Legislatura 17 ATTO CAMERA

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1 Camera dei Deputati Legislatura 17 ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/04815 presentata da BUSIN FILIPPO il 24/02/2015 nella seduta numero 380 Assegnato alla commissione : VI COMMISSIONE (FINANZE) Stato iter : CONCLUSO Ministero destinatario : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale Delegato a rispondere : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, data delega 24/02/2015 Partecipanti alle fasi dell'iter : ILLUSTRAZIONE NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA evento BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 25/02/2015 RISPOSTA GOVERNO ZANETTI ENRICO REPLICA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE 25/02/2015 BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 25/02/2015 Fasi dell'iter e data di svolgimento : DISCUSSIONE IL 25/02/2015 SVOLTO IL 25/02/2015 CONCLUSO IL 25/02/2015 Stampato il 2/03/2015 Pagina 1 di 6

2 presentato da testo di TESTO ATTO Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione BUSIN Filippo Martedì 24 febbraio 2015, seduta n. 380 BUSIN. Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere premesso che: l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come riformulato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188, stabilisce che «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt»; in ottemperanza a suddetta norma, l'aams ha provveduto a pubblicare sul proprio sito il provvedimento n. 394, in forza del quale è stato determinata un'imposta di consumo, a decorrere dal 21 gennaio 2015, nella misura di 0,37344 euro il millilitro; la stessa AAMS, aveva già pubblicato, il 24 dicembre 2014, il provvedimento n. 381, recante le procedure tecniche per la determinazione, in via provvisoria e temporanea fino al 20 gennaio scorso, del consumo equivalente di sigarette dei prodotti in oggetto; l'articolo 2, comma 1, di quest'ultimo provvedimento, in attuazione delle prescrizioni del prodromico decreto legislativo, nello specificare i criteri di determinazione della predetta equivalenza, utilizza come parametri per individuare le «condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette» quelli definiti dalla norma EN ISO3308/2012. Con lo stesso, quindi, l'aams dispone quanto segue: «ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012». Inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo provvedimento, prevede che i prodotti sottoposti ad aspirazione si considerano consumati nel momento in cui per le sigarette, termina la fumata, secondo la norma EN ISO 3308/2012; Stampato il 2/03/2015 Pagina 2 di 6

3 seguendo la già contestata linea tracciata dal legislatore e dalla stessa AAMS in ordine al metodo, ne deriva che l'imposta da scontare sul consumo di e-cig con liquido da inalazione dovrebbe essere pari ad euro 0,03925 il millilitro e, quindi, di una misura quasi 10 volte inferiore, come correttamente misurato sulla e-cig con tabacco senza combustione, e non di euro 0, AAMS in questo caso ha adottato varianti non ammesse dal decreto legislativo, nonché immotivate al calcolo di cui all'en ISO 3308/2012; tale evidente differenza è data dal fatto che l'aams in sede di misurazione, ha equiparato il consumo di tabacco calcolato in mm dura le aspirazioni al consumo in mm nel corso dei periodi tra un'aspirazione e un'altra (quindi, in assenza di aspirazione), contravvenendo, in violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 23, della Costituzione, ai criteri di calcolo imposti dal legislatore all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, cioè proprio al disposto normativo che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto solamente attuare, e non arbitrariamente modificare : quali misure intenda adottare, in base alla proprie competenze, al fine di porre termine alla violazione perpetrata dall'aams che, come specificato in premessa, ha introdotto, con il citato provvedimento n. 394/2015, una tassazione sulle e-cig con liquido da inalazione di gran lunga più penalizzante di quella, fissata dal successivo provvedimento n. 396, pubblicato sempre sul proprio sito istituzionale il 23 gennaio 2015, per i tabacchi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 39-terdecies, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonostante il legislatore, con l'articolo 1, del decreto legislativo n. 188 del 2014, avesse tassativamente imposto per entrambe le categorie di prodotto una equiparazione e prescritto le medesime modalità, indicando il ricorso ai parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012, al fine di determinare l'equivalenza di consumo convenzionale rispetto alle sigarette tradizionali. ( ) Stampato il 2/03/2015 Pagina 3 di 6

4 RISPOSTA ATTO Atto Camera Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 febbraio 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante chiede l'adozione di provvedimenti volti ad equiparare il trattamento fiscale delle sigarette elettroniche con liquido da inalazione e dei prodotti da tabacco da inalazione senza combustione. In particolare, l'interrogante rileva che, con provvedimento n. 394 del 2015, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha erroneamente determinato nella misura di euro 0,37344 il millilitro, anziché nella misura di euro 0, il millilitro, l'imposta applicabile al consumo di sigarette elettroniche con liquido da inalazione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n Al riguardo, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue. Gli articoli 39-terdecies, comma 3, e 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedono che con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli si definiscano le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale relativamente: a) ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore: b) ai prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. I prodotti di cui alla lettera a) (articolo 39-bis, comma 1 lettera e-bis) sono costituiti da prodotti del tabacco da inalazione senza combustione, cioè prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. I prodotti di cui alla lettera b) (articolo 62-quater, comma 1-bis) sono costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, diversi dal tabacco (si tratta dei liquidi commercialmente noti come destinati alle c.d. «sigarette elettroniche»). Si tratta di prodotti tra loro molto differenti e per i quali la procedura tecnica di misurazione non può essere raffrontata, anche perché, come detto, per i prodotti del tabacco l'equivalenza deve essere misurata utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal Stampato il 2/03/2015 Pagina 4 di 6

5 produttore e misurando il singolo prodotto, mentre per i liquidi l'equivalenza è prevista come media valida per tutte le categorie merceologiche in commercio. Il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, prot del 24 dicembre 2014, con il quale sono state definite le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale per i prodotti del tabacco da inalazione e per i liquidi per sigarette elettroniche, in tale ottica, distingue le modalità tecniche per la misura dell'equivalenza a seconda che si tratti dei prodotti del tabacco ovvero dei liquidi per sigaretta elettronica. In particolare, per quanto concerne i prodotti del tabacco da inalazione, le relative procedure sono stabilite dall'articolo 1 del provvedimento: quelle relative ai liquidi dall'articolo 2. Infatti, come risulta dal «Considerando» di tale provvedimento, per quanto concerne i liquidi per sigaretta elettronica è necessario tenere conto del fatto che tali prodotti non si consumano in assenza di aspirazione invece, sia le sigarette tradizionali che costituiscono il riferimento legislativo per la misurazione dell'equivalenza sia i prodotti del tabacco da inalazione si consumano anche in assenza di aspirazione (autoconsumo). Anche per tale motivo oltreché per quanto già anzidetto le disposizioni sono di contenuto diverso (e non possono, quindi, essere confrontate). Il citato provvedimento del 24 dicembre 2014, al fine di non penalizzare i liquidi per sigarette elettronica, ha previsto una metodologia che tenesse conto solo dei tempi di consumo delle sigarette durante la fase delle aspirazioni, abbattendo i tempi dell'autoconsumo. Per meglio lumeggiare le procedure tecniche in argomento, si deve partire da un presupposto: il raffronto tra consumo di sigarette tradizionali e di liquidi deve essere effettuato utilizzando la stessa procedura. In particolare, secondo i parametri definiti dalla norma EN /2012, per il consumo di una sigaretta tradizionale occorre seguire il seguente procedimento: 2 secondi di aspirazione; 58 secondi di intervallo (durante i quali la sigaretta si autoconsuma); 2 secondi di aspirazione: 58 secondi di intervallo; ecc., fino al consumo della sigaretta. Utilizzando questo procedimento, una sigaretta tradizionale si consuma, mediamente, nel giro di 385 secondi. Applicando tali parametri al consumo di liquidi per sigaretta elettronica il risultato sarebbe stato molto più penalizzante, perché in 385 secondi, applicando gli stessi parametri EN ISO 3308/2012: 2 secondi di aspirazione; 58 secondi di intervallo (durante i quali il liquido NON si autoconsuma); 2 secondi di aspirazione; 58 secondi di intervallo; ecc. Stampato il 2/03/2015 Pagina 5 di 6

6 il consumo di liquidi sarebbe stato molto più esiguo, tale da risolversi in una equivalenza di un millilitro per 18/20 sigarette (e non, come emerge dal provvedimento del 20 gennaio 2015, di un millilitro per 5,63 sigarette). Infatti, il consumo dei liquidi si verifica solo durante la fase delle aspirazioni che, nel tempo indicato (385 sec.), sono pari a circa 6/7 (in 2 sec. il consumo di liquidi è di circa 0, ml, cioè 0, ml per il tempo necessario a consumare una sigaretta). Allo scopo di tenere conto del fatto che i liquidi per sigarette elettroniche non si autoconsumano durante gli intervalli, il citato provvedimento del 24 dicembre 2014 prevede l'applicazione dei parametri 150 con un «correttivo», secondo la seguente procedura: a) si determina la lunghezza media delle sigarette consumata solo nella fase di aspirazione (2 sec. + 2 sec., ecc.), senza considerare cioè la parte autoconsumata; b) si determina quanti secondi sarebbero necessari per il consumo della sigaretta tradizionale abbattendo l'autoconsumo. Lo stesso procedimento si applica ai liquidi per sigarette elettronica, misurando, cioè, solo la quantità di liquido consumata durante la fase di aspirazione, applicando, quindi, la medesima metodologia, ovvero conteggiando solo il consumo dei liquidi durante le aspirazioni. In tal modo viene messo a raffronto il tempo necessario per il consumo di una intera sigaretta (conteggiando solo le aspirazioni) ed il tempo necessario per il consumo di un millilitro di liquido, ottenendo l'equivalenza indicata nel provvedimento (1 ml = 5,7 sigarette). Quindi, mentre utilizzando il procedimento senza correttivi, in 385 sec. si avrebbe un consumo pari a 0, ml (in quanto si dovrebbe tenere conto degli intervalli), con la procedura utilizzata dall'agenzia in 37 secondi il consumo di liquidi è pari a circa 0,2 ml. (cioè quasi 3 volte superiore rispetto al raffronto con la sigaretta tradizionale), poiché non si tiene conto dell'autoconsumo. Invece, per l'equivalenza dei prodotti del tabacco da inalazione, che come le sigarette tradizionali si autoconsumano anche negli intervalli, è stato applicato il tempo totale di consumo della sigaretta, raffrontandolo con il tempo totale del consumo della quantità di tabacco. Si precisa, a tal riguardo, che ove si considerasse, quale consumo delle sigarette tradizionali, il tempo indicato nel provvedimento relativo ai prodotti del tabacco, si assumerebbe una unità di misura ottenuta con una procedura che, però, se applicata anche al consumo dei liquidi (2 sec di aspirazione + 58 sec, di intervallo), darebbe un risultato di gran lunga più penalizzante proprio per gli stessi liquidi. Prova ne sia che nei siti internet dei soggetti che commercializzano i liquidi per sigarette elettroniche, si afferma che un millilitro equivale a circa 15/20 sigarette tradizionali mentre il provvedimento dell'agenzia ha dato luogo ad un risultato di gran lunga meno penalizzante proprio perché è stato ritenuto opportuno abbattere l'autoconsumo durante gli intervalli. Infine, giova evidenziare che anche il Portogallo ha stabilito l'equivalenza dei liquidi per sigarette elettroniche in misura pari ad un millilitro per 20 sigarette. Stampato il 2/03/2015 Pagina 6 di 6

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