Percorsi istituzionali in tema di federalismo fiscale nella Regione del Veneto

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1 Percorsi istituzionali in tema di federalismo fiscale nella Regione del Veneto Consiglio regionale del Veneto Prima Commissione consiliare - settembre

2 a cura di: dott. Gabriele Frollo, ufficio per i problemi finanziari signora Luciana Vianello, segreteria Prima Commissione consiliare coordinamento: dott. Roberto Valente, dirigente segreteria Prima Commissione consiliare

3 RELAZIONE INTRODUTTIVA

4 L EVOLUZIONE DELLA FINANZA REGIONALE La riforma del sistema tributario delle Regioni a statuto ordinario costituisce, da trentacinque anni a questa parte, uno dei processi istituzionali più importanti e, al tempo stesso, complessi, affrontati dalle forze politiche statali e locali. Nell affrontare l argomento giova prendere le mosse dalla Carta Costituzionale per poi ripercorrere sinteticamente le tappe più significative di questo percorso. Articolo 119 della Costituzione L art. 119 della Costitituzione entrata in vigore nel 1948 sanciva che l autonomia finanziaria regionale si svolgeva nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. Alle Regioni venivano attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni collegati all esercizio delle funzioni normali ; contributi speciali erano altresì ammessi per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare Mezzogiorno e Isole. Da questa disposizione si rileva che il modello di riparto elaborato nella Costituzione era un modello di tipo aperto e rappresentato soltanto da enunciati di principio. Questa indeterminatezza trovava la sua ragion d essere nella necessità, da parte dei Costituenti, di contemperare l autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali, senza irrigidire il dettato costituzionale e senza minare l unicità del sistema tributario. Il modello in questione ha dato luogo a problemi interpretativi della norma costituzionale, che ha subìto una trasformazione e uno scostamento dal modello originario dando luogo per lungo tempo ad una finanza derivata, inadeguata al ruolo istituzionale svolto dalle Regioni e dagli Enti locali. Anni 70: finanza fortemente derivata La Legge 281/1970 Provvedimenti finanziari per l attuazione delle Regioni a statuto ordinario altera infatti il modello costituzionale, delineando uno schema di riparto finanziario che riduce ai minimi termini la consistenza dei tributi propri sull ammontare delle risorse complessive regionali e dando luogo ad un sistema fortemente dipendente dai trasferimenti erariali.

5 I punti chiave di tale normativa sono rappresentati da: - l introduzione di tributi propri (imposta sulle concessioni statali, tassa sulle concessioni regionali, tassa automobilistica regionale, tassa sull occupazione del suolo pubblico, addizionale all imposta erariale di trascrizione al PRA), relativamente ai quali alle Regioni viene attribuita la potestà di incidere sull aliquota entro margini predefiniti, ma non la potestà di riscossione; - l introduzione di due fondi (successivamente abrogati dalla L. 549/1995) che costituiscono la quota più elevata delle entrate regionali, nonché di altri fondi settoriali a destinazione vincolata che contribuiscono a rendere ancora più stringente il controllo statale sulla spesa regionale. Anni 90: albori del federalismo fiscale Questa fase si caratterizza per l introduzione di un numero consistente di tributi propri in capo alla Regione, cui è seguita una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. Le innovazioni di maggior rilievo sono la c.d. regionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) a partire dal 1992 (L. 421/92 e D.lgs. 502/92) e l introduzione dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell addizionale regionale all IRPEF (L. 622/1996 e D.lgs. 446/1997), tra loro strettamente collegate in quanto il finanziamento della sanità avviene dal 1999 con i proventi di questi due tributi (che sostituiscono i contributi sanitari, l ILOR, l ICIAP, la tassa di concessione sulla partita IVA, la TOSAP e le addizionali sui consumi energetici). Sostituendo i contributi sanitari con l IRAP, il finanziamento del SSN viene legato alla capacità contributiva, indipendentemente da chi effettivamente usa il servizio; tuttavia la loro fiscalizzazione è apparsa ai più in contrasto con la filosofia posta a base della regionalizzazione del SSN, rappresentata dall esigenza di responsabilizzare la classe politica regionale nell erogazione del servizio decentrato. Nell ambito di questa stessa fase assumono rilevanza: - il D.lgs. 504/1992 (adottato in attuazione della L. 421/1992), che trasferisce totalmente alle Regioni la tassa automobilistica regionale e l imposta sull erogazione del gas e dell energia elettrica per usi domestici a partire dal 1994;

6 - la L. 549/1995 ( Collegato alla finanziaria 1996), che trasferisce alle medesime l imposta regionale sulla benzina, la tassa sul diritto allo studio e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Anno 2000: introduzione del federalismo fiscale La terza fase dell evoluzione del riparto finanziario, attualmente in corso, è caratterizzata dall emanazione del D.lgs. 18/2/2000, n. 56 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, adottato dal Governo in attuazione della delega conferitagli dall'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133, che ha mirato soprattutto ad introdurre un nuovo sistema di compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali. La principale novità è data dall abolizione di gran parte dei trasferimenti statali a destinazione vincolata (tra cui figurano quelli legati al conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ex L. 59/1997, nonchè quelli destinati a finanziare il trasporto pubblico e la spesa sanitaria corrente) e dalla loro sostituzione con l addizionale sull IRPEF, la compartecipazione sull IVA e la compartecipazione dell accisa sulla benzina (di cui viene aumentata l aliquota). Di notevole portata è inoltre la differente configurazione del sistema sanitario, che dal 1 gennaio 1999 era finanziato con il 90% dei proventi IRAP e con l addizionale IRPEF, cui venivano aggiunti i contributi statali; la legge delega e il decreto delegato in questione, mirando a liberalizzare seppur gradualmente e in varie fasi la spesa sanitaria, aboliscono i trasferimenti in materia sanitaria ed eliminano il vincolo di destinazione sui proventi dell IRAP e dell IRPEF. Tale meccanismo di finanziamento, tuttavia, ha sollevato molte perplessità in quanto si accolla alle Regioni un onere gravoso da gestire qual è appunto il finanziamento della sanità, da sempre una delle voci più pesanti del bilancio statale. E opportuno, infine, illustrare brevemente le innovazioni introdotte sul fronte redistributivo; il citato articolo 10 enuncia esplicitamente che la previsione di meccanismi perequativi è orientata a consentire a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza secondo dei livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.

7 A tal fine, i meccanismi perequativi devono coprire i fabbisogni di spesa di ciascuna Regione secondo i seguenti parametri: - la capacità fiscale relativa ai principali tributi propri e alle compartecipazioni; - la capacità di recupero dell evasione fiscale; - le necessità legate ai fabbisogni sanitari. Il computo delle risorse da destinare ad ogni amministrazione deve considerare per un periodo transitorio di tre anni anche i fabbisogni legati alla spesa storica. Sul piano sostanziale le innovazioni sono rappresentate dalla nuova fonte di finanziamento del fondo perequativo (la compartecipazione all IVA ed eventualmente una parte dell accisa sulla benzina) e dal legame che si instaura tra perequazione e sanità. Volendo sintetizzare un giudizio sulle modifiche apportate dalla L. 133/1999 in materia di autonomia finanziaria regionale, si può dire che lo schema del riparto finanziario non è stato rivoluzionato: fatta salva l abolizione dei trasferimenti statali, infatti, il legislatore non è intervenuto radicalmente introducendo la potestà legislativa alle Regioni o attribuendo loro nuovi tributi propri; si è invece limitato a ridurre il sistema dei trasferimenti e a definire un sistema di compartecipazioni che, seppur più strutturato, non appare sufficiente a qualificare lo schema di riparto conforme al modello dottrinale di federalismo fiscale. Accanto all aumento delle compartecipazioni ai tributi erariali fatto di per sè positivo, recando alle Regioni la certezza di poter contare annualmente su un ammontare di risorse definito e svincolato dai trasferimenti operati con le leggi di bilancio statali la riforma legislativa avrebbe dovuto incidere sul fronte della potestà decisionale in materia impositiva, almeno rendendo manovrabili le aliquote su parte dei grandi tributi, come accade in altri ordinamenti vicini al nostro sotto il profilo istituzionale. Inoltre la riforma non innesca quel circolo virtuoso generato dall autonomia decisionale in materia finanziaria che conduce alla responsabilizzazione dei livelli di governo ( accountability ): le entrate regionali ora compartecipazioni, prima trasferimenti sono comunque risorse provenienti dall esterno e non rappresentano il frutto di una controprestazione derivante dall erogazione di un servizio ai cittadini da parte della Regione

8 Dalla riforma del Titolo V della Costituzione ai giorni nostri La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione ha dato maggior vigore alle innovazioni introdotte dal D.lgs. 56/2000. Il nuovo testo dell art. 119 della Costituzione, novellato dalla suddetta legge, attribuisce esplicitamente ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, oltre che alle Regioni, l autonomia finanziaria, che si concretizza nella possibilità di disporre di risorse adeguate alla finalizzazione delle azioni che si intendono intraprendere nei settori di competenza. Il rinnovato articolo rafforza in particolare l autonomia finanziaria delle Regioni, potendo tali enti stabilire e gestire in modo autonomo le risorse di cui necessitano per realizzare le funzioni loro affidate; Comuni, Province e Città metropolitane possono invece introdurre tributi solo sulla base di leggi di autorizzazione. Tale autonomia si sostanzia sia sul fronte della spesa che su quello dell entrata: le Regioni possono infatti stabilire e applicare tributi ed entrate propri. Alle medesime sono attribuite inoltre compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio: trattasi del cd. principio della territorialità dell imposta, in base al quale il gettito prelevato da un territorio dovrà rimanere, almeno in parte, nell ambito della comunità che lo ha prodotto. Secondo quanto stabilito inoltre dal nuovo comma 3 dell articolo in questione, inoltre, con propria legge lo Stato provvede ad istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, che dovrebbe compensare eventuali squilibri fra le entrate tributarie delle Regioni, consentendo loro di erogare i servizi di competenza a livelli uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo Stato può anche destinare risorse aggiuntive (cd. finanza straordinaria) al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale, favorire la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere squilibri economico-sociali. Attraverso queste fonti finanziarie le Regioni dovrebbero finanziare integralmente l esercizio delle funzioni che le leggi assegnano loro: si tratta del cd. parallellismo delle funzioni/risorse, principio di carattere generale ed essenzialmente politico volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti locali o alle Regioni funzioni aggiuntive senza accompagnarle con le risorse necessarie per esercitarle. Negli anni successivi non si sono registrati progressi significativi:

9 - la finanziaria statale 2003 (L. 289/2002) ha sospeso gli aumenti delle addizionali all IRPEF e delle maggiorazioni dell aliquota IRAP in attesa di un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Con la finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) tale blocco è stato prorogato di un ulteriore anno, indipendentemente dal raggiungimento del suddetto accordo; - la stessa finanziaria 2003 ha previsto l istituzione dell Alta Commissione di Studio per la definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo Fiscale (AcoFF) per indicare al Governo, sulla base di un accordo quadro fra Stato, Regioni ed enti locali, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (nonchè aspetti più direttamente operativi); istituzione poi avvenuta con DPCM 9/4/2003; - con l approvazione della legge 80/2003 di riforma del sistema di finanziamento statale, si sono poste le condizioni per una graduale abolizione del principale tributo regionale, l Irap, senza tuttavia indicare come sostituirlo sia in termini di gettito, sia come strumento di politica tributaria per le imprese; - dopo che la citata L. 289/2002 aveva disposto l avvio, dal 1 gennaio 2004 (secondo quanto disposto dall art. 6 D.lgs. 56/2000), della trasformazione dei trasferimenti per l esercizio delle funzioni conferite dallo Stato alle Regioni in entrate proprie, un recente decreto ha ulteriormente fatto slittare la data al 1 gennaio In questo quadro d incertezza, il meccanismo previsto con il D.lgs. 56/2000 ha continuato ad essere il punto di riferimento per la definizione di un quadro finanziario regionale, in attesa delle indicazioni che l ACoFF dovrà fornire sui principali nodi da sciogliere (essa dovrà terminare i propri lavori entro il 30 settembre 2005). LE MANOVRE TRIBUTARIE DELLA REGIONE DEL VENETO A partire dal 2001 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato numerosi provvedimenti legislativi sui tributi di competenza, alla base dei quali sta il bisogno di rafforzare il processo di risanamento economico delle gestioni sanitarie, adempiendo agli obblighi introdotti dall Accordo Stato-Regioni 8/8/2001, che condiziona l erogazione dei finanziamenti integrativi statali in materia sanitaria all osservanza di

10 una serie di adempimenti, tra i quali il mantenimento da parte delle Regioni della stabilità e dell equilibrio della gestione del settore sanitario. Tale accordo vincola le Regioni a coprire gli ulteriori fabbisogni di spesa introducendo strumenti di controllo della domanda e di riduzione della spesa ovvero adottando altri strumenti fiscali, come la citata addizionale regionale all IRPEF, pena la mancata erogazione dei suddetti finanziamenti integrativi. MANOVRA 2002 Approvata con legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40, ha per oggetto l adeguamento della misura dell addizionale IRPEF (che cresce dallo 0,9 all 1,4%, con un gettito previsto di 230,8 ml) e della tassa automobilistica regionale (che aumenta del 10%, apportando alle casse regionali 43,3 ml in più), per acquisire le risorse necessarie ad affrontare prioritarie situazioni di governo settoriale, quali sanità ed infrastrutture viarie della Regione. MANOVRA 2003 Approvata con legge regionale 22 novembre 2002, n. 34, mira a rendere strutturale la copertura del deficit sanitario 2002 e a supportare il finanziamento delle infrastrutture viarie, attraverso interventi sull addizionale IRPEF (gettito previsto, al netto delle fattispecie agevolative: 167,4 ml) e sull IRAP (gettito previsto: 46,4 ml). MANOVRA 2004 Approvata con legge regionale 24 novembre 2003, n. 38, è finalizzata alla prosecuzione del processo di risanamento delle gestioni sanitarie nel rispetto dei vincoli stabiliti dal citato accordo 8/8/2001. Complessivamente la pressione fiscale diminuisce rispetto all anno precedente (gettito previsto add. IRPEF: 145,4 ml; gettito previsto IRAP: 42,9 ml); sono inoltre presenti, così come nel 2003, gli effetti di trascinamento delle manovre sulla tassa automobilistica e sull addizionale regionale all imposta di consumo sul gas metano (art. 38 l.r. 2/2002).

11 MANOVRA 2005 Approvata con legge regionale 26 novembre 2004, n. 29, vuole completare il processo di risanamento economico delle gestioni sanitarie e proseguire il processo di riduzione della pressione fiscale, intrapreso con la manovra tributaria 2003; ulteriori, ma non secondari obiettivi, consistono nel non far gravare la manovra su alcune categorie meritevoli di tutela e nel rivitalizzare il tessuto economico della Regione, attraverso la riproposizione delle agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili e le nuove cooperative sociali. Con riferimento all addizionale regionale IRPEF, l innalzamento della no tax area ai contribuenti con reddito imponibile fino a ,00 ha comportato l esclusione dalla manovra per oltre un milione di cittadini veneti assoggettati alla manovra Per i contribuenti con reddito imponibile superiore, l aliquota dell addizionale è fissata nella misura dell 1,4% sull intero reddito imponibile. Viene confermata l esenzione dalla manovra sull addizionale IRPEF per i portatori di handicap e per i soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap con un reddito imponibile non superiore a ,00. Con riferimento all IRAP, viene confermata a decorrere dal 2005 l aliquota maggiorata, pari al 5,25%, per i contribuenti dei settori banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, già fissata in tal misura per il Sono prorogate anche per l anno 2005 le agevolazioni sull IRAP per le imprese giovanili, quelle femminili e tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel 2005, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale. Tale agevolazione consiste nella fissazione dell aliquota IRAP al 3,25% per gli anni 2005, 2006 e 2007, con un abbattimento dell aliquota dell 1% rispetto a quella ordinaria. Viene prorogata al 2005 la medesima esenzione, prevista già nella L.R. 38/2003, a favore delle cooperative sociali che svolgono attività di produzione e lavoro, finalizzate all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (cooperative sociali ex art. 2, c. 1, lettera b), L.R. 34/1994). Contestualmente, viene introdotta per l anno 2005 l aliquota IRAP agevolata al 3,70 % per le cooperative sociali che svolgono attività afferenti alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali ex art. 2, c. 1, lettera a), L.R. 24/1994).

12 Il gettito netto stimato proveniente dalla manovra ammonta complessivamente a 157,3 milioni di euro, di cui 115,3 ml rinvenienti dalla manovra sull addizionale regionale IRPEF e 42 ml dalla manovra IRAP.

13 REGIONE DEL VENETO: MANOVRE TRIBUTARIE E DESTINAZIONE DEI GETTITI (dati previsionali in milioni ) manovra 2002 (L.R. 40/2001) gettito manovra 2003 (L.R. 34/2002) gettito aumento aliquote addiz.irpef 195,2 aumento aliquote addiz.irpef 167,4 aumento 10% tassa auto 43,4 aumento aliquota IRAP dello 0,5% per banche e assicurazioni riduzione aliquote ARIGASM -34,1 totale manovra 204,5 totale manovra 213,8 mantenimento 10% tassa auto 43,4 mantenimento riduzione aliquote ARIGASM -34,8 totale complessivo 204,5 totale complessivo 222,4 destinazione del gettito importi destinazione del gettito importi disavanzi sanità 2000 (limite di 15 ml per 10 anni) 15 disavanzi sanità disavanzi sanità 2001 (di cui limite di 7,1 ml per 10 anni) 167,2 disavanzi sanità ,1 disavanzi sanità altro 5 totale copertura sanità 182,2 totale copertura sanità 202,1 infrastrutture viarie 16 infrastrutture viarie 16 a beneficio del bilancio 6,3 a beneficio del bilancio 4,3 totale complessivo 204,5 totale complessivo 222,4 46,4 manovra 2004 (L.R. 38/2003) gettito manovra 2005 (L.R. 29/2004) gettito aumento aliquote addiz. IRPEF 159,9 aumento aliquote addiz. IRPEF 115,3 aumento aliquota IRAP dello 0,5% per banche e assicurazioni 44,5 aumento aliquota IRAP dello 0,5% per banche e assicurazioni totale manovra 204,4 totale manovra 157,3 mantenimento 10% tassa auto 43,4 mantenimento 10% tassa auto 43,4 mantenimento riduzione aliquote mantenimento riduzione aliquote -34,2-34,2 ARIGASM ARIGASM totale complessivo 213,6 totale complessivo 166,5 destinazione del gettito importi destinazione del gettito importi disavanzi sanità disavanzi sanità disavanzi sanità ,1 disavanzi sanità ,1 disavanzi sanità ,5 disavanzi sanità ,6 altro 5 altro 9 totale copertura sanità 178,6 totale copertura sanità 131,7 infrastrutture viarie 16 infrastrutture viarie 16 a beneficio del bilancio 19 a beneficio del bilancio 18,8 totale complessivo 213,6 totale complessivo 166,5 42 fonte: Relazione di Analisi sulla Gestione rielaborazione Ufficio Problemi Finanziari

14 Autonomia finanziaria regionale e principi del federalismo fiscale

15 AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E PRINCIPI DEL FEDERALISMO FISCALE Art. 119 della Costituzione 1. I Comuni, le Province, Le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza publica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. 3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni 6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

16 Evoluzione dell autonomia tributaria regionale nell ultimo decennio 1993, con effetto dal 1994 D.lgs 502/1992: attribuzione dei contributi sanitari e della tassa sulla salute Corrispondente riduzione del fondo sanitario nazionale 1996 Legge 549/95: soppressione di alcuni importanti trasferimenti (fondo comune, fondo di sviluppo, fondo trasporti, fondi agricoltura) Attribuzione in sostituzione di una quota dell accisa sulla benzina Attribuzione di un fondo perequativo per insufficienza dell accisa 1998 D.lgs 446/97: abolizione dei contributi sanitari Attribuzione dell IRAP e di un addizionale IRPEF compresa tra lo 0,5 % e lo 0,9% 2001 D.lgs 56/2000: abolizione del fondo sanitario nazionale Attribuzione della compartecipazione IVA Aumento dell addizionale IRPEF dello 0,4% (0,9-1,4%) 2006 D.lgs 56/2000: i trasferimenti per l attuazione del decentramento amministrativo confluiranno nel sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario attraverso la fiscalità

17 Il federalismo fiscale del decreto legislativo 56/2000: i trasferimenti aboliti e le aliquote di compartecipazione sostitutive Abolizione, a decorrere dall anno 2001, dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale. La maggior parte dei trasferimenti soppressi è rappresentata dal fondo sanitario corrente. Sostituzione dei trasferimenti aboliti mediante compartecipazioni a tributi nazionali: compartecipazione alla base dell imponibile IRPEF compartecipazione regionale all accisa sulla benzina compartecipazione all IVA

18 I vantaggi del decentramento e dell autonomia fiscale (riduzione dei trasferimenti erariali) Il decentramento permette di aumentare il benessere dei cittadini e l efficienza dei servizi pubblici: Offerta di servizi maggiormente aderenti alle preferenze degli individui Miglioramento del funzionamento del settore pubblico attraverso la maggior concorrenza tra governi Favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica L aumento dell autonomia tributaria e la riduzione dei trasferimenti statali permette: La maggiore percezione dei costi dei servizi da parte dei cittadini, misurata dal prelievo fiscale La maggiore responsabilizzazione degli Amministratori verso i cittadini sul numero e qualità dei servizi prestati, sull efficienza della spesa (riduzione sprechi), sul livello dei tributi

19 I TRIBUTI: CLASSIFICAZIONE Le entrate tributarie regionali si distinguono in imposte e tasse IMPOSTA: è un prelievo forzoso di ricchezza, effettuata da un ente pubblico, al fine di finanziare servizi pubblici indivisibili, che cioè avvantaggiano la collettività. TASSA: è un prelievo non forzoso effettuato da un ente pubblico, in cambio della fornitura da parte di un ente pubblico di un servizio speciale divisibile ad un privato, generalmente dietro sua richiesta. TRIBUTI PROPRI REGIONALI: sono quelli sui quali la Regione ha almeno la possibilità di manovrare l aliquota. COMPARTECIPAZIONE: in senso lato è rappresentata da una quota regionale di un tributo nazionale; in senso proprio rappresenta una quota fissa di un tributo nazionale sul quale la Regione non ha possibilità di manovra dell aliquota.

20 IRAP Imposta regionale sulle attività produttive Provvedimento normativo di istituzione: decreto legislativo 446/1997. Soggetti passivi: chi svolge abitualmente un attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni, nonché alla produzione di servizi nel territorio della Regione. Base imponibile: valore della produzione netta derivante dall attività esercitata nel territorio della Regione. La determinazione del valore della produzione netta è disciplinata da regole diverse secondo i vari tipi di attività. Aliquota: 4,25% della base imponibile per i soggetti privati; 8,5% per i soggetti pubblici. Margini di manovra: per i soggetti privati, o per alcune categorie di essi, l aliquota può essere aumentata o diminuita fino ad un punto percentuale. Incidenza sul bilancio regionale 2005: milioni di euro, pari al 28% del totale. Addizionale regionale all IRPEF Provvedimento normativo di istituzione: decreto legislativo 446/1997. Soggetti passivi: l obbligo di assoggettamento all addizionale è previsto per i soggetti possessori di redditi rilevanti ai fini l Irpef, per i quali essa è effettivamente dovuta (cioè soggetti non a credito o con saldo zero). Base imponibile: reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle pesone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Aliquota: 0,9% della base imponibile. Margini di manovra: l aliquota può essere incrementata da ciascuna Regione fino al l 1,4%. Incidenza sul bilancio regionale 2005: 604 milioni di euro, pari al 5% del totale.

21 Tassa automobilistica regionale Provvedimento normativo di istituzione: D.P.R. n. 39/1953 e legge regionale n. 3/1972. Soggetti passivi: veicoli ed autoscafi immatricolati nelle province della Regione e quelli appartenenti a persone residenti nella Regione stessa per i quali non occorre il documento di circolazione. Base imponibile: potenza, espressa in cavalli vapore del veicolo (salvo eccezioni). Aliquota: per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva basta moltiplicare per euro 2,58 il numero dei cavalli vapore (KW) del veicolo. Margini di manovra: le Regioni a statuto ordinario possono introdurre ogni anno variazioni in misura compresa tra il 90 e il 110% rispetto agli importi vigenti nell anno precedente. Incidenza sul bilancio regionale 2005: 508 milioni di euro, pari al 4,5% del totale. Addizionale regionale all imposta di consumo sul gas metano Provvedimento normativo di istituzione: decreto legislativo n. 398/1990. Soggetti passivi: le aziende e gli enti che forniscono gas metano ai consumatori, i consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio, i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore che ne abbiano fatto richiesta. Base imponibile: consumo di gas metano, espresso in metri cubi e ripartito per tipologie di utenza. Aliquota: la tariffa per metro cubo, differenziata per tipologia di utenza, varia da euro 0, per metro cubo a euro 0, per metro cubo. Margini di manovra: la tariffa può essere rimodulata entro i limiti minimo di euro 0, e massimo di euro 0, al metro cubo di gas erogato. Incidenza sul bilancio regionale 2005: 45 milioni di euro, pari allo 0,4% del totale.

22 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Provvedimento normativo di istituzione: legge n. 549/1995 e legge regionale n. 3/2000. Soggetti passivi: i gestori dell impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Base imponibile: quantità di rifiuti conferiti in discarica. Aliquota: l ammontare del tributo per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente: euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi; euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio lapideo e metallurgico; euro 10,33 per i rifiuti speciali non pericolosi; euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi; euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani. Margini di manovra: la misura dev essere determinata tenendo conto dei seguenti limiti stabiliti dalla legge 549/95 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica: in misura non inferiore ad euro 1,03 e non superiore ad euro 10,3 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio lapideo e metallurgico; non inferiore ad euro 5,2 e non superiroe ad euro 10,3 per i rifiuti speciali; non inferiore ad euro 10,3 e non superiore ad euro 25,8 per i restanti tipi di rifiuti. Incidenza sul bilancio regionale 2005: 15 milioni di euro, pari allo 0,1% del totale.

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