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1 Tel.: Posta elettronica: Sito:

2 2 Parte Prima Dispense e Formulari Avv. Salvatore Pinnetta

3 3 INDICE Lezione 1 Introduzione all AdS pag Lezione 2 Conoscere l AdS pag Lezione 3 Procedimento per la nomina e buone prassi pag Allegati: Tavola sinottica tutele pag ; Legge n 6/2004 pag ; Normativa codice civile pag ; Normativa codice di procedura civile pag ; Fac simile ricorso pag ; Fac simile rendiconto pag. 80; Fac simile accettazione eredità pag. 81; Fac simile vendita immobile pag. 82. BIBLIOGRAFIA pag. 83. Questionario pag

4 PREMESSA Al fine di poter inquadrare adeguatamente i concetti relativi agli istituiti giuridici di protezione delle persone non autonome, ovverosia l interdizione, l inabilitazione e l amministrazione di sostegno, è utile preliminarmente chiarire alcuni concetti. La capacità giuridica - Per capacità giuridica si intende l idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi. Essa si acquista al momento della nascita. Ogni persona fisica quindi possiede tale capacità per il solo fatto di esistere, a prescindere dalla durata della sua esistenza. La capacità di agire - La capacità di agire è l idoneità del soggetto ad esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Ad esempio, un bambino potrà ricevere in donazione dal nonno un appartamento, divenendo così titolare del diritto di proprietà, ma non potrà esercitarlo in concreto dando, ad esempio, in affitto il bene. Ha cioè la capacità giuridica, ma non la capacità di agire. La capacità di agire quindi, a differenza della capacità giuridica, può subire delle limitazioni a partire dai seguenti fattori: 1) ETÀ. E privo della capacità giuridica di agire il minorenne, eccetto alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio, i minorenni emancipati). La legge non fissa un termine massimo entro cui esercitare la capacità di agire. L età avanzata non esclude di per se l attitudine a provvedere ai propri interessi; 2) INFERMITÀ. Di fronte a determinate circostanze riferite a condizioni di salute mentale e/o fisica limitative della capacità di agire del soggetto, il legislatore ha previsto gli istituti dell interdizione, dell inabilitazione, e, di recente dell amministrazione di sostegno, che hanno lo scopo di tutelare ogni persona che non sia in grado di curare i propri interessi; 3) PRODIGALITÀ. Essa è motivo di inabilitazione solo quando determini gravi pregiudizi economici al patrimonio personale e familiare; 4) L ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI, quando siano tali da alterare la sfera psichica del soggetto; 5) MINORAZIONI FISICHE quali il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, quando tali menomazioni non siano state attenuate da un idonea educazione. Fino al raggiungimento della maggiore età, quindi, i minori sono sottoposti alla potestà dei genitori che li rappresentano in tutti gli atti giuridici. Al compimento del 18 anno di età ogni persona acquista la piena capacità di agire, può essere titolare di doveri e diritti, compiere validamente negozi giuridici (acquistare, vendere, firmare contratti, etc.) e cessa la rappresentanza legale dei genitori. 4 1 Codice civile - Art. 1. Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all evento della nascita 2 Codice civile - Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

5 5 Tutto questo vale anche per una persona con una disabilità mentale dal momento in cui raggiunge la maggiore età. Finora rappresentata dai genitori, si pone la domanda su cosa fare per tutelare la persona da atti pregiudizievoli e dannosi. Il legislatore italiano prevedeva originariamente due forme di tutela a favore di persone che avevano bisogno di cura e assistenza: 1. l interdizione, 2. l inabilitazione. Queste due misure non sono però rivolte contro le persone da assistere, ma hanno lo scopo di tutelarla da atti pregiudizievoli. Spesso però queste forme di tutela sono totalizzanti e sproporzionate rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità, perché limitano eccessivamente la capacità di agire. Non esistevano fino ad oggi strumenti di tutela per persone con disabilità in grado di autodeterminarsi seppure in difficoltà nel gestire particolari pratiche burocratiche. Per questo motivo, è stato introdotto l istituto dell amministratore di sostegno, con la legge n. 6 del 09 gennaio Si tratta di una forma di protezione dell incapace più flessibile, senza limitazione significante della capacità di agire e che permette di realizzare una tutela realmente personalizzata. Divenute tre le misure di protezione per le persone prive di autonomia, occorre ora determinare quale forma scegliere per una tutela corrispondente ai bisogni reali della persona. A questo proposito, è opportuno distinguere preliminarmente gli atti che ognuno di noi compie nella propria vita: Atti di ordinaria amministrazione Sono tutti gli atti giuridici che non richiedono impegni rilevanti di carattere economico e che sono necessari per il mantenimento di una persona, come per esempio la riscossione di una pensione, dello stipendio, l apertura di un conto corrente, etc.. Atti di straordinaria amministrazione Sono tutti gli atti giuridici che incidono sostanzialmente sulla sfera patrimoniale dell interessato, come per esempio l acquisto o la vendita di un bene immobile, l acquisto di un veicolo, l accettazione o la rinuncia di eredità o donazioni e così via.

6 CENNI E DEFINIZIONI DEGLI ISTITUTI GIURIDICI L istituto dell interdizione affonda le sue radici nell antico Diritto Romano. Nel diritto civile italiano, è stato previsto anche l istituto dell inabilitazione. Successivamente, con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, sono stati riformati questi due istituti giuridici ed è stata introdotto un ulteriore istituto, l amministrazione di sostegno. Scopo di questo corso è analizzarli uno ad uno Interdizione Nel diritto romano l'interdizione era un istituto che escludeva dalla capacità di amministrare i beni, previsto esclusivamente nei confronti di chi avesse dissipato i beni "paterni e aviti" sulla base della formula Quando tu bona paterna avitaque perdidisti, te interdico. Nel diritto civile italiano, esistono due tipi di interdizione, l interdizione legale e l interdizione giudiziale. L interdizione legale, che non ci interessa in questo caso, prescinde dallo stato di infermità e si differenzia per finalità. Si tratta di una pena accessoria per chi sia stato condannato all ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Si tratta, in questo caso, di legale incapacità di agire che la legge ricollega direttamente alla condanna penale insorgendo automaticamente, senza necessità di instaurare un giudizio, e di uno stato di incapacità stabilito non a protezione dell'interdetto, come nel caso dell interdizione giudiziale, ma punitivo, per una più intensa punizione del condannato (art. 32 c.p.). Va precisato che l'interdizione legale limita l'incapacità del soggetto ai soli atti che riguardano "la disponibilità e l'amministrazione dei beni" (art. 32 comma IV c.p.) e poiché in questo caso nel soggetto non difetta la capacità di intendere e di volere, esso può contrarre matrimonio, fare validamente testamento, riconoscere un figlio (pur se con la "sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti"). L interdizione giudiziale, oggetto invece del presente corso, è disciplinata dall'art. 414 e seguenti del codice civile, che dice testualmente: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». Il provvedimento stesso è subordinato alla verifica di un'infermità di mente abituale che comporti un'incapacità di provvedere ai propri interessi. Abituale deve ritenersi pure lo stato di incapacità mentale inframmezzato da momenti di piena capacità di agire c.d. lucidi intervalli. A seguito dell'interdizione l'incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest'ultimo, è nominato dal Giudice tutelare un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l'interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore. Ne consegue che tutti gli atti compiuti dopo la sentenza sono annullabili (art. 427]), mentre quelli antecedenti la sentenza sono annullabili secondo le condizioni stabilite per gli atti dell'incapace naturale (art. 428). Attraverso l istituto dell interdizione, alla persona è sottratta qualsiasi capacità di agire: non può contrarre matrimonio, fare testamento o donazioni, stipulare un contratto di lavoro, ritirare soldi dalla banca e così via. In senso stretto non può nemmeno compiere gli atti di vita quotidiana come fare la spesa o usare mezzi pubblici di trasporto. Una persona interdetta assume la posizione di un minore e deve essere rappresentata legalmente in tutti gli atti da parte di un tutore, che ha il compito di esprimere la volontà della persona interdetta. Il tutore è colui che rappresenta il tutelato interdetto nel compimento degli atti civili ad eccezione di quelli personalissimi come il matrimonio o il testamento. Il tutore ha funzioni analoghe a quelle della potestà dei genitori: deve avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti gli atti civili e amministrare i suoi beni. Principalmente viene nominato per l apertura di un conto corrente bancario e tutte le azioni bancarie, per la riscossione alla Posta della pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, per eventuali rapporti con enti pubblici come l INPS o l INAIL. Senza tutore il beneficiario non potrebbe per esempio essere sottoposto a un trattamento medico perché non può dare un consenso giuridicamente valido. Il tutore non può senza l autorizzazione del Giudice tutelare: 6

7 7 1. acquistare beni, tranne quelli necessari per la vita quotidiana; 2. acquistare beni immobili; 3. accettare eredità o rinunciarvi; 4. accettare donazioni o legati; 5. consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 6. stipulare contratti di locazione d immobili oltre il novennio, promuovere giudizi. E non può senza l autorizzazione del Tribunale e su parere del Giudice tutelare: 1. alienare beni, tranne beni soggetti a facile deterioramento; 2. alienare beni immobili; 3. costituire pegni o ipoteche; 4. fare compromessi e transazioni. Inabilitazione L'inabilitazione è un istituto del diritto civile italiano che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. La differenza rispetto al presupposto dell interdizione consiste solo nella minore gravità dell infermità, che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Questo, a differenza del tutore, non è un rappresentante del soggetto, in quanto non lo sostituisce ma lo affianca. La posizione giuridica dell'inabilitato è identica a quella del minore emancipato, ovverosia a quella del minore, almeno sedicenne ma ovviamente non ancora diciottenne, non più soggetto alla potestà genitoriale. L'inabilitazione discende da un provvedimento del giudice e i suoi presupposti sono: uno stato di infermità meno grave rispetto all'interdizione; la prodigalità; l'abuso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che possano causare un grave pregiudizio economico al soggetto o alla sua famiglia; il sordomutismo o la cecità sin dalla nascita, qualora sia mancata un'istruzione sufficiente, ovverosia ogniqualvolta la loro minorazione fisica può, in mancanza di un'adeguata educazione, influire negativamente sullo sviluppo psichico e renderli, in parte o addirittura in tutto, incapaci di provvedere ai loro interessi. Essi possono allora essere inabilitati o, se si accerta la loro totale incapacità, interdetti. La persona inabilitata compie da sola tutti gli atti di ordinaria amministrazione, può quindi: 1. fare testamento; 2. stipulare un contratto di lavoro; 3. stipulare un contratto di conto corrente; 4. contrarre matrimonio; 5. riconoscere figli naturali; compiere tutti gli atti della vita quotidiana. Per tutti gli altri atti come: 1. l acquisto di beni immobili; 2. l accettazione o la rinuncia di eredità; 3. l accettazione o rinuncia di donazioni;

8 8 4. la stipulazione di contratti di locazione con una durata superiore a nove anni; 5. la cancellazione di ipoteche. è necessaria l autorizzazione da parte del Giudice tutelare e il consenso del curatore. Per: 1. la costituzione di ipoteche o pegni, 2. la vendita di beni immobili, 3. sottoscrivere transazioni, occorre l autorizzazione del Tribunale e il parere del Giudice tutelare Se il curatore non presta il suo consenso, l inabilitato può ricorrere al Giudice tutelare che, in caso di rifiuto ingiustificato, nomina un curatore speciale per assistere la persona inabilitata nel compimento dell atto. Amministrazione di sostegno L' amministratore di sostegno è un istituto giuridico entrato nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n 6/2004, con lo scopo di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. Il nuovo art. 404 del codice civile, così come modificato dalla succitata normativa, ha introdotto nell'ordinamento italiano una misura alternativa alla pronuncia di interdizione ed inabilitazione, di cui può beneficiare una persona che a causa di un'infermità o per una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato. Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l'applicazione di tale istituto sono: soggetti disabili alcolisti tossico-dipendenti soggetti colpiti da ictus cerebrale. Scopo della legge è quello di coadiuvare tali persone mediante un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. L'interdizione, l'inabilitazione e l amministrazione di sostegno possono essere richieste dallo stesso interdicendo/inabilitando/amministrato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, e dal pubblico ministero. L'inabilitazione, quanto l'interdizione, può essere revocata solo su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, del curatore/tutore e del pubblico ministero. In seguito alla revoca, l'inabilitato riacquista completamente la capacità di agire. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati. E peraltro di estremo interesse evidenziare che, in assenza di applicazione degli istituti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, genitori, ecc.) possono rappresentare una persona incapace per quanto concerne la tutela della loro salute (detta procura non può essere rilasciata neppure con atto notarile).

9 9 La collocazione all interno del Codice Civile Il legislatore, per introdurre nel nostro sistema lo strumento dell amministrazione di sostegno, ha inserito una serie di disposizioni completamente nuove, tra l articolo 403 e l articolo 414 del codice civile. Questa serie di articoli è stata posta all inizio del capo XII del libro I del Codice Civile. Il capo XII contiene in sé gli articoli che vanno dal 404 al 432 del codice civile, regola la disciplina dell amministrazione di sostegno, dell inabilitazione e dell interdizione, ed è stato intitolato Degli strumenti a protezione delle persone prive in tutto o in parte di capacità. Amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione fanno quindi parte di un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti tesi alla protezione della persona. La competenza del Giudice Tutelare Il legislatore con la legge 9 gennaio 2004, n.6 ha previsto la competenza esclusiva del Giudice Tutelare. Questo magistrato è il solo competente ad esaminare il ricorso, ad istruire il procedimento, ad emettere l eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso, ed a gestire le successive fasi connesse alla pendenza di questi procedimenti. Nell inabilitazione e nell interdizione non è un singolo giudice a pronunciarsi in merito al provvedimento da adottare, ma questo viene emesso dal Tribunale in composizione Collegiale, cioè da tre giudici riuniti in un Collegio. Inoltre, nell interdizione e nell inabilitazione il Giudice, o meglio il Collegio, pronunciata la sentenza, non si occupa più della fase successiva di gestione del fascicolo di tutela (procedimento conseguente all interdizione) o di quello di curatela (procedimento conseguente all inabilitazione). L amministrazione di sostegno ha una struttura completamente diversa. Il legislatore ha assegnato ad un solo magistrato, il Giudice Tutelare, il compito di occuparsi di ogni fase del procedimento, sia quella relativa alla decisione sull apertura, o meno, di un procedimento di amministrazione, sia quella relativa alla gestione dell eventuale procedimento di amministrazione. Il Giudice Tutelare è stato individuato, dal legislatore, come il magistrato che dovrà indicare, nel provvedimento, di eventuale accoglimento, gli atti demandati all amministratore e quelli lasciati all attività congiunta di amministratore e beneficiario, stabilendo indirettamente in via residuale gli atti lasciati nella disponibilità del beneficiario stesso. Il Giudice Tutelare dovrà, tra l altro, prescrivere con quale periodicità l amministratore sia tenuto al deposito di un rendiconto di gestione, dovrà autorizzare l amministratore al compimento di specifici atti, dovrà valutare l operato dell amministratore, dovrà mediare eventuali conflitti insorti tra il beneficiario e l amministratore stesso. L Ufficio del Giudice Tutelare è stato scelto, con tutta probabilità, per la modalità operativa che dovrebbe caratterizzarlo: la ridotta formalità e la relativa celerità nell assunzione dei provvedimenti. L Ufficio del Giudice Tutelare è particolarmente presente sul territorio. Il Giudice Tutelare, infatti, è presente non solo nelle sedi principali di Tribunale, ma anche nelle Sezioni Distaccate. Si tratta di un giudice monocratico (cioè di un magistrato che decide da solo, come singolo, e non in composizione collegiale, con altri due magistrati) presente in tutte le sedi già appartenenti alla Pretura e non soppresse nel tempo. Il legislatore ha, quindi, scelto un ufficio caratterizzato da una certa agilità nelle decisioni, e già competente per la gestione dei procedimenti di tutela e curatela. Una delle conseguenze più importanti, connessa alla scelta del legislatore di attribuire la competenza, per l amministrazione di sostegno, al Giudice Tutelare, è che l utente, sia esso un privato o un operatore dei servizi sociali o sanitari, dovrà sempre fare riferimento allo specifico Ufficio del Giudice Tutelare presente sul territorio. L applicazione delle diverse previsioni contenute nella legge dovrebbe essere piuttosto uniforme nei diversi Uffici del Giudice Tutelare, ma è ben possibile che i singoli magistrati, stante la particolare elasticità della norma, procedano di fatto in modo non sempre eguale. Risulta quindi indispensabile sia per i privati, sia per gli operatori dei servizi sociali o sanitari, contattare l Ufficio del Giudice Tutelare territorialmente competente per avere diretta conferma delle prassi in uso, o per informarsi in merito all orientamento

10 giurisprudenziale presente, prima di procedere all eventuale deposito del ricorso. E quindi necessario fare riferimento allo specifico Ufficio competente 10 Gradualità negli interventi di protezione Il legislatore quindi, con la legge 9 gennaio 2004, n.6, ha riletto gli istituti a protezione dei soggetti deboli sia attraverso la possibilità di graduare i diversi interventi, sia con una particolare e rinnovata attenzione verso la persona, valore primario da salvaguardare. La gradualità dell intervento si coglie bene se si considera che mentre prima gli strumenti di protezione erano solo due, inabilitazione e interdizione, connotati da una discreta rigidità, oggi si è passati a tre diversi istituti: l amministrazione, l inabilitazione e l interdizione. Inoltre, all interno dell amministrazione di sostegno, è possibile graduare il singolo intervento, predisponendo per ogni persona specifiche modalità di protezione, così come è possibile limitare gli effetti dell interdizione e dell inabilitazione (art. 427 cod. civ.). La tutela del soggetto debole nell amministrazione di sostegno passa così attraverso l esame dei bisogni, delle aspirazioni e delle richieste della persona; si ricerca, se possibile, il consenso del beneficiario e si dà rilievo all eventuale dissenso. Ogni attività è funzionale alla persona, e la gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alle necessità dell individuo. L obiettivo principale dell amministrazione di sostegno è la persona, la sua integrità fisica e psichica, diritti fondamentali e cardine di ogni intervento che la riguarda. La legge 9 gennaio 2004, n.6 si pone all interno di quell insieme di norme che hanno un obiettivo non nuovo per il nostro sistema, sancito tra i principi fondamentali nella nostra Carta Costituzionale. Il secondo comma dell articolo 3 della Costituzione italiana recita infatti: E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il pieno sviluppo della persona umana è inserito tra i principi fondamentali della Costituzione ed è ribadito nei primi articoli sotto molteplici profili: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, la pari dignità di ogni individuo, il diritto al lavoro del singolo compatibilmente con le proprie possibilità. La persona ed il suo pieno sviluppo sono quindi valori base per il nostro ordinamento. La persona, come valore centrale cui fare riferimento, è tutelata anche a livello comunitario, nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea dichiara: Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà. Essa pone la Persona al centro della sua azione... Conclusioni Con la L.n 6/2004, in conclusione, e l introduzione dell Amministrazione di Sostegno, concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, è stato creato un sistema flessibile ed articolato, volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi, non così gravi da dar luogo all'interdizione o all inabilitazione, consentendo loro di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali. Le diverse misure dell'interdizione rimangono adottabili solo quando gli interessi dell'incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Il ricorso all'interdizione come extrema ratio, invero, è provato anche dal fatto che è prevista la rimessione, d'ufficio o a istanza di parte, del procedimento avente ad oggetto l'interdizione o l'inabilitazione al Giudice

11 tutelare qualora si ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno (art. 418 del codice civile). L'Amministrazione di Sostegno si propone, quindi, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. La nuova legge non solo appare più appropriata nei molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso e ai suoi interessi pur senza versare in uno stato di infermità mentale, ma è anche maggiormente in linea con il sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare status giuridici che producano totale alienazione e un peggioramento del disagio. Essa da un lato si rivolge a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nel confronto con la società civile non intensificando la loro emarginazione ma proponendosi, invece, come risposta generale e normale ai problemi di disagio e di debolezza individuale. Dall'altro, suggerisce alla comunità del volontariato e dell'associazionismo un nuovo ruolo, molto attivo e responsabilizzante, di trait d'union tra il singolo e il settore pubblico, stimolando anche il sistema di servizi di quest'ultimo per una coerente e sinergica risposta ai bisogni più personali dell'individuo. E' un impianto normativo che assume grande rilievo anche in ragione del fatto che negli ultimi anni la vita media delle persone è di molto aumentata. La giurisprudenza, infatti, ritiene che, sebbene riguardo al presupposto per la nomina di un AdS (acronimo di amministratore di sostegno) la nuova legge non abbia espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane, la formula utilizzata dall'art. 404, per indicare i presupposti soggettivi necessari di tale misura protettiva, sembra avere un'ampiezza e una elasticità tale da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le stesse persone anziane che ne possano trarre giovamento. Certo, l'età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione, tuttavia, la vecchiaia può determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana. Sembra, anzi, che la finalità dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata, ben essendo possibile tutelare con la minor limitazione possibile della capacità di agire la beneficiaria, persona anziana che risulta priva di autonomia nell'espletamento di talune funzioni della vita quotidiana. 11

12 12 INTERDIZIONE E INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO La disciplina dell interdizione si trova negli articoli 414 e ss. Del codice civile, mentre per il procedimento valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile. Costituisce la misura più grave. Viene applicata solo quando esiste una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire. L istituto dell interdizione è imperniato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio. La sentenza di interdizione può essere pronunciata nei confronti di coloro che si trovano abitualmente in uno stato d'infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l interdizione, così come l inabilitazione, può essere promossa dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero. All'interdetto viene nominato un tutore (affiancato eventualmente da un protutore), individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l incarico con riferimento ai bisogni specifici dell interdetto. Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni. Dall'ampio intervento novellatore operato dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, sembra emergere che la nuova misura dell'amministrazione di sostegno costituisce lo strumento di protezione ordinario per la tutela dei soggetti deboli. L'interdizione, infatti, non "deve" più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell'art. 414) perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo «quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione» dell'infermo di mente (art. 414, nel testo novellato dall'art. 4, co. 2, L , n. 6). La misura dell'interdizione diventa quindi un rimedio meramente residuale, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione, a carattere generale delle «persone non in grado di provvedere ai propri interessi», sia «inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario». Come precisa l'art. 413, 4 co., in tali casi, e solo in tali casi, il giudice tutelare dichiara la cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il P.M. perché promuova l'inabilitazione o l'interdizione. L inabilitazione costituisce una soluzione intermedia, ma comunque impattante, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona. La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile. Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così critico da far luogo all interdizione; altri destinatari possono essere i soggetti che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, o narcotici espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla più tenera infanzia se non hanno ricevuto un educazione sufficiente. Nel caso dell inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa; all'inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione. Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l inabilitato potrà perciò compiere da solo. Come per l'interdizione, anche nell'inabilitazione il codice incentra la tutela sopratutto sugli aspetti patrimoniali. La differenza fra questi due istituti e l amministrazione di sostegno è stata così tratteggiata dalla giurisprudenza: «A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. È noto, infatti, che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può

13 avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona, e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici. Sebbene, infatti, l'art. 411, 1 co., introdotto dalla L , n. 6, non richiami l'art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il poteredovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4 comma, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art. 408, a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dall'art. 405, 5 co., n. 6, che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa "le condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario». (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004). Ai fini dell'accertamento dei presupposti soggettivi dell'amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l'assicurazione, a fare le volture per l'acqua, il gas, la luce, il telefono, a partecipare all'assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un'eredità, ad addivenire a una transazione, etc. Il testo dell'art. 414 ricalca quella concezione di "salute" fisica o psichica, su cui da anni insiste l'organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale non è in salute chi non riesce a fare le cose giornaliere a reggere le incombenze sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il suo livello di benessere. L amministratore di sostegno quindi non si sostituisce mai completamente al beneficiario. L amministrato, difatti, mantiene sempre seppur a volte in maniera limitata una capacità di agire, tanto che deve tempestivamente essere informato dall amministratore circa gli atti da compiere (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 4/2007). In buona sostanza l istituto dell amministrazione di sostegno non certifica nessuna incapacità ma solo una impossibilità, una difficoltà: l amministrato è un soggetto capace che deve essere sostituto o affiancato solo per determinati atti. Nell amministrazione di sostegno il soggetto mantiene sempre un margine residuo di capacità di agire che, pertanto, non viene cancellato ma, anzi, si tenta formalmente e sostanzialmente di tutelare ed incrementare. Difatti, la legge che ha introdotto l amministrazione di sostegno «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». (Art. 1, legge 6/2004). L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO GENERALITÀ La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e ss. del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a degli articoli applicabili all interdizione, mentre per il procedimento si osservano le previsioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile, in quanto applicabili e compatibili. L amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma ad assistere e curare la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del giudice tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità. Il principio che ispira la legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato grazie alla previsione contenuta nell'art. 405, 5 comma 4, del Codice Civile laddove, nel decreto di nomina dell'ads, è prevista: 1. l'indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»; 13

14 14 2. l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» (art. 405, 5 co., n. 3). Ciò risulta corroborato, poi, dalla previsione generale di piena capacità di agire del soggetto, di cui all'art. 409, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'ads. La normativa introdotta nell'ordinamento appare quindi flessibile e adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare alle varie e mutevoli esigenze di protezione dell'infermo. Rispetto al passato, inoltre, la prospettiva è stata del tutto rovesciata perché, ad una situazione di generale incapacità (o semi incapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare. Anche il destinatario ultimo della tutela è mutato; mentre, infatti, le misure tradizionali tutelavano sopratutto i creditori (e perciò la sicurezza dei traffici giuridici) e la famiglia dell'infermo impedendo la dilapidazione del patrimonio, ora, con l'amministrazione di sostegno, si sposta l'attenzione, più che alle ragioni di conservazione del patrimonio, alla protezione della persona. L'amministrazione di sostegno - secondo la giurisprudenza realizza una forma di tutela: 1. ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), 2. propositiva e non interdittiva, 3. espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, della Costituzione) (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004). Per i descritti motivi, la disciplina riformata prevede la gestione del rapporto tra le persone assistite (beneficiari) e l amministratore, e tra assistiti e loro congiunti, conservando ai primi la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire. L'intervento dell'amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiato, vengono così gradati secondo le necessità di quest'ultimo dal Giudice tutelare. Proprio in ragione dell'elasticità e delle possibilità d'impiego dell'istituto dell'amministratore di sostegno, la riforma prevede il coinvolgimento di diversi soggetti oltre all'amministratore e al beneficiato: 1. il Giudice Tutelare che svolge funzione di protagonista, 2. i servizi pubblici, 3. le organizzazioni di volontariato, alcuni professionisti: avvocati, commercialisti, medici legali, etc. La limitazione di capacità, come sopra accennato, riguarda solo gli atti specificamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell amministrazione di sostegno. Il procedimento è snello ed informale: la nomina dell amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Ampi e adattabili al caso concreto sono i poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate. Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l'oggetto dell incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l AdS è tenuto a rispettare. Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d urgenza e modificare i provvedimenti

15 precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l indicazione sull amministratore svolta dal beneficiario. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno Beneficiaria dell'amministrazione di sostegno è La persona che, per effetto di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.(art. 404 del codice civile). I presupposti che consentono l applicazione della misura protettiva sono dunque: 1. l infermità, 2. l a menomazione fisica, 3. la menomazione psichica che determino un impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. si è discostato dalla proposta di legge approvata dal Senato che indicava anche l'età avanzata come presupposto per la nomina dell'ads qualora fosse tale da determinare l'incapacità di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona e dei propri interessi. Il legislatore, nel testo definitivo, pare aver voluto eliminare il riferimento all'età avanzata per evitare che si possa determinare una situazione in cui all'anzianità sia automaticamente ricondotta l'impossibilità di curare i propri interessi. Infatti, la terza età non comporta necessariamente una menomazione della capacità del soggetto ma soltanto un'analisi delle funzioni psico - fisiche ed intellettive proprie del disabile possono giustificare un intervento a suo favore. Il Tribunale civile di Roma ha applicato per la prima volta, nel giorno della sua entrata in vigore, la legge che prevede la nomina di un amministratore di sostegno quando un malato in gravissime condizioni, e quindi non in grado di prestare valido consenso, rifiuta di farsi operare. (T. Roma ). Relativamente alle sindromi intermittenti, ed, in particolare, ai soggetti epilettici, la dottrina, ritiene che l'intermittenza delle crisi epilettiche consenta che il soggetto che ne è colpito possa valutare per il proprio futuro l'opportunità di utilizzare tale istituto in previsione delle crisi, quindi esclude l'applicazione dell'istituto per impulso di soggetti diversi dall'interessato. Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un interdetto o un inabilitato? L'ordinamento giuridico prevede tre diverse misure di protezione: l amministrazione di sostegno, l interdizione, l inabilitazione; esse sono alternative fra loro e non possono ricevere contestuale applicazione. Se è già stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione, occorrerà promuovere un procedimento per ottenerne la revoca e, dopo, presentare il ricorso al giudice tutelare per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno. Alcuni giudici, comunque, ritengono la non fungibilità dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, pur ammettendo la residualità di quest'ultima rispetto alla prima: sicché le persone affette da morbo di Alzheimer o di Parkinson in stato avanzato, le persone in stato vegetativo permanente, quelle affette da grave ritardo mentale ecc. non potrebbero mai accedere all'amministrazione di sostegno. In alcuni uffici giudiziari si è anche affermata l'inammissibilità del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno qualora l'aspirante beneficiario non possa muoversi ed esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile. 15

16 16 L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN PARTICOLARE Chi può presentare la richiesta di nomina dell amministratore di sostegno I soggetti legittimati all'azione sono individuati in base ad una valutazione legale tipica che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile. Legittimati a richiedere l applicazione dell amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4 grado e gli affini entro il 2 grado, il tutore, il curatore il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. L'art. 406 del codice civile recita, infatti: "Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nel l 'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. In quest'ultimo caso - fornirne notizia al pubblico ministero - si tratta di una segnalazione da parte dei servizi e non della presentazione di un ricorso. Il procedimento di nomina dell'ads, in questo caso, non si attiva immediatamente, ma si avvierà solo su impulso del pubblico ministero allorché quest'ultimo ritenga opportuno procedere in base ai dati forniti dai servizi. Il rinvio all'art. 417 cod. civ. comporta che la misura protettiva dell'amministrazione di sostegno, come quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, possono essere promosse anche dal coniuge,dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il fatto che possa anche agire la persona stabilmente convivente costituisce una novità assoluta. Se i soggetti da sottoporre a misura protettiva si trovano sotto la potestà dei genitori la misura non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. Il decreto di nomina di amministratore di sostegno che riguarda il minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta (art. 405 del codice civile). L organo competente a nominare l'amministratore di sostegno Competente per la nomina dell amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno è il Giudice Tutelare. L l'iter si presenta più snello e non viene pronunciata una sentenza contro la persona disabile. L'amministratore di sostegno, infatti, è nominato con decreto dal Giudice tutelare: una novità rispetto ai procedimenti d'interdizione e inabilitazione, che sono invece di competenza del Tribunale che si pronuncia con sentenza. Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo mentre la responsabilità della gestione spetta all'amministratore. La nuova normativa ha determinato la competenza territoriale del giudice tutelare in base alla residenza della persona o, in via alternativa o sussidiaria, al suo domicilio. Criteri di scelta dell amministrazione di sostegno La scelta dell'amministratore di sostegno - che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica -ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio ma, e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona.

17 I criteri sono rilevabili dall'art. 408 cod. civ.: La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Si prevede che lo stesso beneficiario possa designare, con determinate forme, l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità. Il potere di designazione sembra essere limitato all'indicazione della persona prescelta, ma deve ritenersi che l'interessato possa indicare anche i criteri guida che l'amministratore di sostegno deve seguire nel compimento di alcune scelte importanti. Ovviamente sarà poi il Giudice a controllare tali direttive potendo ritenerle non conformi alla legge o agli interessi dell'infermo. Solo in mancanza di designazione, o in presenza di gravi, motivi il giudice tutelare potrà nominare un amministratore diverso seguendo, nella scelta, l'ordine di cui I comma dell'art. 408 sopra esposto. La norma di cui all'art. 408, 1 co., nella sua ultima parte, consente al genitore superstite di designare al figlio l'amministratore di sostegno affidandone la disposizione a un testamento o a una scrittura privata autenticata. Si tratta di disposizione destinata ad avere effetto in riguardo di un soggetto diverso da chi la manifesta, alla quale il genitore superstite è legittimato sia in vista della possibile futura incapacità del figlio, minore o maggiorenne, sia in riguardo di un figlio già incapace al tempo della designazione. Dal punto di vista formale, se fatta per testamento, segue le regole di tale tipologia di atti; se fatta con atto non testamentario, ove se ne affermi la natura di atto mortis causa segue le regole degli atti di ultima volontà diversi dal testamento. Chi non può svolgere l incarico di amministratore di sostegno L'art. 408 del codice civile stabilisce che Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Ne deriva che l'ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l'art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all'ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi. I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti prassi: 1. o escludono in toto la nomina dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario; 2. o nominano, all interno del servizio, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il beneficiando. Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all'ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare. 17

18 In generale il Giudice Tutelare, dopo attenta analisi (riguardante l'infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare e sociale, il rapporto con servizi, nonché indicazione del possibile amministratore di sostegno e la valutazione degli atti che questi dovrà compiere in assistenza del beneficiario nonché di quelli che dovrà compiere al posto del beneficiario), nel rispetto dell esigenza di cura e valorizzazione della persona e della volontà di quest ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario. Non possono inoltre essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno e, se sono stati nominati, devono cessare dall ufficio: 1. coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2. coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà; 3. coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore, o interdetto, una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore, o interdetto, o una parte notevole del patrimonio di lui; 4. coloro che sono incorsi nella perdita della potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5. il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. (Artt. 350, 393, 411 e 424 c.c.). Sono dispensati dall ufficio di tutore o di amministratore di sostegno: 1. il Presidente del Consiglio dei Ministri; 2. i membri del Sacro Collegio; 3. i Presidenti delle Assemblee legislative; 4. i Ministri Segretari di Stato. Dette persone possono comunque far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. (Art. 351 e 411 del codice civile) Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall assumere o dal continuare l esercizio della tutela o dell amministrazione di sostegno: 1. i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell articolo 351 del codice civile; 2. gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d anime; 3. i militari in attività di servizio; 4. chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 5. chi ha più di tre figli minori; 6. chi esercita altra tutela; 7. chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 8. chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (Artt. 352, 411del codice civile). La domanda di dispensa va presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore o l amministratore di sostegno è tenuto ad assumere e a mantenere l ufficio fino a quando la tutela o l amministrazione non sia stata conferita ad altra persona. (Artt. 353, 411 codice civile). Sostituzione e designazione plurima Nonostante il silenzio della norma sembra pacifica la possibilità di indicare un soggetto in sostituzione del primo designato. 18

19 La designazione plurima (designare più amministratori di sostegno destinati ad operare congiuntamente) invece non pare possibile: le funzioni che integrano l'ufficio, infatti, sono concentrate, secondo la normativa, in capo ad un solo soggetto. Al massimo si ritiene che possa essere lo stesso giudice ad autorizzare l'amministratore di sostegno a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone menzionate nella designazione. Per quanto riguarda l'apposizione di una condizione (ad esempio che il designato possieda determinate qualità o tenga una condotta idonea all'ufficio) o di un termine (il caso, ad esempio, in cui la designazione sia utile sino ad un certo momento decorso il quale si ritiene che il designato non sia più in grado di curare gli interessi del beneficiario), la dottrina reputa che non vi sia motivo di negare la possibilità di esprimere nell'atto di designazione una serie di cautele o di previsioni (Bonilini). Per quanto concerne la sostituzione sarà necessaria la presentazione al Giudice Tutelare di apposita istanza motivata, in ragione della quale il magistrato provvederà sul punto. Effetti dell'amministrazione di sostegno sul beneficiario e i poteri dell'ads Gli effetti dell'amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare. L amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione. Ai sensi dell art. 409 cod. civ., infatti, Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell'esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura patrimoniale, è un soggetto uguale ad ogni altro. Sarà, pertanto, anche capace di disporre dei diritti su cui fosse sorta controversia, ai sensi dell'art (capacità di transigere e disponibilità dei diritti), tutte le volte in cui nell'area della sua incapacità non siano da comprendersi gli atti relativi ai suddetti diritti; sarà altresì capace di contrattare ai sensi dell'art qualora l'affare non rientri nell'oggetto dell'amministrazione. La sua capacità viene limitata solo nella misura in cui il giudice abbia ritenuto opportuno farlo stabilendo nel decreto che alcuni atti debbano essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore ovvero attribuendo direttamente all'amministratore di sostegno il potere di compiere gli stessi in nome e per conto della persona disabile. In quest'ultima ipotesi poi possono distinguersi due ulteriori casi: 1. gli atti di ordinaria amministrazione (ad es. l'acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore può agire senza preventiva autorizzazione del giudice (a meno che questi nel decreto non ne abbia stabilito la necessità); 2. gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione o l'acquisto di un bene immobile, agire in giudizio), per il compimento dei quali l'amministratore deve essere autorizzato con decreto dal giudice tutelare. Pertanto: 1. Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario. 2. Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario (e quindi insieme al beneficiario) si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno. 3. I rimanenti atti restano nella sfera di azione del beneficiario che per stessi manterrà la completa capacità di agire. 19

20 4. Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Doveri dell amministratore di sostegno I doveri sono cristallizzati nell'art. 410 del codice civile: "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti". Il nuovo testo normativo ha previsto espressamente che nello svolgimento del suo ufficio l'amministratore debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il riferimento ancora una volta prova la particolarità di questo istituto di protezione generale. La norma si ricollega all'art. 408, 1 co. e costituisce un valido esempio di cosa si debba intendere per «rispetto della dignità della persona» segnando il passaggio dalle forme di tutela della famiglia e del patrimonio a quelle di protezione della persona inferma di mente. Riguardo ai doveri di informazione, è previsto che l'amministratore informi tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere, che gli trasmetta il rendiconto annuale di cui all'art. 380 (richiamato dall'art. 411) e che metta a conoscenza il giudice in caso di dissenso con il beneficiario. Il rifiuto ingiustificato di compiere un atto può essere fonte di responsabilità per l'amministratore, come gli può derivare responsabilità se presta con leggerezza l'assenso al compimento di un atto le cui conseguenze dannose per il beneficiario erano da lui conosciute o conoscibili. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni del beneficiario, il Giudice Tutelare può adottare con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. Il Giudice potrebbe così decidere di revocare l'amministratore e sostituirlo con altro idoneo (art. 413), di nominare un curatore speciale per il compimento di quella determinata operazione ovvero di autorizzare l'amministratore in conflitto fissando precise condizioni. Potrebbe anche convocare, ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni di attuazione del codice civile (è un appendice del codice civile), l'amministratore, chiedergli chiarimenti sul suo contegno e evitare di prendere i predetti provvedimenti se l'amministratore si uniforma alle indicazioni del giudice. Le prime due soluzioni (sostituzione e curatore speciale) potrebbero essere adottate anche nel caso in cui l'amministratore si trovasse impedito temporaneamente ad assolvere ai relativi compiti. Se, invece, il suo impedimento fosse definitivo, va attivata la revoca di cui all'art. 413 e, nelle more, in caso di urgenza, si applica l'art L'amministratore è tenuto periodicamente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, sia ad aggiornare il giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. L amministratore di sostegno deve, al momento dell assunzione dell incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell incarico; non è tenuto invece alla redazione dell inventario dei beni del beneficiario anche se, talvolta, i Giudici Tutelari richiedono che svolga tale incombenza. L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni). 20

21 L inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Se il valore presumibile del patrimonio è modesto («non eccede euro 7,75», che rivalutate ad oggi rappresentano circa 340 euro), il giudice può consentire che l inventario sia fatto dal tutore stesso (presentando una relazione) senza ministero di cancelliere o di notaio. (In ogni caso al tutore è attribuita la responsabilità dell accertamento patrimoniale). L inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. Nell inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio. Se nel patrimonio del minore o interdetto esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell economia agraria alla formazione dell inventario dell azienda, con l assistenza e l intervento di un notaio o del cancelliere Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell inventario generale (Artt. 365, 424 del codice civile). L amministratore di sostegno, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal giudice tutelare deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. La contabilità è da tenere in modo adeguato all entità del patrimonio, annotando entrate ed uscite con data e motivazione, conservando scontrini e pezze giustificative. Il giudice può sottoporre il conto annuale all esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore o interdetto. (Artt. 380, 411 del codice civile). Incombenze alla cessazione dell Amministrazione di sostegno Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell amministrazione al giudice tutelare. Il giudice tutelare può concedere una proroga. (Artt. 385, 411 del codice civile). Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. (Artt. 386, 411 del codice civile). Alla morte del tutelato le funzioni del tutore cessano (salvo l obbligo di rendiconto finale), sicché non è possibile autorizzare il pagamento di spese quali, per esempio, il funerale, che grava sugli eredi. In assenza degli eredi, il giudice tutelare può autorizzare in anticipo l accantonamento di una somma da destinare al pagamento del funerale. 21 Annullamento degli atti compiuti dal beneficiario o dall AdS L'art. 412 del codice civile prevede che: Gli atti compiuti dall amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all oggetto dell incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di

22 sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all amministrazione di sostegno. 22 Quando cessa o può essere sostituito l'amministrazione di sostegno L'art. 413 c.c. stabilisce che: "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Compenso per l'amministratore di sostegno L amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l incarico: può essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. Disposizioni testamentarie in favore dell AdS Art. 411 c.c. "...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Registro delle tutele Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti, a cura del cancelliere, l apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore o dell interdetto. Dell apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all ufficiale dello stato civile per l annotazione in margine all atto di nascita del minore o dell interdetto. (artt. 389, 424 c.c.). La stessa comunicazione è effettuata anche al consiglio nazionale del notariato, che inserisce i nomi delle persone sottoposte a tutela, consultabile dai notai italiani. Alcuni casi pratici E complesso individuare alcuni esempi concreti che possano far capire meglio le caratteristiche dell amministrazione di sostegno e le sue modalità di funzionamento. Infatti, da un lato la legge prevede una estrema elasticità del provvedimento che il Giudice Tutelare potrà assumere e, dall altro, il singolo Giudice Tutelare potrà decidere di modulare in misura più o meno estesa l intervento di sostegno utilizzando i diversi strumenti a propria disposizione. L elasticità del provvedimento può riguardare, tra l altro, le categorie di atti che il giudice ritenga di sottrarre alla disponibilità del beneficiario, o di assegnare alla volontà congiunta del beneficiario e dell amministratore, la durata del provvedimento di amministrazione che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, e la possibilità di prevedere o meno la necessità di specifiche autorizzazioni al compimento degli atti.

23 Il Giudice Tutelare, può, dunque, graduare il proprio intervento, rendendolo il più aderente possibile alla persona del beneficiario, nel rispetto dei bisogni, delle aspettative e delle richieste dello stesso compatibilmente alle esigenze della sua protezione (art. 414 del codice civile). E stata quindi individuata una casistica piuttosto neutra, che, proprio per la complessità dello strumento dell amministrazione, ha una valenza puramente esemplificativa. PRIMO CASO La famiglia di un ragazzo affetto da sindrome di Down, preoccupata dalla necessità di aiutare, anche da un punto di vista giuridico, il proprio familiare, ormai maggiorenne decide di promuovere il procedimento di amministrazione. Il ragazzo è sempre stato seguito dalla famiglia, ha frequentato con regolarità la scuola media e la scuola superiore ed è prossimo all inserimento lavorativo. Uno dei familiari, la madre del ragazzo, richiede l emissione del provvedimento di amministrazione. Il Giudice Tutelare fissa l udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il ragazzo, la madre, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari, persone che possono essere sentite in qualità di soggetti informati. Emerge durante l esame l opportunità che il ragazzo apra un proprio conto corrente per l accredito dello stipendio di prossima erogazione e che abbia la disponibilità mensile di una somma di denaro per le proprie esigenze personali. Il ragazzo vive in casa, non ha particolari spese, tutte ancora a carico dei familiari, come per gli altri figli, e non deve compiere specifici atti giuridici. Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la madre o il padre del ragazzo, potrebbe individuare alcuni atti più delicati che questi possa compiere insieme al suo amministratore, lasciando altri atti nella disponibilità diretta del beneficiario. E chiaro che la modulazione del provvedimento dipenderà dal grado di autonomia del beneficiario. Maggiori saranno le capacità di questo ragazzo e maggiori saranno gli atti non sottratti alla sua disponibilità. E plausibile che la maggior parte degli atti sia lasciata nella disponibilità congiunta del beneficiario e dell amministratore, per coinvolgere nella massima misura possibile il beneficiario nella condivisione di ogni atto e per proseguire il percorso di autonomia iniziato con l attività scolastica e proseguito con l inserimento lavorativo. SECONDO CASO Una ragazza è affetta da una forma di insufficienza mentale di gravità media, probabilmente connessa ad un trauma avuto alla nascita. Questa ragazza deve compiere alcuni atti legati al decesso di un familiare: lei è erede, deve accettare l eredità, perfezionare la dichiarazione di successione e vendere un bene in comproprietà con altre persone intenzionate ad alienare. Uno dei fratelli, su indicazione del Notaio che dovrebbe predisporre l atto di vendita, ricorre al Giudice Tutelare per chiedere il provvedimento di amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare fissa l udienza di esame e compaiono davanti al magistrato la ragazza, il fratello, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari. Emerge durante l esame che il grado di autonomia di questa ragazza è piuttosto limitato. La ragazza durante la settimana frequenta un centro socio terapeutico nel quale svolge diverse attività, ma necessita sempre di essere aiutata e seguita. La ragazza è capace di manifestare delle proprie preferenze e di interagire con le persone che la circondano, ma ha bisogno di essere sempre sostenuta. E in grado di gestire piccole some di denaro per compiere alcuni acquisti, ma non è capace di utilizzare tutte le proprie risorse costituite da una pensione di invalidità civile e dalla pensione di reversibilità di un genitore mancato da tempo. La ragazza vive in casa con uno dei fratelli, in un alloggio in affitto per il quale i due dividono tutte le spese, il canone, il costo di gestione dell amministrazione, le utenze. 23

24 24 Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore uno dei fratelli, o quello convivente, o quello che ha richiesto l emissione del provvedimento di amministrazione. Visto il ridotto grado di autonomia è possibile che il Giudice Tutelare individui alcuni atti da attribuire in via esclusiva all amministratore, ad esempio quelli legati alle spese ricorrenti della quotidianità, che indichi altri atti da far compiere al beneficiario ed all amministratore congiuntamente, come ad esempio gli atti legati alla successione, nei quali la ragazza deve essere aiutata e sostenuta, e lasciare altri atti nella disponibilità del beneficiario, come la possibilità di gestire parte delle entrate pensionistiche per le spese personali. Lo specifico contenuto del provvedimento dipenderà, come sempre, dal concreto grado di autonomia del beneficiario. TERZO CASO Una signora anziana, ultra ottantenne, ancora in ottime condizioni di salute, ma con alcuni vuoti di memoria, sintomo di un inizio di demenza senile, certificata con accertamenti sanitari, si reca in banca e chiede di poter investire una ingente somma di denaro in alcuni prodotti finanziari. Il responsabile della banca, durante il colloquio nel quale illustra le caratteristiche dei diversi prodotti, capisce che la signora è in difficoltà e non è in grado di distinguere le effettive conseguenze di un investimento rispetto ad un altro. Il funzionario fissa quindi un nuovo appuntamento alla cliente con un familiare. La signora, non avendo alcun familiare in vita, ritorna in banca con una conoscente, che durante il colloquio comprende la situazione, constata l effettiva difficoltà in cui versa l amica relativamente ad alcune scelte, e decide di rivolgersi ai Servizi Sociali perché questi possano meglio aiutare l amica. I Servizi Sociali, dopo una visita domiciliare all anziana, comprendono che la donna ha ancora un elevato grado di autonomia ed ha esclusivamente alcune difficoltà nella gestione del patrimonio investito in banca e di una seconda casa in affitto. I Servizi Sociali inviano al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente una relazione illustrando il caso e questi richiede al Giudice Tutelare di avviare un procedimento di amministrazione. Il Giudice Tutelare fissa l udienza di esame nella quale ascolta l anziana signora, il Pubblico Ministero, ricorrente, l unica conoscente ed amica dell anziana, e gli operatori dei Servizi Sociali che hanno seguito il caso. Il Giudice Tutelare, all esito dell esame potrebbe nominare quale amministratore o l amica della signora anziana, ove questa manifesti la propria disponibilità, o, in caso contrario, un soggetto terzo noto all Ufficio del Giudice e pronto a dedicare tempo e risorse all anziana beneficiaria. Il Giudice Tutelare non potrà, invece, nominare quale amministratore uno degli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico l anziana, stante l espresso divieto contenuto nell articolo 408 del codice civile. L amministratore, nel caso in esame, dovrebbe limitarsi ad affiancare il beneficiario per compiere congiuntamente gli atti connessi all impiego dei capitali depositati presso la banca ed alla gestione dell alloggio in affitto, incassando i canoni di locazione, rinnovando i contratti, provvedendo al pagamento delle diverse spese. Il provvedimento del Giudice Tutelare potrebbe essere molto limitato e poco invasivo, non risultando necessario intervenire in relazione ad altri atti giuridici. QUARTO CASO Il Pubblico Ministero, su segnalazione dei Servizi di Salute Mentale chiede l avvio di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore di un signore affetto da una patologia psichiatrica. La malattia è tale per cui questa persona alterna momenti di discreto compenso a momenti di forte scompenso. Il possibile beneficiario, lavoratore dipendente o pensionato, non ha rilevanti redditi, ha qualche risparmio, vive in una abitazione in proprietà. Il problema segnalato dai Servizi consiste nel fatto che il signore, nei momenti di scompenso, spende ingenti somme di denaro sperperando il proprio patrimonio al punto da pregiudicare la sua situazione. Rischia di perdere i pochi risparmi e di vedere pignorata e venduta la casa. Il Giudice Tutelare fissa l udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il signore seguito dal Servizio, il Pubblico Ministero ed alcuni familiari che da tempo avevano perso i contatti con l uomo.

25 Durante l esame lo stesso potenziale beneficiario ammette l esistenza delle difficoltà evidenziate dal Servizio e non si oppone alla nomina di un amministratore, indicando un amico. Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la persona indicata dall uomo, se idonea e disponibile. Il provvedimento di amministrazione dovrebbe essere molto flessibile in questo caso, lasciando al beneficiario la massima libertà di azione nei momenti di compenso e contenendo molto la possibilità di impiegare denaro e di compiere atti durante le fasi di scompenso. Tale risultato potrebbe essere raggiunto sia attraverso un provvedimento di portata limitativa, contenuto nel tempo e soggetto a verifiche, sia attraverso un provvedimento che permettesse al beneficiario di utilizzare somme eccedenti un determinato importo solo congiuntamente all amministratore. Ci sarebbe, in entrambi i casi, la possibilità di aiutare il beneficiario nei momenti maggiormente critici contenendo l abuso del denaro. 25 QUINTO CASO Un uomo perfettamente capace a seguito di un incidente stradale viene ricoverato in ospedale in stato di semi incoscienza. Nessuno dei suoi familiari può operare sui suoi beni: il conto bancario è intestato in via esclusiva e non ha deleghe, lo stipendio viene accreditato direttamente sul conto, non esiste alcuna procura a terzi anteriore al sinistro. Le condizioni di salute di questa persona, seppur gravi, sono in progressivo miglioramento, ed è ipotizzabile una buona ripresa nel tempo, ma attualmente non è in grado di gestire i propri beni o di dare disposizioni anche in relazione alle proprie esigenze personali. La moglie non può operare sui suoi conti e la famiglia si vede privata della possibilità di utilizzare entrate, prima condivise, in presenza di ingenti necessità economiche legate anche all assistenza e alla riabilitazione. La moglie richiede quindi l apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare fissa l udienza di esame e, risultando l uomo non trasportabile, si reca presso il presidio riabilitativo ove è ricoverato. Vengono sentiti lo stesso potenziale beneficiario, la moglie ricorrente, i parenti informati della situazione. Emerge dalla documentazione clinica l estrema fluidità della situazione: le condizioni dell uomo sono in miglioramento, ma sarà necessario almeno un anno di tempo prima di poter arrivare ad un recupero di autonomia di grado sufficiente. Potrebbe essere nominato quale amministratore la moglie, ed il provvedimento potrebbe avere una durata limitata nel tempo. L amministratore potrebbe avere la diretta disponibilità delle entrate rappresentanti il reddito, ed il beneficiario potrebbe congiuntamente con l amministratore compiere altri atti relativi all utilizzo di somme costituenti risparmi e quindi capitale, o alla vendita di beni immobili, o all utilizzo di altri cespiti.

26 26 PROCEDIMENTO PER LA NOMINA Per richiedere la nomina di un A.d.S. è necessario depositare un ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare ove il futuro beneficiario ha la propria residenza e/o domicilio. A seguito dell abolizione delle sedi distaccate, attualmente la Cancelleria competente è quella della Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale civile di Lecce, Via Brenta, primo piano. Come previsto dall art. 407 del codice civile, il ricorso deve indicare: a. le generalità del beneficiario; b. la sua dimora abituale; c. le ragioni per cui si richiede la nomina dell A.d.S.; d. il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. E molto importante che sottoscriva il ricorso maggior numero possibile di parenti della persona per la quale viene proposta la nomina di un amministratore di sostegno. Uno dei firmatari del ricorso dovrà essere indicato come incaricato per tenere i contatti con la cancelleria. Se il ricorso non viene firmato da tutti i parenti, la persona incaricata dovrà notificare ai parenti mancanti tramite gli ufficiali giudiziari il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza con aggravio di spese per le notifiche. Ciò significa anche uno slittamento dei tempi per giungere alla nomina dell amministratore di sostegno. Il ricorso deve contenere il maggior numero possibile di informazioni sulla situazione sanitaria, sociale e patrimoniale della persona per cui si richiede l Amministrazione di Sostegno con la rispettiva documentazione. La malattia dovrà essere documentata tramite certificazione medica. Il Giudice tutelare deve indicare nel decreto di nomina dell amministratore di sostegno gli atti da compiere e i limiti di spesa. Pertanto l ammontare della pensione, dell indennità di accompagnamento, redditi da canoni di locazioni, rette della casa di riposo o del centro di lungodegenza, spese per il personale di cura, spese condominiali, etc. sono dati essenziali che devono essere adeguatamente documentati. E altresì necessario unire al ricorso i documenti relativi alle generalità anagrafiche della persona interessata, alla situazione socio sanitaria della stessa e alla sua situazione economica. Qualora non sia possibile accedere alla certificazione medica che attesti lo stato di salute della persona e la stessa è seguita da servizi specialistici, sanitari e sociali, si consiglia di indicare nel ricorso il Servizio e il nominativo degli operatori di riferimento per la persona. Il Giudice Tutelare nel corso del procedimento per la valutazione e la nomina dell A.d.S. potrà rivolgersi ad essi e/o richiedere al Servizio Sociale (anche per situazioni non conosciute o non seguite in precedenza) di produrre una relazione specifica di approfondimento relativamente alle condizioni complessive della persona, alle aree di difficoltà e ad altri elementi utili per l individuazione dell eventuale A.d.S.. Qualora non sia possibile accedere alla documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale è opportuno fornire ogni indicazione utile per la ricostruzione della specifica situazione (es. beni e fonti di reddito). PROCEDIMENTO ORDINARIO Il deposito del ricorso Il ricorso e i documenti allegati vanno depositati nella Cancelleria del Giudice Tutelare (Cancelleria Volontaria Giurisdizione) presso il Tribunale del luogo ove la persona che dovrebbe beneficiare dell assistenza ha la propria residenza e/o domicilio.

27 Oltre al ricorso ed ai documenti allegati, dovrà essere consegnata una marca da bollo per atti giudiziari da 8,00. L udienza Il Giudice Tutelare fisserà con decreto il giorno e l ora dell udienza. Fissata l udienza, il soggetto che ha proposto il ricorso dovrà poi notificare una copia del ricorso unitamente al provvedimento di fissazione dell udienza: a. alla persona che dovrà beneficiare dell A.d.S.; b. alle altre eventualmente indicate dal Giudice Tutelare. La Cancelleria rilascerà tante copie autentiche quante sono le notifiche da effettuare, oltre ad una che fungerà da originale attestante le avvenute notifiche. Le notifiche dovranno essere eseguite tramite gli Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale. E importante conservare le cartoline di ricevimento delle notifiche e consegnarle al Giudice al momento dell udienza, in quanto costituiscono la prova che i destinatari sono venuti a conoscenza del procedimento. All udienza dovranno comparire: a. la persona che chiede la nomina dell A.d.S.; b. il beneficiario dell A.d.S.. Se interessate, potranno partecipare anche le persone destinatarie delle notifiche di cui al punto precedente individuate dal Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare sentirà le persone comparse e, in particolare, dovrà procedere all audizione del beneficiario. Nel caso in cui le condizioni del beneficiario non consentissero a quest ultimo di recarsi in Tribunale per l udienza, sarà il Giudice Tutelare a recarsi nel luogo in cui si trova per sentirlo. La richiesta dovrà essere supportata da una certificazione medico-sanitaria attestante l assoluta impossibilità di movimento. E preferibile allegare questa documentazione direttamente al ricorso, e chiedere già da subito che sia il giudice a recarsi presso il domicilio/ residenza dell amministrato. 27 La nomina (artt.407, 408, 409 codice civile) Raccolte tutte le informazioni ritenute utili e il parere del Pubblico Ministero, il Giudice Tutelare provvederà all istituzione dell Amministrazione e alla nomina dell A.d.S.. Il decreto di nomina è personalizzato e stabilisce per quali atti il beneficiario viene sostituito o assistito dall A.d.S.. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell A.d.S.. Il provvedimento viene comunicato direttamente all A.d.S., il quale verrà successivamente convocato per prestare giuramento allo svolgimento diligente dell incarico. L incarico avrà effettivamente inizio a partire dal giorno del giuramento. Il decreto (artt. 405 codice civile e 18 della L. 6/2004) Il decreto di apertura dell Amministrazione di Sostegno verrà annotato a cura del Cancelliere nell apposito registro delle Amministrazioni di Sostegno conservato presso l Ufficio del Giudice Tutelare. Entro dieci giorni il decreto di apertura verrà comunicato dal Tribunale all Ufficiale dello Stato Civile che provvederà all annotazione a margine dell atto di nascita del beneficiario. Il decreto verrà iscritto inoltre nel casellario giudiziale, uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale avente lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell autorità giudiziaria o amministrativa, in modo tale che sia sempre possibile conoscere l elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino. Tale

28 ufficio rilascia certificati su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative o dei singoli privati. Questi ultimi in particolare possono richiedere solo i certificati relativi alla propria persona. Una copia verrà infine inviata al Consiglio nazionale del Notariato e conservato in una banca dati a disposizione dei notai. 28 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROVVISORIA (Art. 405 del codice civile) Fatto salvo il procedimento ordinario, nei casi di necessità e urgenza (che dovranno essere segnalati direttamente nel ricorso) il Giudice Tutelare potrà nominare un A.d.S. provvisorio direttamente con il provvedimento di fissazione dell udienza o anche successivamente nel corso del procedimento. Nel primo caso il soggetto nominato sarà chiamato a prestare immediatamente il giuramento e potrà così assolvere il compito assegnatogli prima della conclusione dell intero procedimento. Al termine di esso l A.d.S. provvisorio potrà essere confermato oppure sostituito da diversa persona nel frattempo reperita e ritenuta idonea. Dopo aver adempiuto all incarico assegnato, l A.d.S. sarà tenuto a presentare il rendiconto dell attività svolta. I casi in cui ciò può avvenire possono essere a titolo esemplificativo i seguenti: a. necessità di autorizzazione ad un trattamento sanitario, specie se di carattere urgente; b. gravi rischi di carattere patrimoniale con necessità di immediato intervento (es. necessità di compiere un pagamento indifferibile); c. altre situazioni importanti e urgenti che richiedono immediato intervento. Le richieste dovranno essere debitamente motivate. L esigenza della nomina in via d urgenza verrà valutata discrezionalmente dal Giudice. In caso negativo il procedimento si svilupperà mediante la procedura ordinaria di cui sopra. I PRIMI PASSI DOPO LA NOMINA Presa visione del fascicolo del beneficiario E importante richiedere presso la Cancelleria la visione del fascicolo dell Amministrazione di Sostegno. L A.d.S. può chiedere presso la Cancelleria il rilascio della fotocopia della documentazione contenuta nel fascicolo, oltre ad una copia autentica del decreto del Giudice in marca da bollo da.16.00, in maniera tale da esibirle quando necessario. Ulteriori copie del decreto potranno essere autenticate da persona delegata dal Sindaco presso il Comune. Lettura accurata del decreto di nomina e comprensione dell incarico Si suggerisce di procedere con una lettura approfondita del decreto di nomina per comprendere nel dettaglio quali siano le disposizioni del Giudice e i compiti che l A.d.S. sarà chiamato a svolgere. E bene prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: a. individuazione degli atti che l A.d.S. può svolgere autonomamente in nome e per conto del beneficiario e, se previsto, il corrispondente tetto di spesa mensile che l A.d.S. può sostenere. A titolo esemplificativo alcune azioni che potrebbero essere contenute nel decreto sono la riscossione e utilizzo della pensione, la presentazione di istanza ad enti pubblici al fine di ottenere prestazioni sanitarie, assistenziali, sussidi, indennità ecc.; b. individuazione degli atti che l A.d.S. può svolgere in assistenza del beneficiario;

29 c. indicazione, se presente, dell importo massimo che il beneficiario può spendere in autonomia; d. eventuali indicazioni relative agli atti per i quali è necessaria un ulteriore autorizzazione da parte del Giudice Tutelare; e. periodicità di presentazione della documentazione relativa allo stato della persona e alla gestione dei suoi beni. Primi contatti con la banca Le facoltà dell A.d.S. ed eventualmente del beneficiario di operare sui rapporti bancari devono essere chiaramente stabilite nel provvedimento del Giudice Tutelare. A questo proposito: a. è bene consegnare al più presto alla banca copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento; b. i rapporti bancari (conto corrente/dossier titoli/libretto di risparmio) devono essere intestati unicamente al beneficiario con indicazione che sullo stesso potrà operare l A.d.S. oppure l A.d.S. insieme al beneficiario secondo quanto previsto dal decreto di nomina; c. la corrispondenza bancaria deve essere domiciliata presso l A.d.S., salvo diversa indicazione contenuta nel decreto; d. qualora il decreto del Giudice preveda un limite di spesa che il beneficiario può sostenere autonomamente, l A.d.S. può chiedere una carta bancomat ricaricabile ad uso del beneficiario. In questo modo viene assicurata l autonomia del beneficiario entro i limiti (settimanali o mensili) previsti nel decreto e al contempo viene agevolato l incarico dell A.d.S. che non deve provvedere personalmente al rilascio del denaro alla persona assistita. Primi contatti con i Servizi Sociali e Sanitari che seguono il beneficiario Se il beneficiario è seguito da Servizi Sociali e Sanitari (pubblici e privati) è opportuno che l A.d.S. prenda contatti con gli operatori referenti per una conoscenza diretta e per la definizione, nei limiti del mandato e delle funzioni affidategli nel decreto di nomina, di un rapporto di collaborazione nell interesse del beneficiario. Per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sociale ed altri servizi che hanno in cura la persona quali RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), Cooperative Sociali, Centri Diurni, si consiglia di tenere con questi contatti periodici, chiarendo di volta in volta le responsabilità e gli impegni reciproci e accordandosi con loro. 29 Comunicazioni al beneficiario e ai soggetti a lui prossimi Il beneficiario è a conoscenza della pendenza del procedimento di Amministrazione di Sostegno già dal suo inizio in quanto gli deve essere notificato il ricorso unitamente al decreto che fissa l udienza dinanzi al Giudice (a meno che il ricorrente non sia il beneficiario stesso). La famiglia del beneficiario I parenti più prossimi vengono messi al corrente della pendenza della procedura di nomina di A.d.S. attraverso la notifica del ricorso unitamente al decreto che fissa l udienza dinanzi al Giudice. Ciò è previsto dalla legge anche al fine di permettere che eventuali opposizioni/contestazioni emergano da subito. Si consiglia in via generale di creare con i parenti più stretti un primo contatto condividendo con loro il ruolo assunto.

30 Altri soggetti E opportuno che l A.d.S. si metta in contatto con eventuali altri soggetti con i quali si dovrà rapportare nello svolgimento dell incarico. Es. Se l A.d.S. è incaricato di provvedere al pagamento dell affitto e delle spese del beneficiario relative all abitazione, è opportuno che avvisi fin da subito della nomina il proprietario dell abitazione. 30 Doveri e buone prassi Nella presente sezione forniamo alcune indicazioni circa i doveri dell A.d.S. e le buone prassi che è opportuno mettere in atto nel corso dell Amministrazione. Modalità di svolgimento dell incarico (art. 382, 411 e 412 codice civile) L A.d.S. ha il dovere di: a. Svolgere i compiti assegnati dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina. Il decreto di nomina deve essere quindi la bussola per lo svolgimento dell incarico; non si deve venir meno ai compiti assegnati e allo stesso tempo non eccedervi, pena la possibile annullabilità degli atti compiuti eccedendo i limiti del decreto. Qualora si verificassero casi o situazioni che ostacolano la possibilità di svolgere il proprio compito è bene informare il Giudice Tutelare. Anche nei casi in cui si debbano sostenere spese che superano la soglia definita nel decreto è opportuno chiedere l autorizzazione a mezzo di un apposita istanza; b. Svolgere l incarico con diligenza. A questo proposito si suggerisce di pianificare e gestire l impegno dell Amministrazione di Sostegno in maniera puntuale così da non presentarsi impreparati di fronte alle incombenze che si presenteranno. c. Presentare annualmente un rendiconto e una relazione sulle condizioni di vita della persona. Nel decreto di nomina il Giudice dispone come e quando riferire allo stesso circa l attività svolta. Normalmente è previsto che l A.d.S. riferisca ogni anno solare, sia con un rendiconto economico che con una relazione sulle condizioni di vita della persona stessa. Questi documenti sono da depositare in Cancelleria senza alcuna marca da bollo. A tal proposito si suggerisce di conservare la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Il rapporto con il beneficiario (art. 410 del codice civile) L A.d.S. ha il dovere di: a. tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Questo presuppone un costante ascolto del beneficiario e un impegno nella comprensione dei suoi bisogni e aspirazioni; b. informare il beneficiario circa gli atti da compiere, per quanto possibile. Se l A.d.S. dovesse assentarsi per un certo periodo di tempo (ad esempio per le vacanze estive o per motivi di lavoro) è opportuno che lasci al beneficiario tutti i riferimenti per poter essere rintracciato. Il beneficiario infatti, qualora l A.d.S. dimostri di svolgere negligentemente il suo incarico, ha la facoltà di richiederne la sostituzione oppure la revoca mediante istanza motivata. Il rapporto con il Giudice Tutelare (art. 410 codice civile) L A.d.S. è tenuto ad informare il Giudice nei casi in cui: a. si presenti una divergenza con il beneficiario circa gli atti da compiere;

31 b. si presenti un mutamento delle condizioni di vita e di autonomia del beneficiario, richiedendo eventualmente una modifica della misura di protezione. L A.d.S. è tenuto a richiedere l autorizzazione al Giudice Tutelare per un eventuale ampliamento dei suoi poteri. L A.d.S. è tenuto a richiedere l autorizzazione al Giudice Tutelare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. A.d.S. e famiglia del beneficiario (art. 413 codice civile) L A.d.S. nello svolgimento del suo incarico riferisce solo al Giudice Tutelare. Sarà buona prassi nell interesse del beneficiario instaurare, ove possibile, un rapporto di collaborazione con i suoi familiari. I famigliari entro il quarto grado, la persona stabilmente convivente e gli affini entro il secondo grado hanno la facoltà, qualora ritenessero che l Amministratore incorra in gravi inadempienze nella cura degli interessi del beneficiario, di richiedere al Giu dice mediante istanza motivata la sostituzione dell A.d.S.. Parimenti possono richiedere con la medesima modalità la revoca dell A.d.S. se ritengono che tale misura non sia più idonea o necessaria a tutelare gli interessi del beneficiario. I familiari possono inoltre richiedere presso la Cancelleria di riferimento copia del rendiconto annuale e della relazione sulla vita del beneficiario depositati dall A.d.S. Rapporti con i Servizi che hanno in cura la persona (art. 413 codice civile) Per quanto riguarda i rapporti con i Servizi Sociali e Sanitari (pubblici e privati) di riferimento per il beneficiario si consiglia di mantenere contatti periodici per monitorare, nel rispetto delle funzioni di ciascun soggetto e delle funzioni dell A.d.S. definite nel decreto di nomina, la condizione generale della persona. E importante inoltre che l A.d.S. si rivolga ai Servizi qualora si verificassero esigenze e/o difficoltà particolari, per poter modificare gli interventi in atto. Il rapporto tra A.d.S. e Servizi è quindi da intendersi in termini di doppio binario: l A.d.S. si può rivolgere ai Servizi per approfondimenti, proposte, dubbi, e i Servizi si rivolgono all Amministratore dei Sostegno per condividere scelte, programmare gli interventi, individuare strategie per la risoluzione dei problemi. Richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare (artt. 372, 374, 375 e 411 codice civile) L A.d.S. è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l autorizzazione per: a. ampliare i poteri del suo incarico; b. sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto; c. compiere atti di straordinaria amministrazione. Di seguito si precisano i principali atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l autorizzazione: a. alienazione di immobili; b. accettazione o rinuncia di eredità, accettazione di donazioni olegati soggetti a pesi o condizioni; c. investimenti; d. acquisto di beni; e. riscossione di capitali; f. cancellazione di ipoteche; g. assunzione di obbligazioni; 31

32 32 h. stipula di contratti di locazione ultranovennali; i. promozione di giudizi; j. divisioni e relativi giudizi; k. compromessi, transazioni e accettazione di concordati. Rimborsi e indennità (artt. 379 e 411 codice civile) L incarico di A.d.S. è gratuito e non prevede quindi una retribuzione. Qualora nell esecuzione del proprio incarico abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario (es. marche da bollo) o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze (es. spese di carburante), l A.d.S. può proporre istanza di rimborso al Giudice Tutelare. Nell istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate ed eventualmente documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso. Su istanza dell A.d.S. il Giudice Tutelare potrà a sua discrezione disporre altresì una equa indennità allorquando la complessità dell Amministrazione sia documentata, l entità del patrimonio del beneficiario lo consenta e l A.d.S. dimostri la perdita patrimoniale derivante dalla impossibilità di attendere alle sue normali occupazioni nel tempo dedicato al servizio di A.d.S.. Nel caso in cui il Giudice riconosca quanto richiesto, la somma verrà prelevata dal patrimonio del beneficiario. Alienazione di immobili ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PIU FREQUENTI Il termine alienazione indica la vendita, la permuta, la cessione per altro titolo o la costituzione di diritti reali di godimento (es. usufrutto) sui propri beni. L istanza di autorizzazione all alienazione di un bene di rilevante valore (come ad esempio un immobile) deve essere motivata, evidenziando le ragioni che impongono o rendono opportuna l alienazione stessa. E consigliabile inoltre indicare quali probabili investimenti economici l Amministratore intenda effettuare con il ricavato della vendita. L istanza deve essere supportata da una perizia asseverata sul valore dell immobile; non si può procedere alla vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello stabilito nella stima a meno che il Giudice non ne valuti comunque l opportunità. Accettazione, rinuncia di eredità, accettazione di donazioni e di legati soggetti a pesi o condizioni Relativamente all accettazione di eredità in favore del beneficiario, l A.d.S. viene di regola autorizzato ad accettarla solo con beneficio di inventario per non gravare il patrimonio del beneficiario di eventuali debiti superiori al valore dei beni ereditati. Gli effetti per l erede con beneficio d'inventario, previsto dall art. 490 del codice civile, sono i seguenti: conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto;

33 non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;in tal modo l'erede eviterà una dannosa eredita, estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio; i creditori dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza (e quindi prima) dei creditori dell'erede. Eccezionalmente l A.d.S. può essere autorizzato a rinunciare all eredità qualora l ammontare dei debiti risulti superiore al valore della quota dei beni oggetto dell eredità stessa. Sia per l accettazione di eredità con beneficio di inventario che per la rinuncia, dopo aver ottenuto relativa autorizzazione, l A.d.S. deve effettuare apposita dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere della circoscrizione in cui si è aperta la successione (cioè il luogo dell ultimo domicilio del defunto) e inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso Tribunale. Relativamente alle donazioni o ai legati effettuati a favore del beneficiario, l autorizzazione chiesta dall A.d.S. viene concessa dal Giudice Tutelare solo in caso di donazioni e legati senza pesi e condizioni. Nell istanza è opportuno indicare: il rapporto con la persona deceduta o con il donante; l oggetto dell eredità/donazione/legato; la richiesta di autorizzazione all accettazione dell eredità in ragione della tutela del beneficiario e quindi di una prospettiva di incremento del patrimonio; se l eredità è devoluta per testamento o per successione legittima. Non sono ammissibili donazioni di beni a favore di terzi da parte del beneficiario, né direttamente né tramite A.d.S. in quanto queste comporterebbero un depauperamento del patrimonio del beneficiario. Investimenti Il Giudice Tutelare autorizza l A.d.S. ad investire capitali con forme di investimento indirizzate a contenere il più possibile i margini di rischio per il capitale, come ad esempio titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Il Giudice può autorizzare forme diverse di investimento dopo aver sentito il parere dell A.d.S.. Per investimenti in titoli di stato si può chiedere al Giudice di autorizzare sin d ora, alla prossima e per le successive scadenze,il rinnovo dei medesimi titoli o di titoli equivalenti. Nell istanza è opportuno indicare: la disponibilità patrimoniale del beneficiario nel suo complesso; le somme che abitualmente utilizza; il residuo che è opportuno/utile investire; eventuali ulteriori prospettive di investimento. Acquisto di beni Quando si intende acquistare dei beni la cui spesa è superiore al limite mensile previsto nel decreto di nomina è necessario richiedere apposita autorizzazione. Nell istanza è opportuno indicare: i motivi che rendono necessarie tali spese; che tale spesa è sostenibile alla luce delle disponibilità economiche del beneficiario o di eventuali sussidi di cui è titolare. Riscossione di capitali 33

34 Per riscuotere una somma di denaro rilevante rispetto al patrimonio del beneficiario deve essere richiesta l autorizzazione del Giudice. Nell istanza è opportuno indicare: il diritto in capo al beneficiario; l importo della somma da riscuotere; la ragione per la quale si riscuote (es. rendite periodiche o polizze sulla vita che vengono liquidate periodicamente); prospettive di impiego della somma. Cancellazione di ipoteche E necessaria l autorizzazione del Giudice per la cancellazione di ipoteche e per svincolare pegni iscritti a favore del beneficiario quando risulta pagato interamente il debito nei confronti del beneficiario stesso. Nell istanza è opportuno indicare: la posizione del beneficiario; i beni oggetto di pegno o ipoteca e le ragioni di tale iscrizione; le modalità di pagamento dei debiti nei confronti del beneficiario stesso; eventuali spese di cancellazione. Assunzioni di obbligazioni L A.d.S. non può assumere obbligazioni, cioè impegni di contenuto patrimoniale come ad esempio un contratto di mutuo o una garanzia personale (fideiussione, ipoteca), se non con specifica autorizzazione del Giudice Tutelare. La costituzione di pegno o ipoteca sui beni del beneficiario può avvenire solo a titolo oneroso in quanto diversamente ci si troverebbe di fronte ad una donazione vietata dall art. 777 del Codice Civile. Nell istanza è opportuno indicare: l obbligazione che si intende assumere e le relative garanzie per l adempimento; i motivi che portano a contrarre tale obbligazione; oneri e vantaggi in capo al beneficiario derivanti da tale obbligazione (il vantaggio prospettato deve prevalere sul rischio). Stipula di contratti ultranovennali L A.d.S. deve chiedere l autorizzazione per la stipula di contratti di locazione di durata superiore a nove anni relativi a beni immobili. L autorizzazione è necessaria sia quando il beneficiario è conduttore sia quando è locatore. Si considerano locazioni ultranovennali esclusivamente quelle aventi durata originaria superiore ai nove anni e non quelle stipulate per un tempo inferiore e proseguite per un tacito rinnovo o proroga legale. Nell istanza è opportuno indicare: l oggetto del contratto e dunque i beni che si intendono locare o condurre in locazione; la prospettiva economica/personale o il vantaggio di altra natura per il beneficiario; gli oneri in capo al beneficiario; le ragioni che spingono a concludere il contratto. Promozione di giudizi L A.d.S. deve chiedere l autorizzazione per promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni finalizzate alla conservazione ed alla garanzia del patrimonio del beneficiario di natura urgente. Non può invece difendersi dall altrui iniziativa giudiziaria senza richiedere l autorizzazione del Giudice. Nell istanza è opportuno indicare: gli estremi del giudizio in cui è coinvolto il beneficiario; la posizione processuale dello stesso (specificare i diritti di cui è titolare il beneficiario e le ragioni che inducono a costituirsi in giudizio). 34

35 Compromessi, transazioni e concordati L A.d.S. deve essere espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare a procedere ad una divisione - che si tratti di divisione giudiziale o extra giudiziale - in quanto essa è atto che incide sul patrimonio del beneficiario. Particolare attenzione deve essere riservata nel caso di divisioni ereditarie ai rapporti con i famigliari per addivenire, ove possibile, ad una divisione che preveda l attribuzione al beneficiario di beni (denaro o immobili) che risultino utili e vantaggiosi per le sue esigenze abitative o patrimoniali. Nell istanza, da indirizzare al Tribunale che decide previo parere del Giudice Tutelare, è opportuno indicare: i diritti di cui è titolare il beneficiario sui beni oggetto di divisione; le ragioni che inducono a procedere a tale operazione e i vantaggi che può trarne il beneficiario. La transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare è ritenuta generalmente necessaria indipendentemente dal valore della transazione stessa. Occorre l autorizzazione del Giudice Tutelare anche per la sottoscrizione di una clausola compromissoria che è un atto con cui si demanda la decisione di una controversia ad arbitri anziché all Autorità Giudiziaria. Nell istanza è opportuno indicare: l oggetto della transazione o della controversia che si intende devolvere agli arbitri; l opportunità di procedere a questo tipo di contratto/procedimento ed in particolare i vantaggi che può trarne il beneficiario. 35

36 36 INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN CONFRONTO INTERDIZIONE INABILITAZIONE Amministrazione di sostegno Chi Ricorso

37 37 Procedimento Effetti

38 38 Durata dell Ufficio Gratuità Scelta

39 39 Giuramento Funzioni del giudice tutelare

40 40 Urgenze Provvedimenti

41 Contabilità 41

42 42 Responsabilità Investimenti di Capitali Incapacità all ufficio Dispensa all ufficio

43 43 Violazione codice civile

44 44 Revoca dell ufficio

45 45 Autorizzazione Giudice tutelare Autorizzazione tribunale

46 46 Divieti Esonero dell ufficio Rimozione Inventario

47 47

48 Conto Finale 48

49 49

50 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia». Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. Dell amministrazione di sostegno. Art (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Art (Decreto di nomina dell amministratore di sostegno. Durata dell incarico e relativa pubblicità). Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

51 51 Il decreto di nomina dell amministratore di sostegno deve contenere l indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell amministratore di sostegno; 2) della durata dell incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell oggetto dell incarico e degli atti che l amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l assistenza dell amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell apposito registro. Il decreto di apertura dell amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. Art (Soggetti). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all istanza di revoca dell interdizione o dell inabilitazione davanti al giudice competente per quest ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. Art (Procedimento). Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. Art (Scelta dell amministratore di sostegno). La scelta dell amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

52 L amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l opportunità, e nel caso di designazione dell interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Art (Effetti dell amministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art (Doveri dell amministratore di sostegno). Nello svolgimento dei suoi compiti l amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Art (Norme applicabili all amministrazione di sostegno). Si applicano all amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l interdetto o l inabilitato, si estendano al beneficiario dell amministrazione di sostegno, avuto riguardo all interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. Art (Atti compiuti dal beneficiario o dall amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dall amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all oggetto dell incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, 52

53 possono essere annullati su istanza dell amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all amministrazione di sostegno. Art (Revoca dell amministrazione di sostegno). Quando il beneficiario, l amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L istanza è comunicata al beneficiario ed all amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione». 2. All articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall approvazione». 3. Dall applicazione della disposizione di cui all articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell articolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II. Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale». 2. L articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». Art Nel primo comma dell articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente». Art All articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l amministrazione di sostegno, il giudice, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l interdizione o per l inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell articolo 405». 53

54 54 Art Il terzo comma dell articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dell interdetto e del curatore dell inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell articolo 408». Art All articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,». Art All articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia l interdizione o l inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall interdetto senza l intervento ovvero con l assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall inabilitato senza l assistenza del curatore». Art All articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio per la revoca dell interdizione o dell inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall amministratore di sostegno, il tribunale, d ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare». Art L articolo 39 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI Art L articolo 44 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario». Art Dopo l articolo 46 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

55 «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato in euro a decorrere dall anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art L articolo 47 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: 55 «Art. 47. Presso l ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno». Art Dopo l articolo 49 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d urgenza ai sensi dell articolo 405 del codice; 2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dell amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell amministrazione di sostegno». Art All articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno». Art Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell inabilitazione e dell amministrazione di sostegno». 2. Dopo l articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

56 Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d appello a norma dell articolo 739. Contro il decreto della corte d appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione». Art All articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l amministrazione di sostegno». 2. All articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate». 3. All articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l amministrazione di sostegno». 4. All articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;». Art Nell articolo 92, primo comma, dell ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti». Art La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 56

57 57 Della tutela e dell'emancipazione Codice civile, Libro I, Titolo X, agg. al Titolo X Della tutela e dell'emancipazione Capo I Della tutela dei minori Art Apertura della tutela. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori ( 1 ), si apre la tutela presso il tribunale del circondario ( 2 ) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, ( 3 ) la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. (1) L originaria espressione patria potestà è stata sostituita dall art. 146 L. 24 novembre 1981, n In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla patria potestà va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore. (2) Le parole: la pretura del mandamento sono state sostituite dalle parole: il tribunale del circondario dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno (3) La parola: mandamento è stata sostituita dall attuale: circondario dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Sezione I Del giudice tutelare Art Funzioni del giudice tutelare. Presso ogni tribunale ( 1 ) il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. (1) La parola: pretura è stata sostituita dall attuale: tribunale dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Sezione II Del tutore e del protutore Art Denunzie al giudice tutelare. L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

58 58 Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione. Art Nomina del tutore e del protutore. Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore. Art Tutela di più fratelli. È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale. Art Scelta del tutore. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori ( 1 ). La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. (...) ( 2 ) (1) L originaria espressione patria potestà è stata sostituita dall art. 146 L. 24 novembre 1981, n In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla patria potestà va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore. (2) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n Art Giuramento del tutore. Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza. Art Incapacità all'ufficio tutelare.

59 59 Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori; ( 1 ) 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori ( 1 ) o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. (1) L originaria espressione patria potestà è stata sostituita dall art. 146 L. 24 novembre 1981, n In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla patria potestà va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore. Sono dispensati dall'ufficio di tutore: ( ) ( 1 ) 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; ( 2 ) 3) i membri del Sacro collegio; 4) i Presidenti delle assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Art Dispensa dall'ufficio tutelare. Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. (1) Il numero: 1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia; è da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Art Dispensa su domanda. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; ( ) ( 1 ) 4) i militari in attività di servizio;

60 60 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica ( 2 ) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (1) Il numero: 3) le donne; è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n (2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Art Domanda di dispensa. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. Art Tutela affidata a enti di assistenza. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono. Art Protutore. Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354. Art Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore. Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.

61 61 Sezione III Dell'esercizio della tutela Art Funzioni del tutore. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n in Altalex Massimario. Art Doveri del minore. Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. Art ( 1 ) [Cattiva condotta del minore. Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.] (1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n Art Funzioni del protutore. Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione. Art Provvedimenti urgenti. Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

62 62 Art Inventario. Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa. L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono. Art Formazione dell'inventario. L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale ( 1 ) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede GLI 7,75. L'inventario è depositato presso il tribunale. ( 1 ) Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. (1) Le parole: della pretura e la pretura sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti. del tribunale e il tribunale dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Art Contenuto dell'inventario. Nello inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile. Art Inventario di aziende. Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale ( 1 ) e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale. (1) Le parole: la pretura sono state sostituite dalle parole: il tribunale dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Art Beni amministrati da curatore speciale. Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

63 Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente l'abbia esonerato. Art Dichiarazione di debiti o crediti del tutore. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo. Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito. Art Omissione della dichiarazione. Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto. Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela. Art Deposito di titoli e valori. Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione. Art Amministrazione prima dell'inventario. Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione. Art Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione. Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni; 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. 63

64 Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa. Art Investimento di capitali. I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica ( 1 ); 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica ( 1 ); o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati. (1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Art Titoli al portatore. Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia. Art Autorizzazione del giudice tutelare. Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale: Art Autorizzazione del tribunale. 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 64

65 65 2) costituire pegni o ipoteche; 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. Art Vendita di beni. Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. Art Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Art Atti vietati al tutore e al protutore. Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. L'ufficio tutelare è gratuito. Art Gratuità della tutela. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate. Art Contabilità dell'amministrazione. Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

66 66 Art Cauzione. Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata. Art Responsabilità del tutore e del protutore. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. Sezione IV Della cessazione del tutore dall'ufficio Art Esonero dall'ufficio. Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Art Rimozione e sospensione del tutore. Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni. Sezione V Del rendimento del conto finale Art Conto finale. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga. Art Approvazione del conto. Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

67 Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. Art Prescrizione delle azioni relative alla tutela. Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo. Art Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. ( 1 ) La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. (1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Registro delle tutele. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore. Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Codice civile, Libro I, Titolo XII, agg. al C Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia ( 1 ) CAPO I - ( 2 ) DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1) Rubrica così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2) Capo così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n

68 Art Amministrazione di sostegno. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Art Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. 68

69 69 Art Soggetti. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. Art Procedimento. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. Art Scelta dell'amministratore di sostegno. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

70 Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Art Effetti dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Art Doveri dell'amministratore di sostegno. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Art Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. 70

71 Art Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Art Revoca dell'amministrazione di sostegno. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. Capo II Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale ( 1 ) Art ( 2 ) Persone che possono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. (1) Intitolazione aggiunta dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2) Articolo così sostituito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Persone che possono essere inabilitate. Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. 71

72 72 Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo ( 1 ) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. (1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine sordomuto è sostituito con l espressione sordo. Art Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età. Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore. Art Istanza d'interdizione o di inabilitazione. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. ( 1 ) Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori ( 2 ) o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2) L originaria espressione patria potestà è stata sostituita dall art. 146 L. 24 novembre 1981, n In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla patria potestà va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore. Art Poteri dell'autorità giudiziaria. Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405. ( 1 ) (1) Comma inserito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

73 Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando. Art ( 1 ) [Internamento definitivo in manicomio. La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico ministero.] (1) Articolo abrogato dalla Legge 13 maggio 1978, n Art Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 416. Art Cessazione del tutore e del curatore provvisorio. Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. Art Pubblicità. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita. Art Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato. Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408. ( 1 ) (1) Comma così sostituito dalla Legge 9 gennaio 2004, n

74 74 Art Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Art Durata dell'ufficio. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. ( 1 ) (1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. ( 1 ) Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente. (1) Comma così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

75 75 Art Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione. Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. ( 1 ) (1) Comma aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Art Pubblicità. Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423. Art Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca. La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato. Art Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione. L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

76 76 Capo II: DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Art (Forma della domanda) La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando. Art (Provvedimenti del presidente) Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero. La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Art (Istruzione preliminare) All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile. Art (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando) Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova. Art (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando) L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. Art (Nomina del tutore e del curatore provvisorio)

77 Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio. Art (Legittimazione all'impugnazione) La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. Art (Termine per l'impugnazione) Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. Art (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione) Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione. 77

78 Modello di ricorso 78 AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI RICORSO PER LA NOMINA DI A.D.S. Il sottoscritto/i sottoscritti (Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, recapito fax o del o dei ricorrenti), in qualità di (grado di parentela o altro rapporto) di (nome e cognome del beneficiario, data e luogo di nascita, residenza, dimora attuale se diversa dalla residenza), nato/a a il (data e luogo di nascita) PREMESSO CHE 1. il/la signor/a, come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto/a da (specificare la patologia); 2. tale patologia lo pone nell impossibilità (parziale, totale, temporanea, permanente) di provvedere ai propri interessi a causa di (infermità menomazione fisica o psichica); 3. si rende necessario conseguentemente provvedere alla nomina di un A.d.S. che possa (assisterlo/a e/o rappresentarlo/a) nel compimento degli atti di seguito precisati; il beneficiario si trova (breve descrizione delle condizioni economiche e di vita del beneficiario e dei suoi principali bisogni, nonché delle principali azioni per le quali necessita del sostegno; indicazione delle persone che si occupano abitualmente di lui) CHIEDE/CHIEDONO che la S.V. voglia nominare un A.d.S. per. Si chiede che la nomina avvenga a tempo indeterminato (oppure che trattandosi di difficoltà limitata nel tempo la nomina venga a tempo determinato). Si chiede che l A.d.S. venga incaricato di assistere e/o rappresentare il beneficiario nel compimento, a titolo indicativo, dei seguenti atti da compiersi senza necessità di separata autorizzazione: 1. riscossione della pensione e/o indennità e/o retribuzione mediante accredito della stessa su conto corrente intestato all amministrato; 2. utilizzo di tali importi per le esigenze ordinarie dell amministrato (oppure utilizzo di tali importi nella misura di euro al mese per le esigenze ordinarie della persona assistita e l ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenze sul conto di cui al punto 1); 3. espletamento di ogni incombente di carattere burocratico - amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici o istituzioni private, ivi compresa la presentazione di istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi; 4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale; 5. individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la salute del beneficiario secondo le indicazioni dei sanitari che lo hanno in cura, ivi compreso il ricovero presso struttura idonea alla cura, prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari ritenuti utili e necessari alla cura del beneficiario; 6. assistenza o rappresentanza del beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Giudice Tutelare. * * * * * Si precisa che il beneficiario: è titolare dei seguenti trattamenti pensionistici e/o indennità e/o retribuzioni: (indicare gli estremi dei rapporti); è intestatario dei seguenti rapporti bancari: (indicare gli estremi dei conti correnti bancari o postali, nonché degli altri rapporti bancari, l istituto presso il quale sono depositati, il nominativo della persona/e intestatarie e la presenza di eventuali deleghe e il saldo alla data attuale);

79 79 è proprietario (o titolare di altro diritto reale, da specificare) dei seguenti immobili: (indicare i beni immobili con specificazione dell utilizzo attuale degli stessi); è titolare dei seguenti strumenti finanziari (specificare se la persona è intestataria di depositi bancari, polizze vita, altri titoli bancari o assicurativi, allegando possibilmente l estratto conto rilasciato dall Istituto di credito o assicurativo); è inoltre titolare di: (specificare se la persona è titolare di partecipazioni in aziende, di altri rapporti economici o se è titolare di ulteriori proprietà); è proprietario delle seguenti autovetture e/o motocicli; (specificare eventuali ulteriori informazioni utili). Si comunicano inoltre le seguenti informazioni relative ai prossimi congiunti del beneficiario: (specificare generalità e domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, parenti entro il quarto grado, nonché dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina). Si precisa infine che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l incarico di A.d.S. il sig./ra (specificare nome e cognome della persona che si propone come A.d.S., data e luogo di nascita, residenza, numero di tel, recapito fax o ; eventuale motivazione delle ragioni per le quali si è individuato il suo nominativo). Si allegano: Certificato di nascita del beneficiario; Certificato di residenza attuale del beneficiario; Stato di famiglia storico del beneficiario; Attestazione medico-sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario; Dichiarazione dei redditi del beneficiario; Estratto conto, estratto titoli, depositi bancari; Estratto tavolare degli immobili posseduti; Fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso. Luogo, data e firma de/i ricorrente/i

80 Modello di rendiconto AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI 80 RENDICONTO ECONOMICO ANNO BENEFICIARIO: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO N. Saldo Anno precedente 20 : Titoli o certificati di deposito Libretti o conti correnti Denaro contante Entrate Incassi per pensioni Indennità di accompagnamento Liquidazione stipendi ecc. Vendita titoli Interessi bancari Entrate locazioni Lasciti ereditari Altro Totale entrate Uscite Spese condominiali Utenze Spese per mantenimento (vitto e vestiario) Rette per mantenimento in istituti, ospedali, ecc. Assistenza personale temporanea Imposte e tasse Spese per assicurazioni Pagamento debiti e relativi interessi passivi Acquisto titoli Spese bancarie Spese straordinarie Varie (specificare) Totale uscite Riassunto Totale entrate anno Totale uscite anno Differenza (Attiva Passiva) Titoli o certificati di deposito Residuo denaro contante Residuo su libretti o conti correnti Luogo, data e firma dell Ads

81 81 Modello di istanza per l autorizzazione all accettazione di eredità ALGIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI ISTANZA PER L AUTORIZZAZIONE ALL ACCETTAZIONE DI EREDITA Il sottoscritto (Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, recapito fax o ) PREMESSO di essere stato nominato A.d.S. del Sig. (nome e cognome del beneficiario) con provvedimento del che in data moriva a il Sig. di cui il beneficiario è erede legittimo (oppure nominando suo erede il beneficiario con testamento in data pubblicato dal Notaio Dott. di con atto n., rep., n. raccolta ) che è interesse del beneficiario accettare la suddetta eredità in quanto CHIEDE di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 347 c.c., ad accettare con beneficio di inventario in nome e per conto del Sig. (nome e cognome del beneficiario). l eredità retrolasciata dal Sig. (nome e cognome della persona deceduta) di cui in premessa, con i relativi adempimenti di legge. Luogo, data e firma dell Ads

82 Modello di istanza per l autorizzazione alla vendita di immobile AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI ISTANZA PER L AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE 82 Il sottoscritto (Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, recapito fax o ) PREMESSO 1. di essere stato nominato A.d.S. del Sig. (nome e cognome del beneficiario) con provvedimento del 2. che il beneficiario è proprietario (o comproprietario con i signori per la quota di ) dell immobile sito in (descrizione e ubicazione del bene) 3. che si rende utile o necessario procedere alla vendita di detto immobile perché (specificare per quale motivo si richiedere l autorizzazione alla vendita) 4. che il geom./ing. ha effettuato con perizia asseverata, che si allega, una stima dell immobile sopra descritto per stabilirne il valore commerciale, perizia dalla 5. quale risulta che il valore della piena proprietà (o della quota di proprietà pari a ) del beneficiario è valutata in euro che il ricavato della vendita verrà depositato sul conto corrente n. presso l istituto Agenzia n. intestato al beneficiario (oppure investito entro giorni dal deposito in titoli di Stato o equipollenti). CHIEDE che ai sensi dell art. 375 e 424 c.p.c. il Giudice Tutelare voglia autorizzare la vendita dell immobile di cui sopra ad un prezzo non inferiore a quello di stima sopra indicato, autorizzando altresì il deposito della somma ricavata sul c/c acceso a nome del beneficiario sopra individuato e/o all investimento del ricavato in titoli di Stato (o altro). Si chiede l efficacia immediata ai sensi dell art. 741 c.p.c. Si allega copia della perizia. Luogo, data e firma dell Ads

83 BIBLIOGRAFIA Codice civile Codice di procedura civile Legge n 6/2004 Guida Idea solidale del centro Servizi Volontariato della Provincia di Torino Guida all Ads in Trentino, dell associazione Comitato per l AdS in trentino. La tutela giuridica: interdizione e AdS della federazione Provinciale delle associazioni sociali di Bolzano Tutela, curatela ed Ads a cura dell Associazione tutori volontari della Provincia di Torino Amministrazione di sostegno, a cura di Egida Associazione Tutori Professionisti Guida breve all AdS a cura dell Ordine degli Avvocati di Venezia 83

84 84 QUESTIONARIO Lezione 1 1. La capacità giuridica si acquisisce: A) Al momento della nascita B) Quando si raggiunge la maggiore età 2. La capacità di agire si acquisisce: A) Al momento della nascita B) Quando si raggiunge la maggiore età 3. La capacità di agire si perde: A) Con l interdizione B) Con l amministrazione di sostegno Lezione 2 1. Prima della riforma del 2004 esistevano: A) Solo l amministrazione di sostegno B) L interdizione e l inabilitazione 2. Può diventare amministratore di sostegno: A) Solo un professionista B) Anche un parente dell amministrato 3. L amministratore di sostegno è nominato: A) Dal Giudice B) Dai parenti

85 85 Lezione 3 1. Il ricorso viene notificato: A) Dal Giudice B) Da chi lo ha proposto 2. Dopo la nomina ad amministratore di sostegno, è buona prassi: A) contattare anche i servizi sociali, la banca, etc. B) agire in piena autonomia 3. Gli obblighi, i diritti ed i doveri dell Amministratore di sostegno sono contenuti: A) Nel codice di procedura civile B) Nel codice civile RISPOSTE ESATTE (Lezione 1 ABA ) (Lezione 2 BBA ) (Lezione 3 BAB )

86 86 Parte Seconda Dispense Dott.ssa Donatella Sabetta

87 87 INDICE Lezione 1 I Primi passi dopo la nomina pag ; Lezione 2 La tutela delle persone adulte con grave disabilità 93 99; BIBLIOGRAFIA pag. 100; Questionario pag

88 88 I PRIMI PASSI DOPO LA NOMINA Lettura accurata del decreto di nomina e comprensione dell incarico Si suggerisce di procedere con una lettura approfondita del decreto di nomina per comprendere nel dettaglio quali siano le disposizioni del Giudice e i compiti che l A.d.S. sarà chiamato a svolgere. E bene prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti: individuazione degli atti che l A.d.S. può svolgere autonomamente in nome e per conto del beneficiario e, se previsto, il corrispondente tetto di spesa mensile che l A.d.S. può sostenere. A titolo esemplificativo alcune azioni che potrebbero essere contenute nel decreto sono la riscossione e utilizzo della pensione, la presentazione di istanza ad enti pubblici al fine di ottenere prestazioni sanitarie, assistenziali, sussidi, indennità ecc.; individuazione degli atti che l A.d.S. può svolgere in assistenza del beneficiario; indicazione, se presente, dell importo massimo che il beneficiario può spendere in autonomia; eventuali indicazioni relative agli atti per i quali è necessaria un ulteriore autorizzazione da parte del Giudice Tutelare; periodicità di presentazione della documentazione relativa allo stato della persona e alla gestione dei suoi beni. Primi contatti con la banca Le facoltà dell A.d.S. ed eventualmente del beneficiario di operare sui rapporti bancari devono essere chiaramente stabilite nel provvedimento del Giudice Tutelare. A questo proposito: è bene consegnare al più presto alla banca copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento; i rapporti bancari (conto corrente/dossier titoli/libretto di risparmio) devono essere intestati unicamente al beneficiario con indicazione che sullo stesso potrà operare l A.d.S. oppure l A.d.S. insieme al beneficiario secondo quanto previsto dal decreto di nomina; la corrispondenza bancaria deve essere domiciliata presso l A.d.S., salvo diversa indicazione contenuta nel decreto; qualora il decreto del Giudice preveda un limite di spesa che il beneficiario può sostenere autonomamente, l A.d.S. può chiedere una carta bancomat ricaricabile ad uso del beneficiario. In questo modo viene assicurata l autonomia del beneficiario entro i limiti (settimanali o mensili) previsti nel decreto e al contempo viene agevolato l incarico dell A.d.S. che non deve provvedere personalmente al rilascio del denaro alla persona assistita. Primi contatti con i Servizi Sociali e Sanitari che seguono il beneficiario Se il beneficiario è seguito da Servizi Sociali e Sanitari (pubblici e privati) è opportuno che l A.d.S. prenda contatti con gli operatori referenti per una conoscenza diretta e per la definizione, nei limiti del mandato e delle funzioni affidategli nel decreto di nomina, di un rapporto di collaborazione nell interesse del beneficiario. Per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sociale ed altri servizi che hanno in cura la persona quali RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), Cooperative Sociali, Centri Diurni, si consiglia di tenere con questi contatti periodici, chiarendo di volta in volta le responsabilità e gli impegni reciproci e accordandosi con loro.

89 89 Comunicazioni al beneficiario e ai soggetti a lui prossimi Il beneficiario è a conoscenza della pendenza del procedimento di Amministrazione di Sostegno già dal suo inizio in quanto gli deve essere notificato il ricorso unitamente al decreto che fissa l udienza dinanzi al Giudice (a meno che il ricorrente non sia il beneficiario stesso). La famiglia del beneficiario I parenti più prossimi vengono messi al corrente della pendenza della procedura di nomina di A.d.S. attraverso la notifica del ricorso unitamente al decreto che fissa l udienza dinanzi al Giudice. Ciò è previsto dalla legge anche al fine di permettere che eventuali opposizioni/contestazioni emergano da subito. Si consiglia in via generale di creare con i parenti più stretti un primo contatto condividendo con loro il ruolo assunto. Altri soggetti è opportuno che l A.d.S. si metta in contatto con eventuali altri soggetti con i quali si dovrà rapportare nello svolgimento dell incarico. Es. Se l A.d.S. è incaricato di provvedere al pagamento dell affitto e delle spese del beneficiario relative all abitazione, è opportuno che avvisi fin da subito della nomina il proprietario dell abitazione. Annotazione nel Libro Fondiario dell avvenuta nomina Una volta presa visione del fascicolo, è possibile chiedere al Giudice l autorizzazione ad annotare l avvenuta nomina nel Libro Fondiario qualora il beneficiario sia titolare di diritti reali su beni immobili che devono essere a tal fine compiutamente individuati. Tale misura permette ai terzi di venire a conoscenza dell esistenza dell A.d.S. e di rivolgersi a quest ultimo per qualsivoglia questione inerente l immobile stesso. Accolta l istanza, all interessato viene notificato il decreto con cui il Giudice Tavolare ha provveduto all annotazione, identificato dal numero di protocollo (GN). DOVERI E BUONE PRASSI NELLO SVOLGIMENTO DELL INCARICO Modalità di svolgimento dell incarico L A.d.S. ha il dovere di: Svolgere i compiti assegnati dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina Il decreto di nomina deve essere quindi la bussola per lo svolgimento dell incarico; non si deve venir meno ai compiti assegnati e allo stesso tempo non eccedervi, pena la possibile annullabilità degli atti compiuti eccedendo i limiti del decreto. Qualora si verificassero casi o situazioni che ostacolano la possibilità di svolgere il proprio compito è bene informare il Giudice Tutelare. Anche nei casi in cui si debbano sostenere spese che superano la soglia definita nel decreto è opportuno chiedere l autorizzazione a mezzo di un apposita istanza. Svolgere l incarico con diligenza A questo proposito si suggerisce di pianificare e gestire l impegno dell Amministrazione di Sostegno in maniera puntuale così da non presentarsi impreparati di fronte alle incombenze che si presenteranno. Presentare annualmente un rendiconto e una relazione sulle condizioni di vita della persona Nel decreto di nomina il Giudice dispone come e quando riferire allo stesso circa l attività svolta. Normalmente è previsto che l A.d.S. riferisca ogni anno solare, sia con un rendiconto economico

90 che con una relazione sulle condizioni di vita della persona stessa. Questi documenti sono da depositare in Cancelleria senza alcuna marca da bollo. A tal proposito si suggerisce di conservare la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Buone prassi 90 In talune situazioni il rendiconto economico può essere sostituito da un autocertificazione redatta dall A.d.S. da depositarsi al termine di ogni anno solare in Cancelleria. Tale procedura è utilizzabile solo nel caso di beneficiario che vive in famiglia ed è titolare esclusivamente di pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento. N.B. Rimane pertanto obbligatorio il deposito del rendiconto economico annuo in tutti i casi in cui il beneficiario svolge attività lavorativa, ovvero sia titolare di beni immobili o di depositi o di altri valori o beni di qualsiasi natura, ovvero non viva in famiglia. Il rapporto con il beneficiario L A.d.S. ha il dovere di: tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Questo presuppone un costante ascolto del beneficiario e un impegno nella comprensione dei suoi bisogni e aspirazioni; informare il beneficiario circa gli atti da compiere, per quanto possibile. Buone prassi Se l A.d.S. dovesse assentarsi per un certo periodo di tempo (ad esempio per le vacanze estive o per motivi di lavoro) è opportuno che lasci al beneficiario tutti i riferimenti per poter essere rintracciato. Il beneficiario, qualora l A.d.S. dimostri di svolgere negligentemente il suo incarico, ha la facoltà di richiederne la sostituzione oppure la revoca mediante istanza motivata. Il rapporto con il Giudice Tutelare L A.d.S. è tenuto ad informare il Giudice nei casi in cui: si presenti una divergenza con il beneficiario circa gli atti da compiere; si presenti un mutamento delle condizioni di vita e di autonomia del beneficiario, richiedendo eventualmente una modifica della misura di protezione. L A.d.S. è tenuto a richiedere l autorizzazione al Giudice Tutelare per un eventuale ampliamento dei suoi poteri. L A.d.S. è tenuto a richiedere l autorizzazione al Giudice Tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione L A.d.S. deve presentare annualmente al Giudice Tutelare il rendiconto economico e la relazione sulle condizioni di vita della persona. Buone prassi Per mettersi in contatto con il Giudice Tutelare si suggerisce di presentare richiesta scritta presso la Cancelleria specificando in modo chiaro e sintetico la motivazione che vi induce a richiedere un incontro.

91 91 A.d.S. e famiglia del beneficiario L A.d.S. nello svolgimento del suo incarico riferisce solo al Giudice Tutelare. Sarà buona prassi nell interesse del beneficiario instaurare, ove possibile, un rapporto di collaborazione con i suoi famigliari. I famigliari entro il quarto grado, la persona stabilmente convivente e gli affini entro il secondo grado hanno la facoltà, qualora ritenessero che l Amministratore incorra in gravi inadempienze nella cura degli interessi del beneficiario, di richiedere al Giudice mediante istanza motivata la sostituzione dell A.d.S.. Parimenti possono richiedere con la medesima modalità la revoca dell A.d.S. se ritengono che tale misura non sia più idonea o necessaria a tutelare gli interessi del beneficiario. I famigliari possono inoltre richiedere presso la Cancelleria di riferimento copia del rendiconto annuale e della relazione sulla vita del beneficiario depositati dall A.d.S. Rapporti con i Servizi che hanno in cura la persona Per quanto riguarda i rapporti con i Servizi Sociali e Sanitari (pubblici e privati) di riferimento per il beneficiario si consiglia di mantenere contatti periodici per monitorare, nel rispetto delle funzioni di ciascun soggetto e delle funzioni dell A.d.S. definite nel decreto di nomina, la condizione generale della persona. E importante inoltre che l A.d.S. si rivolga ai Servizi qualora si verificassero esigenze e/o difficoltà particolari, per poter modificare gli interventi in atto. Il rapporto tra A.d.S. e Servizi è quindi da intendersi in termini di doppio binario: l A.d.S. si può rivolgere ai Servizi per approfondimenti, proposte, dubbi, e i Servizi si rivolgono all Amministratore dei Sostegno per condividere scelte, programmare gli interventi, individuare strategie per la risoluzione dei problemi. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE L A.d.S. è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l autorizzazione per: ampliare i poteri del suo incarico; sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto; compiere atti di straordinaria amministrazione. Di seguito si precisano i principali atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l autorizzazione: alienazione di immobili; accettazione o rinuncia di eredità, accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; investimenti; acquisto di beni; riscossione di capitali; cancellazione di ipoteche; assunzione di obbligazioni; stipula di contratti di locazione ultra novennali; promozione di giudizi; divisioni e relativi giudizi; compromessi, transazioni e accettazione di concordati. Rimborsi e indennità L incarico di A.d.S. è gratuito e non prevede quindi una retribuzione. Qualora nell esecuzione del proprio incarico abbia anticipato delle spese per conto del beneficiario (es. marche da bollo) o ne abbia sostenute per la cura delle relative esigenze (es. spese di carburante), l A.d.S. può proporre istanza di rimborso al Giudice Tutelare.

92 Nell istanza (che potrà essere presentata anche contestualmente al deposito del rendiconto annuale) dovranno essere illustrate ed eventualmente documentate le ragioni per cui si richiede il rimborso. Su istanza dell A.d.S. il Giudice Tutelare potrà a sua discrezione disporre altresì una equa indennità allorquando la complessità dell Amministrazione sia documentata, l entità del patrimonio del beneficiario lo consenta e l A.d.S. dimostri la perdita patrimoniale derivante dalla impossibilità di attendere alle sue normali occupazioni nel tempo dedicato al servizio di A.d.S.. Nel caso in cui il Giudice riconosca quanto richiesto, la somma verrà prelevata dal patrimonio del beneficiario. Quando viene sostituito l A.d.S. L A.d.S. può essere sostituito nei seguenti casi: morte, assenza o scomparsa dell A.d.S.; esonero dall incarico che può essere richiesto dall Amministratore qualora l incarico si sia rilevato eccessivamente gravoso e vi sia un altra persona idonea a sostituire il soggetto uscente; revoca dell incarico nel caso in cui l A.d.S. si sia dimostrato negligente o abbia abusato dei suoi poteri. La sostituzione può essere richiesta: dal coniuge del beneficiario; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dai responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali direttamente impegnati nella cura assistenza della persona; dal Pubblico Ministero. Persone vicine al beneficiario come amici e conoscenti non possono richiedere direttamente la sostituzione dell A.d.S.; possono però segnalare il comportamento negligente ai famigliari, ai Servizi che hanno in carico la persona o alla Procura. Per richiedere la sostituzione di un A.d.S. è necessario presentare un istanza al Giudice Tutelare avente per oggetto la sostituzione dell A.d.S. illustrando al Giudice le motivazioni alla base di tale richiesta. Il Giudice Tutelare, laddove ne ravvisi l opportunità e comunque sentita la persona, può disporre la nomina di un nuovo Amministratore. Se il Giudice Tutelare nell esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di fatti che integrano o potrebbero integrare un reato ha l obbligo di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica con possibile procedimento penale a carico della persona che ha commesso i fatti di reato. Quando cessa l incarico di A.d.S. L incarico di A.d.S. può cessare nei seguenti casi: decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina (a meno che non si tratti di un incarico conferito a tempo indeterminato); revoca dell A.d.S. pronunciata dal Giudice qualora non sussistano più i presupposti in ragione del quale l istituto è stato attivato; morte del beneficiario; In tutti i casi di cessazione dell incarico è necessario presentare al Giudice il rendiconto finale entro due mesi dalla cessazione. Il Giudice può eventualmente concedere una proroga. Informazioni utili 92

93 In caso di morte del beneficiario è necessario comunicare al Giudice Tutelare il decesso della persona amministrata e presentare il certificato di morte della persona. Le spese funerarie, qualora mancassero parenti, potranno essere sostenute dall A.d.S. prelevandole dal patrimonio del beneficiario dietro idonea pezza giustificativa; in tal caso saranno da inserirsi nel rendiconto finale. Per abbreviare i tempi di attesa è opportuno chiedere sempre l immediata esecutività del provvedimento. Segnaliamo che l incarico di A.d.S. si conclude con la morte del beneficiario, pertanto l A.d.S. non potrà e non sarà tenuto ad intervenire nella gestione delle pratiche ereditarie. LA TUTELA DELLE PERSONE ADULTE CON GRAVE DISABILITA 93 Il raggiungimento della maggiore età fissa il momento a partire dal quale una persona diventa o si presume diventi - capace di agire, di esercitare cioè autonomamente i propri diritti e di tutelare i propri interessi, sia personali che patrimoniali. Può accadere, però, che un individuo, nonostante il raggiungimento della maggiore età, non sia in grado di badare a se stesso sotto il profilo personale e/o patrimoniale, a causa di una patologia presente fin dalla nascita o di un infermità della quale sia stato vittima nel corso della vita. La protezione giuridica di una persona maggiorenne, che si trovi in situazione di incapacità di provvedere ai propri interessi, può essere attuata nel nostro ordinamento attraverso tre strumenti: l amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 6/2004 che ha modificato il Codice Civile), l interdizione e l inabilitazione (entrambe già previste precedentemente dal Codice Civile agli artt. 414 e ss.). Tali strumenti prevedono un accertamento delle capacità del soggetto, da parte del Giudice Tutelare (per l amministrazione di sostegno) o del Tribunale (per l interdizione e l inabilitazione). Le tre misure di protezione hanno diversi effetti sulla capacità di agire: 1. nell amministrazione di sostegno la persona viene affiancata o sostituita da un Amministratore di Sostegno nel compimento di determinati atti stabiliti dal Giudice Tutelare, pur conservando la capacità di agire per tutti gli altri atti; 2. nell interdizione, la persona viene totalmente privata della capacità di agire e sostituita da un Tutore nel compimento di tutti gli atti che la riguardano; 3. nell inabilitazione la persona non può compiere, senza il suo Curatore, gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione, mentre può compiere quelli di ordinaria amministrazione. La figura dell Amministratore di Sostegno, prevista dalla Legge n. 6 entrata in vigore il 19 marzo del 2004, ha introdotto una vera e propria rivoluzione copernicana nel mondo della tutela delle persone maggiorenni, rivoluzione che si può cogliere fin dall art. 1, dove viene affermato che la legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. L intervento previsto dall ordinamento pone al centro dell attenzione la persona, con le sue difficoltà, le sue piccole o grandi autonomie, le sue debolezze e le sue fragilità. Esso è finalizzato alla protezione della persona nel rispetto delle sue capacità residue, e non invece a vietare indiscriminatamente il compimento di atti di natura sia personale che patrimoniale, come può avvenire con l interdizione o con l inabilitazione. Il principio al quale sembra essersi ispirato il nostro legislatore è cioè quello secondo il quale, per proteggere una persona in difficoltà, non le si debba necessariamente togliere la capacità di agire, ma - là dove sia possibile - le si debba dare invece una misura di tutela e cioè il sostegno di un Amministratore. Lo strumento dell amministrazione di sostegno permette quindi di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di cucire addosso alla persona in difficoltà un vestito che vada bene solo a lei, e non a tutti quelli che sono affetti dalla medesima patologia o che hanno lo stesso grado di invalidità. Grazie a questa forma di protezione, quindi, non dovremmo avere più vestiti troppo larghi o troppo stretti come accadeva, a volte, con alcune pronunce di interdizione o di inabilitazione, che rischiavano di proteggere troppo o troppo poco la persona, rispetto alle sue capacità acquisite e potenzialità residue.

94 Con il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno, infatti, è il Giudice che deve individuare quali atti il beneficiario possa compiere con l assistenza dell Amministratore di Sostegno e quali invece l Amministratore avrà il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. La nuova misura di protezione continua, però, a convivere nel nostro ordinamento con gli istituti dell interdizione e dell inabilitazione che il legislatore non ha ritenuto opportuno abrogare. Ciò ha creato e creerà in sede interpretativa non pochi problemi, dato che i presupposti per l applicazione dei tre istituti non hanno chiare linee di confine. Si sono già delineate diverse tendenze interpretative: da un lato vi è quella più rigorosa, che ritiene applicabile la nuova forma di protezione solo a favore di persone che - pur affette da una infermità anche permanente -mantengono comunque un margine di autonomia e di capacità; dall altro vi è una interpretazione più ampia, che estende la misura dell Amministratore di Sostegno anche a quei soggetti che benché del tutto privi di capacità - si trovino nell impossibilità di arrecare pregiudizio alla loro persona o al loro patrimonio (ad esempio persone ricoverate in Istituto, o in generale persone incapaci di avere contatti con il mondo esterno). È stato ritenuto che, in tali ultime situazioni, una pronuncia di interdizione si rivelerebbe inutile, poiché si limiterebbe a formalizzare l esclusione di una capacità di agire già di fatto inesistente e mai esplicabile; in casi come questi sarebbe invece sufficiente una pronuncia del Giudice che consentisse a chi presta assistenza al beneficiario di compiere, in suo nome e per suo conto, quegli atti di gestione che richiederebbero la sua firma. Seguendo questa linea interpretativa si limiterebbero le pronunce di interdizione a quei soggetti che - proprio per la patologia da cui sono affetti - tendono a sfuggire ai controlli ed alle protezioni create intorno a loro, opponendosi alle proposte di operatori e familiari e ponendo in essere atti pregiudizievoli alla propria persona e al proprio patrimonio. Recentemente su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, accogliendo l indirizzo interpretativo meno rigoroso e restrittivo. Le novità introdotte con la riforma non sono solo di ordine sostanziale, ma anche procedurale, come si avrà modo di vedere. In quali casi può essere chiesta la nomina di un amministratore di sostegno L art. 404 c.c. prevede: La persona che, per effetto di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno. I presupposti per la nomina di un Amministratore di Sostegno sono, dunque, la presenza di un infermità o di una menomazione psichica o fisica che incida sulla capacità di intendere e volere. L incapacità può essere anche transitoria, come nel caso di persona in coma. La nomina di un Amministratore di Sostegno può essere richiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni sopra descritte: in tal caso la domanda andrà presentata nell ultimo anno prima del compimento dei 18 anni al Giudice Tutelare competente. Chi può richiedere il provvedimento Il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno può essere presentato, ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c.: - dallo stesso soggetto beneficiario, come nel caso della persona malata (es. Alzheimer) che sta perdendo progressivamente le proprie capacità e vuole indicare la persona che si occuperà di lei quando non sarà più in grado di farlo da sola; - dal coniuge, dal convivente (inteso come compagno stabile in famiglia di fatto), dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado del beneficiario; - dal Tutore o dal Curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all istanza di revoca dell interdizione/inabilitazione; - dal Pubblico Ministero; 94

95 - dai Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell assistenza della persona: questi, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura di una amministrazione di sostegno, sono tenuti ad agire direttamente avanti il Giudice Tutelare proponendo ricorso, o comunque a darne notizia al Pubblico Ministero; - dal Giudice Tutelare nel corso del procedimento di interdizione o inabilitazione, quando ritiene più opportuno applicare al caso in esame l amministrazione di sostegno. 95 Il decreto di nomina dell Amministratore di sostegno L art. 405 c.c. prevede che il decreto di nomina dell Amministratore di Sostegno venga emesso entro 60 giorni dal deposito del ricorso, anche se tale termine è ordinatorio (vale a dire che non provoca decadenza se inosservato).

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