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1 Imposta di registro Il D.P.R. n. 131 del 1986, Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, disciplina in maniera organica e specifica l'imposta di registro. In via generale, ai fini dell'imposta di registro, si applicano alle cooperative tutte le disposizioni riguardanti le regole che presiedono agli obblighi di registrazione (termini, competenza, soggetti passivi, ecc.). Oggetto dell'imposta sono gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione nella misura indicata nella Tariffa allegata al n Gli atti possono essere soggetti a registrazione: - in termine fisso quando è stabilito un termine perentorio alla registrazione a partire dalla data di formazione dell'atto (atti indicati nella parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986); - in caso d'uso quando l'utilizzazione del documento avviene in sede amministrativa o per conseguire il riconoscimento di un diritto da parte della Pubblica Amministrazione (atti indicati nella parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986); - volontariamente quando la registrazione avviene su libera iniziativa delle parti (atti indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986). La registrazione degli atti in termine fisso deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto (60 giorni se l'atto è formato all'estero). L'imposta può applicarsi con aliquote proporzionali al valore dei beni ed ai diritti trasferiti ovvero in misura fissa. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, che non sempre coincidono con i soggetti obbligati alla registrazione, sono: 1) le parti contraenti per le scritture private non autenticate e per gli atti formati all'estero; 2) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari e delegati dalla Pubblica Amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati; 3) i cancellieri e i segretari per gli atti alla cui formazione hanno partecipato; 4) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza per gli atti dei quali deve essere richiesta la registrazione d'ufficio. Allo scopo di evitare una doppia imposizione sul medesimo negozio, l'art. 5, c. 2 del 131, sancisce il c.d. principio di alternatività dell'applicazione dell'imposta di registro rispetto all'iva: gli atti già sottoposti ad Iva scontano l'imposta di registro in misura fissa e solo in caso d'uso. Agevolazioni Il D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha comportato rilevanti modifiche agli obblighi fiscali delle cooperative relativamente alla registrazione di: a) atti costitutivi e modificativi; b) scritture private autenticate o non autenticate; c) denunce presentate.

2 Con tale disposizione sono state definitivamente abrogate le agevolazioni che consentivano a talune cooperative la registrazione di tutti gli atti soggetti, previsti negli statuti, col pagamento della tassa fissa minima. L'art. 9 della Tabella allegata al n. 131, come modificato dall'art. 66, c. 6 del 331, stabilisce che tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione rientrano quelli "propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della Tariffa parte I, diversi da quelli ivi indicati, nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso". Gli aumenti di capitale sociale e le variazioni del numero dei soci non rappresentano modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle cooperative. Pertanto, per tali atti, a norma del citato art. 9 della Tabella, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa. L'art. 66, comma 6-bis del 331 stabilisce che alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. n del 1947 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione si applica la seguente disciplina in materia di imposta di registro: - gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; - gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. L'art. 22 del D.Lgs n. 460 del 1997 ha disposto particolari agevolazioni, in merito all'imposta di registro, per le cooperative che si qualificano come Onlus e per le cooperative sociali che, ai sensi del comma 8 dell art. 10 del 460 sono considerate "ex lege" Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità. Imposta di bollo L'art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che l'imposta di bollo si applica agli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa annessa al decreto. L'imposta è dovuta fin dall'origine, per gli atti indicati nella parte prima della tariffa o solo in caso d'uso, per quelli indicati nella parte seconda. Atti soggetti all'imposta sin dall'origine: - atti rogati, ricevuti o autorizzati, certificati e copie rilasciate da notai; - cambiali, assegni bancari e circolari; - contratti di borsa; - atti e contratti stipulati tra soggetti privati; - certificati anagrafici; - libri ed atti delle società, scritture contabili obbligatorie; - libretti di risparmio al portatore; - fatture, note, conti ed estratti conti;

3 - ricevute, lettere e ricevute di accreditamento; - note di pegno, delegazioni, ordini di derrate, titoli di credito trasferibili; - atti relativi a procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Atti soggetti all'imposta solo in caso d'uso: - atti soggetti all'imposta di registro; - rendiconti periodici di tutori, curatori e amministratori giudiziali; - ricevute per versamento di somme e valori depositati presso Pubbliche Amministrazioni; - atti e documenti di accompagnamento merci. Ai sensi dell'art. 2 del 642 si ha caso d'uso quando gli atti, documenti e registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta: a) tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni di legge in materia, ovvero li enunciano o li allegano ad altri documenti; b) tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto a bollo fin dall'origine. L'imposta può essere applicata in misura fissa ovvero in modo proporzionale secondo una percentuale costante, tenuto conto del valore dichiarato nell'atto. L'imposta può essere assolta in modo alternativo tra i seguenti sistemi: - ordinario: utilizzando l'apposita carta filigranata e bollata; - straordinario: mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone; - virtuale: pagando l'imposta direttamente all'ufficio del Registro o presso altri Uffici autorizzati o con versamento su conto corrente postale. Esenzioni La Tabella B allegata al 642 individua gli atti, documenti e registri esenti da bollo in modo assoluto. A differenza di quelli soggetti ad imposta in caso d'uso, gli stessi non scontano il tributo neppure se presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Atti esenti in modo assoluto dall'imposta: - atti e documenti che scontano l'iva; - atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte; - atti legislativi ed amministrativi dello Stato o dei suoi organi periferici; - azioni, obbligazioni, libretti al risparmio postali e buoni emessi dal Tesoro; - atti e documenti relativi alla scuola dell'obbligo; - atti e documenti relativi alle assicurazioni sociali e agli assegni familiari. In particolare, per le cooperative, l'art. 19 della citata Tabella allegata al 642 prevede l'esenzione dall'imposta degli atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, nonché degli atti di recesso ed ammissione dei soci. Le copie degli atti costitutivi e modificativi delle cooperative e loro consorzi dichiarate conformi all'originale sono anch'esse esenti dall'imposta di bollo solo quando sono destinate agli adempimenti strettamente connessi alla costituzione e alla modificazione dell'ente cooperativistico.

4 L'art. 66, c. 6-bis del 331, convertito dalla legge n. 427/1993, stabilisce che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità dell'art. 26 del 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto per gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali. In base all'art. 27-bis della Tabella B allegata al 642, inserito dall'art. 17 del 460, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste da cooperative che si qualificano come Onlus o da cooperative sociali che sono Onlus ai sensi di legge. Imposte ipotecaria e catastale Il D.Lgs n. 347/90 contiene il Testo Unico in materia di imposte ipotecaria e catastale. Costituiscono oggetto dell'imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari. La tassazione può essere in misura proporzionale o in misura fissa, secondo quanto previsto dalla Tariffa allegata al decreto. Determinazione della base imponibile : - per le trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro; - per le iscrizioni e rinnovazioni e relative annotazioni è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori; - per le annotazioni per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro. L'imposta catastale ha invece quale presupposto d'imposta la stipulazione di un atto da cui consegue l'esecuzione di volture catastali: il tributo, quindi, si applica in occasione del trasferimento di quei beni iscritti nei registri catastali. L'art. 10 del 347 stabilisce, quale misura dell'imposta catastale, il 10 per mille sul valore dei beni immobili o diritti reali immobiliari, quantificato secondo le medesime modalità previste per l'imposta di registro. Gli atti che non costituiscono o trasferiscono diritti reali immobiliari, gli atti soggetti ad Iva, le fusioni, i conferimenti d'azienda sono soggetti ad imposta in misura fissa (euro 129,11). Obbligati al pagamento sono i soggetti che richiedono la formalità e le volture, ipubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità. Nel caso di iscrizione e rinnovazione sono altresì solidalmente obbligati i debitori contro i quali è iscritta o rinnovata l'ipoteca.

5 Il 347 non prevede particolari agevolazioni per le società cooperative; pertanto è necessario fare riferimento all'art. 24 del D.P.R. n. 635/72, in base al quale alle cooperative edilizie si applica una riduzione di un quarto dell'imposta ipotecaria nonché di quella catastale. Si osserva, tuttavia, che le agevolazioni in parola sono subordinate all'esistenza in capo alle cooperative che richiedono tali benefici dei requisiti di mutualità e dell'iscrizione presso i registri prefettizi, ovvero nello schedario generale della cooperazione. Ici Con il D.Lgs. n. 504 del 1992 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (Ici) che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, fatte salve le esenzioni soggettive ed oggettive stabilite dalla legge. A norma dell'art. 2 del 504, ai fini dell'applicazione dell'imposta: - per fabbricato si deve intendere l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del medesimo l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; - per area fabbricabile si deve intendere l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; - per terreno agricolo si deve intendere il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art c.c.. L'art. 3 del 504 (come sostituito con effetto dal 1 gennaio 1998 dall'art. 58, c. 1, lett. a) del 446 del 1997) dispone che il tributo è dovuto dal proprietario dell'immobile oppure dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie eventualmente esistente sull'immobile stesso. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Non rientrano nel campo di applicazione del tributo i terreni non edificabili sui quali sono esercitate in forma non imprenditoriale le attività agricole o non sia esercitata alcuna attività. Ai fini Ici il socio della cooperativa edilizia di abitazione a proprietà divisa ha sull'alloggio assegnato, anche provvisoriamente, un diritto che viene assimilato al diritto reale di abitazione. Il socio assegnatario, pertanto, assume la qualifica di soggetto passivo ai fini del versamento dell'imposta dovuta sull'immobile. Nel caso invece di cooperativa a proprietà indivisa, è la cooperativa, in quanto titolare del diritto di proprietà sul fabbricato, il soggetto tenuto al versamento dell'imposta. Calcolo dell'imposta L'imposta è commisurata assumendo come base imponibile il valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/86, al quale viene applicata un'aliquota fissa stabilita da ciascun Comune. Il calcolo dell'ici relativa ai beni immobili iscritti in catasto avviene moltiplicando la rendita per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

6 Per quanto riguarda i fabbricati strumentali posseduti da imprese e sprovvisti di rendita catastale, l'art. 5 del 504 stabilisce una particolare regola di calcolo che fa riferimento al costo di acquisizione del bene. La base imponibile si ricava dal valore contabile del bene al lordo delle quote di ammortamento, attualizzato mediante i coefficienti indicati nel predetto articolo, aggiornati periodicamente con decreto. In caso di locazione finanziaria l'imponibile può essere determinato: a) in base alla rendita proposta al momento della relativa denuncia al catasto; b) in base al valore contabile risultante dalle scritture del locatore. Se il locatario opta per la prima soluzione, sarà soggetto a pagare una differenza d'imposta in conseguenza alla definitiva attribuzione della rendita catastale, con l'eventuale maggiorazione del 20 per cento nel caso in cui la rendita proposta, aumentata del 30 per cento, sia inferiore a quella definitiva. Qualora, invece, il locatario opti per la seconda soluzione, il locatore è tenuto a fornire i dati contabili necessari per l'applicazione dell'imposta. Nel caso di fabbricati in fase di costruzione, la base imponibile è costituita solamente dal valore del terreno, mentre il valore del fabbricato è rilevante solo a costruzione ultimata. Si ricorda che in base alle previsioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le rendite catastali devono essere rivalutate del 5 per cento anche ai fini Ici, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo. Si segnala che con il D.M. 6 giugno 2002, n. 159, sono state stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale. Come chiarito dalla C.M. 19 settembre 2002, n. 7, le disposizioni interessano i Comuni che avevano presentato ricorso, con esito favorevole, a norma dell'art. 49, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n L'aliquota dell'imposta, che può variare tra il 4 ed il 7 per mille, è determinata annualmente sulla base di una delibera adottata dalla giunta comunale ed è unica per tutte le tipologie di immobili. L'aliquota, tuttavia, può essere diversificata, entro i predetti limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere, inoltre, determinata in misura agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro. L'imposta è dovuta su base annua facendo riferimento alla reale situazione di possesso nell'anno in corso. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate: - la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; - la seconda deve essere versata tra il 1 e il 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in unica soluzione annuale, entro il 30 giugno. Dichiarazione La dichiarazione Ici deve essere presentata al Comune nel quale si trovano gli immobili (a meno che il Comune non abbia previsto l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 59, c. 1 del 446/97) ed ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi; la dichiarazione deve,

7 infatti, essere ripresentata solamente quando si verifichi una variazione dei dati ed elementi dichiarati tali da comportare variazioni sull'ammontare dell'imposta dovuta. Per i soggetti Ires (Irpeg) con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione annuale deve riferirsi all'esercizio che comprende il 31 dicembre precedente. Costituiscono, in particolare, variazioni delle caratteristiche degli immobili che danno origine ad obbligo di dichiarazione: - il trasferimento; - l'estinzione o la costituzione di un diritto reale di godimento; - l'acquisto o la perdita dei requisiti per beneficiare di esenzioni o esclusioni dall'imposta; - le variazioni delle caratteristiche dell'immobile tali da modificare la rendita attribuita. Agevolazioni L'art. 7 del 504 prevedono regimi particolari di esenzione e agevolazione. Fabbricati inagibili I fabbricati inagibili o inabitabili sono soggetti ad un'imposta ridotta del 50 per cento per il periodo dell'anno nel quale si è verificata tale condizione. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, la rendita viene determinata applicando le tariffe d'estimo più basse tra quelle previste nella zona censuaria nella quale si trova il fabbricato.

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