NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

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1 NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF , n. 1/DF Informativa SEAC , n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti relativamente alle novità apportate alla disciplina dell IMU e della TARES dal Decreto c.d. Sblocca debiti. Con particolare riguardo all IMU, è stato precisato che il nuovo termine di presentazione della dichiarazione, fissato al 30.6 dell anno successivo a quello di riferimento, è efficace già a decorrere dagli eventi verificatisi nel Pertanto, la dichiarazione IMU 2012 va presentata entro l Entro tale data, inoltre, è possibile regolarizzare l eventuale omesso versamento dell IMU 2012.

2 Come noto, nell ambito del DL n. 35/2013, Decreto c.d. Sblocca debiti, oltre alle previsioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sono contenute alcune novità relative all IMU e alla TARES. Recentemente il MEF, con la Circolare , n. 1/DF, ha fornito alcuni chiarimenti in merito, di seguito esaminati. NOVITÀ IMU 2013 Relativamente all IMU, il comma 4 dell art. 10 del citato DL n. 35/2013 ha modificato i commi 12-ter e 13-bis dell art. 13, DL n. 201/2011, riguardanti rispettivamente: 1. il termine di presentazione della dichiarazione; 2. la decorrenza dell efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote / detrazione nonché dei regolamenti comunali dell imposta. 1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è stato individuato al 30.6 dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. In particolare è stabilito che: Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione dev e essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di approvazione del modello di dichiarazione dell imposta municipale propria. Il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello ( mobile ) individuato entro 90 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi. Di fatto, quindi, i contribuenti dispongono di un maggior termine per la presentazione della dichiarazione IMU. Tale modifica normativa, come chiarito nella Circolare n. 1/DF in commento: è applicabile anche alle dichiarazioni relative al 2012, il cui termine di presentazione scade quindi l (il 30.6 cade di domenica); consente di evitare un eccessiva frammentazione dell obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni ed inoltre risolve i problemi in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all istituto del ravvedimento che, altrimenti non avrebbe trovato soluzione. In particolare, la previsione di un termine fisso di presentazione della dichiarazione comporta che ai fini del ravvedimento operoso dell omesso versamento va considerato il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa (come avveniva per l ICI), e non invece il termine di 1 anno dalla violazione. Ravvedimento operoso violazioni relative al 2012 Relativamente alle violazioni riferite al 2012, il MEF precisa che opera l istituto del ravvedimento di cui all art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e pertanto: la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo, ossia al 3,75% (30% x 1/8) se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento dell imposta, è effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ossia entro l ; la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista dall art. 14, D.Lgs. n. 504/92 (dal 100% al 200% dell imposta, con un minimo di 51) per l omessa presentazione della dichiarazione, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, ossia entro il (il 28.9 cade di sabato). Di conseguenza la sanzione ridotta è pari al 10% (100% x 1/10), con un minimo di 5 (51 x 1/10). In particolare le situazioni che si possono verificare sono le seguenti.

3 Si rammenta che per gli immobili per i quali dall è sorto l obbligo dichiarativo, il termine di presentazione della dichiarazione IMU, inizialmente stabilito al , è stato prorogato al ad opera del DL n. 174/2012, salvo il rispetto del termine di 90 giorni se lo stesso cadeva successivamente. In sede di conversione in legge del predetto Decreto è stato disposto che la presentazione doveva essere effettuata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni, ossia entro il Ora, la previsione del nuovo termine fisso di presentazione, valido anche per il 2012, consente di regolarizzare l omissione di tale adempimento. Le dichiarazioni IMU relative al 2012 già presentate entro il predetto termine del sono valide; di conseguenza non è necessario procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione entro l La Circolare n. 1/DF in esame, consentendo di regolarizzare l omessa presentazione della dichiarazione soltanto entro 90 giorni, sembra non riconoscere la validità della dichiarazione presentata oltre tale termine ed entro la scadenza della dichiarazione successiva. Va tuttavia evidenziato che nell ambito dei tributi locali non è rinvenibile alcuna disposizione che preveda la nullità della dichiarazione presentata oltre 90 giorni. EFFICACIA DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE Come accennato, il DL n. 35/2013 è intervenuto anche sulla decorrenza dell efficacia della deliberazione comunale di approvazione delle aliquote / detrazione nonché dei regolamenti dell imposta, fissandola dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze (in precedenza era prevista la retrodatazione dell efficacia delle deliberazioni all 1.1 dell anno di pubblicazione, a condizione che la stessa fosse intervenuta entro il 30.4). A tale fine, dal 2013, il Comune deve inviare, esclusivamente con modalità telematica, la deliberazione / regolamento per la relativa pubblicazione sul predetto sito entro date differenziate, aventi effetto sul versamento della prima e seconda rata dell IMU. Di conseguenza, con particolare riferimento ai versamenti da effettuare nel 2013, la pubblicazione delle delibere / regolamenti:

4 entro il ha effetto sulla determinazione della prima rata, il cui versamento va effettuato entro il (il 16.6 cade di domenica). In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, la prima rata è determinata in misura pari al 50% dell IMU dovuta sulla base delle aliquote / detrazione dell anno precedente. Pertanto, come chiarito dal MEF nella Circolare n. 1/DF in esame, confermando quanto già evidenziato nella Risoluzione , n. 5/DF, il contribuente, deve: verificare la pubblicazione entro il della deliberazione relativa al 2013 e, qualora avvenuta, applicare le relative aliquote / detrazione; in caso di mancata pubblicazione della deliberazione relativa al 2013, verificare la pubblicazione della deliberazione relativa al 2012 e in tal caso applicare le relative aliquote / detrazione; in caso di mancata pubblicazione anche della deliberazione 2012 applicare l aliquota prevista dalla legge. Se il Comune intende confermare anche per il 2013 le aliquote / detrazione 2012 deve verificare l avvenuta pubblicazione della relativa deliberazione sul sito del MEF e, in mancanza, inviare la stessa. Qualora il Comune non provveda a tale adempimento il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge ; entro il ha effetto per la determinazione della seconda rata il cui versamento va effettuato entro il , a saldo di quanto dovuto per l intero anno. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l anno precedente. In merito il MEF evidenzia che le delibere pubblicate entro il hanno effetto per l intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata. Pertanto anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1 gennaio dell anno di riferiment o, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo d imposta dell IMU, che deve essere sempre riferito all anno solare. NOVITÀ TARES 2013 Con riguardo al nuovo tributo TARES dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, l art. 10, comma 2, DL n. 35/2013, ha disposto, limitatamente al 2013 e in deroga a quanto previsto dall art. 14, DL n. 201/2011, che il Comune: 1. può stabilire il numero di rate e le relative scadenze di versamento; 2. può inviare al contribuente i modelli precompilati predisposti ai fini della TARSU / TIA o indicare altre modalità di versamento; 3. non può incrementare la maggiorazione standard; 4. può, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 1. NUMERO E SCADENZA RATE Come precisato nella Circolare n. 1/DF in esame, è riconosciuta al Consiglio comunale la facoltà di stabilire il numero di rate di versamento e la relativa scadenza con deliberazione da pubblicare sul relativo sito Internet almeno 30 giorni prima rispetto alla data del versamento. Considerato che a regime il versamento dovrà essere effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre, e che per il 2013 il DL n. 1/2013 ha fissato la data di versamento della prima rata al 31.7, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare tale data, ora, per effetto della nuova disposizione, come confermato dal MEF, è possibile che: il versamento della prima rata sia anticipato rispetto alla scadenza di luglio; il versamento dell ultima rata sia posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Qualora il Comune non si avvalga della suddetta facoltà, il termine di versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio 2013 rimane fissato a luglio 2013, mentre l ultima rata dovrà essere versata entro il mese di ottobre. 2. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il Comune può, al fine di consentire il versamento delle prime 2 rate e, comunque, con esclusione dell ultima rata: inviare al contribuente, i modelli precompilati già predisposti ai fini della TARSU / TIA1 / TIA2;

5 ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso nel Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta, a saldo per il Tale previsione costituisce, come chiarito nella citata Circolare n. 1/DF, un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e sulla stessa sarà applicata la maggiorazione standard pari a 0,30 per mq. Ai contribuenti non potranno essere addebitati gli importi relativi all addizionale c.d. ex-eca, ancorché vengano utilizzate le modalità di pagamento già in uso nel Se il Comune ha già disciplinato la TARES, i predetti strumenti di pagamento possono essere precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe riferite al nuovo tributo. Va inoltre evidenziato che: le predette modalità di pagamento non possono essere utilizzate per l ultima rata; pertanto, qualora sia previsto il versamento in 2 sole rate, per la seconda dovrà essere utilizzato il mod. F24 ovvero il bollettino di c/c/p predisposto ai fini TARES; l utilizzo dei bollettini di c/c/p predisposti ai fini TARSU / TIA costituisce una mera facoltà e pertanto il Comune può utilizzare, già per la prima rata, il mod. F24 o il bollettino di c/c/p predisposto ai fini TARES, se disponibili in tempo utile per il predetto versamento. 3. DIVIETO DI INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD Per il 2013 il Comune non può incrementare, fino a 0,10 mq, la maggiorazione standard pari a 0,30 per mq che è riservata allo Stato e va versata in un unica soluzione unitamente all ultima rata con il mod. F24 ovvero utilizzando l apposito bollettino di c/c/p. Considerata la facoltà del Comune di modificare per il 2013 le scadenze di versamento delle rate, anche la maggiorazione, dovendo essere corrisposta unitamente all ultima rata, subisce tale variazione. La limitazione in merito all incremento della maggiorazione non influisce sulla possibilità, per il Comune, di riconoscere le agevolazioni ex art. 14, commi da 15 a 20, DL n. 201/2011 (ad esempio, riduzione per abitazione con un unico occupante, tenuta a disposizione per uso stagionale, per fabbricati rurali ad uso abitativo, per zone in cui non è effettuata la raccolta, ecc.). 4. UTILIZZO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI Il Comune, al fine della riscossione della TARES, può continuare, fino al , ad avvalersi dei soggetti affidatari, al , del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In tal caso, il soggetto affidatario, come chiarito nella Circolare n. 1/DF, può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo, compresa l ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che la maggiorazione è comunque riservata allo Stato. AREE ESCLUSE DA TARES Il DL n. 135/2012, modificando l art. 14, comma 4, DL n. 201/2011, ha più specificatamente individuato le aree escluse da TARES, rappresentate dalle: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni); aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali portineria e alloggio del portiere, lavanderia, per il riscaldamento centrale, stenditoi e per altri simili servizi in comune), non detenute o occupate in via esclusiva, comprese, come specificato nella Circolare n. 1/DF, le aree adibite a verde. Rimangono soggette all imposta le aree scoperte operative. Di fatto, quindi, a seguito della predetta modifica sono state riproposte le medesime disposizioni applicabili in materia di TARSU.

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