AREA MARINA PROTETTA "Isola di Ustica"

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1 AREA MARINA PROTETTA "Isola di Ustica" Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Ustica (n. 38 del ; richiama l Ordinanza n. 44 del 2011 e 48 del 2012 Capitaneria di Porto di Palermo) DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA (D.M pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990) ANNO 2014 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina di organizzazione dell area marina protetta Isola di Ustica, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all interno dell area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell articolo 4 del Decreto istitutivo 12 novembre 1986, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente disciplinare si intende: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «balneazione», l attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe; f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171; h) «immersione subacquea», l insieme delle attività effettuate con o senza l utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all osservazione dell ambiente marino e all addestramento subacqueo; i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore; j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale; l) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; m) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; n) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171; o) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171; p)«navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

2 q) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell altra l unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; s) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo; t) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; u) «pescaturismo», l attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative; v) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzida posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal disciplinare CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; w) «residente», la persona fisica iscritta all anagrafe del Comune ricadente nell area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell area marina protetta; x) «ripopolamento attivo», l attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell area di rilascio; y) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta; z) «trasporto di linea», l attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori. aa) «trasporto passeggeri» l attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; bb) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all articolo 136 del codice della navigazione; cc) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all osservazione dell ambiente marino emerso e costiero; dd) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall ente gestore, con l utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all osservazione dell ambiente marino; ee) «whale-watching», l attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; ff) «zonazione», la suddivisione dell area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. Art. 3 Finalità, delimitazione e attività non consentite nell area marina protetta 1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell area marina protetta Isola di Ustica,come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986, e le attività non consentite, come previste dall articolo 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986 dell area marina protetta Isola di Ustica. TITOLO II - DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA CONSENTITE Art. 1 Validità 1. Il presente Disciplinare stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Disciplinare di Esecuzione ed Organizzazione dell Area Marina Protetta Isola di Ustica, da ora in poi detto Disciplinare, rimanda a decisioni dell Ente Gestore. 2. Gli articoli 15 e 16 del presente Disciplinare sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 3. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre Art. 2 Disciplina delle attività di ricerca scientifica 1. Nell area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

3 b. parametri analizzati; c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e. tempistica della ricerca e personale coinvolto. f. eventuali interventi e supporto richiesto all Ente Gestore. 3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell ente gestore. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l Area marina protetta. 5. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento delle attività scientifiche nelle zone A, B e C, l Ente gestore può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. Art. 3 - Disciplina dell'attività di balneazione 1. Nell area marina protetta la balneazione è consentita liberamente, ad eccezione dell area detta sbarramento, all interno della Zona A. Le zone di balneazione non consentita sono indicate da apposita cartellonistica. Art. 4 - Disciplina delle immersioni subacquee 1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee. 2. Nelle zone B e C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità: a. nei siti e secondo gli orari determinati dall Ente gestore; b. immersioni con autorespiratore esclusivamente se in possesso di brevetto. c. in ciascun sito l immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio. 3. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta: a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c. è fatto obbligo di mantenere l attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; d. è fatto obbligo di segnalare all ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell area marina protetta, in particolare dello specifico sito d immersione; f. non è consentito l uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente autorizzati dell ente gestore previa presentazione di apposita istanza. g. Tutti i soggetti che effettuato immersioni all interno dell area marina protetta devono essere dotati di apposita copertura assicurativa per le attività subacquee. 5. L ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione dell Ente gestore, ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l immersione. 6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c. predisponendo punti attrezzati idonei per l ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee; d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee. 7. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, i richiedenti devono indicare le caratteristiche dell unità navale utilizzata per l immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa. 9. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell area marina protetta.

4 10. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, l Ente gestore può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. Art. 5 - Disciplina delle visite guidate subacquee 1. Nell area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall ente gestore secondo le seguenti modalità: a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo Dive Master o titolo equipollente; b. nei siti determinati dall ente gestore al successivo punto 8. L autorizzazione ad ulteriori siti d immersione va richiesta specificatamente. 2. Nelle zone B e C dell'area Marina Protetta di Ustica sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati, dall Ente Gestore, secondo le seguenti modalità: a. con partenza dall unità navale di appoggio o da terra; b. in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato. 3. Nelle grotte sommerse sono consentite, dal 1 aprile all 1 Dicembre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall Ente gestore secondo le seguenti modalità: a. in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato; b. sono consentite visite guidate subacquee notturne come predisposto dall Ente Gestore. 4. L ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l immersione. 5. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell area marina protetta, l importanza dell ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 6. Il responsabile dell unità navale, prima dell immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall ente gestore gli estremi dell unità, i nominativi delle guide e il numero dei partecipanti con i relativi brevetti di immersione, la data, l orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all autorità preposta al controllo o al personale dell ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall ente gestore per le finalità istituzionali. 7. Nella grotta sommersa dei Gamberi non è consentita l'immersione subacquea notturna. 8. I punti di immersione individuati dall'ente Gestore sono i seguenti: Punta Falconiera Punta Omo morto Secca Della Colombara Scoglio del medico (diversi punti) Punta Spalmatore Grotta delle Cipree Secchitello Punta dell'arpa Cala Galera Grotta dei gamberi Punta San Paolo Grotta della Pastizza 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le immersioni subacquee direttamente all utenza, l Ente gestore può stipulare idonea convenzione con i titolari dei servizi di noleggio di attrezzature ARA. 10. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall Ente gestore. 11. I singoli cittadini residenti o domiciliati (ai sensi dell art. 43 del Codice Civile) in Ustica sono autorizzati a svolgere attività subacquea individuale, nel rispetto delle norme in vigore sulle immersioni subacquee in premessa citate, anche nei siti riservati ai diving center accreditati di cui alla precedente lettera a), previa istanza di registrazione, in carta semplice, presso l Ente Gestore, corredata di apposito nulla osta, rilasciato dal Comune, che attesti lo status di cittadino residente o domiciliato. Tutti i soggetti di cui al presente paragrafo avranno comunque l obbligo di compilare, prima di ogni immersione, una scheda informativa da consegnare all Ente Gestore (senza obbligo di visto), di cui una copia dovrà essere tenuta a bordo, dalla quale si evinca la zona d immersione, il numero e il brevetto posseduto, la data con l ora d inizio e fine dell immersione (con approssimazione di 30 minuti). 12. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, i centri d immersione dovranno versare all Ente gestore il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.

5 Art. 6 - Accreditamento Attività subacque Guide Subacquee 1. Coloro che intendano effettuare l attività di guida subacquea o istruttore subacqueo nell ambito dell A.M.P., devono ottenere l iscrizione nell apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l iscrizione nel registro delle guide e istruttori subacquei, obbligatoria per espletare qualsiasi attività subacquea di accompagnamento, istruzione, guida di persone nell ambito dell A.M.P., occorre presentare apposita istanza in carta legale al Gestore corredata da: curriculum particolareggiato sulla pregressa attività subacquea svolta; titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l attività subacquea, anche ai fini del soccorso; dichiarazione circa le modalità con cui si intende effettuare l attività (se individualmente, in gruppo, appoggiandosi o facendo parte di un centro diving, collaborando con pescatori e operatori locali purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da ente tecnico); eventuali mezzi nautici che si intendano utilizzare, indicandone le caratteristiche, l ubicazione in porto e copertura assicurativa per l attività da svolgere; indirizzo della sede logistica e relativi numeri telefonici; All atto dell iscrizione nel registro sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento e un distintivo numerato. 2. Il numero massimo degli iscritti sarà stabilito annualmente dal Gestore. 3. L iscrizione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull immagine dell A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore. Accreditamento Centri d immersione (diving) I centri d immersione per essere accreditati ad operare in maniera continuativa, nell ambito dell A.M.P., devono ottenere annualmente l iscrizione nell apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l iscrizione/rinnovo nel Registro dei centri di immersione accreditati i richiedenti dovranno presentare apposita istanza, in carta legale, correlata da: 1. copia dell iscrizione, ex art. 68 Codice della Navigazione, presso la Capitaneria di Porto di Palermo in corso di validità; 2. nominativi delle guide autorizzate impiegate, iscritte nel Registro delle guide subacquee autorizzate, eventuali varianti devono essere tempestivamente comunicate; 3. per i soli soggetti che chiedono il rinnovo dell iscrizione apposita dichiarazione di aver adempito a tutti gli oneri economici derivanti dall attività svolta nell anno precedente e copia del versamento effettuato; Ad avvenuta iscrizione, il Gestore può rilasciare ai Centri di immersione iscritti, un titolo/licenza che abilita gli stessi all esercizio dell attività nell ambito dell A.M.P. La licenza dà titolo ad ottenere: a. esercizio dell attività subacquea mediante l utilizzo delle proprie guide subacquee autorizzate; b. fruizione in via esclusiva di un congruo numero di boe d ormeggio individuate per le imbarcazioni di pertinenza; c. utilizzo in via esclusiva dei sotto elencati siti tutelati e protetti: Punta Galera, Secca della Colombara e percorso archeologico di Punta Gavazzi; d. Tale licenza comporta l assolvimento dei seguenti obblighi: e. ogni singola unità utilizzata, dovrà essere preventivamente vidimato e parafato ( sottoscritto ) Ente Gestore; f. prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell A.M.P., l importanza dell ecosistema, le caratteristiche dell ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi distribuendo dépliant informativi forniti loro dal Gestore; g. compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati da presentare al Gestore entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. h. La licenza può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per ottenere la stessa e per la mancata osservanza delle prescrizioni amministrative dettate dal presente disciplinare nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell A.M.P, norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro, o per comportamenti che si riflettono negativamente sull immagine dell A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore. Art. 7 Visite guidate 1. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all atto della richiesta. 2. Il rilascio dell autorizzazione comporta l obbligo di fornire all ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l apposito materiale informativo predisposto dall ente gestore.

6 3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. 4. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, l Ente gestore può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. Art. 8 - Ormeggio 1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all Art.16, comma 5, del Disciplinare, e dell Ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo n. 59 del 2008, relativo alla disciplina delle attività di ancoraggio, ed in coerenza con le disposizioni di cui all articolo 15, comma 2, del medesimo Disciplinare, che consente la libera navigazione a vela e con propulsore elettrico in zona B, nelle zone B è consentito, previa autorizzazione dell Ente gestore, l ormeggio alle unità da diporto a trazione velica o elettrica, incluse le unità in noleggio del tipo charter a vela, nei campi boe allo scopo attrezzati dall Ente gestore. 2. Al fine di ricevere l autorizzazione all ormeggio, l Ente Gestore prevede il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. Le autorizzazioni per l ormeggio sono rilasciate dall Ente gestore su base giornaliera, settimanale e mensile: a. presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato ( b. presso i campi boe, mediante il personale incaricato dall Ente gestore, con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo art All interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; b. non sono consentiti l ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, e la pesca professionale; c. la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altre unità e comunque nell area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. d. l ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello assegnato dall ente gestore; e. in caso di ormeggio non assegnato, l ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave), ove presenti; f. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 4. Nell area marina protetta sono individuati i seguenti specchi acquei, ove sono installati stagionalmente campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, ciascuno delimitato dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico: Z O N A POSIZIONI GEOGRAFICHE NOTE Z O N A POSIZIONI GEOGRAFICHE NOTE Grotta Azzurra 38 42,359' N ,740' E Grotta Verde 38 41,579' N ,529' c.s ,327' N ,71' E c.s ,565' N ,505' E Cala San Paolo 38 41,936' N ,246' E Grotta del Tuono 38 41,517' N ,080' E c.s ,910' N ,211' E c.s ,497' N ,093' E c.s ,921' N ,226' E Punta Spalmatore 38 41,803' N ,237' E c.s ,914' N ,207' E c.s ,834' N ,224 E c.s ,901' n ,196' E c.s ,851' N ,208' E Punta dell'arpa 38 41,740' N ,141' E c.s ,854' N ,161' E c.s ,731' N ,109' E c.s ,881' N ,163' E c.s ,672' N ,963' E Scoglio del Medico 38 42,885' N ,337' E Grotta Verde 38 41,579' N ,529' E c.s ,940' N ,353' E c.s ,565' N ,505' E Secca della Colombara 38 43,796' N ,858' E Cala Giacona 38 42,892' N ,525' E c.s ,830' N 013' 10,841' E c.s ,896' N ,553' E c.s ,883' N ,585' E Passo della Madonna 38 42,917' N ,033' E c.s ,923' N ,998' E c.s ,949' N ,038' E c.s ,975' N ,058' E 5. In riferimento alle Ordinanze n. 108 del 2012 della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat, 38 42,654 N Long ,000 E c Lat ,791 N Long, E, fino ad una distanza di 60 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità navali ; e in riferimento alla Ordinanza 109 del 2012 della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat 38 42,863 N Long, E e Lat.

7 N Long ,490 E, fino ad una distanza di 30 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità navali. 6. L Ente gestore può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta dei rifiuti del diporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, per i costi di conferimento dei rifiuti a terra, stabilito al successivo articolo Come previsto, nelle zone B e C, oltre la distanza di 500 metri dalla costa, è consentito l ancoraggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall Ente gestore e specificatamente: a. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica; b. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio; c. nelle aree di seguito elencate: Punto Latitudine Longitudine Secca della Colombara 38 43,796' N ,841'E Scoglio del Medico 38 42,885' N ,163'E Secchitello 38 41,151' N ,091'E Art. 9 - Attività di noleggio e locazione di unità da diporto 1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione. 2. L esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto. 3. Le autorizzazioni per l esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Ustica, fino al raggiungimento dell 80% dei permessi, e subordinatamente secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda. 4. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall ente gestore, i residenti nel comune ricadente nell area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati; c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 5. Il rilascio dell autorizzazione è effettuato con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di ecocompatibilità di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda. 6. Ai fini del rilascio dell autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l attività; b. versare all ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 8. Il rilascio dell autorizzazione comporta l obbligo per l esercente di: a. fornire all ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell area marina protetta; b. fornire agli utenti l apposito materiale informativo predisposto dall ente gestore; c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell area marina protetta e del presente disciplinare. Art Attività di whale watching (osservazione dei cetacei) 1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di whale-watching nell area marina protetta, i soggetti e le imprese interessate devono acquisire l autorizzazione rilasciata dall Ente gestore, a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.

8 2. Per le attività di whale watching e in presenza di mammiferi marini nell area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. Art Pesca professionale 1. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi di Ustica della Capitaneria di Porto di Palermo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro: a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1500 metri, con maglia del "9" (ovvero 31,2 mm per lato) per la pesca notturna e diurna; maglia del "12" (ovvero 20,8 mm per lato) esclusivamente per la pesca diurna della triglia (Mullus spp.) nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa segnalata come previsto dalla normativa vigente; b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante; c) nasse, come previsto dalla normativa vigente, ed è specificatamente vietato l uso di quelle realizzate in plastica e aventi maglie inferiori a 2.5 mm di apertura. Le nasse non possono essere utilizzate in prossimità della Grotta dei Gamberi. 2. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro: a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara; b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'ente gestore, del tipo c) bardassuni, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm; d) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri. 3. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal disciplinare CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Palermo e gli Uffici Locali Marittimi. 4. Nella zona C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell Ente gestore, ai pescatori iscritti alla Capitaneria di Porto di Palermo alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma L ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell esercizio delle attività di pesca. 6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell area marina protetta, l ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. e. il numero di giorni di pesca consentiti all interno dell area marina protetta. 7. In riferimento all ordinanza n. 22 del 2013 della Capitaneria di Porto di Palermo, la pesca all aragosta all interno dell Area Marina Protetta è sottoposta a fermo dal 1 Novembre al 30 Aprile; 8. Ai sensi dell art. 4 del DM del 12 gennaio 1995 e dell art. 4 del Decreto 7 luglio 1995 dell Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata dal 1 maggio al 30 giugno. Articolo 12 -Disciplina dell attività di pesca sportiva 1. Nell area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea. 2. Nella zona A, B e C non è consentita la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. 3. Nella zona A non è consentita l attività di pesca sportiva. 4. Nella zone B è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell Ente gestore, ai residenti e ai domiciliati nel comune di Ustica, con i seguenti attrezzi e modalità: a) in zona B e C, sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore; b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;

9 c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami; d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina; e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara); f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti; g) non è consentita la pesca con affondatore; h) non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari; i) non è consentito l utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; j) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione. 5. Nella zona C è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell Ente gestore, con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma. 6. Il transito di unità navali nell area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall ente gestore. 7. Ai fini del rilascio dell autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell area marina protetta, i soggetti non residenti nel Comune di Ustica devono: a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; b. versare all ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15; 8. L ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel Comune ove ricade l area marina protetta. 9. Ai sensi dell art. 4 del DM del 12 gennaio 1995 e dell art. 4 del Decreto 7 luglio 1995 dell Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, la pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata dal 1 maggio al 30 giugno e nei periodi stabiliti da altri provvedimenti più restrittivi. Art Pescaturismo 1.Nelle zone B e C è consentito, previa specifica autorizzazione dell Ente gestore allo svolgimento di visite guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Ustica, esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca. 2. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 3. I soggetti autorizzati al pescaturismo, con unità da pesca iscritte nei Registri delle Navi minori e Galleggianti della Delegazione di Spiaggia di Ustica, autorizzate all attività di pesca turismo, nel rispetto delle norme in vigore sulle im - mersioni subacquee (e come regolamentato dalla Ordinanza 45 del 2009 della Capitaneria di Porto di Palermo) sono autorizzati al trasporto di subacquei, se dotati delle necessarie attrezzature. Art. 14 Validità delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l anno solare e scadono inderogabilmente al 31 dicembre Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 4 (immersioni subacquee), 5 (visite guidate subacquee), 9 (noleggio e locazione di unità da diporto) e 10 (attività di whale-watching), gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all atto dell istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n L eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell istanza di autorizzazione. Art Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 1. Il corrispettivo per il rilascio dell autorizzazione per le attività di whale-watching è disposto su base mensile e annuale. 2. Il corrispettivo per il rilascio dell autorizzazione per l ormeggio è disposto anche su base mensile e annuale, per le unità da diporto in noleggio e locazione e per gli operatori che effettuano servizi di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate. 3. Il corrispettivo per il rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell area marina protetta è disposto anche su base giornaliera e settimanale. 4. Ai sensi dell art. 15 del Disciplinare, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell Area Marina Protetta. 5. Viene riconosciuta una riduzione del 10% sui corrispettivi dovuti, alle ditte/società che dimostrano di possedere i requisiti di cui agl'artt. 6 e 9 del Disciplinare.

10 Attività Corrisp. giornaliero Corrisp. settimanale Corrisp. mensile Corrisp. annuo Ricerca scientifica 30,00 50,00 100,00 Riprese fotografiche, cinematografiche 20,00 50,00 100,00 200,00 e televisive Visite guidate subacquee 3,00 per visitatore subacqueo 500,00 forfettario Visite guidate subacquee senza 2,00 100,00 250,00 autorespiratore (snorkeling, seawatching) Utilizzo laboratorio marino 10,00 30,00 100,00 Utilizzo Centro Ricerca 10,00 30,00 100,00 Immersioni subacquee in zona B e C 6,00 50,00 (per n.10 immersioni) Ormeggio ai campi boe (rilascio presso uffici o sul sito web) Natanti con l.f.t.<6,0 m> 8,00 50,00 100,00 Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m 12,00 80,00 120,00 Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 20,00 80,00 140,00 m Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 25,00 100,00 160,00 m Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m) 30,00 120,00 200,00 Ormeggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso i campi boe) Natanti con l.f.t. <6,0 m> 11,00 53,00 103,00 Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m 15,00 83,00 123,00 Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 23,00 83,00 143,00 m Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 28,00 103,00 163,00 m Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m) 33,00 123,00 203,00 Whale - watching Unità max 12 passeggeri 50,00 150,00 Unità max 30 passeggeri 150,00 400,00 Visite guidate Unità max 12 passeggeri 35,00 200,00 Unità max 30 passeggeri 75,00 400,00 Locazione e noleggio Natanti con l.f.t. >6,0m < 14,99 m 300,00 forfettario Pesca sportiva non residenti Da terra (lenza, canna, bolentino) 5,00 15,00 30,00 60,00 Da unità navale (lenza, canna, 5,00 15,00 30,00 60,00 bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi) Pesca sportiva residenti e domiciliati nel Comune di Ustica Da terra (lenza, canna, bolentino) 3,00 6,00 10,00 15,00 Da unità navale (lenza, canna, 3,00 6,00 10,00 15,00 bolentino, traina di superficie e di profondità, lenza per cefalopodi) Prelievo ricci da terra ( max 50/giorno) 5,00 10,00 15,00 30,00 Prelievo ricci da unità navale (max 5,00 10,00 15,00 30,00 50/giorno) 6. In caso di richiesta di autorizzazione per più tipologie di pesca sportiva, il corrispettivo previsto per il rilascio dell autorizzazione è pari alla somma dei relativi corrispettivi di cui al precedente comma 4. Art Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo, previste dall articolo 27 della legge 979 del 31 dicembre 1982 e successive modificazioni e integrazioni e al disciplinare medesimo sono determinate dall ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

11 Violazione Normativa di riferimento Sanzione prevista dalla norma Sanzione amministrativa prevista ex L. 689/81 (da comminarsi all atto dell accertamento) Sanzione pecuniaria prevista ex Art. 35, comma 5 del Disciplinare, da comminarsi dall Ente gestore trascorsi 60 gg In caso di reiterazione (sanzioni da comminarsi a cura dell Ente gestore) Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima, a seguito di recidiva: Utilizzo improprio documentazione autorizzativa e/o mancata compilazione del registro giornaliero Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici Alterazione dell ambiente geofisico, discarica di rifiuti Si richiama l art. 19, comma 3 della L. 394/91 in quanto la predetta attività può compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area Penale (art. 30, commi e 7, L.. 394/91) Artt. 4,5, 9 e10 del Disciplinare da 25 a Il doppio del minimo: 51 e sospensione autorizzazione per 7 gg. Qualora tale utilizzo improprio sia associato ad altre violazioni, la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo. un terzo del massimo: 344 Art. 19, comma 3, della L. 394/91 Penale * Art. 19, comma 3, della L. 394/91 Penale * Navigazione a motore in zona vietata Art. 19, comma 3, della L. 394/91 Penale Pesca vietata Art. 19, comma 3, della L. 394/91 Penale * sanzione pecuniaria (il doppio del minimo: 51 ) e revoca dell autorizzazione

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