OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO CHE : gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici: a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato; c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo; sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g); il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo"; l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente; Visti: - le restanti disposizioni del Codice; - la delibera di Giunta Regionale n del 27/12/2007 con la quale è stata formalmente costituita, dall , l ASP Centro Servizi alla Persona in attuazione della L.R. 12/3/2003 Norme per la promozione 1

2 della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Titolo IV Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende Pubbliche di servizi alla persona ; - la delibera n. 3 del 30 giugno 2014 con cui l Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara regolarmente costituita dall 1 Gennaio 2008; - il Contratto di servizio tra Comune di Ferrara, Comune di Voghiera, comune di Masi Torello, ASP Centro Servizi Alla Persona e Azienda USL di Ferrara, per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari approvato con atto del Consiglio comunale di Ferrara P.G. n /2012 nella seduta dell 1.1 giugno 2012 con decorrenza dall al ; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi; Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da ASP, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione; Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l ASP deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi; Visto: - il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005); - lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'anci in conformità al 2

3 parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005; Verificata la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante; Considerata la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet; Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione; D E L I B E R A 1) Di approvare il "regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" ai sensi degli Articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") allegataal presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale. 2) Di dare massima diffusione all'allegato regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet. 3

4 REGOLAMENTO PER L IDENTIFICAZIONE DEI TIPI DEI DATI SENSIBILI E DELLE OPERAZIONI STRETTAMENTE NECESSARIE E PERTINENTI IN RELAZIONE ALLE FINALITA PERSEGUITE NEI SINGOLI CASI IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento L ASP Centro Servizi alla Persona, per esclusivo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali effettua il trattamento di dati "sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito degli interventi e delle attività socio-assistenziali, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione con finalità esclusive, d interesse pubblico, senza scopo di lucro, correlato ai servizi rivolti agli utenti. L ASP Centro Servizi alla Persona effettua anche il trattamento di dati "sensibili" riguardanti il Personale dipendente e non dipendente ivi operante, al fine della regolare gestione del rapporto di lavoro. ARTICOLO 2 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi, oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. ARTICOLO 3 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D. Lgs. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112). I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse, soltanto se indispensabili, allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Centro Servizi alla Persona sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003). 4

5 Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D. Lgs. n. 196/2003). ARTICOLO 4 Disposizioni di legge Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni. 5

6 NOTE Il testo dell'art. 20 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 che concerne Codice in materia di protezione di dati personali e' il seguente: "Art Principi applicabili al trattamento di dati sensibili 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.". Il testo dell art. 21del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali e' il seguente: "Art Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.". La parte II del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali e' titolata "Trattamento dei dati giudiziari". Il testo dell'art 4 del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali e' il seguente: "Art. 4 - Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 6

7 b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la 7

8 diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; 8

9 c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore 9

10 INDICE DEI TRATTAMENTI N Denominazione del trattamento scheda 1 2 Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l ASP Centro Servizi alla Persona Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l ASP Centro Servizi alla Persona - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa 3 Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare 4 Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione dei soggetti portatori di handicap o con disagio psico-sociale 5 Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Case di riposo, ecc Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali) Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ecc.) Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione Servizi Sociali - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alle borse lavoro 10

11 Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale dell ASP Centro Servizi alla Persona Attività relativa all espletamento delle gare d appalto di lavori, servizi e fornitura con procedure ad evidenza pubblica. Attivita relativa alla stipulazione di contratti in forma pubblica, amministrativa o con scritture private. Servizi sociali Attività socio-assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione) 11

12 Scheda n. 1 Denominazione del trattamento Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l ASP Centro Servizi alla Persona Fonte normativa Codice civile; Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ; Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l interazione tra pubblico e privato ; Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ; Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate ; Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari); Decreto Legge 27/08/1993, n. 324 art. 2 commi 2-4 (Legge di conversione n. 423 del 27/01/1993); Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/270/CEE, 90/934/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ; Legge 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ; Legge 08/08/1991, n. 274 Acceleramento delle procedure di liquidazione, art. 13; Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; Decreto Legge 12/09/1983, n. 463 (convertito in Legge 11/11/1983, n. 638), art. 5, recante Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini ; Legge 28/02/1953, n. 86 Provvidenze a favore dei tubercolotici in regime assicurativo ; Legge 14/12/1970, n Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi ; Decreto Legge 463/83, art. 13, convertito in Legge 638/1983; 12

13 Legge 23/12/1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 22, comma 25; Decreto ministeriale (Ministero Sanità) 15/12/1994 Modificazioni all elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità (valido sino al 31/12/2005); Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 ; Legge 31/12/1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l Aja il 29 maggio Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri ; Legge 4/05/1983, n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante. ; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, artt ; Legge 14 febbraio 2003, n. 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata); Legge 6 marzo 2002 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); Legge 8/3/1968 n. 152 Norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 7 febbraio 1990, n. 19; Decreto legislativo 468 del I dicembre 1997; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Decreto legislativo15/08/1991, n. 277; Legge 14/04/1982, n. 164; Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 Norme sul diritto agli studi universitari ; Codice civile (artt ); Legge 8/03/1968, n. 152; Legge 7/02/1990, n. 19. Leggi regionali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. ALTRE FONTI: Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ; 13

14 Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ; Decreto del Presidente della Repubblica 28/13/2000, n. 445 (T.U. semplificazione); Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 12/02/2004 Pubblici dipendenti, criteri per l infermità di servizio ; Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 119 e successive modifiche (assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referenda alle consultazioni elettorali); Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli Impiegati Civili dello Stato ; Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 384, Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall art. 12 della Legge 533/81 ; Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ; Decreto del Presidente della Repubblica 333/00 Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ; D.M. 22/11/99 Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; Regolamento Centro Servizi alla Persona: Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP, regolamenti consiliari; Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001 (Legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari); Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine razziale etnica 14

15 Convinzioni Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere x politiche x sindacali x patologie attuali x patologie pregresse Stato di salute: x terapie in corso x relativi ai familiari del dipendente Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) X Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle x interconnessioni e raffronti, "standard" quali la comunicazioni conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: Particolari forme di elaborazione x con altri soggetti pubblici o privati: 15

16 amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 uenti finalità: a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega; b) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lg. n. 165/2001); d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette"; e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL); f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente); g) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del d.m , n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del d.p.r , n. 600); h) all'ispels (ax art. 70 d.lg. n. 626/1994) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'ente ovvero in aziende o istituzioni collegate o vigilate, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell ASP Centro Servizi alla Persona per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte dell ASP Centro Servizi alla Persona. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/

17 Scheda n. 2 Denominazione del trattamento Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l ASP Centro Servizi alla Persona - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa Fonte normativa D.P.R , n. 1124; l , n. 336; legge , n. 104; l , n. 68; d.p.r , n. 461; l , n. 335; l , n. 152; legge regionale Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 d.lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Stato di salute x patologie attuali x patologie pregresse x terapie in corso Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi e: x in forma cartacea x con modalità informatizzate pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : interconnessioni e raffronti, comunicazioni 17

18 Particolari forme di elaborazione x con altri soggetti pubblici o privati a) INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965); b) commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.p.r. n. 461/2001); c) Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della l. n. 335/1995 e della l. n. 152/1968) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, la determinazione dirigenziale relativa al riconoscimento dell'invalidità viene comunicata all'inps o alle Regioni (per gli accertamenti connessi alla liquidazione ai sensi dell'art. 130 d.lg. n. 112/1998). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. : Scheda n. 3 Denominazione del trattamento Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare Fonte normativa D.lg , n. 130; l , n. 328; art. 406 c.c.; 18

19 Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Interventi di carattere socio-assistenziale in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Stato di salute: x patologie attuali x patologie terapie in corso pregresse x relativi ai familiari dell'interessato (art. 4, Dati di carattere comma 1, lett. giudiziario e), d.lg. n. 196/2003) Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : comunicazioni Particolari forme di elaborazione a) alle ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attività); b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza); Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita domanda all ASP Centro Servizi alla Persona, ovvero da terzi (Polizia municipale e Forze di polizia; INPS, ASL, azienda 19

20 ospedaliera,, medici di base; scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione). L ASP Centro Servizi alla Persona comunica le informazioni alle ASL, alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali ed ad altri enti che effettuano i singoli interventi di sostegno e assistenza. I dati vengono trasmessi anche all'autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno. 20

21 Scheda n. 4 Denominazione del trattamento Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ai portatori di handicap o con disagio psicosociale Fonte normativa Codice civile (art. 403); d.p.r , n. 616; l , n. 104; l , n. 328 Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Integrazione sociale ed istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d.lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Stato di salute: x patologie attuali x patologie x terapie in x relativi ai familiari pregresse corso dell'interessato (art. 4, comma 1, Dati di carattere lett. e), d.lg. n. giudiziario 196/2003) X Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge. Particolari forme di elaborazione a) circoscrizioni, istituti scolastici, enti convenzionati (per l'erogazione dei servizi) ità 21

22 Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono forniti dall'interessato o da terzi (ASL, Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione). Le informazioni necessarie sono comunicate agli enti convenzionati che effettuano l'intervento ed agli istituti scolastici, nonché alle regioni a fini di rendicontazione e monitoraggio dell'attività, sono, inoltre, comunicati alla ASL competente per il riconoscimento del grado di invalidità. 22

23 Scheda n. 5 Denominazione del trattamento Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc. Fonte normativa Codice civile (art. 403); d.p.r , n. 616; l , n. 328; leggi regionali Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Interventi, anche di carattere sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci (art. 73, comma 1, d.lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine razziale etnica Convinzioni x religiose, filosofiche, d'altro genere Stato di salute: x patologie attuali x patologie x terapie in x anamnesi pregresse corso familiare (art. 4, comma 1, Dati di carattere lett. e), d.lg. n. giudiziario 196/2003) X Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle x interconnessioni e raffronti; "standard" quali la conservazione, comunicazioni la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : Particolari forme di elaborazione 23

24 x con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa): amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 a) Autorità giudiziaria (per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati); b) ASL ed Aziende ospedaliere, (per trasmettere le informazioni, di carattere sanitario, relative all'interessato); c) gestori delle case di riposo, alla direzione delle strutture residenziali (per l' erogazione del servizio) d) Comune Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono forniti da terzi (medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, Comune) o dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o d'ufficio (dalle ASL e/o Aziende ospedaliere per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni, di carattere sanitario, relative all'interessato), attraverso l'operato degli assistenti sociali: la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. I dati possono essere comunicati alle ASL competenti e all'autorità giudiziaria, al fine di avviare le procedure necessarie per il ricovero del soggetto interdetto o inabilitato presso gli istituti di cura. I dati vengono altresì comunicati ai gestori delle case di riposo ed alla direzione delle strutture residenziali, al fine di garantire l'erogazione del servizio in favore del soggetto ricoverato. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. Scheda n. 6 Denominazione del trattamento Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali) 24

25 Fonte normativa L , n. 104; d.lg , n. 112 e relative disposizioni di attuazione; d.lg , n. 267; leggi regionali Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamentoattività socio-assistenziali (art. 73 del d. lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine razziale etnica Convinzioni x religiose, filosofiche Stato di salute: x patologie attuali x patologie x terapie in x anamnesi pregresse corso familiare (art. 4, comma Dati di carattere 1, lett. e), d.lg. giudiziario n. 196/2003) X Operazioni eseguite Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : interconnessioni e raffronti, comunicazioni Particolari forme di elaborazione x con altri soggetti pubblici o privati : amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 sensi della l. n. 328/2000) all'istituto che fornisce la prestazione (ai 25

26 Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono forniti dall'interessato, previa presentazione dell'istanza per accedere al contributo e/o al ricovero, ovvero da terzi (ASL o tutore, per predisporre una relazione di valutazione dello stato di non autosufficienza psico-fisica relativa all'interessato). Le informazioni sulla salute sono comunicate unicamente all'istituto che presso il quale viene effettuato il ricovero, in particolare viene comunicata l'ammissione del beneficiario, il grado di invalidità e le particolari patologie dell'interessato, al fine di garantire un'assistenza mirata. Le eventuali convinzioni religiose e filosofiche possono invece rilevare ai fini dell'erogazione di particolari regimi alimentari. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000. Scheda n. 7 Denominazione del trattamento Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo ecc.) Fonte normativa L , n. 285; l , n. 328; l , n. 104; leggi regionali Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lett. a), d. lg. n. 196/2003); 26

27 integrazione sociale e istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lett. c), d. lg. n. 196/2003) Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine razziale etnica Stato di salute: x patologie attuali x patologie pregresse x terapie in corso Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati x presso gli interessati x presso terzi x in forma cartacea x con modalità informatizzate non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: interconnessioni e raffronti; comunicazioni Particolari forme di elaborazione x con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 convenzione, istituti scolastici (per attuare le misure necessarie a garantire l'inserimento del soggetto bisognoso e l'erogazione del servizio) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei servizi, corredata della necessaria documentazione anche sanitaria. Le informazioni vengono quindi comunicate all'ente, all impresa o all'associazione che provvede all'erogazione del servizio, nonché agli istituti scolastici per l'integrazione sociale, l'istruzione e l'erogazione del servizio in favore del soggetto portatore di handicap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/

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