ESTETISTA DI TATUAGGI E PIERCING

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1 CITTA DI RECCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA DI TATUAGGI E PIERCING Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2005

2 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Attività di tatuaggio e di piercing Articolo 3 Autorizzazione amministrativa all esercizio Articolo 4 Requisiti e condizioni dell autorizzazione Articolo 5 Disposizioni particolari sulla qualificazione professionale Articolo 6 Subingresso per atto tra vivi Articolo 7 Subingresso mortis causa. Invalidità, interdizione, inabilitazione Articolo 8 Ricorsi Articolo 9 Inizio e cessazione dell attività Articolo 10 Sospensione temporanea dell attività Articolo 11 Modifiche ai locali o all elenco delle apparecchiature Articolo 12 Trasferimento dell attività Articolo 13 Commissione Comunale Consultiva Articolo 14 Norme igienico-sanitarie Articolo 15 Norme igienico-sanitarie specifiche per le attività di tatuaggio e piercing Articolo 16 Servizi igienici Articolo 17 Attrezzature Articolo 18 Requisiti igienico-sanitari del personale addetto Articolo 19 Orari Articolo 20 Tariffe Articolo 21 Distanze minime tra esercizi Articolo 22 Controlli e Sanzioni Articolo 23 Cessazione, sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione Articolo 24 Provvedimenti d urgenza Articolo 25 Norme transitorie Articolo 26 Validità Articolo 27 Norme generali ALLEGATO A Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell attività estetica ALLEGATO B CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA N. 2.8/156 DEL5/2/98 Linee-guida per l esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza ALLEGATO C La gestione dei taglienti al di fuori delle strutture sanitarie

3 ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l attività di estetista, esercitata da impresa individuale o in forma societaria di persone o di capitale svolta in luogo pubblico o privato a titolo oneroso o gratuito su tutto il territorio comunale come previsto dalla Legge n. 161 così come modificata e integrata dalla Legge n. 1142, Legge n. 735, Legge n. 1, Legge Regionale n. 50 e Legge Regionale n. 4. Nel caso in cui tale attività venga svolta all interno di palestre, istituti di bellezza, clubs, alberghi, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, deve comunque sottostare alle leggi vigenti in materia ed alle disposizione contenute nel presente Regolamento comunale. È fatto divieto di esercitare l attività in forma ambulante o di posteggio. L attività può essere autorizzata anche presso il domicilio dell esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano idonei sotto il profilo igienicosanitario, siano destinati in modo esclusivo all attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Nel caso in cui le attività vengano svolte presso il domicilio, è fatto obbligo di esporre esternamente e in maniera ben visibile, apposita insegna di identificazione dell attività. Sono considerate attività di estetica tutte quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l aspetto esteriore, attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti, anche mediante l utilizzo di attrezzature quali ad esempio solarium e idromassaggio e i trattamenti abbronzanti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato a) al presente regolamento, così come specificato dall articolo 10 della Legge 1/90 e aggiornato secondo le modalità previste, nonchè con l applicazione di prodotti cosmetici definiti dalla legge n Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, le quali possono essere esercitate solo presso ambulatori medici autorizzati ai sensi degli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. 1265/34 e dalla normativa regionale vigente. L esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetto all autorizzazione prevista per l attività descritta nel presente Regolamento, previo accertamento da parte della ASL dei requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche strutturali, alle attrezzature, nonché sulle modalità organizzative ed operative delle stesse. L esercizio delle attività elencate nel presente articolo è subordinato all ottenimento dell autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive.

4 Le attività di cui al presente Regolamento, esercitate a fini didattici o esercitate temporaneamente a fini promozionali, non sono soggette ad autorizzazione amministrativa. È fatto divieto di svolgere attività didattiche in locali autorizzati all esercizio di attività professionali a norma del presente Regolamento, nonchè di svolgere nei locali destinati ad attività didattiche prestazioni professionali. L esclusione non riguarda le attività didattiche verso i propri dipendenti, collaboratori familiari e soci. ARTICOLO 2 Attività di tatuaggio e di piercing Per attività di tatuaggio s intende la colorazione permanente ottenuta con l introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili. Per attività di piercing s intende l inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso. Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5 febbraio 1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità. E fatto obbligo a chi esercita l attività di tatuatore e di piercing di diffondere, a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l attività, l apposito foglio informativo quale allegato n. 3 alla sopracitata circolare ministeriale. Chiunque intenda esercitare le attività di tatuaggio e piercing dovrà essere in possesso dell apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune, previo acquisizione del parere della ASL competente per territorio, da ottenersi con le modalità previste al successivo articolo 14. Il personale che esercita l attività dovrà essere dotato di attestato di idoneità sanitaria. I locali in cui viene praticata l attività di tatuatore o di piercing devono rispettatare i requisiti generali previsti per le attività di estetica di cui al presente Regolamento; inoltre gli stessi locali devono disporre di zone opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato. Nell esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal Decreto Ministeriale 28/09/1990 al fine di consentire un efficace protezione nei confronti di malattie trasmissibili con il sangue o altri liquidi biologici infetti.

5 Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con il sangue e altri liquidi biologici, gli operatori devono sempre adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa e nelle sue eventuali modificazioni e integrazioni. Per quanto riguarda le operazioni di disinfezione dello strumentario e della biancheria si rimanda all articolo 15 del presente Regolamento e a quanto contenuto nell allegato n. 1 della Circolare del Ministero della Sanità sopra richiamata e al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell art. 24 della L. 179/2002. Nelle more dell organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, viene consentito lo svolgimento dell attività per coloro che esercitano l effettuazione di tatuaggi e piercing fermo restando il rilascio del parere di idoneità igienico-sanitaria da parte della ASL competente per territorio. Gli esercenti che già svolgeranno l attività saranno comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati con le modalità previste dalla normativa che andrà in vigore. Per effettuare attività di piercing del padiglione auricolare non è necessaria l autorizzazione amministrativa; i soggetti interessati all attività devono darne comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune almento trenta giorni prima dell avvio dell attività. Il piercing del padiglione auricolare viene effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento. E vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore. E comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione di quello al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici. E vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell articolo 5 del Codice Civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. ARTICOLO 3 Autorizzazione amministrativa all esercizio L esercizio dell attività di estetista è soggetto ad autorizzazione amministrativa valida per l intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L autorizzazione deve essere esposta in modo ben visibile nei locali d esercizio e fornita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. E ammesso il cumulo dell autorizzazione di cui al presente articolo con quella relativa all attività acconciatore, purchè ricorrano tutti i requisiti previsti per ciascuna delle attività dalle rispettive norme regolamentari.

6 L esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi: a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre, convegni o all interno di strutture adibite ad altri usi di carattere commerciale, artigianale o di pubblico spettacolo, a condizione che le prestazioni avvengano per fini promozionali e a scopo pubblicitario, in forma non permanente e gratuitamente; c) in via generale nelle case di cura, nelle case di riposo e negli ospedali. Le prestazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dal titolare dell impresa o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale. Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 114 in materia di esercizi di vicinato. ARTICOLO 4 Requisiti e condizioni dell autorizzazione La richiesta di autorizzazione, redatta in bollo, è indirizzata al Servizio Attività Produttive del Comune e deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, sede e denominazione o ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie), l ubicazione dell esercizio, la denominazione dell eventuale insegna, la firma del richiedente o del rappresentante legale se si tratta di società, il numero degli addetti all esercizio dell impresa. Si considerano addetti: a) il titolare dell autorizzazione; b) in caso di società, secondo quanto stabilito dalla L. 443/85 e sue relative modifiche, i soci che prestano la loro opera con qualificazione professionale; c) i dipendenti con qualifica contrattuale, escluso gli apprendisti; d) i collaboratori familiari, e) la persona responsabile (Direttore Responsabile o Direttore Tecnico) in caso di società non avente i requisiti previsti dalla L.443/85 e sue modifiche. Il numero degli addetti in attività è calcolato sulla base della dichiarazione resa ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 che gli operatori hanno l obbligo di presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi normativamente previsti, idonea dichiarazione sostitutiva: a) attestato di qualificazione professionale conseguito ai sensi degli articoli 3 e 8 della L. 1/90; b) certificato attestante la regolare costituzione della società e l avvenuta presentazione della domanda per l iscrizione nel registro delle imprese o all Albo delle imprese artigiane, per l esercizio dell attività di estetista, così come previsto dalla legge 443/1985; c) planimetria dei locali in scala 1:100 redatta e firmata da tecnico abilitato, con l indicazione e la posizione delle relative attrezzature ed arredi;

7 d) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (pianterreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità nel rispetto delle vigenti normative in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, al numero complessivo dei vani compresi quelli non destinati all attività; e) elenco delle attrezzature usate; f) dichiarazione attestante la conformità dei macchinari a quelli elencati nell allegato della L. 1/90; g) idonea documentazione attestante la disponibilità dei locali; h) autocertificazione ai fini del possesso dei requisiti morali da parte del titolare o del direttore dell impresa o della maggioranza dei soci; i) atto privato di cessione di azienda, firmato e registrato, nel caso di subingresso; j) fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi regionali. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione amministrativa l interessato deve presentare domanda di rilascio del N.O. igienico-sanitario dei locali di esercizio, con i seguenti allegati: a) planimetria dei locali; b) relazione tecnica descrittiva; c) dichiarazione di conformità dell impianto elettrico rilasciata da ditta abilitata; d) attestazione di versamento dei diritti igienico-sanitari. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopraindicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l istanza viene archiviata e considerata inidonea a produrre gli effetti abilitativi all esercizio dell attività. L autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei seguenti pareri e all accertamento dei seguenti requisiti: a) parere igienico-sanitario della ASL competente per territorio, relativo ai locali e alle attrezzature in essi impiegate, nonché ai requisiti relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; b) verifica da parte del locale Comando di Polizia Municipale del rispetto delle distanze previste dal seguente Regolamento. ARTICOLO 5 Disposizioni particolari sulla qualificazione professionale In caso di attività gestita da una società artigianale l imprenditore che svolge in prevalenza lavoro personale deve essere in possesso della qualificazione professionale. In caso di attività gestita da una società non artigianale l esercizio professionale è affidato a uno o più soggetti in possesso della qualificazione professionale e nell' utorizzazione ne viene fatta menzione.

8 Qualora il soggetto in possesso della qualificazione professionale venga sostituito o non faccia più parte dell azienda, l autorizzazione deve essere modificata con l indicazione del nuovo nominativo. In caso di attività congiunta a quelle di acconciatore il titolare deve essere in possesso delle qualificazioni professionali per ogni specifica attività, o deve esistere un socio lavorante in possesso della relativa qualificazione professionale. ARTICOLO 6 Subingresso per atto tra vivi In caso di subingresso per cessione dell azienda, quindi per atto tra vivi, è ammesso il proseguimento senza interruzione dell attività da parte del subentrante, purchè questi richieda la volturazione a proprio nome dell autorizzazione prima dell inizio dell attività e sia in possesso del titolo professionale richiesto. Alla domanda di autorizzazione il subentrante deve allegare tutti i documenti di cui all articolo 4, nonché copia autentica dell atto notarile di subingresso munito degli estremi di registrazione. Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di modifica della ragione sociale dell impresa. ARTICOLO 7 Subingresso mortis causa. Invalidità, interdizione, inabilitazione In caso di invalidità, morte, intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inbilitazione del titolare dell autorizzazione, relativamente all impresa iscritta all Albo delle Imprese Artigiane, gli eredi o il tutore di figli minorenni dell imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro 6 mesi dall evento, l intestazione dell autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè l attività sia esercitata da persona qualificata, facendone menzione nell autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l autorizzazione decade di diritto qualora l intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per il rilascio dell autorizzazione. ARTICOLO 8 Ricorsi Il diniego al rilascio dell autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Servizio Attività Produttive. Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 Le medesime disposizioni si applicano in caso di sospensione o revoca dell autorizzazione. ARTICOLO 9 Inizio e cessazione dell attività L attività deve essere iniziata entro 90 giorni dal rilascio dell autorizzazione, salvo l ottenimento di una proroga all attivazione dell esercizio in seguito a comprovate ragioni di necessità. Entro tre mesi dall inizio dell attività dovrà essere prodotto il certificato di avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese, per le ditte non artigiane, o all Albo delle Imprese Artigiane. Entro tre mesi dalla cessazione dell attività il titolare, o chi per esso, deve consegnare al Comune l autorizzazione che, comunque, decorso tale termine, è da intendersi decaduta. All interessato verrà rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge, comprovante la dichiarazione di avvenuta cessazione. ARTICOLO 10 Sospensione temporanea dell attività L attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione. Il Comune può consentire la sospensione dell attività per un periodo non superiore a dodici mesi, per motivi di salute, di maternità o per altri comprovati motivi. Il Comune, sempre in caso di comprovata necessità, può prorogare la suddetta sospensione per un periodo di ulteriori sei mesi. Il titolare dell autorizzazione relativa all esercizio la cui attività è stata sospesa, è tenuto a comunicare al Comune la ripresa dell attività medesima. Per poter riprendere l attività sospesa il titolare dell autorizzazione deve dimostrare di non essere stato cancellato dall Albo della C.C.I.A.A. e di avere ancora una posizione fiscale attiva. ARTICOLO 11 Modifiche ai locali o all elenco delle apparecchiature Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzatorio, deve essere inviata al Comune con istanza in carta legale indirizzata al Responsabile del Servizio Attività Produttive. La stessa viene sottoposta a preventivo accertamento dell idoneità igienico-sanitaria del locale modificato e della conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata.

10 Alla richiesta l interessato allega planimetria e relazione tecnica della situazione modificata, redatte entrambe da professionista abilitato. Effettuate le verifiche opportune, il Responsabile del Servizio Attività Produttive autorizza le modifiche mediante apposita annotazione sul titolo autorizzatorio o apposita integrazione. Analoga comunicazione deve essere inviata per l introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle precedentemente impiegate. ARTICOLO 12 Trasferimento dell attività In caso di trasferimento della sede dell attività l interessato deve presentare istanza in bollo, osservando tutte le norme del presente Regolamento. I trasferimenti delle attività esistenti sono concessi con l osservanza della distanza prevista dal Regolamento ridotta del 50% In caso di trasferimento dell attività per sfratto esecutivo non dovuto a morosità (da dimostrare allegando la relativa documentazione), o per gravi motivi indipendenti dalla volontà dell imprenditore (calamità naturali, gravi lesioni all edificio, da dimostrare con apposita documentazione), il Responsabile del Servizio Attività Produttive, sentita la Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell attività in altri locali, derogando solo ed esclusivamente dall osservanza delle norme relative alle distanze tra gli esercizi. Resta quindi invariato tutto quanto richiesto per l ottenimento della normale autorizzazione allo svolgimento dell attività. L attività per la quale è stato richiesto il trasferimento può essere avviata solo dopo che l interessato entri in possesso della nuova autorizzazione amministrativa. ARTICOLO 13 Commissione Comunale Consultiva La Commissione Comunale Consultiva, prevista dall art. 2 c. bis della Legge 161/1963, e successive modificazioni e integrazioni, è nominata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, dura in carica cinque anni dalla nomina e mantiene i propri poteri sino alla ricomposizione. I suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti della Commissione, possono essere sostituiti nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della stessa, a seguito di dimissioni, morte o decadenza dovuta alla mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive. In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

11 La commissione è così composta: a) dal Responsabile del Settore Attività Produttive o suo delegato, con funzione di Presidente; b) dal Responsabile del Settore Servizi per la Vigilanza o suo delegato; c) dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente o suo delegato; d) da due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; e)da due rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale; f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione. Espleta le funzioni di segretario un dipendente del Servizio Attività Produttive designato dal Responsabile del Settore. Il Presidente convoca la Commissione, con comunicazione scritta o inviata via telefax almeno otto giorni prima, e stabilisce l ordine del giorno. Le riunioni della Commissione sono valide con l intervento della maggioranza dei componenti. La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Commissione esprimono pareri motivati e obbligatori, ma non vincolanti nei casi seguenti: a) modifiche o revisioni del Regolamento Comunale; b) domande di rilascio di nuove autorizzazioni; c) domande di trasferimento dell attività; d) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un attività preesistente; e) disciplina degli orari e delle tariffe professionali; f) revoca, sospensione, decadenza dell autorizzazione nei casi previsti dal seguente Regolamento. ARTICOLO 14 Norme igienico-sanitarie Ai locali dove viene svolta l attività deve essere assicurata l areazione e l illuminazione diretta dall esterno per mezzo di porte e finestre o vasistas. Possono essere ammessi ad integrazione sistemi di areazione forzata purchè siano riconosciuti idonei dalla ASL competente. I pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e di facile pulizia e disinfezione, con divieto assoluto di sovrapposizione di moquettes e materiali similari nei locali adibiti ai trattamenti. Le pareti, sia per i locali che per le cabine, sino ad un altezza minima da terra pari a mt devono essere di materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile.

12 Le altezze dei locali devono essere conformi al Regolamento edilizio comunale e deve essere garantita una superficie proporzionata al numero di postazioni di lavoro. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l uso diretto dell attività, per la pulizia di ogni attrezzatura. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio. Il mobilio e l arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. La professione di estetista può essere svolta anche nello stesso locale in cui si si svolga congiuntamente anche l attività di acconciatore, purchè vi sia una separazione, almeno funzionale, tra le diverse attività. Qualora i locali siano divisi in cabine, ciascuno scomparto risultante deve avere una superficie non inferiore ai 4 mq., in modo da garantire lo svolgimento dei trattamenti con funzionalità anche in rapporto alle apparecchiature eventualmente ivi collocate. Al titolare dell autorizzazione incombono l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettati; b) gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente; c) nell attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata. ARTICOLO 15 Norme igienico-sanitarie specifiche per le attività di tatuaggio e piercing Considerato l alto rischio sanitario connesso alle attività di tatuaggio e piercing dovranno essere scrupolosamente applicate le seguenti misure igieniche e di prevenzione: a) l operatore prima di ogni procedura di tatuaggio o piercing, deve lavarsi accuratamente le mani con antisettico ed indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente da rischio di esposizione al sangue, inoltre è necessario che l operatore indossi un camice monouso e maschera protettiva; b) prima dell esecuzione delle procedure l operatore deve assicurarsi dell integrità della cute e deve astenersi dall eseguire tatuaggio o piercing su individui con lesioni cutanee, presenza di probabili dermatosi, nei o neoformazioni, cute con ustioni; inoltre la cute dell utente va accuratamente disinfettata prima di iniziare la procedura; c) gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti devono essere sterilizzati dopo l uso con mezzi

13 fisici: sterilizzazione a vapore (autoclave a 121 C per 20 minuti) oppure sterilizzazione a calore secco (170 C per 2 ore) qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello (es. ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 parti per un milione); d) dopo l utilizzo i materiali monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi ermeticamente chiusi, da smaltire in cassonetti per rifiuti solidi urbani;; e) i pigmenti da utilizzare nelle attività di tatuaggio devono essere atossici e sterili, i loro contenitori devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; f) gli ambienti devono essere in buono stato di pulizia, i coloranti, i materiali puliti e sterilizzati, il materiale monouso deve essere custodito in appositi armadi chiusi; g) tamponi di garza, cotone idrofilo ed altri mezzi (es. carta monouso) utilizzati per il tamponamento sulla sede della procedura e per asciugare sangue o liquidi biologici fuoriusciti, devono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto; la biancheria sporca e/o contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore ai 71 C per 25 minuti; h) tutti gli operatori devono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumento usato, l eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti dopo l espletamento delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi devono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati. Dopo l uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti devono essere riposti per l eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura ed essere sistemati in posizione vicina e comoda alla postazione di lavoro. ARTICOLO 16 Servizi igienici Deve essere messo a disposizione dell utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche, di superficie e di altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredato di asciugamani monouso e sapone a dispensa o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo. Nei locali di nuova costruzione deve essere garantito la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati. I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

14 ARTICOLO 17 Attrezzature Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, anch esso chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie. Ogni esercizio deve essere dotato di una cassetta con gli indispensabili materiali di pronto soccorso. Le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e pulizia e quelle usate per il trattamento delle persone, se non è possibile affidarsi all uso di materiale monouso, dovranno altresì essere disinfettate e/o sterilizzate con i mezzi riconosciuti idonei dalla ASL competente. Gli indumenti utilizzati dalla clientela devono essere sostituiti ad ogni servizio. ARTICOLO 18 Requisiti igienico-sanitari del personale addetto Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente. Tutte le persone addette all esercizio delle attività devono essere munite di tessera sanitaria di idoneità fisica rilasciata dalla ASL competente, dalla quale risulti che le stesse non sono affette da malattie infettive e diffusive. Le tessere sanitarie devono essere tenute in custodia dal titolare della autorizzazione nell ambito dei locali sede dell attività, ed essere esibite ad ogni richiesta dell Autorità Sanitaria e rinnovate puntualmente secondo quanto dispone la normativa vigente in materia. ARTICOLO 19 Orari Gli orari giornalieri, così come previsto dall art. 3 della L. 1142/1970, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria e prevedono l osservanza di un turno di riposo settimanale, la chiusura domenicale e festiva. E prevista la possibilità di deroghe nei seguenti casi: - periodo natalizio e pasquale - 25 aprile e 1 maggio - 2 giugno festa della Repubblica - nel caso di più festività consecutive

15 - periodi estivi - in connessione con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali secondo le disposizioni dell articolo 11, comma 5, del D.lgs.114/98 per un massimo di 8 ore escluso quelle sopra elencate. I titolari delle diverse attività, anche svolgendo commercio di prodotti connessi alla predetta attività, devono osservare gli orari stabiliti così come previsto al comma precedente. È fatto obbligo al titolare dell esercizio di esporre, in modo ben visibile, oltre all autorizzazione amministrativa, anche il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di acconciatore e di estetista sono tenuti ad osservare un unico orario, riferito all attività prevalente. ARTICOLO 20 Tariffe Il titolare deve esporre, in maniera ben visibile, il tariffario relativo ai trattamenti praticati, quale stabilito dalle associazioni sindacali di categoria o dalle singole imprese. Il titolare dovrà trasmetterne copia al Comune, comprese le eventuali modifiche ed aggiornamenti. ARTICOLO 21 Distanze minime tra esercizi Le autorizzazioni per l apertura di nuovi esercizi, trasferimento in altra sede di quelli esistenti o estensione ad altra attività di autorizzazioni già in essere, sono rilasciate quando risulti una distanza non inferiore a 150 mt. tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti più vicini, con una tolleranza del 10%. Tale distanza è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra l ingresso della sede richiesta e quelli degli esercizi vicini. L accertamento delle distanze viene effettuato dal Comando Polizia Municipale. ARTICOLO 22 Controlli e Sanzioni Il controllo sull osservanza delle prescrizioni di legge e del presente Regolamento è effettuato dal personale ispettivo della ASL, dal Comando Polizia Municipale e dalle altre forze di Polizia. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dall art. 31 della L.R. 2 gennaio 2003 n. 3 Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato :

16 a) da 50,00 a 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l esposizione dell avviso di cui all articolo 6, comma 3, della L.50/93; b) da 100,00 a 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali; c) da 100,00 a 500,00 per l esecuzione di tatuaggi e piercing a soggetti minorenni senza il consenso espresso dei genitori o del tutore e comunque a soggetti minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare; d) da 100,00 a 500,00 per l esecuzione di tatuaggi e piercing nelle sedi anatomiche di cui all articolo 2 del presente Regolamento; e) da 150,00 a 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, sulla base dei rapporti trasmessi all uopo al Comune; f) da 500,00 a 1550,00 per l esercizio abusivo dell attività in assenza dell autorizzazione amministrativa prevista o in assenza del possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa. In caso di attività abusiva, il Responsabile del Servizio, ai fini della prevenzione della salute degli utenti e a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, su proposta della ASL, può ordinare la cessazione dell attività non autorizzata ai sensi del presente Regolamento ovvero ordinare la chiusura dei locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa e non autorizzati. Per l applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si osserva il procedimento di cui alla Legge 689/81. ARTICOLO 23 Cessazione, sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione Salvo quanto previsto dall articolo precedente, il Responsabile del Servizio Attività Produttive, applica altresì le seguenti sanzioni amministrative: a) in caso di esercizio dell attività in mancanza di autorizzazione amministrativa o in mancanza dei requisiti professionali, viene emesso, previa diffida, il provvedimento di cessazione dell attività; b) in caso di recidiva nella violazione di una o piùà prescrizioni del presente Regolamento può essere disposta, previa diffida, la sospensione dell attività per un periodo da 1 a 15 giorni. La revoca dell autorizzazione è disposta dal Responsabile del Servizio per i seguenti motivi: a) per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l esercizio delle attività; b) per gravi e ripetute inosservanze di una o più prescrizioni del presente Regolamento. La decadenza dell autorizzazione è disposta dal Responsabile del Servizio per i seguenti motivi: a) qualora il titolare non dia inizio all attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione; b) qualora il titolare sospenda l attività per un periodo superiore a quanto previsto dal presente Regolamento.

17 ARTICOLO 24 Provvedimenti d urgenza Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, in casi contingenti e d urgenza determinati da motivi di igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, il competente Responsabile del Servizio, a seguito di segnalazione degli organi competenti, può disporre la chiusura dell esercizio, la sospensione dell autorizzazione, l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive non fisicamente idoneo, l effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela dell igiene e sanità pubblica. ARTICOLO 25 Norme transitorie I soggetti che all entrata in vigore della Legge n. 1/1990 erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell art. 1 della Legge n. 161/1963, così come sostituito dall art. 1 della legge n. 1142/1970 e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale. Le attività di abbronzatura e saune sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro sei mesi dal entrata in vigore del presente Regolamento, previa richiesta. A tal fine, il rilascio dell autorizzazione è subordinato all accertamento dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l attività e della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione d uso dei locali, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore d azienda, degli estremi della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all art. 3 della L. 1/1990. ARTICOLO 26 Validità Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto immediato per tutte le situazioni di nuova presentazione. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento Comunale e tutte le eventuali modifiche.

18 ARTICOLO 27 Norme generali La disciplina delle attività artigianali di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali: a) principio della libertà di iniziativa economica di cui all art. 41 della Costituzione; b) principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell azione amministrativa ai sensi dell art. 1 della Legge 241/1990; c) principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell art. 1 della Legge quadro per l artigianato 443/1985 e successive modificazioni e integrazioni; d) principio dell unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme e alle successive modificazioni ed integrazioni contenute: a) nella Legge 161/1963 Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini ; b) nella Legge 443/1985 Legge quadro per l Artigianato ; c) nella Legge 1/1990 Disciplina dell attività di estetista ; d) nella Legge 713/1986 Norme per l attuazione delle direttive della Comunità Europea sulla produzione e la vendiata dei cosmetici ; e) nella Legge 1142/1970 Modifiche alla Legge 161/1963 (omissis) ; f) Legge 174/2005 Disciplina dell attività di acconciatore ; g) nella Legge Regionale 3/2003 Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato ; h) nella Legge Regionale 50/1993 Norme di attuazione della Legge 1/1990 ; i) nella Legge Regionale 4/1997 modifiche alla Legge Regionale 50/1993 ; j) nel Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e successive integrazioni e modificazioni; k) nel D.P.R. 447/1998 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione (omissis) ; l) nel D.P.R. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa ; m) nella Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5 /2/1998 attività di tatuaggio e piercing ; n) nel Decreto Ministeriale del 28/09/1990 Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali (omisis) ; o) nel D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell art. 24 della L. 179/2002

19 ALLEGATO A) ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' ESTETICA Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni); Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma; Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro; Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità; Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole; Lampade abbronzanti UV-A; Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per messaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera; Scaldacera per cerette; Rulli elettrici e manuali; Vibratori elettrici oscillanti; Attrezzi per ginnastica estetica; Attrezzature per manicure e pedicure; Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale; Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per messaggi meccanici picchiettanti; Apparecchi per messaggi elettrici picchiettanti; Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza); Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati; Depilatori elettrici ed elettronici; Apparecchi per massaggi subacquei; Apparecchi per presso-massaggio Elettrostimolatore ad impulsi; Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera; Saune.

20 ALLEGATO B) CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA N. 2.8/156 DEL 5/2/98 Linee-guida per l esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza Le procedure che implicano l impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi. Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest ultima procedura é stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti. Indicazioni di controllo Le misure da applicare sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientale. E indispensabile che: coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedano una specifica autorizzazione all azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l esistenza dei necessari standard igienici per l effettuazione delle procedure; gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona sporca deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali; i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili; gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; prima dell esecuzione delle procedure l operatore deve effettuare una valutazione

21 dello stato della cute per accertarne l integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanea o mucose o nel caso di ustioni; la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell esercizio dell attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate; dopo l utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; (L n. 45) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente. Lavaggio delle mani e misure barriera Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall impiego di guanti sterili. L uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile. E opportuno che l operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell esposizione al germicida. seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiatura dacontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

22 Nella gestione del disinfettanti chimici sì applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche. Decontaminazione degli schizzi di sangue Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con un germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare Gli aghi ed i taglienti che perforano la cute debbono essere monouso. Nel caso in cui gli aghi non possano essere monouso per caratteristiche specifiche che condizionano il risultato finale della procedura, debbono essere sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere monouso o sterilizzati, dopo l uso, con mezzi fisici. Nel caso di altri materiali, diversi dagli aghi, non trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Nel caso di procedure che implicano l utilizzo di apparecchiatura per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che: a)la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; b)gli aghi siano rigorosamente monouso; c)i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria Nazionale o Estera; d)i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; e)il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto. Precauzioni universali Nel caso in cui l operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il

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