IL REGIME FISCALE DEL GAS NATURALE BIOLOGICO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL REGIME FISCALE DEL GAS NATURALE BIOLOGICO"

Transcript

1 UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA Direttore Ing. Gennaro Caliendo IL REGIME FISCALE DEL GAS NATURALE BIOLOGICO Normativa di base Pescara, 25 giugno Ing. Fausto Palmaroli fausto.palmaroli@agenziadogane.it Ufficio delle Dogane di Pescara Quadro Normativo Generale Dall avvio del mercato unico (1 gennaio 1993) l applicazione delle accise è disciplinata sulla base delle direttive comunitarie recepite negli ordinamenti degli Stati membri. A livello nazionale, per le accise sui prodotti energetici, si fa riferimento al Testo Unico sulle Accise (c.d. TUA) approvato con D. Lgs. 26/10/1995 n

2 lo scenario normativo NORME COMUNITARIE Direttiva del Consiglio 2008/118/CE Direttiva del Consiglio 2003/96/CE Direttiva relativa al regime generale delle accise e che abroga la Direttiva 92/12/CEE Direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici e dell elettricit elettricità 3 lo scenario normativo comunitarie comunitarie Direttiva del Consiglio 2003/96/CE 27 ottobre 2003 Fonti Normative Comunitarie 4 nazionali Testo Unico sulle Accise approvato con D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 c.d. T.U.A. Direttiva recepita con D. Lgs. 02/02/2007 n. 26 modifica del TUA dal 01/06/2007

3 Direttiva 2003/96/CE Direttiva 2003/96/CE obiettivi Ristruttura il quadro comunitario circa la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Ridurre distorsioni concorrenza tra gli SM in conseguenza della disparità delle aliquote d imposta applicate ridurre emissione CO2 (protocollo di Kyoto) Ridurre distorsioni di concorrenza tra OM e altri PE non assoggettati in precedenza a legislazione UE incentivare forme di energia più efficienti per ridurre dipendenza UE import energia 5 Direttiva 2003/96/CE Principali novità: è stata introdotta la categoria dei prodotti energetici (in luogo degli oli minerali) tra cui rientra il gas naturale; è stato modificato il regime delle accise sul gas naturale, con riferimento al fatto generatore ed all esigibilità dell accisa; sono stati adeguati i livelli di accisa, le ipotesi di esclusione dalla tassazione ed i regimi agevolativi; è stato introdotto un nuovo sistema di tassazione del gas per gli usi civili. 6

4 Fiscalità del gas naturale Dal mandato comunitario alla base giuridica nazionale Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (c.d. TUA) Art. 26 Modificato con decorrenza 1 1 giugno 2007 dal Decreto Legislativo 02/02 02/2007 n. 26 Sono state pubblicate dall Agenzia le Circolari: n. 17/D del 28/05/2007 n. 37/D del 28/12/2007 n. 32/D del 05/08/2008 Altre istruzioni dell Agenzia: nota n. 4436/AGT - 24/07/07 nota n /AGT - 03/04/09 7 Fiscalità del gas naturale Occorre comunque fare una premessa inerente la liberalizzazione del mercato del gas naturale 8

5 Liberalizzazione del mercato del gas naturale (Attuazione del D. Lgs.. 164/2000 c.d. Decreto Letta) 9 Liberalizzazione del mercato del gas naturale (Attuazione del D. Lgs.. 164/2000 c.d. Decreto Letta) Con la liberalizzazione del mercato, ovvero con la completa attuazione del D. Lgs. 164/2000 (c.d decreto Letta), il soggetto proprietario o concessionario della rete di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio non è più anche il proprietario del prodotto, e pertanto L attività di vendita è, di norma, separata dall attivitàdi trasporto e distribuzione 10

6 Liberalizzazione del mercato del gas naturale (Attuazione del D. Lgs.. 164/2000 c.d. Decreto Letta) Con la Legge 388/2000 (finanziaria 2001), fu modificato il comma 4 dell articolo 26 del TUA introducendo la figura del Cliente Grossista: persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o di distribuzione all interno o all esterno del sistema in cui è stabilita od opera 11 fiscalità nazionale - premessa La fiscalità nazionale del gas naturale, utilizzato come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, sia per usi civili che per usi industriali, è costruita su tre diverse imposte: 1) un accisa accisa, le cui modalità e aliquote sono definite tenendo conto dei vincoli comunitari; 2) un imposta locale di livello regionale: addizionale regionale ovvero imposta sostitutiva dell addizionale regionale sulle utenze esenti da accisa (Solo per le Regioni a Statuto ordinario); 3) l imposta sul valore aggiunto, che si applica su tutte le componenti del prezzo di cessione del gas naturale, sull accisa e sull imposta locale (addizionale). 12

7 fiscalità nazionale addizionale regionale Come precedentemente riportato il è sottoposto anche ad un addizionale regionale, o imposta sostitutiva per i consumi esenti da accisa, istituita dalla L. 185/1990 e regolamentata dal D.Lgs. 398/1990 e s.m.. L addizionale regionale è stabilita entro i seguenti limiti: 1) aliquota minima 0, /smc (ex 10 ) 2) aliquota massima 0, /smc (ex 50 ) comunque non superiore alla metà dell accisa L imposta sostitutiva è pari al doppio dell aliquota minima dell addizionale regionale 13 oggetto dell imposizione Per effetto del D. Lgs.. 2 febbraio 2007, n. 26 (attuazione della direttiva 2003/96/CE), fermo restando il fatto che, come per tutti gli altri prodotti energetici, la tassazione si applica quando sono previsti usi di combustione (per usi civili ed industriali) e carburazione (autotrazione), la fiscalità sul gas naturale (prima gas metano) ha subito profonde innovazioni 14

8 oggetto dell imposizione Un aspetto riguarda l oggetto dell imposizione Infatti il nuovo comma 5 dell art. 26 del TUA, in luogo del Gas Metano, si riferisce al, inteso come miscela contenente metano ed altri idrocarburi gassosi (per esempio etano, propano ecc.) complessiva non inferiore al 70% in volume in misura (in precedenza, ex comma 2 art. 26, era stabilito che si considerano gas metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura al 70% in vol... ) 15 oggetto dell imposizione Dunque, ai fini della tassazione (comma 5 dell art. 26 del TUA) si considerano anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70% in volume 16

9 oggetto dell imposizione Per le miscele che non rispettano il predetto limite, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell art. 21 del TUA (*) l accisa viene applicata al solo contenuto di gas naturale; ciò vale anche per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città (*) è sottoposto ad accisa: con l aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto (diverso da quelli assoggettati ad accisa) utilizzato come carburante per motori; con l aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo (diverso da quelli assoggettati ad accisa) utilizzato come combustibile per riscaldamento. 17 obbligazione tributaria esigibilità dell accisa Altra modifica di assoluto rilievo apportata con il D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26 (recepimento della Direttiva 2003/96/CE) è quella di aver individuato nella fornitura al consumatore finale (ovvero al momento dell utilizzo da parte del suo produttore) il momento in cui per tale prodotto sorge l obbligazione l tributaria 18

10 obbligazione tributaria esigibilità dell accisa Dovendosi ora intendere per fornitura il momento in cui il soggetto obbligato emette fattura, l obbligazione tributaria coincide con il momento in cui l accisal diventa esigibile Fino al 31/05/2007, come precedentemente previsto per il gas metano dalla normativa comunitaria e nazionale, veniva identificato nella fabbricazione o nell importazione il momento della nascita dell obbligazione tributaria e nella successiva immissione in consumo (ovvero auto-consumo) il momento in cui l accisa diventava esigibile 19 Semplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione Di conseguenza, tutti gli adempimenti precedentemente previsti (regime di Deposito Fiscale - rilascio della Licenza Fiscale) per gli impianti di estrazione, di stoccaggio e di rigassificazione, i terminali costieri con relativi impianti di trattamento, gli impianti di compressione, le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzione locali non sono più necessari come del resto cessa di avere efficacia la figura del depositario autorizzato quale custode/responsabile del prodotto in sospensione di accisa 20

11 Semplificazioni su: Deposito Fiscale e Circolazione Ciò ha comportato anche il venir meno di tutti i controlli sulla circolazione del gas previsti dal regime del deposito fiscale Di fatto non sono più applicabili gli articoli 5 (regime del deposito fiscale) e 6 (circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa) ) del TUA comunque 21 flussi in ambito nazionale.. l attivitl attività di vettoriamento.. rimane sotto il controllo dell A.F. 22

12 flussi in ambito nazionale Infatti, al fine di garantire gli interessi erariali, l amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno conoscere i flussi nazionali del d gas naturale imponendo, come stabilisce il comma 14 dell articolo 26 del TUA, l obbligo, da parte dei soggetti che effettuano l attività di vettoriamento, di: comunicarlo all U.D. competente (che rilascerà allo scopo uno specifico Codice Ditta); presentare annualmente i dati riepilogativi del gas trasportato rilevati nelle stazioni di misura e di rendere disponibili i dati dei soggetti cui il prodotto è consegnato (dichiarazione annuale riepilogativa dei flussi obbligatorio anche per i gestori delle reti locali) 23 flussi in ambito nazionale E inoltre prevista, ai soli fini di censimento e per consentire la corretta compilazione della predetta dichiarazione annuale, l attribuzione di apposito codice ditta agli impianti di rigassificazione di GNL ed ai giacimenti di gas naturale. 24

13 transazioni commerciali Infine, per gli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali (ovvero compravendita di gas naturale senza immissione in consumo) di gas naturale, che non producono effetti generativi dell obbligazione tributaria e dell esigibilità dell accisa, non sono previsti adempimenti di carattere fiscale connessi all applicazione del regime generale delle accise. 25 soggetti obbligati A norma dei commi 7 e 8 dell art. 26 del TUA sono soggetti obbligati al pagamento dell imposta: i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali, nonché le società aventi sede legale nel territorio nazionale, munite di registrazione, designate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto direttamente ai consumatori finali nazionali; i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi Comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; 26

14 soggetti obbligati A norma dei commi 7 e 8 dell art. 26 del TUA sono soggetti obbligati al pagamento dell imposta: i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale; su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto 27 adempimenti a carico dei soggetti obbligati A norma del comma 10 dell art. 26 del TUA i soggetti obbligati devono denunciare preventivamente la propria attività all U.D. competente per territorio in relazione alla sede legale o amministrativa La denuncia deve contenere, oltre i dati identificativi del soggetto obbligato, la quantità stimata di gas naturale che si prevede di fatturare ai consumatori finali (nel caso di autoconsumo anche l ubicazione degli impianti di estrazione e delle apparecchiature di compressione) Questi dati, se ritenuti congrui dall U.D. competente, costituiranno la base di calcolo sia per la determinazione della rata di acconto mensile che per la determinazione del deposito cauzionale 28

15 adempimenti a carico dei soggetti obbligati A norma del comma 13 dell art. 26 del TUA l accertamento dell accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali che sono presentate entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento Il pagamento dell accisa è effettuato attraverso rate di acconto mensili, da versare entro la fine di ogni mese per il mese corrente, calcolate sulla base dei consumi dell anno precedente A norma del comma 10 dell art. 26 i soggetti obbligati sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti 29 adempimenti in capo all U.D. L U.D., effettuati i dovuti controlli, verificata la completezza dei dati comunicati e la congruità della cauzione prestata, rilascerà apposita autorizzazione all esercizio dell attivit attività, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di attività, assegnando contestualmente il codice di accisa. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. 30

16 trattamento fiscale A norma del comma 1 dell art. 26 del TUA il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all Allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio 31 trattamento fiscale Sono considerati compresi negli usi civili compresi negli usi civili (comma 2 art. 26 del TUA) anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell impresa, ma ceduti a terzi per usi civili 32

17 trattamento fiscale Commi 3 e 4 art. 26 TUA - Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione nelle attività: industriali produttive di beni e servizi; artigianali ed agricole; del settore alberghiero; del settore della distribuzione commerciale; degli esercizi di ristorazione; degli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; 33 segue.. trattamento fiscale del teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili; ricettive svolte da istituzioni finalizzate all assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non e previsto lo scopo di lucro; degli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l attività industriale 34

18 trattamento fiscale - Autotrazione La struttura impositiva sull uso del gas naturale per autotrazione è basata su una aliquota di accisa attualmente pari a 0,00331 /Smc. Obbligati al pagamento dell accisa ed ai relativi adempimenti sono i soggetti che riforniscono di gas naturale gli esercenti dei distributori stradali privi di apparecchiature di compressione per il riempimento dei carri bombolai, considerati come consumatori finali dal comma 5 dell articolo 26 del TUA. 35 trattamento fiscale - Autotrazione Diversamente, gli esercenti degli impianti di compressione del gas naturale per il riempimento dei carri bombolai, anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale, sono soggetti obbligati al pagamento dell accisa ed ai relativi adempimenti 36

19 trattamento fiscale combustione Usi Civili Con l entrata in vigore del D.Lgs. 26/2007 ai sensi dell articolo 2, comma 1, la struttura impositiva sull uso del gas naturale per combustione per usi civili (in applicazione di apposita delega legislativa contenuta nell art. 7 della Legge 80/2003), dal 1 gennaio 200 8, è basata su aliquote differenziate per fasce annuali di consumo e territorialità 37 trattamento fiscale combustione Usi Civili Aliquote /Smc Usi civili Zone / Consumi < =120 mc mc mc > 1560 mc Centro Nord 0,044 0,175 0,170 0,186 Mezzogiorno 0,038 0,135 0,120 0,150 38

20 trattamento fiscale combustione Usi Civili Riguardo la dicitura Mezzogiorno, si fa riferimento ai territori della ex area della Cassa del Mezzogiorno indicati dal DPR 218/1978: le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Frosinone e Latina, alcuni comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina, i comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno inclusi nel territorio di bonifica del Tronto, l isola d'elba, l isola del Giglio e Capraia. 39 trattamento fiscale combustione Usi Civili Secondo quanto previsto dall articolo 2 del D.Lgs 26/2007, le aliquote dovranno essere riviste ogni anno, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanare entro il mese di febbraio in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese 40

21 trattamento fiscale combustione per Usi Industriali La struttura impositiva sull uso del gas naturale per combustione per usi industriali è basata un aliquota base pari a 0, /Smc, per tutti gli impieghi industriali previsti ai commi 3 e 4 dell articolo 26 del TUA. 41 trattamento fiscale combustione per Usi Industriali Il gas naturale utilizzato nel settore termoelettrico è sottoposto ad un accisa pari a 0, /Smc (punto 11 Tab A), ridotta al 30% (0, /Smc) in caso di auto-produzione di energia elettrica, per motivi di politica ambientale E prevista, inoltre, un aliquota ridotta del 40% (0, /Smc) dell aliquota base per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, per consumi annuali superiori a Smc 42

22 Biologico trattamento fiscale Il gas naturale biologico viene trattato specificatamente dal comma 6 dell art. 26 del TUA che recita: Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce 43 Biologico trattamento fiscale Tenendo conto delle previsioni del comma 6, chiunque utilizza gas naturale biologico per usi propri, seppur impiegato in usi di combustione ovvero di carburazione, non soggiace al regime generale delle accise e, di conseguenza, non è soggetto ad alcun vincolo nei confronti dell amministrazione finanziaria. 44

23 Biologico trattamento fiscale Viceversa, qualora il gas naturale biologico non venga utilizzato in proprio ma viene ceduto a terzi, lo stesso deve essere sottoposto al regime generale delle accise alla stregua del gas naturale. 45 Impieghi agevolati aliquota di accisa ridotta/esente Gli impieghi agevolati dei prodotti energetici e, dunque, anche del gas naturale, sono disciplinati essenzialmente dagli artt. 17, 22, 24, e 26 del TUA. L agevolazione consiste nell esenzione esenzione dal pagamento dell accisa ovvero nell applicazione di un aliquota ridotta di accisa sotto l osservanza delle norme prescritte. 46

24 - Esenzioni Art. 17 TUA E esente da accisa il gas naturale quando destinato a: ad essere fornito nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; ad organizzazioni internazionali riconosciute; alle Forze armate di qualsiasi stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico; ad essere consumato nel quadro di accordi stipulati con paesi terzi che prevedono anche l esenzione dell IVA 47 impieghi agevolati Art. 24 TUA Tale articolo prevede per i prodotti energetici e, dunque, anche per il gas naturale, l applicazione di un aliquota di accisa nulla ovvero ridotta per tutti gli impieghi elencati nella Tabella A allegata al TUA 48

25 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione l di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 1) impieghi diversi da carburante per motore o da combustibile per riscaldamento: esenzione 2) impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto e per i voli didattici: esenzione 3) impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazione private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti: esenzione 49 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione l di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 4) impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci: 30% dell aliquota normale 6) prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione: esenzione 7) sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati: esenzione 8) prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall amministrazione finanziaria: 30% dell aliquota normale 50

26 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 10) gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi: 11,73 /1.000 mc 11) produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l imposta di consumo sull energia elettrica: gas naturale: 0, /mc in caso di auto-produzione di energia elettrica la suddetta aliquota viene ridotta al 30%. l agevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, riportati nelle determinazioni dell amministrazione finanziaria o risultanti dalla conduzione di prove sperimentali di consumo 51 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 11 bis) produzione di energia elettrica integrata con impianti di rigassificazione,, assimilata alle fonti rinnovabili: esenzione 12) azionamento delle autovetture da autonoleggio da piazza azionamento delle autovetture da autonoleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelle lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: Gas naturale: 40% dell aliquota normale; l agevolazione è concessa entro dei quantitativi giornalieri determinati in funzione della popolazione dei comuni in cui circolano le autovetture. 52

27 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 13) azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell amministrazione finanziaria: Gas naturale: 40% dell aliquota normale; 14) Produzione di magnesio da acqua di mare: esenzione; 16) Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione di processi produttivi: esenzione 53 Agevolazioni/Esenzioni TABELLA A - Impieghi dei Prodotti Energetici che comportano l esenzione l dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta, sotto l osservanza l delle norme prescritte 16 bis) Prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli usi consentiti: Gas naturale uso carburazione: esenzione Gas naturale uso combustione: 11,66 /1.000 mc Per le F.A. nazionali si intende l Esercito, l Arma dei Carabinieri, la Marina, la Guardia di Finanza e l Aeronautica 54

28 altre esenzioni previste dal TUA L art. 22 comma 1 del TUA stabilisce che il consumo (ovvero autoconsumo) di prodotti energetici all interno di uno stabilimento di produzione (di p.e.) non e considerato fatto generatore d accisa se finalizzato alla specifica attività L art 22 comma 2 del TUA stabilisce che non si considera fatto generatore d accisa il consumo di prodotti energetici quando gli stessi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i c.d. trattamenti definiti 55 Agevolazioni previste per il gas naturale biologico Come già chiarito, a norma del comma 6 dell art. 26 del TUA non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di gas naturale (di cui al comma 5 dello stesso articolo 26) di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce. Si precisa che l agevolazione di specie può essere concessa anche nel caso in cui il produttore del gas metano biologico lo impieghi per produrre energia elettrica da: a) utilizzare per gli usi propri; b) rivendere ad altro soggetto. 56

29 Agevolazioni previste per il gas naturale biologico In tali ipotesi occorre far riferimento alla nota prot. n. 7720/98 del 25/01/1999 dell ex Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane e delle II.II. che prevede i seguanti 2 casi: Qualora il gas viene utilizzato direttamente dal produttore che lo impiega per la produzione di e.e. (con impianti soggetti/non soggetti a denuncia), lo stesso non è soggetto ad accisa Qualora il gas viene ceduto dal produttore ad un soggetto terzo che lo impiega nella produzione di e.e. in impianti non soggetti a denuncia (gruppi elettrogeni), lo stesso deve essere assoggettato ad accisa con l aliquota prevista per gli usi industriali 57 Agevolazioni previste per il gas naturale biologico Per esclusione dei casi trattati dalla citata nota prot. n. 7720/98 del 25/01/1999 dell ex Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane e delle II.II. si desume che: Qualora il gas viene ceduto dal produttore ad un soggetto terzo che lo impiega nella produzione di e.e. mediante impianti soggetti a denuncia (centrali termoelettriche), lo stesso, pur essendo di base assoggettato ad accisa con l aliquota prevista per gli usi industriali, può godere dell agevolazione prevista dal punto 11 della Tabella A allegata al TUA 58

30 Usi FUORI CAMPO dei prodotti energetici In generale, per uso Fuori Campo (non sottoposizione) si intende l impiego dei prodotti energetici in attività, processi ecc. che non rientrano nel regime generale delle accise Chiaramente, l uso fuori campo dei prodotti energetici, ad eccezione di quelli che sono definiti energetici solo se destinati agli usi di combustione/carburazione, viene comunque sottoposto a controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria Allo scopo, affinché un operatore economico possa avvalersi del particolare trattamento fiscale, lo stesso dovrà attenersi a: disposizioni normative di cui al D.M. 17/05/1995 n. 322: impiego di prodotti energetici in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione; istruzioni operative impartite dall Agenzia delle Dogane a seguito dell entrata in vigore del D. Lgs. 26/2007 relativamente all uso fuori campo del gas naturale e dell energia elettrica; disposizioni normative previste dal Titolo II del TUA relativamente all uso fuori campo dell energia elettrica 59 Usi FUORI CAMPO dei prodotti energetici L art 21 comma 13 del TUA stabilisce che, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, sono esclusi dalla tassazione (c.d. usi fuori campo ) i prodotti energetici utilizzati: per la riduzione chimica; nei processi elettrolitici; nei processi metallurgici; nei processi mineralogici (*) classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (regolamento CEE n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990). (*) per verificare se un attività rientra o meno nei c.d. processi mineralogici occorre esaminare la Tabella ATECOFIN 2004 (sostituita dalla Tabella ATECO 2007) scaricabile dal sito dell Agenzia delle Entrate 60

31 Usi FUORI CAMPO dei prodotti energetici Le esclusioni dall imposizione, previste dal menzionato comma 13 dell articolo 21 del TUA, riguardano unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo produttivo contemplato o per un apporto energetico immediato al processo stesso Continueranno pertanto ad essere assoggettati ad accisa i consumi relativi: alla produzione di energia elettrica necessaria al processo; alle attività collaterali di stabilimento (di cui l Agenzia delle Dogane, tramite specifiche disposizioni, ha riportano alcuni esempi: illuminazione, riscaldamento ambienti, consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, consumi degli impianti di aspirazione, e abbattimento fumi e polveri, depurazione delle acque.. ). 61 Usi Fuori Campo del Per il riconoscimento dell esclusione esclusione dall imposizione imposizione, i soggetti utilizzatori devono presentare apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l applicazione della defiscalizzazione. Il soggetto obbligato è tenuto a: a a) riscontrare la regolarità formale della domanda; b) trasmetterne una copia agli Uffici delle Dogane competenti territorialmente sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all applicazione del fuori campo. 62

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche Relatore: Ing. G. Velleca 1 L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra gli altri compiti istituzionali, è competente

Dettagli

COGENERAZIONE DIFFUSA

COGENERAZIONE DIFFUSA COGENERAZIONE DIFFUSA Fiscalità ed agevolazioni sui combustibili utilizzati di Dott.Ing.Luca Iacomino Direttore U.T.F. di Milano ACCISA: DEFINIZIONI Imposta indiretta sulla produzione e sui consumi che

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

Direzione Regionale per la Lombardia

Direzione Regionale per la Lombardia Direzione Regionale per la Lombardia Direzione Regionale per la Lombardia Cogenerazione ad alto rendimento: novità e prospettive di sviluppo Aspetti fiscali legati alla cogenerazione ANGELINI GIUSEPPE

Dettagli

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità

Dettagli

Gli adempimenti fiscali in materia contabile

Gli adempimenti fiscali in materia contabile Gli adempimenti fiscali in materia contabile Scadenze di versamento dell accisa e dichiarazione di consumo Unindustria Reggio Emilia - 29 novembre 2013 Monica Zini Non sottoposizione accisa Non è sottoposta

Dettagli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008 CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 GENNAIO 2008 Oggetto: Disposizioni in materia di aliquota di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

Dettagli

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n. ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09) N. Norma di riferimento Descrizione Termine vigenza (anno d'imposta)

Dettagli

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

ELETTROGREEN POWER S.r.l.

ELETTROGREEN POWER S.r.l. Defiscalizzazione accise Latina, 18 settembre 2012 Marco Broccardo LA NORMATIVA IN TEMA DI ACCISE Norma principale Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504 Testo Unico delle Accise (TUA) Legge n.44/2012;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS METANO, MODELLO AD-2, PER L ANNO D IMPOSTA 2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS METANO, MODELLO AD-2, PER L ANNO D IMPOSTA 2001 Allegato 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI GAS METANO, MODELLO AD-2, PER L ANNO D IMPOSTA 2001 1. GENERALITÀ Ciascun deposito fiscale è identificato da un Codice Accisa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA Prot. n. 107521/03 Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all

Dettagli

Incontro informativo in materia di accise sui prodotti energetici

Incontro informativo in materia di accise sui prodotti energetici Incontro informativo in materia di accise sui prodotti energetici Impieghi agevolati ed usi non tassati: Le norme e le procedure Brescia, 11 dicembre 2014 Relatore Ing. Fabio Di Fede Programma dell incontro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

RISOLUZIONE N.4/D. Roma, 21 agosto 2002. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI

RISOLUZIONE N.4/D. Roma, 21 agosto 2002. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI RISOLUZIONE N.4/D Roma, 21 agosto 2002 Protocollo: 2423 Rif.: Vs. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane - TUTTE Agli Uffici Tecnici di Finanza - TUTTI Allegati: Agli Uffici delle Dogane di

Dettagli

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2 Pagina 1 di 7 Disposizione tecnica di funzionamento (ai sensi dell articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Vigente al: 8-10-2014

Dettagli

Accisa Energia Elettrica

Accisa Energia Elettrica 2012 Cosa è? L accisa è un imposta indiretta sulla fabbricazione, l importazione e il consumo di alcuni prodotti tra cui l energia elettrica e il gas naturale. Chi la paga? Tutti i consumatori finali sull

Dettagli

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO UMA

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO UMA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE

Dettagli

Agli Uffici delle dogane TUTTI

Agli Uffici delle dogane TUTTI Roma, 08 ottobre 2014 Protocollo: Rif.: Allegati: 93641/RU Oggetto: Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale di Bolzano e Trento TUTTE Agli Uffici delle dogane TUTTI Regime speciale

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006 IL DEPOSITO DOGANALE Prato 23 novembre 2006 LA DISCIPLINA Articoli da 84 a 90 (disposizioni comuni ai regimi doganali economici) e da 98 a 113 del Reg.CEE 2913/92 Articoli da 496 a 523 (disposizioni di

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

SCAGLIONE. fino a 120 0,044. da 121 a 48O 0,175 da 481 a 1.560 0,170 oltre 1.560 0,186 fino a 120 0,038. da 481 a 1.560 0,120 oltre 1.

SCAGLIONE. fino a 120 0,044. da 121 a 48O 0,175 da 481 a 1.560 0,170 oltre 1.560 0,186 fino a 120 0,038. da 481 a 1.560 0,120 oltre 1. IMPOSTE/ACCISE -GAS NATURALE ( ANN0 2014) ACCISA SCAGLIONE ACCISA (Smc/Anno) ( /Smc) fino a 120 0,044 CIVILE da 121 a 48O 0,175 da 481 a 1.560 0,170 oltre 1.560 0,186 fino a 120 0,038 TERRITORI DI CUI

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

SISTEMA ENERGIA ITALIA S.R.L. Via Larga, 7 20122 Milano (MI) Tel. 848.690507 Fax. 02.93660111

SISTEMA ENERGIA ITALIA S.R.L. Via Larga, 7 20122 Milano (MI) Tel. 848.690507 Fax. 02.93660111 Spett.le SISTEMA ENERGIA ITALIA S.R.L. Oggetto: IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL ACCISA. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento

Dettagli

IMPOSTE SULL'ENERGIA ELETTRICA. Dichiarazione annuale. Anno 2014

IMPOSTE SULL'ENERGIA ELETTRICA. Dichiarazione annuale. Anno 2014 UFFICIO Soggetto obbligato con Licenza Off. produzione fonti rinnovabili uso esente Altre officine Soggetto obbligato con Autorizzazione Soggetto non obbligato Codice Ditta IT00 Denominazione Comune Indirizzo

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

Roma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Roma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Roma, 1 febbraio 2012 Protocollo: Rif.: 148047 /RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

ACCISA. L accisa è una imposta indiretta dovuta sulla produzione e sui consumi di alcuni prodotti (anche energia elettrica).

ACCISA. L accisa è una imposta indiretta dovuta sulla produzione e sui consumi di alcuni prodotti (anche energia elettrica). ACCISA L accisa è una imposta indiretta dovuta sulla produzione e sui consumi di alcuni prodotti (anche energia elettrica). Il controllo fiscale e la gestione delle accise è demandata all Agenzia delle

Dettagli

Al Dipartimento per le Politiche fiscali Via Pastrengo n. 22 00187 ROMA (fax 06/47603910)

Al Dipartimento per le Politiche fiscali Via Pastrengo n. 22 00187 ROMA (fax 06/47603910) Roma, 25.02.2008 Protocollo: 535/V Rif.: Allegati: 1 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 100/E RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali

Dettagli

Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO

Dettagli

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 Prot. n. F09/RNS Bologna, 17 gennaio 2014 OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 - RIPRESA DEI VERSAMENTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

EFFICIENZA ENERGETICA 2015 DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

EFFICIENZA ENERGETICA 2015 DOMANDE FREQUENTI (FAQ) EFFICIENZA ENERGETICA 2015 DOMANDE FREQUENTI (FAQ) Decreto ministeriale 24 aprile 2015 *********** 1. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 1.1 Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE Incontro di studio Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Cosa cambia dal 1 gennaio 2010 Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie

Dettagli

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 200/E RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente

Dettagli

1) Cessioni di capacità di trasporto ai Punti di Entrata alla RN interconnessi con l estero

1) Cessioni di capacità di trasporto ai Punti di Entrata alla RN interconnessi con l estero PROCEDURA DI CESSIONE DI CAPACITA La presente procedura descrive le modalità e le scadenze temporali del processo di cessione delle capacità di trasporto, secondo quanto previsto al Capitolo 7 Transazioni

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

L evoluzione della normativa fiscale sul gas naturale

L evoluzione della normativa fiscale sul gas naturale Convegno Evoluzioni i recenti della disciplina i delle accise e prospettive di riforma 25 novembre 2010 L evoluzione della normativa fiscale sul gas naturale Carletto Castelli Il gas naturale (ex gas metano)

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

P r o d u t tive. Circolare n.

P r o d u t tive. Circolare n. Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

il sottoscritto/a NOME _ COGNOME nato/a a, il,c.f.: _ residente in _, via/p.zza _ n. _

il sottoscritto/a NOME _ COGNOME nato/a a, il,c.f.: _ residente in _, via/p.zza _ n. _ Spett.le SMART LUCE E GAS SRL Via Alberico Albricci, 8 20122 Milano P.IVA e C.F. 07463650965 Oggetto: IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI INDUSTRIALI. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA RESA

Dettagli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Delibera CIPE del 21 marzo 1997 Criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi al programma operativo di metanizzazione del Mezzogiorno e direttive per l istruttoria delle domande di ammissione

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 40 del 16 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture

Dettagli

1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO... 2

1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO... 2 CONTESTO NORMATIVO 1) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO EUROPEO... 2 2) REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DEL GAS IN AMBITO ITALIANO... 2 3) DELIBERE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL

Dettagli

Roma, 25 marzo 2003 QUESITO

Roma, 25 marzo 2003 QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 marzo 2003 Oggetto: Istanza di interpello D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,9 luglio 2003 Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Scopo della presente circolare

Dettagli

CIRCOLARE N. 34/D. Roma, 1 luglio 2004. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

CIRCOLARE N. 34/D. Roma, 1 luglio 2004. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI CIRCOLARE N. 34/D Roma, 1 luglio 2004 Protocollo: 4053 Rif.: Allegati: Vs. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,

Dettagli

Ministero delle infrastrutture e trasporti CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Servizio Tecnico Centrale IL PRESIDENTE REGGENTE

Ministero delle infrastrutture e trasporti CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Servizio Tecnico Centrale IL PRESIDENTE REGGENTE Ministero dello sviluppo economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XIV Organismi notificati e Sistemi di accreditamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. RISOLUZIONE N. 215/E Roma, 09 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo

N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo N. I / 2 / 188305 /2002 protocollo Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell imposta sul valore aggiunto.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze

Ministero dell economia e delle finanze Prot. N. 12983/Giochi/GAD Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IL DIRETTORE GENERALE Modalità di calcolo e di versamento dell imposta unica sui giochi

Dettagli

Circolare n. 7/D. e p.c. Roma, 18 febbraio 2004. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza

Circolare n. 7/D. e p.c. Roma, 18 febbraio 2004. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza Roma, 18 febbraio 2004 Circolare n. 7/D Protocollo: 7652 Rif.: Allegati: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle

Dettagli

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Allegato A alla Delibera Consiglio comunale n. 157 del 16/12/02 COMUNE DI PERUGIA PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA Relazione INDICE 1. Fonti normative e finalità 2. Situazione attuale 3. Obiettivi operativi

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

Figura 3.22 - Evoluzione dei consumi totali di energia elettrica. Figura 3.23 - Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica

Figura 3.22 - Evoluzione dei consumi totali di energia elettrica. Figura 3.23 - Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica Figura 3.22 Evoluzione dei consumi totali di energia elettrica Figura 3.23 Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica 67 Figura 3.24 Ripartizione dei consumi totali di energia elettrica (dati

Dettagli

Roma, 15/10/2008. A: Direzioni Regionali Uffici delle Dogane

Roma, 15/10/2008. A: Direzioni Regionali Uffici delle Dogane Roma, 15/10/2008 Protocollo: 34826 / ACVCT /V A: Direzioni Regionali Uffici delle Dogane Rii.: Allegati: 1 Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali DG dello Sviluppo agroalimentare Assitol

Dettagli