IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Pace di Roma, Sez. II, in persona della Dott.ssa Paola SENTENZA
|
|
- Corrado Lino Pizzi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA \ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pace di Roma, Sez. II, in persona della Dott.ssa Paola I)'AMIJROSIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n /07 R.G. decisa all'udienza del 18 settembre 2007, promossa da: CLAUDIO (C.F. _liì_l_il._.~_.j.l J P), elettivamente Corrisposti diritti in marche per -.---,L: N.. _..., _._. ;N. ~.:h-... facciat. oi,.cuna da ~A.t;.L1rlL - Rome. t "-;2 (!1IL, domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Mauro Vaglio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di, citazione - attore - Contro COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato dott. Fabio Prasca, in virtù di procura a rogito a "' ì. ~ t - \ notaio Giancarlo Mazza di Roma del , rep , in atti - convenuto - EQUIT ALIA GERIT S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona dell' Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore dotto Enzo Leone, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 93, presso lo studio dell'avv. Alessandra Calabrò, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta -
2 Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Conclusioni: il difensore dell'attore concludeva come in atti, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione; il difensore della Equitalia Gerit S.p.A. concludeva come in atti, riportandosi integralmente al contenuto della propria memoria di costituzione. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data e in data il signor -.L.'. Claudio, conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace rispettivamente il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, e la società Equitalia Gerit S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, proponendo opposizione all'esecuzione avverso intimazione di pagamento n /000, notificata in data , emessa dalla Gerit S.p.A. Agente della riscossione per la provincia di Roma, relativa alla cartella di pagamento n /000, a seguito di tre verbali n del , n del en dei , emessi dal Comune di Roma per violazioni del Codice della Strada, e quindi per sentire annullare, dichiarare nulle e/o comunque prive di qualsivoglia efficacia l'intimazione di pagamento opposta e la cartella esattoriale sottesa, e per l'effetto, tutti gli atti ad esse presupposti. A sostegno della propria domanda, 1'attore adduceva che per evitare l'esecuzione esattoriale proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice competente per materia o valore, cioè al Giudice di Pace, trattandosi di sanzioni amministrative per un valore di 321,11; eccepiva la mancata o irregolare notificazione dei verbali di contestazione e della 2
3 cartella esattoriale, l'intervenuta prescnzlone del diritto dell'amministrazione a riscuotere le somme richieste, riferite a sanzioni amministrative dell' anno 1997, e 1'illegittimità dell' applicazione degli interessi di mora, per aver omesso di specificare in base a quali nonne sarebbero stati applicati e con quale tasso di interesse. Il Comune di Roma si costituiva in giudizio, chiedendo di 'respingere le richieste dell' opponente; eccepiva 1'inammissibilità dell' opposizione ex art. 615 c.p.c., che avrebbe dovuto essere sollevata con ricorso ex L. n. 689/1981 e sulla prescrizione della pretesa creditoria dell' Amministrazione rilevava che il dies a quo da cui far decorrere il computo del termine di cui all' art. 28 L. 689/1981 è quello della notifica del verbale, nel caso di contestazione non immediata della violazione, tuttavia non depositava i tre verbali posti a base della cartella di pagamento, né la documentazione comprovante 1'avvenuta notifica di ciascun provvedimento. La Eqnitalia Gerit S.p.A., già Gerit S.p.A., si costitniva IO giudizio. ec<:ependola propria carenza di legiltimazione passiva, con rignardo al verbali di accertamento presupposti ed alla loro notifica, e prescrizione degli stessi, in quanto l'unico soggetto legittimato passivamente è l'ente cbe ha effettoato l'iscrizione a ruolo e non il Concessionario che cora solo la riscossione; affermava che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata regolarmente iu data , come da documentazione in atti. Chiedeva quindi di rigettare la domanda attrice in quanto intòndata in fatto e in diritto. lslmita sn prodnzioni docnmentali, precisate le conclusioni ed effettuata la discussione, la causa veniva trattenuta in declsione sulle conclusioni in 3
4 epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminannente, quanto all'eccezione sollevata dal convenuto Comune di Roma relativamente all' inammissibilità dell'opposizione introdotta dall'attore ai sensi dell'arto 615 c.p.c., anziché con ricorso ex L. n. 689/1981, è noto che l'opposizione disciplinata dagli arti, 22 e 23 L. 689/1981 è ammissibile qualora sia proposta al solo fine di stabilire se sia stato previamente emesso o comunque debitamente notificato il provvedimento sanzionatorio. E' altresì ammessa, ma nella forma dell'opposizione proposta pnma dell'esecuzione, ex art. 615, IO comma c.p.c., per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, o nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., in caso di deduzioni di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale o dell'avviso di mora (Cass. SS.UU. 491/2000). In particolare, come nel caso di specie, qualora l'interessato intenda far valere fatti estintivi dell'obbligazione, sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. pagamento, morte del debitore, prescrizione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo) deve proporre opposizione all'esecuzione, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, IO comma c.p.c., dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio, che nella fattispecie, è il Giudice di Pace, seguendo comunque lo schema del rito ordinario (in tal senso Casso n. 9498, Casso n. 5279, Casso SS.UU n. 1162). 4
5 In ordine all'eccezione sollevata dalla Equitalia Gerit S.p.A. sul proprio difetto di legittimazione passiva, va osservato che il rapporto da cui trae origine la pretesa creditoria riguarda esclusivamente il Comune, quale ente impositore, e l'attore, quale trasgressore di norme del Codice della Strada, '(~:)..restandone invece estranea la Equitalia Gerit S.p.A., che, quale ;n'" "\'~,{;? ;y Concessionario, ha unicamente il compito di proèedere alla riscossione del,';'i-:!) / credito../ -r(t~.',...-.",,;/ Il creditore della pretesa, in sostanza, è e l;esta sempre l'ente locale cui compete l'entrata patrimoniale conseguente alla violazione del Codice della Strada, mentre l'esattore è un soggetto incaricato della sola riscossione coattiva e non il titolare del credito (Cass n ). Tuttavia, come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, legittimato passivo e litisconsorte necessario del giudizio di opposizione è anche il Concessionario della riscossione, quale soggetto che predispone e provvede alla notifica della cartella esattoriale (Cass n , Casso 5277/01, Casso 4324/99, Casso 5278/97). Nel merito, la domanda attrice è fondata e pertanto va accolta. In particolare, oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso intimazione di pagamento, proposta per far valere la prescrizione del diritto al credito, cioè un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, prima dell' inizio dell' esecuzione. Infatti, ai sensi dell'art. 491 c.p.c. il pnmo atto dell'esecuzione è il pignoramento e tale non può essere considerata l'intimazione di pagamento, che invece altro non è che un atto di precetto, atto prodromico al procedimento di esecuzione. 5
6 Con l'opposizione all'esecuzione secondo il criterio dettato dall'art. 615, 1 0 comma c.p.c., l'attore contesta la procedura esecutiva instaurata nei propri confronti per intervenuta prescnzlone della pr~tesa creditoria dell' Amministrazione e l'omessa notifica dei tre verbali di contestazione e della cartella di pagamento. Dalla documentazione in atti, risulta che la cartella di pagamento è stata notificata in data , tuttavia non regolarmente, in quanto non vi è certezza sul soggetto che ha ricevuto l'atto, risultando contrassegnate nella re lata di notifica sia la casella indicante "addetto alla casa, ufficio o azienda" sia la casella indicante "portiere (solo in caso di constatata assenza del destinatario, del fam. convivente e dell'addetto alla casa, ufficio o azienda)". Invero, poiché la persona che ha effettivamente ricevuto il plico per conto del destinatario è stata qualificata anche come portiere, oltre che come addetto alla casa, si rileva che la notifica non può considerarsi regolare, non essendo state rispettate tutte le formalità indicate nell'art. 139 c.p.c. Nel caso di specie, manca l'attestazione che SIano state effettuate le preventive ricerche di rito e non risulta effettuato il successivo invio al destinatario dell'avviso, a mezzo di raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto al portiere. Ne consegue che il diritto dell' Amministrazione a riscuotere il credito è da considerarsi ormai prescritto, trattandosi di tre verbali di accertamento risalenti all'anno 1997 ed essendo decorso il termine quinquennale di cui agli arti. 209 C.d.S. e 28 L. 689/1981. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come m 6
7 dispositivo, d'ufficio in difetto di notula, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa dal signor t "\L Claudio, nei confronti del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, e della società Equitalia Gerit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: _ accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n /000; _ condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 220,00, di cui euro 130,00 per diritti, euro 60,00 per onorari ed euro 30,00 per spese, oltre IV A e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mauro Vaglio, dichiarato si antistatario. Così deciso, in Roma, il 18 settembre IL GIUDICE DI PACE (dott. Paola D'AMBROSIO)?~ D\~ 7
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliFormula 1. Atti processuali RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO
Formula 1 27 FORMULA 1 RICORSO AVVERSO L AVVISO DI INTIMAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL ATTO IMPUGNATO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI... Ricorso avverso l avviso di intimazione
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliL iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.
L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliNULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliSTUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale
OGGETTO: La sospensione feriale dei termini processuali Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, come ogni anno, anche questa estate la giustizia
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliOGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Pag. 1 DELIBERAZIONE N 463 DEL 26/05/2009 OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni nominato con
Dettaglia cura dell Avv. Maria Sabina Lembo
a cura dell Avv. Maria Sabina Lembo In caso di pagamento di tributi consortili, il contribuente riceve -da parte dell Ente Creditore (nella fattispecie dal Consorzio di bonifica)- delle comunicazioni consistenti
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliCOMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza
Data 22/05/2013 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO Numero 12583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MIRANDOLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.275/05 Pronunziata il 02/08/2005 Depositata il 05/08/2005 Sanzioni amministrative - Opposizione a cartella esattoriale Omesso pagamento sanzioni per violazione al CdS Contrasto fra titoli esecutivi
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliFiscal News N. 112. La circolare di aggiornamento professionale. 12.04.2013 Impugnazione cartelle. Natura del credito. Quattro aspetti da valutare
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 112 12.04.2013 Impugnazione cartelle. Natura del credito Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Varie Prima di impugnare una cartella esattoriale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliPROVINCIA di COSENZA Settore Tributi NOTE INFORMATIVE CONCESSIONI COSAP MEZZI PUBBLICITARI. A chi e quando presentare ricorso.
NOTE INFORMATIVE CONCESSIONI COSAP MEZZI PUBBLICITARI. ricorso, ai sensi degli articolo 3 del Decreto Regio n. 639/1910, al Giudice Ordinario entro 30 giorni dalla data della notifica della presente ingiunzione
DettagliCOME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada).
Aggiornamento 12.07.2014 COME PRESENTARE IN MODO UTILE UN RICORSO O.S.A. OVVERO DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (esempio multe codice della strada). Praticamente esistono due modi per proporre
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliCOMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2014-118 Data 28-10-2014 OGGETTO: : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AL GIUDICE
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliOGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre
Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
Dettagli[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]
NOTA Gli articoli 22-22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011 Articolo
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliCOMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
DettagliCIRCOLARE SETTIMANALE
.. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali
DettagliTRIBUNALE DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO EX. ART. 521 BIS C.P.C. Il Sig. (creditore) nato a. il.. e residente in...., via.. n.. C.F.. elettivamente domiciliato in Bologna via.. n, presso
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende
DettagliSANZIONI. AMMINISTRATIVE (Multe) per violazioni a norme del Codice della Strada. Come pagarle o come contestarle (Piccolo manuale operativo)
SANZIONI AMMINISTRATIVE (Multe) per violazioni a norme del Codice della Strada. Come pagarle o come contestarle (Piccolo manuale operativo) Settembre 2009 IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliOpposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum
Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum non qualificabile come principio di diritto vincolante Va confermato
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREGOLAMENTO per LA RISCOSSIONE COATTIVA delle ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE
REGOLAMENTO per LA RISCOSSIONE COATTIVA delle ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2014 1 Sommario Art. 1 Ambito di applicazione
DettagliLA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI PRECETTO ED ABUSO DEI MEZZI DI ESECUZIONE
LA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI PRECETTO ED ABUSO DEI MEZZI DI ESECUZIONE INDICE 1. Termine ex art. 481 c.p.c. 2. Spese del precetto inefficace 3. Elementi essenziali
DettagliCon la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del magistrato coordinatore, Francesco De Luca ha stabilito che la nullità del provvedimento di fermo amministrativo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Allineandosi all attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla produzione e sulla distribuzione dei vaccini e del sangue
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliComune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA
Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI
DettagliN O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto,
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
A 8 6 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Giurisdizione tributaria - Giudice ordinario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
Dettagliwww.dirittoambiente.net
I PROCEDIMENTI DERIVANTI DALL ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI Un contributo a cura di Marco Rubegni Parco Regionale della Maremma E vietato il plagio e la copiatura integrale
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12412 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA Data pubblicazione: 16/06/2016 Fu SENTENZA sul ricorso 18728-2014 proposto da: MALANGI SRL, in
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliPeriodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione
Periodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la Corte di Cassazione, con una
DettagliCartella di pagamento non è esecutiva se non è stata notificata al debitore l intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73.
Cartella di pagamento non è esecutiva se non è stata notificata al debitore l intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 602/73. Giudice di pace di Napoli Sezione prima civile sentenza 22 marzo 20
DettagliRoma, 12 aprile 2012. Prot. n. 2012/55377. OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative
CIRCOLARE N.12/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 aprile 2012 Prot. n. 2012/55377 OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliL2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .
~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01831/2012 REG.PROV.COLL. N. 00806/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagli