CIRCOLARE N. 7/2005. PROT. n 46573

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLARE N. 7/2005. PROT. n 46573"

Transcript

1 CIRCOLARE N. 7/2005 PROT. n ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: Direzione dell Agenzia Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta e relative annotazioni negli atti del catasto. Direzioni Centrali, Consiglieri, Servizio Ispettivo, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali. CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: n. 189/T del Roma, 4 luglio 2005 FIRMATO: Mario Picardi N. pag. complessive: 14. L originale cartaceo firmato è archiviato presso l Ente emittente 1. Premessa A seguito del Regolamento recante norme per l automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è stata introdotta la procedura DOCFA che consente tra l altro al contribuente, in attuazione dell art. 1, comma 3, di dichiarare una rendita proposta per l unità immobiliare denunciata in catasto. Le modalità ed i termini del procedimento che portano all attribuzione della rendita catastale sono state e sono spesso oggetto di controversia tra i contribuenti e gli Uffici provinciali di questa Agenzia, innanzi alle Commissioni tributarie. Una delle censure più frequentemente sollevate dai ricorrenti riguarda proprio la presunta illegittimità dell accertamento della rendita catastale effettuato oltre il periodo di riferimento previsto dal menzionato comma 3. L insorta conflittualità ha condotto, almeno fino ad oggi, ad orientamenti giurisprudenziali di merito piuttosto oscillanti e, quindi, non ancora consolidati in assenza di pronunciamenti della Corte di Cassazione, presso la quale sono pendenti alcuni ricorsi. Si ritiene opportuno effettuare una ricognizione generale sugli aspetti tecnico-giuridici più rilevanti, nonché sulle eccezioni sollevate dalle parti ricorrenti, al fine di orientare Pag.1 di 14

2 la difesa degli uffici dell Agenzia in ogni ordine e grado dei giudizi pendenti, e con l intento di fornire indicazioni in merito alla corretta prassi procedurale da seguire. 2. Quadro normativo di riferimento Il procedimento si avvia a seguito della presentazione, da parte dell utente interessato, delle dichiarazioni per l accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, redatte in applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 701/94 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita. Le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale proposta sono stabilite dal D.M. 701/94. Tale regolamento prevede in particolare, all art. 1, comma 1, che Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti. Ai sensi dei commi 2 e 3 del suddetto art. 1 Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 2 di 14

3 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto... Il comma 7 dello stesso art. 1 disciplina poi le modalità di presentazione delle dichiarazioni di cui si discute, stabilendo che esse sono presentate su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. Con decreto del Direttore generale dell ex Dipartimento del territorio del 1 dicembre 1995, sono state stabilite le modalità di adozione della procedura DOCFA, ed in particolare quelle relative alla data di attivazione. Il comma 9 del menzionato articolo precisa inoltre che Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate. Come si evince dallo stesso titolo del provvedimento e dalle premesse, il D.M. 701/94 incide in modo specifico sulle procedure correlate alle dichiarazioni in catasto, attraverso un informatizzazione che consente un aggiornamento automatico e continuo della banca dati catastale, non solo descrittiva, ma anche censuaria. Il dettato regolamentare si inserisce in piena armonia da un lato, con la crescente rilevanza assunta negli ultimi anni dall operazione di classamento catastale nell ambito dei procedimenti impositivi relativi a molteplici tributi (ICI, imposta ipotecaria, catastale, IVA, imposta di registro, ecc.) e dall altro con il ruolo primario che il legislatore ha inteso attribuire alla rendita catastale quale parametro di riferimento per l individuazione del limite al potere di rettifica dell Amministrazione finanziaria (c.d. valutazione automatica cfr. art. 52, comma 4, D.P.R. 131/86; art. 12, comma 1, D.L. 70/88, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 154/88; art. 10, commi 20, 21, 22, D.L. 323/96, convertito dalla L. 425/96). Il D.M. 701/94 è stato emanato come regolamento ex art. 17, comma 3, L. 400/88 e il decreto si qualifica indubitabilmente come provvedimento amministrativo nel quale sono riportate disposizioni cui devono attenersi sia gli uffici catastali sia i contribuenti. A seguito di circolari e di specifiche istruzioni in tema di applicazione delle norme contenute nel citato D.M. 701/94, ogni ufficio periferico, nell ambito della propria struttura organizzativa ha disciplinato le varie fasi delle attività connesse alla procedura DOCFA: acquisizione dei documenti su supporto magnetico e cartaceo, fase Pag. 3 di 14

4 di controllo (formale e di merito, deterministico e casuale), classamento e accertamento della rendita catastale, eventuale registrazione dei dati censuari accertati, notifica dei dati così variati ai contribuenti interessati e comunicazione al competente Comune. Tra gli orientamenti di prassi più rilevanti concernenti la subiecta materia, si ritiene opportuno segnalare la circolare dell Agenzia del territorio n. 1 del (concernente le modalità di verifica e il controllo della documentazione e degli elementi dichiarati inerenti la redditività delle unità immobiliari) e le circolari n. 189/T del e n. 83/E/T del , emanate anche al fine di fornire istruzioni riguardo alle norme di semplificazione e razionalizzazione delle attività correlate all accertamento del valore fiscale ai fini delle diverse imposte (registro, ipotecaria, catastale, ecc.). 3. Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta Dall esame dell art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, può desumersi che l attività di controllo dell ufficio sulle dichiarazioni presentate ed in particolare sulle rendite catastali proposte, ha un limite temporale cui l ufficio deve attenersi (un anno a regime). Il rispetto di tale termine da parte degli uffici appare indispensabile soprattutto in considerazione della ribadita rilevanza della rendita catastale ai fini fiscali, anche se detta disposizione è da intendersi essenzialmente sollecitatoria (rectius: propulsiva) rispetto alle attività di competenza dell Amministrazione catastale, cui sono collegati gli adempimenti a carico di ciascun organo impositore. Riguardo agli adempimenti a carico degli uffici, si rileva che il secondo periodo del medesimo comma 3 attribuisce all Amministrazione finanziaria la facoltà di verificare, ai sensi dell art. 4, comma 21, del DL 853/84, convertito con modificazioni nella L 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Il regolamento di cui trattasi quindi, pur indicando modalità e termini tesi indubbiamente alla semplificazione ed accelerazione delle attività degli uffici catastali, riconosce, in ogni caso, a quest ultimi la facoltà di procedere a controlli successivi, secondo le modalità previste dalla specifica legislazione di settore. Le richiamate circolari n. 189/T del 1996 e n. 83/E/T del 1999 quest ultima emanata congiuntamente dagli ex Dipartimenti delle entrate e del territorio esplicitano in dettaglio le fasi delle attività connesse all accertamento della rendita, anche sotto il profilo della rilevanza fiscale, e devono ritenersi conformi, nei termini e contenuti Pag. 4 di 14

5 utilizzati, allo spirito di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti connessi all aggiornamento del catasto edilizio urbano. Pur tuttavia le stesse non tralasciano di evidenziare la ribadita facoltà per l amministrazione catastale di rettificare la rendita definitiva in seguito a successive verifiche. Sulla questione, la circolare 189/T evidenzia che le rendite catastali per le quali sono decorsi i termini di cui all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94 possono essere modificate, qualora ricorrano idonee valutazioni di carattere tecnico supportate eventualmente anche da sopralluogo, conformemente al dettato dell'art. 4, comma 21, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n Orientamenti giurisprudenziali di merito. Come accennato, la presunta illegittimità dell accertamento della rendita catastale effettuato oltre il periodo di riferimento previsto dal menzionato comma 3, costituisce una delle eccezioni più ricorrenti negli atti di opposizione proposti innanzi alle Commissioni tributarie. Al fine di chiarire i termini della questione in coerenza con le norme dettate dall ordinamento, sembra opportuno richiamare alcune delle più significative pronunce emesse dai giudici di merito sulla specifica problematica. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con giurisprudenza consolidatasi in oltre trenta sentenze depositate tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005, ha respinto la tesi della perentorietà del suddetto termine. Tra le tante appare opportuno citare la sentenza n. 38/43/04 secondo cui la tesi della perentorietà del termine annuale per la rettifica dei classamenti, proposti dai contribuenti con le denunzie di variazione, è duplicemente insostenibile. In primo luogo perché per il principio generale enunciato nell art. 152 comma 2, c.p.c., e più volte affermato in giurisprudenza, il carattere perentorio di un termine non può presumersi, ma deve risultare espressamente dalla norma, mentre nel caso di specie il decreto ministeriale n. 701 non contiene verbo al riguardo. In secondo luogo perché comunque una fonte di origine amministrativa, dunque secondaria, non potrebbe sorreggere, da sola, la comminatoria di decadenza, di fatto costituente grave limitazione al potere accertativo conferito all ente pubblico da fonti legislative primarie. Una solidificazione non più rimediabile della proposta di classamento per decorso del termine in danno dell ente sarebbe del resto assurda, tenuto conto che l attribuzione della categoria e quella della Pag. 5 di 14

6 rendita sono destinate ad esplicare effetti tributari non circoscritti a un singolo esercizio. Va rilevato, in ogni caso, che il cennato orientamento dei giudici lombardi, è stato preceduto dalla emanazione di numerose altre conformi pronunce. La Commissione tributaria provinciale di Como, ad esempio, chiamata a giudicare circa l eccepita decadenza dell azione dell ufficio in ordine alla modifica della rendita catastale proposta, con la sentenza n. 61/08/02 del , ha rilevato come si deve ritenere che il termine annuale non sia perentorio ma semplicemente ordinatorio, giacché la decadenza dovrebbe in ipotesi essere espressamente prevista, tanto più trattandosi di un semplice decreto ministeriale introdotto per applicare le norme di una legge vera e propria. Sempre la stessa Commissione tributaria, con sentenza n. 162/9/02 del , nel ritenere indicativo e non perentorio il termine previsto dal D.M. 701/94, ha ulteriormente rappresentato che la rettifica era avvenuta nei termini giacché la rendita corretta era stata registrata negli atti catastali in tempo utile, anche se notificata fuori termine. La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n. 131/11/02 del , sullo stesso tema, ha affermato che non si identifica una legge delega valida ai fini dell art. 76 Costituzione ed il testo lo conferma (non è stato fatto ricorso al DPR, è stato sentito il Consiglio di Stato) Si tratta pertanto di atto amministrativo non avente valore di legge che come tale non poteva derogare alla legge ordinaria nella specifica materia né introdurre sanzioni severe come la decadenza nel caso frequente che l Ufficio stesso non rettifichi entro il termine di uno (o due) anni. Inoltre lo stesso testo del regolamento non parla affatto di decadenza. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Roma (cfr. sentenza n. 544/23/01 del ), non sembra che la previsione di un termine di decadenza dell Ufficio dal potere di accertamento, attinente ad aspetto sostanziale del rapporto tributario perché direttamente incidente sul potere di accertamento dell ufficio, possa ritenersi inclusa nelle pur ampie formule sopra riportate, concernenti invece le procedure per la acquisizione delle dichiarazioni di parte su supporto informatico. A dare legittimità alla previsione di decadenza, di cui al citato art.1, comma 3, D.M. 701/1994, non sembra sufficiente neppure il potere di autolimitazione normalmente spettante alla Pubblica Amministrazione, perché neppure la Pubblica Amministrazione ha il potere di rinunciare al suo potere di accertamento, con la introduzione in via amministrativa di un termine (generale) di decadenza non previsto dalla legge. Pag. 6 di 14

7 Riguardo ai due termini (iniziale e finale) del periodo utile per la rettifica della rendita catastale proposta, oltre alla citata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como n. 162/9/02 - che ha individuato come termine finale la data di registrazione in atti - si ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 13/3/03 del , emessa dalla Commissione tributaria regionale di Perugia, che, relativamente alla corretta individuazione del termine iniziale, ha stabilito che solo dalla data in cui l ufficio rilascia al dichiarante la copia degli esiti delle elaborazioni effettuate in seguito alle dichiarazioni rese, l Ufficio prende atto, ad ogni effetto di legge, che risulta essere stata presentata una dichiarazione di valore. Occorre, tuttavia, rilevare che sulla tematica in questione va registrato anche qualche intervento non in linea con i precedenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali di merito. A titolo esemplificativo, può farsi riferimento alla sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 15 del , con cui è stata ritenuta fondata l eccezione del contribuente di tardività dell accertamento, per decorso del termine biennale di legge. Si evidenzia, tuttavia, che avverso detta sentenza l Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto opportuno proporre ricorso per Cassazione, ribadendo la tesi della natura meramente ordinatoria del termine di cui trattasi. 5. Considerazioni sui termini stabiliti dall art. 1, comma 3, del D.M. 701/94. Dal complesso delle norme, dei documenti di prassi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, possono trarsi alcune indicazioni interpretative circa la natura dei termini (iniziale e finale) di cui al riferimento temporale contenuto nell art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, per la rettifica del classamento e della relativa rendita catastale proposta. 5.1 Esatta individuazione dei termini temporali previsti dalla norma. Relativamente ai predetti termini iniziale e finale, si evidenzia quanto segue. Per quanto riguarda il dies a quo, dal combinato disposto dell art. 1, comma 3 e dell art. 1, comma 9, del D.M. 701/94, può affermarsi che detto termine decorrente dalla presentazione del modello informatico, di norma coincide con il giorno del rilascio dell attestazione prevista dal citato comma 9. Pag. 7 di 14

8 Quest ultima disposizione, infatti, prevede che Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate. Quanto alla individuazione del suddetto termine finale, si osserva. L art.1, comma 3, più volte citato non opera alcuna espressa correlazione tra il termine di dodici mesi e la notifica della rendita rettificata a seguito dell accertamento; anzi, dalla locuzione fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali alla determinazione della rendita catastale definitiva sembra potersi desumere che il momento conclusivo del procedimento di cui trattasi venga a coincidere con la data di introduzione nella banca dati delle risultanze dell atto di accertamento dell ufficio. Purtuttavia, sussistono rilevanti motivi di opportunità, connessi ad esigenze di carattere impositivo, per ritenere che gli uffici debbano effettuare, entro lo stesso periodo di riferimento temporale di dodici mesi, anche la notifica al contribuente della rendita rettificata. Al riguardo, infatti, non può sfuggire come nel caso in esame si ingeneri una sorta di scissione tra la fase accertativa - che si conclude con l inserimento in atti della rendita modificata (c.d. messa in atti ) - e la fase di conseguimento dell efficacia della nuova rendita ai fini impositivi. Ad evitare, quindi, che lo scostamento tra i due momenti temporali venga ad incidere negativamente sulla rilevanza impositiva della nuova rendita, si ritiene opportuno ribadire che la notifica debba essere comunque eseguita nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle disposizioni legislative in tema di efficacia della rendita comunque attribuita (cfr. art. 74 della L. 342/2000). 5.2 La qualificazione del limite temporale di cui all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94. Riguardo alla natura di tale limite temporale, si deve ritenere che esso, rispondendo alla precipua finalità di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale, non riveste carattere perentorio, né il suo naturale decorso comporta la decadenza della potestà accertativa in capo all Agenzia del territorio o l illegittimità dell accertamento adottato dopo tale termine. Come ben evidenziato nelle motivazioni delle citate sentenze (per tutte Commissione tributaria regionale di Milano n. 38/43/04), l eccezione riguardante il limite temporale del potere di rettifica è stata ritenuta infondata, proprio perché il D.M. in questione non contiene alcun riferimento espresso alla natura perentoria del suddetto termine, Pag. 8 di 14

9 né detta natura si deduce dal contesto della norma o può in alcun modo presumersi, tenuto conto dei principi generali enunciati dall art. 152, comma 2, c.p.c Il potere di accertamento dell Ufficio. Dall analisi del testo normativo in esame e dall espresso richiamo alla vigenza dell art. 4, comma 21, del D.L. 853/84, risulta evidente come debbano considerarsi valide le modalità ed i termini previsti dalla sotto indicata legislazione vigente in materia di accertamento catastale. Il R.D.L. 652/39, convertito con modificazioni nella L. 1249/39, secondo il combinato disposto degli art , prevede il potere di accertamento della rendita in capo all amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il successivo regolamento approvato con D.P.R. 1142/49 ribadisce tale previsione specificando la definizione di accertamento catastale, all articolo 3, ed esplicitando le modalità esecutive ai successivi articoli 54 e 56. In particolare l art. 54 stabilisce che L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta. E evidente che a tale potere l Amministrazione del catasto non può rinunciare, così come prevalentemente evidenziato nelle motivazioni degli organi giudicanti. L art. 4, comma 21, del D.L. 853/84 - richiamato dall art. 1, comma 3, del D.M. 701/94 - prevede espressamente che ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche. Il D.M. 701/94 sembra, dunque, confermare il riconoscimento in capo all Amministrazione della facoltà di riesame e rettifica dei propri atti di attribuzione di classamento e rendita, anche oltre il periodo temporale normativamente previsto; in tale ipotesi, ovviamente, la rettifica dovrà essere supportata da adeguata e congrua motivazione con specifici riferimenti agli elementi rilevati in sede di sopralluogo. Pag. 9 di 14

10 In definitiva, si può affermare che la disciplina complessivamente delineata dall art. 1, comma 3, prevede un articolazione dell attività accertativa dell Amministrazione finanziaria in due fasi distinte: la verifica del classamento e della rendita proposta entro dodici mesi dalla loro attribuzione; la possibilità di procedere alle verifiche richiamate dall art. 4, comma 21, del D.L. 853/84, convertito con modificazioni nella L. 17/85, supportate preferibilmente da sopralluogo, come peraltro stabilito dall art. 54 del regolamento per la conservazione del catasto edilizio urbano. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, sembra dunque di poter affermare che l espresso richiamo, contenuto nella seconda parte del comma 3, all art. 4 - comma 21 - del D.L. 853/84, può rappresentare - oltre alle motivazioni utilizzate dalla giurisprudenza di merito - un ulteriore argomento a favore della natura non perentoria del riferimento temporale previsto dallo stesso comma 3; d altra parte, se così non fosse, l inciso ( È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto ) verrebbe svuotato di ogni significato, atteso che la potestà di accertamento nella subiecta materia è comunque prevista dalla normativa di settore in via generale. Tale facoltà è stata, peraltro, ribadita dalla ex Direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari anche nella menzionata circolare n. 189/T del , allorché nel paragrafo 8 si afferma che le rendite per cui è decorso il termine di cui all art. 1, comma 3, possono essere modificate nell ambito dell esercizio della potestà di autotutela. 5.4 Adempimenti amministrativi correlati alla decorrenza della rendita accertata, con riferimento alle disposizioni contenute nella circ. n. 83/E/T del Esaminata la problematica connessa alla corretta individuazione della natura del termine indicato all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94 ed alla facoltà concessa all ufficio di procedere - anche oltre il predetto termine, sebbene per motivazioni supportate preferibilmente da verifiche sopralluogo - alla rettifica delle rendite iscritte in atti, si pone la necessità di fornire chiarimenti in merito agli adempimenti Pag. 10 di 14

11 amministrativi conseguenti a tale rettifica, anche con riferimento alle disposizioni contenute nella circ. n. 83/E/T del Con la suddetta circolare le due Amministrazioni (gli ex Dipartimenti delle entrate e del territorio) interessate all attribuzione della rendita catastale alle unità immobiliari urbane e all applicazione delle imposte alla stessa connessa, hanno assegnato al termine in questione una valenza essenzialmente amministrativa, rispondente alla esigenza di regolamentare, sotto il profilo temporale, le attività di competenza dei rispettivi uffici. Vengono specificate in particolare le modalità di applicazione dell art. 52, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 131/86 e del citato art. 12 del D.L. 70/88, in caso di attribuzione di rendita conseguente a dichiarazioni in catasto presentate con procedura DOCFA. Al riguardo viene precisato che, decorso il limite temporale previsto dal D.M. 701/94, il reddito catastale da considerarsi è quello della rendita iscritta in atti dopo il suddetto termine ovvero rettificata dall ufficio. Tuttavia, nella stessa circolare non si evidenziano gli adempimenti connessi alle correzioni eseguite oltre il termine annuale di cui trattasi. Ora, come è noto, gli Uffici dell Agenzia delle entrate attuano i propri accertamenti attraverso consultazioni della banca dati catastale, prendendo a riferimento, per le valutazioni di proprio interesse, le rendite registrate in atti. Quindi, nell ipotesi in cui l Ufficio provinciale dell Agenzia del territorio rettifichi le rendite proposte oltre i dodici mesi previsti dall art. 1, comma 3, è necessario che lo stesso provveda - oltre alla notifica di tali rendite agli interessati ed alla comunicazione ai Comuni prevista dall art. 74 della L. 342/ a predisporre una specifica nota informativa ai competenti Uffici dell Agenzia delle entrate. Detti Uffici sono individuati in relazione alla circoscrizione territoriale desumibile dagli atti civili, amministrativi, giudiziali, le cui volture sono state eseguite sulla base di richieste presentate all Ufficio provinciale successivamente alla data di dichiarazione DOCFA, con la quale è stata proposta in catasto la rendita oggetto di rettifica. 6. Le annotazioni iscritte negli atti catastali relativamente all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94. In considerazione delle criticità emerse nell applicazione del potere di rettifica della rendita catastale proposta dal contribuente, l Agenzia del territorio ha ritenuto opportuno promuovere anche una modifica delle annotazioni relative all applicazione Pag. 11 di 14

12 dell art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, già introdotte al paragrafo 8 della menzionata circolare , n. 189/T. In tale disposizione sono state evidenziate le diverse codifiche delle operazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni effettuate con la procedura DOCFA. Tali codifiche, riportate nel campo annotazioni presente sulle consultazioni effettuate nel sistema informativo del catasto, sono state a suo tempo così definite: rendita catastale proposta, riportata in atti a seguito di ogni dichiarazione di unità immobiliare urbana, con dati censuari proposti per i quali non è stata espletata alcuna valutazione di congruità; classamento D.M. n. 701 del 1994, nel caso di convalida dell ufficio dei dati censuari proposti dal dichiarante; classamento automatico D.M. n. 701 del 1994, nel caso di accertamento dell ufficio basato sulle procedure del classamento automatico; rettifica del classamento proposto dalla parte, nel caso di verifiche ed analisi tecniche specifiche operate dall ufficio con conseguente modifica dei dati censuari proposti dal dichiarante. L inserimento delle annotazioni relative a tali codifiche, utile ai fini della trasparenza dell azione amministrativa ed in particolare all individuazione delle varie fasi del procedimento di attribuzione del classamento e della rendita alle unità immobiliari urbane, rileva ai fini delle attività degli uffici impositori correlate agli accertamenti della rendita catastale. Tali profili sono stati ampiamente chiariti nella richiamata circolare del , n. 83/E/T, emanata in tema di semplificazione ai fini dell accertamento delle imposte. In seguito all evoluzione delle procedure informatiche connesse alle dichiarazioni delle unità immobiliari, l Amministrazione del catasto ha promosso nel tempo attività che migliorassero la leggibilità e la comprensione delle indicazioni fornite nelle visure degli atti informatizzati, anche al fine di una standardizzazione delle locuzioni utilizzate. In particolare, sono stati apportati al sistema informativo del catasto adeguamenti che consentissero, trascorso il termine di dodici mesi di cui all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, l apposizione, in via automatica, di una specifica annotazione indicante tale circostanza. Nel tempo si è avvertita inoltre la necessità di perfezionare le locuzioni sopra riportate anche al fine di meglio chiarire i corretti termini della norma in esame e delle connesse attività amministrative. Pag. 12 di 14

13 E in corso una modifica alle procedure che consentirà al sistema di provvedere automaticamente all inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alla fattispecie ricorrente, riportate nello schema seguente: Fattispecie 1 Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l ufficio non ha operato alcuna valutazione di congruità. 2 Classamento e rendita accettati in sede di presentazione della dichiarazione. Annotazione Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94). Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); classamento e rendita validati. 3 Classamento e rendita accettati in sede di validazione successiva alla dichiarazione. 4 Classamento e rendita iscritti in atti con classamento automatico in sede di presentazione o di successiva rettifica. 5 Classamento e rendita rettificati dall ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti. 6 Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti, per la quale è decorso il termine dei dodici mesi di cui all art. 1, comma 3, del D.M. 701/94. Classamento e rendita validati (D.M. 701/94). Classamento e rendita rettificati con procedura di classamento automatico (D.M. 701/94). Classamento e rendita rettificati (D.M. 701/94). Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94). Al fine di standardizzare le annotazioni relative agli esiti delle valutazioni di congruità dei classamenti e delle rendite proposti dal contribuente, gli uffici dovranno utilizzare la procedura applicativa Gestione Liste, in sede di registrazione in atti degli accertamenti effettuati successivamente alla dichiarazione ed entro il termine di dodici mesi. Per le rettifiche operate al di fuori di tale termine si raccomanda di utilizzare la procedura Aggiorna, inserendo come causale Variazione d Ufficio e come annotazione di stadio Accertamento d Ufficio relativo alla dichiarazione n. del in atti dal. 7. Conclusioni. Da quanto sopra esposto emerge che è compito degli Uffici provinciali, sotto il controllo e coordinamento delle rispettive Direzioni regionali, porre in essere tutti quegli accorgimenti che consentano la rapida registrazione negli atti catastali delle rendite rettificate ai sensi del richiamato art. 1, comma 3, del D.M. 701/94, e la Pag. 13 di 14

14 relativa notifica. Si deve infatti sottolineare che l efficacia fiscale delle rendite catastali comunque attribuite o modificate, a partire dal , ai sensi dell art. 74, comma 1, della L. 342/2000 decorre dalla loro notifica. Il termine sopraindicato è comunque da intendersi ordinatorio e non perentorio ed è possibile che gli uffici possano riscontrare, in seguito ad accurate verifiche, supportate preferibilmente da visite dell unità oggetto d accertamento, la necessità di procedere alla rettifica dei dati censuari iscritti in atti, anche se risultano trascorsi i dodici mesi previsti dalla norma in esame. In ogni caso rientra nelle attività degli Uffici provinciali dare tempestiva comunicazione delle modifiche apportate al competente Ufficio dell Agenzia delle entrate, qualora ne ricorrano le circostanze come evidenziato nel precedente punto 5.4. Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali vorranno assicurare, per quanto di competenza, il corretto adempimento delle disposizioni sopra riportate. (fine) Pag. 14 di 14

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 / 2006

CIRCOLARE n. 1 / 2006 CIRCOLARE n. 1 / 2006 PROT. n 326 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: DC Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare. Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell art. 1, comma 336, della

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013

RISOLUZIONE N.11/E. Roma, 13 febbraio 2013 RISOLUZIONE N.11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 febbraio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs.

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. Decreto interdirigenziale 14 giugno 2007 Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. IL DIRETTORE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 207 /E

RISOLUZIONE N. 207 /E RISOLUZIONE N. 207 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 agosto 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - imposta sulle successioni e donazioni - trattamento applicabile ai fabbricati rurali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 14/Consulenza aziendale OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 31.3.2015 scatta l obbligo di utilizzo generalizzato della fattura elettronica nei confronti

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative

OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Prot. n. 2015/41186 Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, in applicazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Prot. n. 2010/188381 Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell

Dettagli

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell imposta sul valore aggiunto.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011

Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Prot. n. 7744 Livorno, 20 Luglio 2011 Ai Gestori delle Scuole non statali paritarie della provincia di LIVORNO Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2011-12. Indicazioni operative per le scuole non statali

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito.

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Roma, 19 marzo 2007 UFFICIO FEDERALISMO FISCALE AREA I REPARTO V Prot. 11159/2006/DPF/UFF Alla Società XY OGGETTO: Imposta

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE

REGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE (APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR. 035 DEL 06/03/2013) I N D I C E TITOLO I FUNZIONI E MODALITA

Dettagli

Ristrutturazione: la documentazione delle spese

Ristrutturazione: la documentazione delle spese Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 40 17.11.2014 Ristrutturazione: la documentazione delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto per fruire della

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

CIRCOLARE N. 38/D. Roma, 23 ottobre 2008. Alle Direzioni regionali delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

CIRCOLARE N. 38/D. Roma, 23 ottobre 2008. Alle Direzioni regionali delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI CIRCOLARE N. 38/D Roma, 23 ottobre 2008 Protocollo: 31326 Rif.: Alle Direzioni regionali delle Dogane LORO SEDI All.ti 1 Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa

PROTOCOLLO D INTESA. Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione Il Presidente del Consiglio di Stato PROTOCOLLO D INTESA Per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente. RISOLUZIONE N. 419/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 novembre 2008 Prot. 2008/108643 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Automobile Club d Italia

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

CIRCOLARE SETTIMANALE

CIRCOLARE SETTIMANALE .. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Registro determinazioni n. 1275 Documento composto da n. 4 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO

Registro determinazioni n. 1275 Documento composto da n. 4 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO Registro determinazioni n. 1275 Documento composto da n. 4 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO area: codice ufficio: 102 SERVIZIO DI STAFF CONTROLLI R.A.S.S.

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli