GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin. Contratto di Assicurazione dei Rami Danni

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1 GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin Contratto di Assicurazione dei Rami Danni MULTIRISCHI TURISMO Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: a) NOTA INFORMATIVA, comprensiva del GLOSSARIO b) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Copertina Fascicolo Informativo Multirischi Turismo

2 Contratto di Assicurazione dei Rami Danni MULTIRISCHI TURISMO ED MRT1 NOTA INFORMATIVA Data ultimo aggiornamento 30/03/2011 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo (non derivanti da innovazioni normative) si rinvia alla consultazione del Sito internet della Società. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l Isvap al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) c) Recapito telefonico: Sito internet Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it d) Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993. Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l ISVAP: n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 30/03/2011. Il patrimonio netto dell Impresa ammonta al 31/12/2010 ad ; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,823. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: Il contratto ha durata annuale; è previsto l esercizio della disdetta da inviare con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all Art. 7 - Durata dell Assicurazione proroga dell Assicurazione e periodo dell Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede garanzie volte a tutelare l Assicurato dagli imprevisti che possono intercorrere prima e durante il viaggio turistico ed il soggiorno programmato, organizzato o venduto dal Contraente. La Società propone al Contraente tre forme di copertura - STANDARD, MEDIUM e PLUS che si differenziano tra loro per l entità dei capitali assicurabili. In particolare: - la Garanzia Assistenza alla persona prevede una serie di prestazioni erogabili in caso di infortunio e/o di malattia improvvisa, con validità estesa a tutto il mondo; Nota Informativa Multirischi Turismo - Pagina 1 di 5

3 - la Garanzia Rimborso Spese Mediche copre nel caso in cui l Assicurato dovesse sostenere sul posto spese mediche, per cure o interventi improrogabili. La Società provvederà al loro pagamento diretto, tramite la Centrale Operativa, o al loro rimborso. - la Garanzia Bagaglio opera in presenza di danni materiali e diretti al bagaglio dell Assicurato durante il viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia subiti a causa di furto, incendio, scippo e rapina, nonché perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell albergatore; - la Garanzia Responsabilità civile in viaggio tiene indenne l Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, in quanto ritenuto responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose, in relazione a fatti accidentali verificatisi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio o Soggiorno organizzati o venduti dal Contraente. - la Garanzia Annullamento Viaggio prevede l indennizzo del corrispettivo di recesso a carico dell Assicurato che non possa partecipare al viaggio o soggiorno, acquistato dal Contraente, a causa di uno degli imprevisti elencati nelle Condizioni di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli delle singole Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo; per maggiori dettagli si rimanda alle Norme che regolano l Assicurazione in generale ed alle Condizioni particolari di Assicurazione, nonché agli Artt. dal 36 al 41 della Sezione Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA II: Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali; Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli sotto elencati delle Norme che regolano le garanzie assicurative: per la Garanzia Assistenza alla persona: l Art Trasferimento per incidente da decompressione ; Art Rientro di un familiare o compagno di viaggio ; Art Familiare accanto ; Art Trasporto della salma ; Art Interprete a disposizione ; Art Prolungamento del soggiorno ; Art Spese telefoniche. Per la Garanzia Rimborso spese mediche: Art. 22 Massimali e Limiti ; Art Franchigia. Per la Garanzia Bagaglio: Art. 25 Oggetto della garanzia ; Art. 26- Massimali e limiti. Per la Garanzia Responsabilità Civile in Viaggio: Art. 30 Massimali e franchigia. Per la Garanzia Annullamento Viaggio: Art. 33 Massimali Limiti Scoperto. I massimali sono indicati sul Modulo di polizza in corrispondenza delle Garanzie prestate. Il contratto prevede la scelta di una tra le tre forme caratterizzate dalla presenza della medesima combinazione di garanzie, differenziate unicamente dai massimali: - Forma Standard: Assistenza, Rimborso spese mediche , Bagaglio. 500, Responsabilità civile in viaggio , Annullamento Viaggio o (a seconda del tipo di tariffazione prescelto dal Contraente). - Forma Medium: Assistenza, Rimborso spese mediche , Bagaglio , Responsabilità civile in viaggio , Annullamento Viaggio o (a seconda del tipo di tariffazione prescelto dal Contraente). - Forma Plus: Assistenza, Rimborso spese mediche , Bagaglio , Responsabilità civile in viaggio , Annullamento Viaggio o (a seconda del tipo di tariffazione prescelto dal Contraente). La franchigia è l importo, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Per la garanzia Rimborso Spese Mediche la franchigia è relativa e si applica solo per sinistri di entità uguale o inferiore a 50 Per la garanzia Responsabilità civile in viaggio la franchigia è assoluta ed è sempre applicata. o scoperto è la percentuale applicata alla somma liquidabile a termini di contratto che rimane a carico dell Assicurato. Nel presente contratto ne è prevista l applicazione unicamente per la garanzia Rimborso Spese mediche, qualora la Centrale Operativa non sia stata informata di un ricovero entro 24 ore dall evento. Esempio 1: Massimale Spese sostenute Massimale Rimborso Erogabile Esempio 2: Franchigia garanzia Rimborso Spese Mediche Totale indennizzo Franchigia Somma Assicurata Indennità riconosciuta Esempio 3: Franchigia garanzia Responsabilità civile in viaggio Totale risarcimento Franchigia Somma Assicurata Indennità riconosciuta Nota Informativa Multirischi Turismo - Pagina 2 di 5

4 Esempio 4: Scoperto per mancato avviso, garanzia Rimborso Spese Mediche Spese sostenute (Importo Massimale Scoperto a carico dell Assicurato Indennizzabile) Indennità riconosciuta * 30% = = Esempio 5: Scoperto garanzia Annullamento Viaggio % Importo Danno a Danno carico dell Assicurato indennizzabile Danno a carico Compagnia Scoperto a carico dell Assicurato 10% *90% = * 10% = Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni dell Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile (Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato (o il Contraente, se l assicurazione è stipulata per conto terzi) ha l obbligo di informare la Società immediatamente per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art.4 Aggravamento del Rischio ed all Art.5 Diminuzione del Rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. A titolo esemplificativo, un ipotesi di circostanza rilevante che potrebbe determinare la modificazione del rischio è la concentrazione dei viaggi organizzati dal Contraente tutti in una stessa località anziché una diversificazione degli stessi. 6. Premi Il Premio Annuo stabilito sul Modulo di polizza può essere frazionato e non sono applicati oneri aggiuntivi. Il pagamento del Premio annuo e di rinnovo dovrà essere corrisposto dal Contraente all Intermediario attraverso i seguenti mezzi: a) Ordini di bonifico b) Altri mezzi di pagamento bancario o postale c) Sistemi di pagamento elettronico AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede l applicazione di sconti in base al numero degli assicurati 7. Rivalse AVVERTENZA: Il contratto non prevede l esercizio di alcun diritto di rivalsa da parte della Società. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: le Parti possono recedere dal contratto tramite disdetta da inviarsi per raccomandata entro 30 giorni prima della scadenza annuale. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda. Il diritto alla Garanzia è sottoposto a decadenza, nel termine di 3 giorni, ove l Assicurato ometta, in caso di contratti sottoscritti per analoghe garanzie con altra Impresa di Assicurazione, anche a titolo di mero risarcimento, di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice ed in particolare alla Società. Il diritto alla Prestazione di Assistenza o alle Garanzie è sottoposto a decadenza nel caso in cui l Assicurato non ottemperi all obbligo di contattare la Centrale Operativa. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana; Il Foro competente è quello di Milano. Nota Informativa Multirischi Turismo - Pagina 3 di 5

5 11. Regime Fiscale Imposte sui premi: I premi delle assicurazioni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta calcolate sul Premio imponibile: - Assistenza: 10% - Infortuni e malattia: 2,50% - Furto, Scippo e Rapina: 22,25% - Perdite pecuniarie: 12,50% - Responsabilità civile: 22,25% - Annullamento viaggio: 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA I: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio sulle modalità e termini per la denuncia dei sinistri, alla Sezione Obblighi in caso di sinistro. Si rinvia alle Sezioni dedicate alle singole Garanzie per gli aspetti legati alle procedure liquidative. AVVERTENZA II: La Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri di Assistenza, dando incarico ad una società specializzata nel settore, in breve indicata come Centrale Operativa (vedasi Glossario). Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio all Art. 37/A Obblighi dell Assicurato In caso di Sinistro / ASSISTENZA delle Norme che regolano le garanzie assicurative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all indirizzo dell Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, Milano, all attenzione dell ufficio Gestione Reclami (Numero di fax indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell Impresa, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA, corredando l esposto con i dati del reclamante, l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente (il quale può essere individuato accedendo al sito internet Sezione per il consumatore ) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Nel presente contratto è previsto non è previsto l utilizzo dell Arbitrato irrituale. 15. Glossario Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Bagaglio: quanto l Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale e non professionale, durante il Viaggio. Centrale Liquidativa: la struttura di Global Assistance S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature tecniche che istruisce e liquida i sinistri a rimborso afferenti i rami diversi dal ramo 18 Assistenza. Centrale Operativa: la struttura di ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano Viale Sarca 336, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l Impresa provvede, per incarico di quest ultima al contatto telefonico con l assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Certificato assicurativo: il documento riportante il numero identificativo, la denominazione della società, l oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire le condizioni di assicurazione e le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Nota Informativa Multirischi Turismo - Pagina 4 di 5

6 Contraente: Documento di trasporto: Europa: Familiare: Franchigia: Frazionamento: Indennizzo: Infortunio: Istituto di cura: Italia: Malattia: Malattia improvvisa: Malattia preesistente: Massimale: Modulo di polizza: Mondo: Nucleo familiare: Polizza: Premio: Premio annuo: Premio alla firma: Premio minimo: Premio rate successive: Premio di regolazione: Residenza: Ricovero: Scoperto: Sinistro: Società: Vettore: Viaggio: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione. biglietto di viaggio in: treno (prima classe), aereo (classe economica), nave (classe turistica) o altro mezzo di trasporto. Italia, tutti i Paesi europei (sino ai confini dei Monti Urali) ed inoltre Canarie, Madera ed i seguenti Paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia (limitatamente alla parte europea). coniuge/convivente (purché risultante dallo stato di famiglia), figlio/a, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero/a. l importo, espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell Assicurato per ciascun Sinistro. suddivisione dell annualità assicurativa in periodi di tempo scelti dal Contraente per le modalità di pagamento del Premio annuo. la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni obiettivamente constatabili. ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. malattia di acuta insorgenza che non sia una manifestazione seppur acuta di una Malattia preesistente. malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura. la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista. il documento sottoscritto dalle parti che forma parte integrante della Polizza. tutti i Paesi del mondo (compresi Italia ed Europa). le persone risultanti dallo stato di famiglia. il documento che prova l Assicurazione. la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società. la somma di denaro dovuta dal Contraente per l intera annualità assicurativa. la somma di denaro dovuta dal Contraente per il periodo intercorrente dalla data decorrenza Polizza alla data emissione prima quietanza. la somma di denaro che il Contraente si obbliga a versare in ogni caso alla Società, nel corso dell annualità assicurativa, e che è da intendersi garantito a favore della Società stessa. la somma di denaro dovuta dal Contraente in relazione al Frazionamento del Premio annuo reso operante. la somma di denaro dovuta dal Contraente a conguaglio del Premio annuo. il luogo in cui l'assicurato dimora abitualmente come risulta da certificato anagrafico. la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. GLOBAL ASSISTANCE S.p.A. società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi. lo spostamento dell Assicurato dalla propria Residenza e/o il soggiorno, organizzato dal Contraente nei termini e con le modalità previste dal contratto di Viaggio. * * * GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa Sig.ra Clara Franzosi (Direttore Generale) Nota Informativa Multirischi Turismo - Pagina 5 di 5

7 Contratto di Assicurazione dei Rami Danni MULTIRISCHI TURISMO Ed MRT1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Data ultimo aggiornamento 22/12/2010 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo (non derivanti da innovazioni normative) si rinvia alla consultazione del sito internet della Società. SOMMARIO Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 2 Condizioni particolari di Assicurazione pag. 3 Norme che regolano le garanzie assicurative: Assistenza pag. 6 Rimborso spese mediche pag. 10 Bagaglio pag. 11 Responsabilità civile in Viaggio pag. 12 Annullamento Viaggio pag. 13 Esclusioni pag. 14 Obblighi in caso di Sinistro pag. 16 Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 1 di 19

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2) Altre assicurazioni Il Contraente è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Sinistro, l'assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità. Art. 3) Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4) Aggravamento di rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5) Diminuzione di rischio Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile. Art. 6) Pagamento del premio ed effetto dell assicurazione L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Polizza, purché il Premio o la prima rata di Premio risulti pagata entro 60 gg. dalla data di decorrenza riportata sul Modulo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del Premio va eseguito presso l Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società. L eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa. Art. 7) Durata dell assicurazione proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul Modulo di Polizza ed in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Art. 8) Obblighi di comunicazioni da parte del Contraente In base alla normativa vigente (Regolamento Isvap n. 35/2010), in caso di trasferimento di agenzia (cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio da parte dell Impresa ad un nuovo intermediario, trasferimento di portafoglio ad altra Impresa) ed operazioni societarie straordinarie (modifiche statutarie attinenti il cambio di denominazione sociale e/o al trasferimento di sede sociale dell Impresa, cessioni/fusioni-incorporazioni/scissioni ecc) l obbligo di comunicazioni scritte agli Assicurati, da rendere entro il termine di 10 giorni dalla data di efficacia della modifica/pubblicazione del provvedimento o dell avviso dell Isvap, è in capo al Contraente. Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 2 di 19

9 Art. 9) Modalita di raccolta delle adesioni e di consegna dei documenti contrattuali La raccolta delle adesioni alla Polizza collettiva Multirischi Turismo avviene tramite il personale della Società Contraente, nell ambito di quanto previsto dall art.3 comma 6 del Regolamento ISVAP 5/2006. Prima dell adesione alla copertura assicurativa il Contraente dovrà consegnare ad ogni assicurato, successivamente ed in aggiunta all informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente (la consegna di tale documentazione dovrà risultare da apposita dichiarazione da far sottoscrivere al cliente) la seguente documentazione obbligatoria: a) se l Assicurato sostiene in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o è, direttamente o tramite i suoi aventi causa, portatore di un interesse alla prestazione: - Fascicolo Informativo, che contiene la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione delle coperture assicurative offerte; - Informativa sulla Privacy ; - Modulo di Adesione, che dovrà essere sottoscritto dagli aderenti alla polizza collettiva. b) se il contratto collettivo prevede un assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l importo del premio dovuto dall assicurato per la copertura non è superiore a 100,00, o se l assicurato non sostiene l onere economico connesso al pagamento dei premi: - Certificato di assicurazione riportante la denominazione della società, l oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire le condizioni di assicurazione e le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Art. 10) Oneri fiscali Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11) Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana. Art. 12) Foro competente Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Polizza è quello di MILANO. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 13) Decorrenza e durata delle garanzie Premesso che la garanzia è operante per gli Assicurati partecipanti al Viaggio organizzato dal Contraente e per il periodo di durata del Viaggio stesso, resta inteso che: 1. La garanzia Annullamento Viaggio (se operante) decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al Viaggio od al soggiorno e termina all inizio del Viaggio stesso o del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o locazione. 2. Le altre garanzie previste in Polizza hanno efficacia dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno e terminano alla data di conclusione del Viaggio o del soggiorno (salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni) fermo restando che, comunque, l efficacia delle garanzie rese operanti, non sarà maggiore di 60 giorni consecutivi dalla data di inizio del Viaggio o del soggiorno. 3. Gli Assicurati in data precedente alla eventuale disdetta della Polizza, restano comunque in copertura sino alla scadenza prevista dalle singole garanzie. 4. Limitatamente agli Assicurati residenti e domiciliati all estero in Paesi extra Unione Europea (Svizzera esclusa), e qualora i costi della polizza siano in capo al Contraente, tutte le prestazioni di Assistenza che prevedano l erogazione dei servizi alla Residenza, saranno erogate unicamente sino alla località di partenza del Viaggio in Italia. 5. Per gli Assicurati residenti e domiciliati all estero il cui Viaggio si svolga in Italia con costi della polizza in capo al Contraente, tutte le prestazioni di Assistenza che prevedano l erogazione dei servizi alla Residenza, saranno Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 3 di 19

10 erogate sino alla effettiva località di Residenza degli Assicurati, salvo quanto diversamente previsto alle singole prestazioni. Art. 14) Massimali e limiti 1. Resta inteso fra le Parti che la copertura assicurativa è prestata per le garanzie, con le relative somme assicurate e con i parametri tariffari, indicati sul Modulo di Polizza. 2. Per le garanzie previste in Polizza, fatta eccezione per la garanzia Assistenza, qualora in un evento siano coinvolti più Assicurati, anche se con più polizze emesse dalla Società, e la somma dei singoli indennizzi ecceda il Massimale per evento indicato all interno di ogni Garanzia, la Società ridurrà gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato in proporzione ai massimali individuali previsti in polizza. 3. Limitatamente alla garanzia Assistenza, il limite massimo di spesa complessiva a carico della Società per l'erogazione delle prestazioni previste a seguito di uno stesso evento che coinvolga più assicurati è di ,00. In caso di eccedenza di spesa rispetto al limite suddetto, l'importo che la Società terrà a proprio carico, per l'erogazione delle prestazioni, sarà suddiviso proporzionalmente tra gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro. Art. 15) Estensione territoriale L Assicurazione, salvo eventuale diversa indicazione alle singole garanzie, è valida per i Sinistri avvenuti in tutti i paesi riguardanti il Viaggio regolarmente comunicato alla Società. In particolare: - dalla stazione di partenza a quella di arrivo del Viaggio in Italia, se lo stesso avviene in treno, aereo, pullman, nave; - ad oltre 50 km dal luogo di Residenza dell Assicurato, nel caso di Viaggio in auto od altro mezzo non sopracitato. Art. 16) Conto terzi Se la presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta e se l Assicurato non sostiene l onere economico connesso al pagamento dei premi, il contratto rientra nella disciplina dell art del Codice Civile ed il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato all'atto della sua iscrizione al Viaggio, il Certificato di assicurazione contenente la descrizione delle prestazioni assicurative nonché degli obblighi e delle incombenze in caso di Sinistro, ivi compreso quanto previsto per il consenso al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo od Assistenza escluse per qualsiasi motivo dalla presente Polizza. Il Contraente si obbliga a dare preventiva comunicazione alla Società di ogni informazione riguardante testi e materiali pubblicitari da lui divulgati nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia alla Polizza che al logo/marchio del prodotto o delle società, essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società. Art. 17) Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute - mancato utilizzo delle prestazioni La Società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni che si accertino non dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. La Società ha il diritto di richiedere all Assicurato o chi per esso l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro. Qualora l Assicurato non usufruisca (od usufruisca solo parzialmente) di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 18) Limitazioni di responsabilità La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza nonché per l intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l Assistenza. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Centrale Operativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia e nei paesi interessati e, comunque, nel rispetto della sicurezza dell Assicurato e dei terzi. Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 4 di 19

11 Il Contraente considerato che la comunicazione, diffusione dei testi e condizioni di contratto avverrà tramite Internet/Intranet, si obbliga a dare preventiva comunicazione di tutte le informazioni, testi, materiale pubblicitario ecc. nessuno escluso che direttamente o indirettamente facciano riferimento sia al Certificato di assicurazione che al logo o alla denominazione della Società e della Centrale Operativa, essendo subordinata tale pubblicazione ad espresso consenso di entrambe tali società. Il Contraente, inoltre, si obbliga a comunicare preventivamente modalità e soluzioni tecniche adottate per l inserimento dei testi di polizza nel proprio sito Internet/Intranet, essendo pattuito tra le parti che il definitivo inserimento sarà subordinato a consenso espresso dalla Società. Fatti salvi gli obblighi di informativa pre-contrattuale, il Contraente si obbliga a rendere indisponibile nella fase anteriore alla sottoscrizione del Certificato di assicurazione il testo definitivo di polizza, e, comunque, ad evitare che in tale fase sia messo a disposizione dell utenza marchio o logo delle società. Il Contraente si obbliga altresì ad utilizzare soluzioni tecniche che non rendano possibile l introduzione di modifiche, integrazioni, o correzioni al testo del Certificato di assicurazione. Le parti pattuiscono ulteriormente che il testo definitivo del Certificato di assicurazione possa essere oggetto di visualizzazione o stampa da parte dell utente consumatore, ma che lo stesso utente non abbia possibilità alcuna di modifica e/o contraffazione del Certificato di assicurazione. Le parti si danno atto che il mancato rispetto agli obblighi concordati in tema di diffusione dei testi contrattuali, marchio o logo delle società comporterà la facoltà per la Società medesima di risolvere immediatamente la presente polizza per fatto imputabile al Contraente, salvo il risarcimento del danno e il diritto per la Società a percepire il premio minimo garantito. Il Contraente in ogni caso assume diretta responsabilità per i casi di illecito o illegittimo utilizzo di marchio, logo o testo di polizza, nonché per le ipotesi di pubblicazione o diffusione di prestazioni assicurative non previamente concordate con le Società. Art. 19) Determinazione del premio annuo e modalità di pagamento dei premi Le modalità della determinazione del Premio annuo e del pagamento dei premi sono stabilite ed operanti in base al diverso parametro tariffario scelto dal Contraente all atto della stipula della Polizza come di seguito previsto. a) Parametro tariffario FATTURATO Premesso che il Contraente si obbliga, al momento della sottoscrizione della Polizza e ad ogni rinnovo, a comunicare alla Società l importo annuo lordo del FATTURATO relativo all organizzazione di pacchetti turistici, resta inteso che il Premio annuo verrà determinato moltiplicando l importo del fatturato previsto per l annualità relativa per il tasso annuo riportato sul Modulo di Polizza. L importo così determinato ha natura di mera previsione e sarà oggetto di regolazione a fine annualità assicurativa. Inoltre, entro 60 giorni dal termine di ogni periodo di Assicurazione, il Contraente comunicherà alla Società il fatturato effettivo del periodo trascorso: se tale fatturato sarà maggiore di quello previsto sul Modulo di Polizza, la Società provvederà all emissione di una appendice di regolazione moltiplicando il maggior fatturato per il tasso stabilito in Polizza. b) Parametro tariffario NUMERO PAX Premesso che il Contraente si obbliga, al momento della sottoscrizione della Polizza e ad ogni rinnovo, a comunicare alla Società il NUMERO PAX relativo agli Assicurati previsti, resta inteso che il Premio annuo verrà determinato moltiplicando il minor Premio unitario riportato sul Modulo di Polizza relativo alla durata Viaggio, per detto NUMERO di Assicurati previsti. L importo così determinato ha natura di mera previsione e sarà oggetto di regolazione. Inoltre, il Contraente si obbliga a comunicare i nominativi degli Iscritti/Partecipanti Assicurati nonché la data di prenotazione, la data di partenza, ed inoltre la durata e la destinazione del Viaggio. Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società entro la data di decorrenza delle garanzie. Nel caso di ritardata comunicazione dei dati di cui sopra, le prestazioni decorreranno dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa. La data del documento di comunicazione sarà probante in caso di contestazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente degli Assicurati secondo le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti, comporterà la decadenza da ogni diritto a favore degli Assicurati, con responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Contraente. Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 5 di 19

12 Al termine di ogni periodo di regolazione, previsto sul Modulo di Polizza, nel caso il Premio risultante in base alle comunicazioni di cui al precedente comma fosse maggiore dei premi versati dal Contraente, la Società provvederà ad emettere un appendice di regolazione in base alla differenza risultante. c) Parametro tariffario COSTO VIAGGIO Premesso che il Contraente si obbliga, al momento della sottoscrizione della Polizza e ad ogni rinnovo, a comunicare alla Società il COSTO VIAGGIO relativo agli Assicurati previsti, resta inteso che il Premio annuo verrà determinato moltiplicando il minor Premio unitario riportato sul Modulo di Polizza relativo alle diverse ipotesi di COSTO VIAGGIO, per il numero degli Assicurati previsti. L importo così determinato ha natura di mera previsione e sarà oggetto di regolazione. Inoltre, il Contraente si obbliga a comunicare i nominativi degli Iscritti/Partecipanti Assicurati nonché la data di prenotazione, la data di partenza, ed inoltre la durata, il costo e la destinazione del Viaggio. Tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società entro la data di decorrenza delle garanzie. Nel caso di ritardata comunicazione dei dati di cui sopra, le prestazioni decorreranno dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa. La data del documento di comunicazione sarà probante in caso di contestazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente degli Assicurati secondo le modalità e i tempi contrattualmente pattuiti, comporterà la decadenza da ogni diritto a favore degli Assicurati, con responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Contraente. Al termine di ogni periodo di regolazione, previsto sul Modulo di Polizza, nel caso il Premio risultante in base alle comunicazioni di cui al precedente comma fosse maggiore dei premi versati dal Contraente, la Società provvederà ad emettere un appendice di regolazione in base alla differenza risultante. d) Condizioni operanti per tutti i parametri tariffari sopra indicati Alla sottoscrizione della presente Polizza e ad ogni suo rinnovo, il Contraente si obbliga a versare il Premio annuo, così come indicato sul Modulo di Polizza che è da corrispondere in base al Frazionamento ivi previsto, determinando in tal modo il Premio alla firma ed il Premio rate successive. Inoltre è facoltà delle parti stabilire un Premio minimo garantito (così come indicato sul Modulo di Polizza) che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società. Gli importi risultanti dalle appendici di regolazione dovranno essere pagati dal Contraente entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici stesse. Trascorso tale termine, in assenza di pagamento, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi. La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA La garanzia Assistenza è valida ed operante esclusivamente se richiamata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione e se è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 20) Oggetto della garanzia La Società fornisce all Assicurato, iscritto e partecipante al Viaggio organizzato dal Contraente, al seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti. 1. INFORMAZIONI SANITARIE Qualora l Assicurato necessiti di informazioni relative a: situazioni climatiche, profilassi, vaccinazioni, patologie locali, Istituti di cura, medici specialisti, Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 6 di 19

13 cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del Paese di destinazione del Viaggio, la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà le informazioni richieste. 2. CONSIGLI DI UN MEDICO Qualora l Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, abbia necessità di parlare per telefono con un medico per avere consigli in merito alla patologia in corso, la Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà i consigli medici richiesti. 3. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA Qualora l Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare un autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo. 4. INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE Qualora l Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Istituto di cura, la Società, tramite la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento tra i propri medici di guardia della Centrale Operativa ed i medici che hanno in cura l Assicurato sul posto, mantenendo informati i familiari sull evoluzione del quadro clinico. 5. INVIO MEDICO IN ITALIA Qualora l'assicurato necessiti di essere visitato da un medico generico presso la propria Residenza in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti nel periodo compreso fra la data di iscrizione al Viaggio e la data di partenza e qualora i medici di guardia della Centrale Operativa lo giudichino necessario, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviare, tenendo a proprio carico l'onorario, un medico generico reperibile nella zona in cui risiede l'assicurato. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze, a giudizio dei medici di guardia della Centrale Operativa, lo rendessero necessario, la stessa provvederà ad organizzare, tramite ambulanza, il trasferimento dell Assicurato in un pronto soccorso. I costi dell ambulanza sono a carico della Società. 6. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti in Viaggio emerga la necessità che l'assicurato si debba sottoporre ad una visita specialistica, la Società, tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà all Assicurato un medico nella zona in cui esso si trova. Ove non fosse disponibile alcun medico specialista, la Società, tramite la Centrale Operativa, potrà segnalare un medico generico. Il costo della visita rimane a carico dell'assicurato. 7. RECAPITO MEDICINALI URGENTI Qualora, nel corso di un Viaggio all estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all Assicurato dal medico curante, fosse introvabile sul posto, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali nonché eventuali limitazioni in tema di commercializzazione e distribuzione del farmaco prescritto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a fargli pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido. La Società tiene a proprio carico le sole spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimane a totale carico dell Assicurato il quale provvederà a rimborsare l importo dovuto alla Società al suo rientro dal Viaggio. La prestazione non è operante qualora siano reperibili in loco specialità equivalenti oppure se le specialità richieste non siano registrate in Italia. 8. RIENTRO SANITARIO Qualora l Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, previo consulto con i medici curanti sul posto, ritengano necessario un suo trasferimento dal luogo del Ricovero ad un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia dell Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa, definirà le modalità del rientro e provvederà a: a) organizzare il trasferimento dell Assicurato con mezzo idoneo a scelta della Società (aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto o autoambulanza); il trasferimento dell Assicurato con aereo Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 7 di 19

14 sanitario potrà aver luogo esclusivamente da tutti i Paesi definiti Europa; da tutti gli altri Paesi il trasferimento, ove necessario, avverrà esclusivamente, a scelta della Società, con aereo di linea, eventualmente barellato, limitatamente ai casi in cui le condizioni dell Assicurato lo permettano. Diversamente non si darà luogo ad alcuna prestazione o Indennizzo; b) assistere l Assicurato, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato sono a carico della Società, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie, gli infortuni e le malattie che non impediscano all Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto. 9. TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE Qualora l Assicurato in Viaggio abbia manifestato la sintomatologia caratteristica di Malattia da decompressione o di embolia gassosa arteriosa a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, la Società, tramite la Centrale Operativa e sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell Assicurato infortunato dal luogo di primo Ricovero fino al centro sanitario iperbarico più vicino utilizzando, compatibilmente alle disponibilità locali, il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni dell Assicurato. Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l importo di 5.200, RIENTRO DEL CONVALESCENTE Qualora l Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società, tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a: a) organizzare il trasferimento dell Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe); b) assistere, se necessario, l Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società. 11. RIENTRO DI UN FAMILIARE O COMPAGNO DI VIAGGIO Qualora si renda necessario il Rientro sanitario dell Assicurato o il Rientro del convalescente oppure Trasporto salma purché organizzati dalla Società tramite la Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa organizzerà e la Società terrà a proprio carico, fino ad un massimo di 1.000,00 complessivi e per evento, anche il rientro (contestuale o meno) dei familiari o di un solo Compagno di Viaggio purché, in entrambe le ipotesi, siano assicurati con la Società e partecipanti al medesimo Viaggio. La Società avrà facoltà di richiedere agli stessi i Documenti di trasporto non utilizzati. 12. FAMILIARE ACCANTO Qualora l Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del Ricovero e, in assenza di un Familiare sul posto, richieda di essere raggiunto da un componente del suo Nucleo familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest ultimo un Documento di trasporto, andata e ritorno, tenendo a proprio carico i relativi costi. La Società terrà a proprio carico le spese alberghiere del Familiare (pernottamento e prima colazione) fino a 80,00 al giorno, per un massimo di 10 giorni. Resta esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Questa prestazione viene fornita in alternativa alla prestazione Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio. 13. RIENTRO DEI FIGLI MINORI Qualora l'assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa prendersi cura dei figli minori di anni 18 che viaggiano insieme a lui, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 8 di 19

15 organizzare il Viaggio di un componente del Nucleo familiare dell Assicurato, o di una persona da lui espressamente designata, mettendo a disposizione un Documento di trasporto andata e ritorno per permettergli di raggiungere i minori in loco e riaccompagnarli presso la loro Residenza, tenendone a carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. 14. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l Assicurato in Viaggio debba ritornare alla sua Residenza prima della data programmata, per l avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di un Familiare, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare il Viaggio di rientro, mettendo a disposizione dell Assicurato un Documento di trasporto tenendo a proprio carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere all Assicurato la documentazione comprovante l evento che ha dato luogo alla prestazione. 15. TRASPORTO DELLA SALMA La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell Assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura nel suo Comune di Residenza, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà inoltre a disposizione di un componente del Nucleo familiare dell Assicurato un Documento di trasporto, andata e ritorno, per recarsi nel luogo dove si trova la salma. Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il Massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di 5.200, INVIO SOMME DI DENARO Qualora l'assicurato in Viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e non gli sia possibile farne fronte direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Centrale Operativa, chiederà all Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l importo suddetto all Assicurato. 17. INVIO CAUZIONE PENALE Qualora l'assicurato in Viaggio all'estero si trovi in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Società, tramite la Centrale Operativa, chiederà all Assicurato di mettere a disposizione della Società, in Italia, l importo richiesto. Successivamente la Società si impegnerà a pagare sul posto o a far pervenire l importo suddetto all Assicurato. 18. TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l Assicurato in Viaggio si trovi in stato di necessità o venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà all inoltro di tali messaggi. 19. INTERPRETE A DISPOSIZIONE Qualora l Assicurato, in Viaggio, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative. 20. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Qualora l Assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia e le condizioni di salute, certificate dai medici di guardia della Centrale Operativa previa informativa con i medici curanti, non gli permettessero di intraprendere il Viaggio di rientro alla sua Residenza nella data prestabilita, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad organizzare l eventuale prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese (camera e prima colazione) per un massimo di 5 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo di 100,00 giornaliere per Assicurato ed un massimo di 500,00 per periodo assicurativo. E esclusa qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 9 di 19

16 21. SPESE TELEFONICHE Qualora l Assicurato sostenga delle spese telefoniche per attivare la Centrale Operativa al fine di richiedere le prestazioni di Assistenza previste, la Società rimborserà tali spese (purché documentate), fino alla concorrenza di un importo massimo di 100,00 per Assicurato. ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE La garanzia Rimborso spese mediche è valida ed operante esclusivamente se richiamata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione e se è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 21) Oggetto della garanzia La Società, in caso di Malattia improvvisa od Infortunio, purché risultanti da certificazione medica che ne attesti la patologia, assicura, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione, il rimborso delle spese mediche sostenute dall Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia ed a condizione che tale Viaggio sia organizzato dal Contraente. Art. 22) Massimali e limiti a) La garanzia Rimborso Spese Mediche è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale, differenziato in base alla Formula (STANDARD, MEDIUM e PLUS), di seguito indicata e riportata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione: STANDARD Massimale per Assicurato pari ad 2.500,00 MEDIUM Massimale per Assicurato pari ad 5.000,00 PLUS Massimale per Assicurato pari ad ,00 con le seguenti limitazioni: rette di degenza: fino a 250,00 al giorno; spese di autoambulanza: fino a 150,00; cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: 150,00. Il Massimale è da intendersi come importo individuale e complessivo per l intero periodo di durata del Viaggio e pertanto, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell efficacia contrattuale. b) Limitatamente agli Assicurati residenti in Italia, qualora abbiano usufruito della prestazione TRASFERIMENTO PER INCIDENTE DA DECOMPRESSIONE, la Società rimborserà le spese per terapie iperbariche sostenute dopo il rientro, in un Istituto di cura in Italia, purché prescritte da un Medico specialista ed effettuate entro 40 giorni dall'evento che ha causato la Malattia da decompressione o l'embolia gassosa arteriosa, fino ad un massimo di 250,00. c) Per i casi di Ricovero di durata superiore a tre giorni, qualora la Centrale Operativa non sia stata informata del Ricovero stesso entro 24 ore dall evento, sarà applicato uno Scoperto del 30% sull importo indennizzabile a termini delle condizioni d Assicurazione. d) Per i Sinistri verificatisi in Italia, qualora l'assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o sia garantito da altra Assicurazione per il rimborso delle spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non risarcite dalle altre assicurazioni e rimaste a carico dell'assicurato stesso. e) Il Massimale per Evento che veda coinvolti più Assicurati è fissato in ,00. Art. 23) Franchigia relativa L Indennizzo che, in caso di Sinistro, la Società corrisponderà all Assicurato a termini di Polizza, verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia relativa di 50,00 per ogni Sinistro. Tale Franchigia relativa sarà applicata soltanto se l ammontare del danno è pari od inferiore alla Franchigia stessa. Ne consegue che tutti i Sinistri di entità superiore (entità determinata in base ai criteri contrattualmente previsti) saranno integralmente indennizzabili. Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 10 di 19

17 Art. 24) Determinazione del danno - Pagamento diretto Nel caso in cui l Assicurato debba essere ricoverato all estero e l Indennizzo delle spese che andrà a sostenere si prevede debba superare 500,00, l Assicurato stesso (o chi per esso) potrà rivolgersi alla Centrale Operativa la quale prenderà in carico tale segnalazione e la trasmetterà alla Società perché provveda a pagare direttamente l importo delle prestazioni (alle condizioni e nei limiti contrattualmente previsti) alla struttura sanitaria ove è ricoverato l Assicurato. La Società, nel caso abbia effettuato pagamenti che, anche a posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere all Assicurato la restituzione di dette somme e l Assicurato riconosce esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto alla Società. - Pagamento indiretto In tutti gli altri casi, la Società, valutata la documentazione pervenuta, procederà alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento, qualora sussistano tutte le condizioni per l operatività della garanzia. Nel caso di spese sostenute all estero, il rimborso verrà effettuato in Italia e calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese mediche. L Assicurato, a richiesta della Società, dovrà inoltre fornire probante documentazione del rispetto delle Leggi anti-riciclaggio e bancarie ed in assenza di ciò la Società non procederà alla liquidazione del Sinistro. ASSICURAZIONE BAGAGLIO La garanzia Bagaglio è valida ed operante esclusivamente se richiamata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione e se è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 25) Oggetto della garanzia La Società, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell Assicurato durante il Viaggio avvenuto nel periodo di validità della garanzia, compresi i capi di vestiario indossati, causati da: furto, incendio, rapina, scippo, nonché perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità di qualsiasi Vettore o dell albergatore. La Società inoltre, in aggiunta a detto Massimale, rimborserà sino a: 100,00 le spese comprovate sostenute dall Assicurato per il rifacimento dei documenti d identità (carta d identità, passaporto, patente) nei casi di furto, rapina, scippo; 250,00 le spese sostenute dall Assicurato per il fabbisogno personale relativamente ad acquisti di prima necessità; a seguito di Sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e superiore alle 24 ore, nella riconsegna del Bagaglio. La richiesta dovrà essere documentata con fatture o ricevute di acquisto in originale. Art. 26) Massimali e limiti La garanzia Bagaglio è prestata fino alla concorrenza, per ciascun Assicurato, del Massimale differenziato in base alla Formula (STANDARD, MEDIUM e PLUS) di seguito indicata e riportata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione: STANDARD Massimale per Assicurato pari ad 500,00 MEDIUM Massimale per Assicurato pari ad 1.000,00 PLUS Massimale per Assicurato pari ad 1.500,00 con i seguenti limiti: per singolo oggetto: massimo risarcimento pari al 10% della somma assicurata; limitatamente ai seguenti oggetti, l Indennizzo massimo non potrà complessivamente superare il 50% del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione e la copertura assicurativa si intende operante per le sole garanzie scippo e rapina: a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose; b) pellicce; Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 11 di 19

18 c) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori; d) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori; e) strumenti musicali; f) armi. Il Massimale è da intendersi come importo individuale e complessivo per l intero periodo di durata del Viaggio pertanto, in caso di Sinistro, si intende ridotto di un importo uguale a quello del danno indennizzato o indennizzabile, con effetto immediato e fino al termine dell efficacia contrattuale. Limitatamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo, poiché il Bagaglio viene accertato, dal Vettore, come definitivamente smarrito non prima di 60 giorni dalla data di denuncia risultante sul rapporto d irregolarità (Property Irregularity Report), è facoltà della Società (ricevuta la necessaria e completa documentazione) attendere che sia trascorso tale termine, per verificare l operatività della garanzia, valutare il danno e provvedere al pagamento dell Indennizzo a termini delle condizioni contrattuali. L Indennizzo corrisposto dalla Società in base alle condizioni contrattuali, sarà effettuato al netto di quanto già indennizzato dal Vettore o dall albergatore responsabile ai sensi di legge del danno, e fino alla concorrenza del Massimale assicurato. Si prevede espressamente che, qualora l Indennizzo corrisposto dal Vettore o dall Albergatore fosse superiore al Massimale assicurato, nulla sarà dovuto dalla Società. Art. 27) Determinazione del danno Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei tre mesi precedenti la data del Sinistro, purché sia il valore che il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili). In caso diverso per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del bene all atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue: a) in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: 1) oltre i tre e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: degrado del 30%; 2) oltre i sei mesi: degrado del 50%; b) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: degrado del 60%. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE IN VIAGGIO La garanzia Responsabilità civile in Viaggio è valida ed operante esclusivamente se richiamata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione e se è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 28) Oggetto dell assicurazione La Società tiene indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio e soggiorno organizzati dal Contraente avvenuti nel periodo di validità della garanzia. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da un fatto accidentale di persone delle quali debba rispondere, accaduto sempre durante il Viaggio e soggiorno assicurato. Art. 29) Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi, ai fini dell Assicurazione di responsabilità civile: il coniuge, il convivente (risultante sullo stato di famiglia), i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 30) Massimali e franchigia Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 12 di 19

19 Il Massimale assicurato riportato sul Certificato di assicurazione, si intende operante per Sinistro, per il periodo della durata della singola copertura e per Assicurato ed è pari ad ,00. Il Massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. In ogni caso resta a carico di ciascun Assicurato una Franchigia fissa di 150,00. Art. 31) Gestione delle vertenze e spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborserà le spese sostenute dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO La garanzia Annullamento Viaggio è valida ed operante esclusivamente se richiamata sul Modulo di Polizza e sul Certificato di assicurazione e se è stato corrisposto il relativo Premio. Art. 32) Oggetto della garanzia A) Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone di seguito indicate: l Assicurato, iscritto al Viaggio, che ha dato causa all annullamento, il suo Nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, una sola persona (indicata dall Assicurato che ha dato causa all annullamento) quale Compagno di Viaggio purché anch egli iscritto contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Vettore, ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano nell impossibilità di partire. Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio, valide per l operatività della garanzia sono le seguenti: 1) malattia, Infortunio o decesso per i quali sia documentata l impossibilità a partecipare al Viaggio; 2) patologie della gravidanza; 3) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all iscrizione al Viaggio; 4) danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell Assicurato stesso; 5) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del Viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità); 6) furto di documenti necessari per l espatrio quando sia comprovata l impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza; 7) l impossibilità di usufruire da parte dell Assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o di licenziamento da parte del Datore di Lavoro. B) Nel caso in cui l evento all origine dell annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio: 1) un Familiare oppure 2) il Socio/Contitolare dell azienda o studio associato la Società indennizza, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e riportato sul Certificato di assicurazione ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti, le tasse aeroportuali se rimborsabili dal Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 13 di 19

20 Vettore, ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del Viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato, tutti iscritti contemporaneamente allo stesso Viaggio e con lo stesso contratto di Viaggio, in quanto si trovano nell impossibilità di partire, per Malattia od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti B1) e B2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del Viaggio. Art. 33) Massimali - limiti - scoperto La Società indennizza l Assicurato del corrispettivo di recesso rimasto a suo carico entro il limite: - del costo del Viaggio per il quale è stato corrisposto il relativo Premio (con il Massimale di ,00) per ciascun Assicurato, nel caso in cui la determinazione del Premio sia effettuata con il parametro COSTO VIAGGIO ; - di 5.000,00 per ciascun Assicurato, nel caso in cui la determinazione del Premio sia effettuata col parametro FATTURATO oppure NUMERO PAX così come riportato sul Certificato di assicurazione. In caso di rinuncia al Viaggio di più Assicurati, determinata dallo stesso Sinistro, l Indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di ,00 come indicato sul Certificato di assicurazione. La Società applicherà per ogni Sinistro, uno Scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza: - per gli annullamenti derivanti da Malattia che non abbiano comportato un Ricovero; - per gli annullamenti in cui sia previsto un corrispettivo di recesso del 100% già a decorrere dal 30esimo giorno antecedente la partenza. Entrambi gli scoperti di cui sopra possono essere concomitanti. Art. 34) Subentro della società nei diritti dell assicurato La Società ha la facoltà di subentrare automaticamente nel possesso dei titoli di Viaggio non fruiti dall Assicurato. Art. 35) Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto dello Scoperto previsto. L'ammontare del danno è dato dal corrispettivo di recesso, applicabile in base al contratto di Viaggio, al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al Viaggio. L eventuale maggior quota di corrispettivo di recesso, applicata dal Contraente a seguito di ritardata comunicazione oltre le ore 24 del giorno successivo al verificarsi dell evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l annullamento del Viaggio), resterà a totale carico dell Assicurato. ESCLUSIONI L'Assicurazione non è operante per: Art. 36) Esclusioni operanti per tutte le garanzie a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio se operante); c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; f) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) nonché quelli commessi con colpa grave. Resta inoltre inteso che, ad eccezione dei Sinistri afferenti la garanzia Annullamento, si intendono esclusi i Sinistri che colpiscano le restanti garanzie avvenuti al di fuori del periodo di Viaggio organizzato dal Contraente. Art. 37) Esclusioni operanti per la garanzia assistenza Condizioni di Assicurazione Multirischi Turismo - pag. 14 di 19

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