CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI

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1 CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI 1 MODULO LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SERVIZIO DI REVISIONE (10 ore) Docente Prof. Ing. Salvatore Cafiso 1 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (1/2) 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore. 2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (1) 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 2 1

2 Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (2/2) 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (2) 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (2) 3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2) 3 Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (2/2) 4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità. 6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente. NOTE * Al riguardo, vedasi anche il Decreto 5 agosto 2010, n. 148: "Regolamento recante sistemi dischi freni per autovetture.". * Al riguardo, vedasi anche il Decreto 5 agosto 2010, n. 147: "Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli.". 4 2

3 Art. 80. Revisioni (1/5) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell Ambiente. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 6 3

4 Art. 80. Revisioni (3/5) 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma Art. 80. Revisioni (4/5) 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. [modificato dall'art. 1, comma 6 lett. a), della Legge 29/07/2010, n. 120]. 8 4

5 Art. 80. Revisioni (5/5) 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI Art. 176, comma 18 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali 18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art Articolo Fermo amministrativo del veicolo (1/3) 1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 a euro 2.859,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. 1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 10 5

6 Articolo Fermo amministrativo del veicolo (2/3) 1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia. 2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. 11 Articolo Fermo amministrativo del veicolo (3/3) 7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 a euro 2.859,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo. 12 6

7 Differenza tra Concessione e Autorizzazione L Autorizzazione è un provvedimento della pubblica amministrazione che AUTORIZZA qualcuno a fare qualcosa, tipicamente un'attività regolamentata. La Concessione, invece, è la possibilità di gestire o utilizzare per profitto proprio o per il bene di una comunità di persone, un bene fisico o immobile di proprietà dello Stato o comunque della pubblica amministrazione. La concessione ha sempre una scadenza temporale, L'autorizzazione invece viene data fino a rinnovo. La concessione pur presentando elementi di affinità con l autorizzazione (entrambi sono provvedimenti ampliativi della sfera soggettiva) se ne differenzia profondamente in quanto non si limita a rimuovere un limite di una posizione soggettiva preesistente ma attribuisce o trasferisce posizioni o facoltà nuove al privato. Nella Regione Sicilia è attualmente ancora vigente il regime della Concessione con rinnovo quinquennale Nel seguito il termine Autorizzazione deve essere inteso come Concessione per la specificità Siciliana 13 Art Regolamento (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; (1) b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice. 14 7

8 Art Regolamento (Art. 80 Cod. Str.) 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. (2) 3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (3) 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. Ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n Art Regolamento (Art. 80 Cod. Str.) 4.b (cont) Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; (1) c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m²; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. (4) e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (5) 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. (3) 16 8

9 Art Regolamento (Art. 80 Cod. Str.) 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Note: (1) Lettera così sostituita dal D.P.R. 5 giugno 2001, n (2) Comma così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 2001, n (3) Comma aggiunto dal D.P.R. 5 giugno 2001, n (4) Lettera così modificata dal D.P.R. 5 giugno 2001, n (5) Lettera aggiunta dal D.P.R. 5 giugno 2001, n A2.2.6 Rinnovo della Concessione (Regione Siciliana) DDG ART. 3 - Le Imprese, già titolari di concessione ministeriale, che intendono continuare ad operare nell attività di revisione veicoli, ai sensi dell articolo 80, comma 8 e seguenti, del C.d.S. e degli articoli 239, 240 e 241 del relativo Regolamento di Esecuzione, hanno l obbligo, 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione, di inoltrare all Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio, apposita istanza in bollo alla quale si dovrà allegare la certificazione di rito attestante il possesso dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio della concessione originaria. Resta inteso l obbligo, da parte delle medesime Imprese, di adeguarsi, qualora non avessero già provveduto, a innovazioni introdotte. ART.5 - La mancata presentazione dell istanza di rinnovo della concessione, nei termini stabiliti comporta l immediata sospensione della stessa. ART.6 - Sulla scorta dell istanza di rinnovo verrà effettuato, da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile, competente per territorio, il preliminare sopralluogo al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti. ART.7 - Accertato il possesso dei requisiti, l Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio, provvederà a rilasciare una nuova concessione quinquennale. ART.8 - Nell ipotesi in cui si riscontrassero difformità alle disposizioni delle richiamate norme in materia, la concessione originaria verrà revocata. 18 9

10 LIBRETTO METROLOGICO (1/2) GENERALITA' Il libretto metrologico è il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dal singolo esemplare di apparecchio. Ciascun esemplare di apparecchio deve essere permanentemente accompagnato da un libretto metrologico con pagine numerate e bollate, sul quale, successivamente alle notizie di base, debbono essere cronologicamente riportate manoscritte, datate e firmate, le descrizioni per esteso degli interventi di visita iniziale, periodica, occasionale e/o riparazione, eseguite dal Costruttore o da personale da questi autorizzato, dal C.S.R.P.A.D. di Roma o da C.P.A. autorizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri, nonché da Enti di Certificazione riconosciuti. Ciascun "libretto metrologico", deve riportare almeno i seguenti dati: 1 - la ragione sociale del costruttore; 2 - la marca e il tipo di apparecchio; 3 - il numero di omologazione; 4 - il numero di serie dello specifico esemplare; 5 - la dichiarazione di conformità al prototipo omologato firmata dal legale rappresentante della società costruttrice [*]; 6 - gli estremi degli accertamenti tecnici eseguiti dal costruttore, prima della consegna all'acquirente, visita iniziale, e delle visite periodiche od occasionali; 7 - l'intervallo di tempo massimo ammesso tra due operazioni di verifica periodica; 8 - gli estremi degli accertamenti tecnici eseguiti periodicamente o occasionalmente e a seguito di intervento di riparazione; 9 - gli interventi di riparazione; 10 - l'elenco dei laboratori o tecnici autorizzati ed Enti riconosciuti per le operazioni di verifica periodica. I costruttori sono tenuti a comunicare agli acquirenti le variazioni sopraggiunte nel tempo all'elenco di cui al punto 10. L'acquirente dovrà allegare al "libretto metrologico" la comunicazione scritta, eventualmente in copia. [*] Nel caso di apparecchi non omologati il certificato di conformità è sostituito dal certificato di origine, e dal certificato di idoneità rilasciato dal C.S.R.P.A.D. 19 LIBRETTO METROLOGICO (2/2) Il "libretto metrologico" dovrà essere conservato in originale in prossimità dell'apparecchio. Nel caso di apparecchi "portatili" è consentito far accompagnare l'apparecchio da una copia fotostatica aggiornata, su cui sia annotato il luogo di reperibilità dell'originale. Se l'apparecchio necessita di riparazioni, prima di essere utilizzato è sottoposto ad una eventuale verifica periodica a seguito di riparazione quando a discrezione del costruttore possono variare le caratteristiche metrologiche. Il periodo di validità riparte dalla data di quest'ultima verifica. Per il tempo necessario per la riparazione, l'apparecchio può essere sostituito da altro apparecchio omologato, previo invio della copia fotostatica delle pagine compilate all'ufficio M.C.T.C. competente. L'originale del libretto deve rimanere a corredo dell'apparecchio e deve essere vidimato, previa richiesta del costruttore o della rete di assistenza diretta o indiretta, da qualsiasi ufficio provinciale con la dicitura (pag. 3 del libretto metrologico) "apparecchiatura di sostituzione temporanea". Il fac-simile di ciascun tipo di libretto metrologico, che sarà riprodotto a stampa a cura delle singole case costruttrici è riportato di seguito. Le pagine saranno munite di ideogramma della casa costruttrice in filigrana o in stampa di sottofondo. Per brevità e sintesi si riproduce una volta per tutte il fac-simile delle parti comuni a tutti gli apparecchi e in dettaglio le pagine destinate alle visite iniziali e periodiche in quanto differenziate. Per quanto riguarda gli analizzatori sia per la visita iniziale che per la visita periodica nelle note deve essere indicato quanto riportato al punto del capo I 9.3. c)

11 Esempio di schema Operativo con Architettura MCTCNet SCHEMA MINIMO che prevede un limitato uso di risorse. Un PC Stazione ed un PC Prenotazione collegati in rete per una linea auto ed una linea moto. 21 SCHEMA COMPLESSO Si tratta di un esempio di centro di revisione comprendente un numero di PC più elevato rispetto allo schema minimo, dovuto a molteplici ragioni: - Strumenti omologati con PC Apparecchiatura - Sostituzioni in fasi successive di apparecchiature (intercambiabilità) - Utilizzo di più postazioni di lavoro nell area revisioni (sistemi multistazione) - Area ufficio con sistema Server e Client 22 11

12 Diagramma di Collegamento delle Attrezzature 23 A b Elementi costituenti il sistema MCTC-net2 Protocollo di comunicazione MCTCNet2 D.D. prot 3986 in data 11/08/2009 (testo Unico) Gli aspetti principali contenuti nel documento attengono a: Configurazione del Sistema: indicazione sulle componenti, Personal Computers e apparecchiature, collegabili nel Centro di Revisione. Definizione del Sistema: definizione dei dati e loro formalismo nel contesto di una revisione, con riferimento alla normativa vigente. Attività tra Ufficio e Stazione di Controllo : definire i possibili modi di collegamento tra le componenti nella SCA. Appendici : specifiche e regole inerenti l applicazione del protocollo MCTCNet2. Fondamentalmente le innovazioni, possono essere sintetizzate nell introduzione: di miglioramenti nella comunicazione e nella sincronizzazione tra le varie componenti presenti nel sistema MCTCNet originale; dell obbligo di invio giornaliero dei referti elettronici delle prove; di codici antifalsificazione all interno dei singoli file di prova; di un dispositivo di acquisizione dell immagine del veicolo sottoposto a prova; di un controllo via sw che renda impossibile eseguire la revisione nel caso in cui le apparecchiature di revisione non siano in regola con le verifiche periodiche. Sfruttando adeguatamente le potenzialità offerte da MCTCNet, sarà possibile procedere ad una compiuta vigilanza informatica sulla attività delle officine autorizzate 24 12

13 Tempi applicazione MCTCNet2 01/01/2014 FULL MCTCNet2 25 Lettera circolare Prot. n. 3126/4383(0) - D.C. IV n. B110 del 12 dicembre Revisione ex articolo 80/8 C.d.S. (art. 78, comma 3). veicoli con caratteristiche costruttive o di identificazione NON CONFORMI Qualora si riscontri nel corso della visita di revisione di un veicolo che lo stesso abbia subito modifiche delle caratteristiche tecniche o alterazioni dei dati identificativi del numero di telaio o del tipo di motore. Ad esempio: - il numero di telaio appare impresso con caratteri alterati o non leggibili (anche parzialmente); - il numero di telaio è diverso da quello risultante dalla carta di circolazione; - il motore non è del tipo riportato sulla carta di circolazione, ovvero la sigla di identificazione presenta segni di alterazione; -la carrozzeria non corrisponde a quella indicata sulla carta di circolazione; - risulta installato l'impianto di alimentazione a GPL o a Metano e non è stata aggiornata la carta di circolazione; - risulta installato il gancio di traino e non è stata aggiornata la carta di circolazione; - la certificazione ATP o ADR è scaduta di validità. In tali casi le Officine concessionarie sospenderanno la visita di revisione, restituiranno la carta di circolazione al richiedente e segnaleranno la circostanza all'ufficio Provinciale M.C.T.C. di giurisdizione, con la nota di cui all'allegato modello. Gli Uffici provvederanno a convocare gli intestatari dei veicoli di cui trattasi, presso la propria Sede operativa, procedendo, nel caso di concreti dubbi, nella identificazione del veicolo, secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 55/83 del 22 febbraio

14 Lettera circolare Prot. n. 3126/4383(0) - D.C. IV n. B110 del 12 dicembre Revisione ex articolo 80/8 C.d.S. (art. 78, comma 3). veicoli con caratteristiche costruttive o di identificazione NON CONFORMI Allegato alla lett. circ. n. 3126/4383(0) - D.C. IV n. B110 del ALL'UFFICIO PROVINCIALE DELLA M.C.T.C. DI.. Revisione ex articolo 80/8 C.d.S. veicolo presumibilmente non conforme all'originale. E' stato qui sottoposto a visita di revisione, in data XX/XX/XX il veicolo targato XXX intestato a XXX In tale circostanza sono sorti dubbi circa (barrare il caso che ricorre): _ originalità dei caratteri del numero di telaio; _ il numero di telaio è diverso da quello risultante dalla carta di circolazione; _ il motore non corrisponde al tipo indicato nella carta di circolazione; _ la sigla del tipo del motore è stata ripunzonata, o abrasa; _ la certificazione ATP/ADR è scaduta di validità; _ la carrozzeria non corrisponde a quella indicata sulla carta di circolazione; non si è provveduto ad aggiornare la carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione di: _ impianto di alimentazione GPL; _ impianto di alimentazione a metano; _ gancio di traino. La revisione non è stata effettuata, e si è provveduto ad avvisare verbalmente il responsabile della circolazione del veicolo (al quale il documento di circolazione è stato restituito) della necessità che l'intestatario si rivolga presso codesto Ufficio Provinciale M.C.T.C. DATA TIMBRO E FIRMA 27 Se la richiesta non è presentata dall interessato: Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta Fotocopia di un documento di riconoscimento dell interessato 28 14

15 Procedura per la revisione presso un impresa autorizzata nel caso di omessa revisione Art. 80 CdS: 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00... L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. Art. 176, comma 18 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali 18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. 29 A5.5.2 Annotazione dell'esito e registrazione con pagonline (Regione Siciliana) Regione Siciliana D.D.G. n. 599/Area4Tr Premesso che: - il D.D del 10/07/2009 e circolare applicativa prot. R.U CL del 10/07/2009 il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato istruzioni attuative per le operazioni di revisione dei veicoli effettuate dalle imprese di cui all art. 80, comma 8^, del D.L.vo 285/92 che, obbliga le imprese autorizzate e vigilate dai Servizi della Motorizzazione Civile della Sicilia a servirsi del portale internet denominato Il Portale dell automobilista prevedendo che il pagamento dei diritti di motorizzazione, spettanti alla Regione Siciliana in forza del citato D.L.vo 296/2000, venga invece effettuato in favore dello stesso Ministero dei trasporti sul conto corrente postale n.9001 intestato allo stesso MIT; -con nota prot. 2185/A4Tr del 24/07/2009 il D.G. del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni ha diffidato il Capo Dipartimento del Ministero dei trasporti a rettificare il DD.3662 del 10/07/2009 e la circolare attuativa prot. R.U CL del 10/07/2009; - con nota prot. 2189/A4Tr del 24/07/2009 il D.G. del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni ha chiesto all'ufficio Legislativo e Legale di sollevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale avverso i citati provvedimenti DD.3662 del 10/07/2009 e circolare attuativa prot. R.U CL del 10/07/2009; 30 15

16 A5.5.3 Archiviazione della documentazione (Regione Siciliana) Per le motivazioni di cui in premessa, I Dirigenti Generali dei Dipartimento Trasporti e Comunicazioni Dipartimento Bilancio e Finanze danno incarico all'istituto Cassiere, che gestisce il portale telematico per la riscossione dei diritti e tributi di motorizzazione (pagonline), di mantenere l'operatività del predetto sistema e di provvedere a partire dal 17/08/2009 oltre che al rilascio della ricevuta di pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI E TRASPORTI. CIRCOLARE N. 5 del 18 Agosto 2009 Si è dato incarico all'istituto cassiere, che gestisce il portale regionale per la riscossione dei diritti e dei tributi in materia di motorizzazione (pagonline), di adeguare il sistema affinché, a far data dal 17 agosto 2009, oltre alla stampa della ricevuta di avvenuto pagamento, proceda anche alla stampa del tagliando riportante l'esito della revisione. 31 Esito regolare: targa (XXYYYZZ) sigla provincia(pp)/codice alfanumerico identificativo dell'impresa (XXX) REVISIONE del giorno/mese/anno (XX/XX/XXXX) ESITO REGOLARE REGIONE SICILIANA codice antifalsificazione(ppxxxyyyyyy) Esito ripetere: targa (XXYYYZZ) sigla provincia(pp)/codice alfanumerico identificativo dell'impresa (XXX) REVISIONE del giorno/mese/anno (XX/XX/XXXX) ESITO RIPETERE Motivi:.../... REGIONE SICILIANA codice antifalsificazione(ppxxxyyyyyy) Esito sospeso dalla circolazione: targa (XXYYYZZ) sigla provincia(pp)/codice alfanumerico identificativo dell'impresa (XXX) REVISIONE del giorno/mese/anno (XX/XX/XXXX) ESITO SOSPESO Motivi:.../.../... REGIONE SICILIANA codice antifalsificazione(ppxxxyyyyyy) Ciclomotori: targa (XXYYYZZ) sigla provincia(pp)/codice alfanumerico identificativo dell'impresa (XXX) REVISIONE del giorno/mese/anno (XX/XX/XXXX) ESITO REGOLARE REGIONE SICILIANA codice antifalsificazione(ppxxxyyyyyy) 32 16

17 A Accertamento irregolarità Tra le principali irregolarità che possono essere accertate figurano la mancanza di: a) autorizzazioni amministrative dei locali previste per il rilascio dell'autorizzazione, b) insegna di cui al DD o illeggibilità dei dati su di essa annotati, c) prezzario, d) orario di svolgimento dei controlli. La mancanza delle autorizzazioni (a) sono rilevanti ai fini dell'eventuale emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione. L'accertamento delle irregolarità di cui alle lettere (b, c e d) è difficilmente sanzionabile ancorché effettivamente sia identificabile come comportamento omissivo e pertanto censurabile mediante apposita diffida scritta. Regione Siciliana, parere Ufficio Legislativo e Legale, Prot. n. 3573/ /02/06 Per l'iscrizione nel registro delle imprese... o nell'albo delle imprese artigiane... per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, fa fede il certificato camerale, per l'esercizio effettivo delle predette attività farà fede una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Permane tuttavia qualche perplessità in ordine all'oggetto dei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione

18 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 2003 (G.U. n. 139 del ) Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, N 495. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -Visto l art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, N 285 e successive modificazioni; - Visto l art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; - Visti i C.C.N.L. 1 luglio 1996 relativo ai lavoratori dipendenti del settore artigiano, metalmeccanico e installazione di impianti e il C.C.N.L. 1 gennaio 1999 relativo ai dipendenti del settore commercio; - Attesa la necessità di individuare i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore in caso di temporanea assenza od impedimento di questi, nonchè le modalità per effettuare la predetta sostituzione; - Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 marzo 2003; Decreta: Art Ai sensi dell art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l anno, da: a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero b) persona dipendente dal titolare dell autorizzazione provinciale all esercizio dell attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali: i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio). 2. Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell autorizzazione all esercizio dell attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito denominato Ufficio della Motorizzazione. 3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all Ufficio della Motorizzazione. Roma, 30 aprile 2003 Il Ministro: Ing. P. Lunardi

19 Mod. SOSTITUTO TEMPORANEO MARCA DA BOLLO 14,62 D OMANDA DI NOMINA DI SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE TECNICO ( ART.240 C.2 D. P. R. N. 495/1992 E D. M. 30/04/2003) Al Dirigente del Servizio Trasporti Il/la sottoscritto/a nato/a a il e residente in (prov. ) c.a.p. via n. in qualità di 1 dell impresa/consorzio 2 con sede operativa sita in 3 a cui è stata rilasciata l autorizzazione n. / in data per l attività di revisione dei veicoli a motore; Visti l art. 240 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2003 (G.U. N.139 del 18 giugno 2003), CHIEDE la nomina come sostituto in via temporanea, in caso di assenza o impedimento per un periodo massimo di trenta giorni annui del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, del/la sig./ra: nato/a a il residente a (prov. ) in via/piazza, n. ; in qualità di (barrare la lettera corrispondente al caso che interessa): a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; b) persona dipendente dall impresa titolare dell'autorizzazione, in possesso, dal / / (almeno tre anni alla data della domanda), della seguente qualifica professionale (barrare la lettera corrispondente al caso che interessa): i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio); di cui allega fotocopia dell iscrizione nel libro matricola e dell ultimo foglio paga. c) persona socio lavoratore dell impresa con la prescritta qualificazione professionale di cui allega fotocopia del libro matricola o copia atto iscrizione all INPS o all INAIL Si impegna a comunicare tempestivamente le date di inizio e fine di ogni singola sostituzione all Ufficio della Motorizzazione della Provincia di. A tal fine allega: - Attestazione del pagamento di.. per oneri di istruttoria dei procedimenti amministrativi sul c/c postale n.. intestato a. - dichiarazione sostitutiva di certificazione del sostituto temporaneo., lì (Timbro e Firma) Firma apposta dal dichiarante in presenza di un funzionario o dipendente incaricato: O,in alternativa allega copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000. INFORMATIVA: Ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali contenuti nel presente provvedimento sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell Amministrazione Provinciale di Venezia, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Titolo V del D.Lgs. n.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell ente inerenti al procedimento in oggetto. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall art.19 del D. Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l Amministrazione Provinciale di Venezia, a cui l interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003., (Timbro e Firma) 1 indicare se: titolare, socio amministratore, amministratore unico, legale rappresentante, ecc.; 2 indicare l esatta denominazione dell impresa, consorzio, ecc.; 3 indicare la sede (comune, via e numero civico) dove vengono svolte le operazioni di revisione, sia nel caso di impresa singola, sia nel caso di consorzio

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