CAP.1 NORMATIVA BASE

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1 CAP.1 NORMATIVA BASE La tassa automobilistica è un tributo proprio dello Stato attribuito dal 1 gennaio 1999 alle Regioni ai sensi dell art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n La tassa in questione, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ( Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), fino al 31 dicembre 1992 era erariale, nel senso che veniva computata tra le entrate acquisite dallo Stato. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l intera tassa automobilistica ( esclusa l addizionale rimasta di competenza erariale ) è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano e Trento, anche se, soltanto dal 1 gennaio 1999, ne è stata demandata a tali regioni la riscossione, l accertamento, il recupero, i rimborsi ed il contenzioso amministrativo. Lo stesso art. 17, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha fissato il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore ( individuato nella potenza effettiva espressa in KW anziché, come in passato, nei Cavalli Fiscali ) ed ha parimenti statuito che le nuove tariffe della tassa in questione fossero fissate in eguale misura con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione per tutte le Regioni ( ivi comprese quelle a Statuto speciale ), prevedendo altresì con decorrenza 1 gennaio 1999 la possibilità per le Regioni medesime di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, nella misura compresa tra il 90 e il 110 % degli stessi importi vigenti nell anno precedente ( potere, quest ultimo, già attribuito alle Regioni dall art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ). Nonostante i riferiti interventi del legislatore che hanno comportato il trasferimento alle Regioni, dapprima, del gettito della Tassa alle Regioni con decorrenza 1 gennaio 1993, e poi, dell'attività di accertamento con decorrenza 1 gennaio 1999, la disciplina dei termini entro cui deve essere esercitata l'azione di controllo sul tributo è rimasta immutata. Ed infatti, l'articolo 5, comma 51, del D.L. n 953/1982 ( nel testo della Legge di conversione n. 53 del 28 febbraio 1983, come modificato dall art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986 n.2, conv. in Legge 7 marzo 1986, n. 60 ) sancisce che " L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o motoscafi nei pubblici registri e delle relative

2 penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Come legge spartiacque si pone proprio la Legge di conversione suddetta che rispetto al Testo Unico del 1953 introduce una novità rilevante. Infatti, mentre l art. 1 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 individua l oggetto della tassa nella circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi ( in ragione del quale la tassa automobilistica si può definire una Tassa di Circolazione ), l art. 5 della Legge 28 febbraio 1983, n. 53 assoggetta alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla Legge 463/55 i veicoli e gli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, valendo tali disposizioni anche alla tassa regionale di circolazione e alla soprattassa istituita con l art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 ( Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche ) Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club di Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione di motocicli, motocarrozzette, automobili, autoscafi e autocarri. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ( Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) Viene istituita una tassa di circolazione in ragione, appunto, della circolazione su strada e aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi. Si segnalano, in particolare, l art. 2 ( criteri di determinazione della tassa ), l art. 17 ( esenzioni permanenti), l art. 20 (esenzione quinquennale per gli autoveicoli elettrici ) e gli Allegati contenenti previsioni agevolative per determinate categorie di veicoli.

3 Legge 24 luglio 1961, n. 729 ( Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali ) L art. 25 della suddetta legge prevede l istituzione dal 1 gennaio 1963 di un'addizionale del 5% sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale è devoluta integralmente allo Stato. Decreto Legge 30 dicembre 1982 n. 953 ( Misure in materia tributaria, convertito con modificazioni dalla Legge n. 53 del 28 febbraio 1983 ) Il presente Decreto, oltre a ribadire che a decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla Legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, fornisce ulteriori precisazioni in tema di cessazione dell obbligo di corresponsione della tassa per effetto dell iscrizione del veicolo ultratrentennale in registri storici, a seguito di cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai pubblici registri o a seguito di esportazione definitiva e trasferimento all'estero della residenza. Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ( di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria ) La tassa di circolazione, a decorrere dal 1 gennaio 1983, diventa tassa di possesso, al cui pagamento sono tenuti tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di immatricolazione, per i rimanenti veicoli e autoscafi ( cfr. art. 5 ). Decreto Legge 6 gennaio 1986, n. 2 ( Conv. in Legge 7 marzo 1986, n. 60 ) L art. 3 modifica il termine entro cui si prescrive il diritto dell Amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte: in particolare, il termine di 2 anni indicato dall art. 5, comma 51, del Decreto Legge 953/82 è aumentato a 3 anni decorrenti da quando avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento. Decreto Ministeriale 26 novembre 1986 ( Approvazione della convenzione stipulata il 26 novembre 1986 con l'automobile club d'italia concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio )

4 Con l art. 1 della suddetta convenzione il Ministero delle finanze affida all'automobile club d'italia l'incarico di riscuotere le tasse automobilistiche di cui all art. 5 del D.P.R. 39/53 e s.m., l'addizionale prevista dall'art. 25 della Legge 729/61, la tassa automobilistica regionale di cui alla Legge 281/70, la sovrattassa su taluni autoveicoli a motore Diesel, la tassa speciale per veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, nonchè il canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni, la relativa I.V.A. e le tasse di concessione governativa su tali abbonamenti. Parimenti, viene affidata all A.C.I. la tenuta e la gestione dell archivio dei veicoli assoggettati al pagamento delle tasse automobilistiche nonché l attività di riscontro e controllo di merito di tali pagamenti e l attività di recupero bonario delle somme così dovute. Legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni ) L art. 5 della citata Legge, sostituendo l art. 4 della Legge 16 maggio 1970, n. 281( Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto speciale ), stabilendo che la tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, dispone che l ammontare della predetta tassa regionale sia determinato in misura pari al 110% dell ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato. Decreto Legge 1 ottobre 1991, n. 307 ( Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti ) All art. 2 viene fissato al 31 ottobre di ogni anno il temine previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 281/70 per la determinazione da parte delle Regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale. Decreto Legge 31 ottobre 1991, n. 348 ( Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti )

5 La scadenza del termine di cui all art. 4, comma 2, della Legge 281/70 già fissata con il D.L. 307/91 viene stabilita per il 10 novembre di ogni anno. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo Codice della Strada ) Le norme contenute in questo codice regolano la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie e ispirandosi al principio della sicurezza stradale: oltre ai numerosi articoli volti a definire i veicoli, le loro caratteristiche e gli usi cui possono essere destinati, si segnalano le norme dettate in tema di documenti di circolazione e annessi adempimenti. In particolare, in tema di tassa automobilistica l art. 94, comma 7, prevede l importante previsione che ai fini dell'esonero dall'obbligo del suo pagamento ( pagamento dovuto in ragione della titolarità di beni mobili iscritti nei pubblici registri automobilistici ) a causa di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti sia sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. La portata di tale norma sarà poi precisata con la Circolare 11 maggio 1998 n. 122/E del Ministero delle Finanze. Legge 23 ottobre 1992, n. 421 ( Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale ) All art. 4 della legge viene assegnata al Governo la delega per l emanazione, tra l altro, di uno o più decreti legislativi diretti all'attribuzione, con decorrenza 1 gennaio 1993, alle Regioni a statuto ordinario ( già titolari di una parte della tassa automobilistica ex art. 4 della Legge 281/70, sostituito dall'art. 5 della Legge 158/90 e s.m. ) dell'intera tassa automobilistica. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ( Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, è attribuita l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 39/53 e s.m., assumendo la denominazione di tassa automobilistica regionale ( cfr. art. 23 ).

6 Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'art. 23 si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 39/53 e dall'art. 5, commi 39 e 40, del D.L. 953/82 convertito con modificazioni nella Legge 53/83 ( cfr. art. 25 ). Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ( Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) Viene soppressa l'addizionale sulla tassa automobilistica erariale di cui all'articolo 25 della Legge 24 luglio 1961, n A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva, espressa in KW, anzichè ai cavalli fiscali ( cfr. art.17, comma 16 ). A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con successivo decreto del Ministro delle finanze ( cfr. art. 17, comma 10 ). Si segnala, inoltre, l art. 8 contenente disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap. Circolare 11 maggio 1998 n. 122/E del Ministero delle Finanze (Veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico - Esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e accessori, e annullamento delle procedure di riscossione per perdita della proprietà o del possesso ) La circolare precisa la portata della previsione contenuta nell art. 94, comma 7, del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della strada individuando, in generale, l "idonea documentazione" lì citata in quegli atti e documenti "di data certa", attestanti il venire meno dei presupposti oggettivi e soggettivi della tassa automobilistica. Vi si afferma oltre tutto che, pur non essendo "la data certa" espressamente prevista nella norma del C.d.S., deve ritenersi che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso: sarà poi in base al tipo di documento prodotto che potrà essere determinata la decorrenza degli effetti di tale esonero. Decreto Ministeriale ( Ministero delle Finanze ) del 25 novembre 1998, n. 418 ( Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariale ) Tale Decreto realizza in concreto quel trasferimento di funzioni previsto dall'articolo 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e avente per oggetto le tasse

7 automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l art. 23 del D. Lgs. 504/92: l art. 2 contiene espressamente la previsione per cui l attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuate direttamente dalle Regioni ricorrendo anche all istituto dell avvalimento ( istituto richiamato nelle Convenzioni tra Regioni e ACI per l attività di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche ) o per il tramite di concessionari individuati secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste in tema di appalti e servizi dalla normativa comunitaria e nazionale. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 ( Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ) All art. 3 vengono disciplinate le incombenze a carico dei tabaccai ammessi all attività di riscossione della tassa automobilistica, in connessione con le modalità di versamento da parte dei contribuenti. Decreto Ministeriale 15 aprile 1999 ( Convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle Poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale ) Con tale Decreto il Direttore generale del Dipartimento delle Entrate approva la convenzione tipo in base alla quale le Regioni, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero delle finanze, per conto delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'aosta e Sardegna, possono affidare alle Poste italiane S.p.a. lo svolgimento di attività connesse al versamento della tassa automobilistica tramite conto corrente postale. Legge 21 novembre 2000, n. 342 ( Misure in materia fiscale ) L art. 61, aggiungendo il comma 22bis all art. 6 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha introdotto la tassa sulla massa rimorchiabile dovuta dagli autoveicoli adibiti al trasporto cose in relazione alla massa rimorchiabile, secondo gli importi indicati nell allegata Tabella 2-bis. L art. 63 stabilisce le condizioni in presenza delle quali i veicoli e motoveicoli non adibiti ad uso professionale e con più di 30 anni sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. In pari modo, viene disciplinato il regime dei veicoli di particolare interresse storico e collezionistico con più di 20 anni : i veicoli di entrambe le categorie vengono tuttavia assoggettati ad una tassa di circolazione in caso di utilizzazione su pubblica strada.

8 Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 ( Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate ) Vengono previste delle agevolazioni in tema di tassa automobilistica ( esenzione per 3 anni ) per gli acquisti di autoveicoli nuovi, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuati entro il 31 dicembre 2002 e a condizione che al momento dell'acquisto si consegnasse al venditore un autoveicolo non conforme alla direttive CE intestato allo stesso soggetto acquirente, ad uno dei familiari conviventi o, in caso di leasing su veicolo nuovo, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi ( art. 2 ). Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003 ) Viene affermata la possibilità di procedere alla reiscrizione nei Pubblici Registri dei veicoli storici e d'epoca, anche se non in regola con la normativa in materia, previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 % e con facoltà di mantenere le targhe e i documenti originari dei veicoli ( art. 18). Nello stesso articolo, infine, viene determinato l importo della tassa automobilistica cui debbono assoggettarsi dal 1 gennaio 2003 i quadricicli. Decreto Legge 13 gennaio 2003, n. 2 ( Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche ) Si stabilisce che le disposizioni, contenute nel Decreto Legge 138/02 e riferite alle agevolazioni previste per gli acquisti di veicoli nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2002, possano applicarsi anche agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate fino al 31 marzo Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Vengono introdotti ulteriori parametri per quanto riguarda il pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli ed i motoveicoli; oltre alla potenza fiscale, espressa in kw, introdotta dalla Legge n. 449/97, è richiesta la classe ambientale di appartenenza del veicolo, desumibile dalla carta di circolazione dello stesso.

9 Viene disciplinata, altresì, la tassazione dei c.d. falsi autocarri, ossia quegli autoveicoli, con peso complessivo inferiore a 3,5 t. immatricolati o reimmatricolati N1/F0, con più o quattro posti, che hanno il rapporto tra la potenza fiscale espressa in kw e la portata espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180; per questi veicoli la tassazione è in base ai kw. N.B.: Si ricorda che i decreti legge sono validi 60gg; decadono al 61 esimo se non vengono convertiti in legge!! Per una più agevole comprensione della materia, si ritiene opportuno riferire le distinzioni tra le principali categorie di veicoli ( tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall uomo ) secondo le definizioni fornite dal Codice della Strada: CICLOMOTORI ( art. 52 C.d.S.) : sono veicoli a motore a 2 o 3 ruote con cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, e con capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità max. di 45 Km/h. MOTOVEICOLI ( art. 53 C.d.S. ): sono veicoli a motore a 2, 3 o 4 ruote e si distinguono in Motocicli veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; Motocarrozzette veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al max. 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

10 Motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al max. 4 posti compreso quello del conducente. Motocarri veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di cose Mototrattori motoveicoli a 3 ruote destinati al traino di semirimorchi ( tale classificazione deve abbinarsi a quella di motoarticolato ) Motoveicoli per trasporti specifici veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o persone in determinate circostanze, dotati in modo permanente di attrezzature speciali. Motoveicoli per uso speciale veicoli a 3 ruote dotati di particolari attrezzature, il cui trasporto è consentito al personale e ai materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Quadricicli a motore veicoli a 4 ruote destinati al trasporto di cose con al max. 2 persone, compreso il conducente e a trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le t. 0,55 Sono altresì considerati motoveicoli i motoarticolati. AUTOVEICOLI ( art. 54 C.d.S.): sono veicoli a motore con almeno 4 ruote, esclusi i motoveicoli e si distingono in Autovetture veicoli destinati al trasporto di persone con al max. 9 posti, compreso il conducente. Autobus veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti, compreso il conducente. Autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5 o 4,5 ( se a trazione elettrica o a batteria ), destinati al trasporto di cose e di persone e con al max. 9 posti, compreso il conducente. Autocarri veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all uso e trasporto delle cose stesse. Trattori stradali veicoli destinati unicamente al traino di rimorchi o semirimorchi Autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone, in determinate condizioni, muniti di speciali attrezzature. Autoveicoli per uso speciale muniti in modo permanente di attrezzature, destinati prevalentemente al trasporto proprio, su cui è ammesso il trasporto solo del personale e dei materiali connessi all uso delle attrezzature stesse. Autotreni complessi di veicoli costituiti da 2 unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Autoarticolati complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. Autosnodati Autobus composti da 2 tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata, la quale consente, tra l altro, la libera circolazione dei viaggiatori tra i due tronconi. Autocaravan veicoli con speciale carrozzeria destinati al trasporto e all alloggio di max. 7 persone, compreso il conducente.

11 Mezzi d opera veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e scarico di materiali di impiego o di risulta di varie attività. FILOVEICOLI ( art. 55 C.d.S. ): veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati ad una linea aerea di contatto per l alimentazione. RIMORCHI ( art. 56 C.d.S.): sono veicoli destinati ad essere trainati da autoveicoli e da filoveicoli, con esclusione degli autosnodati. Si distinguono in: Rimorchi per trasporto di persone limitatamente ai rimorchi con almeno 2 assi ed ai semirimorchi. Rimorchi per trasporto di cose Rimorchi per trasporti specifici destinati al trasporto di determinate cose o persone, in determinate condizioni, muniti di speciali attrezzature Rimorchi ad uso speciale muniti di attrezzature speciali, destinati principalmente al trasporto proprio, su cui è ammesso il trasporto solo del personale e dei materiali connessi all uso delle attrezzature stesse. Caravan rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza non superiore a 1 metro, aventi speciale carrozzeria e destinati ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo. Rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza non superiore a 1 metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti o altre. I Semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice. MACCHINE AGRICOLE ( art. 57 C.d.S. ): macchine a ruote o a cingoli destinate alle attività agricole e forestali (NB: tali veicoli non sono soggetti alla tassa automobilistica ). Ai fini della circolazione su strada si distinguono in a) Semoventi Trattrici agricole macchine a motore, con o senza piano, munite di almeno 2 assi, concepite per tirare, spingere, trasportare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti. Macchine agricole operatrici a 2 o più assi macchine munite o predisposte per l applicazione di speciali apparecchiature per l esecuzione di operazioni agricole. Macchine agricole operatrici ad 1 asse macchine guidabili da conducente a terra, equipaggiabili con carrello separabile destinate al solo trasporto del conducente. b) Trainate Macchine agricole operatrici utilizzate per l esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie,

12 trainabili dalle macchine agricole semoventi ( tranne che dalle macchine agricole operatrici ad 1 asse ). Rimorchi agricoli veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole, eventualmente muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole. MACCHINE OPERATRICI ( art. 58 C.d.S. ): macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate eventualmente con speciali attrezzature. Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere. LEGENDA: AV : autoveicolo trasporto persone AM : autocarro AB : autobus AP : autoveicolo trasporto promiscuo AS : autoveicolo speciale o trasporto specifico MC : motociclo QC : quadriciclo PV NR : uso privato trasporto persone : uso privato noleggio senza conducente Kw CV : Kilowatt : cavalli vapore > : maggiore < : minore : maggiore o uguale : minore o uguale : segno di moltiplicazione : : segno di divisione + : segno di somma BE : alimentazione a benzina

13 GPL ME GA DTT : alimentazione a gpl : alimentazione a metano : alimentazione a gasolio : Direzione Trasporti terrestri (Motorizzazione)

14 Cosa devo sapere per effettuare correttamente il versamento della tassa auto? CARATTERISTICHE FISCALI DEL VEICOLO QUANDO PAGARE PER QUANTI MESI : LE SCADENZE CHI DEVE PAGARE QUANTO PAGARE (vedi capitolo dedicato cap.3) CARATTERISTICHE FISCALI DEL VEICOLO Ai fini della determinazione del dovuto, devono essere considerati i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto di imposta, che deve essere individuato nel primo giorno di ciascun periodo di imposta (giorno cioè in cui sorge l obbligo tributario). Tali dati riguardano: A. tipo di veicolo (autovettura, autocarro, motoveicolo, autobus) B. potenza fiscale (Kilowatt-Kw / Cavalli Vapore-CV, portata, Hp, Dir.cee). Si ricorda che i KW (o in loro assenza i CV-cavalli vapore) sono stati introdotti nel 98 a sostituzione degli Hp (Cavalli Fiscali) e che con la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) viene introdotto un nuovo parametro di tassazione oltre ai kw o i cv previsti dalla previgente normativa (Legge n. 449/97). Infatti, per AV, AP, MC e autocarri l importo della tassa si determina avendo riguardo sia al numero dei KW indicati sulla carta di circolazione sia alla Classe Ambientale di appartenenza (Euro per le autovetture, Euro 0, 1, 2, 3 per i motocicli), rilevabile sempre dalla carta di circolazione dello stesso. C. alimentazione D. uso E. carrozzeria F. residenza G. peso complessivo, n.assi, sospensioni pneumatiche, rimorchiabilità In linea generale tutti i dati tecnico / fiscali sono ricavabili dalla carta di circolazione.

15 Riepilogo sulle caratteristiche fiscali CATEGORIA AUTOVETTURE USO PRIV./PROM. AUTOBUS AUTOVEICOLI SPECIALI (TAB.I) MOTOCICLI FINO A 11 KW CICLOMOTORI E RIMORCHI SPECIALI MOTOCICLI SUPERIORI A 11 KW AUTOCARRI < alle 12t. di peso compless. AUTOCARRI da 12t. in poi di peso compl. AUTOVETTURE TRASFORMATE e/o AUTOCARRI con carrozzeria F0, n.posti >=4, rapporto kw/portata >=180 PAGA IN BASE A KW (dal 1/1/98) Hp (fino al 31/12/1997), dir.cee (dal 2007) CV (in assenza di KW) KW (dal 1/1/98) Hp (fino al 31/12/1997) CV (in assenza di KW) KW (dal 1/1/98) Hp (fino al 31/12/1997) CV (in assenza di KW) TASSA FISSA KW (dal 1/1/98) Hp (fino al 31/12/1997) CV (in assenza di KW) dir.cee (dal 2007) PORTATA, MASSA RIMORCHIABILE N.ASSI, SOSP.PNEUMATICHE, MASSA R. Come le autovetture (kw, normativa euro)

16 QUANDO PAGARE Il versamento è tempestivo quando è effettuato entro il termine che la legge fissa per pagare (a meno di eventuali proroghe). Di seguito viene specificato come: PER I VEICOLI NUOVI O IMMATRICOLATI PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA entro il mese di immatricolazione oppure entro il mese successivo se il veicolo è immatricolato gli ultimi dieci giorni del mese PER I RIENTRI DA ESENZIONE O RIENTRI IN POSSESSO come per i veicoli nuovi entro il mese (di uscita dall esenzione / rientro da esenzione) o entro il mese successivo, se l evento accade gli ultimi 10 gg. del mese. PER I VEICOLI IN CIRCOLAZIONE entro il mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente Tenere presente che se l ultimo giorno del mese di pagamento è un sabato, una domenica o una festività, il termine utile per pagare slitta al primo giorno feriale del mese successivo PROROGHE 2004 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: i termini di pagamento in scadenza il 31 maggio 2004 (festività di Pentecoste) slittano al 1 giugno 2004 TUTTE LE AMMINISTRAZIONI: i termini di pagamento in scadenza il 30 novembre 2004 slittano al 1 dicembre 2004 (D.M. del 29/11/2004) a causa dello sciopero generale del 30/11/2004

17 TABELLA ESEMPLIFICATIVA TEMPESTIVITA Primo Bollo DATA Immatr./rientro in poss/rientro da esenz. QUANDO DEVE PAGARE (tenere sempre presente festivi e proroghe) 1-21 gennaio entro il 31 gen gen entro il 28 feb 1-18 febbraio entro il 28 feb feb entro il 31 mar 1-21 marzo entro il 31 mar mar entro il 30 apr 1-20 aprile entro il 30 apr apr entro il 31 mag 1-21 maggio entro il 31 mag mag entro il 30 giu 1-20 giugno entro il 30 giu giu entro il 31 lug 1-21 luglio entro il 31 lug lug entro il 31 ago 1-21 agosto entro il 31 ago ago entro il 30 set 1-20 settembre entro il 30 set set entro il 31 ott ottobre entro il 31 ott ott entro il 30 novembre 1-20 novembre entro il 30 novembre nov entro il 31 dicembre 1-21 dicembre entro il 31 dicembre dic entro il 31 gen Già circolanti SCADENZA ULTIMO BOLLO GENNAIO MAGGIO SETTEMBRE QUANDO DEVE PAGARE (tenere presente festivi e proroghe) entro il 28 feb entro il 30 giugno entro il 31 ottobre LOMBARDIA: quando pagare nei casi di prima immatricolazione, rientro da esenzione / sospensione oppure di rientro in possesso e var.car.tecniche, a decorrere dal 1 gennaio 2004 il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato all ultimo giorno del mese successivo a quello dell evento suddetto.

18 PER QUANTI MESI: LE SCADENZE La periodicità (chiamata anche periodo d imposta, periodo tributario o periodo fisso) si determina in base alla data di immatricolazione, al tipo di veicolo e, per le sole autovetture, al tipo di alimentazione e all uso. La periodicità è assegnata al veicolo anche quando è immesso in circolazione dopo un periodo di esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica o nei casi di rientro in possesso (a meno che il rientro da esenzione o rientro in possesso non sia avvenuto in un periodo tributario coperto dall ultimo versamento effettuato: in questo caso viene conservata la precedente periodicità). La periodicità è determinata dal numero minimo di mesi per i quali può essere effettuato il versamento, dalla decorrenza e dalla scadenza (mese di inizio e fine di validità del versamento). In altre parole, il versamento rispetta la periodicità assegnata quando è pagato per un numero minimo di mesi fissato per legge e quando rispetta una delle scadenze fissate per legge:(l.53/83). Il primo pagamento, nei casi di prima immatricolazione, rientro in possesso o rientro da esenzione, segue pertanto le seguenti regole, che determinano l assegnazione della scadenza naturale del veicolo. A) Autovetture, taxi, nol.con conducente, oltre 9HP(ante 98) o 35KW / 47CV (dal 98) non soggette a soprattassa di alimentazione dicembre, aprile, agosto: sono le scadenze possibili di questi veicoli, fissate per legge Il mese di scadenza (e quindi il primo bollo) è calcolato contando un minimo di 9 mesi: dal mese di immatricolazione dal mese del rientro in possesso (in passato la data certa era l annotazione al Pra) dal mese di rientro da esenzione (fino al 1997 si contava dal mese successivo) sino a raggiungere la prima delle scadenze previste dalla legge, per un massimo di 12 mesi. I pagamenti successivi devono essere corrisposti sempre per 12 mesi. B) Autovetture, taxi, nol.con conducente fino a 9HP (ante 98) o 35KW / 47CV (dal 98) non soggette a soprattassa di alimentazione, motocicli, motocarri e quadricicli a motore, quadricicli trasporto persone gennaio, luglio: sono le scadenze possibili di questi veicoli, fissate per legge Il mese di scadenza (e quindi il primo bollo) è calcolato contando un minimo di 7 mesi: dal mese di immatricolazione o rientro in possesso o rientro da esenzione, sino a raggiungere la prima delle scadenze previste dalla legge, per un massimo di 12 mesi. I pagamenti successivi devono essere corrisposti sempre per 12 mesi.

19 C) Autocarri, autobus, autoveicoli speciali gennaio, maggio, settembre: sono le scadenze possibili di questi veicoli, fissate per legge Il mese di scadenza (e quindi il primo bollo) è calcolato contando un minimo di 2 mesi: dal mese di immatricolazione o rientro in possesso o rientro da esenzione sino a raggiungere la prima delle scadenze previste dalla legge, per un massimo di 12 mesi. Sono ammessi pagamenti quadrimestrali. D) Rimorchi speciali (Roulotte, Uso Attr.Turistiche/sportive, Campeggio, PortaBarelle, Trasp.Cavalli da Corsa, Trasp. Imbarcazioni,trasp.alianti, trasp.moto da competizione, trasp.animali domestici), Ciclomotori Sono assoggettati a tassa fissa annuale con scadenza Dicembre. Si ricorda che per i soli ciclomotori (ed in alcune regioni/province anche i rimorchi speciali) si parla di tassa di circolazione e non di possesso. Pertanto se il ciclomotore è fermo non c è obbligo di pagamento del bollo annuale. E) Autovetture soggette a soprattassa di alimentazione (non ecodiesel), noleggio senza conducente (>35 kw/9hp) legge. dicembre, aprile, agosto: sono le scadenze possibili di questi veicoli, fissate per Il mese di scadenza è calcolato contando un minimo di 2 mesi: dal mese di immatricolazione o rientro in possesso o rientro da esenzione sino a raggiungere la prima delle scadenze previste dalla legge, per un massimo di 12 mesi. Sono ammessi pagamenti quadrimestrali. F) Autovetture noleggio senza conducente fino a 35 kw o 9Hp e non ecodiesel fino a 35kw/9Hp gennaio, luglio: sono le scadenze possibili di questi veicoli, fissate per legge. Il mese di scadenza è calcolato contando un minimo di 2 mesi: dal mese di immatricolazione o rientro in possesso o rientro da esenzione sino a raggiungere la prima delle scadenze previste dalla legge, per un massimo di 12 mesi. Sono ammessi pagamenti semestrali.

20 N.B.:Il Ministero delle Finanze e le Amministrazioni titolari del tributo in fase di costituzione dei ruoli regionali (1999) hanno stabilito la periodicità da utilizzare (nei medesimi) che è valida a far data dal (per le immatricolazioni, rientri in possesso, rientri da esenzione dal 99 in poi, rimangono i requisiti precedentemente descritti di calcolo della periodicità). Essa è stata attribuita, a ciascun veicolo, sulla base della scadenza indicata dall utente nel versamento effettuato nell anno 1998 (dato più aggiornato), si rammenta, comunque, l efficacia del D.M In sua assenza, nel versamento relativo all anno 1997, o in base alla scadenza scaturita a seguito dell assistenza bollo Nel caso in cui non si hanno questi dati, il ruolo è stato costituito sulla base di criteri precedentemente descritti. La nuova periodicità non può essere modificata. Unica eccezione è rappresentata nel caso in cui si dovesse riscontrare negli archivi magnetici l errata attribuzione della medesima, in quanto non conforme ai criteri stabiliti (es. periodicità determinata in fase di costituzione dell archivio dal versamento erroneamente effettuato da altro utente, o erronea scadenza indicata nel 1998), in questo caso si effettuerà un intervento correttivo nel ruolo regionale/provinciale, nonché la comunicazione alla Sogei per l aggiornamento del dato nell archivio nazionale.

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