L IVA nell enologia. Avv. Fabio Tullio Coaloa. Alba, 17 giugno 2011

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1 L IVA nell enologia Avv. Fabio Tullio Coaloa Alba, 17 giugno

2 L Iva nell enologia considerazioni introduttive Con riferimento all'attività di produzione e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I, allegata al d.p.r. n. 633/1972, classifica tra i prodotti agricoli e ittici: la frutta commestibile, fresca, secca o temporaneamente conservata (n. 18, Tab. A); i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (n. 35, Tab. A); i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (n. 36, Tab. A). Pertanto, non è prevista una netta distinzione tra prodotto destinato al consumo (uva da tavola) e prodotto destinato alla vinificazione (uva da vino). 2

3 L Iva nell enologia considerazioni introduttive La distinzione tra uva da tavola e uva da vino, però, ha valenza con riferimento all'aliquota Iva applicabile. Infatti, mentre per la cessione di uva da tavola si applica l'aliquota del 4% (n. 8 della tabella A parte seconda), per la cessione di uva da vino si applica l'aliquota del 10% (n. 22 della tabella A, parte terza). Per la cessione di vino e mosto è invece prevista l aliquota del 20%. La cessione dei prodotti vitivinicoli può essere posta in essere: da imprese agricole che producono e trasformano il prodotto (uva e/o vino); da imprese commerciali che vendono il prodotto (uva e/o vino) acquistato da terzi. A seconda delle modalità di svolgimento dell'attività, l'iva sarà applicabile in maniera ordinaria oppure in regime speciale. 3

4 Il regime speciale (art. 34, d.p.r. n. 633/72) Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici indicati nella tabella A, parte prima, allegata al d.p.r. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell art. 19 è forfetizzata in misura pari all importo risultante dall applicazione delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle Finanza di concerto con il Ministro delle Politiche agricole. In sostanza, i produttori agricoli che rientrano in tale regime speciale: all atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, parte prima, applicano le aliquote ordinarie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici; all atto della determinazione dell imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazione (stabilite da diversi decreti e da ultimo modificate dal D.M. 30 dicembre 1997 nonché dal D.M. 23 dicembre 2005) calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti. 4

5 Il regime speciale (art. 34, d.p.r. n. 633/72) Le percentuali di compensazione dei prodotti vitivinicoli sono: UVA DA TAVOLA: 4% UVA DA VINO: 4% VINI: 12,3% MOSTI: 4% Il calcolo che va effettuato è quindi il seguente: Imposta sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie (meno) Imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione (applicate allo stesso corrispettivo delle cessioni) = Iva a debito. 5

6 Il regime speciale (art. 34, d.p.r. n. 633/72) Esempio: Cessione di uva da vino da parte di un produttore agricolo per un ammontare pari a euro esclusa Iva. Come detto, la cessione di uva da vino è soggetta: - all'aliquota Iva del 10%; - alla percentuale di compensazione del 4%. Il calcolo dell'iva è, pertanto, il seguente: - Iva sulle operazioni imponibili = x 10% = euro 600; - Iva detraibile = x 4% = euro 240; - Iva dovuta = = euro 360 Per tutti i produttori agricoli in regime speciale, e quindi anche per i produttori vitivinicoli, gli adempimenti contabili, il calcolo dell'iva dovuta, la dichiarazione annuale, la comunicazione dei dati ed il versamento dell'imposta devono essere eseguiti entro le normali scadenze valide per tutti gli altri contribuenti. 6

7 Il regime speciale (art. 34, d.p.r. n. 633/72) IMPORTANTE - La forfetizzazione si applica solo se i prodotti agricoli e ittici sono ceduti: - da soggetti che esercitano, individualmente o in forma associata le attività indicate nell art del c.c. (nonché le attività di pesca in acque dolci e di acquacoltura); - da organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotto in applicazione di regolamenti dell UE; - da cooperative agricole e loro consorzi che provvedono a vendere i prodotti conferiti dai soci, anche previa manipolazione e trasformazione. 7

8 I produttori agricoli Per quanto riguarda i soggetti che posso applicare tale particolare disciplina (art. 34 e 34-bis), il legislatore rinvia alla nozione di produttore agricolo fornita dall articolo 2135 del c.c., ridefinito dall art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 18 maggio Rientrano nel regime speciale i soggetti che esercitano una delle seguenti attività: - coltivazione del fondo; - silvicoltura; - allevamento del bestiame; - attività connesse alle precedenti. In merito alla struttura dell impresa, la norma prescinde dalla natura giuridica adottata, pertanto può trattarsi di una impresa individuale, di una società, di una associazione, di un ente publico o privato. Devono intendersi esclusi coloro che non operano con il requisito della professionalità e che coltivano il terreno (cd. orticello) o allevano animali per il solo fine personale o familiare. 8

9 I produttori agricoli La produzione dell'uva, la manipolazione, la trasformazione e la successiva cessione del vino, costituiscono certamente attività agricole secondo la previsione del citato articolo 2135 del codice Civile e, conseguentemente, soggette al regime Iva speciale a norma del citato articolo 34 del D.P.R. 633/1972. In merito, pare opportuno ricordare che il D.M. 11 luglio 2007 ha esplicitamente individuato, ai soli fini delle imposte dirette, tra le attività agricole quella di produzione di vini. 9

10 Le imprese agricole miste Il comma 5 dell art. art. 34 disciplina il caso di quei produttori che nell ambito della stessa impresa, oltre alla cessione dei prodotti agricoli, per i quali è applicabile il regime speciale di detrazione, effettuano anche altre cessioni imponibili, come la vendita di prodotti acquistati da terzi, la cessione di prodotti non agricoli, quote lattee. In questi casi è necessario tenere distinte le operazioni imponibili dalle cessioni soggette al regime agricolo: - sia in sede di registrazione; - che in sede di liquidazione e di dichiarazione annuale. L IVA dovuta per le vendite diverse, deve essere determinata analiticamente detraendo quella relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati esclusivamente per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle medesime operazioni diverse (C.M. 328/E del 24 dicembre 1997). 10

11 Il regime di esonero Il comma 6 dell art. 34 prevede un particolare regime di esonero per i produttori agricoli di limitate dimensioni. Possono collocarsi in tale agevolazione solo i produttori agricoli con volumi d affari non superiore a costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al d.p.r. IVA. L agevolazione consiste nell esonero dagli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell imposta con possibilità di optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari ai sensi e con le modalità stabilite dal d.p.r. n. 442 del 10 novembre I produttori agricoli in regime di esonero devono: - essere in possesso del n. di partita IVA; - numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali; - numerare e conservare le autofatture di vendita emesse dagli acquirenti. 11

12 Il regime di esonero Superamento dei limiti In caso di superamento del limite di in corso d anno, si resta nel regime dell esonero per tutto il periodo, mentre dall anno successivo occorre osservare le diverse regole del nuovo regime di appartenenza. Se invece nel corso dell anno le cessioni o le prestazioni non agricole superano il terzo del volume d affari il regime di esonero cessa con effetto dall anno medesimo e a fine anno devono essere osservate le istruzioni contenute nel paragrafo della C.M. 328/E del 24 dicembre Rinuncia all esonero L esonero è un regime naturale e l operatore che rientra nelle condizioni previste deve adeguarsi alla particolare disciplina. Tuttavia, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi di tale regime manifestando tale volontà in sede di prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alle scelte operate secondo le nuove regole sulle opzioni si veda C.M. 209/E del 27 agosto La rinunzia ha validità fino a revoca e comunque per almeno 3 anni compreso quello della scelta. 12

13 Il regime di esonero Autofattura per acquisti da agricoltore esonerato Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell articolo in commento, l acquirente che acquista beni nell esercizio d impresa da un produttore agricolo esonerato deve: - emettere autofattura indicando l IVA determinata con le aliquote compensate; - annotare nel registro degli acquisti tale autofattura separatamente dalle altre fatture si acquisto; - inviare copia dell autofattura all agricoltore esonerato che deve conservarla. A differenza dell autofattura di cui all art. 17, quelle emesse per l acquisti da agricoltori esonerati vanno annotate solo nel registro degli acquisti e non anche in quello delle vendite; l IVA infatti viene pagata dall acquirente dell agricoltore esonerato unitamente al prezzo di vendita e la stessa è trattenuta dall agricoltore a titolo di compensazione di quella assolta sugli acquisti. 13

14 Il regime ordinario Come già detto, il regime speciale è il sistema naturale di applicazione dell'iva per i produttori agricoli. Tuttavia il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può scegliere di applicare le regole IVA valide per la generalità dei contribuenti, rinunciando in questo modo sia al sistema di detrazione forfetaria, sia alla possibilità di rientrare nel regime di esonero degli agricoltori, potendo però ad applicare il regime previsto per i contribuenti minimi qualora ne ricorrano le condizioni. In questo caso deve esercitare l'apposita opzione per il regime ordinario, attraverso il comportamento concludente ed effettuare la segnalazione con la prima dichiarazione annuale che è tenuti a presentare dopo la scelta operata. La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione da euro 258 a euro L'opzione per il regime ordinario è valida fino a revoca ed è vincolante per almeno tre anni. 14

15 Il regime ordinario Nel regime ordinario, la determinazione dell'imposta avviene applicando le regole ordinarie valide per la generalità dei contribuenti IVA. I produttori vitivinicoli in regime ordinario sono soggetti a tutti gli adempimenti Iva previsti per le altre categorie di contribuenti. Pertanto, in linea generale, devono rispettare i seguenti adempimenti: - certificazione dei corrispettivi; - tenuta dei registri su cui annotare, con modalità e termini prestabiliti, i documenti previsti dalle norme Iva, sia emessi che ricevuti; - effettuazione delle liquidazioni periodiche e relativo versamento dell'imposta eventualmente dovuta; - presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva; - presentazione della dichiarazione annuale. - presentazione dei modelli black list e comunicazione delle operazioni sopra i

16 Passaggio dal regime ordinario a quello speciale Una disposizione avente carattere generale contenuta nell articolo 19-bis 2, prevede che in caso di mutamento del regime di detrazione dell IVA (per opzione o per atti straordinari) deve essere eseguita la rettifica della detrazione, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati. Inoltre, per i beni strumentali posseduti alla data del cambio di regime, la rettifica è eseguita se non siano trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione. Tale disposizione, che deve essere osservata in sede di dichiarazione IVA annuale, secondo quanto disposto nel comma 9 del citato articolo 19-bis 2, trova particolare applicazione proprio nel regime agricolo. Infatti in caso di passaggio dal regime ordinario IVA al regime speciale, se non si procedesse alla rettifica di cui sopra, il soggetto sarebbe ammesso a godere di una doppia detrazione d imposta: quella ordinaria, già effettuata prima del mutamento di regime IVA e quella forfettaria operata successivamente al momento della cessione. 16

17 Lo svolgimento di più attività agricole Può succedere che l'imprenditore agricolo, e quindi anche quello vitivinicolo, nell'ambito della stessa impresa agricola eserciti più attività distinte a livello organizzativo l'una dall'altra e che voglia gestirle separatamente applicando differenti regimi Iva (speciale ed ordinario). In questo caso è applicabile la disposizione prevista dall'articolo 36 del D.P.R 633/72, che prevede la facoltà di separare diverse attività esercitate, alle condizione e con le modalità previste dalla stessa norma. 17

18 Le attività agricole connesse In base alle disposizioni dell'articolo 2135 del c.c., la qualità di imprenditore agricolo permane anche in presenza di operazioni diverse da quelle proprie della coltivazione de fondo. Si resta, infatti, imprenditore agricolo anche nel caso in cui: - vengano ceduti prodotti agricoli (quelli della Tabella A, parte prima, altrimenti si applica la disciplina dell impresa mista) non coltivati nel proprio fondo ma acquistati presso terzi, a condizione però che questi siano, in termini quantitativi, inferiori a quelli ottenuti dall'attività agricola vera e propria; - vengano effettuate prestazioni di servizi, purché svolte prevalentemente con attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola vera e propria. Queste attività sono quelle che, in base al codice civile, sono denominate attività connesse. 18

19 Le attività agricole connesse Qualora, però, non vi sia connessione con l'esercizio dell'attività agricola, l'iva è dovuta nei modi ordinari. Esempio: produzione di vino con uva acquistata da soggetti terzi oppure prestazioni di servizio a favore di altri viticultori, con l'utilizzo di attrezzature acquistate solo a questo scopo. Il produttore vitivinicolo, pertanto, nel momento in cui cede uva o vino utilizzando acquisti di uva effettuati presso altri soggetti, resta produttore agricolo se le cessioni hanno per oggetto prevalentemente prodotti del proprio fondo. 19

20 Le imprese commerciali L'attività di vendita di uva acquistata presso terzi e/o vini non di propria produzione rientra, sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista dell'applicazione dell'iva, nell'ordinaria disciplina prevista per tutti coloro che esercitano un'attività commerciale. 20

21 Conferimenti a Cooperative Come disposto dall art. 34, comma 2, lettera c), del d.p.r. n. 633 del 1972, il regime agricolo si applica ai seguenti soggetti: - le cooperative e loro consorzi di cui all art. 1, comma 2, del D.L. 18 maggio 2001, n. 228; - le associazioni e le loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione; - gli enti che provvedono per legge anche previa manipolazione o trasformazione alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. Dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, entrato in vigore il 17 marzo 2005, le cooperative agricole e loro consorzi, come tali classificate nell art c.c., vengono considerate produttori agricoli ai fini IVA, anche relativamente ai prodotti acquistati presso terzi. Pertanto se i prodotti venduti sono compresi nella Tabella A, parte prima, si applica per tutti i prodotti acquistati la detrazione in base alle percentuali di compensazione. 21

22 Conferimenti a Cooperative I prodotti acquistati presso terzi rientrano nel regime speciale a condizione che: - appartengano al medesimo settore merceologico di quelli prodotti dalla cooperativa o conferiti dai soci; - che non siano prevalenti; - che la cooperativa li sottoponga ad un processo di manipolazione o trasformazione. In questo caso, anche il prodotto acquistato presso terzi, se alla vendita rientra nella Tabella A, parte prima, beneficia interamente del regime speciale di detrazione. Esempio: una cantina sociale acquista uve non da soci per il 40%; trova applicazione la detrazione forfettaria sul 100% dell ammontare delle cessioni di vino. Se la cooperativa acquista e rivende prodotti senza sottoporli ad un processo di lavorazione (es. acquista e vende vino imbottigliato) la cessione rientra nel regime dell impresa mista e l IVA è dovuta nei modi ordinari, fatto salvo il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquistai di beni e servizi utilizzati per la predetta rivendita. 22

23 La disciplina dei conferimenti Ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell art. 34, gli agricoltori soci che passano i prodotti alle cooperative e altri organismi associativi di cui secondo comma, lettera c), dell art. 34, devono applicare l IVA con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Pertanto le modalità di applicazione dell aliquota IVA per i conferimenti sono differenti secondo le singole posizioni dei soci e delle cooperative. POSIZIONE ALIQUOTA DI CONFERIMENTO Cooperativa e socio in regime speciale I passaggi alla cooperativa vanno fatturati con le percentuali di compensazione Cooperativa in regime speciale e socio in regime normale Cooperativa in regime normale con il socio in regime normale I passaggi alla cooperativa vanno eseguiti con l'aliquota ordinaria Cooperativa in regime normale con il socio in regime speciale 23

24 Fatturazione dei conferimenti Da parte del socio in regime agricolo: - il momento impositivo è il pagamento del prezzo al produttore da parte della cooperativa o ente (non la consegna dei beni come previsto invece dall art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972). Da parte del socio in regime ordinario: - la fatturazione da parte dei soci va eseguita secondo le regole generali. 24

25 Fatture della cooperativa in nome dei soci A seguito di apposito mandato, la fattura può essere emessa direttamente dalla cooperativa in nome e per conto del produttore-mandante (art. 34, comma 7). In questo caso: a) la cooperativa o l ente associativo: - dovrà utilizzare una propria numerazione, contraddistinta da un diverso numero di serie rispetto alle fatture emesse per contro proprio; - annottare tali fatture nel registro degli acquisti (circolare n. 6/1994) b) il produttore agricolo: - dovrà rinumerare le fatture ricevute con una propria numerazione progressiva, senza annullare il numero attribuito dalla cooperativa; - dovrà registrare tali fatture sul registro delle fatture emesse. Il comma 11 dell art. 34, consente alla cooperativa che sceglie il regime IVA ordinario di continuare ad emettere le fatture in nome e per conto dei soci conferenti, anche se non opera più in regime speciale. 25

26 Esportazioni e cessioni assimilate da parte di produttori in regime speciale Per tali cessioni non imponibili (si pensi alle esportazioni disciplinate dall art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972), il produttore agricolo in regime speciale ha diritto alla detrazione: - in sede di liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale - o al rimborso di un importo pari all IVA teorica, cioè all imposta che risulterebbe dall applicazione delle percentuali di compensazione alle medesime operazioni (art. 34, comma 9). Dal 14 marzo 1997, per effetto delle modifiche contenute nell art. 2 della legge n. 28 del 18 febbraio 1997: - le cessioni di prodotti agricoli nei confronti di soggetti passivi residenti nella UE sono considerate non imponibili a norma dell art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 (prima erano soggette ad IVA in Italia); - il diritto al rimborso o alla detrazione spetta anche alle cessioni interne di beni a soggetti che utilizzano plafond all esportazione (e che quindi hanno rilasciato la dichiarazione d intento) 26

27 Gli acquisti IC degli agricoltori in regime speciale Art. 38, comma 5, del D.L. n. 331/93: non sono considerati intracomunitari gli acquisti posti in essere da produttori agricoli in regime speciale fino all'importo di euro. Pertanto tali acquisti scontano l Iva nel paese d origine. Diversamente, se gli acquisti superano detto importo si considerano acquisti IC. In questo caso la fattura emessa dal cedente comunitario: - viene integrata dell'iva dall'imprenditore agricolo nazionale; - e poi registrata da quest'ultimo a debito e a credito come tutti gli altri soggetti IVA identificati. In questo modo, quindi, l'iva relativa risulta versata integralmente per essere poi detratta forfetariamente al momento della vendita del bene, con l'applicazione della percentuale di compensazione. 27

28 Gli acquisti IC degli agricoltori in regime speciale Altra ipotesi: soggetti esonerati che effettuano acquisti in un altro paese UE per un importo inferiore a euro. Questi acquisti non si considerano intracomunitari e pertanto l'iva viene assolta nel paese di origine. Se, invece, detti acquisti sono di ammontare superiore al predetto importo, tali soggetti sono obbligati: - a numerare ed annotare le fatture in apposito registro; - a presentare, entro la fine del mese, all'ufficio delle Entrate apposita dichiarazione (Mod. INTRA 12) e versare l'imposta relativa al mese precedente, ai sensi degli artt. 49, 1 e 2 comma, e 51, 1 comma, del D.L. 331/93 (non trova applicazione il sistema dell' inversione contabile )

29 Caso operativo: acquisto IC di beni futuri (partita di vino) Si pensi all acquisto da un soggetto francese (FR) di una partita di vino secondo lo schema contrattuale en primeur, cioè di acquisto anticipato del prodotto prima del suo imbottigliamento e della dipendente commercializzazione, con: - pagamento anticipato e totale alla data dell ordine; - ed emissione di una fattura pro-forma da parte di FR. Solo successivamente FR emetterà una fattura definitiva. Problematiche IVA: - individuazione del momento di effettuazione dell operazione, dal quale deriva: a) l esigibilità dell imposta; b) ed i relativi obblighi di fatturazione, in capo a FR, e di integrazione, in capo a IT, con i dipendenti oneri dichiarativi. 29

30 Premesse di inquadramento civilistico tributario dell operazione Sotto il profilo squisitamente civilistico, il contratto riguarda la vendita di beni futuri (partita di vino), la cui determinazione è già individuata nel momento dell ordine. Vi è dunque un intervallo temporale tra stipulazione del contratto e consegna dei beni, il quale determina un rinvio del passaggio di proprietà nel momento in cui la cosa venga ad esistenza (Cass., n. 4901; id n., 6383). Il rinvio del passaggio di proprietà rileva, ovviamente, anche ai fini tributari. 30

31 Premesse di inquadramento civilistico tributario dell operazione Considerando che la manifestazione della cessione di beni è condizionata: - dal trasferimento del diritto di proprietà (cfr. art. 2, 1 comma, d.p.r. 633/1972); - ovvero, secondo il disposto comunitario (art. 14 par. 1, dir. 2006/112/CE), al trasferimento del diritto di disporre come proprietario del bene, la conclusione dovrebbe essere per l irrilevanza dell operazione ai fini IVA, nel momento della stipula del contratto e del pagamento del relativo corrispettivo, in quanto non accompagnato del trasferimento del diritto di proprietà, quale elemento essenziale della compravendita. Un ulteriore conferma potrebbe arrivare dall art. 6, 1 comma, d.p.r. 633/1972, in base al quale le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili (cfr. art. 63 dir. 2006/112/CE). 31

32 Premesse di inquadramento civilistico tributario dell operazione Tuttavia, per evidenti motivi di cautela fiscale, anche i pagamenti anticipati, cioè effettuati prima della consegna del bene, hanno rilevanza giuridico tributaria, come previsto: - a livello nazionale dall art. 6, 4 comma, d.p.r. 633/1972; - a livello comunitario dall art. 65 direttiva 2006/112/CE. La rilevanza del pagamento anticipato, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, si verifica non immancabilmente, cioè per effetto dell avvenuto versamento di una somma di denaro, ma se ed in quanto il versamento sia collegabile ad un operazione futura soggetta ad IVA (cfr. sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02, Bupa Hospital). Pertanto l acconto rileva solo se i beni della futura cessione sono chiaramente individuati, designati con precisione (cfr. sentenza 16 dicembre causa C-270/09). Tale circostanza si manifesta nel caso in esame, considerando che la determinazione esatta del bene oggetto della cessione futura è effettuata dalle parti ab origine. 32

33 Le disposizioni francesi di riferimento ed il confronto con la norma nazionale Il Legislatore francese e quello italiano hanno implementato la normativa comunitaria (articoli 63 e 65) in maniera diversa: - il Legislatore francese ritiene effettuate le cessioni di beni solo nel momento della consegna dei beni oggetto del contratto (art. 269, 1-a), del C.G.I.); il pagamento anticipato è irrilevante ai fini IVA (è rilevante solo per i servizi ex art. 269, 2-c), del C.G.I.) - per il Legislatore nazionale, invece, l effettuazione dell operazione è anticipata al momento del pagamento del prezzo in base al 4 comma dell art. 6, d.p.r. 633/1972 ovvero dell art. 39, comma 2, del D.L. 331/1993 con riferimento agli acquisti Intracomunitari, conformemente a quanto disposto dall art. 65 della direttiva 2006/112/CE. È tuttavia lecito ritenere che la posizione della normativa francese non sia corretta, considerando che la disposizione calata nel richiamato art. 65 dir. 2006/112/CE è sufficientemente precisa e, quindi, direttamente applicabile, secondo il principio che assiste le norme self executing (cfr. Corte di Giustizia 1 febbraio 1977, causa C-51/76). 33

34 Adempimenti per l acquirente nazionale Di conseguenza, in presenza di pagamenti anticipati, collegabili ad una operazione intracomunitaria futura soggetta ad imposta, l acquirente italiano deve, ex art. 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, integrare la fattura relativa all acquisto IC con applicazione dell imposta nazionale, adempiendo le relative obbligazioni. Nell ipotesi in cui vi sia una integrazione ritardata della fattura estera: - il diritto di detrazione, esercitato al momento dell integrazione ritardata della fattura estera, dovrebbe essere pienamente riconosciuto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia (sentenza , cause riunite C-95/07 e 96/07 Ecotrade) e dell Agenzia delle Entrate (ris. 56/2009). 34

35 Caso operativo: la disciplina delle vendite a distanza Per vendite a distanza si intendono le vendite in base a cataloghi, per corrispondenza o simili (comprese le vendite a domicilio e quelle riconducibili al c.d. commercio elettronico diretto ). La disciplina è contenuta negli articoli 40, comma 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), del D.L. 331/93 (con i quali sono stati recepiti gli artt. 17, par. 2, lettera a) e 33, par. 1, della direttiva 2006/112/CE). Tali vendite effettuate nei confronti di privati consumatori o di altri non soggetti passivi d imposta fiscalmente residenti in un diverso Paese membro, con invio dei beni eseguito direttamente dal venditore, sono tassate alternativamente nello Stato membro di origine o nello Stato membro di destinazione il relazione alla soglia delle vendite eseguite. Per le vendite al di sopra di determinate soglie di protezione stabilite da ciascun Paese membro, sorge l obbligo di tassazione nel Paese di destinazione dei beni, previa identificazione IVA del cedente (registrazione diretta o rappresentante fiscale). 35

36 La disciplina delle vendite a distanza Vendite a distanza cedente soggetto passivo comunitario cedente soggetto passivo italiano vendite in Italia >35.000,00 vendite in Italia <35.000,00 vendite effettuate in ciascuno Stato membro > ,00 (o minore ammontare stabilito dai singoli paesi) vendite effettuate in ciascuno Stato membro < ,00 tassazione a destino cessioni tassate nel Paese del cedente, salvo opzione per l applicazione dell IVA in Italia tassazione a destino cessioni "interne, salvo opzione per tassazione a destino 36

37 Le vendite a distanza di vino cliente UE La descritta disciplina IVA delle vendite a distanza, non trova applicazione per le cessioni di beni soggetti ad accisa come il vino (aliquota zero). L articolo 36 ( vendite a distanza ) della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, afferma che: 1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.. Pertanto: - ai fini accisa: il venditore italiano deve appoggiare la spedizione su codice di accisa del Paese del consumatore: debitore dell imposta nel Paese di arrivo è il venditore; lo Stato membro di destinazione può prevedere che il debitore dell imposta sia un rappresentante fiscale stabilito in tale Paese; - ai fini Iva: NON è prevista una soglia (come avviene per la vendita degli altri beni); il venditore italiano deve identificarsi ai fini Iva nel Paese del consumatore finale e applicare l Iva di tale Paese. 37

38 Le vendite a distanza di vino cliente UE Ai fini accise, poiché l articolo 36 della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, parla di 1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro ( ), sembra ragionevole sostenere che: - se i prodotti partono direttamente dal produttore (dotato di deposito fiscale o da piccolo produttore), in regime sospensivo, allora il loro arrivo nel Paese estero deve essere appoggiato su un deposito fiscale o su un destinatario registrato (operatore economico), il quale provvede ad assolvere l accisa e poi consegna i prodotti ai consumatori finali del suo Paese; - se, invece, i prodotti sono già stati immessi in consumo in Italia, allora valgono le considerazioni riportate alla pagina precedente. Ai fini Iva: il venditore deve identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino. 38

39 GRAZIE A TUTTI PER L ATTENZIONE 39

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