Sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili
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1 Sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili Titolo IV D. lgs Novelio Furin Marco Zanchin 11 e 18 giugno 2009
2 Titolo IV del D. lgs Documentazione distribuita 1. Copia della presentazione utilizzata 2. Estratto circolare 5 marzo 1998 n Allegato XV del D. Lgs 81/ Estratto dalle Linee-guida per l applicazione del DPR 22/2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni 5. Allegato XVI del D. Lgs 81/ Allegato XVII del D. lgs 81/ Fac-simile autocertificazione del possesso requisiti previsti da All XVII 8. Fac-simile di dichiarazione di regolarità contributiva 9. Allegato XXII del D. Lgs 81/ Fac-simile Pi.M.U.S.
3 Titolo IV del D. lgs Cantieri temporanei o mobili Indice della presentazione Il campo di applicazione della normativa Ruoli e le responsabilità di committenti, RL, CSP, CSE Gli adempimenti delle imprese esecutrici ed affidatarie L idoneità tecnico-professionale delle imprese Gli allegati tecnici: PSC, POS, PIMUS Le novità espresse dal D. Lgs 81/ 2008
4 Titolo IV del D. lgs Campo di applicazione La normativa italiana a supporto della salute e sicurezza nei lavori effettuati nei cantieri edili si fonda, dal 15 maggio 2008, su: D. Lgs. 81/2008 ( in particolare sul Titolo IV) Ed, in subordine, anche su Art 26 del D.lgs 81/2008
5 Titolo IV del D. lgs Campo di applicazione Pittura pareti Casa privata Art 26 TU: il Committente è anche Datore di lavoro Appalti di manutenzione impianti Appalti di pulizie locali Appalti nelle aziende Appalti di installazione macchine Appalti di lavori edili Rifacimento copertura azienda Pittura pareti azienda Costruzione Casa privata Rifacimento copertura casa Titolo IV : Il Committente è Persona fisica
6 Titolo IV e allegati X-XXIII Campo di applicazione Quindi, in conclusione: 1. Le prescrizioni del Titolo IV si applicano in via SPECIFICA ai cantieri e prevalgono sul resto delle norme indicate dal TU 2. Nei casi in cui non esistano prescrizioni specifiche nel titolo IV allora si deve ricordare che valgono comunque le prescrizioni del D. lgs 81 in via generale (in particolare l art 26), essendo tutti i cantieri luoghi di lavoro
7 Titolo IV e allegati X-XXIII Campo di applicazione Ma cosa si intende per Cantiere edile? La risposta era già scritta nel D. Lgs. 494/96, ed è integralmente ripresa dal D.lgs 81/2008 art 89, ovvero: cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X del TU sicurezza
8 Titolo IV e allegati X-XXIII Campo di applicazione Allegato X al D. lgs. 81/ sono lavori edili : 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
9 Titolo IV e allegati X-XXIII Campo di applicazione Alcune osservazioni: 1. Spariscono dal campo di applicazione del Titolo IV i cosiddetti lavori con presenza di rischi particolari, in quanto viene soppresso l allegato II presente nel D. lgs 494/96 2. Impianti: la definizione è ben espressa nella circolare n 30 del 1998
10 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati I soggetti obbligati a rispettare il Titolo IV sono: 1. Il Committente (o il Responsabile dei Lavori RL) 1. Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) 1. Il Coordinatore per l esecuzione (CSE) 1. Le imprese affidatarie 1. Le imprese esecutrici 1. I Lavoratori autonomi
11 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati Committente: soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione Nel caso di appalti di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto.
12 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati Responsabile dei lavori (RL): soggetto incaricato dal Committente, della progettazione o del controllo dell esecuzione dell opera 1. Attualmente, per i lavori edili privati il RL coincide, se nominato, con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell opera 2. Per i lavori pubblici soggetti al D.Lgs 163/2006 il RL coincide con il Responsabile Unico del Procedimento NB: su questa figura appare urgente un intervento del Legislatore (peraltro già previsto)
13 Titolo IV e allegati X-XXIII Committente: obblighi Il Committente deve (art 90 TU): 1. Attenersi alle misure generali di Tutela dell art 15 del TU ed in particolare prevedere nel progetto la durata dei lavori o delle loro fasi, nonché valutare il PSC ed il Fascicolo dell opera, se richiesti 1. Verificare l idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati 1. Chiedere alle imprese esecutrici le dichiarazioni sull organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce, e sul contratto collettivo applicato Nb: questo vale per tutti i lavori affidati a terzi, se edili, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di più imprese
14 Titolo IV e allegati X-XXIII Committente: obblighi Poi, nei cantieri in cui: E prevista la presenza di più imprese Allora occorre anche, da parte del COMMITTENTE (o RL ) effettuare la nomina del: Coordinatore della sicurezza in Progettazione (CSP) Coordinatore della sicurezza in Esecuzione (CSE) Nb: la mancata nomina dei Coordinatori in Progettazione ed Esecuzione prevede sanzioni penali (arresto fino a 6 mesi o ammende fino a Euro) e sospende l efficacia del titolo abilitativo)
15 Titolo IV e allegati X-XXIII Committente: obblighi Solamente per: Lavori privati NON soggetti a Permesso di costruire E consentito NON effettuare la nomina del CSP ferma restando l ipotesi di designazione obbligatoria del coordinatore per l esecuzione (CSE) qualora, dopo l affidamento dei lavori ad un unica impresa, l esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art 90, comma 5 ed art 92, comma 2)
16 Titolo IV e allegati X-XXIII Committente: obblighi IL Committente deve trasmettere, prima dell inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII. L obbligo sussiste per i lavori in cui è prevista la presenza di più imprese o qualora operi una sola impresa con durata presunta dei lavori superiore a 200 uomini-giorno. Nb: la violazione all obbligo non è sanzionata, ma l assenza della notifica, se accertata, sospende l efficacia del titolo abilitativo
17 Titolo IV e allegati X-XXIII Committente: obblighi IL Committente deve trasmettere, prima dell inizio dei lavori: 1) il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori ( pena la sanzione amministrativa da a Euro) 1) Il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alle informazioni sulla loro idoneità tecnico-professionale e contributiva (DURC), all Amministrazione concedente il permesso di costruzione o DIA ( pena la sanzione amministrativa da a Euro) Nb: L obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto
18 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: E il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art 91. Analogamente a quanto previsto nel D.lgs 494/96 per svolgere questa funzione è necessario possedere specifiche qualifiche tecnico-professionali Il Tu sicurezza aggiunge la necessità di frequentare corsi di aggiornamento per una durata complessiva di 40 ore ogni 5 anni
19 Titolo IV e allegati X-XXIII CSP : obblighi IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP) : 1. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come prescritto dall art 100 e dall All. XV del TU 1. Predispone un fascicolo (detto il Fascicolo dell Opera) i cui contenuti sono ben dettagliati nell All. XVI del TU
20 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati COORDINATORE PER L ESECUZIONE: soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art 92. IL CSE deve possedere gli stessi requisiti professionali richiesti al CSP, anche perché deve provvedere alla redazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) nei cantieri in cui non è stato nominato il CSP
21 Titolo IV e allegati X-XXIII CSE : obblighi IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE (CSE) : 1) NON può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 2) NON può essere un dipendente delle imprese esecutrici 3) NON può essere un RSPP delle imprese esecutrici
22 Titolo IV e allegati X-XXIII CSE : obblighi IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE (CSE) deve : 1. Verificare l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di quanto prevede il PSC nei loro confronti 1. Verificare l idoneità dei POS rispetto al PSC 1. Organizzare la cooperazione delle attività tra imprese ed autonomi, nonché la loro reciproca informazione 1. Segnalare al Committente e al RL le inosservanze alle prescrizioni del PSC (attenzione alle risposte del Committente o del RL) 1. Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese
23 Titolo IV e allegati X-XXIII I soggetti obbligati Le Imprese AFFIDATARIE, sono definite come: Le Imprese titolari del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, possono avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ; NB: in un cantiere infatti ci possono essere diverse imprese affidatarie (es: 1 per opere edili, 1 per opere impiantistiche, 1 per opere di finitura ecc..) a loro volta con subappaltatori, in funzione di quanti sono i contratti stipulati dal Committente
24 Titolo IV, Capo I Impresa affidataria: obblighi Ciascun Datore di Lavoro di impresa affidataria deve: 1. vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 1. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione 1. Ottemperare agli obblighi derivanti dall articolo 26 del D.lgs. 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2.
25 Titolo IV, Capo I Impresa affidataria: obblighi Prima dell inizio dei lavori le imprese AFFIDATARIE trasmettono il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Prima dell inizio dei rispettivi lavori le imprese esecutrici trasmettono il proprio POS all impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con il proprio POS, trasmette i POS al CSE. I lavori iniziano dopo l esito positivo delle verifiche, da effettuarsi al max entro 15 dd. Sanzione amm. Da 1200 a 3600 Euro per le imprese Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per la mancata verifica da parte dell impresa affidataria
26 Titolo IV, Capo I Il giro del PSC e dei POS Committente CSP/CSE PSC POS affidataria coordinato con POS esecutrice Impresa affidataria PSC POS esecutrice coordinato con POS-1 e POS-2 Impresa esecutrice PSC POS-1 PSC POS-2 Subappaltatore 1 Subappaltatore 2
27 Titolo IV, Capo I I soggetti: imprese esecutrici Impresa esecutrice; ciascuna impresa chiamata ad eseguire lavori all interno del cantiere edile oggetto dell appalto Questa definizione deriva dalla necessità di distinguere gli obblighi delle imprese in caso di lavori da quelli relativi alle forniture Diverse pronunce di vari ministeri ed autorità si sono succedute nel tempo
28 Titolo IV, Capo I Impresa esecutrice: obblighi Ciascun Datore di Lavoro di impresa esecutrice (anche familiare o con meno di 10 addetti) deve: 1. Adottare le misure conformi di cui all Allegato XIII (logistica di cantiere) 2. Predisporre l accesso e la recinzione del cantiere con modalità visibili ed individuabili 3. Curare la disposizione o l accatastamento dei materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento 4. Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possano comprometterne la sicurezza 5. Curare la rimozione dei materiali pericolosi, lo stoccaggio e la rimozione dei detriti 6. Redigere il Piano Operativo di sicurezza (POS)
29 Titolo IV, Capo I Impresa esecutrice: obblighi L art 96, comma 2, precisa che per i cantieri temporanei e mobili, limitatamente al singolo cantiere: l accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa appaltatrice Costituiscono adempimento dell obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi ex art 17 (DVR) e di quello derivante dalle interferenze (DUVRI) di cui all articolo 26, comma 3.
30 Titolo IV, Capo I Idoneita professionale impresa IDONEITA PROFESSIONALE DELL IMPRESA Viene definita come: possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza-lavoro, di macchine ed attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell opera. Il Committente (e i DdL delle imprese affidatarie) devono verificare l idoneità professionale delle imprese secondo quanto previsto nell allegato XVII al D. lgs 81/2008
31 Titolo IV, Capo I Idoneità professionale impresa VERIFICA IDONEITA PROFESSIONALE Nei casi di cui al comma 11 dell art 90 (lavori privati NON soggetti a Permesso di costruire), l idoneità professionale dell impresa si considera adeguata mediante presentazione da parte della singola impresa di: 1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato 2. documento di regolarità contributiva (DURC) 1. autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII;
32 Titolo IV, Capo I, allegati X-XVII Misure per la salute e sicurezza Gli allegati riprendono con poche variazioni ed integrazioni gli allegati a: d.lgs. 494/1996; d.p.r. n. 222/2003 per i contenuti minimi di PSC e POS. Ad esempio nel PSC la relazione tecnica concerne l individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all area dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell attività delle singole imprese o dei lavoratori autonomi
33 Titolo IV, Capo I, allegati X-XVII Misure per la salute e sicurezza Sono introdotti due nuovi allegati che dettagliano: i contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell opera (allegato XVI); le modalità per la verifica dell idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (allegato XVII).
34 Titolo IV Misure per la salute e sicurezza Le definizioni di : LAVORATORE AUTONOMO Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione Gli obblighi del Lavoratore autonomo sono quelli di attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
35 Titolo IV, Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Le definizioni di : Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) Il Piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell opera atte a prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi di cui al punto IV dell Allegato XV. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto comprendenti almeno una planimetria sull organizzazione del cantiere. I contenuti minimi sono definiti all Allegato XV. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto
36 Titolo IV, PSC : i costi per la sicurezza I costi per la sicurezza sono definiti nell allegato XV che riprende in toto il DPR 222/2003 che riportava dettagliatamente, all art 7, cosa rappresentano gli stessi e come si devono calcolare Tra i costi per la sicurezza, i costi che devono essere stimati dal CSP e che il committente non deve far assoggettare a ribasso d asta, ci sono solo quelli elencati dal DPR 222/2003. Gli altri costi per la sicurezza, di carattere generale, che afferiscono agli obblighi prevenzionistici dell impresa, rimangono a carico della stessa, che comunque l impresa non dovrà assoggettare a ribasso.
37 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 1 - Apprestamenti (All XV, punto Lettera a)) Sono quelli indicati nell Allegato XV.1: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. Nota: l elenco degli apprestamenti riportato nell allegato XV.1 è indicativo e non esauriente
38 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 2 - Le misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (All XV, punto lett. b)) Misure preventive e protettive: Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio d infortunio ed a tutelare la loro salute Non vanno computati come costi per la sicurezza: le attrezzature di lavoro (gru, betoniere, piegaferri, ecc.) Per i DPI, il discriminante è la necessità del loro uso (decisa dal CSP), in funzione dell esistenza di attività interferenti. Non vanno computati i DPI afferenti all attività d impresa in generale.
39 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 3 - Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (All XV, punto lett. c)) Devono essere computati solo gli impianti afferenti l attività temporanea del cantiere e non quelli che faranno parte integrante dell opera da realizzare
40 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 4 - I mezzi ed i servizi di protezione collettiva (ALL XV, punto lett. d)) Sono quelli indicati nell Allegato XV.1: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. Attenzione a non computare due volte i mezzi estinguenti, gli avvisatori acustici e l illuminazione d emergenza (già fatto in Impianti Antincendio ). Tra le attrezzature del primo soccorso non va contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di stretta competenza delle imprese
41 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 5 - Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (All XV, punto lett. e)) Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. Non vanno computate come costi, le normali procedure di lavoro. Vanno computate come costi, le procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti. Vanno computati come costi, gli apprestamenti che sono necessari per l applicazione della procedura.
42 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 6 - Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (ALL XV, punto lett. f)) Non vanno computati come costi, gli sfasamenti temporali previsti nel cronoprogramma (noti all impresa al momento della presentazione delle offerte) a meno che non comportino dei cambiamenti alle normali procedure di lavoro (ad esempio: fermo lavori temporaneo ricorrente). Vanno computati come costi, gli apprestamenti, le procedure e le misure di coordinamento derivanti dagli sfasamenti spaziali e temporali per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti.
43 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 7 - Le misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (ALL XV, punto lett. g)) Misure di coordinamento: l insieme delle procedure e delle modalità di lavoro da adottare per usare in sicurezza apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Vanno computati, come costi, solo quelli necessari per applicare le misure di coordinamento come ad esempio: riunioni periodiche, sorveglianza ecc
44 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza Un esempio di stima dei costi della sicurezza viene dalle Linee guida Regione Lombardia sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili : in esse si specifica che la corretta stima degli oneri si basa su due elementi: 1. Predisposizione di un progetto esecutivo,(art. 16, comma 5, Legge 109/94, sue modifiche ed integrazioni); 2. Presenza di un computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima dei lavori. Altre indicazioni importanti si trovano nelle Linee-guida per l applicazione del DPR 22/2003 elaborate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 01 marzo 2006
45 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza A seguito di quanto indicato nei documenti citati, nella predisposizione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC), il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (CSP) deve: 1) Individuare, mediante una stima dettagliata, la "quota-parte" degli oneri della sicurezza già presenti nella stima dei lavori e/o del computo metrico estimativo, tali oneri essendo già stati considerati non si sommano ai costi dell'opera ma vanno solamente estrapolati ed identificati quali oneri non sottoposti a ribasso d'asta, tali oneri possono essere identificati come "Oneri Direttamente previsti nella stima dei lavori" (O.D.).
46 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza 2) Individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza necessarie alla realizzazione della singola opera non prevedibile nell'analisi dei prezzi delle opere compiute, per le quali procedere ad una apposita stima. Tali oneri, non essendo stati considerati nella stima dei lavori e/o computo metrico si sommano al costo complessivo dell'opera. Gli stessi possono essere identificati come "Oneri Specifici" (O.S.).
47 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza Oneri direttamente previsti nella stima dei costi (O.D.) I principali oneri relativamente agli apprestamenti di opere provvisionali e all'uso di macchine già considerati nell'analisi dei prezzi possono essere i seguenti: Costo opere provvisionali di protezione (ponteggi, DPC, ecc.);costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione; Costo degli apprestamenti inerenti l'adeguato controllo e manutenzione macchine; Costo delle opere relative alle interferenze; Costo delle opere relative all'impiantistica;costo prevenzione incendi e squadre di emergenza; Costo informazione e formazione dei lavoratori;costo per i controlli sanitari dei lavoratori;costo per la partecipazione, cooperazione e controllo;costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc.;costo dei DPI;
48 Titolo IV, PSC: i costi per la sicurezza Oneri Specifici dell'opera, non considerati nella stima dei lavori (O.S.) (Previsione, all'occorrenza, dell'allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insite nelle lavorazioni dell'opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del CSP nell'elaborazione del PSC). * In merito all'allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere da considerare quali oneri specifici per la realizzazione dell'opera in sicurezza, si precisa che tali oneri sono da ritenersi come aggiuntivi in quanto non previsti nella stima dei lavori. * Tali oneri hanno esclusivamente un carattere di novità e di accessorietà all'esecuzione del progetto, dettato dalle condizioni particolari dell'opera da realizzare e dal relativo contesto.
49 Titolo IV, Il Fascicolo dell opera Le definizioni di : Fascicolo dell Opera Il fascicolo, redatto conformemente all Allegato XVI, contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi. Il fascicolo è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera.
50 Titolo IV, Capo I, allegati X-XVII Piano Operativo di Sicurezza (POS) Le definizioni di : Piano Operativo di Sicurezza (POS) Documento che ciascun Datore di Lavoro di impresa esecutrice deve redigere, in riferimento al cantiere oggetto dei lavori I contenuti minimi del POS sono riportati nell Allegato XV.
51 Titolo IV, Capo I, allegati X-XVII Piano Operativo di Sicurezza (POS) CONTENUTI MINIMI DEL POS: Anagrafica generale dell impresa Nominativi dei soggetti coinvolti in materia di sicurezza nel cantiere Descrizione delle attività di cantiere Elenco delle attrezzature e macchine utilizzate per l effettuazione dei lavori Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza Esito del rapporto di valutazione del rumore per le attività previste in cantiere Individuazione delle misure preventive e protettive adottate per eliminare o ridurre i ri
52 Titolo IV, Capo II, Norme di sicurezza generali I LAVORI IN QUOTA Si intende per lavoro in quota una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile Art 107 d. LGS 81/2008
53 Titolo IV, Capo II, Norme di sicurezza generali I LAVORI IN QUOTA: PONTEGGI Nei cantieri dove vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita: Copia dell autorizzazione ministeriale e delle istruzioni e degli schemi-tipo del ponteggio Copia del Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.) Art 134 d. LGS 81/2008
54 Titolo IV, Capo II, Pi.M.U.S. IL Pi.M.U.S. (art 136 D. Lgs 81/2008) Il Pimus, redatto dal datore di lavoro per mezzo di persona competente, va quindi predisposto in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l adozione di specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. I contenuti del Pimus sono riportati all Allegato XXII del D. lgs 81/2008 Ecco un esempio di Pimus
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