Corte dei conti. e delle Amministrazioni dello Stato. componenti: Antonio FRITTELLA (relatore), Valeria CHIAROTTI, Maria
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1 Deliberazione n. SCCLEG/6/2016/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente; componenti: Antonio FRITTELLA (relatore), Valeria CHIAROTTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Antonio ATTANASIO, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Maria Nicoletta QUARATO, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Cristian PETTINARI; nell adunanza del 24 febbraio 2016 VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l art. 27; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); 1
2 VISTO il contratto di consulenza professionale sottoscritto il 24 novembre 2015 tra l Università degli studi di Napoli Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica e il dott. Liberato CAVALIERE, avente ad oggetto una prestazione di consulenza professionale, concernente: Effettuazione visite mediche con relativa modulistica, per cui è nominato medico competente per i lavoratori del Comune di Napoli. Redazione dei giudizi di idoneità entro un tempo massimo di 30 giorni dalla visita; compilazione della cartella sanitaria e di rischio. Effettuazione sopralluoghi ai sensi del D.lgs. 81/2008 ; VISTO il rilievo istruttorio prot. n del 24 dicembre 2015, con il quale sono state formulate osservazioni da parte dell Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; VISTE le controdeduzioni esposte dall Amministrazione con nota prot. n del 20 gennaio 2016, acquisita a prot. n in pari data; VISTA la relazione del 5 febbraio 2016, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale; VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato, condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla Sezione il predetto atto; VISTA l Ordinanza Presidenziale in data 9 febbraio 2016, con la quale è stato convocato per il giorno 24 febbraio 2016 il Collegio per l esame della questione proposta ed è stato nominato relatore il Cons. Antonio FRITTELLA; VISTA la nota della Segreteria prot. n del 10 febbraio 2016, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all Università 2
3 interessata; UDITO il relatore, Cons. Antonio FRITTELLA; UDITO, in rappresentanza dell Università degli studi di Napoli Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dirigente Prof. Umberto CARBONE; Con l assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario di adunanza. Ritenuto in FATTO È pervenuto all esame dell Ufficio in data 4 dicembre 2015, per il controllo preventivo di legittimità prescritto dall art. 3, comma 1, lett. fbis, della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 24 novembre 2015 tra dell Università degli studi di Napoli Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica e il dott. Liberato CAVALIERE, avente ad oggetto una prestazione di consulenza professionale, concernente: Effettuazione visite mediche con relativa modulistica, per cui è nominato medico competente per i lavoratori del Comune di NAPOLI. Redazione dei giudizi di idoneità entro un tempo massimo di 30 giorni dalla visita; compilazione della cartella sanitaria e di rischio. Effettuazione sopralluoghi ai sensi del D.lgs. 81/2008. Tale contratto si inserisce nell ambito di una convenzione che il citato Dipartimento di Sanità Pubblica ha stipulato con il Comune di NAPOLI a seguito dell aggiudicazione di una gara indetta dallo stesso Comune per l affidamento di un appalto di servizi, di durata triennale, avente ad oggetto le prestazioni connesse alla sorveglianza sanitaria disciplinata dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In data 24 dicembre 2015, con foglio di rilievo prot. n , l Ufficio di controllo ha comunicato all Università Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica che l atto non era stato ammesso al visto e alla registrazione, per i seguenti motivi: 3
4 Si manifestano perplessità sulla conformità del contratto in esame rispetto alle disposizioni contenute nell articolo 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che individua i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni da parte delle Pubbliche amministrazioni. In primo luogo si evidenzia che la partecipazione del Dipartimento di Sanità pubblica ad una gara di appalto indetta da un altro ente pubblico (Comune di NAPOLI) - avente ad oggetto l affidamento di un servizio (sorveglianza sanitaria) che rientra tra i suoi compiti istituzionali (medicina del lavoro) - avrebbe dovuto presupporre la disponibilità di personale interno, cui poter affidare lo svolgimento del predetto servizio, senza viceversa, doversi rivolgere a personale esterno. Non si ritiene, altresì, corretto il collegamento del contratto in esame con la strumentalità alla ricerca, in quanto l incarico conferito ha ad oggetto lo svolgimento di attività che il datore di lavoro è chiamato a svolgere in via obbligatoria (cfr. art. 25, lett. b e 41, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, pertanto, non legate a nessun progetto di ricerca. Si ritiene, inoltre, che manchi il requisito della temporaneità dell incarico di collaborazione - richiesto dalla lettera c) dell articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/ in quanto, pur se l incarico in questione ha durata di 4 mesi, dal curriculum vitae, si evince che, senza soluzione di continuità, il dott. CAVALIERE ha svolto il medesimo incarico dal mese di novembre 2011 sino al mese di ottobre 2015 e anche in periodi precedenti che vanno da luglio 2007 a maggio Si ravvisano, infine, vizi della procedura, e in particolare nei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli al dott. CAVALIERE, al quale non è stato attribuito il punteggio di 5 punti per il periodo di svolgimento dell incarico di medico competente per il Comune di NAPOLI per il periodo ottobre 2012-marzo Con nota prot del 20 gennaio 2016, acquisita a prot. n del 4
5 20 gennaio 2016, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell Università degli Studi di Napoli, in risposta alle osservazioni dell Ufficio di controllo, ha precisato quanto segue: - il personale interno svolge: a) le funzioni ordinarie di didattica dei diversi corsi di laurea e formazione post-laurea (master, perfezionamenti e dottorati); b) le attività di ricerca dipartimentale, interfacciandosi con altri Dipartimenti dell Ateneo, con Enti di ricerca e di Formazione regionali, nazionali e internazionali, sia pubblici, sia privati nell ambito dei temi dell igiene e della sanità pubblica e del lavoro, del management sanitario e aziendale, della medicina clinica e diagnostica; c) coordina le attività svolte dai collaboratori con contratti di lavoro autonomo per gli aspetti che concernono la ricerca scientifica; - la convenzione stipulata con il Comune di NAPOLI rientra nell ambito dell attività commerciale che il Dipartimento può svolgere sulla base del Regolamento (DR n.703 del 20/20/2003) che disciplina le attività per conto terzi e la cessione dei risultati di ricerca; - il Dipartimento, accertata l indisponibilità del personale universitario interno ed al fine di selezionare un medico in possesso dei requisiti specificatamente previsti dalla normativa vigente al quale affidare l incarico di medico competente in aggiunta alle risorse già presenti, ha deliberato di indire una procedura di selezione che è stata vinta dal dott. CAVALIERE; - il contratto di collaborazione è funzionale all attività di ricerca del Dipartimento, poiché il personale contrattualizzato partecipa, in proprio e in collaborazione con quello interno, alla raccolta ed alla preliminare sistemazione di dati che - successivamente elaborati dalle Unità di ricerca e didattica del Dipartimento di Sanità pubblica - rendono possibile il mantenimento di una valida attività scientifica attraverso la redazione di report, di pubblicazioni su riviste e di partecipazione a congressi internazionali e nazionali; 5
6 - l incarico conferito al dott. CAVALIERE consiste nello svolgimento di un attività straordinaria e temporanea, resa necessaria dalla stipula di una convenzione con il Comune di Napoli, coordinata dal personale interno al Dipartimento di Sanità Pubblica. L interessato, vincitore della selezione pubblica, ha svolto anche precedentemente l attività di medico competente per la Convenzione del Comune di NAPOLI, incarichi sempre legati alla temporaneità della convenzione; - la Commissione, nella valutazione dei titoli derivanti dalla comprovata esperienza lavorativa nell ambito del profilo richiesto, ha attribuito il punteggio di 5 punti per l incarico di medico competente svolto dal dott. CAVALIERE da ottobre 2012 a marzo 2013, in quanto il periodo lavorativo è inferiore a 6 mesi. Il Magistrato istruttore, con relazione del 5 febbraio 2016, ha ritenuto che le considerazioni svolte dall Amministrazione non fossero idonee a superare i rilievi sollevati sulla legittimità dell atto con riferimento, in particolare, al requisito indisponibilità di personale interno, alla temporaneità degli incarichi e al divieto di rinnovo degli incarichi esterni affidati da pubbliche amministrazioni. L Ufficio di controllo, con riferimento alle controdeduzioni dell Amministrazione, ha ravvisato che, in relazione al profilo della indisponibilità del personale interno cui affidare l incarico di medico addetto alla sorveglianza sanitaria ex d.lgs. 81/ oltre alla violazione dell articolo 7, comma 6, d.lgs. n.165/2001 nella parte in cui prevede che i contratti di collaborazione con personale esterno possano essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni solo per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - sussiste anche la violazione dell articolo 2, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività didattiche delle attività per conto terzi e la cessione dei risultati di ricerca, approvato con D.R. n. 703 del 20 febbraio
7 In relazione al profilo della temporaneità, in presenza di un incarico da espletarsi in quattro mesi per un attività collegata con la convenzione avente efficacia triennale stipulata tra il Dipartimento e il Comune di NAPOLI, è necessario valutare, a parere dell ufficio remittente, la sussistenza o meno del predetto requisito, unendo il contratto in esame con gli altri trasmessi alla Corte dei Conti e tutti ammessi al visto e registrati. Un ulteriore profilo, rappresentato dalla violazione del divieto di rinnovo introdotto nella predetta disposizione ad opera dell articolo 1, comma 147, legge n. 228/2012, non renderebbe il contratto in esame conforme all articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001. L ufficio ha richiamato in proposito il consolidato orientamento della Sezione centrale controllo di legittimità (cfr. deliberazioni 3/2014/PREV e 7/2014/PREV) ai sensi del quale, anche in presenza dello svolgimento di distinte e separate procedure comparative, il divieto di rinnovo deve essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all oggetto della prestazione. In altri termini, se al medesimo soggetto, seppur selezionato con distinte ed autonome procedure comparative, viene attribuito un incarico avente il medesimo oggetto, si ricade pienamente nell ambito di applicazione della norma che sancisce il divieto. Con riferimento alle controdeduzioni dell Amministrazione, l Ufficio di controllo ha infine osservato che in linea con le dichiarazioni inserite nel curriculum del candidato, in cui emergeva un periodo di servizio di 19 anni dal 1975 al 1994 come docente di scienze presso scuole secondarie di primo e secondo grado risulta, dalla dichiarazione dell interessato, lo stato di quiescenza. Sotto il profilo normativo, l art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, 7
8 dispone che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Sotto il profilo oggettivo, l Ufficio ha ritenuto che la prestazione dedotta nel contratto rientri nella nozione di incarichi di studio e di consulenza indicata dall art. 6 del decreto-legge 90/2014. Il Magistrato istruttore, pertanto, con la predetta relazione del 5 febbraio 2016, condivisa dal Consigliere Delegato, ha ritenuto di sottoporre la questione all esame del Collegio. In esito alla predetta richiesta, il Presidente della Sezione ha deferito la questione all odierna adunanza. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine al controllo preventivo di legittimità, di cui all art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, sul contratto sottoscritto il 24 novembre 2015, con cui l Università degli studi di NAPOLI Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica ha conferito al dott. Liberato CAVALIERE una prestazione di consulenza professionale, concernente: Effettuazione visite mediche con relativa modulistica per cui è nominato medico competente per i lavoratori del Comune di Napoli. Redazione dei giudizi di idoneità entro un tempo massimo di 30 giorni dalla visita; compilazione della cartella sanitaria e di rischio. Effettuazione sopralluoghi ai sensi del D.lgs. 81/2008. Al riguardo, in via preliminare, la Sezione ritiene di richiamare i principi contenuti nella propria deliberazione n. 20 del 12 novembre 2009, nella quale è stato espresso l orientamento secondo cui non sono assoggettabili a controllo preventivo di legittimità gli incarichi conferiti in base a legge. Più in particolare, la Sezione osserva che gli incarichi attribuiti al dott. CAVALIERE in precedenza rispetto a quello attuale - seppure possano rientrare nella disciplina inerente la sicurezza sul lavoro e la sorveglianza 8
9 sanitaria - tuttavia non riguardavano un incarico di medico competente. Il Collegio rileva che il contenuto oggettivo dei precedenti incarichi attribuiti dall Università al dott. CAVALIERE non è sovrapponibile con l incarico di medico competente e che l atto in esame si presenta in modo differenziato rispetto ai precedenti, in quanto emerge in modo testuale la nomina a medico competente. Nel caso in esame, viceversa, al dott. CAVALIERE viene attribuito un incarico specifico di medico competente. In tal senso, in funzione additiva e specificativa di quanto già stabilito con propria deliberazione n. 20/2009 (al punto b della motivazione in diritto, ove si precisa che possono essere considerate estranee alla previsione normativa sul controllo preventivo le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge) ed in coerenza con la deliberazione stessa, la Sezione ritiene che l incarico di medico competente da attribuire ai sensi del d.lgs. 81/2009 è estraneo all ambito applicativo dell art. 17, comma 30, del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009. Ne consegue che non vi è luogo a deliberare sul contratto in esame. Restano assorbiti gli ulteriori profili di legittimità prospettati nell atto di deferimento. P.Q.M. La Sezione dichiara il non luogo a deliberare sul provvedimento in epigrafe. Il Relatore Antonio FRITTELLA Il Presidente Pietro DE FRANCISCIS Depositata in Segreteria il 18 marzo 2016 IL DIRIGENTE Dott.ssa Paola Lo Giudice 9
Corte dei conti. VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.
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