MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA MONOPOLI

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1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA MONOPOLI ORDINANZA N. 7/2004 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli : VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO la Legge , n. 50 e successive modifiche, recente le Norme sulla Navigazione da Diporto; il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, riguardante il Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto ; l art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il Regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, come sostituito dall art. 8 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219; il Decreto Ministeriale 1 giugno 1987, n. 249, recante norme per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei, e pertanto suscettibile di applicazione a qualsivoglia attività di immersione, prescindendo dalle finalità della stessa; il dispaccio n. 82/010390/II in data 16 febbraio 2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale sono state emanate direttive e disposizioni per la disciplina dell attività subacquea ludico-diportistica; il successivo dispaccio n. 82/033465/II in data 26 maggio 2003 con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha inteso impartire disposizioni integrative in materia di disciplina delle attività subacquee; CONSIDERATO il notevole sviluppo e l ampia diffusione nell ambito del Circondario Marittimo di Monopoli delle attività subacquee a scopo turistico, sportivo e ricreativo, spesso svolte in forma organizzata, su iniziativa privata di centri diving, con il supporto di mezzi nautici; RITENUTO necessario regolamentare tali attività, per quanto di stretta competenza, al solo fine di stabilire prescrizioni idonee a garantire la sicurezza della vita umana in mare e salvaguardare la pubblica incolumità di utenti e praticanti; VISTA VISTI la Legge , n. 1085, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

2 ORDINA Art. 1 E approvato e reso esecutivo l annesso REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI IMMERSIONE SUBACQUEA NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI, costituente parte integrante della presente ordinanza. Art. 2 I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e / o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non costituisca altro o diverso illecito, saranno perseguiti a mente dell articolo 1164 del Codice della Navigazione, come modificato dall art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 2003 n. 172, ovvero dell art. 39 comma 3 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, come sostituito dall art. 1, comma 1, lett. m) della legge 8 luglio 2003 n. 172, nel caso la violazione venga commessa con unità da diporto e riguardi prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione. Art. 3 La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 1 giugno Art. 4 E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Monopoli, lì 12 maggio 2004 IL COMANDANTE T.V.(CP) Alessandro DUCCI

3 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI IMMERSIONE SUBACQUEA NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Campo di applicazione) Ai fini dell applicazione del presente regolamento le immersioni subacquee non professionali comprendono le seguenti tipologie di attività: - immersioni a scopo didattico e addestrativo ai fini del conseguimento di brevetti; - immersioni guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all esercizio di attività come fish-watching, fotografia e similari; - immersioni subacquee in apnea finalizzate all esplorazione di fondali marini; - attività di nuoto subacqueo per l esplorazione del fondale dalla superficie, con uso di maschera e tubo di respirazione (snorkel), da considerarsi, più propriamente, come attività di balneazione e pertanto riconducibile al campo di applicazione della cd. ordinanza balneare. Art. 2 (Definizioni) Nel caso tali attività comportino l uso di apparecchi ausiliari di respirazione, esse devono essere effettuate da persone in possesso di brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali, generalmente riconosciute, e nel rispetto dei limiti di profondità stabiliti dal brevetto stesso. Per brevetto si intende la certificazione che attesti il superamento di un corso addestrativo teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo in possesso di idoneo titolo in corso di validità. L attività di istruttore subacqueo, finalizzata all insegnamento a persone singole o gruppi delle tecniche di immersione, deve essere svolta sola da chi è in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute, in regolare corso di validità. L accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idonea attestazione rilasciata da Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute, e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto. Art. 3 (Divieti) L esercizio dell attività subacquea è vietato: - a distanza inferiore a 200 metri da impianti di itticoltura, ovvero da impianti fissi da pesca e da reti da posta regolarmente segnalate; - a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili e da navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate alla fonda; - all imboccatura dei porti, ovvero nelle zone di mare ove si svolge il regolare transito delle navi per l entrata e uscita dai porti, e ancora, nelle zone di ancoraggio già individuate dall Autorità Marittima con apposita ordinanza;

4 - nelle zone di mare interdette alla balneazione; - nelle vicinanze di relitti affondati, come già disciplinato per le acque del Circondario Marittimo di Monopoli dall Ordinanza n. 05/2002 del 7 maggio L esercizio dell attività subacquea non deve in alcun modo comportare occupazioni del demanio marittimo. L occupazione abusiva, eventualmente accertata, sarà perseguita a norma degli artt. 54 e 1161 (punitivo) del Codice della Navigazione. Capo II NORME DI SICUREZZA Art. 4 (Immersione di singolo subacqueo) 1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico d appoggio, il segnalamento costituito dalla bandiera rossa con striscia diagonale bianca dovrà essere issato sul mezzo. Il subacqueo in immersione deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione o del mezzo nautico d appoggio. Il mezzo nautico d appoggio, inoltre, dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza, nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona in grado di manovrare l unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e fornire assistenza al subacqueo. 2. Nelle immersioni notturne il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione, al fine di consentire l individuazione della propria posizione, con una fonte luminosa fissa (luci chimiche tipo star-light o simili), da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, jacket, snorkel, ecc.), visibile a giro d orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri, allorché in superficie, oltre ad essere dotato di torcia personale. Inoltre il subacqueo in immersione dovrà essere permanentemente segnalato in superficie da un galleggiante recante un segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro d orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo si avvale di un mezzo nautico d appoggio, quest ultimo dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, mostrando tre fanali visibili per tutto l orizzonte disposti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore ai 12 metri), con portata di almeno un miglio (Colreg 72), ovvero un segnale luminoso intermittente di colore giallo (nel caso di unità di lunghezza inferiore ai 12 metri). Il mezzo nautico dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso d emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità ed in grado di fornire assistenza.

5 Art. 5 (Immersione di subacquei organizzati in gruppi) 1. Nel caso di immersioni diurne da parte di più subacquei, essi hanno l obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. E sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d appoggio, l unico segnale deve essere su di esso collocato issando la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. In tal caso il gruppo ha l obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d appoggio. È comunque consentito allontanarsi oltre i 50 metri da tale verticale, purché ciascun subacqueo si segnali individualmente. Il mezzo nautico d appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e fornire assistenza ai subacquei. 2. Nel caso di immersioni notturne ogni subacqueo facente parte del gruppo ha l obbligo di segnalarsi in superficie ed in immersione con una fonte luminosa fissa ((luci chimiche tipo starlight o simili), da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, jacket, snorkel, ecc.), visibile a giro d orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri, allorché in superficie, oltre ad essere dotato di torcia personale. Inoltre il gruppo di subacquei dovrà essere permanentemente segnalato in superficie da un galleggiante recante un segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro d orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d appoggio, fermo restando l obbligo del segnalamento individuale luminoso per ciascun subacqueo, l unità dovrà mostrare tre fanali visibili per tutto l orizzonte disposti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore ai 12 metri), con portata di almeno un miglio (Colreg 72), ovvero un segnale luminoso intermittente di colore giallo (nel caso di unità di lunghezza inferiore ai 12 metri). A bordo del mezzo nautico d appoggio, dotato di idoneo mezzo di comunicazione, dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l unità, effettuare eventuali comunicazioni d emergenza e fornire assistenza ai subacquei. Il singolo subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d appoggio. Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno dovrà essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa a terra di riferimento che funga da ausilio ai sub. Capo III ATTIVITA DI SCUOLA SUB O GUIDA SUBACQUEA SVOLTA DA SOCIETA, ASSOCIAZIONI, CIRCOLI SPORTIVI Art. 6 (Esercizio dell attività) Nelle acque del Circondario Marittimo di Monopoli l effettuazione a fini turistico/sportivi/ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni di addestramento per il

6 conseguimento di brevetti immersioni guidate con accompagnatore) è consentita esclusivamente a Società, Imprese, Associazioni, Circoli Sportivi che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale e/o atto costitutivo ovvero nel proprio statuto ed è subordinata all osservanza delle prescrizioni stabilite con la presente Ordinanza. Le Società/Imprese/Associazioni/Circoli Sportivi che intendano esercitare tale attività dovranno far pervenire all Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli apposita dichiarazione di inizio attività in bollo (come da fac-simile allegato A), che dovrà poi essere riconfermata ogni anno. A tale scopo, a corredo della predetta dichiarazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: - copia dell atto costitutivo e dello statuto societario; - copia del certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - elenco nominativo degli istruttori sub e/o degli accompagnatori che operano per conto del Sodalizio dichiarante, nonché copia dei brevetti posseduti da ciascuno di essi; - elenco dei mezzi nautici e delle attrezzature subacquee eventualmente impiegati nell attività; - copia delle polizze assicurative stipulate per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i danni arrecabili a terzi. Art. 7 (Istruttori e guide subacquee) Gli istruttori delle scuole sub e gli accompagnatori delle immersioni guidate devono essere in possesso di idonea attestazione in corso di validità, rilasciata da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali riconosciute. L istruttore/guida deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l attività svolta. Resta inteso che l istruttore/guida, in qualità di responsabile dell immersione, ha l obbligo di far osservare le prescrizioni relative al segnalamento diurno e notturno secondo le modalità di cui al precedente articolo 5., oltre ad accertarsi che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbetto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.) Art. 8 (Immersioni subacquee per il conseguimento di brevetti) Nel caso di immersioni subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti, nell ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite in materia da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali e internazionali riconosciute. Per tali immersioni il Sodalizio organizzatore dovrà far prevenire all Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, almeno 12 ore prima dell evento, anche a mezzo fax, una preventiva comunicazione (come da allegato B) riportante i seguenti dati: - data, ora e luogo dell immersione; - numero dei partecipanti; - nominativo dell istruttore responsabile e degli eventuali assistenti; - unità navale eventualmente utilizzata; - modalità operative dell immersione.

7 Art. 9 (Immersioni subacquee guidate) Nel caso di immersioni subacquee guidate a cui partecipano subacquei già in possesso di brevetto, il responsabile dell immersione, prima della partenza, deve annotare su apposito registro l elenco dei partecipanti, con la specifica dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli accompagnatori ed il relativo brevetto posseduto. Nel corso dell immersione devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti. Nel caso di brevetti di diverso grado, la guida subacquea ha l obbligo di rispettare il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Art. 10 (Mezzi d appoggio ed attrezzature) I mezzi nautici d appoggio eventualmente impiegati da Società/Imprese/Associazioni/ Circoli Sportivi per lo svolgimento dell attività di scuola sub o per le immersioni guidate dovranno essere equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia dell unità navale, al numero massimo di persone trasportabili e alla navigazione effettuata. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti attrezzature: - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 (sette) litri, ovvero con bombola di almeno 3 (tre) litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; - mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso; - tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime della zona, ospedali, centri iperbarici ecc.), come da facsimile allegato C; - almeno una bombola di riserva, munita di doppio erogatore o di dispositivi per l erogazione dell aria dalla superficie, posizionati, per tutta la durata dell immersione, a bordo dell imbarcazione o ad una profondità dai 3 ai 5 metri, a discrezione del responsabile dell immersione, per meglio garantire le condizioni di sicurezza. Tali mezzi nautici dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e/o alle persone trasportate. Il mezzo nautico d appoggio impiegato dovrà essere altresì dotato dei segnalamenti diurni e notturni prescritti dal precedente art. 5, da mostrare per tutta la durata dell attività di immersione. A bordo del mezzo nautico d appoggio dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l unità, intervenire in caso di emergenza e fornire assistenza ai subacquei. Le attrezzature di proprietà dei Sodalizi e messe a disposizione dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in condizioni di piena efficienza e, laddove richiesto, dotate dei certificati attestanti la regolare esecuzione delle revisioni periodiche. Monopoli, lì 12 maggio 2004 IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO T.V. (CP) Alessandro DUCCI

8 ALLEGATO A Il sottoscritto/a nato/a il a residente a in via n. recapito telefonico, in qualità di legale rappresentante della Società/Impresa/Associazione/Circolo Sportivo P.I./C.F. avente sede legale in Via ; iscritta al nr. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di. C O M U N I C A a codesto Ufficio Marittimo, ai sensi dell art. 6 del vigente Regolamento reso esecutivo con l Ordinanza n. 7/2004 in data 12 maggio 2004, l inizio dell attività di nelle acque ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Monopoli e precisamente nelle zone di con immersione da terra e/o con l uso di mezzi nautici. D I C H I A R A Ai sensi del richiesto art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività. Allega la seguente certificazione: 1) copia dell atto costitutivo e dello statuto societario; 2) copia del certificato alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 3) elenco nominativi degli istruttori sub e/o degli accompagnatori e copia dei brevetti posseduti da ciascuno di essi; 4) elenco dei mezzi nautici e delle attrezzature subacquee ; 5) copia delle polizze assicurative stipulate per la responsabilità civile., lì ALL UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SEZIONE TECNICA MONOPOLI (BA) - IL DICHIARANTE

9 ALLEGATO B DA INVIARE ALL UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MONOPOLI (FAX ) IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI SOCIETA /CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA: DATA, ORA PREVISTA IMMERSIONE: LUOGO: NUMERO PARTECIPANTI: NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI: UNITA NAVALE/I UTILIZZATA/E: MODALITA OPERATIVE: DATA ORA FIRMA

10 ALLEGATO C TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE (H 24) VI M.R.S.C.. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO) UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24) PUGLIA EMERGENZA SANITARIA (H24) OSPEDALE MONOPOLI CENTRALINO OPEDALE MONOPOLI PRONTO SOCCORSO OSPEDALE BARI CAMERA IPERBARICA (Dott.. PICCA) OSPEDALE LECCE CAMERA IPERBARICA (Dott. CAIONE) LE CHIAMATE AL NUMERO BLU 1530 EFFETTUATE DA TELEFONI CELLULARI SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA DI ROMA, CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL COMANDO PERIFERICO PIU VICINO. OCCORRE PERTANTO SPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTA PIU VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO (LA CHIAMATA E GRATUITA PER L UTENTE) ASCOLTO RADIO VHF/FM STAZIONE RADIO COSTIERA BARI RADIO Canale 16 (H24) VI M.R.S.C. BARI (SALA OPERATIVA) Canale 16(H24) UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI Canale 16(da alle 20.00)

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