Comune di Nuoro REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del

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1 Comune di Nuoro REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del

2 ART. 1 OGGETTO E FINALITA SOMMARIO ART. 2 ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ART. 3 TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA ART. 4 CASI PARTICOLARI ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ART. 6 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 7 FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA ART. 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 9 COTTIMO FIDUCIARIO ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ART. 11 ALBO DEI FORNITORI ART. 12 PUBBLICITA ART. 13 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ART. 14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 15 COMMISSIONE GIUDICATRICE ART. 16 VERIFICA DI CONFORMITA DELLA PRESTAZIONE ART. 17- GARANZIA ART. 18 CONTRATTO ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART.20 - SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI ART. 21 VARIANTI IN CORSO D OPERA ART. 22 ORDINI APERTI ART. 23 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI 2

3 ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ Il presente regolamento disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi da parte del Comune di Nuoro (di seguito denominato Ente), in attuazione di quanto previsto dall art. 125 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e del relativo regolamento (D.P.R. 207/2010). Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, mediante la programmazione annuale, il coordinamento della spesa e l assegnazione di budget. ART. 2 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI L Ente approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. In tal caso, le forniture e i servizi in economia devono essere programmati mediante un atto ricognitorio, approvato dalla Giunta Comunale, previa indicazione del fabbisogno da parte dei Dirigenti, o altri strumenti di programmazione esistenti. All inizio di ciascun anno finanziario, la Giunta Comunale delibera altresì l assegnazione delle risorse occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia nell ambito del PEG. Nel corso dell esercizio finanziario, con le medesime modalità di cui al comma 1, si può provvedere alle occorrenti modifiche ed integrazioni. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l Ente provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. Sulla base del programma di cui al primo comma, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi, non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione. ART. 3 TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA L acquisizione in economia è ammessa per le tipologie di beni e servizi di seguito riportati: A) forniture: - acquisti di materiali di cancelleria, informatico e di stampati; - acquisti di libri per gli uffici, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere attinenti l attività degli uffici comunali; - materiale bibliografico su vari supporti (cartacei ed elettronici); - spese di rappresentanza per prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni etc.; - abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione; - acquisto di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette nonché acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; - acquisto vestiario, dotazioni di sicurezza e accessori; - acquisto tesserini, badge; - acquisti di coppe, trofei, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni varie; - beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio etc.; - attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; - beni per l igiene e la pulizia di locali comunali; - beni per l igiene della prima infanzia e terza età; - materiale di ferramenta; 3

4 - farmaci e articoli sanitari; - materiale e strumentazioni elettriche e forme diverse di energia; - beni mobili a corredo e funzionamento degli immobili e impianti di proprietà comunali; - attrezzature e mezzi di funzionamento destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali; - beni ed apparecchiature necessari alla manutenzione di immobili ed impianti di proprietà comunale; B) servizi: - servizi di catering per iniziative varie; - servizi di spedizione facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi; - rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi; - servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd e relativa duplicazione; - servizi di manutenzione e riparazione di automezzi; - riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d ufficio; - servizi di smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; - noleggio di mezzi di trasporto; - divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione etc.; - servizi di stenotipia, traduzione, interpretariato, creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa inserzione di dati nei casi in cui l ente non possa provvedervi con proprio personale; - servizi di organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio per personale appartenente all ente; - affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l esecuzione di attività istituzionali; - polizze assicurative; - locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili; - servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere; - servizi di trasporto in genere; - servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica economica ed amministrativa; - servizi di natura intellettuale in genere; - servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi; - servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro; - servizi di trasporto corrispondenza e documenti; - servizi di custodia, guardiania e sicurezza; - servizi di telefonia mobile e fissa; - dispositivi di rete wireless (WI-FI); - servizi per la gestione e la cura del verde; - servizi relativi all istruzione scuole infanzia, primaria, secondaria e asilo nido; - servizi sociali e sanitari; - servizi culturali; - servizi turistici, ricreativi e sportivi; - servizi cimiteriali; - servizi informatici di gestione di procedure amministrative; - servizi di lavaggio autoveicoli; - servizi di lavaggio divise. 4

5 L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente. In presenza di contratti misti che comprendano servizi e/o forniture si applicherà l art. 14 del Codice dei contratti. ART. 4 CASI PARTICOLARI Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo di ,00 euro, è consentito anche nelle seguenti ipotesi: - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia è il Dirigente del Settore proponente, ovvero, su sua designazione, altro dipendente formalmente individuato. Al responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato. Nella scelta del contraente il responsabile del procedimento si attiene alle procedure del presente regolamento. Prima di attivare l acquisizione in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento, il responsabile del procedimento deve verificare se l acquisizione del bene o del servizio che interessa, possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro attivate dalla Consip di cui all art. 26 comma 3, legge 23 dicembre 1999 n In alternativa dovranno essere utilizzate le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti. Il responsabile del procedimento può inoltre, motivatamente, optare per le forme di commercio elettronico previste dall ordinamento. ART. 6 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura "negoziata" mediante apposita determinazione a contrattare, nella quale dovranno essere precisati gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto delle tipologie di forniture e di servizi individuate dall'art. 3 del presente regolamento. 5

6 Alla determinazione a contrattare devono essere allegati il modello della lettera-invito e il foglio d oneri (o capitolato speciale). La lettera d invito deve contenere gli elementi di cui all art. 10 del presente regolamento. L Ente nella determinazione a contrarre, individua fra gli elementi essenziali del contratto la modalità di gara, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; la copertura finanziaria; l oggetto dell appalto; il valore economico complessivo e quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. ART. 7 FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguite in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Con l amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente, utilizzando mezzi propri dell'ente, o in mancanza, appositamente noleggiati, acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari. Con il cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. ART. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a ,00 euro è consentito procedere con affidamento diretto ad una sola ditta: il responsabile del procedimento interpella direttamente il fornitore per l acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario per il perseguimento del fine dell Ente e, procede all emissione del relativo ordine previo esame del preventivo di spesa e valutazione di congruità del medesimo. L invito può avvenire, a discrezione dell Ente, mediante raccomandata, fax, per via elettronica ( o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Con tale modalità, nei limiti d importo di cui all art. 9 del presente regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d urgenza. In tal caso, il responsabile richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura. ART. 9 COTTIMO FIDUCIARIO L affidamento di servizi e l acquisizione di beni con cottimo fiduciario di importo superiore a ,00 IVA esclusa, e inferiore a , IVA esclusa, deve avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, interpellati secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito, nel rispetto dei principi di cui all art. 1 del presente regolamento. La lettera di invito dovrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte e comunque non inferiore a 10 giorni dal momento di spedizione. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 7 giorni. La lettera d invito e il successivo scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione dell Ente, mediante raccomandata, fax, per via elettronica ( o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. L individuazione dei fornitori avviene mediante l Albo dei fornitori, oppure in mancanza, mediante Albi di fornitori adottati da altre Amministrazioni e/o opportune ricerche di mercato. Le comunicazioni, gli scambi e l archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. I fornitori o i prestatori di servizi dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il responsabile del procedimento 6

7 procederà all apertura delle buste con l assistenza di almeno due testimoni redigendo apposito verbale, il quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi: - il nome, la sede dell Amministrazione, i presenti, l oggetto, il valore dell acquisizione in economia; - i nomi degli operatori economici che sono stati invitati, che hanno presentato offerta, che sono stati ammessi alla selezione e che sono stati esclusi, i motivi della ammissione e della esclusione; - i criteri qualitativi e/o economici per la scelta del contraente; - la graduatoria delle offerte presentate ed ammesse, in ordine decrescente; - il nome dell aggiudicatario e la giustificazione della sua scelta; - se del caso, le motivazioni per le quali non si procede all affidamento. Le imprese selezionate dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. ART. 10 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA L affidamento in cottimo è disposto dal responsabile del procedimento di spesa con determinazione, ai sensi dell art. 192 del TUEL. Alla determinazione a contrattare devono essere allegati gli atti di gara (a titolo esemplificativo: lettera d invito, disciplinare, capitolato speciale d oneri) che devono riportare: - il nominativo del responsabile del procedimento; - l'oggetto della prestazione da affidare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell IVA; - le eventuali garanzie richieste ai concorrenti ed all affidatario; - il termine di presentazione dell offerta; - il periodo in giorni di validità delle offerte; - l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione: - il criterio di aggiudicazione prescelto; - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; - l eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida; - la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; - l obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; - l indicazione dei termini di pagamento; - i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; - ogni altra condizione ritenuta utile. ART. 11 ALBO DEI FORNITORI L Ente, sulla base di avvisi pubblicati sul proprio profilo istituzionale, predispone elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia. L Ente, per individuare il soggetto fornitore, deve procedere, attraverso un albo fornitori aperto consultando almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L elenco viene aggiornato con cadenza semestrale e, in qualsiasi momento, 7

8 l Ente procede a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, con l esclusione di coloro che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. L Ente, in subordine, può previo accordo con altre amministrazioni appaltanti creare elenchi comuni di operatori economici dai quali, nel rispetto dei principi di cui al primo comma, individuare i soggetti economici che intende invitare, oppure avvalersi di elenchi predisposti da altre Amministrazioni appaltanti o infine dei cataloghi elettronici del mercato elettronico. ART. 12 PUBBLICITÀ In ottemperanza ai principi di massima trasparenza, di efficienza, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici l Ente procede a pubblicare nel proprio profilo istituzionale l avvio di una procedura in economia. L Ente è tenuto altresì a pubblicare on line, sul proprio profilo l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario. L amministrazione cura altresì le pubblicazioni on line di cui all art. 11 (albo dei fornitori). ART. 13 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, fino all'importo di ,00 euro (soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all art. 248 del Codice dei Contratti pubblici). Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendere al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Le forniture ed i servizi di importo superiore a ,00 euro non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. ART. 14 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa". In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito la predeterminazione degli elementi variabili e dei punteggi attribuiti a ciascuno. Tali elementi diversi e variabili a seconda della natura della prestazione possono essere, a solo titolo di esemplificazione: il prezzo, il termine di esecuzione e/o di consegna, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la sicurezza nell approvvigionamento, etc. ART. 15 COMMISSIONE GIUDICATRICE Quando l individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte viene demandata ad una commissione giudicatrice. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica l art. 84 del codice dei contratti pubblici. ART. 16 VERIFICA DI CONFORMITA DELLA PRESTAZIONE Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell ambito del presente regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto. 8

9 ART. 17 GARANZIA A garanzie dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% dell importo di aggiudicazione. Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e, sarà svincolata solo alla data di emissione del certificato di collaudo o dell attestato di regolare esecuzione, Il responsabile del procedimento può esonerare l operatore economico dal prestare la cauzione, nel caso di acquisizioni di beni e servizi di importo modesto o quando per le caratteristiche e la natura del bene o servizio non risulti necessario prestare la cauzione suddetta. ART. 18 CONTRATTO A seguito dell aggiudicazione della fornitura dei beni e/o servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, il responsabile del procedimento, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall art. 11 del codice dei contratti, procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc,) sono a carico del fornitore. La stipulazione del contratto può avvenire prima di 35 giorni dall ultima comunicazione relativa all aggiudicazione definitiva, quando è stata presentata una sola offerta che è risultata aggiudicataria, o pur essendo state presentate più offerte, è stata ammessa una sola offerta che è risultata aggiudicataria; in entrambi i casi non devono essere state tempestivamente proposte impugnazioni o, se proposte, devono risultare già respinte con decisione giurisdizionale definitiva. La stipulazione del contratto comunque può avvenire non oltre i 60 giorni dall aggiudicazione stessa. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in economia vengono stipulati in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti. I contratti in qualsiasi forma stipulati devono contenere le apposite clausole previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Fatto salvo quanto previsto dall art. 116 del codice dei contratti pubblici, è fatto divieto all aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione il contratto s intenderà risolto di diritto. ART. 20 SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive oppure in riduzione, il responsabile del procedimento può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell importo di aggiudicazione, come previsto dalle normative civili in materia, alle medesime condizioni economiche. 9

10 ART. 21 VARIANTI IN CORSO D OPERA Le varianti in corso d opera sono ammesse dal responsabile del procedimento nei casi di seguito elencati: - esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; - per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l intervenutà impossibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare significativi miglioramenti della qualità del bene o del servizio da acquisire; - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e/o servizi verificatesi nel corso dell esecuzione del contratto. Il fornitore è tenuto ad eseguire gli interventi derivanti da varianti in corso d opera che non superino il 20% dell importo originario del contratto. Per tali interventi, il fornitore ha diritto al riconoscimento dell adeguamento del corrispettivo contrattuale, alle stesse condizioni. ART. 22 ORDINI APERTI Per gli acquisti programmabili, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e/o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all anno finanziario, si possono richiedere preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto. Si procederà poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all operatore economico affidatario della fornitura o del servizio, autovincolatosi ai prezzi offerti per l intero periodo di tempo considerato. ART. 23 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L inadempimento del contratto è valutato dal responsabile del procedimento di cui all art. 5, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all interesse dell ente. Se l inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il responsabile ha l obbligo di applicare le sanzioni concordate. A tal proposito, tra le clausole della lettera d invito, del capitolato o del disciplinare tecnico, dovrà essere prevista la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell art e seguenti del Codice Civile. ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione. 10

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