Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni Artt

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1 Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni Artt LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI TITOLO I Disposizioni generali sulle successioni Costituzione della Repubblica Italiana art : [4] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Codice Penale art. 171: Morte del reo dopo la condanna. [1] La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena. CAPO I Dell apertura della successione, della delazione e dell acquisto dell eredità Certificato successorio europeo Reg. (UE) n artt. 62 ss. Conciliazione e mediazione D.Lgs n art. 5 Legge Tavolare L n artt. 3, 14, 15 Reg. (UE) in materia di successioni Reg. (UE) n. 650 Diritto internazionale privato L n artt. 1 ss. L n artt APERTURA DELLA SUCCESSIONE. [1] La successione si apre al momento della morte (4, 58), nel luogo dell ultimo domicilio del defunto (57, 72, 620, 23 prel. 52, 53 att. 22, 747 c.p.c.). Codice Civile del art. 923 Diritto internazionale privato L n art. 46 1, 2 : «Successione per causa di morte. [1] La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. [2] Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta». Accertamento della morte L n. 578 D.M n. 582 aggiornato dal D.M Ordinamento consolare D.Lgs n art. 46 Reg. (UE) in materia di successioni Reg. (UE) n art. 20: «Applicazione universale. [1] La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro». - art. 21: «Criterio generale. [1] Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. [2] Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato»; - art. 22: «Scelta di legge. [1] Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. [2] La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione. [3] La validità sostanziale dell atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta. [4] La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte»; - art. 83 1, 2 : «[1] Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto [2] Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015., tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza». Imposta successioni e donazioni D.Lgs n. 346 D.L n. 262, conv., con modif., dalla L n art DELAZIONE DELL EREDITÀ. [1] L eredità si devolve per legge (565 ss.) o per testamento (587 ss cost.). [2] Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. [3] Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 ss., 553 ss.). Codice Civile del art DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI. [1] Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla (1418, 1423, 1444) ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (626, 1412, 1920). È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone ( n. 4 ) dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia (526, 1321, 1324) ai medesimi (557 2, 589, 635, 679, 1348, 2122). Codice Civile art. 1412: [1] Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. [2] 133

2 Artt Libro II - Delle successioni La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. art. 1920: [1] È valida l assicurazione sulla vita a favore di un terzo. [2] La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all assicuratore, o per testamento; [ ]. art bis 3 : [3] La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. art : [2] [ ] o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, [ ]. Codice Civile del artt. 954, , , 1380, 1460 Articolo modificato dall art. 14 L n. 55. Testo previgente: «[1] È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi». Legge Notarile L n art. 28 Reg. (UE) in materia di successioni Reg. (UE) n art. 25: «Patti successori. [1] Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. [2] Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto. Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo. [3] In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell articolo 22, alle condizioni ivi indicate» ACQUISTO DELL EREDITÀ. [1] L eredità si acquista con l accettazione (320, 321, 374, 470 ss., 485 2, 527, 586). L effetto dell accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (456, 470, ). Codice Civile del art Legge Tavolare L n art. 3 R.D n art. 35 Imposta sul valore aggiunto D.P.R n art. 35-bis Sanzioni per le violazioni tributarie D.Lgs n art POTERI DEL CHIAMATO PRIMA DELL AC- CETTAZIONE. [1] Il chiamato all eredità (48, 49) può esercitare le azioni possessorie (476, 1168 ss. 703 c.p.c.) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione ( ). [2] Egli inoltre può compiere atti conservativi (670, n. 2, 763 1, 769 c.p.c.), di vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare (747 1, c.p.c.) dall autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (748). [3] Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell eredità a norma dell articolo 528. Codice Civile del artt. 926, 964 Legge Notarile L n art. 28 Regolamento Notarile R.D n art RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CHIAMATO. [1] Se il chiamato rinunzia alla eredità (519), le spese sostenute per gli atti indicati dall articolo precedente sono a carico dell eredità (511, 712). CAPO II Della capacità di succedere 462. CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE. [1] Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti (467) al tempo dell apertura della successione (1, 4, 70, 411 2, 3, 456, 481, 528, 594, , 687, 784) [463]. [2] Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232). [3] Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (320 1, 643, 674, 687, 715, 784). Codice Civile del artt. 723, 724, 764 Diritto internazionale privato L n artt. 1 ss. L n art. 46 ss. (in calce all art. 456) Reg. (UE) in materia di successioni 1, 2 lett. c Reg. (UE) n art

3 Titolo IV - Della divisione Artt bis (477, 1448, 1542) fatta senza frode (743, 1344) a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi. Codice Civile del art R.D n art STIMA DEI BENI. [1] Per conoscere se vi è lesione (763) si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione. Codice Civile del art FACOLTÀ DEL COEREDE DI DARE IL SUP- PLEMENTO. [1] Il coerede contro il quale è promossa l azione di rescissione (763, 764) può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura (1197), all attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1432, 1448, 1450, ). Codice Civile del art ALIENAZIONE DELLA PORZIONE EREDITA- RIA. [1] Il coerede che ha alienato (1444) la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo (1439) o violenza (761, 1434), se l alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata (763). [2] Il coerede non perde il diritto di proporre l impugnazione (761), se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota. Codice Civile del art Conformità catastale L n art bis Evasione fiscale e antiriciclaggio D.L n. 223 conv., con modif., dalla L , n art. 35 D.Lgs n art. 49 Rendimento energetico nell edilizia D.Lgs n art. 6 Urbanistica ed edilizia L n art. 40 D.P.R n artt. 30, 46, 47 D.P.R n Tar. I artt. 1, 2 D.P.R n artt. 11, 22-24, 51, 52; Tar. I artt. 1, 2, 6, 7 Imposte ipotecaria e catastale D.Lgs n artt. 1-3 CAPO V-BIS Del patto di famiglia Capo inserito dall art. 2 1 L n. 55 Conciliazione delle controversie civili e commerciali D.Lgs n art. 5 Imposta sui redditi D.P.R n artt. 58, 67, 68 - art lett. a) : «a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonche' le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato». Imposta successioni e donazioni D.Lgs n artt. 3 4 ter : «[4-ter] I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività d impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata» - art : «Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato [, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 56,] di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59 [ ]» - art : «Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all art. 3 sono registrati gratuitamente [ ]». D.L n. 262, conv., con modif., dalla L n art bis. NOZIONE. [1] È patto di famiglia il contratto (191 2, 458, 715, 1321) con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare (230-bis) e nel rispetto delle differenti tipologie societarie (2252, 2300, 2322, 2355, bis, 2469, 2470), l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda (2112, , 2643, 2659), e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le pro- 187

4 Artt. 768-ter-768-quater Libro II - Delle successioni prie quote, ad uno o più discendenti. 768-ter. FORMA. [1] A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico (320 3, 4, 5, 371, n. 3, 397, 411, 424, 425, 732, 778, 782 2, n. 13, 2294, 2424, 2565, 2643, 2659, c.p.c.). Codice della proprietà industriale D.Lgs n artt. 68 3, 72 5 Conformità catastale L n art bis Contratti di locazione urbana L n artt. 34 ss. - art : «Sublocazione e cessione del contratto di locazione. [1] Il conduttore può sublocare l immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non a- dempia le obbligazioni assunte». D.L n. 78 conv., con modif., dalla L n art Diritti dei lavoratori nei trasferimenti d azienda L n art : «Trasferimenti di a- zienda. [1] Quando si intenda effettuare, ai sensi dell articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi». Legge Notarile L n artt. 28, 47, 48, 50, 51 Ordinamento dello stato civile L n art. 33: «Certificati anagrafici. [1] L ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. [ ] [3] Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio». D.P.R n art. 106: «Estratti per riassunto. [1] Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell atto, l estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime». Trasparenza nella cessione di esercizi commerciali L n artt. 7 1-bis, 8 1 Urbanistica ed edilizia L n art. 40 D.P.R n artt. 30, 46, 47 Violazioni tributarie e amministrative D.Lgs n art. 14: «[1] Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell azienda o del ramo d azienda, per il pagamento dell imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. [2] L obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell amministrazione finanziaria e degli enti preposti all accertamento dei tributi di loro competenza. [3] Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell interessato, un certificato sull esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. [4] La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. [5] La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante». D.Lgs n art. 33: «Cessione di a- zienda. [1] Nel caso di cessione dell azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell ente cedente e nei limiti del valore dell azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. [2] L obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. [3] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda». 768-quater. PARTECIPAZIONE. [1] Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell imprenditore (462 3, 536, 548 1, 548 2, 580, 585 1, 585 2, 594) [462 2 ]. [2] Gli assegnatari dell azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto (1180), ove questi non vi rinunzino [809] in tutto o in parte, con il paga- 188

5 Titolo V - Delle donazioni Artt. 768-quinquies-768-octies mento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura (1197, 1321, 1325, 1350, 2643). [3] I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati (564 2 ) alle quote di legittima loro spettanti; l assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. [4] Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione (737) o a riduzione (553 ss.). Codice Civile del art Adozione L n art. 27 Conformità catastale L n art bis Evasione fiscale e antiriciclaggio D.L n. 223 conv., con modif., dalla L , n art. 35 D.Lgs n art. 49 Rendimento energetico nell edilizia D.Lgs n art. 6 Urbanistica ed edilizia L n art. 40 D.P.R n artt. 30, 46, quinquies. VIZI DEL CONSENSO. [1] Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. [2] L azione si prescrive nel termine di un anno. 768-sexies. RAPPORTI CON I TERZI. [1] All apertura della successione dell imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. [2] L inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell articolo 768-quinquies. 768-septies. SCIOGLIMENTO. [1] Il contratto può essere sciolto (1372) o modificato (1321) dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso (1373), se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio (2699). 768-octies. CONTROVERSIE. [1] Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. L articolo 38 D.Lgs n. 5 è stato abrogato dall articolo 23 1 D.Lgs n. 28. Conciliazione e mediazione D.Lgs n. 28 D.M n. 180 TITOLO V Delle donazioni Conformità catastale L n art bis Diritto internazionale privato L n artt. 1 ss. L n art. 56: «Donazioni. [1] Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. [2] Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. [3] La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l atto è compiuto». R.D n artt. 42, 64, Legge Notarile L n artt. 28, 48, 50 Urbanistica ed edilizia L n art. 40 D.P.R n artt. 30, 46, 47 D.P.R n Tar. I artt. 1, 2 D.P.R n art. 1 Imposte ipotecaria e catastale D.Lgs n Tar. artt. 1, 1-bis Imposta sui redditi D.P.R n artt lett. g, i, l 1 lett. h,, 15 i, i-bis, 68 6, Imposta sul valore aggiunto D.P.R n artt. 2 2 n. 4 1 n. 12, 10 Imposta successioni e donazioni D.Lgs n art. 55 D.L n. 262, conv., con modif., dalla L n art

6 Titolo V - Delle società Artt chiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell ammontare precedente l aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all articolo In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l iscrizione nel registro delle imprese unitamente all attestazione di cui all articolo 2444 la dichiarazione prevista all articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d) DELEGA AGLI AMMINISTRATORI. [1] L atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell iscrizione della società nel registro delle imprese. [2] Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. [3] Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell art Il secondo comma è stato così modificato dall art. 2 D.Lgs n Testo previgente: «[2] La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione». Il quarto comma è stato aggiunto dall art. 1 8 D.Lgs n. 224 Delib. Consob n artt. 70 5, 72 5 D.Lgs n artt. 45 2, 123-bis 1 lett. b, 134, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IM- PRESE. [1] Nei trenta giorni dall avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare (2630) per l iscrizione nel registro delle imprese (2188, 2488) un attestazione che l aumento del capitale è stato eseguito (2343-quater 3, 2420-bis 3, , 2481-bis 6 ). [2] Fino a che l iscrizione nel registro non sia avvenuta, l aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. [1] Nei trenta giorni dall avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l iscrizione nel registro delle imprese un attestazione che l aumento del capitale è stato eseguito. [2] Comma abrogato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340 Registro imprese D.P.R n artt. 7, 14 5 Delib. Consob n art. 85-bis 2 lett. a D.Lgs n art RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. [1] La riduzione del capitale sociale può aver luogo (2280 1, ) sia mediante liberazione (1236) dei soci dall obbligo dei versamenti ancora dovuti (2342 2, 2344), sia mediante rimborso del capitale ai soci [ , , 2353, 2437-sexies], nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 [2351 2, 2357, 2420-bis 5, 2447-bis 223-ter att.]. [2] L avviso di convocazione dell assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. [3] La deliberazione (2379-ter) può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni (2357-bis 1 n. 1, 2437-quater 6, 2506) [ ] dal giorno dell iscrizione nel registro delle imprese (2188), purché entro questo termine [2964] nessun creditore sociale anteriore all iscrizione abbia fatto opposizione [163 c.p.c.]. [4] Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l operazione abbia luogo nonostante l opposizione [1179, 2306, 2487-ter, 2503] RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE. [1] La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli art e [2] L avviso di convocazione dell assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. [3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all iscrizione abbia fatto opposizione. [4] Il tribunale, nonostante l opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un idonea garanzia. Codice di Commercio del art Il secondo comma è stato prima modificato dall art. 1 7 D.Lgs n. 142 e successivamente dall art sexies lett. c D.L n. 5 conv., con modif., dalla L. 537

7 Art Libro V - Del lavoro n. 33. Testo previgente al D.L n. 5 conv., con modif., dalla L n. 33: «[2] L avviso di convocazione dell assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale». Testo previgente al D.Lgs n. 142: «[2] L avviso di convocazione dell assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedono la decima parte del capitale sociale». Il quarto comma è stato così modificato dall art. 5 D.Lgs n. 37. Testo previgente: «[4] Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l opposizione». Finanziaria , 1339 L n artt. 1 Principi contabili internazionali D.Lgs n art. 7 6 Delib. Consob n art. 85-bis 2 lett. b Rivalutazione di beni in bilancio L n art. 4 4 : «[4] L imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice». L n artt. 10, 11, 13 - art. 13 2, 4 : «[2] La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell art del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell art del codice civile. [4] Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l imputazione di tali riserve». D.Lgs n art Antielusione D.P.R n art. 37-bis D.P.R n Tar. I art. 1 D.P.R n artt. 11, 14, 19, 27, 50; Tar. I art. 4 Imposta sui redditi D.P.R n artt. 47 6, 7, RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE. [1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (2413 2, 2420-bis 5, ), gli amministratori (2381) o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale (2406) ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio (2631) convocare l assemblea (2364, 2364-bis) per gli opportuni provvedimenti. All assem-blea deve essere sottoposta una relazione (2428) sulla situazione patrimoniale [ n. 1, 2423 ss., quater] della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione [2501- quinquies 3 ]. [2] Se entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio (111-terdecies att.) deve ridurre il capitale (182-sexies LF) in proporzione delle perdite accertate (2327, , , 2420-bis 5, 2447-bis). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (2188, 2194, 2359-ter, 2359-quater 3 ). [3] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l articolo 2436 (2343 4, 2344, 2482-bis 6 12 prel.) [ ] RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE. [1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per gli opportuni provvedimenti. All assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l assemblea, perché i soci possano prenderne visione. [2] Se entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che 538

8 Titolo V - Delle società Artt bis venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d appello entro trenta giorni dall iscrizione. Disposizioni di Attuazione del Codice Civile art. 111-terdecies: [1] La deliberazione prevista dal secondo comma dell articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell art del codice. R.D n art. 182-sexies Principi contabili internazionali D.Lgs n art. 6 5 : «[5] La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi». Delib. Consob n artt. 75, 85-bis 3 lett. a Rivalutazione di beni in bilancio L n artt. 10, 11, 13 (vedi in calce all art. 2445) Start-up innovativa D.L n. 179 conv., con modif., dalla L n art D.Lgs n art. 45 2, 125-bis 3, 125- ter 2, Antielusione D.P.R n art. 37-bis D.P.R n Tar. I art. 1 D.P.R n artt. 11, 14, 19, 27, 50; Tar. I art. 4 1 lett. c Imposta sui redditi D.P.R n art lett. i RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE. [1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio (2631) convocare l assemblea (2364, 2364-bis, sexies LF) per deliberare la riduzione del capitale (2420-bis 5 ) ed il contemporaneo aumento (2441) [2438] del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società ( n. 3, n. 6, , n. 4, 2498 ss., sexies, 2500-novies) [2439, 2487; 2501, 2506] RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DISOTTO DEL LIMITE LEGALE. [1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Codice di Commercio del art R.D n art. 182-sexies Principi contabili internazionali D.Lgs n art. 6 5 (vedi in calce all art. 2446) Deliberazione Consob n artt lett. b n. 1iii, 74, 85-bis 3 lett. a Rivalutazione di beni in bilancio L n artt. 10, 11, 13 (vedi in calce all art. 2445) Start-up innovativa D.L n. 179 conv., con modif., dalla L n art D.Lgs n art. 45 2, 125-bis 3, 125- ter 2 3 lett. a n. 2, 165-ter Antielusione D.P.R n art. 37-bis D.P.R n Tar. I art. 1 D.P.R n artt. 11, 14, 19, 27, 50; Tar. I art. 4 1 lett. c Sezione XI Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare R.D n artt. 155 ss bis. PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE. [1] La società può: a) costituire uno o più patrimoni (167, 484, 528, 2645-ter) ciascuno dei quali destinato in via e- sclusiva ad uno specifico affare (1721, 1726, 1754, 2028, 2447-ter, 2549); b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell affare stesso, o parte di essi (2447-decies). [2] Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto (2364 2, 2501-quater) della società e non possono comunque essere costituiti per l esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali (2350). Cartolarizzazione dei crediti L n art. 3 2 Codice delle assicurazioni D.Lgs n art Contratto di rete D.L n. 5 conv., con modif., dalla L quater lett. c 2009 n art. 3 R.D n art. 72-ter 539

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