Bollettino. Settimanale. Anno XV - n settembre 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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1 Bollettino Settimanale Anno XV - n settembre 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C SFERA EDITORE/PUBBLIBABY Provvedimento n C NUOVA RADIO/RAMO DI AZIENDA DI RADIO DIMENSIONE SUONO RADIO DIMENSIONE SUONO/RAMO DI AZIENDA DI NUOVA RADIO Provvedimento n C GENOVA ACQUE SOCIETÀ DI SERVIZI IDRICI/ACQUA ITALIA Provvedimento n C Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI CAM PETROLI Provvedimento n C SOGEGROSS/RAMO DI AZIENDA DI GORMAR Provvedimento n C BETONVAL/FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DA IMPRESA INDIVIDUALE Provvedimento n C AXUS ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI AUTOSYSTEM SOCIETÀ DI SERVIZI Provvedimento n C ITALCEMENTI/RAMO DI AZIENDA DI GENERAL CONTRACTOR ITALIA Provvedimento n C ADVENT INTERNATIONAL/BOART LONGYEAR INTERNATIONAL-DRILLWELL HOLDINGS NEW ZELAND-BLY MALI Provvedimento n C ADVENT INTERNATIONAL/AIRCOM INTERNATIONAL Provvedimento n C ADVENT INTERNATIONAL/SYNVENTIVE MOLDING SOLUTION Provvedimento n PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 20 (L. 287/90) 39 C7220B - UNIPOL ASSICURAZIONI/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 41 AS312 - MODALITÀ DI ACCESSO AI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE 41 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 45 PI4718B - INTERNATIONAL MEDIA Provvedimento n PI LIPOSAN ULTRA DELLA MDC Provvedimento n PI LENTI A CONTATTO 02 OPTIX Provvedimento n PI TOYOTA YARIS FORMULA GENIALE Provvedimento n PI BOT SKIN SYSTEM DI PROMOITALIA Provvedimento n PI PANORAMA SCONTO OVER 60 Provvedimento n

4 PI TURCONI-MARCHI E CERTIFICAZIONI Provvedimento n PI HONDA-ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO Provvedimento n PI EDUCATION Provvedimento n PI L'ARREDOPIU' Provvedimento n PI COSTA ROMAGNA CLUB HOTELS - HOTEL K2 Provvedimento n DECISIONI E PARERI DI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 109 BANCA D'ITALIA 109 UNIPOL ASSICURAZIONI/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Provvedimento n. 280/A del 8 settembre VARIE PRATICANTATO PRESSO L'AUTORITA' ERRATA CORRIGE 118

5 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C SFERA EDITORE/PUBBLIBABY Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Sfera Editore S.p.A., pervenuta in data 21 luglio 2005, e le ulteriori informazioni, trasmesse in data 26 luglio 2005; VISTA la richiesta di parere comunicata, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 5 agosto 2005; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 12 settembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Sfera Editore S.p.A. (di seguito Sfera Editore) è una società attiva nell editoria periodica, principalmente in Italia e, in modo minore, in paesi esteri, tra cui Spagna e Messico, e nella raccolta pubblicitaria. La società presta anche, in via marginale, servizi di marketing a risposta diretta. Il capitale sociale di Sfera Editore è interamente detenuto da RCS Periodici S.p.A., società facente capo a RCS Media Group S.p.A. (di seguito il gruppo RCS), gruppo presente a livello mondiale nel settore multimediale e, in particolare, nella pubblicazione e distribuzione di libri e riviste, quotidiani e periodici, e nella raccolta pubblicitaria. Il gruppo RCS ha realizzato nel 2004 un fatturato a livello mondiale pari a 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi per vendite in Italia. Pubblibaby S.p.A. (di seguito Pubblibaby) è una società che svolge attività di marketing a risposta diretta, oltre ad essere presente nella pubblicazione di riviste a diffusione gratuita e nella relativa raccolta pubblicitaria. Pubblibaby è controllata da SEAT Pagine Gialle S.p.A. (di seguito il gruppo SEAT Pagine Gialle), che ne detiene la totalità del capitale sociale. Nel 2004, il fatturato di Pubblibaby è stato pari a 6,7 milioni di euro, interamente realizzato per vendite in Italia.

6 6 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE L'operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di Sfera Editore del controllo esclusivo di Pubblibaby, tramite acquisizione del 100% del capitale sociale di quest ultima dal gruppo SEAT Pagine Gialle. III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L'operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate supera i 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE In ragione delle attività svolte dalla società acquisita, l operazione in esame interessa i mercati dei servizi di marketing a risposta diretta (cd. direct response), della pubblicazione di stampa periodica e della raccolta pubblicitaria su periodici. 1) I servizi di direct response Tale mercato comprende tutte le iniziative pubblicitarie a risposta diretta sviluppate per promuovere prodotti e servizi direttamente al consumatore finale, tra cui, inter alia, la costituzione di data base nominativi attraverso le richieste di registrazione ai siti aziendali provenienti dai consumatori medesimi. Il mercato è frammentato e, dal lato dell offerta, sono presenti agenzie di pubblicità, agenzie specializzate in direct marketing, studi grafici creativi, società di telemarketing, fornitori di liste e servizi. Inoltre, molte aziende realizzano direttamente l attività attraverso strutture interne. La dimensione geografica di tale mercato coincide con il territorio nazionale, in quanto i servizi di direct response sono indirizzati e mirati ai consumatori italiani e su tale territorio risultano insediate le imprese fornitrici. La dimensione del mercato può essere stimata nel 2004 quale pari, in valore, a 2,2 miliardi di euro (fonte: UPA, Il futuro della pubblicità, 2004). Sulla base dei dati comunicati dalle parti, il gruppo RCS verrebbe a detenere, dopo l operazione, una quota comunque inferiore all 1%. I principali concorrenti sul mercato sono: Addressvit, Cemit Direct Media, Consodata, Compagnia Marketing Diretto, Direct Marketing Communication, Grey Direct, Leo Burnett Italia, Next Direct, Magazine e One for One Italia. 2) La stampa periodica Per quanto riguarda i periodici, occorre considerare che tale tipo di pubblicazioni non costituiscono un prodotto omogeneo, ma presentano vari elementi di differenziazione tra i quali, in primo luogo, la frequenza delle pubblicazioni (settimanale, mensile o superiore al mese). Tale differenziazione individua differenti modalità di fruizione del prodotto editoriale, ciascuna delle quali configura un mercato del prodotto distinto. La modalità di diffusione gratuita di talune riviste non appare, invece, allo stato, sufficiente a distinguere un mercato autonomo.

7 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE Pertanto, ai fini della presente operazione può essere individuato il mercato delle testate con frequenza mensile o superiore al mese, dove è attiva PUBBLIBABY con le due testate gratuite Primi incontri e Io e mio figlio, le quali sono rispettivamente pubblicate con cadenza semestrale e bimestrale. La delimitazione geografica del mercato individuato deve essere fatta con riguardo alla diffusione territoriale delle testate. Nella fattispecie, le testate del gruppo RCS e di PUBBLIBABY sono diffuse sul territorio italiano e, dunque, il mercato individuato ha dimensioni nazionali. La dimensione complessiva del mercato italiano dell'editoria periodica con frequenza mensile o superiore al mese è pari, per il 2004, a circa 167 milioni di copie (fonte: rielaborazioni interne RCS su dati ADS). Su tale mercato, il gruppo RCS detiene una quota pari al [10-20%] 1, mentre PUBBLIBABY detiene una quota inferiore all 1%, a fronte della presenza di qualificati concorrenti, quali il gruppo Mondadori, l'editoriale Domus, il gruppo Hachette-Rusconi e la Universo. 3) La vendita di spazi pubblicitari su periodici Il terzo mercato interessato dall operazione è quello della vendita di spazi pubblicitari su periodici, il quale può essere considerato distinto, seppur contiguo, al mercato della raccolta pubblicitaria attraverso altri mezzi di comunicazione. La modalità eventualmente gratuita di diffusione delle riviste non appare invece una caratteristica idonea, alla luce delle informazioni fornite dalle Parti, a individuare un mercato del prodotto distinto da quello più ampio della raccolta pubblicitaria su stampa periodica, in quanto ciò che rileva per l utente pubblicitario, allo stato, non è la gratuità o l onerosità del mezzo per il lettore, quanto il tipo di mezzo e, in particolare, la differente frequenza e fruizione, mentre il prezzo degli spazi pubblicitari appare essenzialmente funzione del numero di copie diffuse. Il mercato in oggetto ha dimensione nazionale, in quanto tale è l ambito principale di diffusione dei periodici pubblicati in lingua italiana. La dimensione complessiva del mercato italiano della vendita di spazi pubblicitari destinati alla stampa periodica è stimata dalle parti, per il 2004, in circa milioni di euro (fonte:nielsen, dati al lordo delle commissioni di agenzia). Nel predetto mercato il gruppo RCS detiene una quota di mercato pari al [15-25%], mentre la società PUBBLIBABY è presente con una quota largamente inferiore all 1%. I principali concorrenti risultano essere operatori quali il gruppo Mondadori, l'editoriale Espresso e il gruppo Hachette-Rusconi. Pertanto, l operazione di concentrazione, in ragione delle quote di mercato detenute dalle parti, del modesto incremento determinato dall acquisizione notificata e della presenza di qualificati concorrenti, non appare suscettibile di rafforzare in maniera significativa la posizione della società acquirente nei mercati interessati. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 12 settembre 2005, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

8 8 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che l operazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale dal eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

9 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE C NUOVA RADIO/RAMO DI AZIENDA DI RADIO DIMENSIONE SUONO RADIO DIMENSIONE SUONO/RAMO DI AZIENDA DI NUOVA RADIO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Nuova Radio S.p.A., pervenuto in data 26 luglio 2005, e le ulteriori comunicazioni, pervenute in data 28 luglio 2005; VISTA la richiesta di parere comunicata, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 5 agosto 2005; VISTO il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 12 settembre 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Nuova Radio S.p.A. (di seguito Nuova Radio) è la società editrice dell emittente radiofonica nazionale Radio 24 Il Sole 24 Ore. Nuova Radio è completamente controllata da Il Sole 24 Ore S.p.A. (di seguito Il Sole); il capitale sociale de Il Sole è a sua volta detenuto per il 90% da Confindustria, mentre il restante 10% è costituito da azioni proprie. Il gruppo facente capo a Il Sole opera principalmente nella produzione e commercializzazione di prodotti e servizi editoriali in diverse aree tematiche e su diversi supporti informativi, nella raccolta pubblicitaria destinata alla stampa quotidiana e periodica, nonché nella raccolta pubblicitaria destinata alla radiofonia nazionale; inoltre, Il Sole opera nel settore delle agenzie di stampa, dei servizi su Internet e nel settore dell informazione televisiva, attraverso una propria controllata. Il fatturato realizzato da Il Sole nel 2003 è stato di circa 467 milioni di euro, mentre nel 2004 è stato di circa 458 milioni di euro; in entrambi i casi, i dati summenzionati sono attribuibili a vendite interamente realizzate in Italia 1. Radio Dimensione Suono S.p.A. (di seguito RDS) è titolare dell emittente radiofonica Radio Dimensione Suono, avente concessione in ambito nazionale. RDS è interamente controllata da una persona fisica. L impianto oggetto dell operazione (di seguito Impianto RDS), di proprietà di RDS, è situato in località Monte Fregona (TV) e trasmette su un area geografica corrispondente a Treviso e provincia sulla frequenza Mhz. Il fatturato realizzato da RDS nel corso del 2003 è stato di circa 25 milioni di euro, per vendite realizzate interamente in Italia. 1 Tale dato non tiene conto dei contributi associativi versati a Confindustria, né del fatturato realizzata dalle altre imprese controllate da Confindustria.

10 10 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione notificata consiste nell acquisizione, da parte di Nuova Radio, dell Impianto RDS e della relativa frequenza; contestualmente a tale operazione, Nuova Radio procederà alla cessione a RDS di un impianto (Impianto NR) di sua proprietà, e relativa frequenza, situato in località Monte Fregona (TV), che trasmette sulla frequenza Mhz. III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione notificata, avendo ad oggetto l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati interessati dall operazione in esame sono il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico. L estensione geografica dei mercati rilevanti è nazionale, in considerazione dei diversi regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, delle coperture delle infrastrutture di rete impiegate, nonché dell insieme degli ascoltatori che possono essere raggiunti. Secondo le informazioni fornite dalle parti, Nuova Radio è presente nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico con una quota pari a circa il [2-7%] 2, mentre all Impianto RDS è imputabile un quota di mercato inferiore all 1%, corrispondente, peraltro, alla quota afferente all Impianto NV che verrà ceduto a RDS nell ambito degli accordi summenzionati. L operazione notificata è finalizzata a ottimizzare la qualità tecnica del segnale irradiato dalle parti, evitando le interferenze reciproche all interno della regione Veneto, e non modificherà in misura sostanziale la percentuale di copertura di Nuova Radio. Va altresì rilevato che i mercati radiofonici sono caratterizzati da un assetto piuttosto concorrenziale, dalla presenza di numerosi e qualificati operatori nonché da un tasso di crescita sostenuto. In particolare, la raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico è caratterizzata dalla presenza di operatori quali RAI e L Espresso che presentano significative quote di mercato ed operano con posizioni di rilievo nei diversi mercati che compongono la filiera del settore pubblicitario. Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico, in considerazione del fatto che l operazione notificata non comporta l acquisizione da parte di Nuova Radio della postazione nella quale l impianto è ubicato, l operazione non è suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato suindicato. Alla luce della posizione detenuta dalle parti, nonché della struttura concorrenziale dei mercati interessati, la presente operazione non appare suscettibile di determinare la costituzione di una

11 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE posizione dominante nei mercati della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico e delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Con atto pervenuto in data 9 settembre 2005, ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell Autorità, in cui si rileva che l operazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale dal eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

12 12 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 C GENOVA ACQUE SOCIETÀ DI SERVIZI IDRICI/ACQUA ITALIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A., pervenuta in data 1 agosto 2005; VISTE le informazioni aggiuntive, pervenute in data 31 agosto 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Genova Acque Società di Servizi Idrici S.p.A. (di seguito Genova Acque) è una società attiva nella gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Genova e in altri Comuni della Provincia di Genova ricompresi nell ATO Genova. Genova Acque è una società direttamente controllata da Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (di seguito AMGA) che ne detiene l 80%, mentre il restante 20% è detenuto da Compagnie Generale des Eaux SCA (di seguito CGE). AMGA è la società a capo dell omonimo gruppo operante nella distribuzione primaria di gas, acqua, servizi di fognatura e depurazione, calore ed energia nel Comune di Genova e nei comuni limitrofi. A sua volta, AMGA è controllata dal Comune di Genova, che, direttamente e indirettamente, detiene complessivamente circa il 54% del capitale sociale della società. Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo AMGA in Italia nel 2004 è stato pari a circa 453 milioni di euro. Acqua Italia S.p.A. (di seguito Acqua Italia) svolge attività di holding detenendo una partecipazione diretta di controllo (pari al 66,67%) nella società Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. (di seguito De Ferrari), società quotata in borsa, la quale a sua volta controlla (con il 53%) Acquedotto Nicolay S.p.A. (di seguito Nicolay), anch essa quotata in borsa. Acqua Italia detiene altresì il controllo congiunto di Sernagiotto Technologies S.p.A. (di seguito Sernagiotto), una società attiva nel settore dell impiantistica ambientale, nonché il controllo esclusivo di alcune società attive in misura trascurabile nell edilizia e nella produzione di energia elettrica. Acqua Italia è stata costituita come società-veicolo nel 2000 nell ambito di un operazione che coinvolgeva le società ACEA S.p.A. (di seguito ACEA) e Impregilo S.p.A. (di seguito Impregilo) e riguardava l acquisizione del controllo di De Ferrari e Nicolay 1. Allo stato, Acqua Italia è controllata congiuntamente da ACEA, la quale detiene il 66,67%, e Impregilo, titolare del restante 33,33%. Il fatturato di Acqua Italia realizzato nel 2004 è stato di circa 30 milioni di euro. 1 Cfr. provv. C ACEA-IMPREGILO/ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA-ACQUEDOTTO NICOLAY del 20 gennaio 2000, in Bollettino n. 4/2000.

13 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata riguarda l acquisizione, da parte di AMGA attraverso Genova Acque, del 66,67% del capitale sociale di Acqua Italia attualmente detenuto da ACEA, a mezzo di un contratto di compravendita di azioni. Successivamente all acquisizione di tale partecipazione azionaria, AMGA procederà a una fusione inversa della stessa Acqua Italia, Genova Acque e De Ferrari in Nicolay, al fine di concentrare le varie attività relative alla gestione dei servizi idrici nell area genovese in un unica società (di seguito, Nuova Nicolay). Occorre considerare che, allo stato, AMGA già detiene attraverso Genova Acque il 33,7% di Nicolay e il 27,62% di De Ferrari. Secondo quanto comunicato da AMGA, prima di procedere alla fusione inversa in Nuova Nicolay sarà lanciata un offerta pubblica di acquisto sulle restanti azioni di De Ferrari ai sensi dell articolo 106 del Decreto Legislativo n. 58/98. Al termine di tale complessa operazione di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e fusione, sulla base dei rapporti di concambio attualmente in corso di definizione AMGA verrà a detenere il controllo esclusivo della Nuova Nicolay con una quota compresa tra il 65% e il 70%, a fronte delle restanti partecipazioni di SGE tra il 15% e il 20% e Impregilo tra il 5% e il 10%, mentre un ulteriore quota tra il 5% e il 10% resterà flottante. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo esclusivo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati rilevanti L operazione in esame interessa in primo luogo le attività relative al servizio idrico integrato (di seguito SII), e, in misura minore, il settore dell impiantistica ambientale. La gestione del servizio idrico integrato Il SII comprensivo delle fasi di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell acqua (c.d. servizi di acquedotto), raccolta delle acque reflue (c.d. servizio di fognatura) e loro depurazione (c.d. servizio di depurazione) è stato oggetto di un processo di riforma a livello nazionale avviato dalla legge n. 36/94, da cui consegue anche una definizione geografica dei mercati a livello di singolo ambito territoriale ottimale (c.d. ATO) 2. Rispetto all operazione in esame occorre tenere conto che le società Genova Acque, De Ferrari e Nicolay sono attive nella gestione del SII per aree diverse all interno dell ATO Genova in qualità 2 Per una definizione più dettagliata del mercato, vd. provv. C6855-SMAT-AMGA/SAP del 2 gennaio 2005, in Bollettino n. 3/05.

14 14 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 di gestori salvaguardati, sulla base di prolungamenti delle concessioni preesistenti all entrata in vigore della legge n. 36/94. L operazione, pertanto, interessa il mercato del SII nell ATO Genova. L impiantistica ambientale A mezzo dell acquisizione del controllo esclusivo di Acqua Italia, AMGA verrà a detenere il controllo congiunto di Sernagiotto, operante nel mercato dell impiantistica ambientale. Per quanto nel settore siano solitamente distinte tre tipologie di impianti (impianti per la depurazione delle acque, per l abbattimento dei fumi e per lo smaltimento dei rifiuti), l'autorità ha già ritenuto che, pur tenendo conto delle differenti finalità e tecnologie utilizzate, le diverse categorie di impianto non rappresentino mercati del prodotto tra loro distinti in ragione delle prevalenti caratteristiche della domanda e dell offerta. Sotto il profilo geografico, le dimensioni del mercato risultano nazionali 3. Effetti della concentrazione Considerato che le attività che costituiscono il SII si configurano come un monopolio di natura legale, si ritiene che l acquisizione del controllo da parte di AMGA su Acqua Italia cui farà seguito, una volta completate le diverse fasi di riorganizzazione societaria previste, il controllo su Nuova Nicolay lascerà inalterata la situazione preesistente nel mercato geograficamente rilevante dove le società operative controllate da Acqua Italia operano, con la mera sostituzione di un operatore con un altro. Per altro verso, l operazione avrà l effetto di riorganizzare le attività di gestione del SII nell ambito di un medesimo ATO, attualmente svolte da più operatori, in capo a un unico soggetto, in conformità alle disposizioni della legge citata circa la necessità di procedere a una razionalizzazione delle gestioni. Anche se l operazione viene valutata considerando la presenza a livello nazionale delle parti stesse, essa non appare idonea a pregiudicare le condizioni concorrenziali esistenti. Allo stato attuale, AMGA ha una quota di mercato in termini di popolazione servita che, a livello nazionale, può essere stimata intorno al 3%, a fronte di operatori particolarmente qualificati quali ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A. (entrambi con quote superiori al 6%), HERA S.p.A. e CAP Gestione S.p.A. (oltre il 2% ciascuno), e, ancora, ASM Brescia S.p.A. (intorno all 1%). Tenuto conto del mero effetto di sostituzione di un operatore con un altro nell ambito dell ATO Genova e del posizionamento di AMGA rispetto ai concorrenti a livello nazionale, l operazione non appare pertanto in grado di modificare sostanzialmente l assetto concorrenziale del mercato rilevante. Anche per quel che riguarda il settore dell impiantistica ambientale, occorre considerare che Sernagiotto detiene una quota in valore inferiore all 1,5%, mentre AMGA attualmente non svolge attività similari. A fronte della mera sostituzione di un operatore con un altro, occorre altresì considerare che nell ambito di tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti: pertanto anche in questo caso l operazione non presenta profili di rilievo rispetto alla tutela della concorrenza. 3 Per una definizione più dettagliata del mercato, vd. provv. C CULLIGAN ITALIANA/UNOACQUE del 22 agosto 2002, in Bollettino n /02.

15 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in nessuno dei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

16 16 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 C Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI CAM PETROLI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Q8 Quaser S.r.l., pervenuto in data 1 agosto 2005; VISTE le informazioni aggiuntive, pervenute in data 31 agosto 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Q8 Quaser S.r.l. (di seguito Q8 QUASER) svolge attività di acquisto, vendita, permuta, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti. Q8 QUASER, che al 31 marzo 2005 risulta aver realizzato un fatturato di circa 379,2 milioni di euro al netto di IVA e imposte di fabbricazione, è controllata dalla Kuwait Petroleum Italia (di seguito KUPIT), società del gruppo facente capo alla Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di Stato del Kuwait. Il fatturato di KUPIT, interamente realizzato in Italia, al 31 marzo 2005 è corrisposto a circa 6,63 miliardi di euro al netto di IVA e imposte di fabbricazione. CAM Petroli S.r.l. (di seguito CAM) è attiva nella distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi in Lombardia, in Piemonte e, marginalmente, in Sicilia. La società è controllata congiuntamente da Agip Fuel S.p.A. e CAMFIN S.p.A. con il 50% ciascuna. Al 31 dicembre 2004 CAM risulta aver realizzato un fatturato di circa 565,7 milioni di euro al netto di IVA e imposte di fabbricazione. Il ramo d azienda oggetto di cessione ha realizzato nel medesimo periodo un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di Q8 QUASER, del ramo d azienda di CAM relativo alle attività di acquisto, stoccaggio e vendita all ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi - carburanti e combustibili - nel settore extra-rete in Sicilia, concentrate nella provincia di Catania (di seguito Ramo d Azienda). Parte integrante della presente operazione è un patto di non concorrenza, in base al quale la società venditrice si impegna a non svolgere alcuna attività in concorrenza con il Ramo d Azienda all interno della regione Sicilia, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di perfezionamento dell operazione stessa. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

17 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria all operazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una previsione di maggiore ampiezza rispetto alla durata di due anni appare eccedere l esigenza di garantire all acquirente il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione 1. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione in esame riguarda società attive nel settore petrolifero, la cui filiera produttiva si articola nelle tre fasi principali della raffinazione, logistica e distribuzione. In particolare, tenuto conto delle attività svolte dal Ramo d Azienda, la concentrazione interessa la distribuzione extrarete di gasolio per autotrazione, gasolio agricolo e gasolio da riscaldamento. Nell ambito della distribuzione di prodotti petroliferi extra-rete al dettaglio, il profilo dell offerta è caratterizzato dalla presenza di numerose imprese; oltre alle società petrolifere (presenti direttamente o attraverso una rete di società controllate con una quota pari a circa il 50%), infatti, operano anche un ampio numero di rivenditori di medio-piccola dimensione legati da rapporti finanziari e commerciali più o meno vincolanti con le società petrolifere. Dal punto di vista merceologico si individuano mercati del prodotto distinti in relazione a ciascun prodotto petrolifero commercializzato. Per quel che riguarda le dimensioni geografiche dei mercati interessati, secondo una consolidata prassi dell Autorità, le forniture al dettaglio di prodotti petroliferi extra-rete presentano una dimensione provinciale o pluriprovinciale, corrispondente al territorio servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna al deposito (primario o secondario) e di rifornimento ai punti vendita. Con riferimento all operazione in esame, l estensione geografica dei mercati della distribuzione extra-rete al dettaglio di gasolio per autotrazione, gasolio da riscaldamento e olio combustibile, è da ritenersi corrispondente alla provincia di Catania, in cui sono concentrate le attività del Ramo d Azienda, che detiene una quota ampiamente inferiore al 5% sia nella vendita del gasolio per autotrazione che agricolo e ha una quota inferiore al 15% nella vendita del gasolio da riscaldamento. Nelle province di Palermo, Ragusa e Caltanissetta, il Ramo d Azienda è presente in misura marginale in ciascuno dei mercati del prodotto, mentre nella provincia di Messina detiene una quota inferiore al 10% nella distribuzione extra-rete di gasolio agricolo. Q8 QUASER non opera in Sicilia, ove, in tutti i mercati considerati, sono invece presenti altri qualificati operatori. Tenuto conto delle quote di mercato non rilevanti detenute dal Ramo d Azienda e del fatto che Q8 QUASER attualmente non svolge attività in Sicilia, per cui la concentrazione determinerà la mera sostituzione di un operatore con un altro, l operazione non è suscettibile di sollevare questioni sotto il profilo concorrenziale.

18 18 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza a carico del venditore sia accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo, l area e l oggetto ivi indicati; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 1 Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in GUUE del 5 marzo 2005, con particolare riferimento ai paragrafi della stessa

19 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE C SOGEGROSS/RAMO DI AZIENDA DI GORMAR Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società SOGEGROSS S.p.A., pervenuta in data 23 agosto 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI SOGEGROSS S.p.A. (di seguito SOGEGROSS), con sede legale a Genova, è una società a capo di un gruppo di imprese attive nella distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni di largo e generale consumo, il cui capitale sociale è interamente detenuto da alcune persone fisiche. Nell ambito del Gruppo, la società NUME S.r.l. gestisce il canale distributivo dei discount sotto l insegna Ekom. Il fatturato consolidato del Gruppo Sogegross nel 2004 è stato di circa 487 milioni di euro, pressoché interamente realizzato mediante vendite in Italia. Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda della società GORMAR S.r.l. (di seguito GORMAR), costituito da un punto vendita di 400 m 2, sito in Genova. GORMAR è presente nel settore del commercio e distribuzione al dettaglio di generi alimentari e non alimentari di largo e generale consumo con formula supermercati e superette e, fino al 31 dicembre 2004, gestiva in proprio tre esercizi commerciali a Genova. Nel 2004, il ramo di azienda oggetto dell acquisizione ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 1 milione di euro 1. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di SOGEGROSS, del ramo di azienda di GORMAR costituito dal punto vendita di 400 m 2 sito in Genova. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato 1 Tuttavia, la società GORMAR non ha provveduto all approvazione del bilancio d esercizio al essendo intervenuta dichiarazione di fallimento in data da parte del Tribunale di Genova.

20 20 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 421 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e beni di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia del numero e della tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita. All interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l ampiezza (numero prodotti) e la profondità (numero referenza per ogni prodotto) della gamma di prodotti offerti. Secondo quanto stabilito dall Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 2, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita. Nel caso in esame, considerato che il punto vendita acquisito è un discount dotato di una superficie di vendita di 400 m 2, il mercato rilevante risulta essere quello delle superette, composto da superette e da supermercati di medie e piccole dimensioni, inferiori cioè ai m 2. Il mercato geografico Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, il mercato geografico interessato è rappresentato, quindi, dalla provincia di Genova, nella quale è presente il punto vendita interessato dall operazione di acquisizione. Effetti delle operazioni Con riguardo alla provincia di Genova, l acquirente SOGEGROSS detiene una quota di circa il 23% del mercato 3, la quale varierà in misura assolutamente marginale a seguito dell operazione in esame. Nel mercato rilevante sono inoltre presenti numerosi e qualificati operatori, tra i quali Coop Italia e Gruppo Carrefour, le cui quote sono rispettivamente del 29,5% e del 18,5%. L operazione 2 SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18 giugno 1998, in Boll. n. 25/98.

21 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE comunicata non appare quindi idonea a produrre effetti apprezzabili sulla struttura del mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 3 Fonte: Banca Dati Nielsen 2004.

22 22 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 C BETONVAL/FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DA IMPRESA INDIVIDUALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Betonval S.p.A., pervenuta in data 24 agosto 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Betonval S.p.A. (di seguito BETONVAL ) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo preconfezionato ed inerti. Il capitale sociale di BETONVAL è detenuto per il 70% da Unicalcestruzzi S.p.A., la quale, a sua volta, è controllata da Buzzi Unicem S.p.A. (di seguito Buzzi Unicem ), società attiva, anche indirettamente, nella produzione e commercializzazione di cemento, calcestruzzo e additivi. Il fatturato consolidato realizzato da Buzzi Unicem nel 2004 è stato di circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 947 milioni realizzati in Italia. Edilpi (di seguito EDILPI ) è un impresa individuale attiva nel settore delle costruzioni e nella produzione di calcestruzzo. Oggetto dell accordo è l impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato ubicato nel comune di Pievepelago (MO). Il fatturato di EDILPI nel 2004 è stato pari complessivamente a 560 milioni di euro, 130 dei quali attribuibili al ramo di azienda del calcestruzzo. II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione in esame consiste in un accordo tra BETONVAL ed EDILPI che impegna quest ultima, in un periodo di cinque anni, a fornire alla controparte metri cubi di calcestruzzo preconfezionato prodotto nel proprio impianto sito in Pievepelago (MO). Tale pattuizione garantirà a BETONVAL, per tutta la durata contrattuale, l utilizzo del 90% delle potenzialità produttive dell impianto. In particolare, una scrittura privata tra le parti stabilisce che l accordo è finalizzato alla fornitura di calcestruzzo - da parte di EDILPI in nome e per conto di BETONVAL - per la realizzazione di un complesso residenziale in località Val di Luce Abetone (PT). Il prezzo di cessione del calcestruzzo è definito dalle parti secondo normali condizioni commerciali e tecniche, mentre EDILPI rimane libera di vendere a terzi la produzione eventualmente eccedente le esigenze di BETONVAL.

23 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione comunicata non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa consiste in un accordo di fornitura tra le parti in base al quale EDILPI si impegna a destinare la quasi totalità della propria produzione dell impianto di Pievepelago a BETONVAL. Le parti hanno stabilito la destinazione finale del prodotto ed un prezzo di cessione a condizioni di mercato; EDILPI, inoltre, continuerà ad operare sia sul mercato rilevante del calcestruzzo, attraverso la produzione residuale di cui potrà disporre, sia sul connesso mercato delle costruzioni, che rappresenta la sua principale attività economica. Ne consegue che l operazione in esame non conferisce a BETONVAL la possibilità di esercitare un influenza determinante sulle decisioni strategiche relative alla gestione dell impianto da parte della società EDILPI nello svolgimento della propria attività imprenditoriale e, dunque, non determina l acquisizione del controllo di un impresa o parte di un impresa. RITENUTO, pertanto, che l'accordo di fornitura tra EDILPI e BETONVAL non costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90; che non vi è luogo a provvedere. DELIBERA Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

24 24 BOLLETTINO N. 36 DEL 26 SETTEMBRE 2005 C AXUS ITALIANA/RAMO DI AZIENDA DI AUTOSYSTEM SOCIETÀ DI SERVIZI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2005; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Axus Italiana S.r.l., pervenuta in data 24 agosto 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Axus Italiana S.r.l. (di seguito, Axus Italiana) è un società con sede in Roma, attiva nel settore del fleet management e noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Axus Italiana fa parte del gruppo Société Générale operante a livello internazionale nei servizi bancari e assicurativi. Nel 2004 il fatturato consolidato dal gruppo Société Générale è stato pari a 47 miliardi di euro a livello mondiale, di cui 40 miliardi di euro nell Unione Europea e 897 milioni di euro in Italia. Oggetto di acquisizione è il ramo d azienda della società Autosystem Società di servizi S.p.A. (di seguito, Autosystem), attivo nel settore del noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Autosystem è una società operante nei servizi di fleet management e nel noleggio a lungo e a breve termine di autoveicoli. Nel 2004 il fatturato del ramo d azienda oggetto di acquisizione, interamente realizzato in Italia, è stato pari a 18,7 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di Axus Italiana del ramo d azienda della società Autosystem sopra descritto, per mezzo di un contratto preliminare di compravendita. Tale contratto prevede la cessione dell avviamento, dell elenco dei clienti, dei contratti di noleggio a lungo termine, degli autoveicoli, dei contratti di leasing e di alcuni debiti. Il contratto prevede inoltre un patto di non concorrenza triennale a carico di Autosystem, in base al quale quest ultima si impegna a non intraprendere o avviare, direttamente o indirettamente, attività che per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze siano idonee a sviare la clientela del ramo d azienda oggetto di acquisizione. III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra quindi nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione

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