CORECOM ABRUZZO COMITATO PER LE COMUNICAZIONI
|
|
- Davide Venturini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMITATO PER LE COMUNICAZIONI Istituito con L.R. 24 agosto 2001, n. 45 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). VADEMECUM
2 VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Tentativo obbligatorio di conciliazione Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche L Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha delegato al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), con apposita convenzione, l attività in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi di televisione a pagamento) durante la quale l utente e l operatore, aiutati da una terza parte (il conciliatore), tentano di trovare una soluzione condivisa alla controversia. Il conciliatore non può prendere una decisione vincolante in merito alla controversia, ma aiuta le parti affinché risolvano la vertenza in maniera costruttiva. E' esclusa la competenza del Co.Re.Com. nelle controversie relative al commercio elettronico. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è disciplinato dal Regolamento di procedura approvato con la delibera dell Agcom n. 173/07/CONS e successive modificazioni. Chi ha diritto alla conciliazione L utente (cittadino, singolo o associato) nel caso in cui non riesca a risolvere il problema insorto nel rapporto con l operatore di comunicazione elettronica rivolgendosi al customer care, può decidere di avviare una vera e propria controversia per tutelare le proprie ragioni. La particolarità principale consiste nell obbligatorietà di esperire il tentativo di conciliazione prima di poter avviare una qualsiasi attività giurisdizionale davanti ad un Giudice di Pace o un Tribunale. La procedura di tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. è completamente gratuita. Il tentativo di conciliazione si esperisce presentando un apposita istanza al Co.Re.Com. oppure, in alternativa, ad altri organismi, a ciò abilitati, quali :
3 gli organismi di conciliazione in materia di consumo, tra i quali rientrano, ad esempio, le camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio; gli organismi di cosiddetta conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori di comunicazioni elettroniche e dalle associazioni di consumatori, operanti presso alcune aziende del settore gli organismi di mediazione di cui all articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il tentativo di conciliazione non deve essere esperito quando la controversia riguarda il mero recupero di un credito relativo a prestazioni già effettuate dall operatore e non contestate dall utente, azioni collettive dei consumatori (c.d. Class Action), spese di spedizione fattura, nonché per le controversie attinenti esclusivamente a profili fiscali e tributari. Come si attiva la procedura Per attivare la procedura di conciliazione bisogna presentare un istanza al Co.Re.Com. (si consiglia di utilizzare il formulario UG, reperibile sito web dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: o sulle pagine del Co.Re.Com. sul sito web della Regione Abruzzo: e/o Nell istanza presentata al Co.Re.Com devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell operatore. Nell istanza devono essere altresì indicati: i fatti che sono all origine della controversia tra le parti; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell istante; i documenti che si allegano. L istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell utente che ha sottoscritto la richiesta al Co.Re.Com. La firma può essere apposta dall utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nei casi in cui sia pendente istanza di conciliazione (o sia già stato esperito tentativo di conciliazione) presso altro organismo di conciliazione (Camera di commercio, Commissioni paritetiche istituite tra operatori ed associazioni dei consumatori,etc.) non verrà dato corso alla procedura di conciliazione presso il Co.Re.Com., dato che il Regolamento Agcom prevede che tali procedure siano alternative Nel compilare la domanda si raccomanda particolare attenzione alla compilazione delle parti relative alla Descrizione dei fatti e alle Richieste dell utente, per agevolare i lavori in sede conciliativa. Come si presenta la domanda Il formulario UG può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo
4 Le istanze relative alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, L Aquila La consegna a mano del formulario UG (richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione) può avvenire: presso la Segreteria del Co.Re.Com Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/ a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio (Giudice di Pace - Tribunale) sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è fissato in 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso il predetto termine (anche se la procedura conciliativa presso il Co.Re.Com. non si è ancora conclusa ) le parti sono libere di riattivare le ordinarie procedure giurisdizionali (Giudice di pace o Tribunale). Qualora si intenda adire all Autorità giudiziaria, si prega di darne comunicazione al Co.Re.Com., che prenderà atto della volontà di abbandonare la procedura conciliativa e procederà all archiviazione della pratica. Qualora entro 30 giorni dall invio del formulario UG, gli utenti non avessero ricevuto la convocazione è possibile richiedere informazioni al Co.Re.Com Abruzzo sullo stato della pratica scrivendo a oppure inviando comunicazione scritta al seguente numero di fax 0862/ L udienza di conciliazione L udienza di conciliazione si tiene presso gli uffici del Co.Re.Com. c/o Consiglio regione Abruzzo di L aquila (Via M. Iacobucci, 4 L aquila ) e/o di Pescara ( Piazza Unione, Pescara) L udienza si svolge dinanzi al responsabile del procedimento (o suo delegato), che svolge la funzione di conciliatore. La parte che non ha proposto l istanza (in genere l operatore) entro 10 giorni dal ricevimento dell avviso di convocazione ha l onere di comunicare al Co.Re.Rom. con le modalità indicate nell avviso medesimo, la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. Decorso detto termine, in mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare all udienza di conciliazione, il responsabile del procedimento redige un verbale con quale si da atto dell esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.
5 Nel caso in cui una delle parti intenda partecipare all udienza di conciliazione tramite videoconferenza, audioconferenza o altre modalità di comunicazione telematica deve farne richiesta al Responsabile del Procedimento. Le modalità di svolgimento dell udienza, in questo caso, sono regolate anche dall allegato 1 alla Delibera Agcom n. 597/11/CONS. Se la conciliazione ha esito positivo, e redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si da atto dell accordo, specificandone il contenuto. Qualora l operatore, raggiunta la conciliazione, non adempie nei termini stabiliti, ci si può tutelare in quanto il verbale sottoscritto presso il Co.Re.Com. Abruzzo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell articolo 2, comma 24, lettera b, della legge n. 481 del Se in udienza non si raggiunge l accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi viene redatto un verbale in cui il conciliatore annota esclusivamente l oggetto della controversia e che la stessa è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. In caso di mancato accordo le parti, anche disgiuntamente, possono chiedere al conciliatore di verbalizzare l eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna parte può chiedere di dare atto della propria proposta di componimento. Nel caso di mancata comparizione dell istante o dell operatore o di entrambe le parti, la procedura conciliativa si conclude con esito negativo. Qualora il tentativo abbia avuto esito negativo o, per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente se presente all udienza di conciliazione, può chiedere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro 3 mesi dall avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, di definire la controversia. La delega L utente può partecipare al tavolo di conciliazione personalmente senza farsi assistere da un legale ovvero decidere di essere affiancato da un professionista, una persona di sua fiducia o da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Si ricorda, a tal proposito, che le spese legali in sede di conciliazione non sono riconosciute e quindi potrebbero non venire rimborsate. Qualora l utente decidesse di farsi sostituire al tavolo di conciliazione da un suo rappresentante (avvocato, consulente, rappresentante di associazioni di consumatori, o altro soggetto) questi deve essere munito di un atto di delega rappresentato da una procura speciale conferita con atto pubblico, una scrittura privata autenticata, oppure una semplice scrittura privata (a pagina 11 di questo vademecum è disponibile il modello di delega, predisposto dal Co.Re.Com., per farsi rappresentare in udienza di conciliazione). Il rinvio dell udienza Il rinvio dell udienza, da parte dell istante può essere richiesto al Co.Re.Com. Abruzzo solo a fronte di una richiesta scritta e motivata e possibilmente documentata, pervenuta almeno 5 giorni prima dell udienza, salvi i casi in cui il rinvio sia richiesto a seguito di motivi sopraggiunti ed imprevedibili (es. motivi di salute) che, comunque, dovranno essere comunicati e motivati (per iscritto) in tempo utile prima dell udienza.
6 VADEMECUM Co.Re. Com Schema riassuntivo VADEMECUM Co.Re. Com Formulatorio UG Tentativo obbligatorio di conciliazione
7
8
9 VADEMECUM Co.Re. Com Tentativo obbligatorio di conciliazione Modello di delega Spett.le Co.Re.Com. Regione Abruzzo Io sottoscritto/a, nato/a il - residente a in DICHIARO di avere depositato presso il Co.Re.Com. in data domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti di DELEGO Il/la Sig./Sig.ra a rappresentarmi all udienza di conciliazione che si terrà al CO.RE.COM. Abruzzo il conferendogli/le ogni facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere (la controversia) dichiarando fin d ora di accettare i termini dell accordo eventualmente raggiunto. Allego fotocopia del mio documento di identità.. Luogo e data... Firma
10 VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio Nell ipotesi in cui l operatore di comunicazioni elettroniche abbia proceduto alla sospensione del servizio oggetto della controversia, ovvero abbia posto in essere altre forme di abuso o scorretto funzionamento, l utente può richiedere al Co.Re.Com. l adozione di un provvedimento temporaneo volto alla riattivazione o alla cessazione di forme di abuso o di scorretto funzionamento della linea telefonica, nelle more della conclusione della procedura conciliativa. Come si attiva la procedura L utente può inoltrare al Co.Re.Com. la relativa istanza, compilando l apposito formulario GU5. La richiesta può essere formulata sia contestualmente alla presentazione della richiesta di conciliazione, sia in tempi successivi durante lo svolgimento della procedura. Il Co.Re.Com., entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, adotta, se necessario, un provvedimento temporaneo teso a far cessare l abuso da parte dell operatore di comunicazione, ovvero rigetta la richiesta dell utente, inviando copia della decisione alle parti. Come si presenta la domanda Nell'istanza, inoltrata al Co.Re.Com., mediante la compilazione del formulario GU5, devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza in caso di servizi telefonici, la denominazione e la sede dell operatore. Nell istanza deve essere inoltre specificato se è stata o meno sospesa l erogazione del servizio, se è stato posto in essere una qualche forma di abuso o di scorretto funzionamento e quali sono le richieste avanzate. L istanza deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell utente interessato e essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, da copia dell istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l avvenuto inoltro. Il formulario UG5 può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo Le istanze relative alla richiesta alla richiesta di provvedimento temporaneo devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, L Aquila
11 La consegna a mano del formulario GU5 (provvedimento temporaneo ) può avvenire: - presso la Segreteria del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/ a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it
12 VADEMECUM Co.Re. Com Scheda rissuntiva VADEMECUM Co.Re. Com Provvedimenti temporanei per la riattivazione del servizio- Formulario
13
14 VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo La definizione della controversia La definizione della controversia L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 01/04/2011 ha sottoscritto con il Corecom Abruzzo la convenzione per il conferimento delle funzioni delegate in materia di comunicazione tra le quali la definizione delle controversie in materie di definizioni. Nel caso in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o solo l utente possono promuovere la definizione della controversia. Questo tipo di ricorso è attivabile solo se non sono passati più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, decorrenti dalla data di notifica del verbale di conciliazione o se, per la stessa controversia, non si sia fatto ricorso all Autorità Giudiziaria. Come si attiva la procedura L istanza deve essere inoltrata con le stesse modalità stabilite per la presentazione delle istanze di conciliazione. L istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia. L istanza può essere inoltrata compilando il formulario GU 14. I termini del procedimento Il responsabile del procedimento, verificata l ammissibilità dell istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa comunica alle parti, anche a mezzo fax o per via telematica, l avvio del procedimento e l invito a comparire all eventuale udienza per la discussione della controversia. Nella comunicazione vengono fissati i termini per la presentazione di eventuali memorie o di documenti ritenuti utili dalle parti per chiarire i fatti oggetto della controversia; tutta la documentazione deve essere trasmessa via o via fax anche alla controparte. Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è di 180 giorni, decorrenti dalla data di deposito dell istanza. All eventuale udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni a tutela del consumatore. Le parti possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante. Al termine dell udienza il responsabile del procedimento redige un sintetico processo verbale.
15 Il provvedimento di definizione della controversia Il Corecom può adottare un provvedimento che definisce la controversia e se riscontra la fondatezza dell istanza: può condannare l operatore a effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità; può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno. Il formulario GU14 può essere ritirato presso la sede del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Sono altresì disponibili sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( o sulle pagine del Co.Re.Com. sito della Regione Abruzzo Le istanze relative alla richiesta alla richiesta di provvedimento temporaneo devono essere fatte pervenire, al Co.Re.Com. della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: Co.Re.Com. Regione Abruzzo C/o Consiglio Regione Abruzzo Via M. Jacobucci, L Aquila La consegna a mano del formulario GU14 (provvedimento di definizione ) può avvenire: - presso la Segreteria del Co.Re.Com. Abruzzo (Via M. Iacobucci, 3 L Aquila ), il mercoledì e venerdì dalle ore alle ore Si ricorda che i formulari UG - GU5 e GU14 possono essere altresì inviati al Co.Re.Com : - a mezzo fax: 0862/ a mezzo raccomandata A/R - a mezzo posta elettronica certificata: corecom@pec.crabruzzo.it VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Scheda Riassuntiva
16 VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo La definizione della controversia Formulario
17
18
19 VADEMECUM Co.Re. Com Abruzzo Riferimenti normativi Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Legge 14 novembre 1995, n. 485: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Delibera Agcom n. 173/07/CONS: Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. Delibera Agcom n. 95/08/CONS: Interpretazione e integrazione dell articolo 5, comma 2, lettera a), del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile Delibera Agcom n. 502/08/CONS: Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla Delibera n. 173/07/CONS. Delibera Agcom n. 479/09/CONS: Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla *Delibera 173/07/CONS. Delibera Agcom n. 597/11/CONS: Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 2173/07/CONS- Delibera Agcom 73/11/CONS: Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481
20 Le domande più frequenti 1. Il Corecom è come un associazione a tutela dei consumatori? No, il Comitato Regionale per le Comunicazioni è un organo del Consiglio Regionale che ha tra le funzioni delegate dall Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quella di gestire i tentativi di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni In questo suo compito il Co.Re.Com. agisce come soggetto terzo e imparziale e, sebbene eserciti attività di servizio all utenza, non può essere considerato alla stregua di un associazione a tutela dei consumatori. 2. Che cos è la conciliazione? La conciliazione è una forma alternativa di risoluzione dei conflitti nel corso della quale un terzo neutrale, il conciliatore, assiste le parti affinché possano trovare una soluzione amichevole alla controversia. La conciliazione non ha l obiettivo di stabilire chi ha torto e chi ha ragione ma piuttosto di facilitare la comunicazione tra le parti, cercando di orientarle verso un accordo pienamente soddisfacente per entrambe. 3. È un servizio a pagamento? No, la conciliazione presso il Co.Re.Com. è un servizio completamente gratuito. 4. Se pago solo la parte di bolletta che riconosco come legittima, il gestore può staccarmi la linea? No. Se si instaura una corretta procedura di reclamo o di risoluzione della controversia, il gestore non può sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento in pendenza della stessa e negli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per una durata massima di tre mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di definizione. Quindi in caso di traffico contestato bisogna sempre pagare la parte della fattura che non è oggetto di contestazione (ad es. il canone). 5. Cosa accade nell udienza di conciliazione? L udienza di conciliazione è, di fatto, un incontro molto informale e poco burocratico tra le parti, con la mediazione di un conciliatore, parte terza. Dopo una breve introduzione del conciliatore che illustra la procedura, il ricorrente è invitato a esporre i fatti e ad avanzare eventuali richieste a chiusura della controversia. Nei casi più semplici il gestore riconosce i fatti e fa una propria proposta, nelle situazioni più complesse è necessaria una discussione per fare luce sui fatti stessi. L udienza si conclude con la stesura del verbale e la sua sottoscrizione.
21 6. Nell udienza di conciliazione devo farmi assistere da un avvocato? Non è necessaria la presenza dell avvocato in quanto la parte può comparire anche personalmente, tuttavia se si ritiene opportuno farsi assistere da un legale quest ultimo dovrà essere provvisto di apposita delega/procura. 7. All udienza possono partecipare anche altre persone? Poiché l incontro è riservato, nel senso che le dichiarazioni, le offerte, le proposte fatte dalle parti non possono essere riportate in altra sede giudiziaria o amministrativa, è opportuno che partecipino solo le parti interessate. Tuttavia, se le parti sono d accordo e se questo non è di ostacolo all incontro, è possibile che siano presenti altri soggetti direttamente o indirettamente interessati alla controversia. 8. Come si concludono di solito le udienze di conciliazione? Ogni controversia ha una sua storia e, di conseguenza, l esito dell udienza di conciliazione non è prevedibile. Tra i fattori che incidono sulla possibilità che l incontro si concluda con un accordo o con un mancato accordo particolare importanza rivestono la disponibilità delle parti a capire anche le ragioni dell altro, l entità delle richieste, la complessità della fattispecie di cui si discute. Molto dipende dunque dallo spirito con cui si affronta l udienza, nella consapevolezza che un buon esito è anche garantito dalla volontà di abbandonare le posizioni intransigenti e venirsi reciprocamente incontro. 9. Il gestore non ha rispettato l impegno concordato nel verbale sottoscritto presso il Co.Re.Com. ed è scaduto il termine previsto. Cosa devo fare? Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, per cui, scaduti i termini previsti dall accordo, è possibile rivolgersi ad un legale per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte. 10. La mia udienza di conciliazione si è chiusa con un mancato accordo. Adesso cosa posso fare? In caso di mancato accordo è possibile ricorrere al Corecom competente per materia e territorio. In alternativa, qualora non siano trascorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, è possibile chiedere al Corecom la definizione della controversia. La risoluzione della controversia può essere inoltrata compilando il formulario GU14.
22 11. Mi hanno disattivato la linea telefonica. Cosa devo fare per riattivarla? Innanzitutto conviene segnalare l evento all operatore (potrebbe trattarsi di un guasto). Se poi la situazione persiste o risulta conclamata la volontà del gestore di mantenere questo stato di cose, occorre rivolgersi al Co.Re.Com. Abruzzo attraverso il formulario GU5 perché, dopo avere esperito gli opportuni controlli, ordini al gestore di ripristinare la linea. L intervento del Co.Re.Com. ha natura provvisoria e urgente e richiede che l utente, contestualmente o successivamente alla richiesta di riattivazione, abbia depositato un istanza per effettuare il tentativo di conciliazione; in tale caso, il provvedimento permane nella sua efficacia sino alla conclusione del tentativo di conciliazione.
La conciliazione. E' un servizio a pagamento? No, la procedura conciliativa dinanzi al Corecom é completamente gratuita.
La conciliazione Che cos'é la conciliazione? La conciliazione é uno strumento di risoluzione delle controversie basato su una procedura semplice nel corso del quale, alla presenza di un soggetto neutrale
DettagliNegli ultimi anni si è assistito a un proliferare di casi di
3 Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di casi di marketing telefonico aggressivo da parte delle più diffuse compagnie telefoniche operanti sul mercato. Spesso il margine tra l aggressività
DettagliDiritto in diretta ogni venerdì alle ore 9,00
Diritto in diretta dal 6 marzo l'avv. Daniela Bardoni risponderà ai quesiti degli ascoltatori. Per aiutarvi nelle controversie grandi e piccole della vita quotidiana Partecipa in diretta 06 899291 Sms/Wapp
DettagliAdozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti
Delibera n. 182/02/CONS Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
DettagliAssociazioni dei Consumatori - Telecom Italia
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10
ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE PARTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO: A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
DettagliDelibera dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS con allegato A [Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede Corecom]
Delibera dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS con allegato A [Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede Corecom] Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione
DettagliDELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la
DettagliCAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni
Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS. [Testo consolidato con le modifiche apportate
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliTit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La
DettagliMediazione. Cos'è. Come fare
UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliConciliare presso il Corecom Piemonte
Conciliare presso il Corecom Piemonte La lentezza dei processi rappresenta una caratteristica tristemente consolidata del sistema giudiziario del nostro Paese. La dilatazione dei tempi è un fenomeno costante
DettagliConciliazione paritetica
Conciliazione paritetica Che cos è? La conciliazione paritetica è una procedura volontaria per risolvere bonariamente, con la mediazione dei conciliatori, una controversia che vede coinvolti gli utenti
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliIl giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 52/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2014.1.10.21.35 LEGISLATURA IX Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante
DettagliDELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;
DELIBERA N. 95/08/CONS Interpretazione e integrazione dell articolo 5, comma 2, lettera a), del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche
DettagliIl giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliLINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliDEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Roberto Tonissi /UltraCALL Inc. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:
DettagliCONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto
DettagliOrganismo di Mediazione Forense di Trento
Organismo di Mediazione Forense di Trento iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.167 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione Largo Pigarelli 1 (Palazzo di
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 58/15/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PERNA / WIND TELCOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 136/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2015;
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PILATO / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 838/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 aprile 2014; VISTA la legge
DettagliIntroduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010
La mediazione per la conciliazione: una nuova opportunità per cittadini ed imprese Introduzione al Reggio Emilia, 19 ottobre 2010 Che cos è la mediazione? L attività, comunque denominata, svolta da un
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA
REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome
DOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome Cognome se diverso da persona fisica Società, associazione,
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
DettagliC O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA
Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione
DettagliProtocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010
Spett.le Organismo di Mediazione del Foro di Torre Annunziata c/o Consiglio dell'ordine degli Avvocati C.so Umberto I c/o Tribunale 80058 -Torre Annunziata (NA) Procedura n. Data deposito Protocollo n.
DettagliIl giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 23/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.901 LEGISLATURA X Il giorno 24/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente
DettagliOrganismo iscritto al n. 1020 del Registro del Ministero della Giustizia
Spett.le Alta Concilia s.r.l. Sede operativa: via Tenda, n. 2 70022 Altamura ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 28/2010 (da trasmettere a codesto Organismo racc.ta a.r. / fax
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 - Segreteria Art. 3 - Responsabile Art. 4 - Mediatori Art. 5 - Avvio della Procedura di Mediazione Art. 6 - Luogo della
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2014 DEFC.2014.3 Tit. 2013.1.10.21.684 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliIL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/4879/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 22 del 21 luglio 2014 Sono presenti i componenti
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DOMANDA DI MEDIAZIONE PARTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA PERSONA FISICA I sottoscritto / a: residente in: provincia: c.a.p.: via /piazza: C.F.: e-mail o PEC: PERSONA GIURIDICA Ente /
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori Art.1 Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione Oggetto della procedura di conciliazione sono le
DettagliIl giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 20/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2012.1.10.21.755 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE. Il sottoscritto nato/o a. alla Via n.tel fax. mail/pec @ CF. documento di identità n.
ADESIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE PROT. N. DEL Il sottoscritto nato/o a il residente in prov. ( ) alla Via n.tel fax mail/pec @ CF documento di identità n. rilasciato da il scadenza (allegare fotocopia
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del
DettagliRichiesta di avvio della procedura di mediazione
Spett. le Concordia Management s.r.l. Via Augusto Vera, 19 00142 - Roma (RM) Richiesta di avvio della procedura di mediazione via fax al n 06.23.32.83.52 via e-mail info@concordiamanagement.it via posta
DettagliPROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA
PROCEDURA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/06/2013 1 Indice 1. Modalità di trattamento dei reclami... 3 2. Registro dei reclami... 5 3.
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliSvolgimento della procedura di mediazione
Svolgimento della procedura di mediazione Per ogni distanza c è sempre un ponte. Svolgimento della procedura di mediazione La procedura di mediazione si articola nelle seguenti fasi principali: Verifica
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliCo.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2013/4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2013/4646/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 19 del 25 maggio 2015 Sono presenti i componenti
DettagliEVENTO FORMATIVO. Perugia - Palazzo Cesaroni - 20 giugno 2012
EVENTO FORMATIVO Perugia - Palazzo Cesaroni - 20 giugno 2012 Simulazioni di casi pratici - compilazione modulistica - redazione di istanze, memorie difensive e richieste istruttorie La Compilazione della
DettagliDELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO
DELIBERA N. 9/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONI BONI ERBA & Co XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,
DettagliIL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;
Determinazione 18/2014 Definizione della controversia XXX/Optima Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
DettagliCOMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale gratuito Approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 12 novembre 2013 Sommario ART.1... 3 ART.2...
DettagliStatuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)
Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DettagliCo.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2013/3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2013/3648/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 13 del 23 aprile 2015 Sono presenti i componenti
DettagliRegolamento dell Albo Comunale delle Associazioni
COMUNE DI OLIVETO CITRA Provincia di Salerno Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013 1 TITOLO I TITOLO I - ISTITUZIONE
DettagliRegolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008
Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni
DettagliORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO
ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via e-mail PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL
DettagliPROCEDURA CONCILIATIVA
PROCEDURA CONCILIATIVA PROTOCOLLO D INTESA tra Findomestic Banca S.p.A, con sede legale in Via J. Da Diacceto, 48 50128 Firenze (di seguito Findomestic ) e le Associazioni di Consumatori Adiconsum, Adoc
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliRegolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità
Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di
DettagliREGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni
REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni Approvato con D.C. n.20 del 16 marzo 2009 Articolo 1 Oggetto
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 29/2014 TITOLO 1.10.21/619 1.10.4. LEGISLATURA IX Il giorno 11 luglio 2014 si è riunito nella sede
DettagliIN RISPOSTA ALLA CONVOCAZIONE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N / PROMOSSO NEI PROPRI CONFRONTI DA
ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MOD. 2 / 2014 Io sottoscritto Cognome Nome nato/a a il documento d identità n rilasciato da il scadenza (allegare fotocopia del documento d identità) in qualità titolare/legale
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliCamera di Conciliazione Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Ordine degli Avvocati della provincia di Palermo
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE CON CONTESTUALE ACCORDO FRA L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO E L ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PALERMO ART. 1) La Camera di Conciliazione
DettagliIl giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 63/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2012.1.10.757 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei
DettagliCOMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.
COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile
DettagliPROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE
PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliGuida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET
Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.
DettagliPROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE PARITETICA Promosso dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI
PROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE PARITETICA Promosso dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI PREMESSA Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI condivide la necessità di garantire nel comparto del recupero del credito, un quadro normativo
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 36/2014 TITOLO 1.10.21/567 1.10.4.1. LEGISLATURA IX Il giorno 5 settembre 2014 si è riunito nella
DettagliDETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre 2013. Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 3 del 21 novembre 2013 Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXXXXX / TeleTu (ora Vodafone Omnitel XX) IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell
DettagliCONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Comune di Bellino Comune di Brossasco Comune di Costigliole Saluzzo Comune di Frassino Comune di Isasca Comune di Melle Comune di Valmala Comune di Venasca CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliL.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.
L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta
DettagliDELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX
DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio
DettagliComune di Palagianello Provincia di Taranto
Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARROZZERIA ANDREETTA / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 869/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
DettagliComune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO
Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce
DettagliDELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX
1 DELIBERA N. 32/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MACEG XXXX/ BT ITALIA XXXX IL CORECOM LAZIO NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom
DettagliArticolo 1. OGGETTO E FINALITA
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO Modalita di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Provinciale di Firenze Approvato dal Consiglio Provinciale
DettagliCONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE
CONTRATTO TIPO di CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE (in esclusiva) Con la presente scrittura privata tra il Sig./Sig.ra
DettagliIl Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione
DettagliCOMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.
Sede, data Prot. N. Mod.ad6-it COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N. Spett.le Organismo di Mediazione Soluzione ImMediata s.r.l. Via Teatro Greco, 76 95124 Catania Cod.Fisc., residente in
DettagliIscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE
Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento si applica alla procedura
Dettagli****** RICHIESTA CONGIUNTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FACOLTATIVA ******
Spett.le ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AOSTA Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Aosta Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n 380 Palazzo di Giustizia
Dettagli