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1 LE NORME La responsabilità del produttore per i danni derivanti da prodotto difettoso è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.P.R. 224/1988 che ha dato attuazione alla Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La Direttiva 1999/34/CE ha, poi, parzialmente modificato la precedente direttiva 85/374/CEE. Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002) ha introdotto nel Codice Civile il paragrafo 1-bis Della vendita dei beni di consumo (artt bis nonies) nel Libro 4, Titolo III (Della vendita), Sezione II (della vendita di cose mobile). Il D.Lgs. 206/2005 (c.d. nuovo codice del consumo) ha abrogato detti articoli sostituendoli con una specifica normativa di settore. Codice civile

2 LA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO CONSUMATORE: soggetto che acquista per finalità estranee alla propria professione. In questo caso si applica il codice del consumo (artt ) PROFESSIONISTA: soggetto che acquista per finalita` inerenti all propria professione od in ambito commerciale (codice civile art e ss).

3 LA CONFORMITA` AL CONTRATTO Il codice del consumo prevede espressamente che il venditore ha l obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che il primo è responsabile nei confronti del secondo per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Conseguentemente, vengono riconosciuti al consumatore i relativi diritti di ripristino, di adeguata riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In queste ipotesi, tuttavia, l art. 131 del codice del consumo consente al venditore una azione di regresso nei confronti dei precedenti soggetti che abbiano fatto parte della catena distributiva attraverso la quale il bene gli è pervenuto.

4 CONFORMITA` AL CONTRATTO E GARANZIA Si evidenzia che: L art. 131, in tema di diritto al regresso del venditore, fa salvo l eventuale patto contrario o la rinuncia da parte del venditore stesso; L art. 134 prevede la nullità (anteriormente alla denuncia del difetto) di patti che limitino o escludano i diritti riconosciuti dalle norme relative alla garanzia e precisa che detta nullità può essere fatta valere dal solo consumatore. Anche in questo caso, pertanto, devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità (rinuncia al regresso) relative alla garanzia nei rapporti tra il venditore, i produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra committente e subfornitore).

5 IL DIRITTO DI REGRESSO Art. 131 del codice del consumo - Diritto di Regresso: Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

6 LE VENDITE A CATENA Alla luce del citato articolo 131, pertanto, si ritiene che: il diritto al regresso di cui all art. 131 spetta al venditore che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ove il difetto di conformità del bene sia imputabile ad una azione od omissione del produttore, del precedente venditore o su qualsiasi altro intermediario, anche non facente parte della catena distributiva (e, pertanto anche al produttore); l azione di regresso del venditore, tuttavia, potrà essere esercitata nei confronti dei soli soggetti facenti parte della suddetta catena distributiva (e quindi non direttamente nei confronti del produttore); è fatto comunque salvo l eventuale patto contrario o la rinuncia da parte del venditore; sarà pertanto il soggetto facente parte della catena distributiva, sul quale il venditore si sia rivalso, a poter agire nei confronti del produttore (sulla base dei rapporti che ad esso lo legano) cui sia eventualmente imputabile l insorgenza nel bene di consumo del difetto di conformità.

7 LA GARANZIA CONVENZIONALE Art Garanzia convenzionale La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Dalle ulteriori obbligazioni contrattuali nascenti dalla garanzia convenzionale eventualmente offerta dal venditore, pertanto, non sembra poter derivare alcuna responsabilità del produttore (e quindi anche del fornitore) in assenza di una specifica pattuizione al riguardo, visto che tale garanzia vincola chi la offre.

8 LE NORME Si segnalano di seguito alcune tra le principali norme del D.Lgs. 206/2005 relative alla responsabilità da prodotto difettoso (ovvero alla responsabilità extracontrattuale per i danni che il prodotto difettoso cagioni a terzi, nei limiti di seguito descritti): art. 3, lett. d): nozione di produttore ; artt : norme sulla sicurezza dei prodotti (art. 103, lett. d), diversa definizione di produttore); artt : disciplina della responsabilità del produttore; art. 118: esclusione della responsabilità; art. 121: pluralità di responsabili (responsabilità solidale e regresso); art. 123: nozione di danno risarcibile.

9 LE NORME Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt ) Si evidenziano i seguenti aspetti: l art. 103, lett. d), fornisce una diversa definizione di produttore (per certi versi più ampia) in relazione alla sicurezza dei prodotti: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti ; ove il danno sia conseguenza della violazione degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti, i diversi soggetti carico dei quali sono previsti detti obblighi sono corresponsabili col produttore ex art. 3 lett. d).

10 Norme sulla sicurezza dei prodotti (artt ) LE NORME L art. 112 del codice del consumo prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti (in virtù della definizione di produttore di cui all art. 103 (che non fa riferimento agli intermediari del produttore, è dubbio che dette sanzioni possano essere applicate anche al subfornitore). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro a euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro a euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da euro a euro. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra euro e euro.

11 LE NORME Disciplina della responsabilità del produttore (artt ) e nozione di danno risarcibile (art. 123) Si evidenziano i seguenti aspetti: Il produttore risponde dei danni a qualsiasi utente o bystander a prescindere dall esistenza di un rapporto contrattuale con lo stesso (responsabilità extracontrattuale). È risarcibile: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387,00. NB non rientra tra i danni risarcibili ai sensi delle norme di questo titolo del codice del consumo, ad es., il danno al prodotto difettoso stesso o il danno cagionato all impresa dal blocco di macchinari dovuto al difetto del prodotto.

12 LE DEFINIZIONI Definizione di produttore (art. 3, lett. d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Responsabilità del produttore (art. 114) Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

13 ESCLUSIONI Esclusione della responsabilità (art. 118) La responsabilità è esclusa: f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. Pluralità di responsabili - responsabilità solidale e regresso (art. 121) Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

14 LA SOLIDARIETA` PASSIVA La posizione del fornitore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121 del codice del consumo Per intermediario del fabbricante del bene ai sensi dell art. 3 del codice del consumo deve intendersi l intermediario nella fabbricazione o produzione del bene (pertanto, non diversamente da quanto era previsto dall abrogato art. 3 del D.P.R. 224/1988 che definiva produttore, il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima ). Deve - quindi - ritenersi che, in linea di principio, in caso di difetto del prodotto sussiste la responsabilità di tutti gli operatori della catena di produzione: ciò è quanto avviene nelle ipotesi di prodotti integrati o complessi per i quali talune fasi della fabbricazione vengono delegate a subfornitori. La sopra indicata responsabilità solidale degli operatori della catena di produzione è mitigata dalla previsione dell art. 118 (esclusione di responsabilità) e dalla azione di regresso prevista dall art. 121, per il quale il soggetto che abbia risarcito il danno potrà agire nei confronti degli altri operatori della catena produttiva per ottenere un rimborso proporzionale: a) alle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, b) alla gravità delle eventuali colpe, c) all entità delle conseguenze che ne sono derivate (nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali).

15 I LIMITI La posizione del produttore ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 114, 118 e 121 del codice del consumo In particolare, alla luce delle norme in esame, deve ritenersi che: ü il c.d. produttore finale è sempre corresponsabile con gli intermediari (es. subfornitori) anche quando il difetto del prodotto è dovuto esclusivamente al contributo di questi ultimi, a prescindere dal grado di individualità che la componente fornita conservi nell ambito del prodotto finale (integrato o complesso), dovendo il primo verificare l assenza di vizi nelle parti o materie fornite dal subfornitore o intermediario (salva, in ogni caso, l eventuale azione di regresso di cui all art. 121); ü Il fornitore (o intermediario), invece, risponde sicuramente per i danni da prodotto difettoso ove il difetto sia riscontrabile nella materia prima o nella componente del prodotto dallo stesso fornita, mentre, potrà avvalersi dell esclusione di responsabilità di cui all art. 118 ove il difetto sia interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di queste alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate.

16 INDEROGABILITA` Art. 124 del codice del consumo: Clausole di esonero da responsabilità È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. Come anche riferito nella relazione al decreto presidenziale del 1988, la delimitazione soggettiva del divieto resta operante nei soli riguardi del danneggiato, mentre devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità nei rapporti tra produttori e fornitori (e quindi anche nei rapporti tra committente e produttore).

17 VENDITE INTERNAZIONALI La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni Nei rapporti di fornitura assimilabili alla compravendita-somministrazione tra soggetti aventi sede in stati contraenti diversi dovrà tenersi in considerazione anche la disciplina della Convenzione di Vienna del 1980, sempre che le parti non abbiano pattuito l esclusione della sua applicabilità. Vista la non chiara formulazione dell art. 3 della Convenzione, rimane dubbia l applicabilità di detta disciplina ai rapporti assimilabili all appalto: Art. 3: Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.

18 VENDITE INTERNAZIONALI La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del venditore : Art Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

19 VENDITE INTERNAZIONALI La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del venditore : Art Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente. 2. Il venditore è anche responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le caratteristiche specificate. Art. 37 In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purché l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente né convenienti, né spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interesse in conformità alla presente Convenzione.

20 VENDITE INTERNAZIONALI La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del venditore : Art L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.

21 VENDITE INTERNAZIONALI La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (Legge 765/1980) - cenni La disciplina prevista dalla convenzione in tema di garanzia e responsabilità del venditore : Art L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. 2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. Art. 40 Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente.

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