Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

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1 Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

2 QUADRO NORMATIVO Reg. CEE 2092/91 Cons Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari modificato da Regg. CEE 1535/92, 2083/92, 207/93, 2608/93, 468/94, 2381/94, 1201/95, 1202/95, 1935/95, 418/96, 1488/97, 1804/99, 1073/00, 1437/00, 2020/00, 436/01, 2491/01, 473/02, 599/03, 806/03, 2277/03, 392/04, 746/04, 1481/04, 2254/04, 1294/05, 1318/05, 1336/05, 1567/05, 1916/05, 592/06, 699/06

3 QUADRO NORMATIVO Reg. CE 1788/2001 Commiss Modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'art. 11 del Reg. CEE n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

4 QUADRO NORMATIVO Decr. L.vo n. 220 Attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico Decr. MI.P.A.F Modalità di attuazione del Reg. CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche

5 BIO - considerazioni del legislatore Richiesta del consumatore nuovo mercato per i prodotti agricoli Informazioni ai consumatori Minor utilizzo di prodotti chimici di sintesi Normative nazionali

6 BIO - obiettivi del legislatore Reddito come contropartita ad uno sforzo qualitativo effettivamente sostenuto Armonizzazione di norme nazionali eterogenee Credibilità agli occhi dei consumatori Protezione dell ambiente Necessità di controllo

7 Applicazione a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati; b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale; c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi.

8 Un prodotto è biologico quando nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione.

9 Quando si può etichettare un prodotto bio: a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme; b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'all. VI, parte C (spezie, semi commestibili, frutti); c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'all. VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola (Nitriti, nitrati, ac. Lattico. Ac ascorbico ecc );

10 Quando si può etichettare un prodotto bio: d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lett. a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'all. VI, parte B (ausiliari tecnologici: colla di pesce, gelatina, azoto, etanolo ); e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti; f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo; g) l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

11 Etichettatura di prodotti in conversione a) siano pienamente soddisfatti i requisiti eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'all. I, punto 1; b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi; c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragr. 1 o 3; le indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione"; d).

12 Etichettatura di prodotti contenenti prodotti da agricoltura biologica Possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che: a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti bio; b) c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica"; d).

13 Operatori Notificare l attività Assoggettarsi al sistema di controllo Stati membri designano l autorità per la ricezione delle notifiche Istituiscono il sistema di controllo Riconoscono e sorvegliano gli organismi di controllo

14 Decr. MI.P.A.F Modalità di attuazione del Reg. CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche ALLEGATO II Linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale

15 Impegni degli operatori Tutti gli operatori della catena alimentare che produce alimenti biologici devono impegnarsi ad attuare procedure, preventivamente approvate dagli organismi di controllo, che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilità senza soluzioni di continuità ed a sottoporsi ai relativi controlli. Fa parte del sistema di tracciabilità la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti biologici e l'attivazione di procedure (informatiche o cartacee) che assicurino una registrazione documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.

16 Regole generali 1. Gli animali provenienti da allevamenti biologici e destinati a prodotti alimentari biologici devono essere mantenuti separati da altri animali, dall'uscita dall'allevamento fino al momento della macellazione. 2. Deve essere assicurata la macellazione separata degli animali provenienti da allevamenti biologici 3. Alle carcasse, alle mezzene ed ai tagli di carne deve essere assegnata una zona specifica e facilmente individuabile nei locali di conservazione

17 Registro di macellazione Per la specie bovina e bufalina, ovicaprina, suina: nome dell'allevatore, specie macellata e numero d'identificazione, data e lotto di macellazione, peso della carcassa, centro di macellazione e destinatario. Per i volatili: nome dell'allevatore, specie e numero di animali, numero d'inanellamento e/o numero del lotto di animali, pesi, data di macellazione e destinatario.

18 Trasporto Il trasporto delle carcasse, delle mezzene e/o dei quarti, come di qualsiasi altro prodotto biologico, ai laboratori di lavorazione e confezionamento o direttamente ai punti vendita deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e deve consentire la separazione fisica, rispetto ad altra carne o prodotti eventualmente trasportati. Deve essere garantita l'individuazione immediata della carne e dei prodotti biologici. biologica e la sua rintracciabilità.

19 Lavorazione La lavorazione e il confezionamento devono avvenire in laboratori in regola con la normativa vigente e in grado di garantire la separazione spazio-temporale con l'eventuale lavorazione e confezionamento di prodotti convenzionali. Prima di procedere alla lavorazione od al confezionamento di prodotti biologici è necessario pulire e disinfettare adeguatamente tutti i recipienti, le attrezzature e gli impianti con materiali e metodiche che non danno luogo a contaminazioni indesiderate.

20 Dettagli - carni Identificazione Bovini, suini, ovicaprini, volatili Macellazione e identificazione delle carcasse Sezionamento e confezionamento Vendita e distribuzione del prodotto Carni macinate e preparazioni di carne

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