SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA TRA IL COMUNE DI FARA SAN MARTINO E, PER ANNI TRE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA TRA IL COMUNE DI FARA SAN MARTINO E, PER ANNI TRE Con la presente convenzione, tra le sottoscritte parti: o Comune di FARA SAN MARTINO, in persona del , nato a il , il quale interviene, nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell art. 107 comma 3 del D.Lgs , n 267, in nome, conto ed interesse del Comune di Fara San Martino (C.F.: ), con sede in Via Municipio n.1, in seguito denominato anche Concedente ; o Associazione, con sede in, alla via , partita IVA , in persona del legale rappresentante, sig , nato ad il , residente in alla via , in seguito denominata anche Concessionario o Concessionaria ; premesso che: o il Concedente è proprietario dei locali e delle attrezzature site in Fara San Martino, Via Napoli 65, meglio descritte al successivo art. 2; o il Regolamento per l uso dei locali comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del , stabilisce che i locali vengono concessi gratuitamente per lo svolgimento di manifestazioni ed attività patrocinate dall Amministrazione Comunale; o le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella presente convenzione; ART.1 CONCESSIONE Il Comune di Fara San Martino concede, a titolo oneroso, al canone annuo di, dalla data di sottoscrizione della presente e fino al, al Concessionario l utilizzo e la gestione dei locali adibiti a palestra per la pratica dell arrampicata sportiva, siti in via Napoli (ex mercato coperto). ART.2 CONSISTENZA DELLE ATTREZZATURE E DEL LOCALE 1. I locali e le attrezzature presenti all interno dell ex mercato coperto sono più precisamente definite strutture artificiali per l arrampicata sportiva e gli accessori ad essa inerenti consistono negli elementi indicati in rosso sulle planimetrie di riferimento allegate alla presente convenzione. 1

2 2. Prima della stipula del contratto di gestione, verrà effettuata dalle parti una ricognizione per inventariare l attuale consistenza e lo stato di fatto dei locali, comprese le attrezzature mobili eventualmente presenti. 3. Il verbale di ricognizione è parte integrante del contratto di gestione, che analogamente verrà redatto al momento della riconsegna degli stessi da parte del concessionario. ART.3 DOCUMENTAZIONE 1. I documenti della gestione, con i quali vengono concessi al Concessionario l utilizzo delle attrezzature, sono costituiti da: - contratto di gestione, compreso di allegati grafici; - verbale di ricognizione; - regolamento interno per utilizzo dello stesso impianto. ART.4 MODALITA D UTILIZZO 1. Il Concessionario si impegna ad utilizzare detti locali solo ed esclusivamente per la pratica dell arrampicata sportiva. 2. Il Concessionario non può concedere l utilizzo dell impianto a terzi. L'Amministrazione Comunale potrà comunque utilizzare gratuitamente i locali e le attrezzature presenti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da enti o associazioni autorizzate dalla stessa, con un semplice preavviso di tre giorni. 3. Eventuali diversi utilizzi da quelli previsti ai punti precedenti sollevano l Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito, fermo restando la possibilità di sospendere e/o annullare l attuazione del programma e revocare la concessione in essere. ART.5 REGOLAMENTO INTERNO 1. Il Concessionario predisporrà il regolamento interno di utilizzo che conterrà le norme comportamentali da tenere presso i locali e sull utilizzo delle attrezzature. 2. All interno dello stesso saranno indicati i nominativi degli assistenti e del coordinatore che avranno il compito di apertura, chiusura e controllo d utilizzo dei locali e delle attrezzature. ART.6 CONTROLLI 1. L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto. 2. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario si obbliga a fornire all Amministrazione comunale: - n 1 nominativo di un coordinatore dell impianto; - n 5 nominativi di assistenti dell impianto; - elenco di massima delle attività rientranti nel programma annuale delle attività promosse; - una relazione sulla situazione dei locali e delle attrezzature e sull attività svolta al termine della gestione. 2

3 3. Detto programma di attività potrà anche essere modificato dall'amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo agli obiettivi di utilizzo dei locali e delle attrezzature. 4. Il Comune potrà comunque effettuare, in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto, con diritto di ispezione dei documenti riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione. ART.7 GARANZIE ASSICURATIVE 1. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. 2. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'assessorato allo Sport del Comune, all'atto della stipulazione. ART.8 LAVORI E MODIFICHE ALL IMPIANTO 1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'amministrazione Comunale. 2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo del Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione e alla fine della partnership. ART.9 DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO 1. In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del Concessionario con effetto immediato. 2. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso con almeno trenta giorni di anticipo. ART.10 DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE 1. Il Concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Fara San Martino, per quanto previsto nel presente atto, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato dall'amministrazione Comunale, senza che nulla, ad alcun titolo, possa essere preteso al Comune. 2. Il Concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna del locale e delle attrezzature al Comune, in perfetto stato di manutenzione, entro il termine che sarà indicato dal Comune stesso. 3

4 ART.11 INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 1. In qualunque momento il Comune di Fara San Martino, con preavviso di gg. 7 consecutivi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero fax, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. 2. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune. In tal caso l'amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative. ART.12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi: A. curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature; B. apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, trattamento acque mediante l'impiego di proprio idoneo personale; C. custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza. D. scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi, sia in materia di sicurezza in relazione ai locali e agli impianti gestiti; E. Impegno a provvedere, a propria cura e spesa, ad attivare un servizio di pronto soccorso mediante personale di sorveglianza qualificato, mantenendo a disposizione degli iscritti i necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso. F. richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto. G. collaborazione con il Comune anche mediante la frequenza corsi organizzati gratuitamente dall'amministrazione Comunale su temi della prevenzione e del recupero mediante attività sportiva. H. pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto. I. regolare assunzione e retribuzione del personale necessario alle attività di cui al programma oggetto della convenzione, rispettando le vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, sia per quanto si riferisce all'utilizzazione di lavoratori autonomi, anche in conseguenza della tipologia degli impianti e della attrezzature. J. farsi carico di tutte le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e degli impianti; K. approntamento e smontaggio delle attrezzature. 2. Tutto quello che è previsto dal comma 1 vale anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati. 3. Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi. 4. La Concessionaria sarà responsabile verso il Comune di ogni danno derivante ai locali o alle attrezzature da qualsiasi azione o omissione dolosa e colposa, nonché di ogni danno tanto 4

5 se imputabile a se stessa quanto se causato da terzi. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente la Concessionaria è espressamente tenuta a compiere a proprie cure e spese le necessarie riparazioni e adattamenti, ad eccezione degli eventi dovuti ad atti vandalici, risultanti da regolare denuncia presentata alle autorità competenti. 5. Il Comune non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito a incidenti che si possano avere in relazione all'utilizzazione degli impianti. ART.13 MANUTENZIONE ORDINARIA 1. L'ordinaria manutenzione, a carico del Concessionario, riguarda in modo particolare la pulizia dei locali. ART.14 OBBLIGHI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNE 1. Sono a carico dell'amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale. 2. L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tale fine l'amministrazione diffiderà il Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine perentorio. In caso di inadempienza l'amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione. 3. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto, allegando apposita perizia redatta sulla basa dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. 4. Qualora l'amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. ART.15 PARTECIPAZIONE AI CONSUMI 1. Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, in relazione allo stato dell'impianto, sono stabilite in base al principio che deve essere assicurato al Comune il rimborso delle spese vive. 2. In relazione alla particolare ubicazione delle attrezzature concesse al Concessionario e della condivisione degli impianti di cui al periodo precedente con altri immobili di proprietà del Comune, la quota delle spese vive sarà determinata con provvedimento del Settore Tecnico, al termine di ogni anno solare. 5

6 ART.16 NORME FINALI 1. Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta. Letto, confermato e sottoscritto a Fara San Martino, il Per il Comune di Fara San Martino Per il Concessionario 6

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