UNICO 2011 Quadro RC: premi di rendimento e produttivita`

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1 UNICO 2011 Quadro RC: premi di rendimento e produttivita` di Cristina Piseroni e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO I lavoratori dipendenti privati che presentano il Mod. UNICO 2011 e hanno percepito nel corso dell anno 2010 compensi per premi di rendimento e produttività possono optare, tramite la compilazione del rigo RC4, per l assoggettamento di tali compensi al regime di tassazione ordinario. Nel caso in cui, invece, il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria e si ritenga di possedere i requisiti necessari per usufruire della tassazione sostitutiva, la corretta compilazione del rigo RC4 permettera` ai contribuenti di usufruire dell imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali del 10%. Alla possibilita` /obbligo di compilazione del rigo RC4, si affianca l introduzione del nuovo quadro QR, appositamente dedicato a quei lavoratori dipendenti che abbiano percepito, negli anni 2008 e 2009, compensi di produttivita` erendimentoechesia- no stati erroneamente esclusi dall applicazione della tassazione sostitutiva. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 gennaio 2011 D.L. 27 maggio 2008, n. 93 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 art. 2, commi 156 e 157 Premi di rendimento e produttività La legge di stabilità 23 dicembre 2009, n. 191 articolo 2, commi 156 e 157 ha prorogato, con modificazioni, per il periodo d imposta 2010 la disciplina relativa alla detassazione dei compensi percepiti dai lavoratori dipendenti (con conseguente esclusione dal beneficio per i soggetti titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente) per l incremento della produttività, originariamente introdotta dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93. La disciplina applicabile al periodo d imposta 2010 prevede la facoltà per i lavoratori dipendenti del settore privato, di assoggettare i compensi percepiti dal proprio datore di lavoro, a fronte di incrementi della produttività, ad un imposizione sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali del 10%. Il singolo contribuente risulta, comunque, libero di poter richiedere al proprio datore di lavoro l applicazione della disciplina ordinaria, ove ritenuta più conveniente, ovvero di optare per la medesima in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. La disciplina in esame risulta, tuttavia, sottoposta a vincoli particolari. Per l anno 2010 risultano agevolabili esclusivamente i compensi percepiti a fronte del conseguimento di incrementi di produttività; risulterebbero, quindi, esclusi i compensi percepiti a fronte della prestazione di lavoro straordinario. Tale esclusione, tuttavia, non risulta essere assoluta, l Agenzia delle Entrate ha, infatti, rilevato nella Risoluzione 17 agosto 2010 che anche i compensi percepiti a fronte della prestazione di lavoro straordinario possono usufruire dell imposizione sostitutiva, a patto che i medesimi possano essere ricondotti ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. La prima condizione da rispettare al fine di poter usufruire del particolare regime in esame, a parte, ovviamente, la natura dei compensi percepiti da assoggettare ad imposizione sostitutiva, afferisce all entità dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo d imposta precedente. Al fine di poter usufruire di tale regime per l anno 2010 è, infatti, richiesto che nel 2009 il singolo contribuente non abbia percepito compensi di lavoro dipendente lordi sottoposti a tassazione ordinaria superiori a E (non rientrano, pertanto, nei limiti i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o le altre tipologie di reddito eventualmente conseguite, quali, ad esempio, i redditi diversi). Si evidenzia che tale importo limite è comunque comprensivo degli eventuali compensi per produttività percepiti nel Per quanto concerne i periodi d imposta passati si rileva, invece, che tale limite era pari a E nel 2007 e a E nel Per quanto concerne il rispetto del requisito relativo all entità dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo fiscale precedente si rileva che la Circolare dell Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2008, n. 59, abbia evidenziato, tra gli altri aspetti oggetto d approfondimento, che: la verifica del limite di reddito di euro riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all arti. 49 del T.U.I.R., compresi quelli indicati nel comma 2... Si ritiene che ai fini della verifica in questione debba essere considerato il reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è riconducibile ad un at- (*) Studio Artina in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 41 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

2 tività di lavoro svolta all estero. Il regime di imposizione sostitutiva in esame prevede, inoltre, un limite all importo dei compensi agevolabili; in particolare i compensi agevolabili per il periodo d imposta 2008 erano pari a 3.000E, mentre per i periodi 2009 e 2010 l importo è stato incrementato a 6.000E. Ai fini dell individuazione dell importo di tali compensi, si evidenzia che, nella maggior parte dei casi, i compensi per produttività erogati ai singoli lavoratori saranno stati sottoposti dal datore di lavoro all imposizione sostitutiva in esame e, pertanto, risulteranno indicati nei punti 93 e 94 del CUD 2011 e/o nei punti 90 e 93 del CUD Si veda l esempio n. 1. Svolgimento di lavoro notturno Tramite la Risoluzione 17 agosto 2010, n. 83/E, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme erogate a fronte della prestazione di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell ambito di applicazione del regime agevolativo, sempre che le medesime conseguano o diano luogo a incrementi di produttività, di competitività o di altri elementi connessi all andamento economico dell impresa. A seguito di tali chiarimenti l Agenzia delle Entrate ha, quindi, rilevato che il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l orario diurno... Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. L Agenzia ha, inoltre, evidenziato che il medesimo regime di tassazione risulta applicabile anche ai lavoratori non turnisti, che prestino il proprio lavoro giornaliero normale nel periodo notturno, nonché aquei lavoratori che si trovino a rendere occasionalmente prestazioni qualificabili di lavoro notturno. Possibilità di chiedere il rimborso per gli anni 2008 e 2009 A seguito dei chiarimenti forniti con la citata Risoluzione n. 83/E/2010, i contribuenti che avessero FISCO assoggettato negli anni 2008 e 2009 a tassazione ordinaria, in luogo di quella sostitutiva del 10%, i propri compensi possono richiedere il riconoscimento della tassazione a loro più favorevole, tramite una delle seguenti modalità, tra loro alternative: presentazione di un istanza di rimborso (ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); presentazione di una dichiarazione integrativa; nella dichiarazione dei redditi per il 2010, tramite la compilazione dell apposito quadro QR introdotto al modello UNICO 2011 PF o del rigo F13 del modello 730/2011; Normativa applicabile per l anno d imposta 2011 Come si ha avuto modo di evidenziare, la disciplina prevista per la tassazione sostitutiva del 10% delle somme percepite per incrementi di produttività è soggetta a proroghe e modifiche annuali. La disciplina che risulta, al momento, applicabile ai compensi percepiti nel 2011 risulta, pertanto, leggermente diversa rispetto a quanto sopra evidenziato. Per prima cosa, si evidenzia l incremento da E a E del limite dei redditi di lavoro dipendente che il singolo contribuente deve aver percepito nell anno 2010, al fine di poter accedere al regime agevolativo in esame. Successivamente si rileva l intervenuta riduzione dell ambito applicativo dell istituto medesimo che, per l anno 2011, risulterà applicabile solamente alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, come espressamente evidenziato dalla Circolare congiunta dell Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2011, n. 3. Risultano, quindi, escluse le somme corrisposte sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero da accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva ri- ESEMPIO n. 1 Compilazione del CUD 2011 con indicazione dell erogazione di premi per incrementi di produttivita` PRATICA FISCALE e Professionale 42 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

3 sulterà comunque sufficiente l attestazione da parte datoriale nel CUD che: le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; le medesime siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. Per quanto concerne, invece, gli istituti agevolabili, in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, la citata circolare n. 3/2011 ha fornito il seguente quadro: lavoro straordinario (forfait o in senso stretto ): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario; lavoro a tempo parziale: è detassabile l intero compenso per lavoro supplementare (lavoro prestato oltre l orario concordato ma nei limiti dell orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale); lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno; lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica. FISCO trovarsi, il rigo in esame può essere compilato facoltativamente: applicazione in dichiarazione dell imposta sostitutiva non applicata dal datore di lavoro; applicazione della tassazione ordinaria a fronte dell assoggettamento ad imposizione sostitutiva; ovvero obbligatoriamente: somme assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo superiore ai 6.000E; applicazione dell imposta sostitutiva in mancanza dei presupposti. Per una maggiore comprensione nella Tavola n. 1 si riporta il rigo in esame. Applicazione dell imposta sostitutiva Ove il sostituto d imposta non abbia applicato l imposta sostitutiva (punti 93 e 96 del CUD compilati), il contribuente può scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, di optare per l imposizione sostitutiva direttamente nella dichiarazione dei redditi UNICO2011. Nel caso in cui il contribuente abbia un solo CUD dovrà riportare nella colonna 1 l importo dei premi di produttività risultanti dai punti 93 e 101 del modello CUD 2011, che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposizione ordinaria (punto 96 del CUD barrato). Successivamente il contribuente dovrà: barrare la casella di colonna 5, per assoggettare ad imposizione sostitutiva gli importi indicati; riportare nella colonna 7 l ammontare dei premi indicati nella colonna n. 1 (tale importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5); indicare in colonna 8 il totale dell imposta sostitutiva a debito pari al 10% dell importo indicato a colonna 7. L importo indicato dovrà essere versato con le stesse modalità previste per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, tramite l utilizzo dell apposito codice tributo 1053 Modello UNICO2011 PF: la compilazione del rigo RC4 Nel modello UNICO2011 PF il rigo preposto per l indicazione della presenza di compensi assoggettati ad imposta sostitutiva è l RC4. A seconda delle particolari ipotesi in cui il singolo contribuente può Attenzione Si rammenta la costituzione di appositi codici tributo per i compensi maturati in Sicilia, Sardegna, Valle d Aosta per cui si rinvia al Comunicato Stampa del 9 febbraio 2010 dell Agenzia delle Entrate. Si veda l esempio n. 2. Tavola n. 1 - Il rigo RC4 PRATICA FISCALE e Professionale 43 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

4 ESEMPIO n. 2 Si ipotizza la percezione di premi di produttività per euro 3.000, che il datore di lavoro ha assoggettato all imposizione ordinaria. Modello CUD 2011 FISCO Il contribuente che volesse optare per la tassazione sostitutiva dovrà compilare il rigo RC4 nel modo seguente: Nell ipotesi in cui il contribuente risulti titolare di più rapporti di lavoro dipendente ed abbia, quindi, ricevuto più CUD 2011 la compilazione del rigo RC risulta essere differente. In particolare il contribuente dovrà riportare nella colonna 1 la somma dei premi di produttività risultati dai punti 93 e 101 dei CUD 2011 che sono stati assoggettati ad imposizione ordinaria (punto 96 del CUD barrato), mentre in colonna 2 dovrà indicare i premi che risultano, invece, essere stati assoggettati ad imposizione sostitutiva (punto 94 del CUD compilato). Successivamente il contribuente dovrà: indicare nella colonna 3 il totale dell imposta sostitutiva risultante dai punti 94 dei CUD 2011 ricevuti; barrare la casella di colonna 5 per esercitare l opzione per l imposizione sostitutiva; riportare nella colonna 7 il minore tra l importo indicato nella colonna 1 e l importo massimo agevolabile di 6.000E, diminuito di quanto già indicato nella colonna 2 (tale importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5); provvedere alla determinazione della base imponibile, sommando gli importi indicati nella colonna 2 e 7. Tale importo non potrà, comunque, essere superiore a 6.000E; calcolare l imposta sostitutiva dovuta; sottrarre all imposta sostitutiva calcolata l importo indicato a colonna 3. Nel caso in cui l importo ottenuto sia positivo, questi dovrà essere indicato nella colonna 8, altrimenti dovrà essere indicato nella colonna 9 senza l indicazione del segno meno (tale importo andrà ricompreso nelle altre ritenute di cui al rigo RC10). Si veda l esempio n. 3. ESEMPIO n. 3 Compilazione del rigo RC4 a fronte della ricezione di piu` modelli CUD 2011 CUD 2011 N.1 CUD 2011 n. 2 PRATICA FISCALE e Professionale 44 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

5 CUD 2011 n. 3 Applicazione tassazione ordinaria Nel caso in cui il contribuente ritenga, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, più conveniente l applicazione della tassazione ordinaria alle somme che il sostituto d imposta ha assoggettato a tassazione sostitutiva, deve indicare nella prima colonna l importo indicato nel punto 93 del modello CUD 2011,cheè già stato assoggettato all imposizione ordinaria (punto 96 del CUD barrato), mentre deve indicare nella colonna 2 i premi di produttività indicati nel punto 93 del CUD che hanno scontato l imposizione sostitutiva. Successivamente il contribuente deve: riportare nella colonna 3 l importo dell imposta sostitutiva assolta risultante dal punto 94 del CUD 2011; barrare la casella di colonna 4 al fine di esercitare l opzione per la tassazione ordinaria; riportare nella colonna 6 l importo dei premi di produttività già indicati nella colonna 2 (tale importo dovrà essere considerato nel calcolo del rigo RC5); riportare nella colonna 9 il totale dell imposta sostitutiva indicata a colonna 3. Tale importo andrà indicato, insieme alle altre ritenute subite, nel rigo RC10. Nel caso in cui si siano ricevuti più modelli CUD si dovranno riportare le somme degli importi indicati nei singoli punti del modello. Si riporta un esempio di compilazione ipotizzando la presenza di tre modelli CUD 2011 (Esempio n. 4). ESEMPIO n. 4 Compilazione del rigo RC4 per esprimere l opzione per la tassazione ordinaria CUD 2011 n. 1 CUD 2011 n. 2 PRATICA FISCALE e Professionale 45 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

6 CUD 2011 n. 3 Il rigo RC andrà compilato nel modo seguente: Somme assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo superiore ai 6.000E Come si ha avuto modo di evidenziare, il regime agevolativo dell imposizione sostitutiva risulta applicabile, a fronte dei relativi requisiti, solamente per un importo non superiore a 6.000E. Pertanto, nell ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di tale regime per premi di produttività superiori a tale limite, quale può essere il caso di una pluralità di rapporti di lavoro dipendente tra loro non conguagliati, lo stesso è tenuto a compilare il rigo RC4 in modo di assoggettare ad imposizione ordinaria i premi di produttività conseguiti eccedenti i 6.000E. Ai fini della compilazione del rigo RC4 il contribuente dovrà indicare nella prima colonna la somma degli eventuali premi di produttività indicati al punto 93 del CUD2011 che il sostituto d imposta ha assoggettato ad imposizione ordinaria (punto 96 del CUD barrato), mentre nella seconda colonna si dovrà riportare il totale dei premi di produttività, anch essi indicati nel punto93delcud2011chehannousufruitodell imposizione sostitutiva (punto 94 del CUD compilato). Successivamente il contribuente sarà tenuto a : riportare nella colonna 3 la somma dell imposta sostitutiva indicata nei punti 94 dei vari CUD ricevuti; barrare la casella di colonna 5 per indicare l assoggettamento all imposizione ordinaria; riportare in colonna 6 la differenza tra l importo indicato nella seconda colonna e l importo limite di 6.000E. Tale importo dovrà essere considerato ai fini del calcolo del rigo RC5; sottrarre dall importo indicato nella terza colonna l importo di 600 (pari all ammontare massimo di imposta sostitutiva consentito). Se il risultato dell operazione di sottrazione sarà positivo tale importo andrà indicato nella colonna 9 e sarà compreso con le altre ritenute nel rigo RC10. In caso opposto il risultato andrà indicato, senza l indicazione del segno meno, nella colonna 8 e dovrà essere versato con le medesime modalità previste per il versamento del saldo delle imposte sui redditi tramite il codice tributo Si veda l esempio n. 5. ESEMPIO n. 5 Tassazione separata applicata su importi superiori ai 6.000E CUD 2011 n. 1 CUD 2011 n. 2 PRATICA FISCALE e Professionale 46 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

7 Il rigo RC4 andrà compilato nel modo seguente: Applicazione dell imposta sostitutiva in mancanza dei presupposti Nel caso in cui il sostituto d imposta assoggetti ad imposizione sostitutiva i compensi che non risultano, invece, rispettare le condizioni previste per l applicazione dell istituto premiale oggetto di trattazione, il contribuente è tenuto a compilare il rigorc4 al fine di assoggettare i redditi così conseguiti alla tassazione ordinaria. Nella compilazione del rigo RC4 il contribuente sarà tenuto a indicare nella prima colonna l importo dei premi di produttività eventualmente assoggettati all imposizione ordinaria, mentre nella seconda colonna andrà indicato l importo dei premi che ha usufruito dell imposizione sostitutiva. Successivamente il contribuente sarà tenuto a indicare: nella colonna 3 l ammontare dell imposta sostitutiva indicata nel punto 94 del/dei CUD 2011 ricevuti; barrare la casella di colonna 4; riportare nella colonna 6 l ammontare dei premi di produttività indicati nella colonna 2, che concorreranno al calcolo dell importo di cui al rigo RC5; riportare nella colonna 9 il totale dell imposta sostitutiva indicata nella terza colonna che verrà compreso con le altre ritenute subite nel rigo RC10. Si veda l esempio n. 6. Quadro QR: richiesta rimborso somme erogate a titolo di incremento della produttività per anni 2008 e 2009 Come si ha avuto modo di evidenziare, per gli anni d imposta 2008 e 2009 si è verificato il mancato assoggettamento all imposizione sostitutiva di particolari tipologie reddituali, quali le prestazioni di lavoro notturno, in quanto erroneamente ritenute non agevolabili. A seguito di quanto evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17 agosto 2010, n. 89/E, i contribuenti percettori di tali redditi erroneamente esclusi dal regime della tassazione sostitutiva in esame, possono richiedere l applicazione di tale regime tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa agli anni 2008 e 2009, ovvero presentare un apposita richiesta di rimborso per la maggior imposta versata ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Tuttavia nel caso in cui tali contribuenti non abbiano già optato per una delle modalità sopra citate, gli ESEMPIO n. 6 Imposizione sostitutiva applicata in mancanza dei relativi requisiti Si ipotizza la percezione di premi di produttività per 4.000E assoggettati ad imposizione sostitutiva dal sostituto d imposta. Il percettore di tali somme, tuttavia, risultava aver percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente per E e, pertanto, non poteva usufruire dell imposizione sostitutiva. La compilazione del rigo RC4 sarà la seguente: PRATICA FISCALE e Professionale 47 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

8 ESEMPIO n. 7 stessi possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sui compensi di lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incrementi di produttività, tramite la compilazione del quadro QR del modello UNICO2011, appositamente introdotto (la medesima possibilità è prevista anche per i soggetti che presentano il modello 730 tramite il rigo F13). Al fine della compilazione del quadro in esame il contribuente è tenuto a richiedere al sostituto d imposta degli anni 2008 e 2009 il rilascio di un apposito modello CUD2011, in cui certifichi l erogazione dei compensi per lavoro notturno o prestazioni di lavoro straordinario effettuate. Nell ipotesi in cui il sostituto d imposta non sia variato, tali informazioni risulteranno già indicate nel modello CUD2011 da questi rilasciato. Sebbene il quadro QR sia diviso in due righi, ognuno relativo al proprio anno di competenza, la compilazione risulta essere la medesima. Pertanto ai fini di poter ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate il contribuente deve procedere a rideterminare l IRPEF e le relative addizionali relativa agli anni 2008 e 2009, riducendo il reddito di lavoro dipendente di quanto indicato nel punto 97/99 del CUD2011, rilasciato dal datore di lavoro che aveva erogato tali somme negli anni 2008 o Si dovrà, poi, confrontare le imposte rideterminate con quelle originariamente calcolate ed esposte nella dichiarazione dei redditi UNICO PF 2009/2010 o /2010, al fine di poter determinare il rimborso da richiedere in riferimento alla specifica annualità d imposta. Successivamente il contribuente è chiamato a calcolare l imposta sostitutiva del 10% relativa agli importi indicati nel punto 97/99 da sottrarre all importo del rimborso precedentemente calcolato al fine di determinare l effettivo importo da chiedere a rimborso. Compilazione dei righi QR1/QR2 I righi richiedono l indicazione nella prima colonna del codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato nel 2008 o nel 2009 i compensi non assoggettati all imposta sostitutiva, e nella seconda l importo indicato al punto 97 o 99 del CUD Nell ipotesi in cui le somme fossero state erogate da più sostituti d imposta il rigo prevede la possibilità di riportare, nelle colonne 3 e 4 i dati relativi a un secondo sostituto d imposta. Nel caso di più di due sostituti d imposta si dovrà compilare una altro quadro QR, ricordandosi di numerare progressivamente la casella Mod. N.. In tale ipotesi le colonne da 5 a 9 vanno compilate unicamente nel primo modello. Si veda l esempio n. 7. Compilazione del quadro QR Con fine prettamente esplicativo si ipotizza che: L IRPEF e le relative addizionali relative al 2008 siano pari a E; Il ricalcolo con l esclusione degli importi non assoggettati a tassazione sostitutiva abbia portato ad un risultato di E; Il rimborso di 1.000E sia attribuibile per 950E all IRPEF, per 30E all addizionale regionale e per 20 all addizionale comunale; Si siano ricevuti i seguenti modelli CUD2011 rispettivamente dal sostituto d imposta X avente codice fiscale xxxxxxxxxxx e dal sostituto Z avente il seguente codice fiscale: yyyyyyyyyyy Il quadro QR andrà compilato nel modo seguente PRATICA FISCALE e Professionale 48 n. 21 del 23 MAGGIO 2011

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