prima casa" sono subordinate alla sola classificazione catastale (tra gli abitativi, escluse categorie A1, A8, o A9): - non rilevando la definizione di abitazione "di lusso" (DM 2/08/69), che rimane rilevante per l agevolazione ai soli fini Iva, - anche in caso di trasferimento per successione/donazione ai fini delle imposte ipocatastali. Con la CM 2/2014, l Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito all applicazione delle nuove imposte d atto sui trasferimenti immobiliari efficaci dallo scorso 01/01/2014. EXCURSUS NOVITÀ DAL 2014 a) art. 10 D.Lgs. n. 23/2011 (Decreto IMU) come modificato dall art. 26 c. 1 DL 104/2013: imposta di registro - aliquote: introduzione di 2 sole aliquote: 9% e 2%, con una imposta minima di agevolazioni: sono abrogate tutte le agevolazioni ed esenzioni vigenti, anche se previste da leggi speciali altri tributi: ai trasferimenti che scontano l imposta di registro proporzionale: - si applicano le imposte ipotecarie e catastali fisse in misura di. 50 ciascuna - scatta l esenzione da imposte di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie (cd. principio di assorbimento ) imposte fisse: aumenta ad. 200 l importo dell imposta di registro ed ipocatastali ove dovute in precedenza nella misura di. 168 b) art. 1 c. 608 L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014): terreni agricoli: aliquota del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti/iap agevolazione agricoltori: esclude dall abrogazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina PRINCIPALI NOVITÀ PER LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI Per effetto delle modifiche introdotte alla Tariffa parte I del TUR, dal 2014 sono applicabili 3 aliquote d imposta, nella misura rispettivamente del: 9% 2% 12% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (cd. prima casa ) per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale Importo minimo: in relazione a tali trasferimenti, l imposta dovuta non può essere inferiore a.1000

2 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 2 / 13 Principio di assorbimento: tali atti (nonché tutte le formalità direttamente conseguenti poste in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari): sono esenti: dall imposta di bollo dai tributi speciali catastali dalle tasse ipotecarie sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di. 50 ciascuna. CESSIONE DI FABBRICATO ABITATIVO ESEMPIO MINISTERIALE Cessione di fabbricato abitativo per a) con i requisiti prima casa: Esempio1 Tipologia di imposta Misura dell imposta Imposta dovuta Imposta di registro ( x 2 %) = (imposta minima) Imposta ipotecaria Imposta catastale Totale imposte b) privo dei requisiti prima casa: CEDENTE PRIVATO Tipologia di imposta Misura dell imposta Imposta dovuta Imposta di registro ( x 9 %) = (imposta minima) Imposta ipotecaria Imposta catastale Totale imposte TIPOLOGIA UNITÀ FINO AL 2013 DAL 2014 REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE prima casa 3% % altro (2 casa; unità strumentale) 7% 2% 1% 9% ATTI SOGGETTI AD IVA Il regime sopra delineato si applica ai trasferimenti di unità immobiliari: ESCLUSE DA IVA (es.: cessioni dei privati di unità abitative o strumentali) ABITATIVE ESENTI DA IVA (ex art. 10 n. 8-bis Dpr 633/72). Principio di alternatività IVA/Registro: secondo l art. 40 TUR agli atti (cessioni di beni o servizi) soggetti ad Iva l imposta di registro si applica in misura fissa. A tal fine, come ricordato dalla CM 2/2014, le cessioni esenti di unità immobiliari: abitative (ex art. 10, n. 8-bis Dpr 633/72): si considerano non soggette ad Iva e pertanto trova applicazione l imposta di registro proporzionale strumentali (ex art. 10, n. 8-ter Dpr 633/72): si considerano soggette ad Iva e pertanto trova applicazione l imposta di registro fissa (v. anche CM 27/2006 p.to 2.1.). Anche le cessioni esenti ex art. 10 n. 27-quinquies) vanno considerate non soggette ad Iva. Art. 40 c. 1 Dpr n.131/86: Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni ( ) di cui al sesto comma del successivo art. 21 [ndr. che include tutte le operazioni dell art. 10], ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art.10, n.8), 8-bis) [ndr. cessione di fabbricati abitativi], e 27- quinquies) dello stesso decreto ( ).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 3 / 13 Abitativi ceduti con Iva: nel caso in cui unità abitativa sia ceduta con Iva: le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200. Nota: è ammessa solo da parte dei soggetti che si considerano costruttori dell unità immobiliare: - per obbligo (con Iva in fattura): se la cessione interviene entro 5 anni dalla loro ultimazione o anche successivamente se la cessione viene effettuata verso privati - per opzione (con applicazione del reverse charge): per la cessione a soggetti passivi oltre il 5 anno dalla loro ultimazione. FABBRICATI ABITATIVI CEDENTE REGIME IVA TIPO di UNITA IVA IMPOSTE D ATTO SOGGETTI IVA CESSIONI ESENTI (art. 10 n. 8-bis DPR 633/72 e n. 27-quinquies DPR 633/72) CESSIONI CON IVA Prima casa - Altre abitazioni Prima casa 4% Altre abitazioni - 10% Registro: 2% (minimo ) Ipotecaria:. 50 Catastale:. 50 Registro: 9% (minimo ) Ipotecaria:. 50 Catastale:. 50 Registro:. 200 Ipotecaria:. 200 Catastale:. 200 Registro:. 200 Ipotecaria:. 200 Catastale:. 200 L imposta fissa ridotta a. 50 si applica solo in presenza di imp. di registro proporzionale (non anche di Iva) CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI: come anticipato, se in sede di cessione si applica, alternativamente: a) l esenzione Iva ex art. 10 p.to 8-ter (il cedente non ha optato per l Iva): trova applicazione: l imposta di registro fissa: nella misura di 200 l imposta catastale: nella misura dell 1% l imposta ipotecaria: nella misura del 3% restano dovute l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. CM 2/2014: La circostanza che la cessione dell immobile strumentale sia soggetta ad imposta di registro in misura fissa pone tali atti al di fuori del perimetro applicativo dell articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, e di conseguenza delle modifiche apportate a detta disposizione dall articolo 10 del decreto in commento. b) con Iva: trovano applicazione: le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200. Nota: è ammessa da parte di qualsiasi soggetto passivo (anche non costruttore dell unità immobiliare: - per obbligo (con Iva in fattura): se la cessione interviene entro 5 anni dalla loro ultimazione o anche successivamente se la cessione viene effettuata verso privati - per opzione (con applicazione del reverse charge): per la cessione a soggetti passivi oltre il 5 anno dalla loro ultimazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 4 / 13 FABBRICATI STRUMENTALI CEDENTE REGIME IVA TIPO di CEDENTE IVA IMPOSTE D ATTO SOGGETTI IVA CESSIONI CON IVA CESSIONI ESENTI (art. 10 n. 8-ter DPR 633/72) Impresa costruttrice (o di ripristino) - che vende entro 5 anni dalla ultimazione lavori - oppure > 5 anno se nel contratto opta per l applicazione dell Iva Impresa che non si qualifica costruttrice (o di ripristino) dell unità se nel contratto ha optato per l applicazione 22% Registro:. 200 Ipotecaria:. 3% Catastale:. 1% dell IVA Qualsiasi caso diverso dalle ipotesi precedenti - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NON DI LUSSO A decorrere dal 2014, per effetto delle novità dell art. 10 Dlgs 23/2011 i requisiti per accedere all agevolazione prima casa si differenziano: ai fini dell imposta di registro rispetto all Iva (per la quale rimangono confermate le previgente condizioni) in relazione alle categorie di immobili abitativi esclusi in quanto da considerare di lusso. CONCETTO DI UNITA DI LUSSO DAL 2014 Le categorie immobiliari escluse da agevolazione: a) per l imposta di registro: sono individuate dalle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (non più alle caratteristiche individuate dal DM del 2/08/1969) b) per l Iva: rimangono confermate le condizioni previgenti e dunque il riferimento alla qualificazione di immobili di lusso disciplinata dal DM 2/08/1969. Restano immutati gli ulteriori requisiti di cui alla Nota II-bis art. 1 Tariffa I TUR (non possedendo di un altra unità abitativa nel comune, ecc.) CATEGORIA CATASTALE AGEVOLAZIONE 1 CASA IMPOSTA DI REGISTRO IVA FINO AL 2013 DAL 2014 ANTE E POST 2013 NO A/1 abitazione di tipo signorile A/2 abitazione di tipo civile A/3 abitazione di tipo economico A/4 abitazioni di tipo popolare SI SI A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare se requisiti ex A/6 abitazioni di tipo rurale DM 2/08/1969 A/7 abitazioni in villini A/8 abitazioni in ville NO A/9 castelli e palazzi di pregio NO A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi SI SI se requisiti ex DM 2/08/1969

5 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 5 / 13 LE CONFERME DELL AGENZIA DELLE ENTRATE: la CM 2/2014 procede a confermare alcune ipotesi già vigenti in precedenza in relazione all applicabilità dell agevolazione prima casa. Unità strumentali: l agevolazione non trova applicazione per gli immobili classificati in categoria catastali diverse da quelle abitative (anche se di fatto utilizzati in via promiscua; es: A/10 adibito ad ufficio e abitazione privata). Unità immobiliare in corso di costruzione: l agevolazione - si applica anche al trasferimento di immobile in corso di costruzione (anche se provvisoriamente accatastati nella categoria F) - sempreché in esito ai lavori non sia da qualificare di lusso. IMMOBILI CONTIGUI: le agevolazioni prima casa si applicano anche in caso di acquisto: - contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un unica unità abitativa - di un immobile contiguo ad altra abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa sempreché detti acquisti siano finalizzati a costituire una unica abitazione (CM 19/2001) che non risulti di lusso. DECADENZA La riforma non modifica le disposizioni relative alla decadenza dalla agevolazione. A tal fine, giova rilevare che: anche in ipotesi di decadenza le imposte ipocatastali risultano inalterate (. 50 ciascuna se è stata applicata l imposta di registro;. 200 se è stata applicata l Iva), dovendosi versare la sola differenza di imposta (di registro o di Iva) risulta più difficile decadere ai fini dell imposta di registro in seguito alla effettuazione di lavori (è certamente più facile sforare i limiti del DM 2/08/1969, essendo ben più raro il caso in cui il Comune richieda un riaccatastamento in diverse categoria catastale) DM 2/08/69: individua le unità di lusso (indipendentemente dalla classificazione catastale) in base a specifici requisiti dell unità immobiliare; a titolo di esempio, si qualificano di lusso: - artt. da 1 a 7: le unità abitative che presentano una superficie > 240 mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina), con piscina > 80 mq, ecc. - art. 8: le unità immobiliari che presentano oltre 4 delle caratteristiche indicate nella Tabella allegata al decreto: superficie > 160 mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina); presenza di più di un ascensore per scala; scala di servizio; ecc. SUCCESSIONE E DONAZIONE DELLA 1 CASA - APPLICABILE Per i trasferimenti (o atti di costituzione di diritti immobiliari) derivanti da successione o donazione: su fabbricati per i quali in capo ad almeno un beneficiario sussistano i requisiti prima casa (ai fini dell imposta di registro: deve trattarsi cioè di immobili diversi da A/1, A/8 o A/9) continuano a trovare applicazione (art. 69 c. 3 L. 342/2000): le imposte ipotecarie e catastali fisse : nella misura di. 200 ciascuna l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. N.B.: ciò in quanto non trova applicazione l imposta di registro (ma, eventualmente, l imposta di successione o donazione) e dunque non possono trovare applicazione di tipo catastali ridotte né l esenzione da imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 6 / 13 CREDITO DI IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA 1 CASA Anche in questo caso l agenzia ritiene che la previsione sia da ritenersi ancora applicabile, a prescindere dalla soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie. Meccanismo del credito (art. 7 L.448/98): spetta di un credito d imposta a favore di coloro che: dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo del bonus prima casa provvedono ad acquisire a qualsiasi titolo, entro 1 anno dall alienazione, altra abitazione non di lusso, avente i requisiti previsti per fruire dell agevolazioni. Tale credito spetta: - fino a concorrenza dell imposta di Registro/IVA dovuta per il precedente acquisto agevolato - per un ammontare non superiore all imposta di Registro/IVA dovuta per il nuovo acquisto agevolato - può essere utilizzata in compensazione in F24. Importo minimo di : l Agenzia chiarisce che: rileva anche l imposta di registro eventualmente corrisposta nella misura minima di se a seguito della compensazione, l imposta di registro dovuto risulti < 1.000, va comunque versato tale importo effettivo (e non l imposta minima di ). Acquisto di altra casa di abitazione non di lusso dubbio: secondo l Agenzia il concetto va riferito alle unità abitative diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non è chiaro se il credito spetti anche se il riacquisto avvenga con applicazione dell Iva; in tal caso: - il venditore applica l Iva 4% se l immobile ai requisiti ex DM 2/08/ ma non è chiaro se l acquirente possa vantare il credito d imposta per la differenza tra l Iva pagata al venditore e l imposta di registro/altra Iva assolta in precedenza. Esempio2 Esempio3 Il Sig. Rossi ha acquistato il 8/07/2013 un appartamento prima casa per la quale è stata applicata un imposta di registro di Nel marzo 2014 il contribuente decide di vedere l unità ed acquistare un altro immobile usufruendo sempre del bonus prima casa, per il quale risulta dovuta una imposta di registro pari a In tal caso, potendo fruire di un credito di imposta pari a. 900, l imposta di registro da corrispondere per il nuovo acquisto sarà pari a.400. Nell Esempio2 precedente si ponga ora che: - all acquisto della prima casa in data antecedente al 31/12/2013 sia stata versata un imposta di registro pari a al riacquisto del successivo immobile prima casa sia dovuta l imposta di registro pari ad. 900 (da arrotondare al minimo di.1.000). Considerato il credito d imposta di. 400 l imposta di registro da corrispondere per il nuovo acquisto sarà pari a NORME ABROGATE Come anticipato, dal 1/01/2014 risultano abrogati tutti i regimi agevolativi (con applicazione dell ipotesi ridotte) e le esenzioni ai fini dell imposta riguardante atti traslativi su immobili, anche se previste da leggi speciali. Per effetto di tali modifiche, si verifica quanto segue:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 7 / 13 IMP. REGISTRO TIPOLOGIA TRASFERIMENTO FINO DAL AL AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TUR (Note all art. 1) Immobili di interesse storico, artistico 3% Fabbricati abitativi a imprese di rivendita immobiliare che nell atto dichiarino che intendono trasferirli entro 3 anni Immobili ceduti allo stato o ad enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi 1% 168 Immobili all estero 168 Immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati (Pip e Pup) diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati Immobili ceduti a Onlus o istituzioni riordinate in aziende di servizi 1% 168 2% o 9% 9% 9% o 12% 9% o 12% 9% 9% o 12% IPOCATASTALI FINO AL DAL (*) 2% - 1% 50 2% - 1% % 50 (**) % - 1% 50 2% - 1% 50 Terreni agricoli a coltivatori diretti / IAP 8% 9% 2% - 1% 50 Terreni agricoli a coltivatori diretti / IAP / piccola proprietà contadina 1% 1% Terreni agricoli a soggetti diversi da quelli sopra 15% 12% 2% - 1% 50 AGEVOLAZIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI Immobili in piani di recupero di iniziativa privata convenzionata o pubblica a favore degli attuatori Compendio unico nei territori delle comunità montane Compendio unico in territori diversi dalle zone montane Trasferimenti a favore di giovani agricoltori Acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali Trasferimenti di immobili dello stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali o loro consorzi a favore di fondi di investimento immobiliare Piani d insediamento produttivo e per l edilizia economico popolare Trasferimenti nell ambito delle convenzioni di lottizzazione / urbanizzazione e per gli atti d obbligo Trasferimenti di immobili da comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute art. 5 L. 168/82 art. 5-bis L. 97/94 art. 5-bis L. 97/94 art. 14 L.. 441/98 art. 7 c. 4 lett. b L. n. 984/77 art. 9 c. 2 DL n. 351/01 art. 32, Dpr n. 601/ % variabile - variabile - variabile - variabile rid. 25% 12% variabile 168 variabile L. 10/ L. 10/77-12% 12% 9% o 12% 9% o 12% (*) Opera il principio di assorbimento dell imposta di bollo, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali (**) Volture eseguite nei confronti dello Stato: restano applicabili le esenzioni da ipocatastali e da altre formalità.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 8 / 13 EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI SOCIETARI Il nuovo assetto normativo esplica effetti anche in relazione: agli atti di conferimento nelle società di qualunque tipo ed oggetto negli enti diversi dalle società (compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica) aventi per oggetto esclusivo/principale l esercizio di attività commerciali o agricole di diritti di proprietà o di godimento su beni immobili agli atti di assegnazione ai soci (associati o partecipanti) di beni immobili. art. 4, lett. a), n. 1, Tariffa all. al TUR art. 4, lett. d), n. 2, Tariffa, all. al TUR la costituzione e l aumento del capitale o patrimonio, con conferimento del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili, diversi da quelli strumentali, è soggetta a registrazione in termine fisso, con applicazione delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari per gli atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti, non soggetti ad Iva, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti; per gli atti di assegnazione aventi ad oggetto beni immobili, diversi da quelli indicati alla lettera a), numero 2, del medesimo articolo trovano applicazione le aliquote proporzionali dell imposta di registro. Pertanto, in relazione a tali atti, trovano applicazione: - imposta di registro: le aliquote applicabili alla cessione (con l importo minimo di.1.000) - imposte ipotecaria e catastale: la misura fissa di altri tributi: il cd principio di assorbimento. CONFERIMENTO DI BENI STRUMENTALI Occorre distinguere tra i conferimenti soggetti ad Iva o meno. a) soggetti ad imposta di registro: resta ferma, invece, l applicazione dell imposta di registro al 4%, per gli atti di conferimento del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento: su fabbricati destinati specificamente all esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione (cd. strumentali per natura ) su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati (o pertinenze) sempreché siano ultimati entro 5 anni dal conferimento. In relazione a tali atti, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell 1%; sono inoltre dovuti l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. b) soggetti ad Iva: in caso di atti di conferimento di beni strumentali soggetti ad IVA (il conferente è una impresa) in regime sia di esenzione (art. 10 n. 8-ter) che di imponibilità (Iva 22%) trova applicazione l imposta di registro fissa di.200 e le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale rispettivamente del 3% e dell 1%; sono inoltre dovuti l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 9 / 13 PROSPETTO DI SINTESI TIPO DI ATTO IMMOBILE IMP. DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE BOLLO fabbricati abitativi 9% terreni edificabili CONFERIMENTO terreni agricoli 12% O non soggetti ASSEGNAZIONE 4% 2% 1%. 300 ad Iva AI SOCI fabbricati strumentali per natura (*) imponibili Iva o esenti % 1%. 300 (*) Incluse aree edificabili destinate ad essere utilizzate per la costruzione di tali fabbricati, a condizione che siano ultimati entro 5 anni dal conferimento. Conferimento di immobili in società UE: resta, infine, confermata la previsione in base alla quale l imposta di registro si applica in misura fissa (. 200) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell UE; in relazione a tali atti, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, in linea generale, nella misura ordinaria proporzionale del 2% ed 1%, prevista rispettivamente dagli artt. 1 e 10 della Tariffa allegata al TUIC (CM 18/2013). APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MINIMA In presenza di imposta di registro in misura proporzionale, in generale essa non può essere inferiore a Tale importo, tuttavia: rappresenta la misura minima di imposta da applicare agli atti non l imposta effettiva da versare, considerato che questa potrà essere inferiore in virtù del recupero di imposta versata: sugli acconti (es: preliminare di compravendita) tramite credito di imposta per il riacquistò della prima casa. Esempio ministeriale: compravendita di immobile prima casa, per il quale in sede di registrazione del contratto preliminare di vendita è stata corrisposta, oltre alla imposta fissa di registro, anche l imposta di registro pari ad. 800, in relazione ad un acconto-prezzo. imposta di registro proporzionale calcolata per l atto definitivo, pari ad. 900 (da arrotondare all importo minimo di.1000) imposta di registro da imputare all imposta principale pari ad. 800 imposta di registro da corrispondere in sede di registrazione del contratto definitivo: APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MINIMA IN CASO DI ATTI PLURIMI Nella premessa che a ciascuna disposizione contenuta in un atto va applicata un autonoma imposizione salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre (art. 21 TUR), l Agenzia chiarisce che va fatto riferimento alle due seguenti categorie di atti a seconda che gli stessi contengano a) più disposizioni (es: due vendite distinte) b) un unica disposizione con una pluralità di soggetti e/o oggetti (es: una vendita in comproprietà a 2 soggetti).

10 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 10 / 13 ATTO PLURIMO Se l imposta di registro proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore al minimo e per l intero atto è superiore al minimo l imposta va versata nella misura pari alla somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione. Esempio ministeriale: unico venditore che trasferisce diversi immobili a 3 diversi acquirenti. L imposta di registro proporzionale determinata in relazione a ciascun negozio risulti la seguente: - trasferimento dell immobile A nei confronti di Tizio: trasferimento dell immobile B nei confronti i Caio: trasferimento dell immobile C nei confronti di Sempromio. 850 Imposta di registro complessivamente dovuta: Imposta ipotecaria e catastale è pari complessivamente ad. 300 Non è dovuta l imposta di bollo né le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Esempio ministeriale: unico venditore che trasferisce diversi immobili a 3 diversi acquirenti. L imposta di registro proporzionale determinata in relazione a ciascun negozio risulti la seguente: - trasferimento dell immobile A nei confronti di Tizio: trasferimento dell immobile B nei confronti i Caio: trasferimento dell immobile C nei confronti di Sempronio. 300 Imposta di registro complessivamente dovuta:. 800 Imposta ipotecaria e catastale è pari complessivamente ad (adeguamento al minimo) Imposta ipotecaria e catastale è pari complessivamente ad. 300 Non è dovuta l imposta di bollo né le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. UNICA DISPOSIZIONE Se un atto contiene un unica disposizione: l imposta di registro minima va applicata una sola volta se l imposta di registro proporzionale calcolata su ciascun bene risulta inferiore al minimo di In deroga, nel caso di atti contenenti un unica disposizione avente ad oggetto diversi beni dei quali solo alcuni assoggettati alle aliquote proporzionali, il limite minimo di 1000 riguarda solo gli immobili assoggettati alle aliquote proporzionali. Esempio ministeriale: unico venditore che trasferisce al medesimo acquirente un immobile abitativo prima casa e una pertinenza per la quale non ricorrono le condizioni per fruire dell agevolazione. - l imposta di registro proporzionale del 2% dovuta per il bene immobile è pari ad l imposta di registro proporzionale del 9% per l immobile pertinenziale è pari ad. 200 L imposta di registro calcolata sull atto:. 800 L imposta di registro complessivamente dovuta sull atto (adeguamento al minimo): Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva di euro 100. Non è dovuta l imposta di bollo né le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Esempio ministeriale: atto di conferimento di un immobile abitativo, di un credito e di un fabbricato strumentale per natura. - imposta di registro 9% dovuta per il conferimento dell immobile abitativo sia pari ad imposta di registro del 4% per il conferimento del fabbricato strumentale sia pari ad imposta di registro dello 0,50% per il conferimento del credito sia pari ad. 150

11 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 11 / 13 L imposta di registro complessivamente dovuta sull atto è pari ad Le imposte ipotecaria e catastale sono pari complessivamente ad.100 per il conferimento dell immobile abitativo mentre, sono dovute, rispettivamente, nella misura proporzionale del 2% e dell 1% per il conferimento del fabbricato strumentale. E dovuta l imposta di bollo, per gli atti sottoposti a registrazione con procedure telematiche nella misura di Sono dovute le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, salvo che per le eventuali formalità relative unicamente all immobile assoggettato all imposta di registro di cui all art. 1 Tar. I TUR. Per ulteriori esempi si rimanda al testo della CM 2/2014. CASI PARTICOLARI La CM 2/2014 prosegue nel chiarire alcuni aspetti particolari in relazione all imposta di registro dal REGOLA PREZZO-VALORE Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, l Agenzia chiarisce che continua a trovare applicazione la regola cd. prezzo-valore (art. 1 c. 497 L. 266/05). In tal senso, ove: l acquirente è un soggetto privato (non anche il cedente, che può essere una impresa) il fabbricato sia abitativo e/o una sua pertinenza (sono esclusi i fabbricati non bitativi es.: uffici, i negozi, capannoni - ed i terreni, edificabili o meno) in tal caso: l acquirente può richiedere (facoltà) all'atto del rogito l Imposta di Registro ed Ipocatastali sulla base del cd. valore catastale di cui all art. 52 c. 4 TUR (non del prezzo, che sarà dichiarato in un valore più elevato) restando precluso qualsiasi potere di rettifica dell Ufficio. PERMUTA Ai sensi dell art del codice civile, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all altro. BASE IMPONIBILE: in generale, è costituita dal valore del bene che dà luogo all applicazione della maggiore imposta (art 43, co. 1, lett. b), del TUR) Nota: l imposta di registro dovuta per l atto di permuta va, dunque, calcolata in relazione a ciascun trasferimento in modo da individuare quella più elevata, a prescindere dal fatto che il maggiore importo derivi dall applicazione di una aliquota più elevata o da un maggior valore del bene. Tenuto conto che la nuova disciplina non incide sulle regole di determinazione della base imponibile, resta fermo il principio secondo cui per gli atti di permuta, l imposta di registro con le nuove aliquote stabilite (del 12, 9 o 2%): è determinata sul valore del bene che dà luogo all applicazione della maggiore imposta è dovuta in misura proporzionale Imposte ipotecaria e catastale: in relazione all atto di permuta, queste sono dovute una sola volta, nella misura fissa di. 50 ciascuna (e non più nella misura proporzionale)

12 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 12 / 13 Nota: in relazione a tale atto e alle formalità conseguenti, non sono dovuti l imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. PERMUTA DI BENI IMMOBILI Secondo l art. 40 del TUR per le operazioni permutative l imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta ad IVA. In particolare, l atto di permuta sconterà: Cessione/prestazione non soggetta IVA Trasferimento imponibile IVA l imposta di registro in misura proporzionale secondo le aliquote stabilite dall articolo 1 della Tariffa le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna l imposta di registro nella misura fissa di.200 le imposte ipo-catastale previste per tali tipologie di atti (generalmente per gli atti soggetti ad IVA le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura di.200 ciascuna, salvo per gli immobili strumentali, per i quali le imposte ipo-catastali sono dovute nella misura proporzionale rispettivamente del 3 e dell 1%). In relazione a tale atto, deve essere corrisposta l imposta di bollo. Sul punto, l Agenzia osserva che: sono dovute le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, salvo che per le formalità concernenti gli immobili assoggettati all imposta di registro proporzionale per le quali opera l esenzione prevista dall articolo 10, co. 3 del Dlgs 23/2011 che il principio dell assorbimento non opera per gli atti di trasferimento soggetti ad IVA. nel caso in cui la permuta abbia ad oggetto immobili i cui trasferimenti sono entrambi soggetti ad IVA, trova applicazione l art. 11 del DPR 633/72. Nota: sulla base della predetta disposizione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, vanno considerate come due distinte operazioni, indipendenti l una dall altra, da assoggettare entrambe ad IVA, determinata sul valore normale dei beni oggetto dei trasferimenti. nell ipotesi di permuta di beni immobili, trovano applicazione: l imposta di registro nella misura fissa di imposte ipotecarie nella misura fissa di.200 ciascuna 2 imposte catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che non si tratti di permute aventi ad oggetto beni immobili strumentali. IMMOBILI STRUMENTALI: ferma restando l applicazione dell imposta di registro nella misura fissa di.200, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale rispettivamente del 3% e dell 1% per ciascun bene immobile. Restano, inoltre, dovuti l imposta di bollo, in genere nella misura di. 230, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. DIVISIONE Gli atti di divisione sono disciplinati dall art. 34 del TUR secondo cui:

13 Redazione Fiscale Info Fisco 088/2014 Pag. 13 / 13 La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente... I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto... sono soggetti all'imposta con l aliquota stabilita per i trasferimenti.. Al riguardo, con la CM 18/2013, è stato precisato che qualora l assegnazione divisionale di beni superi (percentuale > 5%) i limiti di valore della quota di diritto spettante al condividente, ai fini dell imposta di registro, tale eccedenza costituisce vendita di beni altrimenti spettanti agli altri condividenti, a prescindere dall effettiva corresponsione del conguaglio. Pertanto, qualora l atto di divisione abbia ad oggetto un compendio immobiliare, l eventuale conguaglio, se superiore al 5% del valore della quota di diritto, va assoggettato a tassazione con le aliquote previste per gli atti immobiliari. In particolare, si avrà che: l imposta proporzionale di registro non può essere inferiore a le imposte ipotecarie e catastali, sono dovute nella misura di.50 ciascuna. Si rammenta, che per la registrazione dell atto, oltre all imposta proporzionale di registro dovuta in relazione al conguaglio (minimo.1000), se superiore all imposta proporzionale dovuta sul conguaglio è, inoltre, dovuta l imposta di registro con aliquota dell 1% (art. 3 della Tariffa, parte prima, all.tur) nella misura proporzionale effettiva, ancorché inferiore alla misura fissa di.200. In relazione all atto di divisione, sia con conguaglio che senza, quale atto di natura dichiarativa sono, inoltre, dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di.200 ciascuna. Nota: l imposta ipotecaria nella misura fissa di. 200, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, tributi connessi alla esecuzione degli adempimenti pubblicitari, vanno versati in relazione alla richiesta delle formalità di trascrizione (ovvero di trascrizione con efficacia di voltura) o di voltura dell atto. EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI GIUDIZIARI Anche agli atti dell autorità giudiziaria che comportano: il trasferimento della proprietà di beni immobili la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento, o ne accertino l acquisto per usucapione a decorrere dal 2014, è applicabile: l imposta di registro con le aliquote del 9, 2 o 12% per un importo minimo di le imposte ipo-catastale nella misura di. 50 il cd principio di assorbimento Ai fini dell applicazione dell aliquota del 2 % per le agevolazioni prima casa, si precisa che tali agevolazioni spettano, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis all articolo 1, con riferimento alle case di abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. TIPOLOGIA DI IMPOSTA IMPOSTA DOVUTA Imposta di registro 9, 2 o 12% se terreni agricoli (minimo di. 1000) Imposta ipotecaria. 50 Imposta catastale. 50

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