La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio

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1 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina aprile luglio 2010 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

2 LA PREVENZIONE INCENDI La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. (art.13 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )

3 LA PREVENZIONE INCENDI Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (Art. 15)

4 LA PREVENZIONE INCENDI Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; (prevenzione propriamente detta) b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. (protezione)

5 LA PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE INCENDI Prevenzione incendi propriamente detta PROTEZIONE misure precauzionali di esercizio

6 LA PREVENZIONE INCENDI Sia le misure di prevenzione che di protezione tendono ad ottenere un duplice scopo: assicurare l incolumità delle persone ridurre al minimo le perdite materiali. E ovvio come l obiettivo prevalente (primario) da conseguire sia la salvezza delle persone.

7 Protezione attiva La protezione attiva persegue lo scopo di abbassare la frequenza degli incendi di severità superiore ad una certa soglia a mezzo prevalentemente di una loro rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del loro sviluppo.

8 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE INCENDI (propriamente detta) Finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio: Utilizzazione di materiali incombustibili Ventilazione permanente dei locali Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, ecc.) Installazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla Segnaletica di sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nell ambiente di lavoro

9 Riconosciuto che non può assicurarsi l eliminazione delle probabilità che un incendio si verifichi (frequenza di accadimento, per quanto piccola, mai nulla), si fa ricorso alle misure di protezione, atte a limitare le conseguenze dannose dell evento e che si usano distinguere in: PROTEZIONE PASSIVA (non c è bisogno di intervento) PROTEZIONE ATTIVA (c è bisogno di intervento)

10 Protezione passiva La protezione passiva persegue lo scopo di contenere i danni alle strutture entro limiti riferibili ad una soglia di severità degli incendi, correlata al sistema potenziale di combustione, e di evitare e limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione. E esprimibile in termini di comportamento al fuoco delle strutture, di isolamento, di compartimentazione e sezionamento dell edificio, di interposizione di specifiche distanze di sicurezza dagli elementi pericolosi, di sistemi di ventilazione e rimozione dei prodotti della combustione.

11 LA PREVENZIONE INCENDI - misure di PROTEZIONE PASSIVA, consistenti tra l altro in una razionale scelta dell area ove ubicare i fabbricati, nell uso corretto di strutture e materiali, nell interposizione di ostacoli e distanziamenti fra le aree a rischio d incendio e le persone o le cose che possono essere coinvolte. - misure di PROTEZIONE ATTIVA, consistenti tra l altro in: misure gestionali, addestramento del personale (informazione e formazione), piani di emergenza e scelta degli impianti di protezione.

12 Sicurezza equivalente Dalla valutazione di questi parametri, di natura probabilistica, emerge la possibilità di individuare le situazioni che richiedono l applicazione di un particolare sistema o la combinazione di essi (sicurezza equivalente).

13 PREVENZIONE INCENDI Obiettivo: conseguire la sicurezza contro gli incendi COME? RIDUCENDO LE OCCASIONI DI INCENDIO Misure Preventive CONTENENDO LE CONSEGUENZE Misure protettive FREQUENZA MAGNITUDO definizione di rischio tecnico RISCHIO = Frequenza x Magnitudo R = F x M SICUREZZA EQUIVALENTE

14 PREVENZIONE INCENDI PREVENZIONE PROPRIAMENTE DETTA PROTEZIONE MISURE PRECAUZIONALI D ESERCIZIO ATTIVA PASSIVA

15 MISURE PRECAUZIONALI PER PREVENIRE GLI INCENDI l obiettivo principale dell adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere, attraverso una corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile attraverso misure di prevenzione e di protezione. Analisi delle cause di incendio più comuni Informazione e Formazione antincendio Controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature Manutenzione ordinaria e straordinaria

16 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art Prevenzione incendi 1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

17 Evoluzione nel tempo della P.I. Nell applicazione delle misure di protezione, la filosofia predominante in passato nella normativa italiana, è stata quella di dare maggior credito alle misure passive rispetto a quelle attive. Invece con l affermarsi della filosofia del D. Lgs. 626 (attualmente D.Lgs. 81), le misure di protezione attiva, che vedevano in maniera più diretta il coinvolgimento dell azione dell uomo, hanno assunto pari dignità. Tuttavia i criteri di scelta dell aliquota dell uno o dell altro sistema, nella pratica, sono basati generalmente su considerazioni e valutazioni qualitative, dipendenti dalle caratteristiche delle situazioni da esaminare. Per il conseguimento del livello ottimale di protezione, la scelta del sistema passivo o del sistema attivo o della combinazione di entrambi, deve essere guidata da criteri basati sull analisi dei rischi e sulla valutazione dei costi e dei danni presunti.

18 LA PREVENZIONE INCENDI Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art Prevenzione incendi 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 3. i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

19 LA PREVENZIONE INCENDI Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art Prevenzione incendi a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

20 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Art Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

21 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Art Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

22 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE Art Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti.., il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze.

23 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

24 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

25 LA PREVENZIONE INCENDI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 2. Ai fini delle designazioni, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita produttiva.

26 LA PREVENZIONE INCENDI La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

27 LA PREVENZIONE INCENDI La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Corpo nazionale VV.F. (art.14 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )

28 LA PREVENZIONE INCENDI (art.14 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ) - Le attività di prevenzione incendi sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

29 LA PREVENZIONE INCENDI d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

30 LA PREVENZIONE INCENDI f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'unione europea o le organizzazioni internazionali; g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi.

31 CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO Il rischio di ogni evento incidentale è definito dalla funzione: Rischio = Frequenza x Magnitudo dove: La frequenza è la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo La magnitudo è l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento Frequenza Elevata Medio Alta Medio Bassa Protezione Area di rischio inaccettabile Prevenzione possibilità di controllare e gestire il rischio di incendio attraverso l adozione di misure di tipo preventivo o di tipo protettivo tendenti a ridurre rispettivamente la frequenza e la magnitudo Bassissima Magnitudo Trascurabile Modesta Notevole Ingente N.B.: Si noti che NON ESISTE UN AREA DI RISCHIO NULLO.

32 LA PREVENZIONE INCENDI Art Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

33 LA PREVENZIONE INCENDI Art Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.

34 COMPORTAMENTO AL FUOCO Il comportamento al fuoco è costituito dall insieme delle trasformazioni chimiche e fisiche che si verificano nei materiali comunque interessati dagli effetti dell incendio. Nel comportamento al fuoco si distinguono due differenti connotazioni: la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco.

35 PROTEZIONE PASSIVA (non c è bisogno di intervento) L insieme di misure di protezione che non richiedono l azione dell uomo o di un impianto; ad esempio: barriere antincendio (isolamento dell edificio, muri tagliafuoco, ecc. distanze di sicurezza e di protezione sistemi di ventilazione naturale materiali classificati per la reazione al fuoco strutture resistenti al fuoco e commisurate ai carichi d incendio

36 La sicurezza in caso d'incendio La Commissione della Comunità Europea, nell'ambito della Direttiva sui Prodotti da Costruzione (CPD 89/106 CE), recepita in Italia con il DPR n.246 ha stabilito il concetto di Sicurezza in caso di Incendio (requisito essenziale n.2)

37 Direttiva 89/106/CEE prodotti da costruzione Requisito essenziale n.2: Sicurezza in caso di incendio L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: - la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; -la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; - la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; - gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti; - sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

38 Le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che nel caso di sviluppo di un incendio: La capacità portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo

39 Le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che nel caso di sviluppo di un incendio: La produzione e la propagazione di fiamme e di fumi sia limitata

40 Le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che nel caso di sviluppo di un incendio: La propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine sia limitata.

41 Le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che nel caso di sviluppo di un incendio: Gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo

42 Le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che nel caso di sviluppo di un incendio: La sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione

43 Periodicamente la Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea riporta l elenco aggiornato delle norme armonizzate (norme tecniche prodotte dagli organismi europei di normazione su mandato della Commissione) relative alla Direttiva CPD in materia di Prodotti da Costruzione.

44 Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea Per il singolo prodotto da costruzione riporta: i requisiti essenziali applicabili; le caratteristiche dei prodotti ; le procedure di valutazione di conformità che il fabbricante deve seguire per garantire la conformità del prodotto ai requisiti applicabili; l impiego previsto dei prodotti. Sulla Gazzetta sono anche riportati i periodi di coesistenza con le vecchie norme, dopo il quale entra in vigore l obbligo di marcare i prodotti.

45 La protezione attiva antincendio Squadre aziendali di pronto intervento i presidi antincendio: gli estintori la rete idranti la rete naspi gli impianti sprinkler gli impianti a schiuma gli impianti a saturazione d ambiente gli impianti automatici rilevazione incendi gli impianti E.F.C.

46 LA PROTEZIONE ATTIVA Rivalutazione in Italia con le norme emanate negli anni 90 Attuale orientamento del mondo della sicurezza antincendio a promuovere, migliorare e diffondere la cultura della gestione delle attività umane attraverso la conoscenza e realizzazione di impianti di protezione attiva affidabili ed efficaci in caso di emergenza (Approccio ingegneristico della sicurezza antincendio: DM )

47 LA PROTEZIONE ATTIVA Consente un reale progresso sia per la sicurezza primaria (incolumità delle persone) che secondaria (preservazione dei beni) Può assicurare le seguenti funzioni: rivelazione tempestiva dell incendio controllo del fenomeno superamento dell emergenza (estinzione)

48 La protezione attiva antincendio 1) La rilevazione d incendio. Per rilevazione di incendio s intende il processo in base al quale l evento incendio viene portato a conoscenza di qualcuno o qualcosa che può intervenire sull incendio avviando un azione di controllo.

49 La protezione attiva antincendio 2) Il controllo dell incendio Per controllo dell incendio s intende l intervento che riesce a mantenere l incendio stesso in uno stato di non sviluppo o comunque di limitate dimensioni, tale da poter essere facilmente attaccato ed estinto dalle squadre di emergenza successivamente intervenute.

50 La protezione attiva antincendio 3) L estinzione dell incendio Per estinzione si intende il completo e definitivo spegnimento non solo delle fiamme, che sono la parte più evidente del fenomeno incendio, ma anche delle braci.

51 INFLUENZA DELLE MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

52 Approccio basato sul Monitoraggio ed estinzione Tale approccio è utile soprattutto quando non sono realizzate adeguate compartimentazioni e nei casi di ridotti carichi di incendio e di disponibilità sicura di squadre di pronto intervento.

53 LA PROTEZIONE ATTIVA Costituisce in molti casi l unica misura di sicurezza attuabile,quando il patrimonio edilizio esistente non consente significativi miglioramenti in materia di protezione passiva: strutture vetuste e vincoli di tutela carenze progettuali e realizzative non modificabili distanze di sicurezza non modificabili e assenza di vie di fuga protette (centri storici)

54 Direttiva 89/106/CEE Costruzione (CPD) LA PROTEZIONE ATTIVA Prodotti da Gli impianti antincendio, tranne gli estintori Direttiva Recipienti a Pressione (PED) 97/23/CEE Gli estintori

55 Il miglior progetto di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell ambiente se non vengono applicate e tenute nella giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI D ESERCIZIO PREVENZIONE INCENDI Prevenzione propriamente detta Protezione Misure gestionali Protezione attiva Protezione passiva In condizioni ordinarie In caso di emergenza

56 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO Ai fini del D.M. 10 marzo 1998 si definisce: - PERICOLO DI INCENDIO: : proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; - RISCHIO DI INCENDIO: : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

57 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO Deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Comprendono: - la prevenzione dei rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico - organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

58 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui.

59 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione del rischio di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

60 CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio). b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio residuo di incendio; e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio

61 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO I luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

62 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO I luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata

63 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO I luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

64 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a m 2

65 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a m 2 ; h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m 2 e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

66 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

67 LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

68 Valutazione del rischio di incendio Da cosa dipende? Da quali variabili? MATERIALI : tipologia, quantità e stato dei combustibili INNESCO: operazioni,apparecchiature e perizia nell utilizzo AMBIENTE:propagazione,compartimentazione,dimensioni,aerazione RILEVAZIONE:in relazione al tempo per un efficace intervento AFFOLLAMENTO:massimo ipotizzabile, planimetria,vie d esodo ESODO:conoscenza,autonomia e stato di veglia - segnalazione vie VALORE:economico,culturale e sociale del manufatto e contenuto PROTEZIONE:presenza,efficienza,affidabilità ed efficacia di impianti e procedure per l estinzione dell incendio

69 Valutazione del rischio di incendio Si propone un nuovo metodo Il metodo è costituito da otto fasi (pari al numero delle variabili ) Ogni variabile può assumere uno dei seguenti tre valori: ELEVATO - MEDIO - BASSO Combinando linearmente i valori delle seguenti coppie: 1 fase: MATERIALI e INNESCO determinano la PROBABILITA 2 fase: AMBIENTE e RILEVAZIONE PROPAGAZIONE 3 fase: Combinando il risultato delle fasi 1e2 si ha IL LIVELLO DI INCENDIO 4 fase: AFFOLLAMENTO e ESODO determina RISCHIO A PERSONE IN CASO DI... 5 fase:valore e PROTEZIONE determinano RISCHIO PER I BENI IN CASO DI 6 fase:combinando il risultato delle fasi 3 e 4 si ha: RISCHIO GLOBALE A PERSONE 7 fase:combinando il risultato delle fasi 3 e 5 si ha: RISCHIO GLOBALE A BENI 8 fase:combinando le fasi 6 e 7 si ha: RISCHIO DI INCENDIO

70 grazie per la gentile attenzione!!! Dott. Ing. Cristina D ANGELO Comandante Provinciale VVF Latina

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