CONSORZIO DI BONIFICA NORD Bacino del Tronto Tordino e Vomano

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1 CONSORZIO DI BONIFICA NORD Bacino del Tronto Tordino e Vomano Già CONSORZIO DI BONIFICA VOMANO (D.P.G.R. d Abruzzo n. 799 del ) REGOLAMENTO Per la manutenzione e l esercizio degli Impianti Irrigui Consorziali adottato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Vomano del con delibera n. 10 del , approvato dalla Giunta Regionale d Abruzzo con deliberazione n dell

2 CONSORZIO DI BONIFICA Vomano Ora CONSORZIO DI BONIFICA NORD REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E PER L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI (Adottato dal Consiglio dei Delegati del Consorzio con delibera n. 10 del , approvata dalla Giunta Regionale d Abruzzo con deliberazione n del ) PARTE I DEI COMPRENSORI IRRIGUI E DEL CATASTO CONSORTILE ART. 1 Costituiscono comprensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni di progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione ART. 2 I terreni indicati all articolo precedente sono iscritti nel catasto irriguo consorziale il quale, diviso per comprensori, distretti e comizi, è formato dai seguenti documenti: A) Registro delle utenze, raggruppate per Comune censuario nel quale sono elencati i seguenti dati: 1) Comprensorio; 2) Distretto, comizio o settore; 3) Ditta catastale con indicazione dell articolo catastale erariale; 4) Foglio di mappa; 5) Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione dell estensione, qualità e classe; 6) Impianto irriguo aziendale; 7) Gruppo di consegna numero matricola; corpo d acqua erogabile. B) Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto A. ART. 3 Il registro e lo schedario delle utenze sono periodicamente aggiornati d ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovano l avvenuta variazione. ART. 4 Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata alla Presidenza del Consorzio presso la sua sede d Isola del Gran Sasso recante, la firma e l indicazione del domicilio e della residenza dell istante e degli elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e le variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda con lettera raccomandata entro 3 (tre) mesi dalla richiesta.

3 ART. 5 Le domande tendenti ad ampliare i confini del Comprensorio servito dal Consorzio, per includervi nuove aree limitrofe, saranno accettate dal Consorzio se compatibili dal punto di vista tecnico, come da nota n. 7844/1843 del del Servizio Affari della Presidenza del Consiglio Regionale. A mano a mano che, in dipendenza dell esecuzione d opere di completamento rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del Catasto irriguo consorziale. ART. 6 La distribuzione dell acqua per uso irriguo nei comprensori di norma, ha inizio dall ora zero del primo aprile e termina alle ore 24 del trentuno ottobre di ciascun anno. Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto i termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete, e con la disponibilità d acqua nei serbatoi, formeranno oggetto d esatte deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa consorziale, d anno in anno e per richiesta di gruppi di consorziati, che rappresentano almeno il 10% della superficie irrigabile. Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni. ART. 7 Per la distribuzione dell acqua sarà predisposto il piano d erogazione annuale che tiene conto delle disponibilità d acque e delle caratteristiche degli impianti pubblici a servizio dei diversi comprensori irrigui. Il Piano d erogazione, approvato dalla Deputazione Amministrativa, sarà reso pubblico tempestivamente mediante manifesti affissi nei Comuni d erogazione. ART. 8 L irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui, serviti sarà autorizzata su presentazione, da parte dei consorziati, d esatto modulo- domanda. L autorizzazione avrà efficacia sino a revoca della stessa da parte dell Ente. ART. 9 Gli utenti d impianti irrigui sono i proprietari dei terreni ricadenti nei comprensori irrigui. Per le proprietà enfiteutiche, in usufrutto o in affitto, è utente l enfiteutiche, l usufruttuario o il conduttore.

4 ART. 10 La distribuzione d acqua nell ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti, serviti da idranti su condotte a pressione, devono praticare l irrigazione a pioggia: mediante attrezzature di cui essi sono obbligati a munirsi. Allo scopo di evitare rotture alle condotte idriche è vietata l aspirazione d acqua dall idrante con gruppo di pompaggio. ART. 11 La mancata o insufficiente consegna d acqua agli utenti, non dà luogo a responsabilità civile del Consorzio per i danni alle colture degli utenti provocata da siccità o da qualsiasi altra causa. Il Consorzio, in ogni caso, stipulerà una polizza d assicurazione per eventuali danni ( e precisamente per rotture di tubi od idranti). ART. 12 Manovra di manufatti di dispensa e passaggio d acqua. I manufatti di dispensa sono manovrati dagli utenti. Eventuali danni causati per imperizia, dopo accertamenti del personale del Consorzio, saranno a carico dei responsabili; altri guasti saranno a carico del Consorzio. I proprietari di fondi muniti di manufatto di dispensa sono tenuti a dare passaggio alle acque ai proprietari dei fondi limitrofi che hanno fatto regolare richiesta al Consorzio. Il confinante sarà responsabile d eventuali danni arrecati al proprietario del manufatto d erogazione. In caso di disaccordo tra gli interessati, spetta al Consorzio stabilire come si deve attuare il passaggio e la presa. Spetta, altresì, al Consorzio indicare il manufatto dal quale devono prelevare l acqua gli utenti, i cui fondi ne sono privi. ART. 13 Delegato comiziale Gli utenti d ogni comizio devono eleggere annualmente un loro delegato per i contatti tra loro e con il Consorzio in merito all irrigazione, e comunicarne il nome allo stesso Consorzio. In caso d inerzia, il delegato è nominato dal Consorzio con provvedimento da affiggere all albo consorziale, presso i caselli di bonifica e le stazioni di pompaggio, e nei luoghi in vista del comizio interessato. Il delegato collabora con il Consorzio riguardo all irrigazione del comizio; e a lui si fa capo per le comunicazioni agli utenti riguardo all irrigazione stessa, senza compenso alcuno. ART. 14 Obblighi degli utenti Ogni utente è obbligato: a) a manovrare con cautela i manufatti di consegna e chiuderli al termine dell adacquamento, tenendo presente che, nell apertura dell idrante, la saracinesca deve essere completamente aperta, Onde evitare logoramento;

5 b) a distribuire l acqua nell ambito aziendale in maniera da evitare sprechi della risorsa e a non dar luogo a colature dannose alle proprietà limitrofe e alle opere irrigue consorziali; c) a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita; d) a non danneggiare o modificare le opere irrigue insistenti sui suoi fondi; e) a rispettare la distanza prevista dalla legge nelle costruzioni e piantagioni in prossimità delle opere irrigue e delle loro pertinenze. Le costruzioni e le piantagioni esistenti sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze consentite; f) a non coltivare le zone di rispetto delle opere irrigue; g) a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti pertinenze degli impianti di irrigazione; h) a non scaricare immondizie, acque ed altri materiali nei canali di irrigazione e di bonifica; i) a non addossare fascine o altro materiale alle opere irrigue; l) a collaborare con il Consorzio perla conservazione degli impianti e a segnalargli eventuali anomalie; m) ad aiutare il personale consorziale nell opera diretta a prevenire danni in caso di perdita d acqua dagli impianti. n) a consentire al personale del Consorzio, senza accampare diritti, di transitare con i necessari mezzi sulla sua proprietà, di depositarvi materiali e di eseguirvi lavori occorrenti per la manutenzione e l esercizio delle opere irrigue e delle relative pertinenze,nonché per eventuali controlli e rilievi. o) a segnalare al Consorzio ogni fatto ed azione da chiunque commessi in danno degli impianti irrigui consorziali; p) a non modificare le apparecchiature, con l applicazione di congegni diversi da quelli installati dalla ditta imprenditrice dei lavori. ART. 15 Materiale in consegna degli utenti Gli utenti sono consegnatari dei manufatti di dispensa insistenti sulla loro proprietà, e dei relativi congegni d apertura e chiusura. Eventuali guasti dipendenti da comportamenti colposi e dispersioni sono a loro carico. ART. 16 Il consorzio può utilizzare gli impianti irrigui per addurre acqua a scopo extra irrigui, solo dopo aver soddisfatto l utenza agricola. ART. 17 Riserva Il Consorzio non risponde di sospensioni nell erogazione dell acqua o di revoca delle concessioni dovute ad esigenze tecniche ed irrigue dei comprensori irrigui. ART. 18 Catasto Le utenze contemplate nel presente titolo sono iscritte in uno speciale catastale soggetto a controllo periodico, a cura del personale preposto al catasto consorziale.

6 ART. 19 Contributi I contributi dovuti dagli utenti di cui al presente titolo sono determinati ed aggiornati con le norme previste dai relativi provvedimenti e sono riscossi con i ruoli. ART. 20 Acqua dispensata dagli impianti irrigui Il Consorzio non garantisce la potabilità dell acqua degli impianti irrigui consorziali, per questo l eventuale uso per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno. Il Consorzio assoggetta l acqua a periodiche analisi da parte di laboratori specializzati. Tuttavia esso non risponde d eventuali danni che l acqua dovesse arrecare alle colture. ART. 21 Regole per il rilevamento, la contestazione e l oblazione delle infrazioni. Il personale consorziale rileva le infrazioni mediante verbale circostanziato da inoltrare al Presidente del Consorzio, attraverso la via gerarchica. Il Presidente vaglia i fatti che gli sono riferiti e li contesta all autore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo, nel contempo,a pagare la pena pecuniaria prevista dal presente regolamento o dalle norme di polizia della bonifica, a titolo di oblazione, entro venti giorni dalla ricezione della contestazione ed avvertendolo che, diversamente, la somma dovuta è iscritta a ruolo riduzioni e maggiorata degli interessi al tasso ufficiale di scontrosi 5 punti,nonché degli aggi di riscossione. Eventuali deduzioni dell autore dell infrazione devono essere presentate perentoriamente entro l anzidetto termine di 20 (venti) giorni e sono esaminate e decise dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio. Le violazioni che integrano reati penali sono denunciate alle Autorità competenti e nei relativi giudizi il Consorzio si può costituire parte civile se ha subito danni alle opere e al servizio d irrigazione. ART. 22 Misura La pena pecuniaria per le infrazioni alle norme del presente regolamento è stabilita in ( lire duecentomila ) per ogni infrazione. La misura suddetta è elevata da 2 a 10 volte in caso di recidività e di particolare gravità. Le penalità come sopra stabilite sono ridotte alla metà in caso d oblazione. Le infrazioni reiterate comportano la sospensione della dispensa d acqua ed eventuali prelievi abusivi sono denunciati alla competente Autorità. ART. 23 Proprietà degli impianti e dell acqua che scorre. Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio statale o regionale anche se costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

7 L acqua che scorre negli impianti irrigui è di proprietà del Consorzio essendone esso concessionario a norma delle disposizioni in materia d acque pubbliche. ART. 24 Destinazione degli impianti irrigui consorziali. Gli impianti irrigui consorziali sono destinati all irrigazione di terreni agrari ricadenti nei rispettivi comprensori irrigui. Gli utenti, di conseguenza, devono impiegare l acqua, che vi scorre, esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nei rispettivi comprensori irrigui. Gli utenti, di conseguenza, devono impiegare l acqua, che vi scorre, esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nel Comprensorio irriguo di ciascun impianto irriguo. I terreni inclusi nei comprensori irrigui rimangono soggetti agli obblighi contributivi. ART. 25 Struttura organizzativa La struttura organizzativa consorziale adibita alla manutenzione e all esercizio degli impianti è da norme consorziali nelle quali sono fissate le attribuzioni del personale stesso. ART. 26 Della manutenzione ed esercizio Contributi. Prima dell inizio della stagione irrigua, sarà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenute distintamente la spesa fissa e la spesa d esercizio. Alle spese fisse sono imputate le seguenti voci: 1) canoni governativi di concessione dell acqua; 2) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione e apparecchiature; 3) quota parte delle spese riguardanti il personale fisso addetto all irrigazione; 4) ammontare mezzi meccanici. Alle spese d esercizio sono ascritte: 1) rimanente quota parte delle spese riguardanti il personale fisso addetto all irrigazione; 2) spese concernenti i mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza e all organizzazione della distribuzione; 3) spese riguardanti il personale stagionale e personale d Ufficio distaccato temporaneamente all esercizio; 4) spese di consumo d esercizio elettrico per gli impianti di sollevamenti; 5) spese di contenzioso e di risarcimento danni, 6) quota parte delle spese d assistenza tecnica all irrigazione non coperta da finanziamento regionale. Il suddetto preventivo terrà conto dei proventi che il Consorzio destina alla gestione irrigua.

8 ART. 27 Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali. ART. 28 I preventivi e i consuntivi di gestione, sentita la competente Commissione consultiva permanente, saranno approvati dal Consiglio dei Delegati. ART. 29 Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi provvisori. Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione d ettaro servibile, ed indipendentemente dall utilizzazione dell acqua, saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di settembre dell anno di competenza. ART. 30 Sulla base del consuntivo di gestione saranno determinate la misura dei contributi fissi definitivi. I conguagli dei contributi fissi e i contributi d esercizio saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate dell anno successivo a quello di competenza. Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi in occasione della riscossione del contributo fisso dell anno successivo. ART. 31 Disposizioni finali e transitorie Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti d impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità d acqua nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione le consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell interessato che abbia fatta richiesta. ART. 32 Entrata in vigore del presente Regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la qual è adottata.

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