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1 Ipotesi di Accordo Quadro per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative operanti all interno del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest. Il giorno 19 0ttobre 2005 si sono incontrati: per il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, dott. Maurizio Lozza (Presidente), dott. Gianni Stefanini (Direttore), per NIdiL-Cgil Milano Amedeo Iacovella, per la FP-Cgil Milano Francesco Leopardi, Le parti, come sopra rappresentate, concordano quanto segue: Premessa Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (d ora in poi, per brevità Committente o Consorzio) svolge attività di assistenza e sviluppo dei servizi bibliotecari presso le biblioteche dei Comuni consorziati, e per tali attività si avvale anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione delle prestazioni degli operatori collaboratori coordinati e continuativi ed un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro, visto inoltre che il Committente non richiede al Collaboratore l esclusività della prestazione. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che tali prestazioni non sono riconducibili al lavoro dipendente e si configurano, ai fini fiscali, come quelle previste dall Art. 50 Comma 1 Lettera C bis del TUIR n. 917/86 come modificato dall articolo 34 della Legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale; in relazione a ciò trovano applicazione le norme di cui al DM , n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue: Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi alle figure professionali che operano nella struttura consortile. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti Il Consorzio e i soggetti coinvolti nell ambito d applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione dei contratti individuali di collaborazione e comunque non oltre la data d inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo ed il contratto individuale in forma scritta che dovrà contenere: 1. L indicazione della prestazione richiesta al collaboratore, individuata nel suo contenuto caratterizzante. 2. Il profilo tipo entro il quale il Collaboratore è inserito, nonché gli obiettivi professionali da raggiungere; 3. Le forme di coordinamento con il Committente nell esecuzione - anche temporale - della prestazione che non pregiudichino, in alcun caso, l autonomia dell obbligazione lavorativa; 4. La durata del contratto e la gestione delle eventuali proroghe; 5. L entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d erogazione; 6. I presupposti per l accesso alla all aggiornamento professionale; 7. Le informazioni e le misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 8. Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;

2 9. Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l eventuale composizione delle controversie; 10. Le forme assicurative previste; 11. Lo specifico richiamo all applicazione del presente accordo; Il presente accordo non pregiudica l applicazione di clausole contrattuali diverse purché più favorevoli al collaboratore. Art. 3 Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art e seguenti e degli art e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell art. 409 c.p.c., trattandosi di prestazioni d opera e di prestazioni d opera intellettuale, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. Art. 4 Informazione Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo. Art. 5 Modalità di espletamento delle prestazioni Il Collaboratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione, concordando l utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente o dal Collaboratore stesso. Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l esecuzione temporale della prestazione, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza, coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell incarico ricevuto. Art. 6 Durata del contratto a) La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all esecuzione dell attività sulla base di un programma di lavoro definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale. b) la durata del contratto individuale sarà, di norma, di 12 mesi. Diverse esigenze riferite alla durata suddetta potranno essere ridiscusse in accordo dalle parti. c) Le norme indicate nel presente accordo sono comunque riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata inferiore o superiore. d) Le parti convengono nel considerare occasionale il rapporto non superiore a trenta giorni di lavoro. Il collaboratore occasionale è colui che svolge un attività e/o servizio il cui compimento non comporta una connessione funzionale con l Ente tale da incidere direttamente o variare l organizzazione del lavoro dell Ente stesso. Art. 7 - Nuovi contratti di collaborazione Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di stipulare nuovi contratti di cui all Art. 1 per garantire prestazione di qualità e per mettere a frutto le professionalità acquisite il Committente proporrà tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori coi quali abbia avuto un positivo e soddisfacente rapporto negli ultimi 12 mesi. Art. 8 Compenso Il pagamento dei compensi avverrà entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di inizio della collaborazione mediante prospetto così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. Vista l assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo, le parti concordano di evidenziare, per alcune tra le più comuni

3 tipologie di prestazione, soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli art e 2225 del Codice Civile. (Profili professionali e compensi minimi, lavoro serale, festivo e domenicale: vedi allegato 2) Art. 9 Rimborso spese Le spese relative a viaggio, vitto, alloggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione valida ai fini fiscali, nella busta paga del mese successivo. Art. 10 Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione Per tutte le tipologie di cui all art. 1, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali, salvo più favorevole previsione a favore del Collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la sospensione della prestazione stessa, con i modi ed i tempi di seguito indicati: nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica; nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare; Nel caso di maternità o paternità, per il periodo compreso nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. In questi casi il contratto di lavoro si intende prorogato per un periodo pari a quello della sospensione ove si determinassero le condizioni per lo svolgimento dell attività sullo stesso progetto o su eventuali altri progetti similari. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati. Il Collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Art. 11 Aggiornamento professionale Il Consorzio per garantire un adeguato standard professionale e di competenza, promuove, anche per i Collaboratori - qualora lo ritenga necessario ai fini del migliore espletamento dell incarico - interventi di aggiornamento professionale. I collaboratori accedono gratuitamente ai corsi di aggiornamento richiesti dal Consorzio. Le ore di formazione verranno interamente retribuite per i contratti di durata annuale. Per contratti di collaborazione di durata inferiore verrà corrisposto un compenso pari al 60%. Art. 12 Rinnovo e risoluzione del contratto 1. Per la tipologia contrattuale prevista dall articolo 1, la risoluzione del contratto individuale potrà verificarsi nei seguenti casi: a) Per scadenza del termine concordato; b) Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico, con l eccezione dei casi previsti all art. 10 c) Per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto 2 d) Per rinuncia del Collaboratore così come disposto al successivo punto 3 2. Nello specifico il Committente può rescindere il contratto quando si verifichino: - Gravi inadempienze contrattuali;

4 - Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni; - Commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 della legge n. 559/90 e succ. modif.; - Danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Il Collaboratore può risolvere il contratto individuale con un preavviso di 30 giorni (per i contratti di 12 mesi, riproporzionato per i contratti di durata inferiore) da comunicare mediante raccomandata A/R. In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato Le previsioni del presente articolo saranno riportate nel contratto individuale. Il Committente si impegna a comunicare l intenzione di rinnovare o meno il contratto almeno 30 gg. prima della scadenza dello stesso. Il rinnovo è comunque condizionato alle commesse effettivamente acquisite dal Consorzio. Art. 13 Commissione paritetica Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che abbia il compito di tentare la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e i collaboratori di cui all art. 1. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all art. 410 del c. p. c. qualora il tentativo abbia esito negativo. La commissione è composta da 2 membri nominati dal Committente e da 2 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. Art Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I lavoratori di cui all Art. 1 hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Per contratti di collaborazione pari o inferiore a 6 mesi le ore di assemblee retribuite sono pari a 4. b) I lavoratori di cui all art. 1 hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura di 2 delegati. c) Inoltre i lavoratori che prestano la loro attività presso il Consorzio hanno diritto ad eleggere il RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - congiuntamente ai lavoratori subordinati in applicazione della legge 626 del d) I rappresentanti dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS firmatarie. e) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca (anche di natura informatica) per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo. f) Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

5 g) La delega, di cui all allegato 2, è rilasciata per iscritto e trasmessa al Consorzio a cura del lavoratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con cadenza trimestrale alle OO. SS. interessate. h) Il committente si impegna all atto dell accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo. Art Obblighi del Committente Il Committente dovrà provvedere a sollevare il Collaboratore da ogni responsabilità civile fermo restando quanto previsto al Comma 2 dell articolo 12. Art. 16 Durata Il presente Accordo ha validità e durata fino al giorno 31 dicembre 2006 e resterà in vigore sino al suo rinnovo. Art. 17 Verifiche periodiche Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative. Art. 18 Disposizioni finali e clausole di salvaguardia Le parti s impegnano, qualora intervengano ulteriori modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore. Il presente accordo non assorbe né annulla condizioni di miglior favore concordate a livello individuale. Art. 19 Allegati Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati: modello tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Allegato 1; profili professionali e compensi minimi, lavoro serale, festivo e domenicale, Allegato 2; modello tipo di delega sindacale, Allegato 3. Letto, approvato e sottoscritto

6 CONTRATTO TIPO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA tra La..., con sede in..., in persona del legale rapp.te... p.iva... cod. fisc. (Committente). E Il (Collaboratore) Oggetto della prestazione Il Committente conferisce incarico al sig... il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione avente per oggetto Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell art. 409 c.p.c., trattandosi di prestazioni d opera e di prestazioni d opera intellettuale, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione 3. Durata del contratto La prestazione avrà inizio con il giorno. per terminare il giorno Il presente contratto potrà essere rinnovato per quante volte le parti lo desiderino. L eventuale disdetta del contratto dovrà essere comunicata con raccomandata A/r almeno trenta giorni antecedenti la scadenza. 4. Forme di coordinamento Il Collaboratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione, concordando l utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente o dal Collaboratore stesso. Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l esecuzione temporale della prestazione, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza, coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell incarico ricevuto 5. Entità del compenso, tempi e modalità di pagamento Il monte orario presunto relativo al presente incarico è ore. Il Committente si impegna a corrispondere al Sig./ra il seguente compenso lordo orario di... omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del committente. In relazione alla maggiore gravosità del lavoro serale, intendendosi per tale quello svolto dopo le ore 20, la maggiorazione è del 5%; per il lavoro festivo e domenicale, la maggiorazione è del l0%.

7 La corresponsione avverrà mensilmente, sulla base delle ore lavorate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione. Il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall applicazione dell imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all art. 5, comma 2, del dpr 633/ Rimborsi spese Le spese relative a viaggio, vitto, alloggio, debitamente e preventivamente autorizzate dalla committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione, nella busta paga del mese successivo. 7. Eventi comportanti l impossibilità temporanea delle prestazione Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti come tutele e diritti dalle prestazioni sociali anche in favore di Collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l istituzione di apposita gestione separata presso l Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; art. 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; art. 51, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 48 che ha previsto, l estensione della tutela contro il rischio di malattia; decreto legislativo, 16 marzo 2000, n. 38, che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l obbligo assicurativo contro gli infortuni; legge 342/2000 collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e legge 388/2000, Finanziaria 2001 che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai Collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa: a. nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; b. nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell anno solare; c. nel caso di maternità, per 180 giorni per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva del parto. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata per la maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza In questi casi il contratto di lavoro si intende prorogato per un periodo pari a quello della sospensione ove si determinassero le condizioni per lo svolgimento dell attività sullo stesso progetto o su eventuali altri progetti similari. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati. Il Collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

8 8. Informazioni e misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo Modalità di cessazione o risoluzione del contratto La risoluzione del contratto potrà verificarsi nei seguenti casi: Per scadenza del termine concordato; Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico, con l eccezione dei casi previsti all art. 10 Per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto 2 Per rinuncia del Collaboratore così come disposto al successivo punto 3 2. Nello specifico il Committente può rescindere il contratto quando si verifichino: Gravi inadempienze contrattuali; Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni; Commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 della legge n. 559/90 e succ. modif.; Danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Il Collaboratore potrà risolvere il contratto individuale con un preavviso di..giorni da comunicare mediante raccomandata A/R. In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato 10. Percorsi di formazione e aggiornamento Il collaboratore potrà accedere gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dal Consorzio, previa una verifica sulla consistenza numerica dei partecipanti. Per i corsi dove il Consorzio ritiene necessaria la presenza del collaboratore, le ore di formazione verranno retribuite nella misura del. 11. Diritti sindacali

9 Il Committente prende atto del diritto del lavoratore ad esercitare ed esigere i diritti sindacali in riferimento a quanto stabilito dall art. 14 dell Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti di collaborazione 12. Composizione delle controversie Le eventuali controversie insorte nell ambito del presente rapporto di collaborazione saranno affidate alla Commissione Paritetica prevista dall art. 13 dell Accordo Quadro del, la quale espleterà la composizione bonaria della controversia entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all art. 410 del c. p. c. qualora il tentativo abbia esito negativo. 13. Foro Competente In caso di controversie in ordine all interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Milano 14. Rinvio Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si applica l Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti di collaborazione sottoscritto tra il Committente, NIdil Cgil Milano e Fp Cgil Milano. Letto, confermato e sottoscritto.... lì... Il Committente Il Collaboratore Il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto. Il Collaboratore Allegato 2

10 Dichiarazione a verbale Il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest s impegna a ritoccare i compensi soprattutto per i collaboratori che non hanno avuto incrementi nel corso degli ultimi 2/3 anni. A partire dal rinnovo dei prossimi contratti individuali il Consorzio corrisponderà di norma un aumento dei compensi orari non inferiore a 0,50 euro. Entro novembre 2005 le parti s incontreranno per definire meglio i profili professionali dei collaboratori coordinati continuativi con i relativi compensi minimi che non potranno essere inferiori a 9 euro l ora. Viene inoltre stabilito che per chi svolge attività serale (dalle ore 20) la maggiorazione oraria sarà del 5%, mentre per il lavoro festivo la maggiorazione sarà del 10%. Gli aumenti dei compensi decorreranno a partire dal 1 luglio 05.

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