COOPERATIVE SOCIALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI
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- Rocco Lillo
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1 COOPERATIVE SOCIALI E SGRAVI CONTRIBUTIVI a cura della COMMISSIONE LAVORO dell UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI COSENZA (Carmen Gigliotti, Piero Maccarrone, Luigi Sposato, Sandra Veneziano, Emanuela Giannuzzi, Pino Vancieri, Patrizia Dramisino, Aristide Vercillo, Vincenzo Sorrentino) 1
2 Premessa Negli ultimi decenni, in Italia, le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di rilievo tra le organizzazioni impegnate nel fornire prestazioni di interesse collettivo. Sviluppatesi nel corso degli anni 80, rappresentano, oggi, una componente significativa dell offerta di servizi sociali, che erogano in maniera più rispondente alle effettive esigenze delle comunità locali e, soprattutto, delle persone svantaggiate. Le ragioni di questo sviluppo vanno ricercate: nella crisi del modello pubblico di welfare e nella più generale crescita delle iniziative solidaristiche su base comunitaria; nell opportunità, consentita da tale formula, di gestire servizi aventi una certa complessità organizzativa, in modo imprenditoriale, democratico e trasparente, avvalendosi di una veste giuridica ad hoc. La cooperativa è, infatti, regolata da obblighi amministrativi e da un sistema di garanzie verso terzi uguagliabile a quello delle società di capitali oltre ad essere soggetta ad ispezioni da parte del Ministero del Lavoro, circostanze ulteriormente rafforzate nei confronti delle cooperative sociali disciplinate dalla l. 381/91; in quei fermenti innovativi, presenti all interno del movimento cooperativo, tesi a riscoprire e a comprendere in modo nuovo la sua vocazione storica: l impresa sociale, infatti, non può limitarsi a soddisfare al meglio gli interessi degli associati, ma deve avere lo scopo di estendere i propri benefici anche al di fuori della compagine sociale; nel freno alle nuove assunzioni nel pubblico impiego cui si è assistito nel corso degli anni 80, al fine di optare per una gestione delegata dei servizi; 2
3 nella consapevolezza, avvertita soprattutto negli anni 90, dei limiti del modello tuttopubblico di Stato sociale, che ha portato a considerare attentamente la cooperazione sociale come un interessante e credibile formula per attuare politiche di depubblicizzazione dei servizi alla comunità, più bilanciate a favore delle formazioni sociali intermedie. In tale contesto si è inserita, nel 1991, la legge 381, che ha recepito e codificato, per la prima volta nel nostro ordinamento, un nuovo modello di imprenditoria, germinato naturalmente dal tessuto statale: l impresa sociale. Le nuove cooperative, in questo modo, hanno avuto la possibilità di nascere avendo come riferimento un quadro normativo certo senza l affanno dovuto ai numerosi problemi che hanno contrassegnato l avvio delle esperienze anteriori al 1991, in considerazione anche del fatto che, da quel momento, è andata progressivamente sviluppandosi una ulteriore produzione normativa di carattere applicativo e settoriale che ha permesso a tali cooperative di operare con una maggiore linearità e tranquillità. La legge 8 novembre 1991, n.381 e gli sgravi contributivi. La legge 8 novembre 1991, n. 381, ha inteso disciplinare una tipologia particolare di cooperative, quelle che hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A) ; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). 3
4 Le cooperative di tipo A sono in grado di offrire servizi integrati sia per aree di intervento sia per professionalità impiegate (la compagine sociale può essere integrata con professionalità specialistiche, quali ad esempio i medici). Esse svolgono la loro attività sostenendo minori costi e con una maggiore flessibilità rispetto alla gestione diretta da parte delle strutture pubbliche; operano con personale mediamente motivato e qualificato e sono significativamente presenti in settori in forte crescita quale l assistenza domiciliare. Infine, anche se non a pieno, esprimono una capacità di coinvolgimento degli utenti e del territorio. Le cooperative sociali di tipo A, tuttavia, soffrono del limite di dover operare per lo più per committenti che progettano e organizzano il servizio, dipendendo economicamente dalle Pubbliche Amministrazioni soprattutto a causa del limitato sviluppo di servizi di interesse diretto per gli individui e le famiglie, per i quali persiste una domanda privata. Le cooperative di tipo B, invece, operano nei settori più disparati e sono finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rendendo possibile il raggiungimento dello scopo di promozione occupazionale. È però necessario che le persone svantaggiate inserite in cooperativa, costituiscano almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumano la qualifica di soci. È indispensabile, altresì, che le stesse abbiano una predisposizione sufficiente al lavoro, che la presenza di lavoratori ordinari sia tale da assicurare lo svolgimento dell attività e che l organismo sia gestito tenendo presente un progetto complessivo di formazione e programmi personalizzati. Per le cooperative sociali di tipo B, considerato il loro duplice scopo di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e produrre beni e servizi, sono previste alcune agevolazioni: 4
5 - gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le stesse per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; - le aliquote complessive della contribuzione per l assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono state ridotte a zero. Infatti con la legge n. 381, il legislatore ha riconosciuto l'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore alle cooperative sociali che hanno come finalità quella dell inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, sia per i soci che per gli altri lavoratori dipendenti svantaggiati. Restano esclusi e i soci volontari e i soci, seppure svantaggiati, delle cooperative che perseguono l altra finalità prevista dall art. 1 della legge 381/1991, ossia quella della lettera b) consistente nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La stessa legge 381/1991 ha individuato quindi, i soggetti svantaggiati nelle seguenti categorie: a) invalidi fisici, psichici e sensoriali; b) ex degenti di istituti psichiatrici; c) soggetti a trattamento psichiatrico; d) tossicodipendenti; e) alcolisti; 5
6 f) minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; g) persone detenute o internate negli istituti penitenziari; h) condannati ed ex internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Alla legge sopra citata hanno fatto seguito una serie di circolari interpretative dovute alla necessità di fornire chiarimenti per la fase operativa (vedi in calce circolare del Ministero del Lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 e la circolare dell Inps 29 dicembre 1992, n. 296). Infatti, oggi il diritto all'esenzione contributiva spetta sia che si tratti di soci della cooperativa (art.4 l.381/1991) sia che si tratti di lavoratori dipendenti della stessa (Circ.INPS 29 dicembre 1992 n.296), purché il numero delle persone svantaggiate costituiscano almeno il 30% dell'intero organico occupato (come emerge anche dalla circolare n. 116/1992 del Ministero del Lavoro). La condizione di appartenenza alle categorie sopra citate deve risultare da documentazione rilasciata dalle diverse competenti autorità mentre, per determinare la soglia minima di invalidità si deve prendere in considerazione quella stabilita per il collocamento obbligatorio, la quale è fissata nella misura del 45% (legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili ). L esonero totale dei contributi previdenziali previsto quindi per le persone svantaggiate non è applicabile sulle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, in questo caso le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni 6
7 due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I contributi riguardanti le altre categorie di soci o lavoratori si determinano con le modalità proprie del settore di attività della cooperativa (su imponibili convenzionali o retribuzioni effettive). L'esonero contributivo si applica a decorrere dalla data dell'iscrizione della cooperativa sociale nell'apposita sezione del Registro prefettizio. Le cooperative sociali interessate, per poter beneficiare dell'esonero contributivo, devono presentare, presso la sede INPS competente per territorio, i seguenti documenti: a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo volto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; b) certificato di iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire del beneficio contributivo. Nello specifico, da tale ultima dichiarazione devono risultare: - il numero complessivo dei lavoratori della cooperativa, soci o dipendenti, esclusi i lavoratori volontari; - il numero ed i nominativi dei soci da considerare persone svantaggiate; - il possesso da parte della cooperativa della documentazione proveniente dalla competente pubblica amministrazione comprovante la condizione di persone 7
8 svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di essi ad una delle categorie indicate nella legge; - l'impegno della cooperativa a comunicare variazioni e circostanze che possano incidere sulle condizioni che danno titolo all'esonero contributivo. - Alle cooperative sociali beneficiarie dell'esonero contributivo viene attribuito il codice di autorizzazione 5V col quale è individuata l'azienda avente titolo alle agevolazioni contributive 8
9 Chiarimenti: - Circolare del Ministero del lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 Le agevolazioni contributive sono riservate esclusivamente alle cooperative finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mentre restano escluse le cooperative di gestione di servizi sociosanitari ed educativi. Inoltre la percentuale minima del 30% prevista per le persone svantaggiate, socie della cooperativa sociale, rispetto a tutti coloro che lavorano all interno di essa, rappresenta la condizione necessaria non solo per beneficiare dell agevolazione contributiva ma anche perché una cooperativa possa considerarsi sociale. - Circolare INPS 29 dicembre 1992, n.296, integrata dai messaggi 109/1993, 188/1994 e 18378/1994 Le istruzione operative prevedono, da un lato, che le agevolazioni contributive si applichino non solo ai soci della cooperativa sociale, ma anche ai lavoratori dipendenti della stessa, e, dall altro, che l abbattimento contributivo non sia applicabile ai lavoratori chiamati ad adempiere prestazioni temporanee. 9
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».
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