Protocollo n Deliberazione n Estratto dal Verbale delle deliberazioni della GIUNTA PROVINCIALE. Seduta del 19 ottobre 2010 Ore 12,55

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1 Provincia di Rovigo Protocollo n Deliberazione n. 277 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della GIUNTA PROVINCIALE Seduta del 19 ottobre 2010 Ore 12,55 Oggetto n. 03: Campi per l allenamento e l addestramento dei cani da caccia. Disposizioni relative all istituzione e funzionamento. Alla trattazione dell oggetto risultano presenti/assenti i Signori: 1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P P A 2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P 3) NEGRI Laura Assessore A 4) GULMANELLI Giuliana Assessore P 5) BELLAN Claudio Assessore P 6) GRASSIA Giorgio Assessore A 7) ENNIO Francesco Assessore A 8) MANTOVANI Marinella Assessore P 9) RAITO Leonardo Assessore A Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

2 LA GIUNTA PROVINCIALE PREMESSO che il Decreto Legislativo , n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce, all art. 19, comma 1, che spettano alla Provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e di caccia; VISTA la legge , n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l art. l'art. 10, comma 8, punto e) della Legge 157/1992 che recita: "I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: " e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati", sentiti gli ATC. ; VISTO altresì l'art. 18 della L. R. 50/93 che prevede la individuazione, in ciascun contesto provinciale, di aree destinate alla cinofilia venatoria, per l addestramento, l allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia; RICHIAMATO il Capitolo del Piano Faunistico-venatorio approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento N. 38/27168 in data 27/06/2003, recante le previsioni pianificatorie relative ai predetti campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, ed in particolare la suddivisione dei campi di cui trattasi nelle due seguenti tipologie: ZONE DI TIPO A): campi nei quali è consentito l'addestramento su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento; ZONE DI TIPO B): campi nei quali è consentito l'addestramento su selvaggina di allevamento (con sparo o senza sparo per cani da seguita) dove l'attività si può svolgere durante tutto l'anno. RICHIAMATA la relazione approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del , con prot. n nella quale si definivano alcuni indirizzi di carattere generale in ordine alla fase istitutiva e gestionale dei campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché la relazione di Giunta di modifica del disciplinare per i Campi di Tipo A del ; CONSIDERATO che nella seduta della Commissione Faunistico Venatoria Provinciale del 07/07/2010 è stata approvata la proposta di poter autorizzare campi addestramento cani di Tipo B di dimensioni inferiori rispetto a quanto precedentemente previsto, purchè recintati e a seguito di apposito sopralluogo con esito positivo; RITENUTO di dover procedere, con il presente provvedimento, alla formalizzazione organica e complessiva delle disposizioni in ordine alla istituzione e al funzionamento dei campi destinati all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia afferenti alle due diverse tipologie sopraindicate, tenuto conto della proposta approvata in sede di Commissione Faunistica provinciale;

3 VISTA la nota del 30/09/2010 pervenuta via fax e protocollata in data 04/10/2010 al n del Gruppo Cinofilo Polesano e della Società Italiana Pro Segugio con la quale in riferimento alla richiesta della Provincia Prot. n del 29/09/2010 di inviare eventuali proposte di modifica ritenute necessarie rispetto al testo della proposta di delibera loro trasmesso, è stato chiesto di modificare, per i campi di tipo A, il punto (6) delle disposizioni relativamente alla data di presentazione delle domande dal 01 ottobre al 30 novembre, anziché dal I ottobre al 15 dicembre e per i campi di addestramento ed allenamento cani di Tipo B, il punto (1) inserendo l'utilizzazione della specie quaglia, se consentito dalla normativa vigente, oltre alle specie Fagiano e Starna; RITENUTO di procedere all'accoglimento delle proposte delle associazioni cinofile, specificando la necessità che la quaglia di allevamento da utilizzare per i campi di tipo B debba essere esclusivamente Quaglia europea (Coturnix coturnix), non essendo consentito dalla normativa vigente l'utilizzo di Quaglia giapponese o di altri ibridi, a tutela delle specie autoctone; VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal Dirigente dell Area Attività Produttive in data e dal Dirigente dell Area Finanziaria in data , ai sensi dell art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267, depositati agli atti; Tutto ciò premesso A voti unanimi D E L I B E R A 1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 2. di approvare, conseguentemente, le seguenti disposizioni in ordine alla istituzione e funzionamento dei campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia: Disposizioni Zone di tipo A (1) In tali strutture le attività cinofile potranno essere effettuate su selvaggina naturale, senza alcuna possibilità di abbattimento, con superficie di dimensione non inferiore a 100 ettari. (2) La loro istituzione potrà essere richiesta esclusivamente dalle Associazioni Cinofile o Venatorie presenti ed operanti nel territorio provinciale (stante la valenza tecnica di dette aree, saranno valutate prioritariamente le istanze presentate da parte delle Associazioni Cinofile che si avvarranno, durante tutta la fase gestionale del campo, della collaborazione del competente Comitato di gestione dell A.T.C, interessato territorialmente). (3) Detti campi saranno gestiti sulla base delle norme contenute all art. 18 dell L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle prescrizioni contenute nel capitolo 11. del vigente Piano faunistico-venatorio prov.le.

4 (4) La istanza relativa alla istituzione di ciascuna Zona di Tipo A dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - planimetria della zona su scala adeguata; - atto di assenso dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli interessati (ove risulti realisticamente possibile l individuazione del medesimi); relazione tecnica con l indicazione della tipologia di cani ammessi a praticare l attiva addestrativa e di allenamento, la tipologia colturale prevalente nell area interessata, il periodo di svolgimento delle attività,le modalità di accesso al campo, l eventuale utilizzazione del campo per periodi limitati di tempo, la previsione di svolgimento di gare cinofile, i nominativi del direttori di campo, ecc.; dichiarazione di assunzione di responsabilità civile per qualsiasi danno causato a persone, cose, o animali dallo svolgimento dell attività addestrativa da parte della persona individuata quale responsabile del campo (5) Al direttore di campo eventualmente presente in quella giornata è attribuita la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle prove. Esso solo ha la competenza di impartire disposizioni in proposito. (6) L'allenamento ed addestramento dei cani è consentito a tutti i cacciatori residenti nella provincia di Rovigo soci dell'ambito, nonché ai soci del Gruppo Cinofilo Polesano e della S.I.P.S., sempre residenti in provincia di Rovigo, in possesso di porto d'armi valido, di regolare licenza di caccia e della assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art Art 12 comma 8 -della legge 157/1992. Ai cacciatori verrà rilasciato un apposito tesserino personale di accesso non cedibile, sul quale verranno riportati date e orari predeterminati con obbligo di segnare, da parte dell'interessato, l'effettiva uscita. Il tesserino dovrà essere restituito al direttore di campo entro il 31 dicembre di ogni anno. Il cacciatore dovrà sottoscrivere una copia del presente provvedimento a titolo di garanzia affinché sia consapevole delle norme che deve osservare, e si assuma la responsabilità di ogni benché minimo incidente. Le domande di ammissione al campo di addestramento cani, devono essere inoltrate al Gruppo Cinofilo Polesano o alla S.LP.S. di Rovigo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno per il tesserino dell'anno successivo. Sarà cura dei direttori di campo dividere in modo imparziale le date e gli orari degli allenamenti. I direttori di campo altresì potranno rilasciare a coloro che dimostrino l'iscrizione dei propri soggetti a manifestazioni riconosciute, permessi giornalieri di addestramento, tranne per il periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno (7) I cani devono essere accompagnati a guinzaglio fino all'interno del campo come risultante dalla perimetrazione tabellare. L'accesso alla zona di addestramento è consentito a tutti i cani delle razze da caccia, purché iscritti all'anagrafe canina regionale. (8) Nel campo non potranno esercitarsi più di tre cani e cinque cacciatori per ogni turno, con un massimo di 2 cani per cacciatore. Gli iscritti ai turni successivi devono attendere fuori dal campo. Ogni cacciatore può essere coadiuvato da un solo assistente, a condizione che lo stesso risulti in possesso di regolare porto d armi e di relativa licenza di caccia.

5 (9) Qualora un cane esca dal campo, dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario; i cani particolarmente scorretti possono essere fatti allontanare dal campo su insindacabile giudizio del direttore di campo. (10) Terminata la prova, il cacciatore dovrà presentarsi all uscita del campo con il cane al guinzaglio. (11) Responsabile di campo, o il direttore presente, allo scopo di rendere operanti e far rispettare le presenti norme, hanno la facoltà di espellere chiunque non le rispetti o si comporti in maniera difforme da quanto richiesto. (12) Ogni trasgressione alle presenti condizioni, alle disposizioni generali ed alle leggi sulla caccia comporta il ritiro della autorizzazione, l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 50/1993, nonché la denuncia dei responsabili, ove ne ricorrano gli estremi, alla competente Autorità Giudiziaria. (13) Il provvedimento di istituzione di ciascuna Zona di tipo A sarà reso pubblico, oltre che nelle forme consuete, anche mediante affissione all albo Pretorio dei comuni territorialmente interessati. (14) Il campo si intende istituito per tutta la durata del Piano faunistico venatorio regionale comprese eventuali proroghe del medesimo. Disposizioni Zone di tipo B (1) In tali strutture lo svolgimento delle attività addestrative prevede l utilizzazione di selvaggina di allevamento appartenente esclusivamente alle specie Fagiano, Starna e Quaglia europea (Coturnix coturnix) con possibilità di abbattimento delle specie allevate di cui trattasi. Dette zone occupano territori di scarso rilievo faunistico di dimensioni non inferiori a 10, né superiori a 100 ettari qualora destinate all allenamento ed addestramento dei cani da ferma nonché ai cuccioli e cuccioloni dei cani da seguita (età massima 18 mesi), ovvero non inferiori a 50 ettari e non superiori ai 150 ettari qualora destinate all allenamento ed addestramento dei cani da seguita adulti (oltre i 18 mesi), senza lo sparo. I limiti minimi di superficie possono essere derogati, qualora dette aree risultino adeguatamente recintate e ciò venga accertato da apposito sopralluogo tecnico all'uopo esperito da parte del competente Ufficio Risorse Faunistiche-Caccia. (2) Detti campi saranno gestiti sulla base delle norme contenute all art. 18 della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle prescrizioni contenute nel capitolo 11. del vigente Piano faunisticovenatorio prov.le. L istituzione di detti campi viene subordinata all acquisizione del parere favorevole del Comitato direttivo dell A.T.C. competente territorialmente, il quale sarà tenuto, in caso di espressione di parere sfavorevole, ad indicarne le motivazione di carattere tecnico

6 (3) La istanza relativa alla istituzione di ciascuna Zona di Tipo B dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: planimetria della zona su scala adeguata e con l indicazione del riparto colturale; certificato catastale e atto di assenso dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli interessati; relazione tecnica con l indicazione della tipologia di cani ammessi a praticare l attività addestrativa e di allenamento, la tipologia colturale prevalente nell azienda/e interessata/e, il periodo di svolgimento delle attività,le modalità di accesso al campo, l eventuale utilizzazione del campo per periodi limitati di tempo, la previsione di svolgimento di gare cinofile, i nominativi del direttori di campo, ecc.; calendario di distribuzione previsionale delle giornate di apertura che non possono essere inferiori a novanta; (4)Al direttore di campo presente in quella giornata è attribuita la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle prove. Esso solo ha la competenza di impartire disposizioni in proposito. (5) Dovrà essere garantito l accesso al campo di tutti i cacciatori richiedenti in possesso di porto d armi valido, di regolare licenza di caccia e della assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all art comma 8 - della Legge 157/1992. All atto della iscrizione nell apposito registro ( all uopo predisposto dalla Provincia), il cacciatore dovrà sottoscrivere una copia del presente provvedimento a titolo di garanzia affinché sia consapevole delle norme che deve osservare, e si assuma la responsabilità di ogni benché minimo incidente. (6)I cani devono essere accompagnati a guinzaglio fino dentro il recinto. (7)Nel campo non potranno esercitarsi più di tre cani e cinque cacciatori per ogni turno, con un massimo di 2 cani per cacciatore. Gli iscritti ai turni successivi devono attendere fuori dal campo. Ogni cacciatore può essere coadiuvato da un solo assistente, a condizione che lo stesso risulti in possesso di regolare porto d armi e di relativa licenza di caccia. (8) Qualora un cane esca dal campo, dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario; i cani particolarmente scorretti possono essere fatti allontanare dal campo su insindacabile giudizio del responsabile di campo. (9) Terminata la prova, il cacciatore dovrà presentarsi all uscita del campo con il cane al guinzaglio. (10) Il Responsabile di campo, allo scopo di rendere operanti e far rispettare le presenti norme ha la facoltà di espellere chiunque non le rispetti o si comporti in maniera difforme da quanto richiesto. (11) Ogni trasgressione alle condizioni stabilite nel presente disciplinare, alle disposizioni generali ed alle leggi sulla caccia

7 comporta il ritiro della autorizzazione, l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. 50/1993, nonché la denuncia dei responsabili, ove ne ricorrano gli estremi, alla competente Autorità Giudiziaria. (12) Il campo si intende istituito per tutta la durata del Piano faunistico venatorio regionale comprese eventuali proroghe del medesimo 3. di dare mandato al Dirigente di adottare gli atti necessari ai fini dell'adeguamento dei disciplinari in essere alle disposizioni di cui al presente provvedimento; 4. di dare atto che l adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 5. di trasmettere il presente atto deliberativo in elenco ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell art. 125 del Decreto Legislativo , n Il Presidente propone, stante l urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell art. 134 del Decreto Legislativo , n La proposta del Presidente viene approvata all unanimità.

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