Procedura aperta per l affidamento per quattro anni del servizio pubbliche affissioni del Comune di Avigliano

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1 CITTÀ DI AVIGLIANO SETTORE BILANCIO, CONTABILITÀ, PERSONALE, TRIBUTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Ufficio Pubbliche affissioni Procedura aperta per l affidamento per quattro anni del servizio pubbliche affissioni del Comune di Avigliano Allegato 5) CAPITOLATO SPECIALE 1

2 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI AVIGLIANO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Art. 1 Oggetto del contratto 1. Il presente capitolato disciplina il rapporto intercorrente tra l Amministrazione comunale di Avigliano e la ditta affidataria del servizio di pubbliche affissioni, svolto nell intero territorio comunale. 2. Le prestazioni oggetto del presente capitolato devono essere eseguite nelle postazioni di seguito riportate: a) Avigliano centro (n.25 postazioni -oltre supporti elettorali- superficie complessiva mq 104): 1 Via Guido Rossa Viale Aldo Moro Corso Giuseppe Garibaldi Via Don Minzoni Via Libertà Corso Nicola Coviello Via San Michele fuori le mura Via M.llo Antonio Santoro Via San Vito Viale Vincenzo Verrastro Corso Emanuele Gianturco Via Enrico Fermi Via don Luigi Sturzo Via don Nicola Stolfi Via Porta Potenza postazioni varie 54 b) Frazione Lagopesole (n.19 postazioni, superficie complessiva mq 55): 1 Viale Andrea Doria Via SS. Trinità Via Giacomo Leopardi Cimitero Altri 5 15 c) Frazione Possidente (n.7 postazioni, superficie complessiva mq 26): 1 Via Nazionale 7 26 d) Frazione Sant Angelo (n.5 postazioni, superficie complessiva mq 15): 1 Viale Tommaso Morlino Piazza 16 dicembre 1 3 2

3 e) Altre frazioni (n.29 postazioni, superficie complessiva mq 87): 1 Frazione Chicone Frazione Sassano Frazione Stagliuozzo Frazione Sarnelli Frazione Frusci Frazione Paoladoce Frazione Giardiniera Inferiore Frazione Giardiniera Superiore Frazione Patacca Frazione San Nicola Frazione Badia Frazione Torretta Frazione Bancone di Sopra Frazione Bancone di Sotto Frazione Canestrelle Frazione Ciccolecchia Frazione Gianturco Frazione Masi Frazione Piano del Conte Frazione Montemarcone Frazione Montalto Frazione Nardella Frazione Cascia L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare l ubicazione, il numero e l ampiezza delle postazioni destinate alle pubbliche affissioni, senza che da ciò derivi alcun mutamento delle condizioni contrattuali del servizio. 4. Alla ditta affidataria sarà consegnata la mappa delle postazioni, che l Ufficio competente provvederà ad aggiornare in caso di modifiche. Art. 2 Titolarità del servizio 1. In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, si dà atto che il servizio di pubblica affissione è di esclusiva competenza comunale e che, pertanto, il Comune di Avigliano è il soggetto titolare al quale spetta: - ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti; - avere in esclusiva ogni rapporto con i terzi committenti; - organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso. Art. 3 Durata del contratto 1. La durata del contratto è stabilita in quattro anni consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio, come risultante da apposito verbale sottoscritto congiuntamente dal responsabile del procedimento e dall affidatario o dall incaricato da egli formalmente individuato. 2. Allo scadere dei primi due anni dalla consegna, il Comune procederà a una valutazione qualitativa e quantitativa dell attività svolta, sulla base delle prestazioni descritte nel presente capitolato, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, il Comune potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, in particolare economiche, da parte dell affidatario. 3

4 3. L Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine del presente contratto fino all aggiudicazione del successivo, con preavviso da comunicarsi per iscritto all appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza. L affidatario s impegna ad accettare sin da ora tale eventuale proroga alle stesse condizioni del contratto, nessuna esclusa, per un massimo di sei mesi. Art. 4 Carattere dei servizi 1. Il servizio disciplinato dal presente capitolato è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. 2. In caso di sospensione non autorizzata o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l Amministrazione potrà sostituirsi all impresa affidataria per l esecuzione d ufficio a danno e a spese dell inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. Art. 5 Elencazione dei servizi 1. Le prestazioni costituenti il servizio sono le seguenti: a. ritiro quotidiano presso l Ufficio Tributi del Comune dei manifesti e degli avvisi da affiggere; b. ricezione presso le agenzie funebri, le tipografie e gli altri eventuali operatori, di annunci mortuari e partecipazioni funebri, laddove occorra affiggerli nei giorni festivi o di chiusura degli Uffici comunali; c. affissione immediata degli annunci mortuari, delle partecipazioni funebri e dei manifesti e degli avvisi per i quali è stata accordata la procedura di urgenza; d. affissione dei rimanenti manifesti ed avvisi in tutto il territorio comunale entro otto ore dalla consegna da parte del Comune - o dal ritiro presso altri soggetti in caso ricorra quanto previsto al punto b); e. distacco di manifesti affissi abusivamente anche al di fuori delle apposite postazioni, previa segnalazione all Ufficio Tributi e alla Polizia Municipale, e smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività nei modi di legge e secondo le indicazioni dell Ufficio comunale preposto; f. pulizia delle postazioni destinate alla pubblica affissione e delle aree circostanti effettuata con periodicità dipendente delle condizioni in cui gli impianti si trovano e comunque con cadenza non superiore a giorni quindici; g. manutenzione ordinaria delle postazioni e azioni per la conservazione dei beni e l eliminazione di pericoli, con obbligo di rimozione, quando la manutenzione non si riveli possibile, degli impianti pericolanti; h. affissione gratuita di manifesti esenti dal pagamento dei diritti di affissione, indipendentemente dal loro numero e dalle esigenze di urgenza; i. affissione gratuita di n. 15 manifesti per ciascuna iniziativa curata da associazioni, enti, circoli, patronati, ecc., in collaborazione con l Amministrazione Comunale; j. presentazione della nota posizioni e di attestazioni e resoconti, secondo le disposizioni impartite dall Ufficio Pubbliche Affissioni ed entro due giorni dall avvenuta affissione, anche in relazione ai manifesti e agli avvisi ritirati da soggetti diversi dal Comune di Avigliano in caso si siano presentate le esigenze di cui al punto b). Art. 6 Condizioni d esecuzione L impresa affidataria del servizio dovrà: 1. essere dotata di adeguata attrezzatura per l affissione e il distacco dei manifesti e di idoneo automezzo per i necessari spostamenti all interno del territorio comunale e il raggiungimento delle postazioni, ovunque il Comune le abbia installate o intenda collocarne. Le spese relative al materiale di consumo, alle attrezzature e ai mezzi impiegati per rendere efficiente il servizio sono a totale carico dell appaltatore e s intendono remunerate con il solo corrispettivo derivante dal contratto; 4

5 2. trasmettere all Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, i nominativi del personale impiegato e l elenco delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per l espletamento del servizio stesso. In nessun caso l Affidatario potrà utilizzare mezzi differenti o incaricare nuovi operatori senza la preventiva informazione al competente Ufficio comunale; 3. fornire idonei riferimenti telefonici e garantire la propria reperibilità affinché l Ufficio Tributi possa comunicare la necessità di affissione di manifesti ed avvisi durante gli orari di apertura del Comune e, per sole comunicazioni di comprovata urgenza o per la consegna di annunci mortuari e partecipazioni funebri, anche in altri orari e nei giorni festivi e prefestivi; 4. segnalare all Ufficio Tributi e alla Polizia Municipale, in forma scritta esclusivamente con l ausilio della modulistica appositamente predisposta, la presenza di manifesti affissi da soggetti estranei all affidatario e ogni altro eventuale abuso riconosciuto durante l effettuazione del servizio. Art. 7 Impegni dell appaltatore 1. L appaltatore dovrà effettuare il servizio con personale idoneo e numericamente sufficiente per garantirne un corretto e puntuale svolgimento. 2. Tutto il personale adibito dalla ditta affidataria all espletamento del servizio dovrà essere retribuito nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, senza alcun onere, diretto o riflesso, per il Comune. 3. L appaltatore avrà l obbligo di presentare, prima dell inizio del servizio, copia della documentazione dell avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici ai sensi dell art.118, comma 6, del D. Lgs n Sono a carico dell appaltatore l assicurazione del personale addetto contro gli infortuni e l osservanza delle norme antinfortunistiche in conformità alle vigenti norme di legge in materia e l assicurazione per danni a cose e/o persone nonché di responsabilità civile verso terzi per eventi derivanti, anche indirettamente, dall espletamento del servizio. 5. L Amministrazione Comunale è estranea e sollevata da ogni responsabilità per tutto ciò che attiene al rapporto e agli obblighi intercorrenti tra l appaltatore e coloro dipendenti e prestatori d opera che espletano il servizio oggetto dell appalto. 6. L affidatario dovrà eseguire il servizio tenendo nei riguardi del pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia e dovrà collaborare con i dipendenti comunali addetti al controllo e alla vigilanza per il buon andamento del servizio. 7. In nessun caso sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, per cui l appaltatore s impegna a sostituire gli operatori assenti, per qualsiasi causa, con altri soggetti idonei. Art. 8 Vigilanza e controllo 1. Ai sensi dell art. 312 del d.p.r. n.207/2010, il Comune provvederà ad effettuare verifiche di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati risultanti dai pagamenti e dalle entrate corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. 2. Al tal fine, l Ufficio comunale competente può avvalersi del Servizio di Polizia Municipale e disporre verifiche e ispezioni anche a campione per controllare la correttezza del servizio e il rispetto del contratto e del presente capitolato. In tali circostanze l affidatario dovrà rendersi disponibile per ogni chiarimento e per esigenze di verifiche congiunte. 3. La ditta affidataria dovrà ottemperare a tutte le disposizioni che gli Organi preposti alla vigilanza ritenessero opportuno impartire per assicurare il regolare espletamento del servizio. 4. Verificandosi deficienze o abusi nell adempimento degli obblighi contrattuali, previa diffida, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire d ufficio, in danno dell appaltatore, il servizio delle pubbliche affissioni, qualora lo stesso affidatario, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli. 5

6 Art. 9 Pagamenti 1. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà mensilmente, in modo posticipato, entro 40 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte dell affidatario, previa acquisizione della documentazione di legge. 2. Con l incasso del corrispettivo mensile l appaltatore s intende compensato di qualsiasi credito o pretesa nei confronti del Comune per l effettuazione del servizio e per ogni altro eventuale compito svolto in connessione o conseguenza del servizio medesimo durante il periodo cui il pagamento si riferisce, senza alcun diritto a diversi o maggiori compensi. 3. Al contrario, il pagamento del corrispettivo all affidatario non equivale a dichiarazione di regolarità del servizio svolto durante il periodo di riferimento, poiché il Comune si riserva il diritto di richiederne la restituzione in caso si verifichino, anche successivamente, omissioni, errori o inadempienze di rilievo, in aggiunta alle misure previste dai successivi artt. 12) e 13). 4. In caso di ritardato pagamento oltre il termine di cui al precedente punto 1), l appaltatore potrà avanzare richiesta per esercitare il proprio diritto al riconoscimento dell interesse legale maturato, senza tuttavia poter in alcun modo sospendere il servizio o modificarne la modalità di svolgimento. 5. Non possono addebitarsi al Comune, né rientrare nel precedente punto, i ritardi dei pagamenti che non siano imputabili all Ente, quali quelli derivanti da procedure di acquisizione di documenti o da limiti e/o impedimenti amministrativi prescritti dalle norme cui il Comune di Avigliano sia tenuto ad ottemperare. Art. 10 Revisione del corrispettivo 1. Non è ammessa revisione del corrispettivo contrattuale durante il periodo di esecuzione del contratto, nel quale esso rimarrà fisso ed invariabile. Art. 11 Cauzione 1. La ditta affidataria, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e di capitolato, presta cauzione definitiva nella misura del 10% dell importo di aggiudicazione, incrementata in funzione dell offerta ai sensi dell art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, nei modi di legge, che resterà vincolata fino a 90 (novanta) giorni successivi al termine della prestazione. 2. La constatazione dell inefficacia o la decadenza prima del termine degli effetti della cauzione definitiva determinerà la revoca immediata dell affidamento in danno all affidatario. 3. L Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all appaltatore in eccedenza a quelle dovute e per altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune nel caso l affidatario non ottemperi alle obbligazioni assunte, anche al termine del contratto di appalto. Art. 12 Penalità 1. Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte dell affidatario in dipendenza dell attività oggetto del presente capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l onere da parte della ditta affidataria del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque derivanti al Comune di Avigliano. 2. Il Comune potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di 150,00 (centocinquanta/00) e massima di 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell inadempienza. 3. In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave, il Comune potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni. 6

7 4. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti del Comune. 5. Il Comune di Avigliano si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. 6. La ditta affidataria è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate, in particolare, le deficienze di seguito riportate: a. interruzione anche solo parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dal Comune di Avigliano; b. mancata consegna delle informazioni di cui al precedente art.5, co.1, lett. j), nei tempi previsti dal presente capitolato; c. modifiche arbitrarie delle postazioni; d. mancata segnalazione della presenza di manifesti abusivamente affissi; e. presenza di personale e utilizzo di attrezzature non coerenti con le informazioni fornite. 7. Ritardi ripetuti nell affissione dei manifesti, specie se urgenti, costituiscono valido motivo perché il contratto s intenda risolto di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l obbligo di risarcimento del maggior danno. 8. Laddove si accertino fatti, comportamenti e omissioni che costituiscano infrazioni ai doveri della ditta affidataria anche solo in termini di efficienza della gestione del servizio, nonché violazioni di norme di legge o di regolamenti, il Comune provvederà a contestare i fatti stessi e ad informare le Autorità competenti, fissando altresì un termine congruo, non inferiore a giorni cinque dalla data di notifica della contestazione, per ottenere chiarimenti e giustificazioni. 9. In caso la ditta affidataria non provveda a quanto richiesto, ovvero se le giustificazioni non fossero tali da chiarire l avvenuto o non si ritenessero valide, a giudizio del responsabile del procedimento, il Comune irrogherà, con proprio atto motivato, una penalità variabile tra 100 (cento/00) a 250 (duecentocinquanta/00), a seconda della gravità dell inadempienza. 10. Nel caso entro un anno si presentino condizioni analoghe per l irrogazione della sanzione, la penalità potrà aumentarsi fino al doppio del valore massimo. Art. 13 Modalità di applicazione delle penalità 1. La ditta affidataria sarà tenuta a versare alla Tesoreria del Comune l ammontare delle penalità irrogate entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In mancanza, l ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell affidatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la ditta affidataria e la il Comune e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 2. Le penalità saranno comunicate all affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale. 3. La penalità verrà restituita, anche solo in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. Art. 14 Risoluzione del contratto 1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c., nei seguenti casi: a) in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall art del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l affidatario delle spese sostenute, per le prestazioni già eseguite; b) nel caso in cui sia stata pronunciata contro la ditta affidataria, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento; 7

8 c) nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il direttore tecnico del la ditta affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) in caso di cessione della ditta affidataria, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta affidataria; e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati; f) nel caso di interruzione del servizio non giustificata per fatto della ditta affidataria; g) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dal Comune; i) giudizio negativo nella valutazione prevista allo scadere del secondo anno; j) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti. 2. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante lettera raccomandata a.r. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: a) frode, grave negligenza, violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, manifesta incapacità o inidoneità nell esecuzione dell attività; b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di affissione; c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l assicurazione obbligatoria del personale; d) sospensione o rallentamento dell attività da parte dell affidatario senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità del servizio. 3. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della ditta affidataria, il Comune ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell affidatario inadempiente. 4. L affidamento a terzi viene notificato alla ditta affidataria inadempiente con lettera raccomandata a.r. con l indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. 5. Alla ditta affidataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell affidatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all affidatario inadempiente. L esecuzione in danno non esimerà la ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta affidataria senza giustificato motivo o giusta causa. 6. L affidatario è tenuto all accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all esecuzione del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore ovvero per giusta causa. È da considerarsi quale giusta causa il mutamento delle condizioni economiche e finanziarie dell Ente. Art. 15 Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della ditta affidataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 2. La ditta affidataria è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento. 3. L affidatario assume tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione al servizio reso, sollevando da responsabilità l Amministrazione. 8

9 4. L esecuzione del contratto s intende subordinata all osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tale scopo la ditta affidataria fornirà al Comune ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa. Art. 16 Divieto di cessione e subappalto 1. E fatto divieto all appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, anche solo in parte. 2. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d azienda o di ramo d azienda e negli altri casi in cui l affidataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Art. 17 Spese a carico dell impresa 1. Sono a completo ed esclusivo carico dell appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa, comprese quelle per la stipula e la registrazione dello stesso. 2. L affidatario assume a proprio completo carico tutte le imposte e le tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune. Art. 18 Obblighi di riservatezza e rispetto D.Lgs. 196/ L affidatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto. 2. L affidatario è responsabile per l osservanza da parte del personale degli obblighi di riservatezza. 3. L affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara. 4. Ai sensi dell art.13 del D.Lgs , n.196, si dichiara che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. Art. 19 Controversie 1. Tutte le controversie relative al presente contratto saranno deferite al Foro di Potenza. Art. 20 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal capitolato si rinvia: - alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti; - al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; - al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 2. Per quanto non diversamente disposto dal bando e dal capitolato, valgono comunque tutte le disposizioni di legge vigenti, ove compatibili. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di accettarle incondizionatamente. data (indicare generalità, qualifica e firma) 9

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