AGRITURISMO E CONTROLLI S E G N A L E T I C A S T R A D A L E P R O C E D I M E N T O A M M I N I S T R A T I V O S A N Z I O N A T O R I O
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- Isidoro Castellani
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1 AGRITURISMO E CONTROLLI S E G N A L E T I C A S T R A D A L E P R O C E D I M E N T O A M M I N I S T R A T I V O S A N Z I O N A T O R I O
2 La normativa vigente Legge n. 96 Disciplina dell'agriturismo. L.R. Lombardia n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (come modificata dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 25) Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4 Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (approvato con d.g.r. n. IX/ 2647 del )
3 La normativa vigente Deliberazione Giunta Regione Lombardia n del 12 giugno 1995 L.r. n. 3 del "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale". Art. 9 - approvazione dei prototipi dì segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada D.P.R n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
4 La normativa vigente Articolo 117 Costituzione La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
5 La normativa vigente Articolo 117 Costituzione Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
6 La normativa vigente Articolo 117 Costituzione Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
7 La normativa vigente Legge 20 febbraio 2006, n. 96 Disciplina dell'agriturismo. 1. Finalità. 1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
8 La normativa vigente L.R. Lombardia n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. TITOLO I Oggetto del testo unico Art. 1 Oggetto. 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
9 La normativa vigente L.R. Lombardia n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. TITOLO X Disciplina regionale dell'agriturismo Art. 150 Finalità 1. Il presente titolo, nel rispetto della programmazione regionale e comunitaria, disciplina l'attività dell'agriturismo allo scopo di sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a ( )
10 La normativa vigente D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada TITOLO I Disposizioni generali 1. Princìpi generali. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
11 La normativa vigente Gli interessi perseguiti: - l ordine e la sicurezza pubblica - Il coordinamento delle politiche comunitarie - in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
12 La legge regionale non fa alcun accenno alla segnaletica stradale. Fa riferimento alle caratteristiche dell attività ed individua le funzioni amministrative in capo alla provincia ed ai comuni. Il Regolamento di attuazione della legge non fa alcun accenno alla segnaletica stradale. Entra nel dettaglio dell attività e delle caratteristiche che debbono avere i soggetti e le strutture.
13 Deliberazione Giunta Regione Lombardia n del 12 giugno 1995 L.r. n. 3 del "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale". Art. 9 - approvazione dei prototipi dì segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada D.P.R n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
14 Deliberazione Giunta Regione Lombardia n del 12 giugno 1995 VISTA la normativa prevista dal D.P.R. n. 495 del , art. 39 (Codice della Strada) che definisce le caratteristiche dimensionali, costruttive e autorizzatine necessarie all'installazione della segnaletica stradale relativa alle aziende agrituristiche; VERIFICATA la necessità di adeguare ed uniformare l'attuale segnaletica stradale in uso nelle aziende agrituristiche alla normativa prevista per tali strutture dal Codice della Strada e a quanto previsto in materia dal regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del ;
15 Deliberazione Giunta Regione Lombardia n del 12 giugno 1995 DELIBERA 1) di approvare che i cartelli di segnaletica stradale posti ad individuazione delle aziende agrituristiche siano conformi alle normative costruttive, dimensionali e di installazione previste dal D.P.R. n. 495 del , art. 39; 2) di approvare che i cartelli di segnaletica stradale posti ad individuazione delle aziende agrituristiche siano graficamente conformi alle tipologie previste a tale scopo e specificate nell'allegato "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
16 Nuovo codice della strada Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
17 Nuovo codice della strada Art. 38. Segnaletica stradale. 1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: a) segnali verticali; b) segnali orizzontali; c) segnali luminosi; d) segnali ed attrezzature complementari. ( ) 8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
18 Nuovo codice della strada Art. 38. Segnaletica stradale. 5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada.
19 Nuovo codice della strada Art. 38. Segnaletica stradale. 13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
20 Nuovo codice della strada Art. 39. Segnali verticali. 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi ( ); C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti ( );
21 Nuovo codice della strada Art. 39. Segnali verticali. C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: ( ) h) segnali turistici e di territorio; ( ) 2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
22 Regolamento del Codice della strada Art (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio. 1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2: a) turistiche; b) industriali, artigianali, commerciali; c) alberghiere; d) territoriali; e) di luoghi di pubblico interesse.
23 Regolamento del Codice della strada Art (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio. 2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
24 Regolamento del Codice della strada Art (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio 9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera. 10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turisticoalberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298); b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301). 11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.
25 a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);
26 b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
27 c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
28 c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
29 Nuovo codice della strada Art. 39. Segnali verticali. C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: ( ) h) segnali turistici e di territorio; i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali che indicano installazioni o servizi. 2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
30 Nuovo codice della strada Art. 38. Segnaletica stradale. 13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
31 Nuovo codice della strada Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
32 Nuovo codice della strada Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
33 Nuovo codice della strada Art Pagamento in misura ridotta. 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
34 Semplificati gli adempimenti per la posa della segnaletica stradale per l agriturismo La Giunta provinciale di Mantova, in una delle sue ultime sedute, ha finalmente approvato che la segnaletica stradale per l agriturismo è da considerarsi equivalente a quella prevista dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento per i segnali turistici e di territorio, previsti dall articolo 134 del suddetto regolamento. Si tratta di un provvedimento a lungo atteso, che, per la prima volta in Lombardia, sana il difficile problema del posizionamento della segnaletica stradale e aziendale prevista per l agriturismo e che accoglie le richieste che il Consorzio agrituristico mantovano ha portato avanti in questi anni per favorire la posa della segnaletica stradale, condizione indispensabile per lo sviluppo del comparto. Tra gli aspetti più qualificanti vi segnaliamo che dal 1 giugno 2011 il posizionamento della segnaletica agrituristica potrà avvenire in deroga al Codice della strada, per cui non dovrà più essere rispettato il limite della distanza di 250 m prima del cartello e dei 150 m dopo il cartello, per la posa di un segnale agrituristico. Altro aspetto importante è che la segnaletica agrituristica potrà essere posizionata a 0.80 m dal bordo esterno della banchina o dal ciglio del marciapiede, con sostegno verticale collocato ad una distanza minima di 0,50 m dallo stesso limite, e non più a 3 metri. I segnali agrituristici non dovranno comunque essere abbinati a qualsiasi altra forma di pubblicità per cui sul cartello del segnale agrituristico non potranno esserci altre forme di pubblicità.
35 Procedimento amministrativo sanzionatorio L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Art. 163 Sanzioni amministrative 1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 154; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività 2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro ,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività. 3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno
36 Procedimento amministrativo sanzionatorio L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Art. 163 Sanzioni amministrative ( ) 3-bis) In caso di particolare gravità o reiterazione di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 153, per un periodo compreso tra uno e cinque anni 4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio. 5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. n. 90/1983.
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