SE VUOI ASSUMERE UNA ASSISTENTE FAMILIARE PER TE O PER UN FAMILIARE.

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1 IMPEGNATIVA DEL NUOVO DATORE DI LAVORO SE VUOI ASSUMERE UNA ASSISTENTE FAMILIARE PER TE O PER UN FAMILIARE. per mancato perfezionamento procedura di regolarizzazione Il Commissariato del governo per la provincia di Trento ha predisposto, in seguito ad una recente nota del Ministero dell'interno, dei nuovi moduli per quei datori di lavoro che intendono subentrare al contratto per la regolarizzazione di un lavoratore straniero che a causa del "mancato 1. SE VUOI ASSUMERE UNA LAVORATRICE STRANIERA CONTROLLA CHE la lavoratrice abbia la carta di soggiorno o un permesso di soggiorno che autorizza a svolgere attività lavorativa: un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, o di famiglia o per attesa occupazione o per motivi umanitari o per studio. ATTENZIONE: non può essere impiegata la lavoratrice straniera priva di permesso di soggiorno valido o in possesso di un permesso che non autorizza al lavoro (ad esempio, un permesso per turismo): la violazione di questa disposizione costituisce un reato punito con l arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l ammenda di RICORDATI CHE PER INSTAURARE UN REGOLARE RAPPORTO DI LAVORO DEVI stipulare un contratto in forma scritta; assolvere alcuni necessari adempimenti previsti dalle leggi; rispettare gli obblighi contrattuali (orario; retribuzione e 13 a ; riposi, festività e ferie; malattia ed infortunio; cessazione del rapporto di lavoro e Trattamento di Fine Rapporto di lavoro ) e previdenziali: ricordiamo che alle badanti è applicato il contratto collettivo di lavoro domestico. 3. ALCUNI ADEMPIMENTI, UN PO COMPLICATI, SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI PUOI RIVOLGERTI AL CAAF CGIL LE COSE DA FARE 1. STIPULARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO. Il contratto di lavoro della lavoratrice domestica deve essere stipulato su un apposito modulo (vedi «modulo contratto di soggiorno»), sottoscritto dal datore di lavoro e dalla lavoratrice. ATTENZIONE: in Trentino non è stato ancora istituito lo Sportello unico per l Immigrazione e, pertanto, il contratto di soggiorno non deve essere depositato presso alcun ufficio, ma solo conservato dagli interessati. 2. COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L IMPIEGO. Il datore di lavoro deve comunicare l instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego il giorno precedente all inizio dell attività. Allo stesso modo si devono comunicare la cessazione e la trasformazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni. 3. COMUNICAZIONE ALL INAIL. 24 ore dall assunzione deve essere presentata la comunicazione all INAIL consegnado l apposito modulo (vedi «modulo denuncia Inail») o telefonando al numero verde o mediante posta elettronica indirizzata a DNA@inail.it, oppure, per i lavoratori non comunitari, a dnaimmigrati@inail.it). 4. DENUNCIA DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL INPS. Il rapporto di lavoro deve essere denunciato all INPS su apposito modulo (vedi «modulo denuncia all INPS»), entro i termini previsti: la denuncia può essere presentata direttamente o per posta agli uffici dell INPS (possibile anche la denuncia per via telematica sul sito cliccando sulla voce servizi online per il cittadino, o telefonando al numero di InpsInforma). 5. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. Trimestralmente, entro i termini stabiliti, devono essere versati i contributi tramite il bollettino rilasciato dall INPS

2 Assunzioni 1 genn. 31 marzo TERMINI PER LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE Assunzioni Assunzioni 1 aprile 1 luglio 30 giugno 30 settembre Assunzioni 1 ottobre 31 dicembre 10 aprile 10 luglio 10 ottobre 10 gennaio Puoi trovare moduli ed informazioni in tutte le sedi dello SPI CGIL ed anche la necessaria assistenza nelle sedi del CAAF CGIL. QUANDO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Naturalmente per costituire un rapporto di lavoro regolare si devono versare all INPS, trimestralmente i contributi previsti Se l orario settimanale supera le 25 ore i contributi si pagano in cifra fissa, indipendentemente dall importo della retribuzione corrisposta alla lavoratrice. Attualmente, per ogni ora si deve versare un contributo di 0,92 (questo è l importo in vigore fino al 31 dicembre 2007), di cui 0,22 è a carico della lavoratrice e viene trattenuto sulla retribuzione. Il versamento deve essere effettuato per trimestre, tramite conto corrente postale ed entro questi precisi termini: TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre genn.-feb..-mar. apr.-magg.-giu. lugl.-ago.-sett. ott.-nov.-dic. 10 aprile 10 luglio 10 ottobre 10 gennaio In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione. Retribuzione oraria effettiva LAVORO DOMESTICO - CONTRIBUTI INPS (in euro) 1 genn dic Totale contributo orario quota del contributo totale a carico del lavoratore FINO A 24 ORE SETTIMANALI fino a 6,83 1,27 0,30 da 6,83 a 8,34 1,43 0,34 oltre 8,34 1,75 0,42 ORARIO DI LAVORO SUPERIORE 0,92 0,22 A 24 ORE SETTIMANALI Nella tabella sono indicati i contributi comprensivi della quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari). Leggermente inferiori sono i contributi senza la quota CUAF, dovuti quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3 grado e convive con il datore. Il contributo è riferito alla retribuzione oraria effettiva che comprende: 1. la retribuzione concordata; 2. l indennità giornaliera di vitto e alloggio (4,467 : 1,559 per il pranzo o la colazione; 1,559 per la cena; 1,349 per l alloggio) nel caso che questa sia dovuta; 3. la quota della tredicesima. I contributi devono essere pagati per tutti i giorni comunque retribuiti: non si tiene conto, quindi, solo dei giorni lavorati, ma anche di quelli pagati per ferie, malattia, festività, ecc.. Se l orario di lavoro è superiore a 24 ore settimanali il contributo dovuto è fisso, qualunque sia la retribuzione del lavoratore. Le ore devono essere prestate presso un unico datore. Il datore versa all INPS l intero importo del contributo, trattenendo dalla busta paga la quota a carico del lavoratore. I contributi devono essere versati all INPS entro 10 giorni del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare e, quindi, entro il 10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio. 2

3 NEL PROSPETTO PAGA PRECISARE SEPARATAMENTE LE VOCI DELLA RETRIBUZIONE Insieme al pagamento della retribuzione il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga (vedi «modello prospetto paga»), anche molto semplice, in cui indicare separatamente le varie voci del salario: la retribuzione ordinaria; l eventuale superminimo; l indennità di vitto e alloggio quando è dovuta; le ore di straordinario e le festività; la tredicesima mensilità ed il TFR, quando è dovuto. Il prospetto deve essere compilato in duplice copia: una, firmata dal datore, e l altra per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro. Può sembrare una incombenza fastidiosa, ma la compilazione del prospetto paga è estremamente utile per evitare incomprensioni e tensioni. E importante ricordare anche che alla lavoratrice convivente spetta il vitto e l alloggio: se non ne usufruisce per ferie, per congedo matrimoniale, ecc., deve essere pagata un indennità sostitutiva, per il 2006 pari a 4,467 al giorno (1,559 per il pranzo o la colazione; 1,559 per la cena; 1,349 per l alloggio). Quando è dovuta, inoltre, l indennità deve essere sommata alla retribuzione per calcolare la tredicesima, il TFR e i contributi da versare. QUANDO PAGARE LA TREDICESIMA MENSILITÀ ED IL TFR Normalmente le lavoratrici straniere chiedono che nella retribuzione mensile siano compresi anche i ratei della 13 a e del TFR (Trattamento di fine rapporto) Ti ricordiamo che in base al CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro): 1. la 13 a va pagata in in occasione del Natale ; 2. il TFR deve essere pagato, appunto, a fine rapporto. Una clausola del CCNL prevede che, su richiesta della lavoratrice, il TFR possa essere pagato per non più di una volta l'anno e nella misura massima del 70% di quanto fino ad allora maturato. SE SI INTENDE CHIUDERE IL RAPPORTO DI LAVORO Sia il datore di lavoro che la lavoratrice possono far cessare il rapporto di lavoro senza particolari procedure, dando una comunicazione scritta e con il solo obbligo di rispettare il periodo di preavviso, altrimenti si deve pagare un indennità di mancato preavviso. orario inferiore a 25 ore settimanali orario eguale o superiore a 25 ore settimanali PERIODO DI PREAVVISO superiore fino a 2 anni a 2 anni presso lo stesso datore 8 giorni 15 giorni fino a 5 anni oltre 5 anni 15 giorni 30 giorni In caso di dimissioni della lavoratrice la durata del preavviso è ridotta del 50%. E importante considerare anche quanto dice l art.21 del CCNL: le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. La lettera di contestazione dell assenza ingiustificata e quella dell eventuale licenziamento devono essere inviate all indirizzo indicato nella lettera di assunzione. PER IL DATORE NESSUN OBBLIGO VERSO IL FISCO, MA NATURALMENTE LA LAVORATRICE DEVE PAGARE LE IMPOSTE. I BENEFICI FISCALI. Il datore di lavoro della badante non è sostituto di imposta, per cui non ha alcun obbligo fiscale: dovrà solo rilasciare un a dichiarazione sostitutiva del C.U.D.(vedi «modello dichiarazione sostitutiva del C.U.D.»), ossia un prospetto riepilogativo dei compensi corrisposti nell anno. Sarà obbligo della lavoratrice poi utilizzare questa dichiarazione per dichiarare i propri redditi con il Mod. Unico e pagare la relativa imposta. Invece, il datore di lavoro può ottenere dei benefici fiscali: nel caso di assunzione di una colf è concesso di dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati nell anno fino all importo massimo di 1.549,37 l'anno; 3

4 nel caso di assunzione di una badante il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, per un importo massimo di euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa se il reddito complessivo non supera euro. TABELLA A Conviventi LAVORO DOMESTICO - paga mensile (IN EURO) MINIMI RETRIBUTIVI in vigore dal 1 marzo 2007 TABELLA B Tabella C Tabella D Non Assistenza notturna conviventi Ore 20-8 Valori mensili Valori mensili Valori orari Valori mensili Autosuff. Non autosuff. A 550,00 4,00 A super 650,00 4,70 B 700,00 500,00 5,00 B super 750,00 525,00 5,30 862,50 C 800,00 580,00 5,60 C super 850,00 5,90 977,50 D 1000,00* 6,80 D super 1000,00* 7, ,50 Tabella E Presenza notturna Ore 21-8 Valori mensili Livello unico 577,50 * Alla retribuzione di D e D super della Tabella A devono essere aggiunti 150,00 a titolo di indennità di funzione. Tabella A: lavoratrici conviventi a tempo pieno. Tabella B: lavoratrici di livello C, B e B super, conviventi part time con orario settimanale massimo di 30 ore (prestazioni oltre le 30 ore devono essere pagate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario). Tabella C: lavoratrici non conviventi. Tabella D: prestazioni notturne (ore 20-8) assistenziali (non infermieristiche) discontinue a persone autosufficienti (fornite da personale inquadrato in B super) oppure prestazioni notturne assistenziali discontinue a persone non autosufficienti fornite da personale non formato (livello C super) o da personale formato ( livello D super). Tabella E: prestazione di presenza notturna. Prestazioni diverse dalla semplice presenza devono essere retribuite sulla base della tabella C, limitatamente al tempo effettivamente impiegato. Al lavoratore che lavora per più di 6 ore al giorno spettano anche il vitto e l alloggio. Se non ne usufruisce (per ferie, congedo matrimoniale, ecc.), il lavoratore ha diritto ad un indennità sostitutiva per un importo totale di 4,69, così ripartita: 1,637 per il pranzo e/o la colazione; 1,637 per la cena; 1,416 per l alloggio (pernottamento). Quando è dovuta, l indennità sostitutiva va sommata alla retribuzione per il calcolo della tredicesima mensilità, del TFR e dei contributi da versare. NOTE: i nuovi inquadramenti e le relative retribuzioni si applicano dall entrata in vigore del nuove Contratto collettivo nazionale, cioè dal 1 marzo I livelli economici precedentemente assicurati devono essere salvaguardati. Se la retribuzione globale di fatto corrisposta alle lavoratici conviventi prima dell entrata in vigore del nuovo contratto collettivo è inferiore ai nuovi minimi tabellari la differenza deve essere pagata: per un 50% dal 1 marzo; per il restante 50% dal 1 gennaio Eventuali assegni ad personam o superminimi precedentemente percepiti dalla lavoratrice sono riassorbiti fino a raggiungere i nuovi minimi tabellari. a cura di Antonio Rapanà Ufficio Lavoratori Immigrati CGIL del Trentino - Trento, via Muredei n assou.elbarji@cgil.tn.it 4

5 Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall art. 6, lett. e) del presente contratto. 5

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