REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio
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1 REGIONE LIGURIA Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell Occupazione Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) di cui all accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell articolo 2, commi 2, 3, 4, e 5 del Decreto legislativo n.195 del 23 giugno PREMESSA In data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l Accordo attuativo dell articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), sancito in data 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni. Il punto 2.7 dell Accordo prevede che le Regioni e le Province Autonome definiscano le procedure per l avvio di una sperimentazione che consenta di mettere alla prova il nuovo impianto formativo in vista degli eventuali adeguamenti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Coordinamento tecnico delle regioni in materia di Formazione professionale e di Lavoro, congiuntamente al Coordinamento tecnico delle regioni in materia di Salute ha definito le linee interpretative relative all Accordo, approvate in conferenza dei presidenti il 13 luglio 2006 e, contestualmente, è stato avviato l iter per la discussione in sede di Conferenza Stato- Regioni. 2. FINALITA Il presente documento disciplina in fase sperimentale le disposizioni di attuazione dell Accordo richiamato in premessa in particolare per quanto riguarda l individuazione dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere nel territorio della Regione Liguria attività formativa in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP). 3. DESTINATARI La formazione, così come definita dall art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall Accordo, ai fini dell attuazione dell art. 2, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 195/03 si rivolge a: Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati RSPP e ASPP ) designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi Tabelle A4 e A5 dell Accordo; Pag. 2
2 Aspiranti all esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso: - di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - di Lauree triennali quali: Ingegneria della Sicurezza e Protezione Scienze della Sicurezza e Protezione Tecniche della Prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro (gli aspiranti in possesso di tali lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B) 4. PERCORSO FORMATIVO Il percorso formativo è articolato in tre moduli, la cui durata ed i contenuti sono definiti nell ambito dell Accordo. Le procedure per l avvio dei corsi formativi devono essere completate entro il 14/2/2007 mentre le attività formative devono concludersi entro il 14/2/2008. I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto. L art.8 bis del D.Lgs. 626/94, introdotto dal decreto legislativo n. 195/2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento da effettuarsi con periodicità quinquennale, le cui modalità, contenuti e durata sono definiti al punto 3 dell Accordo. 5. TIPOLOGIE DEI SOGGETTI FORMATORI INDIVIDUATI DALLA LEGGE Sulla base del D.Lgs. n. 195/2003 e del successivo Accordo possono svolgere corsi in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP) di cui all Accordo richiamato in premessa i soggetti appartenenti alle quattro tipologie di seguito elencate. a. I seguenti soggetti individuati ope legis dall art. 8 bis, comma 3 del Decreto Legislativo n. 626/94, come introdotto dall articolo 2 del Decreto Legislativo n. 195/2003: Regioni e Province autonome Università ISPESL INAIL Istituto italiano di medicina sociale Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Amministrazione della Difesa Scuola superiore della pubblica amministrazione Associazione sindacali dei datori o dei lavoratori Organismi paritetici b. I seguenti ulteriori soggetti individuati al punto 4.1 dell Accordo citato in premessa, ai sensi del comma 3 dell art. 8 bis del Decreto legislativo n. 626/1994: b.1) le Amministrazioni statali e pubbliche, di seguito elencate, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della salute Ministero delle attività produttive Pag. 3
3 Ministero dell interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza Formez b.2) le Istituzioni scolastiche, limitatamente al proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie: Istituti tecnici industriali Istituti tecnici aeronautici Istituti professionali per l industria e l artigianato Istituti tecnici agrari Istituti professionali per l agricoltura Istituti tecnici nautici Istituti professionali per le attività marinare. b.3) Ordini e collegi professionali, già abilitati ai sensi del art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 494/1996, limitatamente ai propri iscritti. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso specifici accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tutti i soggetti formatori, come sopra individuati, possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di formazione e qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) di cui al punto dell Accordo e qui espressamente richiamate: a) essere accreditato dalla Regione in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati all art. 2 comma 3 del D. Lgs. 195/2003 quali soggetti abilitati a erogare la formazione per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP), possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In tal caso non sono quindi per queste ultime richiesti i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) di cui sopra. 6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI OPERANTI IN AMBITO REGIONALE Sulla base di quanto previsto al punto 4.2 dell Accordo richiamato in premessa, possono svolgere attività formativa anche i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti: a) essere accreditati dalla Regione Liguria in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166 b) dimostrare il possesso di esperienza biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare la disponibilità o l impegno ad utilizzare solamente docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 6.1 Soggetti accreditati La Regione Liguria, con deliberazione di Giunta regionale n.1291 del 25/10/2002 Approvazione del modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della regione Liguria e delle modalità operative per l applicazione dello stesso ha dato attuazione al decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale Pag. 4
4 n.166/2001. Sono destinatari dell accreditamento i soggetti che abbiano tra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale ed escludano espressamente lo scopo di lucro. I soggetti pubblici e privati, già in possesso del requisito di accreditamento per la macrotipologia C (formazione continua), devono inviare alla Regione Liguria - Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro - Via Fieschi, Genova - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell Accordo. 6.2 Soggetti non accreditati I soggetti pubblici e privati aventi scopi di lucro e quindi non in possesso del requisito di accreditamento, in fase transitoria e sperimentale, possono attivare i corsi di cui all Accordo citato in premessa, secondo le procedure previste dall articolo 41 della regionale n.52/1993, che prevede il riconoscimento dello svolgimento di progetti di formazione professionale ai fini dell attribuzione della qualifica finale. Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all intera struttura formativa, non costituisce titolo per l ottenimento di contributi pubblici ed è rilasciato dall Amministrazione Provinciale competente per territorio a seguito di presentazione degli idonei documenti comprovanti il rispetto dei seguenti requisiti: a. la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un congruo sistema organizzativo; b. la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura professionale di uscita; c. il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e professionale; d. la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale di uscita; e. l'esistenza di un responsabile di tutte le attività formative; f. l'accettazione del controllo tecnico didattico sull'attività svolta dalla Regione. A tal fine, analogamente a quanto previsto per i soggetti accreditati, questi ultimi soggetti devono inviare alla Regione Liguria - Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro - Via D Annunzio Genova - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell Accordo, contestualmente alla presentazione dell istanza di riconoscimento del corso, ai sensi dell art.41 della l.r.n.52/93, alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. La Regione procederà alla valutazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell Accordo esclusivamente dopo l avvenuto accertamento da parte delle Province del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell art.41 della l.r.n.52/93 ai fini del riconoscimento del corso. 6.3 Valutazione dei requisiti b) e c) di cui al punto 4.2. dell Accordo Per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere b) e c) previsti al punto 4.2 dell Accordo, i soggetti formatori in particolare devono dimostrare, anche mediante autocertificazione,: relativamente alle strutture di possedere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, allegando documentazione comprovante le attività svolte in materia, la durata ed i contenuti delle stesse. relativamente ai docenti almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza, allegando unitamente alle autocertificazioni i curricula. La Regione, con successivo provvedimento dei Direttore Generali dei Dipartimenti competenti, definisce le modalità per la valutazione dei sopracitati requisiti. Pag. 5
5 Gli elenchi dei soggetti formatori che risultano in possesso dei richiamati requisiti b) e C) sono trasmessi dalla Regione alle Amministrazione provinciali competenti. 7. MODALITA DI CERTIFICAZIONE L accertamento dell apprendimento, disciplinato al punto 2.5 dell Accordo, prevede che le Regioni e le province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati. L Attestato di frequenza con verifica dell apprendimento, da rilasciare al termine di ogni percorso formativo di cui ai moduli A, B, C e l Attestato di frequenza da rilasciare al termine di ogni tranche annuale o unica di aggiornamento dovranno riportare i seguenti elementi minimi comuni: normativa di riferimento, attuativa del D.Lgs. 195/03 specifica del modulo con monte ore (e per il modulo B specifica del macrosettore) periodo di svolgimento del corso soggetto formatore dati anagrafici del corsista firma del soggetto abilitato al rilascio dell attestato. L attestato di frequenza con verifica dell apprendimento riporterà anche le caratteristiche del percorso formativo e una descrizione sintetica delle verifiche finali e della loro tipologia. Gli attestati sono rilasciati dall Amministrazione provinciale competente ovvero dai Soggetti Formatori individuati indicati ai punti a), b) del paragrafo 5 delle presenti disposizioni. Sarà cura dell Utente conservare sia gli Attestati con verifica dell apprendimento che i singoli Attestati di frequenza del corso di aggiornamento al fine di documentare il rispetto dell obbligo di formazione e di aggiornamento. 8. SISTEMA INFORMATIVO Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza nonché degli esiti delle attività corsuali si provvede ad utilizzare l attuale sistema informativo della formazione professionale per quanto riguarda i soggetti formatori indicati paragrafo 6 ed alla realizzazione di un apposito sistema informativo in grado di acquisire direttamente dai soggetti formatori indicati ai punti a) e b) del paragrafo 5, le informazioni più rilevanti relativamente ai corsi svolti. Nelle more della definizione del sistema informativo di cui sopra i soggetti formatori indicati ai punti a) e b) del paragrafo 5, devono trasmettere, per opportuna conoscenza, all Ufficio Sicurezza e qualità del lavoro copia dei verbali dei corsi svolti a decorrere dall entrata in vigore dell Accordo. Tutti i soggetti formatori indicati ai punti a), b) del paragrafo 5 e al paragrafo 6 delle presenti disposizioni, sono tenuti ai conferire i dati nel sistema informativo come sopra indicato, secondo le modalità tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento, relativamente a tutti i corsi realizzati a decorrere dall entrata in vigore dell Accordo. FINE TESTO Pag. 6
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