TITOLO II - OBBLIGHI E COMPETENZE DEI TITOLARI DI PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A., DEI COSTRUTTORI E DEI ROGETTISTI

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3 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto della Normativa 5 Art. 2 Limiti di riferimento 5 Art 3 Requisiti acustici passivi degli edifici 6 TITOLO II - OBBLIGHI E COMPETENZE DEI TITOLARI DI PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A., DEI COSTRUTTORI E DEI ROGETTISTI Art. 4 Nuove edificazioni 9 Art. 5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente 9 Art. 6 Valutazione previsionale del clima acustico 9 Art. 7 Previsione di impatto acustico 10 Art. 8 Obblighi e competenze dei gestori di insediamenti produttivi 11 Art. 9 Obblighi e competenze dei proponenti e dei gestori di infrastrutture pubbliche 11

4 2 Art. 10 Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi 13 TITOLO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE Art. 11 Campo di applicazione 15 Art. 12 Impianti e macchinari a servizio delle residenze 15 Art. 13 Macchine da giardino 16 Art. 14 Sirene e strumenti sonori di segnalazione o di allarme 16 Art. 15 Venditori e suonatori ambulanti 17 Art. 16 Suono delle campane 17 TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 17 Campo di applicazione 18 Art. 18 Impianti e attrezzature 19 Art. 19 Orari 19 Art. 20 Limiti massimi 19

5 3 Art. 21 Emergenze 20 Art. 22 Rilascio delle autorizzazioni e deroghe 20 Art. 23 Attività di spettacolo e manifestazioni 21 TITOLO V PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO Art. 24 Piani predisposti dalle Imprese 22 Art. 25 Piani di Risanamento comunali 22 Art. 26 Piani di Risanamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie 23 TITOLO VI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO Art. 27 Previsione di impatto acustico 24 Art. 28 Valutazione previsionale di clima acustico 25 TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 Sanzioni 27 Art. 30 Misurazioni, vigilanza e controlli 27

6 4 ALLEGATO REPERTORIO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 29

7 5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto della Normativa 1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante del Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città di Paullo e hanno la medesima efficacia; esse fanno riferimento alle diverse norme Statali, Regionali e Comunitarie che riguardano e disciplinano il rumore, riportate in appendice. Art. 2 Limiti di riferimento 1. I limiti di emissione, di immissione e di qualità, espressi in Leq db(a) a cui fare riferimento nell applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono i seguenti: 2. Periodo diurno: ore 06,00-22,00 classi di zonizzazione acustica valori limiti di emissione valori limite di immissione valori di qualità I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali II aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali Periodo notturno: ore 22,00-06,00 classi di zonizzazione acustica valori limiti di emissione valori limite di immissione valori di qualità I aree particolarmente protette II aree prevalentemente residenziali II aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali VI aree esclusivamente industriali

8 6 Art 3 Requisiti acustici passivi degli edifici 1. Nel caso di nuove costruzioni o parte di nuove costruzioni non destinate ad attività produttiva e rientranti nelle seguenti tipologie, definite come unità abitative : - categoria A - residenze o assimilabili; - categoria B - uffici e assimilabili; - categoria C - alberghi e pensioni o assimilabili; - categoria D - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; - categoria E - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - categoria F - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; - categoria G - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili; ai sensi dell art. 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13, è fatto obbligo presentare, da parte del progettista una relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti con modalità previsionali il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto stabilito dal DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 2. I requisiti acustici passivi devono essere verificati per quanto attiene: - rumorosità proveniente dall ambiente esterno parametro D2m,nT,w; - rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti e/o sovrapposti, appartenenti a unità abitative differenti parametro Rw; - rumori da calpestio tra unità abitative differenti parametro Ln,w; - rumorosità provocata da impianti e apparecchi tecnologici dell edificio parametri LASmax e Laeq; - rumorosità provocata da attività contigue - parametro Rw. 3. I valori di riferimento dei diversi parametri per le varie tipologie di ambienti abitativi sono i seguenti:

9 7 categorie Rw D2m,nT,w Ln,w LASmax Laeq 1. D A, C E B, F, G Quanto sopra prescritto si applica anche nel caso di caso di tutti quegli interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche o la destinazione d uso, e nello specifico: - demolizioni e ricostruzioni; - cambi di destinazione d uso; - recupero sottotetti ai fini abitativi e altre trasformazioni di vani esistenti non abitabili in vani a destinazione abitativa, quando la trasformazione supera il 20% della S.l.p. esistente. La verifica riguarda i vani trasformati e va fatta sugli elementi di facciata e/o sugli elementi che costituiscono partizione da unità abitative differenti; - aumento di volumetria per la realizzazione di nuovi vani e/o spazi di servizio e/o comuni adiacenti o sovrapposti o sottoposti a unità abitative. La verifica va fatta per le partizioni verticali e/o orizzontali tra i nuovi vani e/o spazi comuni e le unità abitative. Ad esempio, la realizzazione di autorimesse comuni al disotto di unità abitative comporta la verifica delle partizioni orizzontali; - suddivisione di un unità abitativa in due o più unità differenti, anche se la proprietà rimane unica. La verifica va fatta per gli elementi verticali (pareti) e/o orizzontali (solai) di divisione tra le unità risultanti dalla suddivisione e/o tra le nuove unità e i vani di servizio, quando questi ultimi servano unità differenti o diventino vani comuni. Ad esempio, se un appartamento viene suddiviso in due unità e la scala esterna alle unità, precedentemente a servizio di un solo appartamento, diventa comune, la verifica va fatta sulla parete e/o sul solaio che divide le due u- nità, nonché sul corpo scala diventato comune; - interventi in facciata che modifichino le caratteristiche degli elementi costitutivi delle stesse e/o quelli che modifichino i rapporti areali tra parti opache e parti vetrate e/o porte quando si abbia un aumento di superficie delle parti vetrate e/o delle porte superiore al 50%. La verifica va fatta sulle pareti perime-

10 8 trali modificate. 5. Nel caso di tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non modificano le caratteristiche acustiche dell edificio la relazione di di cui sopra può essere sostituita da una Dichiarazione del Progettista, redatta su apposita modulistica (Allegato RA). 6. La documentazione di Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, redatta secondo le modalità definite dalla Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 all art. 7, commi 2 e 3 o la Dichiarazione del Progettista sul rispetto dei Requisiti Acustici Passivi devono essere presentate agli Uffici Comunali secondo le modalità previste dalla legge.

11 9 TITOLO II - OBBLIGHI E COMPETENZE DEI TITOLARI DI PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A., DEI COSTRUTTORI E DEI PROGETTISTI Art. 4 Nuove edificazioni 1. Le domande per il rilascio dei permessi di costruire relative a nuove edificazioni, o di ampliamento di edifici esistenti devono essere, ai sensi dell art 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, corredate da una valutazione e dichiarazione (da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale) che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (nel caso di ampliamento per le sole parti di nuova costruzione). I valori di riferimento per le varie tipologie degli ambienti abitativi sono descritti nelle tabelle A e B del Decreto. Art. 5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente 1. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche o la destinazione d uso e che sono specificati al precedente art. 3 delle presenti N.T.A., è fatto obbligo presentare, da parte del progettista, una dichiarazione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5 dicembre I valori di riferimento per le varie tipologie degli ambienti abitativi sono descritti al precedente art. 3. Art. 6 Valutazione previsionale del clima acustico 1. Per le seguenti tipologie d insediamento: - scuole, asili nido; - ospedali; - case di cura e di riposo; - parchi pubblici urbani ed extraurbani;

12 10 - nuovi insediamenti residenziali posti a una distanza inferiore a mt. 100 da impianti sportivi e ricreativi, discoteche e pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; - nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza acustica stradali delle strade di categoria A, B, C e D, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; è obbligatorio, ai sensi dell art. 8, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, produrre una valutazione del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di tali interventi. 2. Le modalità di redazione della valutazione previsionale di clima acustico sono stabilite dal DGR 8 marzo 2002, n. 7/8313 Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico. Art. 7 Previsione di impatto acustico 1. Nel caso di nuovi edifici, impianti e infrastrutture adibiti a: - attività produttive; - attività sportive e ricreative; - postazioni di servizi commerciali polifunzionali le richieste per l ottenimento di permesso di costruire devono essere corredate da una relazione, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sulle caratteristiche acustiche degli e- difici o degli impianti, ove siano indicati i materiali e le tecnologie impiegate per l isolamento acustico e/o l insonorizzazione in relazione all impatto acustico verso l esterno. 2. Le modalità di redazione dello studio di impatto acustico sono stabilite dal DGR 8 marzo 2002, n. 7/8313 Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico. 3. Analogamente, per nuovi edifici produttivi e/o impianti per i quali venga richiesta l abilitazione all utilizzo e/o la licenza o autorizzazione all esercizio di attività produttive la richiesta deve essere corredata da una previsione di impatto acustico, che conten-

13 11 ga la descrizione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. Art. 8 Obblighi e competenze dei gestori di insediamenti produttivi 1. Le richieste per l ottenimento dell abilitazione all utilizzo e le domande di licenza o di autorizzazione all esercizio di attività produttive devono essere corredata da una previsione di impatto acustico, che contenga la descrizione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. 2. Le modalità di redazione dello studio di impatto acustico sono stabilite dal DGR 8 marzo 2002, n. 7/8313 Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico. 3. Qualora, per rispettare i limiti di zona previsti dalla Classificazione Acustica, sia necessario adottare un Piano di Risanamento per ottenere il rispetto dei limiti di zona, l art 15 comma 2 della L. Q. 447/95 indica in 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale la scadenza per la presentazione di detti Piani. 4. Nel caso di inadempienza la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che le imprese devono comunque, entro il medesimo termine temporale di 6 mesi, adeguarsi ai limiti indicati dalla Classificazione Acustica. 5. Nel caso di impianti produttivi a ciclo continuo, il DMA 11 dicembre 1996 stabilisce che i Piani di Risanamento devono assicurare il rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati quelli assoluti. Art. 9 Obblighi e competenze dei proponenti e dei gestori di infrastrutture pubbliche 1. Nel caso di interventi che comprendano la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

14 12 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia; deve essere predisposta da parte dei proponenti e/o dei gestori delle infrastrutture una Previsione di Impatto Acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 8, commi 2 e 4 e L.R. 10 agosto 2001, n. 13, art. 5). 2. Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto (ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc.) sono soggetti ai seguenti obblighi: - presentazione al Ministero dell Ambiente di un rapporto sull inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture da essi gestite; - trasmissione ai Comuni interessati di copia dei progetti di risanamento, redatti in conformità a quanto stabilito dalla Commissione. Tali progetti diverranno parte integrante dei Piani di Risanamento comunali. 3. I costi per il risanamento sono a carico degli Enti gestori, che in tali attività devono investire una quota pari almeno al 5% (ridotta al 1,5% per l ANAS) dei fondi previsti a bilancio per la manutenzione il potenziamento delle infrastrutture stessi (art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447). 4. Nei punti e nel momento in cui, nelle fasce o aree di competenza dell infrastruttura, sono superati i valori limite stabiliti dalle norme diviene obbligatoria l adozione di interventi di risanamento, che vanno effettuati prioritariamente all interno delle fasce o aree di competenza. All esterno di tale aree o fasce, là dove sia l infrastruttura la causa del superamento dei limiti, gli interventi devono essere coordinati con il Piano di Risanamento comunale. 5. I progetti di risanamento devono contenere: - la classificazione delle aree o tratte su cui intervenire, secondo una scala di priorità determinata sulla base del livello di inquinamento, dell entità della popolazione esposta, dei costo di risanamento, - le modalità di intervento, - il programma degli interventi, con indicazione dei tempi per la loro attuazione.

15 13 Art. 10 Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi 1. Gli esercenti dei luoghi indicati dall art. 1, comma 1 del DPCM. 16 aprile 1999, n. 215, hanno l obbligo: - di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione (da tale obbligo sono esenti i pubblici esercizi, a seguito di quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179); - di rispettare i limiti esterni alla struttura, definiti dalla vigente normativa in materia e dalla classificazione acustica comunale. 2. La determinazione di tali livelli deve essere effettuata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 3. I valori di pressione sonora massima LASmax e equivalente LAeq consentiti sono i seguenti: LASmax = db(a) LAeq = 95.0 db(a) 4. Nel caso in cui i valori misurati nel corso della verifica rispettino i limiti prescritti, il gestore del locale (o il soggetto indicato dall art. 3 comma 3 del DPCM 16 aprile 1999, n. 215), redige una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15), di conformità ai limiti. Tale dichiarazione, corredata dalla relazione relativa al monitoraggio eseguito, deve essere conservata presso il locale, a disposizione delle autorità di controllo. 5. Le verifiche devono essere effettuate anche dopo eventuali modifiche o riparazioni dell impianto. Nel caso l impianto sia dotato di limitatore le verifiche successive devono essere eseguite solo nel caso di modifiche o sostituzioni dei diffusori (altoparlanti). 6. Il rispetto dei limiti di legge deve essere assicurato anche nel corso di esecuzioni dal vivo, in cui siano impiegati impianti non appartenenti al locale. 7. Se la verifica evidenzia il superamento dei limiti sopra indicati, devono essere adottati dal gestore tutti gli interventi necessari per il rispetto dei limiti, secondo quanto indicato dal tecnico compe-

16 14 tente, nel caso utilizzando meccanismi di controllo antimanomissione. 8. Si rinvia al testo del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 per le specificazioni.

17 15 TITOLO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E DI- SCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE Art. 11 Campo di applicazione 1. Il presente Titolo disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 e dell art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, integrando quanto già previsto nel vigente Regolamento di Polizia Locale, a cui si rinvia relativamente a: - disturbo della quiete pubblica; - esercizio di mestieri, arti e industrie; - funzionamento di apparecchi nelle abitazioni; - detenzione di animali nel centro abitato; - carico, scarico e trasporto merci; - disciplina per i negozi di vendita di radio, televisori, giradischi e simili. 2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell art. 659 del C.P. Art. 12 Impianti e macchinari a servizio delle residenze 1. Gli impianti e macchinari a servizio delle residenze (pompe di sollevamento, impianti di condizionamento, impianti per l apertura e la chiusura di accessi, impianti citofonici, ecc.) non devono recare danno o molestia a causa del rumore aereo o quello che si propaga attraverso gli elementi edilizi e le strutture, né devono essere causa di vibrazioni o scuotimenti, a tale scopo prevedendo adeguati interventi. 2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: - 35 db(a) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo,

18 16-25 db(a) LAeq per i servizi a funzionamento continuo, come previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 all Allegato A 3. E vietato il montaggio di macchinari o parti di impianti a servizio delle residenze, su mensole fissate a muri di confine con altre proprietà o di locali destinati a residenza. Art. 13 Macchine da giardino 1. L uso di macchine e impianti per l esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle e dalle alle Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore alle e dalle alle Le macchine e gli impianti in uso per l esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale su tali apparecchi. Art. 14 Sirene e strumenti sonori di segnalazione o di allarme 1. Negli stabilimenti industriali l uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell orario di inizio e di cessazione del lavoro o per segnalare eventuali emergenze. 2. Le sirene facenti parte di sistemi di allarme antintrusione/antifurto devono essere dotate di temporizzazione, che limiti la durata dell emissione a 3 minuti. 3. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade le cui caratteristiche siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

19 17 Art. 15 Venditori e suonatori ambulanti 1. Dalle ore alle ore e dalle ore alle ore sono vietate la pubblicità o altre comunicazioni all aperto effettuate con l ausilio di impianti acustici. 2. Ai venditori autorizzati è comunque vietato arrecare disturbo e fare uso di mezzi sonori a loro volta arrecanti disturbo. 3. L uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore alle ore e dalle ore alle ore I suonatori ambulanti e genericamente gli artisti di strada, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, strutture sanitarie, uffici pubblici o in altri luoghi ove possano costituire disturbo. 5. Il tempo dell esibizione è stabilito al momento dell autorizzazione, così come la distanza minima che deve intercorrere tra un punto di esibizione e il successivo nel caso di spettacoli ambulanti. 6. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade le cui caratteristiche siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Art. 16 Suono delle campane 1. Il suono delle campane è proibito dalle ore alle ore 07.30, fatta eccezione per l annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

20 18 TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 17 Campo di applicazione 1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o/e abbia ubicazione variabile (escluse le attività a carattere stagionale) o in aree non permanentemente o esclusivamente destinate a tale attività e che comporti un superamento dei limiti di zona. 2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo (e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge): - i cantieri edili e stradali (vedere paragrafi e seguenti); - le attività di spettacolo e le manifestazioni che si tengono all aperto o in locali non adibiti a luoghi di spettacolo; - i concerti, gli spettacoli, le feste popolari le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza; - le fiere ed esposizioni; - i luna park e gli spettacoli pirotecnici; - le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) - la pubblicità o altre comunicazioni all aperto effettuate con l ausilio di impianti acustici fissi o mobili; - tutte le altre attività temporanee che producano elevati livelli di rumore o necessitino, per il loro svolgimento, di utilizzare sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore. 3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo - e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge - le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell attività principale licenziata, e qualora non superino il numero di 16 eventi nell arco di un anno solare. In quest ultimo caso le attività sono da considerarsi come attività permanenti, e quindi sottoposte a quanto previsto per tale genere di attività.

21 19 Art. 18 Impianti e attrezzature 1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali e a essi assimilabili (compresi quelli relativi a opere a verde e manutenzione del verde), nonché negli interventi di manutenzione e pulizia e la raccolta rifiuti, le macchine e gli impianti utilizzati dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e alle normative nazionali e regionali. 2. In tutti i casi e per tutti gli apparecchi in uso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per renderli meno rumorosi e/o rendere meno rumoroso il loro uso. 3. In assenza di norme specifiche sugli avvisatori acustici, questi potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con apparecchi di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Art. 19 Orari 1. Nei cantieri edili, stradali o a essi assimilabili e negli interventi di manutenzione, pulizia strade e raccolta rifiuti, l uso di macchine rumorose e l esecuzione di attività rumorose al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Art. 20 Limiti massimi 1. Il limite assoluto di immissione da non superare è in ogni caso pari, in Leq, a 70 db(a), riferito agli intervalli temporali entro cui sono eseguite le attività rumorose (art. 13 delle presenti NTA). 2. Tale limite è riferito alla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono eseguiti i lavori. 3. Per la verifica del rispetto dei limiti non si considerano in questo caso limiti differenziali e/o altre penalizzazioni. 4. Nel caso di ricettori posti nello stesso edificio in cui vengono e- seguiti i lavori, per tali lavori il limite assoluto di immissione è

22 20 fissato in 65 db(a), misurato a finestre chiuse e sempre riferito agli intervalli temporali entro cui sono eseguite le attività rumorose (art. 13 delle presenti NTA). Art. 21 Emergenze 1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) o lo sgombero della neve, ovvero in situazioni di pericolo per l incolumità della popolazione, è concessa, solo per il tempo necessario al ripristino o alla messa in sicurezza, deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Art. 22 Rilascio delle autorizzazioni e deroghe 1. L attivazione di cantieri e di interventi oggetto della presente sezione in cui sia assicurato il rispetto dei limiti di rumore e degli orari di lavorazione stabiliti nella presente sezione, non necessita di specifica autorizzazione. 2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il Responsabile dei Lavori ritenga che non sia possibile il rispetto dei limiti stabiliti, potrà fare richiesta al Comune di autorizzazione in deroga. 3. Per i cantieri edili non sono comunque ammesse deroghe negli orari, salvo emergenze. 4. Per i cantieri stradali posti al di fuori del centro abitato sono possibili eventuali deroghe, giustificate da particolari condizioni dell infrastruttura che rendono di fatto necessario eseguire i lavori in orario notturno. In ogni caso i lavori dovranno essere organizzati per eseguire le attività più rumorose all interno della normale fascia. 5. E competenza del Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito il parere dei servizi preposti al controllo, di autorizzare deroghe.

23 21 Art. 23 Attività di spettacolo e manifestazioni 1. Le attività di spettacolo e le manifestazioni che si svolgono all aperto si distinguono tra: - manifestazioni che si svolgono nell area appositamente destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile o all aperto, di cui all art. 4 comma I lettera a della Legge 447/95 e individuate nella Classificazione Acustica del Territorio. - manifestazioni che si svolgono in altre aree del territorio comunale. 2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee è consentito negli giorni e negli orari sotto indicati: - manifestazioni che si svolgono nell area destinata a spettacolo a carattere temporaneo: nelle giornate dal lunedì al venerdì: dalle ore alle ore 00.30; nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore manifestazioni che si svolgono in altri punti del territorio comunale: dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Il limite assoluto di immissione da non superare è pari, in Leq, a 70 db(a), da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. 4. In ogni caso il Sindaco può, tenuto conto delle circostanze e recepito il parere dei Servizi preposti al controllo, autorizzare le deroghe ai limiti e orari.

24 22 TITOLO V PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO Art. 24 Piani predisposti dalle Imprese 1. Le Imprese ubicate sul territorio comunale di Paullo che producono inquinamento acustico superando i valori limite previsti dalla normativa e dal Piano, sono obbligate ad adottare interventi per l adeguamento ai detti limiti, entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica. 2. Nel caso le imprese non siano in grado di adeguarsi ai limiti entro i sei mesi stabiliti, entro lo stesso termine temporale devono presentare agli uffici comunali preposti un Piano di Risanamento Acustico, predisposto secondo quanto stabilito dalla DGR 16 novembre 2001, n. 7/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese. 3. Il Piano di Risanamento Acustico sarà costituito da una relazione tecnica illustrante gli interventi che verranno adottati, con l indicazione del termine temporale entro il quale verrà completato. Tale termine non può superare i trenta mesi, a partire dalla data di presentazione del Piano di Risanamento. 4. La redazione del Piano di Risanamento Acustico deve effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale. 5. Gli uffici comunali provvedono a verificare la conformità del Piano di Risanamento ai criteri stabiliti nella DGR 7/6906 citata, richiedendo eventuali integrazioni. 6. Entro e non oltre trenta giorni dal termine dei lavori di risanamento acustico, deve essere comunicato agli uffici comunali dal Titolare o Legale Rappresentante dell Impresa il completamento degli interventi. Art. 25 Piani di Risanamento comunali 1. L obbligo di redazione di un Piano di Risanamento Acustico comunale si verifica:

25 23 - quando siano superati i valori di attenzione; - in quelle parti urbanizzate del territorio comunale ove non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 db. 2. I valori da perseguire con i Piani di Risanamento comunale sono quelli di qualità. 3. La predisposizione del Piano di Risanamento è a cura del Comune, che lo redige e attua secondo le modalità e i criteri delineati dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 all art. 7 e dalla L.R. 10 agosto 2001, n. 13 all art. 11. Art. 26 Piani di Risanamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie 1. Nel caso di superamento dei valori limite per le infrastrutture viarie e/o ferroviarie le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono predisporre e presentare alla Regione ed al Comune i Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 all art. 10 e dalla L.R. 10 agosto 2001, n. 13 all art Le modalità ed i criteri di redazione e attuazione di tali piani sono quelli stabiliti dal D.M. 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore e dal D.P.R. 30 marzo 2004.

26 24 TITOLO VI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO Art. 27 Previsione di impatto acustico 2. Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., e nel caso di interventi che comprendano la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere, impianti o attività: - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; - discoteche; - attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati nei quali: - siano installati macchinari o impianti rumorosi (come impianti per la refrigerazione e la conservazione di alimenti e bevande; impianti aspirazione e ventilazione; impianti di condizionamento e climatizzazione; impianti di diffusione sonora, ecc.) - si presenti, durante lo svolgimento della loro attività, anche una sola delle seguenti situazioni: - utilizzo di impianti o apparecchiature nel periodo notturno; - svolgimento di manifestazioni ed eventi durante i quali vi sia diffusione di musica o siano utilizzati strumenti musicali; - attività e/o impianti sportivi e ricreativi; - ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia; - attività produttive; - postazioni di servizi commerciali polifunzionali, centri commerciali, medie e grandi strutture di vendita. deve essere allegata la relativa Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 art. 8, commi 2 e 4). 3. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale e secondo le modalità previste dalla DGR 8 marzo 2002, n. 7/ "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previ-

27 25 sione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". 4. La Documentazione deve contenere e indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti. 5. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico deve essere trasmessa allo Sportello Unico, che a sua volta la trasmette all ARPA competente per territorio, per l acquisizione del parere di competenza e delle eventuali prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti previsti dalle norme. 6. Nel caso di interventi: - non presenti nel sopra riportato elenco; - per i quali non sia stata ancora definita la destinazione d uso degli immobili e/o la tipologia di attività che vi verrà svolta; - in cui non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico; - che non creino impatto acustico; dovrà essere allegata alle istanze/comunicazioni una Dichiarazione Sostitutiva della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico. Tale Dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando l apposita modulistica (Allegato IA) ed essere firmata da un Tecnico Progettista e sottoscritta dal Committente. Art. 28 Valutazione previsionale di clima acustico 1. Nel caso degli interventi relativi alla realizzazione di: - scuole, asili nido; - ospedali; - case di cura e di riposo; - parchi pubblici urbani ed extraurbani; - nuovi insediamenti residenziali posti a una distanza inferiore a mt. 100 da impianti sportivi e ricreativi e da discoteche; - pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

28 26 - nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza acustica stradali delle strade di categoria A, B, C e D. - nuovi insediamenti residenziali compresi nella fascia A di pertinenza acustica ferroviaria, di ampiezza pari a 100 metri, calcolati dal binario più esterno. alle relative domande di rilascio di Piano Attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità e Autorizzazioni all esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, come previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 all art. 8, comma La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, e secondo le modalità previste dalla DGR 8 marzo 2002, n. 7/ "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". 3. La Documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere trasmessa allo Sportello Unico, che a sua volta la trasmette all ARPA competente per territorio, per l acquisizione del parere di competenza e delle eventuali prescrizioni utili a contenere i livelli di immissione sonora entro i limiti previsti dalle norme. 4. Nel caso di interventi non riportati nel sopra citato elenco è obbligatorio allegare all istanza/comunicazione una dichiarazione sostitutiva.

29 27 TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 dei C.P. e quanto previsto dall art. 650 C.P. per l inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall autorità sanitaria per ragioni di igiene, per le sanzioni specifiche si rimanda alle disposizioni Comunali e a quanto previsto dall art. 16 della L.R. 10 agosto 2001, n Per le attività di spettacolo, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal Regolamento Comunale, la sospensione della licenza d esercizio fino all avvenuto adeguamento alla normativa. Art. 30 Misurazioni, vigilanza e controlli 1. L attività di controllo e vigilanza è competenza del comune e della provincia, che si avvale per le attività di verifica e controllo dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA). 2. L ARPA interviene, secondo quanto previsto dall art. 15 della L.R. 10 agosto 2001, n. 13, quale organo tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione, a seguito di precise dettagliate richieste da parte del comune. 3. Le attività svolte dall ARPA per l esecuzione dei rilievi fonometrici necessari a verificare l ottemperanza, da parte di dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dall amministrazione comunale o per la verifica di piani di bonifica acustica sono rese a titolo oneroso, a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture, secondo quanto disposto dall art. 15 della L.R. 10 agosto 2001, n. 13.

30 28

31 29 ALLEGATO REPERTORIO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE Normativa statale D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. n. 57 del 8 marzo 1991) Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno L. 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, s.o.) Legge Quadro sull inquinamento acustico D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo D.M. Ambiente 31/10/1997 (G.U. n. 267 del 15 novembre 1997) Metodologia di misura del rumore aeroportuale; D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997) Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (G.U. n. 76 del 1 aprile 1998) Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999) Regolamento recante norme di esecuzione dell articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, derivante da traffico ferroviario D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 (G.U. n. 153 del 2 luglio 1999)

32 30 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici e delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi D.M. Ambiente 20/05/1999 (G.U. n. 225 del 24 settembre 1999) Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. n. 127 del 1 giugno 2004) Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare D. lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005) Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Normativa Regionale L.R. 23 agosto 1974 n. 49 Interventi per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico per gli anni "; L.R. 13 luglio 1984 n. 35 Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento D.G.R. n. 3/49784 del 28 marzo 1985 e D.G.R. n del 7 maggio 1985 Regolamento locale di igiene tipo

33 31 Circolare dell'assessore dell'ambiente e dell'ecologia n del 24 luglio 1991 Indicazioni di massima per la redazione dei piani di risanamento ex art. 3 del D.P.C.M D.G.R. n. 5/37724 del 25 giugno 1993 Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio L.R. n. 13 del 10 agosto 2001(B.U.R.L. n. 33 del 13 agosto 2001, I s.o.) Norme in materia di inquinamento acustico D.G.R. n. VII/9776 del 02 luglio 2002 Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica comunale D.G.R. n. 7/8313 del 08 marzo 2002 Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico Normativa dell Unione Europea Direttiva 2000/14/Ce Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

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